Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Graubünden
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
GR_KG_999
Gericht
Gr Gerichte
Geschaftszahlen
GR_KG_999, VR3 2025 38
Entscheidungsdatum
16.10.2025
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Obergericht des Kantons Graubünden Dretgira superiura dal chantun Grischun Tribunale d'appello del Cantone dei Grigioni Sentenza del 16 ottobre 2025 comunicata il 17 ottobre 2025 N. d'incartoVR3 25 38 IstanzaTerza Camera di diritto amministrativo ComposizioneAudétat, presidente Brun e Schmid Christoffel Zanolari Hasse, attuaria PartiA.________ ricorrente patrocinato dall'avvocato MLaw Kevin Eggimann contro Comune di Poschiavo convenuto patrocinato dall'avvocato MLaw Davide Nollo R.________ composta da: -B., -D., ditta individuale, -E.________ SA, -F.________ SA, -G.________ SA, c/o H.________, convenuta patrocinata dall'avvocato lic. iur. Giuliano Racioppi

2 / 18 Martino Righetti Giudice istruttore nella procedura principale convocato c/o Tribunale d'appello del Cantone dei Grigioni, Obere Plessurstrasse 1, 7000 Coira Oggettodomanda di costruzione/licenza edilizia (ricorso procedurale)

3 / 18 Ritenuto in fatto: A.In data 15 febbraio 2024, la R.________ ha presentato una domanda di costruzione relativa all'istallazione di una centrale di betonaggio sul fondo n. Z.1., piano n. Z.2., C.________ (zona artigianale con piano di quartiere [con modifica] L.________ ), Registro fondiario (RF) di Poschiavo. La domanda di costruzione è stata pubblicata dal 19 aprile 2024 all'8 maggio 2024. B.Il 3 maggio 2024, A., proprietario del fondo confinante n. Z.3., RF di Poschiavo, ha inoltrato opposizione contro la domanda di costruzione, nonché in data 7 maggio 2024 una missiva complementare all'opposizione. C.Nell'ambito della procedura di decisone, l'autorità edilizia comunale ha acquisito agli atti vari documenti ed effettuato ulteriori accertamenti. D.Con decisione edilizia del 18 febbraio 2025, il Consiglio comunale di Poschiavo ha respinto l'opposizione di A.________ e rilasciato alla R.________ la licenza edilizia. E.Contro questa decisone, A.________ ha inoltrato ricorso al Tribunale d'appello del Cantone dei Grigioni in data 21 marzo 2025 (procedura principale VR3 25 28). Sotto il profilo formale, egli ha chiesto il conferimento dell'effetto sospensivo al ricorso. F.Nell'ambito della procedura principale, il giudice istruttore ha conferito mediante disposizione ordinatoria del 27 marzo 2025 al Comune di Poschiavo e alla R.________ un termine breve per presentare una presa di posizione concernente l'effetto sospensivo, nonché un termine per presentare una presa di posizione in materia. G.Il Comune di Poschiavo, con missiva del 7 aprile 2025 nella procedura principale, pur contestando i motivi addotti di A., ha rinunciato a presentare una presa di posizione in merito al conferimento dell'effetto sospensivo. La R., sempre ancora nella procedura principale, ha inoltrato in data 7 aprile 2025 la sua presa di posizione limitatamente al conferimento dell'effetto sospensivo, chiedendo di non conferire al ricorso l'effetto sospensivo. In particolare, la convenuta ha dichiarato di essere disposta, in caso di accoglimento del ricorso, a smantellare quanto già realizzato.

4 / 18 H.Con disposizione ordinatoria dell'11 aprile 2025, il giudice istruttore, nella procedura principale, ha respinto la domanda del conferimento dell'effetto sospensivo della decisione edilizia. I.Contro questa decisione ordinatoria, A.________ (in seguito: ricorrente) ha inoltrato in data 17 aprile 2025 ricorso (procedurale) al Tribunale d'appello, chiedendone l'annullamento, nonché di conferire al ricorso nella procedura principale VR3 25 28 l'effetto sospensivo. In via subordinata, egli ha chiesto di annullare la decisione impugnata e rinviare la causa al giudice istruttore nel procedimento principale, affinché egli pronunci una nuova decisione in merito al conferimento dell'effetto sospensivo. L.Con presa di posizione del 9 maggio 2025, il giudice istruttore nella procedura principale (in seguito: convocato) ha chiesto di respingere il ricorso procedurale. M.Con missiva del 19 maggio 2025, il Comune di Poschiavo (in seguito: convenuto) ha rinunciato a partecipare al procedimento di ricorso procedurale e a presentare una presa di posizione. N.Con presa di posizione del 10 giugno 2025, la R.________ (in seguito: convenuta) ha chiesto di respingere il ricorso procedurale. O.Nella sua replica dell'11 luglio 2025, il ricorrente ha confermato i petiti del suo ricorso procedurale. Ulteriormente e formalmente, egli ha domandato il rilascio di un divieto di rappresentanza legale, qualora il patrocinatore della convenuta non rimetta immediatamente e volontariamente il mandato. P.Con missiva del 19 luglio 2025, il convocato ha rinunciato a presentare una duplica. Q.Nella sua duplica del 25 agosto 2025, la convenuta ha confermato i propri petiti. Considerando in diritto: 1.Oggetto impugnato è la disposizione ordinatoria dell'11 aprile 2025 del giudice istruttore nella procedura principale VR3 25 28. Il Tribunale è competente per giudicare il ricorso procedurale sollevato contro di essa (art. 42 LGA). Gli ulteriori requisiti processuali (artt. 50 e 52 cpv. 2 LGA) non danno adito a osservazioni, per cui si entra nel merito del ricorso.

