Obergericht des Kantons Graubünden Dretgira superiura dal chantun Grischun Tribunale d'appello del Cantone dei Grigioni Sentenza del 22 gennaio 2025 N. d'incartoVR3 24 65 IstanzaTerza Camera di diritto amministrativo ComposizioneRighetti, presidente Brun e Audétat Zanolari Hasse, attuaria PartiComunione ereditaria fu D._____ segnatamente composta da: A., B., C., ricorrenti patrocinati dall'avv. lic. iur. Roberto A. Keller contro Comune di E. convenuto patrocinato dall'avv. MLaw Davide Nollo Oggettoprovvedimento sostitutivo
2 / 14 Ritenuto in fatto: A.Il Comune di E._____ è proprietario dei fondi n. 53, 60, 61, 63 e 209, Registro fondiario (RF) di E., sui quali una volta percorreva la tratta della N., inaugurata nel 1907 e chiusa al traffico definitivamente il 27 ottobre 2013. Gli eredi di fu D., segnatamente A., B._____ e C._____ (di seguito: Comunione ereditaria) sono proprietari in comune del fondo n. 52, RF di E., e del fondo n. 363, RF di G., confinanti con il fondo n. 53, RF di E.. B.Con licenza edilizia del 18/28 maggio 2021, il Municipio di E. ha rilasciato al Comune politico di E._____ la licenza edilizia per la realizzazione di una nuova pista ciclabile lungo il vecchio sedime della N._____ (fondi n. 53, 60, 61, 63 e 209). C.Attorno all'anno 1977 l'allora proprietario, D., ha edificato il fondo n. 52 con una palazzina di quattro appartamenti e un garage. In tale contesto egli ha anche effettuato uno sbancamento ed eretto un muro di sostegno ubicato sui fondi n. 52 e 363. Tale muro è lungo ca. 95 m, presenta un'altezza variabile (altezza massima ca. 3.4 m) ed è stato costruito, in particolare, per poter creare l'accesso veicolare al piano sotterraneo dell'edificio. D.Attualmente, il muro sui fondi n. 52 e 363 risulta inclinato in alcuni punti e pericolante. Pertanto, esso è stato oggetto di una valutazione preliminare da parte dello studio H. SA e di una perizia giudiziaria da parte dello studio I._____ SA, che evidenziava la pericolosità. E.Con decreto del 6/7 febbraio 2024, il Comune di E._____ (di seguito: il Comune) ha avviato una procedura ai sensi dell'art. 79 cpv. 4 LPTC nei confronti della Comunione ereditaria riguardo al muro di sostegno pericolante sul fondo n. 52 e ha ordinato, in via supercautelare, di prendere immediatamente delle misure adeguate per mettere in sicurezza la zona di pericolo sul fondo n. 52, in particolare l'area sottostante il muro di sostegno pericolante. Inoltre, ha concesso alla Comunione ereditaria il diritto di essere sentiti in relazione all'intenzione del Comune di decretare la chiusura al traffico veicolare e pedonale nell'area sottostante il muro, quale misura provvisionale atta a garantire la sicurezza durante la procedura. F.L'11 marzo 2024 la Comunione ereditaria ha inoltrato al Comune una presa di posizione, ma non si è espressa in merito alla misura cautelare di cui sopra.
