Kantonsgericht von Graubünden Dretgira chantunala dal Grischun Tribunale cantonale dei Grigioni Rif.:Chur, 11 aprile 2014Comunicata per scritto il: ZK1 12 6014 aprile 2014 Decisione Prima Camera civile PresidenzaPritzi GiudiciMichael Dürst e Brunner Attuario Rogantini Nell'appello civile di X., appellante, patrocinato dall'avv. Andrea Toschini, Casa Moesa, 6535 Roveredo, contro la decisione del Tribunale distrettuale Moesa, giudice unico, del 6 settembre 2012, comunicata il 6 settembre 2012 e rettificata il 20 settembre 2012, in re dell'appellante contro Y., appellata, patrocinata dall'avv. Stefano Peduzzi, Via Cima dell'uomo 9, 6500 Bellinzona, concernente misure a protezione dell'unione coniugale, è risultato:
pagina 2 — 35 I. Fattispecie A.Y., nata il 1969, e X., nato il 1962, si sposarono l'8 ottobre 1993 a O.1. Dalla loro unione nacquero le figlie A., il 1996, ed B., il 1998 (act. TD.2.2). Tenor proprie indicazioni avrebbero vissuto da sempre secondo il modello di famiglia tradizionale, in altre parole il marito lavorava a tempo pieno, mentre la moglie, da sempre rimasta senza attività lucrativa, si occupava delle figlie e della casa di sua proprietà. Nel corso della presente procedura A. frequentava il primo anno di liceo a O.2_____, mentre B._____ frequentava il secondo anno di scuola secondaria a O.3_____. B.Con istanza del 9 luglio 2009 proposta al Tribunale distrettuale Moesa Y._____ chiese quanto segue in via principale: “1. L'istanza è accolta. 2.I coniugi sono autorizzati a vivere separati. L'abitazione coniugale e il relativo mobilio vengono provvisoriamente attribuiti all'istante. 3.Le figlie A._____ e B._____ sono affidate alla madre. 4.I genitori si accorderanno per il diritto di visita del padre, ritenuto che in caso di disaccordo varrà il diritto di visita generalmente riconosciuto dai tribunali al momento in cui dovesse porsi il problema. 5.Dal 1° luglio 2009 il convenuto è tenuto a versare, entro il 5 di ogni mese, un contributo alimentare di [CHF] 1'605.– mensili per il mantenimento della figlia A., e di [CHF] 1'305.– mensili per il mantenimento della figlia B.. 6.[Dal] 1° luglio 2009 il convenuto è tenuto a versare, entro il 5 di ogni mese, un contributo alimentare di [CHF] 3'000.– mensili per il mantenimento dell'istante, importo suscettibile di adattamento in ragione delle risultanze istruttorie. 7.Il convenuto verserà all'istante un contributo di [CHF] 3'000.– a titolo di provisio ad litem. 8.Protestate tasse, spese e ripetibili.” Essa formulò dei petiti praticamente identici in via cautelare e in via supercautelare (vedi act. TD.1.1). C. La domanda di provvedimenti supercautelari fu respinta in data 10 luglio 2009 (act. TD.8 primo documento). D.Il convenuto presentò la sua risposta con domande riconvenzionali il 5 agosto 2009 (act. TD.1.2), con la quale postulò quanto segue:
pagina 3 — 35 “In via principale: 1.L'istanza supercautelare, cautelare e di merito 9 luglio 2009 è respinta. 2.Protestate tasse, spese e ripetibili. In via riconvenzionale: (domande supercautelari, cautelari e di merito del marito) 1.L'istanza supercautelare, cautelare e di merito 9 luglio 2009 è respinta. 2.I coniugi sono autorizzati a vivere separati. 3.L'abitazione coniugale di O.3_____ e le suppellettili domestiche sono assegnate in uso al marito e alla moglie è fatto ordine di lasciare la dimora coniugale. §. Tali ingiunzioni sono intimate sotto comminatoria dell'art. 292 [CP]. 4.L'autorità parentale sulle figlie A._____ ed B._____ è attribuita al padre. 5.Le figlie A._____ ed B._____ sono affidate al padre per la cura e l'educazione. 6.Protestate tasse, spese e ripetibili. In via eventuale: (Nella denegata ipotesi di affidamento della prole alla moglie) 1.L'istanza supercautelare, cautelare e di merito 9 luglio 2009 è respinta. 2.Al padre è garantito il diritto di visita minimo seguente:
pagina 4 — 35 2.L'abitazione coniugale a O.3_____ è attribuita in uso all'istante a far tempo dal 1° novembre 2009. 3.Al convenuto è fatto ordine di lasciare l'abitazione coniugale entro il 31 ottobre 2009. 4.Le figlie B._____ e A._____ sono affidate alla madre per la cura e l'educazione. 5.Al padre è concesso un diritto di visita da esercitarsi nel modo seguente:
pagina 5 — 35 "In via principale: 1.L'istanza è accolta. 2.I coniugi sono autorizzati a vivere separati. L'abitazione coniugale è attribuita all'istante. 3.Le figlie A._____ e B._____ sono affidate alla madre. 4.I genitori si accorderanno per il diritto di visita del padre, ritenuto che in caso di disaccordo varrà il diritto di visita già stabilito in via cautelare dal Giudice. 5.Dal 1° luglio 2009 il convenuto è tenuto a versare, entro il 5 di ogni mese, un contributo alimentare di CHF 1'600.– mensili per il mantenimento della figlia A., e di CHF 1'300.– mensili per il mantenimento della figlia B.. Dal 1° dicembre 2011 il contributo per B._____ ammonta a CHF 1'600.–. 6.Dal 1° luglio 2009 al 30 novembre 2011 il convenuto è tenuto a versare, entro il 5 di ogni mese, un contributo alimentare di CHF 3'455.– mensili per il mantenimento dell'istante. Dal 1° dicembre 2011 tale contributo ammonta a CHF 3'305.–. 7.Protestate tasse, spese e ripetibili. In via riconvenzionale: 1.L'istanza è respinta. 2.Protestate tasse, spese e ripetibili." Il convenuto invece chiese con conclusioni del 25 luglio 2012 (act. TD.9.2; cfr. anche le osservazioni del 5 aprile 2012 con i medesimi petiti, act. TD.1.6): "In via principale: 1.I coniugi sono autorizzati a vivere separati. 2.L'autorità parentale è esercitata congiuntamente dai genitori. 3.Le figlie sono affidate alla madre per la cura e l'educazione. 4.Al padre è riconosciuto il diritto di visita seguente: 4.1 Sino ad agosto 2012:
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pagina 8 — 35 J.X._____ ha proposto appello il 20 settembre 2012 contro detta decisione, presentando i seguenti petiti: “A) Nel merito: 1.L'appello è accolto. Di conseguenza le cifre 1.4, 1.5 e 1.6 del dispositivo della sentenza impugnata vengono riformate nel seguente modo: 1.4 L'appellante è obbligato a versare alla convenuta in appello, mensilmente e anticipatamente entro il quinto giorno di ogni mese, a titolo di contributo alimentare, l'importo di fr. 2'186.–, la prima volta da settembre 2012 e fr. 1'584.50 da gennaio 2013. 1.5 L'appellante è obbligato a versare alla convenuta in appello, mensilmente e anticipatamente entro il quinto giorno di ogni mese, a titolo di contributo alimentare per la figlia A., l'importo di fr. 1'357.–, la prima volta da settembre 2012 e fr. 1'378.– da gennaio 2013, assegni familiari compresi. 1.6 L'appellante è obbligato a versare alla convenuta in appello, mensilmente e anticipatamente entro il quinto giorno di ogni mese, a titolo di contributo alimentare per la figlia B., l'importo di fr. 1'071.–, la prima volta da settembre 2012 e fr. 1'087.– da gennaio 2013, assegni familiari compresi. 1.1 In via eventuale: L'appello è accolto e la sentenza di prima istanza è cassata. La causa è ritornata alla giurisdizione inferiore per una nuova decisione. 2.Protestate spese e ripetibili di prima istanza e per la procedura d'appello. B) In via provvisionale: 1.Nelle more della causa l'appellante viene obbligato a versare i contributi alimentari di cui al decreto provvisionale del 25 settembre 2009 del Presidente del Tribunale distrettuale Moesa. (Nell'eventualità in cui ci si discostasse dai contributi fissati per le figlie in tale decreto si chiede la riduzione del contributo per la moglie a fr. 1'584.50.) 1.1 In via eventuale: Nelle more della causa l'appellante viene obbligato a versare i contributi alimentari di cui al precedente punto A) Nel merito, cifra 1. 2.Protestate spese e ripetibili.” In essenza egli fa valere in motivazione che il giudice di prime cure avrebbe omesso di considerare gli effetti economici del suo diritto di visita molto ampio nella fissazione dei contributi per le figlie e avrebbe accertato i fatti e applicato il diritto in modo errato. Secondo lui, infatti, gli importi di cui alle cosiddette raccomandazioni di Zurigo si rivelerebbero esagerati nella fattispecie, il reddito del marito non bastando o pressappoco a sovvenire ai fabbisogni minimi. Ammettendo gli importi pieni, il primo giudice avrebbe riconosciuto alle figlie (e