5 / 18 2.1.Qualora il ricorrente chiede mediante replica l'immediato decreto relativo al divieto di rappresentanza legale contro il patrocinatore della convenuta, questa domanda risulta irricevibile per i seguenti motivi: 2.1.1. Dal punto di vista formale, l’oggetto dell’impugnazione in un procedimento di ricorso dinanzi al tribunale d'appello è costituito dalla decisione impugnata; sotto il profilo materiale, invece, è determinato dal rapporto giuridico disciplinato nella decisione stessa (cfr. DTF 144 I 11 consid. 4.3 e 125 V 413 consid. 2a con rinvio a DTF 110 V 48). L’oggetto litigioso (oggetto del contendere) è invece il rapporto giuridico effettivamente contestato sulla base delle conclusioni del ricorso, e dunque portato davanti al tribunale come tema del processo (cfr. DTF 144 I 11 consid. 4.3 e 125 V 413 consid. 2a con rinvio a DTF 110 V 48 consid. 3c). L’oggetto litigioso risulta quindi da quanto viene contestato secondo i petiti del ricorrente nel rapporto giuridico disciplinato dalla decisione, segnatamente nella misura in cui viene messa in discussione la conseguenza giuridica prevista nel dispositivo della decisione impugnata. Il giudice chiamato in via di ricorso non può chinarsi su disputi che non sono stati oggetto di decisione davanti all’autorità inferiore (cfr. DTF 142 I 155 consid. 4.4.2 e 125 V 413 consid. 1b; cfr. complessivamente anche: sentenza del Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni R 20 35 e R 20 51 del 9 dicembre 2021 consid. 2.1). 2.1.2. Nel caso in esame, l'oggetto dell'impugnazione è la disposizione ordinatoria dell'11 aprile 2025, che costituisce quindi il punto di riferimento del procedimento di ricorso procedurale, nonché il quadro e il limite dell’oggetto litigioso. Quest’ultimo riguarda soltanto quanto disposto in tale decisione. L’oggetto litigioso si esaurisce pertanto nella questione atta a stabilire se il giudice istruttore nel procedimento principale abbia respinto correttamente la domanda del conferimento dell'effetto sospensivo al ricorso. Non rientrano per contro in tale ambito eventuali domande deontologiche. Di conseguenza, nella misura in cui il ricorrente, nella sua replica chiede una misura nell'ambito deontologico, il relativo petito esula dall’oggetto litigioso. Già per questo motivo, tale domanda risulta irricevibile. 2.2.Pertanto, la censura del ricorrente sollevata nella replica relativa alla tempestività della presa di posizione della convenuta (act. A.5 n. II.B.3), in applicazione della proroga dei termini nei giorni festivi giusta l'art. 7 cpv. 2 LPA i.u.c. l'art. 2 cpv. 2 lett. b della Legge sui giorni di riposo pubblici (CSC 520.100), è manifestamente infondata, per cui non risulta ricevibile. 3.Contestato è se il giudice istruttore nella procedura principale VR3 25 28 ha giustamente negato l'effetto sospensivo al ricorso.

6 / 18 3.1.Il ricorrente, dal punto di vista formale, censura la violazione del diritto di essere sentiti nel procedimento principale in merito all’emanazione della decisione impugnata. Sostiene, infatti, di non aver avuto l'occasione di replicare alla presa di posizione della convenuta del 7 aprile 2025 (act. A.3 nel procedimento VR3 25 28), poiché tale memoria gli sarebbe stata notificata solo unitamente alla decisione impugnata. Non avrebbe sussistito alcuna urgenza nell'emanare tale decisone, la quale attualmente pregiudicherebbe di maniera determinante i suoi interessi. Altresì sarebbe da considerare che la decisione impugnata si fonderebbe esclusivamente sulle considerazioni della convenuta, sulle quali egli non avrebbe mai potuto esprimersi. Il grave vizio, peraltro facilmente evitabile, non potrebbe essere sanato, ragion per cui il ricorso andrebbe accolto (act. A.1 n. III.1.1/16 segg.). 3.2.1. L'autorità deve accordare alle persone interessate da una decisione la possibilità di prendere posizione per iscritto o oralmente. Il diritto di essere sentiti, sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost., comprende il diritto dell'interessato di esprimersi prima che una decisione sia presa a suo sfavore, di fornire prove sui fatti che possono influenzare la decisione, di poter consultare gli atti di causa, di partecipare all'assunzione delle prove, di prenderne conoscenza e di pronunciarsi in merito, come pure di addurre i propri argomenti (cfr. anche art. 16 LGA; DTF 135 II 286 consid. 5.1, 135 I 279 consid. 2.3, 126 I 7 consid. 2b, 126 I 15 consid. 2a/aa, 126 I 19 consid 2a, 126 V 130 consid. 2a e b). 3.2.2. Il procedimento della giustizia amministrativa è governato dall'obbligo di trattare le procedure con celerità e di provvedere senza indugio all'evasione di una decisione (art. 3 LGA). L'art. 54 cpv. 1 LGA disciplina lo scambio di scritti e prevede che, in linea di principio, avvenga un unico scambio di scritti, salvo che il giudice istruttore non disponga diversamente (cpv. 3). In particolare, il ricorrente deve pertanto motivare in modo quanto più possibile circostanziato le sue domande già nel ricorso, non potendo contare su un’ulteriore scambio di scritti. In tal senso, non sussiste alcun diritto delle parti di esprimersi due volte sulla stessa questione (cfr. DTF 144 III 117 consid. 2.2). Rimane tuttavia la possibilità, in via eccezionale, di ordinare un secondo scambio di scritti, in particolare per garantire il diritto di essere sentiti, qualora la memoria della controparte contenga nuove allegazioni decisive e l’interesse alla celerità del procedimento non prevalga (cfr. WIEDERKEHR/MEYER/BÖHM, VwVG Kommentar, 2022, art. 57 n. 14). Dall'altro lato, la limitazione a un unico scambio di memorie non pregiudica il diritto delle parti in virtù dell'art 29 cpv. 2 Cost. di prendere posizione su ogni atto della controparte, indipendentemente dal fatto che esso contenga nuovi elementi rilevanti (DTF 146 III 97 consid. 3.4.1 con rinvii; 138 I 154 consid. 2.3, 137 I 195 consid. 2.3.1). Spetta