3 / 14 G.Con decreto del 12/14 marzo 2024, il Comune ha fatto ordine, in via cautelare, di chiudere al traffico veicolare e pedonale l'area sottostante il muro di sostegno pericolante. H.Nel frattempo, i lavori per la realizzazione della pista ciclabile, salvo la tratta sul fondo n. 53, sono stati ultimati. I.Con decisione del 21/29 maggio 2024, il Comune ha ordinato alla Comunione ereditaria di rimuovere i pericoli causati dal muro di sostegno pericolante sul fondo n. 52, eliminando, consolidando o ricostruendo tale muro (cifra 1 del dispositivo), con la comminatoria dell'esecuzione sostitutiva in caso di mancato adempimento (cfr. 2 del dispositivo). Inoltre, ha specificato che le misure cautelari decretate il 12 marzo 2024 restano in vigore fintanto che non vengano attuate le misure di cui alla precedente cifra 1 (cifra 3 del dispositivo). J.Contro tale decisione, in data 27 giugno 2024 i membri della Comunione ereditaria, A., B. e C._____ (di seguito: ricorrenti), hanno inoltrato ricorso al Tribunale amministrativo, chiedendo, in via principale, che l'impugnata decisione venga annullata, e in via eventuale, che la decisione impugnata venga annullata e gli atti siano ritornati al Comune per nuova decisione a dipendenza dell'esito della causa civile – che vedrebbe opposte le parti davanti al Tribunale regionale J._____ – intesa a stabilire la comproprietà del muro oggetto di questa procedura. In via supercautelare e cautelare hanno chiesto che al ricorso venga conferito l'effetto sospensivo. A mente dei ricorrenti, il fatto che una volta sul sedime adiacente al muro in oggetto transitava la ferrovia, avrebbe contribuito a rendere pericolante tale muro. Inoltre, dismessa la ferrovia, compresi i transiti turistici su treno che si sarebbero succeduti, il terreno del fondo n. 53 sarebbe stato ripetutamente oggetto di scavi, anche con mezzi pesanti, poiché sarebbero stati interrati tubi e cavi di servizio. Ora, sul vecchio sedime della ferrovia il Comune intenderebbe pianificare e costruire una pista ciclabile. Nel corso di trattative pregresse, il Comune – per bocca del Sindaco – avrebbe espressamente assicurato che il Comune avrebbe partecipato ai costi di risanamento del muro in rassegna. Tuttavia, nel corso del tempo, il Comune si sarebbe inaspettatamente rimangiato la parola data, per cui si sarebbe reso necessario presentare al competente Giudice civile un'azione giudiziaria ai sensi dell'art. 100 cpv. 3 LICC, con lo scopo di far riconoscere il Comune politico di E._____ quale comproprietario del muro di sostegno litigioso. Nell'evenienza, con la decisione impugnata, il Comune agirebbe in palese malafede, ingiungendo per atto d'imperio ai soli ricorrenti il ripristino del muro in oggetto, ignorando completamente sia il quadro normativo che reggerebbe la problematica, sia la sua formale assicurazione – fornita dal Sindaco in sede di
4 / 14 sopralluogo nella primavera del 2021 – secondo cui il Comune avrebbe senz'altro partecipato finanziariamente alla sistemazione del muro. Infatti, nella concreta fattispecie sarebbe assolutamente evidente che il Comune andrebbe trattato alla stregua di un comproprietario del controverso muro in virtù dell'art. 100 cpv. 3 LICC, poiché, dopo la sua costruzione, il Comune avrebbe proceduto a rilevanti modifiche del suo contiguo terreno n. 53, iniziando con la posa di condotte e per finire con la realizzazione della pista ciclabile. Visto che la sistemazione del controverso muro, che in realtà comporterebbe la sua demolizione e ricostruzione, sarebbe di palese e immediato interesse anche per il Comune, esso non potrebbe semplicemente addossare il ristabilimento del muro ai soli ricorrenti. K.Con scritto del 29 giugno 2024, il Giudice dell'istruzione ha respinto la richiesta dei ricorrenti, presentata in via supercautelare, di conferire l'effetto sospensivo al ricorso. L.Con scritto del 10 luglio 2024, il Comune fa valere che nella cifra 1 del dispositivo dell'ordinanza impugnata sarebbe previsto un termine di 90 giorni dalla crescita in giudicato per rimuovere i pericoli causati dal muro di sostegno, di modo che in casu il conferimento dell'effetto sospensivo al ricorso non