pagina 9 — 35 così indirettamente anche alla moglie) un tenore di vita massicciamente superiore a quello del marito, il che sarebbe inammissibile. Andrebbe innanzitutto ridotto l'importo riconosciuto per vitto e quello per altri costi di cui alle raccomandazioni di Zurigo a CHF 545.– mensili (circa ⅔ di CHF 815.–) e omesso completamente quello per cura ed educazione. Inoltre la fissazione di contributi così alti per A._____ porterebbe alla perdita del diritto alla borsa di studio. Nel calcolo dei contributi anche diverse altre posizioni sarebbero esagerate. Di conseguenza in concreto il fabbisogno della figlia A._____ andrebbe fissato a CHF 1'378.– mensili e quello di B._____ a CHF 1'087.–. Per di più pure il fabbisogno della moglie sarebbe stato fissato a un importo eccessivamente alto rispetto ai costi di malattia, posto che le franchigie e le spese di cura non coperte dalla cassa malati sopportate dalla convenuta nel 2010 di complessivi CHF 259.– mensili non potrebbero essere riconosciuti. In merito al fabbisogno dell'appellante stesso, egli fa valere – come già in prima istanza e oltre a quanto riconosciutogli – le piene spese per l'automobile (CHF 179.– in più) anziché solo un terzo, CHF 100.– per abbigliamento professionale curato, CHF 480.– per pasti fuori casa e CHF 175.– per spese per il vitto delle figlie oltre al normale diritto di visita (CHF 69.– per A._____ e CHF 106.– per B.). In altre parole il suo fabbisogno andrebbe aumentato di CHF 934.–. K.Il presidente della prima Camera civile ha concesso l'effetto sospensivo ai sensi dell'art. 315 cpv. 4 lett. b CPC in unione con l'art. 315 cpv. 5 CPC con ordinanza (recte: decreto) del 25 settembre 2012 (act. D.2). L.Nella risposta dell'8 ottobre 2012 (act. A.3) l'appellata ha chiesto in petito la reiezione dell'appello e il rinvio al giudice di prime cure perché fissi a nuovo i contributi alimentari per le figlie dal 1° luglio 2009. In via provvisionale ha postulato l'accoglimento dell'istanza, la revoca dell'effetto sospensivo concesso, nonché “la più ampia assistenza giudiziaria”. M.Con decreto di edizione di documenti del 7 febbraio 2013 (act. D.8) il presidente della prima Camera civile ha dato seguito alla richiesta dell'appellante, sollecitando il Servizio borse di studio del Cantone dei Grigioni a trasmettere una copia della decisione riguardante la domanda di borsa di studio di A. per l'anno scolastico 2012/2013. L'Ufficio finanze & controlling del Dipartimento dell'educazione, cultura e protezione dell'ambiente dei Grigioni ha dato seguito a detto decreto il 12 ottobre 2012, inoltrando una copia della decisione del 12
pagina 10 — 35 ottobre 2012 (act. F.1). Detta decisione non è stata trasmessa all'appellata per osservazioni. N.Sulle ulteriori argomentazioni delle parti e sulla motivazione della decisione impugnata si tornerà – per quanto utile ai fini del giudizio – nelle considerazioni di merito che seguono. II. Considerandi 1. 1.1Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il nuovo Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC; RS 272). Il Cantone dei Grigioni ha quindi abrogato i suoi atti legislativi in questo campo entro il 31 dicembre 2010. Giusta l'art. 404 cpv. 1 delle disposizioni transitorie del CPC ai procedimenti già pendenti al momento dell'entrata in vigore del CPC si applica il diritto processuale previgente fino alla conclusione davanti alla giurisdizione adita. Di conseguenza la procedura di primo grado giustamente è stata retta dal codice di procedura civile grigionese del 1° dicembre 1985 (CPC/GR; già CSC 320.000) in vigore fino al 31 dicembre 2010. Tenor l'art. 405 cpv. 1 CPC alle impugnazioni si applica invece il diritto in vigore al momento della comunicazione della decisione. Dato che nella fattispecie la decisione impugnata è stata notificata con motivazione scritta il 20 settembre 2012, la presente procedura d'appello è disciplinata dal CPC federale. 1.2Le decisioni dei giudici unici dei tribunali distrettuali in materia di misure a protezione dell'unione coniugale (art. 4 cpv. 1 lett. c della legge d'applicazione del Codice di diritto processuale civile svizzero del 16 giugno 2010 [LACPC; CSC 320.100]) sono pronunciate in procedura sommaria (art. 271 lett. a CPC). Contro di esse può essere presentato appello giusta l'art. 308 cpv. 1 lett. a CPC. L'appello, scritto e motivato, deve essere proposto al Tribunale cantonale quale autorità giudiziaria superiore ai sensi dell'art. 7 cpv. 1 LACPC entro 10 giorni dalla notificazione della decisione impugnata motivata (art. 311 CPC in unione con l'art. 314 cpv. 1 CPC). Competente è la prima Camera civile del Tribunale cantonale (art. 6 lett. a dell'ordinanza sull'organizzazione del Tribunale cantonale del 14 dicembre 2010 [OOTC; CSC 173.100]). Proposto il 20 settembre 2012, ossia
pagina 11 — 35 largamente nel termine di 10 giorni dalla notifica avvenuta il 13 settembre 2012 (cfr. act. B.1), l'appello di X._____ è tempestivo e ricevibile in ordine. 1.3Nella risposta dell'8 ottobre 2012 (act. A.3) l'appellata richiede in via provvisionale la revoca dell'effetto sospensivo dell'appello giusta l'art. 315 cpv. 5 CPC, sostenendo indirettamente che nel caso di misure a protezione dell'unione coniugale si tratti di misure provvisionali ai sensi del CPC (vedi anche l'art. 315 cpv. 4 CPC). Con la presente decisione nel merito decade ormai la necessità di statuire su tale petito. 2.L'appellante riconosce innanzitutto che, a parte gli aspetti economici, la regolamentazione della vita separata fra i coniugi non è contestata, poggiando, come egli spiega, su di un delicato equilibrio sancito nel decreto provvisionale del 25 settembre 2009 che avrebbe dimostrato di essere un'ottima soluzione per tutti. Pertanto l'attribuzione dell'abitazione coniugale di O.3_____ in uso alla moglie, l'affidamento delle figlie alla madre e le disposizioni sull'esercizio del diritto di visita sono pacifici. Le cifre 1.1, 1.2 e 1.3 possono dunque essere considerate cresciute in giudicato ed eseguibili. Contrariamente al suo testo, il petito in via eventuale (A.1.1.) dell'appellante va perciò interpretato in tal senso che se del caso andrebbero cassate soltanto le cifre 1.4, 1.5, 1.6 e 2, ritornando la causa alla giurisdizione inferiore per una nuova decisione, lasciando tuttavia invariate le altre cifre. Per di più è incontestato anche il fatto che non ci si possa più attendere una ripresa della comunione domestica. 3.Nella procedura sommaria è escluso l'appello incidentale (art. 314 cpv. 2 CPC). Giusta l'art. 272 CPC in materia di misure a protezione dell'unione coniugale il giudice accerta d'ufficio i fatti. Contrariamente a quanto si potrebbe pensare alla prima lettura di tale disposizione con la sua marginale vige tuttavia soltanto il principio inquisitorio attenuato, anche chiamato principio inquisitorio limitato o sociale, che implica la massima dispositiva e impone al giudice unicamente un obbligo accresciuto di interpello (vedi l'esposizione di Giorgio A. Bernasconi, in Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero, Lugano 2011, pagg. 1230 segg. ad art. 272 CPC). In altre parole anche in questi casi il giudice non può quindi andare oltre quanto sia chiesto dalle parti (cosiddetto principio di vincolatività delle conclusioni delle parti). Laddove invece sono toccati gli interessi dei figli giusta l'art. 296 CPC vige il principio inquisitorio illimitato che implica la massima dell'ufficialità, cioè la non vincolatività delle conclusioni delle parti. Il giudice esamina d'ufficio i fatti e statuisce senza essere vincolato dalle
pagina 12 — 35 conclusioni delle parti (vedi per il tutto anche Thomas Sutter-Somm/Johannes Vontobel, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 2 a ed., Zurigo/Basilea/Ginevra 2013, n. 12 segg. ad art. 272 CPC). L'appellata di canto suo ha rinunciato a interporre appello. Con la sua risposta dell'8 ottobre 2012 (act. A.3) essa chiede la reiezione dell'appello e il rinvio al giudice di prime cure perché fissi a nuovo i contributi alimentari per le figlie dal 1° luglio 2009, cioè retroattivamente. Nella motivazione della sua risposta però calcola anche un proprio fabbisogno e contributo più alto di quanto riconosciutogli in prima istanza. Come esposto sopra, è evidente che la prima Camera civile non può aggiudicargli di più di quanto non lo avesse fatto il giudice unico del Tribunale distrettuale Moesa (divieto della reformatio in peius). Le sue argomentazioni – pur essendo ammissibili quale difesa contro la riduzione del contributo alimentare postulata dal marito appellante – vanno dunque esaminate soltanto in questi limiti (cfr. anche la decisione del Tribunale federale 5A_272/2011 del 7 settembre 2011 consid. 4.1; Jann Six, Eheschutz, 2 a ed., Berna 2014, n. 2.62). Per ciò che attiene alle richieste di contributi alimentari più alti per le due figlie ancora minorenni, anche tale domanda equivale essenzialmente a un appello incidentale, il che è inammissibile. Tuttavia la prima Camera civile deve esaminare d'ufficio i fatti (art. 296 cpv. 1 CPC) e – laddove lo esiga il bene delle figlie – può semmai aggiudicare loro dei contributi più alti o rinviare la causa al primo giudice a tale scopo, tenendo conto anche delle considerazioni dell'appellata a favore delle figlie. 4.Per ciò che attiene al fabbisogno delle figlie, il primo giudice considerò applicabili le raccomandazioni edite dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo (cosiddette tabelle di Zurigo; in seguito: raccomandazioni di Zurigo) nella loro versione del 2012. Egli si orientò a tale proposito piuttosto alla prassi ticinese, anziché quella grigionese. Rimasto di principio incontestato l'approccio con l'applicabilità di dette raccomandazioni perlomeno quale punto di partenza per la determinazione dei fabbisogni concreti, non vi è ragione imperativa per discostarsi da tale scelta, essendo questa nell'interesse delle figlie, considerato inoltre che gli importi proposti di fabbisogno possono essere ritenuti relativamente alti nel loro insieme. L'applicazione delle raccomandazioni di Zurigo da parte del giudice unico del Tribunale distrettuale Moesa può essere accettata nella fattispecie anche malgrado che nell'ambito delle procedure di misure a tutela dell'unione coniugale il Tribunale cantonale segua di massima un approccio di computo diverso. Quest'ultimo è basato sul calcolo del fabbisogno di padre e madre – quello del genitore affidatario includendo pure i