7 / 18 infatti alle parti, e non al giudice, valutare se una presa di posizione o un documento recentemente depositato in atti contenga elementi determinanti che richiedano osservazioni da parte loro. Ogni nuova presa di posizione o documento inoltrato deve pertanto essere comunicato alle parti, affinché possano decidere se avvalersi o meno della facoltà di esprimersi al riguardo (DTF 142 III 48 consid. 4.1.1, 139 I 189 consid. 3.2, 138 I 484 consid. 2.1, 137 I 195 consid. 2). 3.2.3. L’art. 29 cpv. 2 Cost. non ha, nell’ambito di una procedura concernente misure provvisionali come il conferimento dell'effetto sospensivo, la stessa portata come nella procedura di merito (sentenze del Tribunale federale 2C_598/2012 del 21 novembre 2012 consid. 2.3, 2C_215/2011 del 26 luglio 2011 consid. 3.4 e 2C_631/2010 dell’8 settembre 2010 consid. 3.2). Le decisioni giudiziarie relative all’effetto sospensivo devono, per loro natura, essere adottate senza indugio e senza accertamenti complementari agli atti. L’autorità può pertanto, salvo circostanze specifiche, decidere direttamente sulla base della domanda di misure provvisorie o di effetto sospensivo (cfr. sentenza del Tribunale federale 2C_620/2024 del 29 gennaio 2025 consid. 4.2). Il diritto di essere sentiti del ricorrente è in linea di principio già garantito dal deposito della sua domanda in materia di effetto sospensivo (cfr. DTF 139 I 189 consid. 3.3 con rinvii). Tale conclusione si giustifica anche con il fatto che la decisione sull’effetto sospensivo o sulle misure provvisionali non passerà mai in giudicato e si estingue con la decisione nel merito; la sua natura provvisoria comporta, infatti, che possa essere facilmente modificata in qualsiasi momento, non avendo carattere definitivo (cfr. sentenza del Tribunale federale 2C_1109/2018 del 13 febbraio 2019 consid. 2.3). La facoltà della parte interessata, in caso di mutate circostanze, per richiedere il conferimento dell'effetto sospensivo rimane invariata (DTF 139 I 189 consid. 3). Secondo la giurisprudenza del Tribunale, sotto il profilo del diritto di essere sentiti, la notifica della presa di posizione della controparte al ricorrente nel contesto della disposizione ordinatoria è in linea con la Costituzione (cfr. sentenza del Tribunale federale 5A_569/2013 del 18 novembre 2013 consid. 3.2). Il diritto di replica può tuttavia essere giustificato qualora la presa di posizione della controparte contenga nuovi elementi decisivi su cui il tribunale intende basarsi (DTF 139 I 189 consid. 3.5). 3.3.Nel procedimento principale, il ricorrente ha inoltrato la sua domanda relativa al conferimento dell'effetto sospensivo con il suo ricorso del 21 marzo 2025 (act. A.1 nel procedimento VR3 25 28). In linea di principio, non poteva aspettarsi un ulteriore scambio di scritti prima che il giudice istruttore emettesse la decisione impugnata. Nel presente ricorso, infatti, egli non censura, che il giudice istruttore