sarebbe necessario. M.Con decisione del 12 luglio 2024, il Giudice dell'Istruzione ha accolto la richiesta dei ricorrenti di conferire in via cautelare l'effetto sospensivo al ricorso, fatta astrazione della cifra 3 del dispositivo della decisione impugnata, in quanto sarebbe ravvisabile un interesse pubblico al mantenimento delle misure cautelari decretate il 12/14 marzo 2024. N.Con presa di posizione del 25 luglio 2024, il Comune ha chiesto che il ricorso, per quanto ricevibile, venga respinto, protestando spese, tasse e ripetibili. Il Comune, innanzitutto, ha sottolineato che il muro in questione è stato costruito negli anni '70; quindi dopo la costruzione della tratta della ferrovia K._____ – L.. Per di più, la ferrovia sarebbe stata posata sul terreno determinante, mentre invece l'allora proprietario del fondo n. 52 avrebbe costruito il muro al fine di sfruttare meglio il fondo n. 52 e per poter creare l'accesso veicolare al piano sotterraneo del suo edificio. Il muro, ubicato sui fondi n. 52 e n. 363, sarebbe di proprietà dei ricorrenti. Pertanto, in applicazione dell'art. 100 cpv. 1 LICC, è ad essa che spetterebbe la manutenzione. Inoltre, in base alla cifra 3 dell'accordo del 5 ottobre 1988 tra la N. SA e il fu D., sarebbe stato, tra l'altro, anche convenzionalmente ribadito che il muro in questione era di proprietà del fu D., il quale avrebbe avuto anche il compito di provvedere alla sua manutenzione. Inoltre, il Comune
5 / 14 contesta che il Sindaco abbia in qualche modo assicurato una partecipazione finanziaria del Comune per il risanamento del muro e, ad ogni modo, il Municipio sarebbe un'autorità collegiale, per cui il Sindaco non potrebbe evidentemente rilasciare dichiarazioni vincolanti. A parte ciò, in base alla perizia I._____ SA, le cause del cedimento rispettivamente della precarietà del muro sarebbero dovute a ragioni imputabili unicamente ai proprietari (scarsa qualità del materiale utilizzato, errori di progettazione/costruzione, mancata manutenzione ecc.). Infine, la posa delle condotte al lato opposto del muro e la (futura) realizzazione della pista ciclabile, il cui tracciato si troverebbe a ca. 3.5 m di distanza dal muro, non costituirebbe manifestamente una modifica edilizia che imporrebbe al Comune di dover costruire un muro di sostegno ai sensi dell'art. 100 cpv. 3 LICC. Infatti, il muro serviva e servirebbe tuttora unicamente ai ricorrenti, e se l'allora proprietario non l'avesse costruito, il terreno ora sarebbe pianeggiante e non vi sarebbe alcun problema di sicurezza. In ogni caso, visto che i ricorrenti (attualmente) sarebbero proprietari unici ed esclusivi del muro, essi avrebbero l'obbligo di attuare le misure ai sensi dell'art. 79 cpv. 4 LPTC e il ricorso andrebbe di conseguenza respinto. O.Con scritto del 30 luglio 2024, il Giudice dell'istruzione, riferendosi alla causa civile che vedrebbe opposte le parti davanti al Tribunale regionale J._____, intesa a stabilire la comproprietà del muro in questione, ha concesso alle parti la possibilità di esprimersi in merito all'eventualità di una sospensione del presente procedimento fino alla conclusione della procedura civile. P.Con presa di posizione del 7 agosto 2024, il Comune ha chiesto che il procedimento non venga sospeso, poiché, a suo avviso, i ricorrenti sarebbero proprietari esclusivi del muro in questione e lo sarebbero stati anche al momento in cui sarebbe stata rilasciata la decisione impugnata, e, pertanto, l'esito di un eventuale causa civile avviata dai ricorrenti volta a far modificare lo status quo e ad ottenere che il Comune diventi comproprietario del muro non avrebbe alcuna ripercussione diretta sul presente procedimento. Q.Con scritto del 22 agosto 2024, i ricorrenti hanno comunicato al Giudice dell'istruzione che l'azione sarebbe stata presentata davanti al Conciliatore già il 27 giugno 2024, ma tutt'oggi l'udienza di conciliazione non sarebbe ancora stata indetta. Ciò posto, una sospensione del procedimento amministrativo sembrerebbe non solo ragionevole, ma addirittura dovuta. Infatti, date le concrete circostanze, il riconoscimento della comproprietà del muro in discussione non sarebbe affatto esclusa.