pagina 13 — 35 fabbisogni dei figli – con successiva ripartizione dell'eccedenza proporzionale a favore del genitore che ha la custodia dei figli per permettere a questi di partecipare adeguatamente all'eccedenza e con questo allo stile di vita dei genitori. In quale misura essi debbano partecipare è determinato dalle circostanze concrete (cfr. in dettaglio la decisione del Tribunale cantonale ZK1 11 18 del 12 agosto 2011 consid. 13 con rinvii). Nell'occorrenza però anche un simile calcolo tenor la prassi grigionese non condurrebbe a una soluzione sostanzialmente diversa. La prassi del Tribunale cantonale è dunque salvaguardata nonostante il primo giudice abbia usato un metodo di calcolo diverso e motivato la sua decisione diversamente. 5.Il giudice unico del Tribunale distrettuale Moesa ha calcolato il fabbisogno di A._____ a CHF 1'739.– mensili (CHF 493.– per il vitto, CHF 120.– per l'abbigliamento, CHF 330.– per l'alloggio, CHF 774.– per costi diversi e CHF 22.– per cura ed educazione) sia per il periodo da agosto a dicembre 2012 sia per quello dopo. È intanto pacifico solo l'importo di CHF 120.– per l'abbigliamento. Le altre posizioni sono contestate fra le parti e vanno analizzate nel seguito. L'appellante contesta la somma per vitto, quella per costi diversi e quella per cura ed educazione, giungendo a un fabbisogno complessivo di CHF 1'378.–. L'appellata invece – senza rispondere in senso stretto a quanto postulato dall'appellante – in un primo momento pare voler postulare che il contributo alimentare per A._____ debba essere ridotto e ammontare meramente a CHF 1'676.– mensili (recte: seguendo il suo ragionamento tale cifra dovrebbe addirittura essere corretta in CHF 1'665.–, considerato che a suo dire il vitto causerebbe un maggior costo di CHF 60.– mensili, siccome l'aumento di CHF 71.– vale solo per 10 mesi all'anno come spiega la stessa appellata). Nel senso quindi accetta l'importo per l'abbigliamento, chiede indirettamente un aumento della posta per costi diversi – senza addurre motivazione alcuna –, però una riduzione della posta per il vitto e una riduzione a zero della posta per cura ed educazione. In un secondo momento postula un incremento dell'importo per l'alloggio a CHF 490.–, giungendo così a un fabbisogno complessivo di CHF 1'851.– (recte: CHF 1'840.–, vedi errore di calcolo costatato pocanzi). 5.1Quanto alla posizione per cura ed educazione il primo giudice ha ritenuto ai considerandi 2.b e 2.c (pag. 3 seg.) che se la madre quale genitore affidatario lavorerebbe (o sarebbe tenuta a farlo) al 50% da gennaio 2013, andrebbe conseguentemente integrato – pure al 50% – l'importo di cui alle raccomandazioni
pagina 14 — 35 di Zurigo di CHF 265.– per tener conto dei costi di cura esterna per quando la madre sarebbe fuori casa per lavoro. Egli ha dunque considerato di integrare tale posizione nella misura di CHF 133.– (50% di CHF 265.–) mensili per B._____ e di CHF 22.– (50% di CHF 265.– / 12 x 2) mensili per A._____ per i due mesi all'anno che essa trascorrerebbe a casa. Nel caso di B._____ ciò varrebbe da gennaio 2013, in quello di A._____ invece già da settembre 2012, siccome essa frequenterebbe il liceo a O.2_____. L'appellante sostiene che il giudice di prime cure non avrebbe tenuto conto della situazione reale, dell'età delle figlie e del fatto che concretamente il 30% della cura ed educazione sarebbe già fornita dal padre in occasione del diritto di visita. L'appellata concede invece addirittura che i CHF 265.– debbano essere tolti completamente, poiché la madre si occuperebbe delle figlie a tempo pieno. Secondo la prassi del Tribunale cantonale difatti tali spese per cura ed educazione esterne di principio non sono imputabili al fabbisogno della figlia, ma al massimo quali spese di conseguimento del reddito al fabbisogno della madre (vedi innanzitutto la decisione della prima Camera civile del Tribunale cantonale dei Grigioni ZK1 09 37/38 del 22 giugno 2010 consid. 5.a-5.e). Nella fattispecie tuttavia non si giustifica riconoscere una somma per cura ed educazione esterne, considerata l'età delle figlie e la loro autosufficienza. L'importo di CHF 22.– per cura ed educazione A._____ va dunque tolto (per quello per B._____ vedi consid. 6.1 infra). 5.2Per ciò che attiene alle spese per il vitto, è incontestata la retta a O.2_____ di CHF 4'255.– per 10 mesi, ovvero CHF 426.– mensili. Ciò nonostante che anche in questo caso l'appellata pare inspiegabilmente partire da una somma mensile di CHF 415.–, più bassa quindi di quanto riconosciutogli in primo grado. Non vi è comunque motivo per ridurre tale posta su richiesta dell'appellata a scapito della figlia A., specie perché l'importo riconosciuto è documentato (vedi l'act. TD.3.30) e l'appellata non adduce alcun motivo plausibile per una riduzione. Per contro, l'appellante fa valere a ragione che al primo giudice è sfuggito di tener conto del diritto di visita fissato a un finesettimana su due e a quattro settimane l'anno oltre a due sere settimanali con cena e pernottamento. Tuttavia ciò si ripercuote solo indirettamente a favore dell'appellante. Difatti, come esposto esattamente dal giudice unico del Tribunale distrettuale Moesa, per le spese per il vitto va riconosciuto nel fabbisogno di A. un importo mensile di CHF 493.– (CHF 5'912.– / 12). Questo è composto dai CHF 4'255.– per i 10 mesi a
pagina 15 — 35 O.2_____, da 2 x CHF 355.– per i mesi di luglio e agosto (tenuto presente che un mese va trascorso presso la madre e uno presso il padre, anziché entrambi presso la madre) e da CHF 947.– per i finesettimana da settembre a giugno (CHF 355.– / 30 x 8 x 10) di cui ogni altro va trascorso dal padre. Dopo il calcolo finale tuttavia va dedotta la somma di CHF 69.– dal contributo dovuto concretamente dall'appellante. Questa è formata da CHF 30.– (CHF 355.– / 2 x 2 / 12) per le 4 settimane di vacanze passate con l'appellante e da CHF 39.– (CHF 355.– / 30 x 4 x 10 / 12) per i weekend trascorsi dal padre. Si giustifica quindi di scostarsi dalla decisione impugnata nella misura in cui il contributo monetario dovuto a A._____ va ridotto di CHF 69.–, considerato che il padre già presta tale somma nell'esercizio del diritto di visita. 5.3L'appellata chiede un aumento dell'importo per l'alloggio a CHF 490.–, mentre l'appellante accetta i CHF 330.– riconosciuti in prima sede. La motivazione per l'incremento di tale somma però è connessa a quella dell'aumento del proprio contributo alimentare, perciò va esaminata congiuntamente a essa. Le spese d'alloggio sono composte dagli interessi ipotecari che ammontano incontestatamente a CHF 408.– mensili (cfr. act. TD.3.14, TD.6.12 e TD.6.13). A questi si aggiungono le spese di riscaldamento di CHF 178.– mensili tenor un acconto agli atti (act. TD.3.15), mentre non è chiaro perché l'appellata ne richieda solo CHF 50.– per legna. Pure le spese di assicurazione sono documentate per una somma di CHF 56.– al mese (act. TD.3.16). L'appellata ne pretende CHF 72.– senza fornire ulteriori informazioni o prove in merito. Per quanto concerne infine le spese di elettricità e di acqua potabile di complessivi CHF 289.– chieste dall'appellata, anch'esse non trovano fondamento nella documentazione agli atti e perciò non vanno considerate. In conclusione può dunque essere mantenuta la decisione del primo giudice che calcolò un totale di CHF 642.– per l'abitazione già coniugale a O.3_____, decisione che pare adeguata alla prima Camera civile del Tribunale cantonale. Di conseguenza non vanno quindi adattati nemmeno gli importi – fra l'altro riconosciuti dall'appellante – di CHF 161.– mensili per A._____ e di CHF 214.– per B._____ alla base del fabbisogno per l'alloggio. Per il resto può essere rinviato ai rispettivi considerandi della decisione impugnata. Resta da precisare unicamente che il calcolo effettuato dal primo giudice della posizione per alloggio per A._____ – al contrario di quella per il vitto (vedi consid. 5.2 supra) – è impeccabile. Per la posta alloggio vanno quindi ripresi CHF 330.– come deciso in prima istanza.