8 / 18 abbia fondato la sua decisone su nuovi fatti, ma solo che egli abbia basato la decisione esclusivamente sulle argomentazioni della convenuta. Difatti, non si è creata una nuova situazione di fatto che avrebbe richiesto, ai fini del rispetto del diritto di essere sentiti, un secondo scambio di scritti. In particolare, i motivi addotti dal giudice istruttore per respingere la domanda fanno riferimento alle argomentazioni del ricorso, rispetto alle quali la controparte non ha introdotto nuovi elementi. Peraltro, il ricorrente fraintende la portata della decisione impugnata, la quale – in quanto provvedimento ordinatorio – ha carattere provvisorio e non definitivo, potendo essere modificata in qualsiasi momento qualora mutino le circostanze e renda verosimile l’adozione di misure provvisionali. Come correttamente sottolineato dal convocato, sia nella decisione impugnata sia nella presa di posizione del 9 maggio 2025 (act. A.2), qualora nel corso del procedimento principale dovessero mutare in modo rilevante l’interesse o la situazione di fatto o di diritto, la questione dell’effetto sospensivo potrà essere riesaminata. Merita piena conferma anche la seguente considerazione del convocato: "Qualora si volesse ammettere, nel senso del diritto di essere sentito, che anche nella procedura relativa all'effetto sospensivo sussista un diritto incondizionato (ewiges Replikrecht), la decisone al riguardo potrebbe essere procrastinata per un tempo indeterminati, andando a depredare lo scopo di tale istituto di diritto". Occorre precisare che, in caso di ricorso, la licenza edilizia non passa in giudicato; pertanto, il rischio di dover procedere al ripristino grava sul committente, il quale non può invocare la buona fede. In tal senso, la dichiarazione di smantellamento della convenuta nella sua presa di posizione del 7 aprile 2025 (act. A.3 nel procedimento VR3 25 28) ha mero carattere dichiarativo e non costituisce un nuovo fatto, pur essendo vincolante per essa. In sintesi, la notifica della presa di posizione della controparte al ricorrente con la decisione impugnata, sotto il profilo del diritto di essere sentiti, non dà adito a critiche e merita piena conferma. Ne consegue che la rispettiva censura sollevata dal ricorrente è infondata e va respinta. 3.4.La censura sollevata dal ricorrente nel suo ricorso e approfondita in sede di replica dell'11 luglio 2025 relativa alla presunta violazione del principio inquisitorio è ugualmente infondata. In sostanza, egli sostiene che il giudice istruttore non avrebbe constatato interessi pubblici contrari all'inizio dei lavori e, quindi, avrebbe accertato i fatti in modo incompleto (cfr. act. A.1 n. III.1.2/21). Inoltre, egli solleva che sarebbe evidente come i fatti e i motivi a sostegno della domanda di effetto sospensivo siano stati esposti nel corso dell’intero ricorso, e che un’ulteriore istruttoria sarebbe stata necessaria per soddisfare l’intenzione del legislatore (cfr. act. (cfr. act. A.5 n. II.C.3 seg.). A mente del ricorrente sarebbe sufficiente motivare

9 / 18 la domanda relativa al conferimento dell'effetto sospensivo con il rinvio alle proprie censure di merito. Tale conclusione è evidentemente errata. 3.4.1. Nella valutazione del conferimento dell’effetto sospensivo a un ricorso, il giudice istruttore deve esaminare la prognosi sulla causa principale, l’esistenza di un motivo di disposizione e la proporzionalità. La decisione ordinatoria sul conferimento dell’effetto sospensivo si basa su un mero esame sommario della situazione di fatto e di diritto attuale. Il giudice istruttore competente si fonda sullo stato dei fatti così come emerge dagli atti disponibili e non effettua ulteriori accertamenti probatori. Inoltre, è sufficiente che i fatti rilevanti per la decisione siano resi verosimili. In altre parole, si tratta di una decisione prima facie (cfr. DTF 145 I 73 consid. 7.2.3.2, 130 II 149 consid. 2, 129 II 286 consid. 3.1, con rinvii). 3.4.2. Nella sua presa di posizione, il convocato rileva che il ricorrente misconoscerebbe che egli nella decisione impugnata non avrebbe constatato che ci fossero degli interessi pubblici che potrebbero eventualmente essere in contrasto con l'inizio dei lavori. Bensì, il ricorrente gli avrebbe rimproverato di non avere sostanziato in modo sufficiente il motivo per il quale il mancato conferimento dell'effetto sospensivo rischierebbe di causargli un pregiudizio irreparabile. In questo contesto andrebbe ribadito che non sarebbe sufficiente accennare a "ovvi e logici" motivi, in quanto tale argomentazione mirerebbe a creare uno stato di notorietà che andrebbe a minare lo scopo di motivazione circa eventuali pregiudizi difficilmente riparabili o irreparabili (act. A.2). 3.4.3. Anche se il giudice istruttore ha la facoltà di conferire l'effetto sospensivo d'ufficio, qualora questa misura provvisoria viene richiesta da una parte, essa è tenuta in base al suo obbligo di collaborazione a motivare la propria domanda in modo sufficiente e deve rendere verosimile un pregiudizio irreparabile nei suoi confronti (cfr. DTF 144 II 332 consid. 4.1.1 e 4.1.2, 140 I 285 consid. 6.3.1, entrambi con rinvii; KRAUSKOPF/WYSSLING in: Waldmann/Krauskopf [ed.], Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetzt, 3° ed. 2023, art. 13 n. 15). Nel caso di mancata o di insufficiente motivazione da parte del ricorrente, il giudice istruttore, attingendo ai principi di prova, procede alla ponderazione degli interessi desumibili dagli atti in via presuntiva. 3.4.4. Nel caso in esame, l’interesse della committente all'immediato inizio dei lavori di costruzione prevale senza dubbio sull’interesse del vicino, il quale nella motivazione della domanda formale non specifica ulteriormente né rende verosimile qualsiasi pregiudizio concreto nei suoi confronti a impedire provvisoriamente la costruzione. La considerazione nella decisone impugnata che il ricorrente non