6 / 14 R.In data 27 agosto 2024 il Giudice dell'istruzione ha sospeso la presente procedura in vista dell'udienza di conciliazione che si sarebbe tenuta a breve e ha fatto ordine ai ricorrenti di comunicare immediatamente dopo il rispettivo svolgimento le risultanze dell'udienza di conciliazione. Inoltre, ha stralciato il termine assegnato ai ricorrenti per produrre un'eventuale replica. S.Con scritto del 21 ottobre 2024, i ricorrenti hanno comunicato al Giudice dell'istruzione che il Comune non si sarebbe presentato all'udienza di conciliazione. Tuttavia, secondo la loro opinione, la procedura amministrativa dovrebbe essere sospesa in attesa di conoscere l'esito della procedura civile. T.Con scritto del 28 ottobre 2024, il Comune ha chiesto di riattivare il presente procedimento. U.Con scritto del 31 ottobre 2024, il Giudice dell'istruzione, in considerazione dei memoriali presentati dalle parti, rilevato che l'udienza di conciliazione era fallita e che l'eventuale obbligo d'acquisto della comproprietà del muro di sostegno esistente giusta l'art. 100 cpv. 3 LICC, prima facie, non sembrerebbe aver un influsso – quantomeno diretto – sul quesito atto a stabilire chi sottostà all'obbligo di prendere le dovute misure giusta l'art. 79 cpv. 4 LPTC, ha comunicato alle parti che non riteneva necessario sospendere ulteriormente il presente procedimento. Inoltre, ha concesso ai ricorrenti un termine fino all'11 novembre 2024 (di seguito prolungato fino al 2 dicembre 2024) per presentare un'eventuale replica alla presa di posizione del Comune del 7 agosto 2024. V.Con replica del 2 dicembre 2024, i ricorrenti in merito all'accordo del 5 ottobre 1988, hanno sottolineato che il defunto D._____ si sarebbe impegnato con la N._____, non con il Comune. La situazione attuale vedrebbe il Comune, quale proprietario contiguo alla proprietà dei ricorrenti, che pretenderebbe di fare e disfare ciò che vuole sul suo fondo no. 53 e ciò a discapito del vicino. Infatti, su questo terreno n. 53 avrebbe posato (o fatto posare) condotte e canalizzazioni e ora intenderebbe pure realizzarvi anche una pista ciclabile con notevole apporto di materiale misto con copertura in asfalto. Tuttavia, il Comune non avrebbe terminato i lavori sulla tratta in discussione, poiché farebbe cadere il muro. E, senza il muro, la sua infrastruttura non reggerebbe. Se ne dovrebbe quindi concludere che il muro in rassegna è funzionale alla stabilità della proprietà contigua del convenuto. Proprio perché il muro in discussione sarebbe di fondamentale importanza anche per il Comune, sarebbe stata resa pendente un'azione civile affinché quest'ultimo venga dichiarato comproprietario dell'opera. A parte ciò, il Comune sarebbe stato
7 / 14 cosciente della situazione del muro e avrebbe inserito la sua messa in sicurezza nel capitolato d'offerta. W.Con duplica dell'11 dicembre 2024, il Comune ha riconfermato i propri petiti ed elaborato la sua argomentazione. Considerando in diritto: 1.Giusta il vecchio art. 49 cpv. 1 lett. a della Legge sulla giustizia amministrativa (vLGA; CSC 370.100 [versione in vigore fino al 31 dicembre 2024]), il Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni giudica ricorsi contro decisioni dei comuni, che non siano suscettibili di impugnazione presso un'altra istanza o non siano definitive secondo il diritto cantonale o federale. La decisione del convenuto del 21/29 maggio 2024 non può essere impugnata presso un'altra istanza e costituisce quindi un oggetto valido per un ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo, i cui procedimenti pendenti sono stati trasferiti al subentrante Tribunale d'appello del Cantone dei Grigioni al momento dell'entrata in vigore della Legge sull'organizzazione giudiziaria (LOG; CSC 173.00) il 1° gennaio 2025 (art. 122 cpv. 5 LOG). Giusta l'art. 85 cpv. 1 LGA, nel presente caso vigono le norme della vLGA. La decisione impugnata concerne il muro di sostegno sul fondo n. 52, di proprietà comune dei ricorrenti, per cui essi risultano particolarmente interessati da tale decisione. Il presupposto della legittimazione degli eredi della Comunione ereditaria a interporre ricorso, che non è contestato, è pertanto dato (art. 50 vLGA; cfr. per legittimazione degli eredi di una comunione ereditaria sentenze del Tribunale federale 1C_20/2024 del 7 febbraio 2024 consid. 