pagina 16 — 35 5.4L'appellante censura infine anche l'importo per costi diversi di CHF 774.– dopo deduzione della riduzione dei premi di cassa malati percepita di CHF 41.– nel 2012. Egli sostiene essenzialmente che la cifra proposta dalle raccomandazioni di Zurigo di CHF 815.– mensili sarebbe esagerata e che essa andrebbe riconosciuta in ragione di ⅔ soltanto, pari a CHF 545.– mensili. Nell'evenienza in cui si decidesse di mantenerla inalterata chiede che sia riconosciuto che egli già fornirebbe almeno ⅓ di tale fabbisogno, sovvenendo direttamente a ogni spesa quando egli avrebbe la custodia delle figlie. Non sarebbe ammissibile riconoscere alle figlie e così indirettamente alla moglie un tenore di vita massicciamente superiore al suo. Inoltre, la fissazione di contributi così alti per A._____ porterebbe artificialmente alla perdita del diritto alla borsa di studio. In altre parole l'appellante chiede in un modo o nell'altro una riduzione del 30%, oltre alla deduzione della riduzione dei premi. La sua motivazione mira soprattutto alla parità di trattamento. Come sarà dimostrato nel seguito, una violazione di tale principio non è tuttavia data nell'occorrenza. Anche se l'importo complessivo di contributo per A._____ pare relativamente poco modesto, ciò è giustificato dalla situazione finanziaria non particolarmente precaria della famiglia e dai bisogni documentati. Tenendo presente inoltre che gli importi di cui alle raccomandazioni di Zurigo corrispondono al fabbisogno medio in economie domestiche nella fascia che comprende il quarto più basso sulla scala dei redditi a livello nazionale, è tenuto sufficientemente conto delle facoltà economiche della famiglia. Infine va precisato ancora che A._____ frequenta il liceo a O.2_____ e che secondo le spiegazioni alle raccomandazioni di Zurigo la posta costi diversi è designata innanzitutto a tener conto proprio di spese supplementari di formazione superiore come licei, università e altro. Il diritto di visita esteso convenuto fra le parti non impone una valutazione diversa per il computo del fabbisogno. Nella fattispecie quindi anche la cifra di CHF 774.– per costi diversi per A._____ può essere mantenuta. Tuttavia il padre già ne presta una parte con l'esercizio del diritto di visita. In tal senso può essere parzialmente accolto l'appello nel senso che il contributo alimentare dovuto a A._____ si riduce di CHF 64.50 (CHF 774.– / 2 x 2 / 12) per le 4 settimane di vacanze passate con l'appellante e di CHF 86.– (CHF 774.– / 30 x 4 x 10 / 12) per i weekend trascorsi con il padre, cioè una riduzione complessiva di CHF 150.50. 5.5Per quanto attiene infine alla borsa di studio, che, secondo l'appellante, con un contributo alimentare talmente alto andrebbe a ridursi, va precisato che il primo
pagina 17 — 35 giudice non poteva essere a conoscenza della decisione dell'Ufficio di finanze e controlling del 12 ottobre 2012 (act. F.1), trasmessa al Tribunale cantonale l'11 febbraio 2013, ma non portata a conoscenza delle parti. La prima Camera civile deve tuttavia prima esaminare se tenerne conto. Tipicamente il finanziamento della formazione compete in primo luogo alle persone interessate e ai loro genitori (art. 3 della legge sui contributi di formazione del 5 dicembre 2006 [legge sulle borse di studio, LCBor; CSC 450.200]). Il Cantone concede borse di studio a persone che comprovano che la loro capacità finanziaria e quella dei genitori o di altre persone obbligate a fornire prestazioni di mantenimento non sono sufficienti per coprire le spese di formazione e di sostentamento (art. 10 cpv. 1 LCBor). Le borse di studio coprono le spese necessarie al sostentamento e alla formazione, nella misura in cui queste spese superano le prestazioni esigibili dal richiedente, dai suoi genitori, da altre persone obbligate per legge e le prestazioni di altri terzi. Da base di calcolo fungono innanzitutto i valori delle imposizioni fiscali di dette persone (art. 11 cpv. 1 LCBor). Se i genitori sono separati o divorziati, ci si basa sui dati fiscali determinanti del genitore che non versa gli alimenti per la persona avente diritto a borse di studio (art. 21 cpv. 1 dell'ordinanza del 19 giugno 2007 relativa alla legge sui contributi di formazione [ordinanza sulle borse di studio, OCBor]). Ora, i contributi di mantenimento del diritto civile (alimenti) per il figlio in formazione richiedente una borsa di studio, versati al coniuge affidatario di tale figlio, sono di regola aggiunti al reddito determinante di detto coniuge, modificando così considerevolmente la sua capacità contributiva che sta alla base del calcolo della borsa di studio (art. 22 cpv. 4 OCBor). Il richiedente di canto suo è tenuto a fornire le informazioni e a comunicare immediatamente i cambiamenti rilevanti per il versamento di contributi di formazione (art. 20 LCBor). Un eventuale aumento del contributo alimentare va senz'altro qualificato quale cambiamento rilevante ai sensi di quest'ultima disposizione e andrebbe quindi comunicato all'ufficio competente. Inoltre, se cambiano gli estremi per il computo, le indicazioni fatte dal richiedente non corrispondono più e la borsa di studio deve eventualmente essere restituita, parzialmente o all'intero (art. 13 LCBor). Se poi il Cantone rinuncia a chiedere il rimborso, resterebbe da chiarire nell'ambito della liquidazione del regime matrimoniale se e, in caso affermativo, in che misura il padre qui appellante, debitore di contributi alimentari, andrebbe reso partecipe alla borsa di studio percepita.
pagina 18 — 35 In altre parole quindi i contributi di formazione quali le borse di studio si basano fondamentalmente sulle condizioni economiche della famiglia e con questo – come le prestazioni complementari all'AVS e all'AI (vedi fra l'altro DTF 138 V 169 e Heinz Hausheer/Annette Spycher, Handbuch des Unterhaltsrechts, 2 a ed., Berna 2010, n. 01.39) – sono sussidiarie a eventuali contributi alimentari, altri sussidi simili o parti di patrimoni della famiglia. In tal senso, qualora alla famiglia sia possibile sostenere le spese per l'educazione, la percezione di borse di studio è esclusa. Dunque è corretto quanto affermato dall'appellante quando esso sostiene che un contributo alimentare più alto si tradurrebbe in una capacità contributiva rispettivamente in prestazioni esigibili più alte e di conseguenza in una borsa di studio più bassa per A.. Ciò è tuttavia deliberatamente voluto così dal legislatore. Egli ha difatti previsto la sussidiarietà della borsa di studio quale prestazione dello Stato rispetto alle prestazioni esigibili dai genitori, come anche nel caso delle prestazioni complementari all'AVS e all'AI (PC). Nell'occorrenza se la borsa di studio 2012/2013 sarebbe considerata nel calcolo degli alimenti, riducendo quest'ultimo, ciò condurrebbe al risultato indesiderato che in futuro la richiedente avrebbe diritto a una borsa di studio addirittura ancora più alta, causando un circolo vizioso e un ulteriore inasprimento della situazione, il che è inammissibile. Vista la sussidiarietà della borsa di studio, ne deriva che la borsa di studio concessa a A. per l'anno scolastico 2012/2013 non può essere considerata nel calcolo del fabbisogno e del contributo alimentare a suo favore. Con questo decade anche la necessità di portarla a conoscenza delle parti. La stessa cosa vale per le borse di studio future. La censura addotta dall'appellante non va quindi sentita. 5.6Riassumendo, il fabbisogno mensile di A._____ per il calcolo dei contributi va modificato sensibilmente rispetto a quello riconosciuto in prima sede (– CHF 22.–) e fissato a CHF 1'717.–, riconoscendo però anche che tale fabbisogno è già coperto dal padre nella misura di CHF 69.– per vitto e di CHF 150.50 per costi diversi. Di conseguenza la cifra 1.5 del dispositivo della decisione impugnata va riformata in tal senso, adattando il contributo dovuto a CHF 1497.50, lasciando inoltre cadere la distinzione fra il periodo da settembre 2012 e quello da gennaio 2013, i contributi essendo gli stessi per entrambi i periodi. Considerando infine che in materia di protezione dell'unione coniugale si tratta di una procedura sommaria senza pretesa di esattezza matematica e che inoltre le tabelle di Zurigo non sono altro che delle raccomandazioni, il contributo alimentare concretamente dovuto può essere arrotondato a CHF 1'500.–.
pagina 19 — 35 6.Il fabbisogno di B._____ è stato fissato dal primo giudice a CHF 1'463.– mensili fino a dicembre 2012 (CHF 355.– per vitto, CHF 120.– per abbigliamento, CHF 214.– per alloggio e CHF 774.– per costi diversi) e a CHF 1'596.– dal 1° gennaio 2013 in poi (stessi importi come in precedenza, incrementati di CHF 133.– per cura ed educazione). A copertura del fabbisogno l'autorità precedente ha riconosciuto CHF 106.– per vitto per il tempo trascorso con il padre, riducendo così il contributo effettivo dovuto dal padre qui appellante per entrambi i periodi. Pure in questo caso è intanto pacifico soltanto l'importo di CHF 120.– per abbigliamento. 6.1L'appellante contesta la somma per vitto, quella per costi diversi e quella per cura ed educazione. Quanto a quest'ultima posta, dal suo calcolo del fabbisogno per B._____ risulta che ritiene debba essere ridotto a zero. L'appellata accetta che venga tolto completamente per il 2012, ma pretende che sia mantenuto nella misura di CHF 133.– dal 1° gennaio 2013 in poi. Come costatato per A., pure l'importo per B. di CHF 133.– va tolto (vedi il consid. 5.1 supra). Difatti, una figlia di ormai 15 anni difficilmente causa delle spese di cura così elevate. Gli altri costi essendo già coperti da altre posizioni del fabbisogno, non si giustifica mantenere questa posta. 6.2Per ciò che attiene alle spese per il vitto l'appellante fa valere nella memoria d'appello che andrebbero dedotti CHF 106.– per la regolamentazione particolare dei rapporti della figlia B._____ con il padre. Siccome il giudice di prime cure ha corretto il dispositivo della decisione impugnata per farlo corrispondere con quanto avanzato giustamente dall'appellante, quanto richiesto dall'appellante è già realizzato. La somma di CHF 355.– per vitto con deduzione di CHF 106.– dall'importo di contributo concretamente dovuto dal padre può dunque essere mantenuta. Ciò nonostante che l'appellata sembra pretendere che tale deduzione non debba avvenire, tenendo conto questa nel suo calcolo dei CHF 355.– completi. Agli occhi della prima Camera civile, detta correzione del dispositivo da parte del giudice unico del Tribunale distrettuale Moesa è invece giustificata e va mantenuta anche in sede d'appello. La posta per il vitto resta dunque invariata. 6.3I CHF 214.– per alloggio sono rimasti incontestati dal padre, ma la madre chiede che vengano aumentati a CHF 273.–. Tenor la qui appellata questa cifra rappresenterebbe un terzo del costo effettivamente comprovato. Come visto sopra però (consid. 5.3 supra), la somma calcolata dal primo giudice è documentata e agli atti non figurano documenti a comprova di qualsiasi altra spesa. Non vi è