10 / 18 sarebbe venuto meno all'onere di motivazione, in quanto non avrebbe reso verosimile che il mancato – o solo parziale – conferimento dell'effetto sospensivo gli causerebbe un pregiudizio irreparabile risp. non facilmente riparabile, merita quindi conferma. 3.4.5. Poiché il ricorrente non è in grado di indicare in modo circostanziato in che misura il giudice istruttore in tale ambito abbia accertato i fatti in modo incompleto, il ricorso va respinto anche sotto questo profilo. 4.Tuttavia, poiché in linea di principio è possibile presentare in qualsiasi momento durante il procedimento di ricorso pendente davanti al Tribunale d'appello una domanda per il conferimento dell’effetto sospensivo, il ricorrente, in sede del presente ricorso procedurale, ha richiesto di conferire l'effetto sospensivo al ricorso principale e ha fornito una motivazione, per cui vanno esaminati i presupposti in materia. 4.1.1. In materia, il giudice istruttore ha rilevato come motivazione della decisione impugnata che, senza pregiudizio alcuno, il Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni avrebbe già avuto modo di esprimersi in merito ad alcune censure simili a quelle sollevate nel presente procedimento nella sentenza R 20 113 e R 20 115 del 9 dicembre 2021. Dall'altra parte, la convenuta avrebbe espressamente dichiarato di essere d'accordo con lo smantellamento dell'impianto, qualora vi fosse un accoglimento del ricorso. Infine, il giudice istruttore ricorda che, qualora nel corso della presente procedura dovesse mutare in modo giuridicamente rilevante l'interesse e/o la situazione di fatto o di diritto, la questione relativa all'effetto sospensivo può essere riesaminata. 4.1.2. Il ricorrente solleva che la motivazione della decisione impugnata sarebbe insostenibile. Egli ribadisce di aver presentato e motivato innumerevoli censure contro la decisione edilizia nell'ambito del ricorso del 21 marzo 2025, le quali rappresenterebbero evidentemente il fondamento della richiesta di conferimento dell'effetto sospensivo. Ad esempio, le censure relative alla conformità alla zona, considerando anche la revisione della pianificazione, alla potenziale contaminazione del terreno e alla costruzione nel settore di protezione delle acque concernerebbero beni pubblici imperativi, la cui tutela sarebbe da considerare indiscutibilmente preponderante all'interesse della convenuta all'inizio dei lavori. Egli avrebbe un estremo interesse alla tutela degli interessi pubblici, in quanto questi, di riflesso, tutelerebbero quelli privati. Tuttavia, egli sostiene che con il ricorso principale del 21 marzo 2025 e con i mezzi di prova forniti avrebbe reso più che verosimile che l'interesse al mantenimento dello status quo sarebbe superiore.

11 / 18 I pregiudizi irreparabili nell'ambito dell'interesse pubblico alla conformità alla zona sarebbero ad esempio la riduzione di valore della propria proprietà (act. A.1 n. III.1.2/22 segg.). Inoltre, egli invoca quale interesse privato preponderante le emissioni come l'inquinamento fonico, le vibrazioni e le polveri (act. A.1 n. III.1.2/22.4). Tali ragioni comporterebbero pregiudizi materiali, in quanto la realizzazione di un impianto non conforme alle norme avrebbe ripercussioni negative nei suoi confronti (act. A.5 n. II.B.6.2). 4.1.3. Nella sua presa di posizione, la convenuta ritiene che, per motivare la richiesta dell'effetto sospensivo, non basterebbe rinviare alle – ingiustificate – censure sollevate dal ricorrente nella procedura principale. Inoltre, tali censure avrebbero solo un marginale influsso sulla decisione impugnata, in quanto ciascuna delle tre motivazioni addotte dal giudice istruttore nella decisione impugnata sarebbe sufficienti a negare il conferimento dell'effetto sospensivo. Infine, la convenuta ribadisce, qualora venga fornita una dichiarazione di smantellamento, al ricorso non andrebbe conferito l'effetto sospensivo (act. A.4 n. III.17 segg.). 4.2.1. Giusta l'art. 91 cpv. 1 LPTC, i progetti di costruzione possono essere iniziati non appena la licenza edilizia è accordata per iscritto, riservate disposizioni diverse in una procedura di opposizione o ricorso. Di principio, il ricorso non ha effetto sospensivo (art. 53 cpv. 1 LGA). Il giudice istruttore può tuttavia, nel singolo caso, concedere d'ufficio o su richiesta effetto sospensivo al ricorso (art. 53 cpv. 2 LGA). La decisione relativa al conferimento dell'effetto sospensivo è una misura provvisionale giusta l'art. 5 cpv. 1 LGA per la tutela dei diritti e degli interessi controversi delle parti interessate. Le misure provvisionali – tra le quali si annovera anche il conferimento dell'effetto sospensivo – hanno lo scopo di conservare, durante la procedura di ricorso e fino al giudizio di merito, situazioni di fatto e di diritto così da impedire un danno altrimenti irreparabile o evitare di creare fatti in grado di pregiudicare la decisione di merito (WIEDERKEHR, Öffentliches Verfahrensrecht, 2022, n. 391; WIEDERKEHR/PLÜSS, Praxis des öffentlichen Verfahrensrechts – Eine systematische Analyse der Rechtsprechung, 2020, n. 3248). 4.2.2. Secondo la giurisprudenza, il conferimento, la revoca o la restituzione dell'effetto sospensivo dipendono da una ponderazione dei contrapposti interessi delle parti. Occorre verificare se i motivi a favore di un'esecutività immediata della decisione appaiano più importanti di quelli in favore del mantenimento del regime precedente sino alla pronuncia di un giudizio definitivo. Nella ponderazione degl'interessi, l'autorità dispone di un ampio margine discrezionale. Essa tiene conto del presumibile esito della lite soltanto se quest'ultimo appare certo. Quando