3.2; 1C_553/2022 del 28 novembre 2023 consid. 1; 1C_530/2021 del 23 agosto 2022 consid. 2.3; cfr. anche sentenza dell'Obergericht del Canton Zugo Z1 2017 8 del 13 luglio 2018 consid. 2.2 seg.). Il ricorso, presentato dai membri della Comunione ereditaria nei termini e nelle forme previste, è dunque ammissibile (art. 38 cpv. 1 e art. 52 cpv. 1 vLGA). 2.Oggetto litigioso è la decisione del 21/29 maggio 2024, in cui il Comune convenuto, basandosi sull'art. 79 cpv. 4 della Legge sulla pianificazione territoriale del Cantone dei Grigioni (LPTC, CSC 801.100), ha, innanzitutto, fatto ordine ai ricorrenti di rimuovere entro 90 giorni dalla crescita in giudicato della presente decisione i pericoli causati dal muro di sostegno sul fondo n. 52, a confine con il fondo n. 53, eliminando, consolidando o ricostruendo tale muro secondo le regole dell'arte e le garanzie di sicurezza richieste dalle norme SIA (cifra 1 della decisione impugnata). Inoltre, con tale decisione, i ricorrenti sono stati avvisati che, in caso di mancata esecuzione dell'ordine di cui alla precedente cifra 1 entro il termine
8 / 14 assegnato, l'Autorità edilizia comunale procederà d'ufficio alla sua esecuzione, a spese del proprietario (cifra 2 della decisione impugnata). 3.1.1. Sostanzialmente, i ricorrenti contestano l'obbligo di ristrutturare il muro di sostegno, ritenendo particolarmente scorretto il fatto che sia solo la comunione ereditaria a doverne sostenere i costi. Ciò quando, a loro avviso – considerando che il terreno del fondo n. 53 sarebbe stato ripetutamente oggetto di scavi, poiché sarebbero stati interrati tubi e cavi di servizio, e sul vecchio sedime della ferrovia il Comune intenderebbe pianificare e costruire una pista ciclabile –, anche il Comune avrebbe un interesse a tale ristrutturazione. Oltretutto, l'esercizio della ferrovia sul sedime adiacente al muro di sostegno e i lavori che ne hanno seguito avrebbero contribuito a rendere pericolante il muro in oggetto. 3.1.2. Il Comune, invece, asserisce che il muro in questione sarebbe stato costruito negli anni '70, quindi dopo la costruzione della ferrovia K._____ – L._____. Per di più, i binari sarebbero stati posati sul terreno determinante, mentre l'allora proprietario del fondo n. 52 avrebbe costruito il muro, al fine di sfruttare meglio il fondo n. 52 e per poter creare l'accesso veicolare al piano sotterraneo del suo edificio. Dato che oggi, in ogni caso, il muro sarebbe di proprietà unica ed esclusiva dei ricorrenti, essi avrebbero l'obbligo di attuare le misure ai sensi dell'art. 79 cpv. 4 LPTC. Infatti, il muro serviva e servirebbe tuttora unicamente ai ricorrenti e, se l'allora proprietario non l'avesse (mal) costruito, il terreno ora sarebbe pianeggiante e non vi sarebbe alcun problema di sicurezza. 3.2.Secondo l'art. 79 LPTC, edifici ed impianti devono soddisfare le regole riconosciute della tecnologia delle costruzioni e non devono costituire una minaccia per persone, animali e cose né durante la costruzione né durante la loro esistenza e il loro utilizzo (cpv. 2). Se un edificio o un impianto costituisce una minaccia per persone o animali, oppure se persone o animali sono esposti ad un pericolo immediato derivante dall'utilizzazione di edifici o impianti minacciati, l'autorità edilizia comunale obbliga il proprietario ad attuare le necessarie misure. Se questo non assolve agli obblighi entro il termine stabilito, in seguito a comminatoria l'autorità edilizia comunale fa eseguire le misure da terzi a spese degli inadempienti (cpv. 4). L'art. 79 cpv. 4 LPTC costituisce dunque una base giuridica esplicita per l'adozione di misure contro i proprietari di fondi i cui edifici e/o impianti rappresentano un pericolo per gli utenti, i vicini o i passanti. Sulla base di questa disposizione, l'autorità edilizia può, ad esempio, obbligare il proprietario di un edificio che rischia di crollare a causa di una manutenzione trascurata e che è quindi diventato un pericolo per i passanti, ad adottare le misure necessarie (ristrutturazione, demolizione, ecc.) (cfr. Arbeitshilfe zum KRG, emanata dal Dipartimento dell'economia pubblica e socialità