pagina 20 — 35 dunque motivo per scostarsi dalla decisione di prima sede nemmeno in questo punto. 6.4Infine è contestata pure la cifra di CHF 774.– per costi diversi. Come si è già detto per la figlia A., anche per B. deve valere che l'importo di CHF 815.– di cui alle raccomandazioni di Zurigo con deduzione della riduzione dei premi di CHF 41.– è adeguato alle circostanze. Esso può rimanere invariato. L'argomento principale per una modifica di tale posizione da parte dell'appellante è infatti che il reddito del padre non basterebbe o basterebbe appena a sovvenire ai fabbisogni minimi. In altre parole fa valere che la posta per costi diversi andrebbe a ledere il suo minimo vitale, concedendo alla figlia un tenore di vita massicciamente superiore a quello dei genitori. Come sarà dimostrato più tardi, ciò non è il caso. I CHF 774.– possono essere mantenuti. In base al fatto che il padre già fornisce una parte del fabbisogno sovvenendo direttamente a ogni spesa quando ha la custodia di B._____ va tuttavia parzialmente ridotto il contributo da versare, considerando il diritto di visita relativamente esteso (calcolato sull'anno intero corrisponde circa a ⅓). Nell'occorrenza pare adeguata una riduzione di CHF 258.–. 6.5Riassumendo il fabbisogno di B._____ è modificato e fissato a CHF 1'463.– per entrambi i periodi. Esso si compone ormai di CHF 120.– per l'abbigliamento e CHF 214.– per l'alloggio. A questi vi si aggiungono CHF 355.– per il vitto e CHF 774.– per costi diversi, una parte dei quali sono già prestati dal padre con l'esercizio del diritto di visita. Il contributo riconosciuto è di conseguenza anch'esso ridotto e stabilito a CHF 1'099.– (considerando le deduzioni di CHF 106.– nonché di CHF 258.–), lasciando così cadere la distinzione fra prima e dopo il 1° gennaio 2013. Considerando infine anche per B._____ che in materia di protezione dell'unione coniugale si tratta di una procedura sommaria senza pretesa di esattezza matematica e che inoltre le tabelle di Zurigo non sono altro che delle raccomandazioni, il contributo alimentare concretamente dovuto può essere arrotondato a CHF 1'100.–. 7.L'appellante, nel calcolo del fabbisogno minimo della moglie, contesta solo i costi di salute di quest'ultima di complessivi CHF 448.– (CHF 278.– di premio per il 2012 + CHF 259.– costi di cura per il 2010 + 75.– costi di cura per il 2011 – CHF 164.– di sussidio per il 2012; consid. 4.a della decisione impugnata). Le altre posizioni paiono essere pacifiche. Nella risposta all'appello, l'appellata sostiene tuttavia che le spese d'alloggio di cui si è detto sopra (consid. 5.3) andrebbero
pagina 21 — 35 fissate a complessivi CHF 1'200.– come per il marito (di cui poi CHF 500.– nel fabbisogno della moglie e il resto in quello delle figlie). A suo dire inoltre le spese di malattia andrebbero stabilite a complessivi CHF 470.– anziché CHF 448.– (CHF 373.– + CHF 75.–) e quelle per l'automobile aumenterebbero da gennaio 2013 a una somma ancora da stabilire. Come spiegato sopra (consid. 3), l'appellata ha rinunciato a interporre appello e il suo contributo alimentare è dunque limitato a quanto concessogli dalla prima istanza (divieto della reformatio in peius). Le sue censure vanno considerate unicamente nell'ipotesi in cui l'appello sarebbe fondato, cioè nella misura in cui essa rischierebbe un contributo più basso causa l'accoglimento in questo punto dei petiti d'appello. 7.1L'appellante censura unicamente i CHF 259.– mensili che afferma siano per franchigie e spese di cura non coperte dalla cassa malati sopportate dalla moglie nel 2010. Essi costituirebbero un doppione in rapporto alla posizione costi di cura conteggiata con un importo di CHF 75.–. Egli riconosce invece sia il premio mensile di CHF 278.– sia la riduzione dello stesso di CHF 164.– mensili per il 2012. L'appellata ribatte che il premio 2012 ammonterebbe a CHF 317.– e per sovvenire alle spese delle regolari sedute di psicoterapia apparirebbe ragionevole riconoscergli un costo medio di CHF 200.– a titolo di partecipazione alle spese, franchigia compresa. Infine il sussidio 2010 avrebbe ammontato a CHF 47.– mensili, dimodoché il costo complessivo per le spese mediche andrebbe valutato in CHF 470.– piuttosto che CHF 448.–. 7.1.1 È intanto vero – come espone giustamente l'appellante – che pare esservi un qui pro quo nella decisione impugnata per ciò che attiene ai costi di cura, il primo giudice avendo sommato quelli per l'anno 2010 e quelli per l'anno successivo, il che non è giustificabile. È inoltre indiscusso anche che queste spese non siano di un valore costante ma che sono variabili. Agli scopi di questa decisione ci si basa quindi in linea di massima sui dati per il 2011. Si costata pertanto che per il 2010, secondo la dichiarazione fiscale dello stesso anno, i CHF 259.– mensili (CHF 3'108.– annui) erano composti di costi di cura non solo per la madre appellata, ma anche per le figlie (act. TD.6.10 ossia il doc. W). Già questa cifra è dunque sbagliata e andrebbe corretta in CHF 133.–. Per l'anno 2011, invece, i costi di cura per la sola madre ammontavano a CHF 217.–. Ciò risulta chiaramente dalla dichiarazione fiscale per il 2011 (act. TD.6.12 ossia il doc. AA). Nella decisione impugnata pare infatti essere sfuggita la posta di CHF 1'702.15 annui (CHF 142.– mensili) di cui all'attestato fiscale della CSS del 10 gennaio 2012, il giudice di prima sede avendo considerato soltanto i CHF 907.10 annui
pagina 22 — 35 dell'ÖKK (vedi i CHF 75.– sotto il titolo "costi di cura [doc. M, recte: AA]). Di conseguenza va corretto l'importo da riconoscere all'appellata per le spese di cura, fissandolo ormai a CHF 217.–, anziché i soli CHF 75.– + CHF 259.–, comunque sbagliati, e senza i CHF 142.–. 7.1.2 Altresì, se corrisponde però che è determinante la riduzione dei premi attuale, cioè quella per il 2012 che ammonta a CHF 164.– mensili – come è stata giustamente presa quale base dal primo giudice – anziché quella per il 2010, è pure vero che ciò vale anche per il premio mensile da considerare. Quest'ultimo ammonta a CHF 317.– effettivi anziché a CHF 278.– come fa valere fondatamente l'appellata (vedi l'act. C.2 che corrisponde all'act. TD.2.12, ossia il doc. N). Difatti, se sono riconosciute le assicurazioni complementari al marito (vedi act. 3.33, ossia il doc. 33), ciò deve valere anche per la moglie. Non vi è motivo per discriminarla in questo punto rispetto al marito. 7.1.3 Visto quanto costatato, il premio effettivo mensile di cassa malati va aumentato di CHF 39.– (da CHF 278.– a CHF 317.– del 2012). Il sussidio (riduzione dei premi) resta quello accertato dal primo giudice (CHF 164.– dello stesso anno). Le spese di cura vanno invece diminuite di CHF 117.– (da CHF 259.– + CHF 75.– a soli CHF 217.– del 2011). Non avendo ancora indicazioni più attuali ci si deve infatti orientare perlomeno a quelle sostenute nel 2011 anziché quelle del 2010. Il totale cambia dunque di CHF 78.– al ribasso. Si giustifica quindi modificare leggermente la decisione del giudice unico del Tribunale distrettuale Moesa in questo punto, correggendo il fabbisogno della moglie di CHF 78.– al ribasso. 7.2Per quanto attiene agli altri argomenti dell'appellata – nella misura in cui si può entrare nel merito degli stessi, vista la loro motivazione sommaria e priva di fondamento agli atti in questa sede – va precisato innanzitutto che non risulta una prassi tenor la quale la moglie avrebbe diritto a vedersi riconoscere la stessa cifra per le spese di alloggio come il marito e questo a prescindere dai costi da lei effettivamente sostenuti per tale posta. La decisione citata dall'appellata e pubblicata in FamPra.ch I/2000 pagg. 135 segg. non permette nessun'altra conclusione, riferendosi quella innanzitutto al periodo successivo al divorzio e inoltre alla situazione di convivenza con dei figli maggiorenni, in altre parole è concepita per una costellazione completamente diversa. Nella fattispecie l'importo di complessivi CHF 642.– per l'alloggio – di cui CHF 361.– nel fabbisogno della moglie – può dunque essere mantenuto. Anche nella misura in cui concerne le
pagina 23 — 35 figlie questa somma appare senz'altro adeguata, cosicché la decisione in questo punto non è censurabile. Infine anche per quanto attiene alle spese per l'automobile l'appellata – che ha omesso di quantificarle e motivare perché i CHF 270.– riconosciutigli non sarebbero sufficienti – è rinviata alla possibilità di chiedere se del caso una modifica della decisione di protezione dell'unione coniugale in adeguamento alle nuove circostanze famigliari e finanziarie, laddove necessario, o di far valere tali pretese in sede di divorzio. 8.Il fabbisogno del marito è contestato da entrambe le parti. Va notato però ancora una volta che se l'appellata chiede che il fabbisogno dell'appellante venga ridotto a una cifra più bassa di quella riconosciuta dalla prima istanza, essa va sentita soltanto nella misura in cui rischierebbe un peggioramento della propria situazione (divieto della reformatio in peius), nel senso che l'aumento del fabbisogno del marito si ripercuoterebbe negativamente sul contributo versatole da quest'ultimo. Occorre esaminare dunque dapprima gli argomenti dell'appellante stesso, attinenti a un eventuale aumento del suo fabbisogno. Sono intanto pacifici gli importi per la locazione (CHF 1'200.–), quello di base del minimo vitale (CHF 1'200.–), quello per la cassa malati (CHF 260.–) e quello per le imposte correnti (CHF 433.–). Le somme per spese accessorie di locazione (CHF 200.–), quelle di partecipazione a spese mediche (CHF 83.–), la quota di rimborso del prestito per l'acquisto dell'automobile (CHF 400.–) e gli importi per pulizia della casa (CHF 260.–) e per il lavaggio e stiro delle camicie (CHF 100.–) – tutte censurate dall'appellata – vanno invece riesaminate soltanto nella misura in cui l'appellata rischierebbe una diminuzione concreta del contributo a suo favore. Va quindi statuito in primo luogo sulle spese di trasporto (automobile), quelle per i pasti fuori casa, quelle per l'abbigliamento professionale curato dell'appellante e quelle supplementari per il vitto delle figlie; tutti dei punti della decisione, questi, criticati dall'appellante e importi di cui egli chiede un aumento. Solo in una seconda fase andranno esaminati gli argomenti avanzati dall'appellata a favore di una diminuzione del fabbisogno, purché questa rischi effettivamente un peggioramento della sua situazione, cioè un contributo alimentare più basso. 8.1L'appellante accetta che vengano riconosciuti CHF 270.– all'appellata per spese di trasporto, a condizione che tale posta venga riconosciuta all'intero anche a lui. Egli chiede in tal senso un importo di CHF 270.– anziché di CHF 91.– di cui al consid. 4.b della decisione impugnata. A sostegno della sua pretesa fa valere