12 / 18 un'autorità giudiziaria si pronuncia sull'effetto sospensivo, può limitarsi alla verosimiglianza dei fatti e a un esame sommario del diritto (esame prima facie), basandosi sui mezzi di prova immediatamente disponibili. Il ricorrente deve rendere verosimile che il mancato – o solo parziale – conferimento dell'effetto sospensivo rischi di causargli un pregiudizio irreparabile risp. non facilmente riparabile. L'effetto sospensivo serve dunque al mantenimento dello status quo e deve preservare la parte da un danno che essa potrebbe subire dall'esecuzione immediata della decisione impugnata (cfr. DTF 129 II 286 consid. 3; sentenze del Tribunale federale 5°321/2021 del 29 settembre 2021 consid. 2.2., 2C_630/2016 del 6 settembre 2016 consid. 3, 5A_780/2014 del 9 gennaio 2015 consid. 2., 2C_293/2013 del 21 giugno 2013 consid. 4.1 seg.; sentenza del Tribunale amministrativo dei Grigioni R 17 57 del 16 gennaio 2018 consid. 3b e 4a). Nella ponderazione degl'interessi occorre verificare se i motivi che giustificano l’immediata esecuzione della decisione edilizia abbiano maggior peso rispetto a quelle che possono essere addotte a favore della soluzione opposta. L’esito probabile del procedimento è da considerare nella prognosi solo qualora le prospettive siano palesemente chiare (cfr. DTF 145 I 73 consid. 7.2.3.2, 130 II 149 consid. 2.2, 129 II 286 consid. 3, con rinvii). 4.3.Concernente la ponderazione degl'interessi, anche in questa istanza il ricorrente non mostra che essa andrebbe favore della tutela dei suoi interessi. Al contrario. 4.3.1. Al ricorso nella procedura principale VR3 25 28 sono pregresse le procedure amministrative R 20 113 e R 20 115. Già con le decisioni del 27 ottobre 2020, il Consiglio comunale di Poschiavo ha autorizzato una domanda di costruzione della R._______ del 21 febbraio 2020 per l'istallazione di una centrale di betonaggio sul fondo n. Z.1.________, RF di Poschiavo, e ha rilasciato la licenza edilizia a determinate condizioni, nonché respinto le relative opposizioni, fra cui quella del qui ricorrente. I ricorsi contro tale decisioni inoltrati all'allora Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni, fra cui quello del qui ricorrente, sono stati accolti (in misura in cui erano ammissibili) mediante sentenza R 20 113 e R 20 115 del 9 dicembre 2021. Il Tribunale ha annullato la licenza edilizia del 27 ottobre 2020 e le decisioni su opposizione del 27 ottobre 2020, rinviando l'incarto al Comune di Poschiavo per completamento della domanda di costruzione, nonché di effettuare nuovi accertamenti e una nuova valutazione. In particolare, il Tribunale ha ritenuto insufficienti gli accertamenti relativi al rispetto dei valori di pianificazione per l’inquinamento fonico e alle misure concrete per la limitazione delle emissioni di polvere. Di conseguenza, ha concluso che la documentazione presentata non

13 / 18 garantiva il rispetto del principio di prevenzione, nonché della tutela dell’ambiente e della salute pubblica. 4.3.2. Nell'ambito della procedura di decisone concernente la domanda di costruzione del 15 febbraio 2024 della convenuta, l'autorità edilizia comunale, considerando l'esito della sentenza R 20 113 e R 20 115, ha acquisito agli atti le seguenti prese di posizione e autorizzazioni supplementari: -consenso al rilascio della licenza edilizia per impianti che provocano elevato inquinamento atmosferico (AV-Z.4.) dell'Ufficio per la natura e l'ambiente dei Grigioni (in seguito: UNA-GR) del 21 febbraio 2024; -permesso della polizia del fuoco dell'Assicurazione fabbricati dei Grigioni del 26 febbraio 2024; -attestato di protezione fonica (Lärmschutznachweis) del 25 marzo 2024 della N. AG e verifica dello stesso da parte dell'ufficio specializzato O.________ del 2 aprile 2024; -presa di posizione n. Z.5.________ dell'UNA-GR del 22 aprile 2024 relativa alla validità delle proprie decisioni d'ufficio autorizzazione per interventi in settori particolarmente minacciati (AV-Z.6.) e autorizzazione per l'abbassamento temporaneo del livello della falda e per l'immissione dell'acqua di falda pompata nel ricettore naturale (AV-Z.7.) del 5 maggio 2020; -perizia sui piani dell'Ufficio per l'industria, arti e mestieri e lavoro dei Grigioni del 28 aprile 2020 e conferma del Capo ispettore del lavoro del 12 dicembre 2023; -presa di posizione P.________ Sagl del 15 gennaio 2025. 4.4.1. Alla luce della sentenza del Tribunale amministrativo R 20 113 e R 20 115 del 9 dicembre 2021, l'interesse della conformità alla zona invocato dal ricorrente non risulta più meritevole di tutela che l'interesse della convenuta di iniziare con i lavori di costruzione. Il Tribunale amministrativo, difatti, si era pronunciato in merito alla domanda, se la costruzione in questione fosse conforme alla zona o meno, ed è giunto alla conclusione che non si sarebbe intravisto come essa contrasti con gli obiettivi nelle Linee guida o avversi la nuova pianificazione (consid. 3.2). Il progetto in esame non sembrerebbe ostacolare la futura pianificazione locale (consid. 3.6). In questo senso, un impianto di betonaggio prevalentemente incapsulato in grado

14 / 18 di limitare le emissioni sarebbe da considerare conforme allo scopo della zona artigianale, malgrado una sua classificazione di impianto di per sé ad elevato inquinamento atmosferico (consid. 4.3.5). Nel caso in esame non è rilevante che il ricorrente, per qualsivoglia motivo, non abbia impugnato tale sentenza, poiché solo il dispositivo della stessa è passato in giudicato. In ogni caso, discostarsi dalle considerazioni allora espresse in merito alla conformità alla zona, nonché alla revisione della pianificazione, si porrebbe in contrasto alla certezza giuridica. Altresì infondato è il motivo invocato dal ricorrente che la situazione giuridica sarebbe mutata, in quanto sarebbe prevista la revisione della pianificazione, rinviando alle Linee guida di Poschiavo che indicherebbero a quali attività sarebbe destinata la zona artigianale (cfr. A.1 n. III.1.2/23.2). Al contrario di quanto sostenuto dal ricorrente, dalle Linee guida di Poschiavo, le quali sono rimaste invariate sin dall'emissione della sentenza R 20 113 e R 20 115, emerge chiaramente che l'area Q.________ va valorizzata con lo scopo di estendere l'area lavorativa per garantire spazio sufficiente per una produzione efficiente che si integra in una dinamica di rispetto della natura, concentrando le aree industriali e artigianali (cfr. Poschiavo, Linee guida per lo sviluppo territoriale, stato versione: gennaio 2020, pag. 11, 18, 19 e 20 e segg.). Inoltre, la zona di pianificazione, non concerne i fondi ubicati in zona industriale artigianale. Comunque, il presunto pregiudizio irreparabile della diminuzione di valore della proprietà privata invocata dal ricorrente non rientra nell’ambito di tutela dell’interesse pubblico alla conformità alla zona, né risultano evidenti ragioni per cui dovrebbe essere altrimenti. Poiché il ricorrente non rende verosimile né con il presente ricorso né con il ricorso nella procedura principale che l'avvio dei lavori possa, con elevata probabilità, arrecare pregiudizi irreparabili all’interesse pubblico relativo alla conformità alla zona, le sue censure risultano infondate. 4.4.2. La censura del ricorrente relativa alla costruzione nel settore di protezione delle acque non vengono ulteriormente motivate nel presente ricorso. Ma anche volendo rinviare alle censure di merito nel ricorso del 21 marzo 2025 (act. A.1 nella procedura VR3 25 28), non sono ravvisabili degli interessi preponderanti a favore del conferimento dell'effetto sospensivo. Infatti, dagli atti della procedura principale si evince la presa di posizione n. Z.5.________ dell'UNA-GR del 22 aprile 2024 relativa alla validità delle proprie decisioni d'ufficio dell'autorizzazione per interventi in settori particolarmente minacciati (AV-Z.6.) e autorizzazione per l'abbassamento temporaneo del livello della falda e per l'immissione dell'acqua di falda pompata nel ricettore naturale (AV-Z.7.) del 5 maggio 2020. Nella sua replica dell'11 luglio 2025 (act. A.6 nella procedura VR3 25 28, n. II.B.19), il ricorrente contesta soltanto che tali autorizzazioni non entrerebbero nell'ambito

15 / 18 della fattispecie di cui alla procedura VR3 25 28 e non sarebbero stati pubblicati. Tale censura – che peraltro non corrisponde ai fatti – è di mero carattere formalistico ed esula di considerazioni in materia, per cui, anche in questo punto, il ricorrente non riesce a rendere verosimile pregiudizi irreparabili all’interesse pubblico relativo alla protezione delle acque. Infine, la potenziale contaminazione del terreno non rientra nel quadro della licenza edilizia, in quanto il fondo n. Z.1.________, RF di Poschiavo, non è elencato nel catasto dei siti inquinati, per cui le relative censure del ricorrente esulano dal contesto e non sono ammissibili. 4.4.3. Il ricorrente, per motivare le sue censure in merito ai suoi interessi privati che verrebbero pregiudicati dalle emissioni come l'inquinamento fonico, le vibrazioni e le polveri, si limita a rinviare alle censure esposte di merito nel ricorso principale. Tuttavia, anche in questa sede, il ricorrente non adempie all’onere di motivazione. Limitandosi a richiamare le censure del ricorso principale senza indicare in modo concreto i svantaggi che subirebbe, non rende verosimile che la mancata o parziale concessione dell’effetto sospensivo gli provocherebbe un pregiudizio irreparabile o difficilmente riparabile. Inoltre, anche volendo esaminare le censure richiamate di merito, non emergono interessi privati meritevoli di tutela. Nel ricorso principale, il ricorrente contesta, in relazione all’inquinamento fonico, il mancato rispetto della lingua ufficiale; un aspetto meramente formale e teorico, non idoneo a limitare concretamente gli interessi privati del ricorrente con ripercussioni irreversibili (cfr. act. A.1 nella procedura VR3 25 28, n. II.C.d.13 segg.). Nel ricorso principale, il motivo addotto del ricorrente relativo alle vibrazioni, si limita a evidenziare che un impianto di betonaggio in funzione potrebbe causare delle forti vibrazioni e, quindi, violare i diritti dei proprietari confinanti (act. A.1 nella procedura VR3 25 28, n. II.C.e.16). Evidentemente, nel caso in cui l'impianto emettesse delle vibrazioni, il ricorrente non rende verosimile che esse, a distanza di circa 40 metri fra l'edificio del ricorrente e il capannone dell'impianto di betonaggio (cfr. act. C.1 nella procedura VR3 25 28), fossero idonee a causargli danni alla proprietà o altre limitazioni dell'interesse privato, né tanto meno a giustificare il timore di limitazioni nella difesa per la tutela delle stesse. 4.4.4. Qualora il ricorrente sostiene che il convenuto non si sarebbe opposto alla domanda del conferimento dell'effetto sospensivo e che il mantenimento dello status quo corrisponderebbe anche agli interessi dell'autorità comunale (act. A.1 n. III.1.2/24.3.), questa censura è volta unicamente a tutelare gli interessi di terzi, le quali il ricorrente non è legittimato a sollevare (cfr. DTF 146 V 331 consid. 1.1, 141 II 14 consid. 4.4; PVG 2023 n. 11 consid 3.6). Di conseguenza, le rispettive censure sono inammissibili.