9 / 14 dei Grigioni [stato: 1° dicembre 2010], pag. 77 seg.). Nel caso in cui il proprietario non dovesse agire entro il termine stabilito, l'autorità edilizia può procedere all'esecuzione sostitutiva a spese del proprietario. Per le spese dei provvedimenti sostitutivi sussiste un'ipoteca legale (art. 131 cpv. 1 cifra 2 della Legge d'introduzione al Codice civile svizzero [LICC; CSC 210.100]). 3.3.Nell'evenienza è pacifico che il muro è pericolante e costituisce un pericolo, in particolare per le persone che transitano nell'area sottostante. Dunque sussiste la necessità e l'urgenza di ristrutturarlo (cfr. anche la perizia giudiziaria della I._____ SA, pag. 11, di cui al doc. 10 del convenuto, secondo cui i molteplici danni e difetti rilevati al muro confermano uno stato reale di gran parte della muratura estremamente precario e pericoloso, cosicché la rispettiva stabilità generale è seriamente in pericolo se non si agisce con un risanamento in tempi più o meno brevi, non potendo escludere anche un crollo improvviso di parti di esso che potrebbe coinvolgere eventuali utenze che circolano nell'area d'influenza). In casu è altrettanto pacifico che, al momento dell'emanazione della decisione impugnata, i ricorrenti erano gli unici ed esclusivi proprietari del muro di sostegno e lo sono tutt'ora. Pertanto essi sono da ritenere responsabili di prendere le misure necessarie ai sensi dell'art. 79 cpv. 4 LPTC. Ciò vale a prescindere dal fatto se i ricorrenti si siano vincolati anche tramite contratto con la N._____ alla manutenzione del muro. Infatti, essi ne sono responsabili per legge (cfr. l'art. 79 cpv. 2 LPTC e, in particolare, l'art. 100 cpv. 1 LICC, secondo cui i muri di sostegno per la salvaguardia del terreno con soprassuolo appartengono al proprietario del fondo sul quale vennero eretti e a lui compete la loro manutenzione). 3.4.Il fatto che il Comune abbia anch'esso un interesse al risanamento del muro di sostegno in questione, perché intende costruire la pista ciclabile sul fondo contiguo (e al momento non la può completare proprio a causa del muro pericolante), non ha alcun influsso sulla responsabilità della ricorrente ai sensi dell'art. 79 LPTC. Infatti, l'art. 79 cpv. 4 LPTC definisce il proprietario quale parte responsabile per prendere le misure necessarie, e non altre persone che, a loro volta, potrebbero avere un interesse al risanamento dell'opera pericolante. Ciò a maggior ragione, in quanto l'area sottostante il muro di sostegno pericolante si trova esclusivamente sul fondo dei ricorrenti. 4.I ricorrenti, per quanto censurino una violazione del principio della buona fede rispettivamente della tutela del legittimo affidamento, asserendo che il Sindaco avrebbe assicurato ai proprietari la partecipazione finanziaria del Comune alla sistemazione del muro e, inoltre, che il progetto per la messa in sicurezza del muro figurerebbe nel capitolato d'offerta per la pista ciclabile, non possono essere seguiti.
10 / 14 4.1.Il principio della buona fede, sancito dall'art. 9 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera (Cost.; RS 101), stabilisce il divieto di comportamenti contraddittori e tutela in particolare la fiducia riposta in un'informazione ricevuta dall'autorità o in un suo determinato comportamento suscettibile di destare un'aspettativa legittima, quando l'autorità sia intervenuta in una situazione concreta riguardo a determinate persone, quand'essa era competente a rilasciare l'informazione o il cittadino poteva ritenerla competente sulla base di fondati motivi, quando affidandosi all'esattezza dell'informazione egli abbia preso delle disposizioni non reversibili senza subire un pregiudizio equando non siano intervenuti mutamenti legislativi posteriori al rilascio dell'informazione stessa e quando l'interesse alla corretta applicazione della legge non supera l'interesse alla tutela del legittimo affidamento (DTF 141 V 530 consid. 