pagina 24 — 35 che il luogo di lavoro (O.4_____) disterebbe oltre 30 km dal domicilio (O.3_____). Inoltre sarebbe inconcepibile riconoscergli solo ⅓ delle spese effettive. Egli ammette tuttavia di poter usare il veicolo aziendale per delle trasferte in settimana. L'appellata ritiene invece che il marito potrebbe far capo ai mezzi di trasporto pubblici fra O.3_____ e O.4_____, dimodoché la posta per trasferte andrebbe addirittura ridotta a CHF 50.–. Essa afferma poi che in caso di necessità il datore di lavoro gli concederebbe di utilizzare il veicolo aziendale a lui assegnato anche per il tragitto casa–lavoro. Corrisponde, in effetti, che l'appellante può – almeno parzialmente – far capo al veicolo aziendale per andare e tornare dal lavoro. Non è quindi arbitraria la decisione del primo giudice di ridurre la cifra per spese di trasporto in una determinata misura. Le spese per un'automobile sono difatti riconoscibili a livello del fabbisogno minimo del diritto di famiglia unicamente nella misura in cui l'uso della stessa si rivela indispensabile e necessario per giungere al posto di lavoro, ovvero se l'auto costituisce insomma un bene impignorabile (vedi le direttive per la determinazione del minimo vitale del diritto esecutivo ai sensi dell'art. 93 LEF [in seguito: direttive LEF], riprese ad esempio nel decreto del Tribunale cantonale KSK 09 39 del 14 settembre 2009; cfr. Jann Six, op. cit., n. 2.114 segg.). Considerato poi che dal regolamento spese figurante agli atti (act. B.2) risulta che le spese di viaggi di lavoro con l'automobile privata nel raggio locale di 30 km (ad esempio appunto la tratta O.3_____), le tasse di parcheggio e i biglietti di tram, bus e taxi sono coperti dalle spese forfettarie di CHF 500.– percepite mensilmente dall'appellante, non si giustifica una modifica della decisione di prima istanza. Ciò nemmeno al ribasso, come lo pretende l'appellata. La decisione impugnata appare difatti del tutto equa, anche di fronte al fatto che alla moglie è riconosciuto l'importo intero. Ciò poiché non è ancora chiaro dove la moglie trovi un posto di lavoro e non vi sono indizi per presumere che il suo futuro datore di lavoro le rifondi le spese di trasporto come al marito, la moglie dovendo accettare verosimilmente – al contrario del marito – un lavoro al di fuori di funzioni direttoriali. Una lieve disparità di trattamento è dunque giustificata quanto a questo punto, ma è attenuata dal fatto che sono riconosciute le spese effettive in ragione di ⅓ (CHF 91.–) anziché solo CHF 50.– come lo chiede l'appellata. 8.2Il primo giudice ha ritenuto che le spese per i pasti fuori casa sarebbero rimborsate dal datore di lavoro. L'appellante premette che egli sarebbe obbligato a pranzare fuori casa a causa della grande distanza del posto di lavoro dal domicilio e sostiene invece che questi costi non gli sarebbero versati dal datore di lavoro. Il
pagina 25 — 35 rimborso spese forfettario di CHF 500.– coprirebbe solo le spese di rappresentanza e di acquisizione clienti. L'appellata, d'altra parte, è convinta che l'importo forfettario copra tutti i costi, il marito avendo oltre al resto la facoltà di presentare al datore di lavoro le ricevute che sono rimborsate al di fuori del suddetto rimborso spese. A suo dire i CHF 500.– servirebbero pertanto unicamente per le spese di bar e ristoranti, per le quali il marito non presenterebbe le ricevute. 8.2.1 Va preso in considerazione innanzitutto che i costi per cibo sono già inclusi nell'importo base del minimo vitale. Per questo motivo di certo non possono essere riconosciute le spese intere per i pasti che l'appellante sostiene aver dovuto consumare fuori casa, ma solo nella misura in cui eccedano effettivamente l'importo base. Secondo le direttive LEF per chi dimostra oneri accresciuti per pasti fuori casa possono essere riconosciuti da CHF 9.– a CHF 11.– al massimo per ogni pasto principale. Nel caso in giudizio l'appellante fa valere – nel senso – unicamente di non poter pranzare a casa a mezzogiorno causa la distanza fra posto di lavoro e domicilio. Egli può quindi chiedere al massimo CHF 220.– (CHF 11.– x 20 giorni lavorativi in media al mese; cfr. la sentenza del Tribunale federale 5A_730/2010 del 2 marzo 2011 consid. 4.4). 8.2.2 Ci si può chiedere se, a una distanza di 30 km, percorribile su una comoda autostrada rispettivamente semiautostrada, sia veramente necessario pranzare sempre fuori casa. Ammettendo per ipotesi che lo sia, va esaminato dapprima se tali costi supplementari non sono già compensati dal datore di lavoro. Nel regolamento spese agli atti figura che tutte le piccole spese fino a un ammontare di CHF 50.– per evento sono compensate dall'indennità forfettaria che nel caso di X._____ è di CHF 500.– mensili. In merito alle spese per pasti, il regolamento legge: “Sono considerate piccole spese ai sensi del presente regolamento complementare, in particolare: -gli inviti di partners commerciali per piccole consumazioni al ristorante -gli inviti di partners commerciali per consumazioni a casa, indipendentemente dai costi effettivi, escluso tuttavia il catering-service -[...] -i pasti intermedi (pranzi e cene durante i viaggi di lavoro possono tuttavia essere conteggiati) -[...]”
pagina 26 — 35 Da questo passaggio la prima Camera civile evince – specie considerando l'ultima frase citata – che le spese per i pranzi i quali l'appellante si vede costretto di trascorrere fuori casa sono senz'altro coperte, o dalla generosa indennità forfettaria concessa dal datore di lavoro o esse possono essere conteggiati a fattura di quest'ultimo. Nella misura in cui si impone effettivamente di pranzare fuori casa, i costi supplementari sono dunque già coperti a sufficienza, senza che l'appellante possa chiedere una somma aggiuntiva da addizionare al suo fabbisogno. Il primo giudice ha dunque rinunciato a ragione a riconoscergli un importo straordinario per pasti fuori casa. 8.3Parimenti, l'appellante afferma che gli andrebbe concesso un supplemento minimo di CHF 100.– mensili per l'abbigliamento professionale curato. L'appellata è invece dell'avviso che questa posta sarebbe compresa nell'importo base del minimo vitale di CHF 1'200.–. Nel senso essa fa valere quindi che non si giustificherebbe riconoscergli un importo supplementare. Dapprima va ricordato, in concordanza con ciò che afferma l'appellata, che le spese per l'abbigliamento sono coperte dall'importo base del minimo vitale (vedi le direttive LEF). Un supplemento per spese accresciute può essere riconosciuto ad esempio per il personale di servizio, viaggiatori di commercio ecc. e ciò al massimo per CHF 50.–. A prescindere dal fatto che l'appellante non dimostra a livello di verosimiglianza di aver un consumo accresciuto di biancheria, non si giustifica comunque di aggiudicargli un importo supplementare. Come si è costatato pocanzi, difatti, il regolamento spese prevede un'indennità forfettaria per diverse spese, fra cui quelle per viaggi e per cibo. La prima Camera civile ha rilevato che non si impone assegnare una somma addizionale per tali poste. Pari dicasi delle spese d'abbigliamento. È incontestato che l'appellante debba comparire al lavoro vestendosi in modo curato e degno della sua funzione. Ciò non è tuttavia impossibile con l'importo base e una parte dell'indennità forfettaria concessagli dal datore di lavoro. Anche in tale merito il regolamento spese legge difatti: -“[...] -le spese per il portabagagli (facchino), le spese per il guardaroba -[...] -le spese per la pulizia dei vestiti” Al di là di questo vi si aggiunge il fatto che il primo giudice ha concesso una somma di CHF 100.– per le spese di lavaggio e stiro delle camicie – cosa che
pagina 27 — 35 pare del tutto equa nel suo insieme, visto il potere d'apprezzamento del giudice di prima istanza. In tal senso i costi per l'acquisto di nuovi vestiti dovrebbero dunque essere coperti sufficientemente e senza esagerazione, cosicché la decisione del primo giudice di non riconoscere altre spese nel fabbisogno dell'appellante può senz'altro essere mantenuta. 8.4Infine l'appellante si riferisce a quanto costatato dal giudice unico del Tribunale distrettuale Moesa in merito all'esercizio del diritto di visita che a suo dire oltrepasserebbe “di gran lunga il normale dispendio per un genitore non affidatario” e chiede che le relative spese per il vitto vengano aggiunte nel conteggio del suo fabbisogno nella misura di CHF 106.– per B._____ e di CHF 69.– per A.. L'appellata non si esprime a tale proposito. Il giudice di prime cure ha tenuto conto della particolarità che il padre sovviene al 30% (CHF 106.–) delle spese mensili per vitto della figlia B. di complessivi CHF 355.–. Tuttavia, anziché aggiungerle al fabbisogno del padre, come lo pretende l'appellante, egli ha computato queste spese nel fabbisogno di B., essendo documentate. Questa scelta non pone problemi di per sé. In seguito il primo giudice ha fatto il calcolo finale dell'eccedenza basandosi dapprima sul fabbisogno completo di B., includendo dette spese, il che è corretto. Poi, costatando che vi sarebbe un'eccedenza negativa di CHF 133.–, ha preso l'importo ridotto, cioè quello effettivamente da versare dal padre qui appellante a favore della figlia minore di CHF 1'357.–, per ripartire l'ammanco, ormai così ridottosi a meri CHF 27.–. Così facendo ha però mischiato i due modi di calcolo, ossia non ha tenuto conto di dette spese né nel fabbisogno di B., né in quello del padre. Ciò non è ammissibile e la censura dell'appellante è dunque fondata. Nell'occorrenza il tribunale qui giudicante ritiene che dette spese vanno computate nel fabbisogno delle figlie, cosa che esso ha fatto ai consid. 5.4 in fine e 6.4 in fine. Non si impone dunque aggiungerle (anche) nel fabbisogno del padre. Basta considerarle correttamente nel calcolo finale (vedi consid. 10 infra). Così facendo è tenuto conto in modo del tutto sufficiente delle spese sopportate dall'appellante. La stessa cosa vale del resto anche per tutte le altre spese da dedurre dall'importo effettivamente da versare a favore delle figlie A. ed B._____. Queste modifiche di cui ai consid. 5 e 6 della presente decisione non si ripercuotono quindi sul calcolo del fabbisogno del padre, bensì solo sul contributo monetario concreto da versare per le figlie.