16 / 18 4.5.In conclusione, il ricorrente non rende verosimile l’esistenza di un pregiudizio irreversibile o non facilmente riparabile per la tutela dei propri interessi privati che risulterebbero preponderanti rispetto a quelli della convenuta. In mancanza, inoltre, di interessi pubblici da considerare preponderanti, al ricorso principale non deve essere conferito l’effetto sospensivo. Il ricorso procedurale, per quanto ammissibile, risulta infondato e va pertanto respinto. 4.6.Sotto il profilo della dichiarazione di smantellamento della convenuta, la quale è stata espressa nella presa di posizione nell'ambito della procedura principale (act. A.3 nella procedura VR3 25 28), va rimandato alla prassi di questo Tribunale, secondo la quale, qualora la committente inoltrasse una dichiarazione di smantellamento, il conferimento dell'effetto sospensivo viene annullato (cfr. sentenza del Tribunale amministrativo dei Grigioni VR3 2025 69 consid. 3). Poiché la dichiarazione di smantellamento è stata resa nel procedimento principale, essa si oppone al conferimento dell’effetto sospensivo, a meno che non siano soddisfatti i criteri sanciti dall'art. 57 cpv. 1 LPTC (CSC 801.100). Tuttavia, il giudice istruttore dovrà, al momento opportuno, assicurarsi nel procedimento principale che la dichiarazione di smantellamento sia anche attuata ed eseguibile, nonché concedere al comune l’autorizzazione al ripristino. 5.Alla luce dell'esito di questo giudizio, non risulta necessario approfondire ulteriormente la domanda eventuale del ricorrente di rinviare l'incarto al giudice istruttore al fine di ottenere una nuova decisione in merito al conferimento dell’effetto sospensivo. 6.1.Le spese procedurali seguono la soccombenza (art. 73 cpv. 1 LGA). Visto l'esito del presente ricorso, le spese procedurali – composte da una tassa di Stato fissata a CHF 2'000.00 e spese di cancelleria (art. 75 cpv. 1 e cpv. 2 LGA) – sono poste a carico del ricorrente. 6.2.Inoltre, il ricorrente soccombente in causa è tenuto a risarcire alla convenuta le spese necessarie causate dalla procedura (art. 78 cpv. 1 LGA i.c.c art. 2 cpv. 1 OOA [CSC 310.250]). Tuttavia, la nota d'onorario inoltrata dal rappresentante legale della convenuta per l'ammontare totale di CHF 2'580.10, composta da un onorario di CHF 2'295.00 (8.5 ore per CHF 270.00/ora), spese di cancelleria del 4 % di complessivi CHF 91.80, nonché su tutto l'IVA dell'8,1 %, va decurtata. Le spese complessive di CHF 91.80 eccedono l'importo forfettario del 3 % sull'onorario riconosciuto per prassi di questo Tribunale, per cui vanno ridotte all'importo di CHF 68.90, compresi i disborsi postali. L'IVA non deve essere aggiunta in ragione del fatto che le singole imprese sono assoggettate all’imposta sul valore aggiunto e

17 / 18 possono di regola dedurre dal proprio rendiconto d’imposta, quale imposta precedente, l’imposta sul valore aggiunto corrisposta in base all’onorario fatturato dall’avvocato. Ne consegue che il ricorrente è obbligato a versare alla convenuta un importo di CHF 2'363.90 (spese incluse, IVA esclusa) a titolo di ripetibili. 6.3.Al Comune, vincente nell'esercizio delle sue attribuzioni ufficiali, non vengono assegnate ripetibili (art. 78 cpv. 2 LGA).

18 / 18 Il Tribunale d'appello pronuncia: 1.In misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto. 2.Vengono prelevate le seguenti spese processuali: –una tassa di Stato diCHF2'000.00 –e le spese di cancelleria diCHF468.00 totaleCHF2’468.00 Tali spese sono poste a carico di A.. 3.A. è obbligato a versare alla R.________ un'indennità a titolo di ripetibili pari a CHF 2'363.90 (spese incluse, IVA esclusa). 4.[Vie di diritto] 5.[Comunicazione]

Zitate

Gesetze

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Cost

LGA

  • art. 3 LGA
  • art. 5 LGA
  • art. 16 LGA
  • art. 42 LGA
  • art. 52 LGA
  • art. 53 LGA
  • art. 54 LGA
  • art. 73 LGA
  • art. 78 LGA

LPA

LPTC

  • art. 57 LPTC
  • art. 91 LPTC

OOA

  • art. 2 OOA

Gerichtsentscheide

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