6.2; 137 II 182 consid. 3.6.2 e rinvii; cfr. anche sentenze del Tribunale federale 8C_458/2021 del 25 gennaio 2022 consid. 3.2, 2C_482/2020 del 28 settembre 2021 consid. 4.2, 2C_706/2018 del 13 maggio 2019 consid. 3.1). 4.2.Per quanto riguarda il caso in rassegna, come correttamente ha ravvisato il Comune, va innanzitutto sottolineato che il Municipio è un'autorità collegiale, per cui il Sindaco (da solo) non può rilasciare dichiarazioni vincolanti (cfr. sentenza del Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni A 24 4 del 29 ottobre 2024 consid. 5.2). Detto ciò, anche nel caso in cui fosse comprovata l'asserita circostanza che il Sindaco, durante il sopralluogo nella primavera del 2021, abbia promesso ai ricorrenti la partecipazione finanziaria del Comune alla sistemazione del muro, questi non potrebbero avvalersi del principio della buona fede rispettivamente della tutela del legittimo affidamento. Realtà questa, che i ricorrenti stessi riconoscono nella replica del 2 dicembre 2024 (pag. 7). Fatta astrazione di quanto precede, giova ricordare che nel caso in esame oggetto litigioso è la responsabilità di ripristino e non un'eventuale partecipazione finanziaria. 4.3.Il fatto che il progetto per la messa in sicurezza del muro figura nel capitolato d'offerta per la pista ciclabile (cfr. doc. 7, pag. 88, della ricorrente), non cambia la situazione, in quanto tale informazione era rivolta alle imprese di costruzione e non ai ricorrenti. Anzi, le imprese potevano dedurre dall'allegato schema indicativo (cfr. doc. 7, ultima pag.) che il muro esistente va messo in sicurezza, in quanto viene effettuato uno scavo dietro a tale muro fino a 4,00 m di profondità per getto muro di rinforzo a gravità in calcestruzzo non armato. Tale fatto non costituisce un titolo di diritto a favore dei ricorrenti. Oltre a ciò, non si ravvisa e non viene nemmeno sostanziato che, affidandosi all'esattezza del testo nel capitolato d'offerta, i ricorrenti avrebbero preso (rispettivamente avrebbero omesso di prendere) delle disposizioni
11 / 14 non reversibili senza subire un pregiudizio. Pertanto, come giustamente afferma il Comune convenuto, da un semplice capitolato d'offerta non nasce alcun diritto a favore dei ricorrenti. 5.Infine, i ricorrenti cercano di sottrarsi all'obbligo di risanare il muro di sostegno, facendo valere che avrebbero intentato una causa civile ai sensi dell'art. 100 cpv. 3 LICC volta a stabilire la comproprietà del muro di sostegno. 5.1.Il Comune, da parte sua, innanzitutto dichiara che l'allora proprietario del fondo n. 52 avrebbe costruito il muro per poter creare l'accesso veicolare al piano sotterraneo del suo edificio. Tale muro, in base alla perizia giudiziaria I._____ SA, non sarebbe tuttavia né stato costruito correttamente, né tantomeno a norma. Pertanto, la posa delle condotte al lato opposto del muro e la (futura) realizzazione della pista ciclabile, il cui tracciato dista circa 3.5 m dal muro, non costituirebbero manifestamente una modifica edilizia che imporrebbe al Comune di dover costruire un muro di sostegno ai sensi dell'art. 100 cpv. 3 LICC. A parte ciò, lo scopo dell'art. 79 cpv. 4 LPTC e anche della disposizione analoga di cui all'art. 10.4 cpv. 1 della Legge edilizia di E._____, sarebbe evidentemente quello di obbligare il proprietario iscritto nel registro fondiario al momento del pericolo immediato rispettivamente al momento della decisione dell'autorità edilizia ad attuare le necessarie misure. Solo in questo modo sarebbe infatti possibile agire in tempi brevi per far fronte ad una situazione di pericolo immediato. In casu i ricorrenti (attualmente) sarebbero proprietari esclusivi in mano comune del muro in questione e lo sarebbero stati anche al momento in cui veniva rilasciata la decisione impugnata. Detto ciò, l'esito di un eventuale causa civile avviata dai qui ricorrenti volta a far modificare lo status quo e ad ottenere che il Comune diventi comproprietario del muro in questione, non avrebbe alcuna ripercussione diretta sul presente procedimento. In altre parole, nel contesto del presente procedimento chi sia il proprietario sarebbe pacifico e noto, e non ci sarebbe quindi alcuna pregiudiziale di diritto civile a cui rispondere. D'altronde, qualora fosse effettivamente necessario, i ricorrenti chiedono al Tribunale adito di decidere anche circa eventuali pregiudiziali di diritto civile, conformemente all'art. 47 cpv. 1 vLGA. 5.2.La questione atta a stabilire se i ricorrenti – a causa di modifiche edilizie apparentemente eseguite dal Comune dopo la costruzione del muro di sostegno – possano esigere l'acquisto della comproprietà del muro da parte del Comune ai sensi dell'art. 100 cpv. 3 LICC – è oggetto di diritto civile e verrà deciso dal Giudice civile. In questo senso, il Tribunale adito ritiene che tale quesito non sia pertinente ai fini di giudizio, in quanto, come rilevato in precedenza, non si tratta di valutare l'obbligo di partecipare finanziariamente, bensì quello improntato alla responsabilità
12 / 14 ai sensi dell'art. 79 LPTC. L'esito della procedura civile non ha in questo senso alcun influsso sulla responsabilità (attuale) dei ricorrenti di cui all'art. 79 cpv. 4 LPTC e, quindi, sul procedimento oggetto in questa sede. Infatti, giova sottolineare che la comproprietà ai sensi dell'art. 100 cpv. 3 LICC inizia solo con il pagamento del prezzo d'acquisto (cfr. BRÜESCH, Das nachbarliche Baurecht des Kantons Graubünden nach dem Einführungsgesetz zum schweizerischen Zivilgesetzbuch vom 5. März 1944, pag. 114). Considerato dunque che un'eventuale comproprietà, in ogni caso, non verrebbe applicata retroattivamente nemmeno alla responsabilità attuale ai sensi dell'art. 79 LPTC, non cambierebbe alcunché. In altre parole, anche nel caso in cui i ricorrenti dovessero vincere la causa civile, ciò non inciderebbe sul loro obbligo di rimettere in sicurezza il muro. Pertanto, questo Tribunale non ritiene necessario esprimersi ulteriormente nel merito e ciò neppure in via pregiudiziale ai sensi dell'art. 47 cpv. 1 vLGA. 5.3.Fatta astrazione di quanto sopra, da quanto si evince agli atti, il risanamento del muro appare essere urgente (cfr. consid. 3.3 di cui sopra). Pertanto, è importante che vengano adottate al più presto le misure necessarie. Sarebbe dunque inopportuno se i ricorrenti potessero ritardare il loro obbligo di ristrutturare il muro, avviando un'azione civile che ha il solo scopo di chiarire la ripartizione dei costi dei lavori di ristrutturazione. Visto quanto precede, la decisione del 21/29 maggio 2024 va confermata. 5.4.Avendo accertato che i ricorrenti sono responsabile ai sensi dell'art. 79 LPTC, nel caso in cui non dovessero adempire i loro obblighi entro 90 giorni dalla crescita in giudicato della decisione impugnata (o entro il termine prorogato), il Comune è autorizzato a procedere con l'esecuzione sostitutiva (cfr. art. 79 cpv. 4 frase 2 LPTC). 6.Ne discende che il ricorso dei ricorrenti risulta essere infondato, per cui va respinto integralmente. 7.Infine, considerato quanto esposto sopra, non è ravvisabile come un sopralluogo potrebbe portare a nuovi risultati in grado di influenzare l'esito della vertenza. Pertanto, sulla base dell'apprezzamento anticipato delle prove (cfr. p.e. DTF 131 I 153 consid. 3, 124 V 94 consid. 4b), l'espletamento di un sopralluogo non viene ritenuto necessario. 8.1.Visto l'esito del ricorso, le spese procedurali – composte da una tassa di Stato fissata a CHF 2'500.00 e spese di cancelleria – sono poste a carico dei ricorrenti
13 / 14 soccombenti (art. 73 cpv. 1 vLGA), i quali, ciascuno in qualità di membro della Comunione ereditaria, rispondono in solido. 8.2.Al Comune, vincente nell'esercizio delle sue attribuzioni ufficiali, non vengono assegnate ripetibili (art. 78 cpv. 2 vLGA).
14 / 14 Il Tribunale d'appello pronuncia: 1.Il ricorso è respinto. 2.Vengono prelevate le seguenti spese processuali: –una tassa di Stato diCHF2'500.00 –e le spese di cancelleria diCHF316.00 totaleCHF2'816.00 Tali spese sono poste in solido a carico di A., B. e C., quali membri della Comunione ereditaria fu D.. 3.[Vie di diritto] 4.[Comunicazione]