pagina 28 — 35 8.5In conclusione risulta che il fabbisogno del marito, padre e qui appellante va mantenuto in CHF 4'227.– come accertato correttamente dal primo giudice. L'appello si rivela infondato quanto a questo punto. Resta da statuire ancora sulle censure dell'appellata, tenuto conto però del fatto che essa non ha interposto appello e che quindi non può vedersi riconoscere un contributo alimentare più alto, causa il divieto della reformatio in peius (vedi consid. 10 infra). Come menzionato l'appellata critica le somme riconosciute dal primo giudice nel fabbisogno del marito per le spese accessorie di locazione (CHF 200.–), quelle di partecipazione a spese mediche (CHF 83.–), la quota di rimborso del prestito per l'acquisto dell'automobile (CHF 400.–) e gli importi per pulizia della casa (CHF 260.–). Mentre gli altri argomenti sono già stati trattati sopra, queste censure vanno esaminate qui. Esse si rivelano in gran parte fondate. Difatti, partendo dalle cifre calcolate dal primo giudice e mantenendo lo stile di vita condotto finora, si giunge a un'eccedenza negativa. In tali situazioni vanno ridotti i fabbisogni dei coniugi fino a concorrenza di tale eccedenza negativa. Oltre a ciò ci si deve orientare al minimo esistenziale del diritto di famiglia. Difatti al debitore alimentare deve in ogni caso essere lasciato almeno questo (DTF 135 III 66). Non gli vanno invece riconosciute spese di lusso. In caso d'ammanco nonostante decurtazione dei fabbisogni al minimo esistenziale, l'ammanco va sopportato integralmente dal coniuge creditore di alimenti, nell'occorrenza la moglie (cfr. Jann Six, op. cit., n. 2.69 segg. e 2.166-2.175 con rinvii). Nel caso in giudizio non si intravvede già solo perché dovrebbero essere accettate delle spese per la pulizia della casa, visto fra l'altro che il marito qui appellante non le ha né quantificate, né tantomeno documentate. Nonostante esso lavori al 100%, può invero essere esatto da lui di provvedere lui stesso alla pulizia prima o dopo il lavoro. In questa sede ci si può limitare a stralciare queste spese di CHF 260.– dal fabbisogno del marito, senza andare oltre. Ciò basta difatti a ridurre il fabbisogno di quest'ultimo a CHF 3'967.–, dimodoché – come sarà dimostrato sotto (vedi consid. 10 infra) – il reddito della famiglia torna a essere sufficiente per permettere di pronunciare (almeno) lo stesso contributo alla moglie come statuito dalla prima corte. Non si impone di trattare le altre censure dell'appellata, non avendo essa interposto appello e la corte giudicante dovendo rispettare il divieto della reformatio in peius, non potendo dunque andare oltre il contributo riconosciutogli in prima istanza.
pagina 29 — 35 9.Il reddito del marito non è stato messo in discussione dall'appellante. Anche qua è l'appellata a volerne però un aumento, a scapito dell'appellante. In questo caso tuttavia, dato che essa non ha interposto appello e l'appellante non censura tale punto, la sua richiesta va udita soltanto nella misura in cui essa rischierebbe un contributo alimentare inferiore a quello concessogli dalla prima istanza. Nell'occorrenza essa va però comunque respinta poiché infondata. Innanzitutto la sua motivazione a riguardo è assai sommaria. Infatti non è comprensibile come l'appellata giunga a un reddito di CHF 9'832.– in base ai conteggi salariali del 2012 (act. TD.7.4). Del resto anche in caso di un reddito mensile leggermente più alto, resta escluso un contributo alimentare che ecceda quanto statuito dal primo giudice. Il salario determinante resta dunque quello costatato dal giudice unico del Tribunale distrettuale Moesa in CHF 9'775.– mensili, nonostante alcune fluttuazioni minori negli ultimi anni. Tale importo è difatti comprovato negli atti. 10.Restano da verificare infine il calcolo finale di cui al consid. 5 nonché il conteggio dei contributi alimentari di cui alle cifre 1.4, 1.5 e 1.6 del dispositivo della decisione impugnata. Va ricordato dapprima che il primo giudice ha stabilito tre fasi alimentari: il periodo da novembre 2009 ad agosto 2012 (decreto in via provvisionale, act. TD.8), quello da settembre 2012 a dicembre 2012, e quello da gennaio 2013 in poi. 10.1 L'appellante chiede di modificare detti contributi da settembre 2012. Come si è detto sopra (consid. 3 supra), l'appellata ha rinunciato a presentare appello e, l'appello incidentale essendo escluso nella fattispecie, la prima Camera civile non può aggiudicare alla moglie appellata un contributo più alto di quanto non lo avesse già fatto il primo giudice. Infatti secondo la giurisprudenza del Tribunale federale (vedi innanzitutto DTF 129 III 417 consid. 2.1) in materia di protezione dell'unione coniugale il contributo di mantenimento assegnato a un coniuge per un determinato periodo non può essere modificato dall'autorità di ricorso a scapito dell'altro coniuge che è l'unico ad averlo impugnato. Ne segue in tal senso anche che per il contributo alimentare per la moglie nel primo periodo (da novembre 2009 ad agosto 2012) ci si deve tenere a quanto statuito nel decreto provvisionale del 25 settembre 2009. Il tempo successivo va diviso – come già in prima istanza – in due periodi, considerato che alla moglie qui appellata viene computato un reddito ipotetico di CHF 1'200.– solo a far tempo dal 1° gennaio 2013. Per ciò che attiene alle figlie invece, l'appellata ha chiesto dei contributi alimentari più alti già dal 1° luglio 2009, cioè retroattivamente. Questa corte dovendo
pagina 30 — 35 esaminare d'ufficio i fatti, laddove lo esiga il bene delle figlie, essa potrebbe dunque di principio riconoscere loro dei contributi più alti (cfr. consid. 3 supra). Nell'occorrenza però ciò non si impone, gli importi di cui al decreto provvisionale parendo adeguati alle circostanze. Il contributo per B._____ deciso in questa sede per i due periodi successivi (CHF 1'100.–), infatti, è addirittura leggermente inferiore a quello stabilito nel decreto provvisionale (CHF 1'130.–), cosicché non si giustifica alcuna modifica. Quello per A._____ per il periodo fino ad agosto 2012 (CHF 1'279.–) pare anch'esso sufficiente, tenuto conto del fatto che il suo fabbisogno aumenta considerevolmente (a CHF 1'717.–) soltanto con il frequentare la scuola a O.2_____, ovvero da settembre 2012, dimodoché non vi è alcun motivo per un aumento retroattivo ai CHF 1'500.– stabiliti in questa sede per i due periodi successivi. In sintesi quindi la prima fase rimane invariata e la prima Camera civile si limita dunque a fissare a nuovo gli importi da versare da settembre 2012 in poi. 10.2 Riassumendo quanto analizzato e considerato sopra, prendendo quale base gli importi calcolati in questa sede, in particolare i fabbisogni ridotti rispetto alla decisione di primo grado dell'appellante (– CHF 260.–; consid. 8.5), dell'appellata (– CHF 78.–; consid. 7.1.3) e delle due figlie A._____ (– CHF 22.–; consid. 5.6) ed B._____ (– CHF 133.– da gennaio 2013, ormai uguale al periodo precedente; consid. 6.5), per la seconda fase da settembre 2012 a dicembre 2012 la situazione è la seguente: Reddito di X.: CHF 9'775.– Fabbisogno di X.:CHF 3'967.– Fabbisogno di Y.:CHF 2'401.– Fabbisogno di A.:CHF 1'717.– Fabbisogno di B._____:CHF 1'463.– Eccedenza positiva (redditi – fabbisogni):CHF227.– Con questo svanisce il problema che il reddito coniugale non è sufficiente per coprire il fabbisogno di tutta la famiglia. Risulta così infatti un'eccedenza di CHF 227.–, la quale va di principio ripartita equamente fra le parti – come ha fatto correttamente il giudice unico del Tribunale distrettuale Moesa – in ragione di ½ (CHF 113.50) per il marito e ½ (CHF 113.50) per la moglie. Nell'occorrenza ciò aumenterebbe però il contributo alimentare dovuto alla moglie da CHF 2'401.– (fabbisogno) all'importo di CHF 2'514.50, superando così il contributo aggiudicatole dal primo giudice, il che è inammissibile. Tenendo conto del divieto
pagina 31 — 35 della reformatio in peius, detto contributo deve dunque restare invariato a CHF 2'467.–. Come si è spiegato sopra (consid. 5.6 e 6.5), il contributo effettivo da versare per A._____ si riduce a CHF 1'497.50 (CHF 1'717.– – CHF 69.– di vitto e CHF 150.50 di costi diversi, entrambi già coperti dal padre), arrotondati a CHF 1'500.–, e quello per B._____ a CHF 1'099.– (CHF 1'463.– – CHF 106.– di vitto e CHF 258.– di costi diversi, entrambi già coperti dal padre), arrotondati a CHF 1'100.–. L'importo complessivo per la famiglia, da versare dal marito alla moglie, cala dunque di CHF 481.– (dai CHF 5'548.– di prima istanza a CHF 5'067.– in questa sede) per questo secondo periodo. 10.3 Per la terza fase dal 1° gennaio 2013 in poi la situazione si presenta finalmente come segue: Reddito di X.: CHF 9'775.– Reddito ipotetico di Y.:CHF 1'200.– Fabbisogno di X.:CHF 3'967.– Fabbisogno di Y.:CHF 2'401.– Fabbisogno di A.:CHF 1'717.– Fabbisogno di B.:CHF 1'463.– Eccedenza positiva (redditi – fabbisogni):CHF 1'427.– Quest'eccedenza andrebbe di principio anch'essa divisa equamente fra le parti nel modo enunciato sopra, purché ciò non aumenti però il contributo alimentare dovuto alla moglie oltre a quanto riconosciutole dal primo giudice. Il limite ammissibile in questa sede è dunque di CHF 1'746.–. Il contributo per la moglie è composto dal suo fabbisogno (CHF 2'401.–) oltre alla metà dell'eccedenza (CHF 713.50), sottraendo il reddito ipotetico (CHF 1'200.–). La somma sarebbe quindi di CHF 1'914.50. Come spiegato, essa eccede quanto fissato dal primo giudice, il che è inammissibile. Il contributo dovuto alla moglie è di conseguenza stabilito a CHF 1'746.– come già in prima istanza. I contributi per A._____ ed B._____ rimangono invariati come per la seconda fase (CHF 1'500.– e CHF 1'100.– rispettivamente). L'importo complessivo per la famiglia, da versare dal marito alla moglie, cala dunque di CHF 629.– (dai CHF 4'975.– di prima istanza a CHF 4'346.– in questa sede) per il terzo periodo.
pagina 32 — 35 11.L'appellata ha da ultimo chiesto “la più ampia assistenza gratuita”, anch'essa in via provvisionale. Il presidente della prima Camera civile si è già pronunciato su questa domanda con decreto del 1° marzo 2013, comunicato il 5 marzo 2013 (inc. ERZ 12 443), di sua competenza (art. 11 cpv. 1 dell'ordinanza sull'organizzazione del Tribunale cantonale del 14 dicembre 2010 [OOTC; CSC 173.100]). Detta decisione può essere mantenuta, specie perché incontestata e cresciuta in giudicato ormai da tempo. 12.Laddove ne sia protestata una modifica, la giurisdizione d'appello statuisce anche sulla distribuzione delle spese giudiziarie di prima istanza, nella misura in cui accoglie – pur parzialmente – il ricorso. Nella fattispecie l'appellante si limita alla formula usuale fra avvocati di “protesta di spese e ripetibili” per entrambe le sedi senza motivarla né proporre una modifica concreta della decisione sulle spese processuali di prima istanza, fosse questa anche solo di porle integralmente a carico dell'istante qui appellata. Va però considerato il grado di prevalenza dell'appellante in prima sede, sotto l'ottica dell'esito della presente procedura d'appello. Si ricorda infine pure che giusta l'art. 107 cpv. 1 lett. c CPC in cause del diritto di famiglia il giudice può prescindere dai principi di ripartizione e ripartire le spese giudiziarie secondo equità (cfr. anche DTF 139 III 358 con vari rinvii). L'appellante è prevalso essenzialmente nei punti concernenti i contributi da versare a favore delle due figlie, mentre è rimasto soccombente invece per circa ⅔ in quello concernente il contributo per la moglie. Considerato inoltre che le parti hanno chiesto di comune accordo l'affidamento delle figlie alla madre, cosicché nessuno è prevalso in tal punto, risulta un grado di prevalenza totale dell'appellante in prima istanza di circa ¾. Sarebbe quindi ammissibile di principio modificare la ripartizione delle spese di tale sede di CHF 3'000.–, così come fu pronunciata nella decisione del 6 settembre 2012. Tuttavia, in considerazione che al giudice deve essere lasciato un grande margine d'apprezzamento, che il Tribunale cantonale interviene soltanto in casi di abuso di tale potere d'apprezzamento, che l'appellante non ha motivato dettagliatamente la sua richiesta e tenendo conto soprattutto anche delle circostanze in cui si trova la famiglia, secondo equità si giustifica mantenere la ripartizione pronunciata dal giudice unico del Tribunale distrettuale Moesa. 13.Le spese processuali della procedura d'appello vanno fissate e ripartite d'ufficio (art. 105 cpv. 1 CPC). Parimenti, il giudice assegna d'ufficio le ripetibili secondo le tariffe cantonali (art. 105 cpv. 2 e art. 96 CPC). Le parti possono – ma
pagina 33 — 35 non devono (anche se è consigliato e spesso a loro vantaggio) – presentare una nota delle loro spese. Qualora tralascino di farlo, spetta al giudice fissare d'ufficio l'importo concreto dell'indennità, adeguato alle circostanze del caso. 13.1 In considerazione di tutti gli elementi si giustifica fissare le spese processuali a CHF 3'000.–, visto in particolar modo il dispendio non trascurabile che ha causato l'evasione dell'appello, specie anche il cospicuo dispendio supplementare generato dalla memoria di risposta inoltrata dall'appellata. Il grado di prevalenza dell'appellante corrisponde approssimativamente a 2/3 rispetto ai suoi petiti d'appello, se si considera che egli è rimasto integralmente soccombente per quanto attiene al contributo per la moglie, ma è prevalso quasi completamente nel punto del contributo da versare per B._____ e nella misura di ⅔ anche in quello da versare per A._____. Anche in sede d'appello è tuttavia applicabile l'art. 107 cpv. 1 lett. c CPC (vedi consid. 12 supra). Con gli stessi motivi come per le spese di prima istanza si giustifica ripartire le spese processuali d'appello in ragione di ½ ciascuno. Esse vanno dunque a carico dell'appellante in ragione di CHF 1'500.–, tenendo conto del fatto che egli ha già prestato un anticipo di CHF 1'000.–, e dell'appellata in ragione dei restanti CHF 1'500.–. 13.2 La parte prevalente ha diritto a un'indennità a titolo di ripetibili. Questa va versata dalla parte soccombente, anche se la parte prevalente è a beneficio del gratuito patrocinio, data la natura meramente sussidiaria del gratuito patrocinio ai sensi degli artt. 117 segg. CPC (cfr. l'art. 122 cpv. 1 e 2 CPC). Qualora le parti siano entrambe soccombenti, le indennità possono essere compensate reciprocamente. Nell'occorrenza si giustifica compensare le ripetibili, vista anche la ripartizione in ragione di ½ ciascuno delle spese processuali. 13.3 L'appellata è a beneficio del gratuito patrocinio (vedi il decreto del presidente della prima Camera civile ERZ 12 443 del 1° marzo 2013). Le spese processuali a carico dell'appellata di CHF 1'500.– e le spese ripetibili sono prese a carico del Cantone dei Grigioni con riserva della rifusione ai sensi dell'art. 123 cpv. 1 CPC e sono assunte dalla cassa del Tribunale cantonale in conformità a detto decreto. 13.4 L'avv. Peduzzi ha presentato la sua nota professionale il 20 marzo 2013 (act. D.9), facendo valere 14 ore da CHF 180.– ciascuna oltre a spese e IVA al 7.6%, cioè un importo complessivo di CHF 2'993.75. Tuttavia si giustifica corrispondere alla richiesta d'indennizzo limitatamente nella misura di 10 ore, decurtando 4 ore di cui alla nota d'onorario in considerazione del dispendio
pagina 34 — 35 relativamente esiguo che può ragionevolmente aver causato la redazione della memoria di risposta all'appello dell'8 ottobre 2012 (act. A.3). Oltre a spese varie, all'appellata va quindi aggiudicata un'indennità a titolo di ripetibili di complessivi e forfettari CHF 2'000.– (IVA inclusa) a pieno tacitamento di ogni sua pretesa.
pagina 35 — 35 III. La prima Camera civile decide: 1.L'appello è parzialmente accolto e le cifre 1.5 e 1.6 della decisione impugnata sono riformate come segue: “1.5 Il convenuto è obbligato a versare all'istante, mensilmente e anticipatamente entro il 5° giorno di ogni mese, a titolo di contributi alimentari per la figlia A., l'importo di CHF 1'500.–, la prima volta da settembre 2012, assegni famigliari compresi. 1.6 Il convenuto è obbligato a versare all'istante, mensilmente e anticipatamente entro il 5° giorno di ogni mese, a titolo di contributi alimentari per la figlia B., l'importo di CHF 1'100.–, la prima volta da settembre 2012, assegni famigliari compresi.” 2.Per il resto l'appello è respinto nella misura in cui è ricevibile. La decisione impugnata è confermata per quanto non ancora cresciuta in giudicato. 3.Le spese della procedura d'appello di CHF 3'000.–, già anticipate dall'appellante nella misura di CHF 1'000.–, vanno a carico di X._____ e Y._____ in ragione di ½ (CHF 1'500.–) ciascuno. Le spese ripetibili della procedura d'appello sono compensate. 4.Le spese processuali a carico dell'appellata di CHF 1'500.– e le spese ripetibili forfettarie dell'appellata di CHF 2'000.– (IVA inclusa) sono prese a carico del Cantone dei Grigioni con riserva della rifusione ai sensi dell'art. 123 cpv. 1 CPC e sono assunte dalla cassa del Tribunale cantonale in base al decreto del presidente della prima Camera civile del 1° marzo 2013. 5.Contro questa decisione con un valore litigioso di almeno CHF 30'000.– può essere interposto ricorso in materia civile ai sensi degli artt. 72 e 74 cpv. 1 lett. b LTF. Il ricorso è da inoltrare al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per iscritto entro 30 giorni dalla notificazione della decisione con il testo integrale nel modo prescritto dagli artt. 42 seg. LTF. Per l'ammissibilità, il diritto, gli ulteriori presupposti e la procedura di ricorso fanno stato gli artt. 29 segg., 72 segg. e 90 segg. LTF. 6.Comunicazione a: