Obergericht des Kantons Graubünden Dretgira superiura dal chantun Grischun Tribunale d'appello del Cantone dei Grigioni Sentenza del 2 aprile 2025 comunicata il N. d'incartoVR3 24 56 IstanzaTerza Camera di diritto amministrativo ComposizioneRighetti, presidente Brun e Audétat, giudici Zanolari Hasse, attuaria PartiA._____ ricorrente patrocinato dall'avvocato lic. iur. Roberto A. Keller contro Comune di B._____ convenuto patrocinato dall'avvocato MLaw Davide Nollo Oggettoripristino dello stato legale
2 / 12 Ritenuto in fatto: A.A._____ è proprietario del fondo n.1., Registro fondiario (RF) di B., ubicato interamente in zona residenziale semi-intensiva a due piani. Questo fondo confina con una strada pubblica aperta al traffico veicolare, limitato a 16 t, di proprietà del Comune di B._____ (fondo n.2._____ RF B.). B.Con missiva del 20 aprile 2021, il Municipio del Comune di B. (qui di seguito: Comune o Municipio) ha comunicato a A._____ che sarebbe stata constatata la posa di alcuni paletti di ferro sul fondo n.1., a confine con il fondo n.2.. Considerando che i paletti comporterebbero un serio pericolo per gli utenti della strada, il Municipio ha intimato a A._____ di rimuoverli entro dieci giorni. C. La scadenza del termine inutilizzato ha indotto il Municipio ad avviare, con decisione dell'11 maggio 2021, una formale procedura di ripristino, assegnando a A._____ un termine per esprimersi in merito. D.Il 16 giugno 2021 A._____ ha inoltrato un'e-mail al Comune in cui ha segnalato un transito di autocarri sproporzionato sulla strada comunale con ripercussioni dannose sulla sua proprietà. E.Con missiva del 22 novembre 2022, il Municipio ha assegnato un ulteriore termine per inoltrare una presa di posizione e per rimuovere volontariamente i paletti. F.In data 20 ottobre 2023 ha avuto luogo un incontro tra una delegazione del Municipio, rappresentato dal vecchio presidente comunale, un municipale e dal segretario comunale, e i proprietari di alcuni fondi confinanti con la strada comunale, fra cui A.. Dal sopralluogo è emerso che le proprietà private interessate venivano effettivamente toccate dal traffico pesante e che il Comune aveva valutato possibili soluzioni. G.Con decisione del 16 aprile 2024, il Municipio del Comune di B. ha accertato l'illiceità materiale dei paletti (cifra 1 del dispositivo) e ordinato a A._____ di rimuoverli, nonché di allontanare completamente i detriti derivanti dalla loro demolizione entro dieci giorni (cifra 2 del dispositivo), con la comminatoria dell'esecuzione sostitutiva in caso di mancato adempimento (cifra 3 del dispositivo). H.Con scritto del 6 maggio 2024, A._____ ha richiesto da constatare al Municipio la nullità della decisione del 16 aprile 2024, ritenendo che il (nuovo) presidente comunale, il quale avrebbe partecipato alla presa e sottoscriverla della stessa, avrebbe dovuto ricusarsi per gravi motivi di inimicizia.
3 / 12 I.Il Municipio, facendo riferimento a una riunione tenutasi in assenza del presidente comunale, con missiva del 15 maggio 2024, ha respinto la domanda di ricusa, ritenendola infondata, in quanto l'attuale presidente comunale non avrebbe mai palesato alcuna disparità di trattamento, per causa di inimicizia o altro, nello svolgimento dei propri compiti all'interno dell'esecutivo comunale. L.Contro la decisione del 16 aprile 2024, A._____ (di seguito: ricorrente) ha inoltrato, in data 28 maggio 2024, ricorso al Tribunale amministrativo, chiedendo, in via principale, l'annullamento della decisione impugnata, nonché, formalmente, di conferire al ricorso, in via supercautelare e cautelare, l'effetto sospensivo, con protesta di tutte le spese, tasse e ripetibili. A mente del ricorrente, l'attuale presidente comunale, infatti, non sarebbe altro che l'ex cognato dell'insorgente, con cui in passato avrebbe avuto non pochi dissapori. Il suo matrimonio con la sorella dell'attuale presidente sarebbe stato sciolto dopo un litigiosissimo divorzio, durante il quale il cognato – su richiesta della sorella – sarebbe stato citato a testimoniare su fatti reputati molto gravi e, per certi versi, diffamatori nei confronti del ricorrente. Inoltre, la figlia del ricorrente avrebbe promosso una causa contro il padre per ulteriori alimenti dopo l'ottenimento di una prima formazione per un soggiorno linguistico nel Regno Unito, i cui costi sarebbero stati parzialmente anticipati dallo zio, l'attuale presidente comunale. La causa sarebbe infine stata conclusa a favore del qui ricorrente. Inoltre, non sarebbe affatto vero che l'attuale presidente comunale, in qualità di membro esecutivo, avrebbe mai palesato disparità di trattamento nello svolgimento delle sue funzioni. Infatti, la madre dell'attuale presidente comunale, proprietaria di un fondo confinante con la qui controversa strada comunale (n.d.r.: fondi n.3._____ e n.4._____ RF B._____), lungo il confine del fondo stradale, avrebbe posato un imponente steccato in legno, il quale non sarebbe stato oggetto di un ripristino. Il presidente comunale avrebbe quindi usato due pesi e due misure ben diverse in una situazione identica a quella in discussione. Abbondanzialmente, il ricorrente rileva che la decisione impugnata non potrebbe essere protetta dal profilo sostanziale, in quanto i paletti non sarebbero né una recinzione, né uno steccato, ma unicamente delle delimitazioni di proprietà. Inoltre, il Comune avrebbe dovuto comunicargli di non voler trovare un'intesa dopo il sopralluogo del 20 ottobre 2023 e, pertanto, dargli la possibilità di esprimersi in merito a qualsiasi provvedimento, ragione per cui il diritto di essere sentiti sarebbe stato violato. M.Con disposizione ordinatoria del 29 maggio 2024, l'allora giudice dell'istruzione ha conferito in via supercautelare l'effetto sospensivo al ricorso.
4 / 12 N.Il Comune (di seguito: convenuto) in data 10 giugno 2024 ha segnalato di rinunciare all'inoltro di una presa di posizione in merito al conferimento dell'effetto sospensivo. O.Con disposizione ordinatoria del 12 giugno 2024, l'allora giudice dell'istruzione ha accolto la richiesta del ricorrente di conferire in via cautelare l'effetto sospensivo al ricorso. P.Nella sua presa di posizione del 9 luglio 2024, il convenuto ha chiesto di respingere il ricorso, per quanto ricevibile, protestando spese, tasse e ripetibili. L'accertamento dell'illiceità dei paletti e la loro rimozione sarebbero stati pronunciati dal Municipio, riunitosi nella seduta del 25 marzo 2024, composto dal vice- presidente comunale e da tre municipali, in presenza del segretario comunale. La comunicazione di tale decisione sarebbe stata firmata dal presidente comunale e dal segretario comunale e trasmessa al ricorrente con scritto del 16 aprile 2024. Nel caso di una denegata ipotesi in cui il Tribunale dovesse giungere alla conclusione che i motivi di ricusa fossero dati, sarebbe un formalismo più che eccessivo, nonché un giro a vuoto, ritornare gli atti al Comune per fare firmare la decisione a un altro municipale. Materialmente, il rilascio di una licenza edilizia per i paletti non sarebbe possibile, in quanto essi non rispettano l'arretramento richiesto dalla legge comunale di 0,50 metri dalle strade pubbliche. Inoltre, i paletti rossi e bianchi, essendo elementi estranei alla zona, non adempirebbero alle regole dell'arte per creare un buon effetto generale. La posa di eventuali delimitazioni segnaletiche del perimetro stradale comunale competerebbe al Comune; pertanto, il ricorrente non sarebbe autorizzato ad adottare misure volte a delimitare una strada pubblica. Dato che il ricorrente avrebbe realizzato la posa dei paletti, pur sapendo che sarebbe occorsa l'autorizzazione dell'autorità edilizia, non potrebbe essergli riconosciuta la buona fede. Vagliando gli interessi in discussione, sarebbe evidente che l'interesse pubblico alla rimozione dei paletti prevalga su quello meramente economico del proprietario, di modo che il Comune avrebbe ordinato a giusta ragione la rimozione. L'esito dell'incontro del 20 ottobre 2023 dimostrerebbe proprio che l'abuso edilizio del ricorrente non sarebbe la soluzione al problema di circolazione, bensì che dovrebbero essere ricercate altre soluzioni. Infine, viene contestato che l'attuale presidente comunale avrebbe avuto dei dissapori con il ricorrente. Egli, in qualità di semplice testimone chiamato nel contesto di procedimenti civili, non avrebbe fatto nient'altro che dire la verità su fatti da lui percepiti in modo diretto, per cui non si sarebbe in presenza dei motivi di ricusa invocati dal ricorrente. Già il vecchio Municipio avrebbe chiesto la rimozione dei paletti, nonché avviato un procedimento di ripristino. Il ricorrente avrebbe dovuto pertanto attendersi la prosecuzione del
5 / 12 procedimento e l'emissione di una decisione di ripristino da parte del nuovo Municipio. Dato che il nuovo Municipio sarebbe entrato in carica il 1° gennaio 2024 (fatto notorio, in quanto pubblicato agli albi comunali), la richiesta di ricusazione dell'attuale presidente comunale presentata solo dopo l'emanazione della decisione impugnate, oltre ad essere priva di oggetto e infondata, sarebbe anche tardiva. Q.Con replica del 23 agosto 2024, il ricorrente ha confermato il ricorso e ha ribadito che, se il Comune convenuto limitasse e controllasse i transiti ammessi in modo doveroso, affinché il traffico non invadesse continuamente la sua proprietà privata, arrecando gravi pregiudizi al fondo – in parte formato da pavimentazione pregiata – egli toglierebbe senza alcun problema i paletti. Infatti, con il complice e illegale silenzio del Comune transiterebbero gli autocarri di legname, che sarebbero fonte di guadagno per il convenuto, a carico dei proprietari interessati. A mero interesse economico, il Comune, che potrebbe risolvere il problema con l'allargamento della tratta in questione, così come prospettato in sede di sopralluogo, non farebbe nulla. Indipendentemente dall'irrilevante fatto se il presidente comunale fosse stato o meno presente alla seduta municipale del 25 marzo 2024, egli avrebbe condiviso tutto l'iter procedurale e, quindi, avrebbe partecipato a prendere la decisione impugnata; ciò non solo di forma, bensì anche materialmente. L'ammissione nella risposta del 15 maggio 2024 che il presidente comunale continuerebbe a presidiare le riunioni del Municipio e a trattare anche la pratica in rassegna, confermerebbe che egli avrebbe sempre e inequivocabilmente trattato materialmente il caso del ricorrente, nonché partecipato alla presa di decisione rispettivamente alla comunicazione della stessa. Prima dell'evasione di tale decisione il ricorrente non avrebbe potuto sapere cosa avrebbe fatto il Municipio precedente e, meno ancora, quale posizione assumerebbe il nuovo presidente comunale. R.Il convenuto, con duplica del 3 ottobre 2024, ha confermato quanto richiesto ed esposto nella presa di posizione, precisando che, con un abuso edilizio da parte del ricorrente, non si risolverebbe il presunto problema di circolazione, che esulerebbe dal presente procedimento. In realtà, i camion verrebbero infatti impiegati per il trasporto di legname nel contesto della messa in sicurezza dell'area boschiva sovrastante il paese. Unico oggetto del presente procedimento sarebbero i paletti posati illegalmente sul fondo del ricorrente. Il rispettivo procedimento di ripristino sarebbe stato aperto formalmente dal vecchio Municipio. Il ricorrente non avrebbe dato seguito alle intimazioni del vecchio Municipio, per cui, visto che il procedimento nei suoi confronti sarebbe stato pendente, egli avrebbe dovuto attendersi una decisione in merito dal nuovo Municipio. Di modo che la richiesta di
6 / 12 ricusa dell'attuale presidente sarebbe manifestamente tardiva, la quale sarebbe andata presentata dieci giorni dopo l'entrata in carica dell'attuale presidente comunale. Fino alla seduta del 25 marzo 2024, la quale sarebbe né stata convocata né gestita dall'attuale presidente comunale, all'epoca assente per vacanze, il nuovo municipio non avrebbe compiuto alcun atto nei confronti del ricorrente. La proposta della decisione impugnata sarebbe inoltre stata redatta già nel corso del mese di luglio 2023. Ne discenderebbe che l'attuale presidente comunale non avrebbe partecipato in nessun modo alla procedura in esame. Infine, per ciò che riguarda i paletti posati sui fondi n.3._____ e n.4._____, essi rispetterebbero la distanza minima dal confine con la strada comunale. Considerando in diritto: 1.La competenza del Tribunale per giudicare la decisione comunale impugnata è data dall'art. 49 cpv. 1 lett. a LGA (CSC 370.100). I procedimenti pendenti dinnanzi al Tribunale amministrativo sono stati trasferiti al subentrante Tribunale d'appello del Cantone dei Grigioni al momento dell'entrata in vigore della Legge sull'organizzazione giudiziaria (LOG; CSC 173.000) il 1° gennaio 2025 (art. 122 cpv. 5 LOG). La tempestività (art. 52 cpv. 1 LGA) e la forma (art. 38 LGA) del ricorso nonché la legittimazione della ricorrente (cfr. art. 50 LGA) sono date. 2.Il ricorrente censura una grave violazione delle disposizioni sulla ricusazione, e, quindi, una violazione del principio dell'imparzialità. Secondo la sua opinione, il nuovo presidente comunale avrebbe dovuto ricusarsi, motivo per cui il provvedimento che ha firmato sarebbe da ritenere nullo. Contestato è, innanzitutto, se la domanda di ricusa contro il presidente comunale è stata presentata in modo tempestivo da parte dal ricorrente. A mente del convenuto, il ricorrente avrebbe dovuto presentare la sua richiesta di ricusazione dell'attuale presidente comunale prima dell'emanazione della decisione impugnata. Dato che il nuovo Municipio sarebbe entrato in carica il 1° gennaio 2024, la richiesta sarebbe andata presentata dieci giorni dopo l'entrata in carica dell'attuale presidente comunale, ovvero al più tardi entro dieci giorni dal ricevimento della decisione del 16 aprile 2024. 2.1.Secondo l'art. 29 cpv. 1 Cost., ogni persona ha diritto a un trattamento uguale ed equo nei procedimenti davanti alle istanze giudiziarie e amministrative, nonché a una valutazione entro un termine ragionevole. Tale diritto comprende, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, anche il principio dell'imparzialità come parte del diritto a un procedimento equo (cfr. DTF 140 I 326 consid. 5.2; sentenze del Tribunale federale 2C_909/2020 dell'8 marzo 2021 consid. 4.2.1, 2C_382/2018 del 15 marzo 2019 consid. 2.3). Anche nei procedimenti dinanzi a autorità
7 / 12 amministrative esiste quindi un diritto all'imparzialità, nel senso che nessun membro dell'autorità che è in conflitto di interesse può partecipare in qualsivoglia modo alla decisione. In analogia con l'art. 30 cpv. 1 Cost., l'art. 29 cpv. 1 Cost. obbliga un membro dell'amministrazione, anche a livello comunale, a ricusarsi qualora sussistono circostanze che, secondo criteri oggettivi, potrebbero far sorgere l'apparenza di parzialità e il rischio di prevenzione (cfr. DTF 140 I 326 consid. 5.1 seg.). 2.2.Il diritto delle persone interessate al rispetto delle norme sull'obbligo di ricusazione è di natura formale. Ciò significa che una decisione adottata in violazione delle disposizioni sulla ricusazione deve essere annullata anche se materialmente non presenta errori sostanziali (cfr. sentenze del Tribunale federale 2C_178/2020 del 19 giugno 2020 consid. 2.7, 1C_325/2018 del 15 marzo 2019 consid. 3.5 con rinvii). Tuttavia, la giurisprudenza ammette una sanatoria e, nell'interesse dell'efficienza procedurale, eccezionalmente rinuncia all'annullamento quando la violazione dell'obbligo di ricusazione non è grave nel procedimento amministrativo e si può escludere praticamente ogni influenza sul contenuto della decisione (sentenza del Tribunale federale 2C_178/2020 del 19 giugno 2020 consid. 2.7 con rinvii). La mancata osservanza dell'obbligo di ricusa, però, di regola, costituisce una grave violazione delle disposizioni procedurali e, di norma, comporta l'annullamento della decisione adottata con la partecipazione di un membro dell'autorità obbligato alla ricusazione; nei casi particolarmente gravi, la violazione delle norme sulla ricusazione può addirittura comportare la nullità della decisione (cfr. DTF 136 II 384 consid. 4.1). Di regola, gli atti amministrativi non sono nulli, ma sono soltanto impugnabili e sono considerati validi se non vengono impugnati. Secondo la giurisprudenza, una decisione è nulla quando il vizio è particolarmente grave, nonché evidentemente o perlomeno facilmente riconoscibile (cosiddetta "Evidenztheorie"). L'accertamento della nullità non deve inoltre mettere in pericolo in modo serio la sicurezza del diritto. I requisiti per la nullità, secondo la teoria dell'evidenza, devono essere adempiuti cumulativamente (sentenza del Tribunale federale 8C_7/2020 del 3 novembre 2020 consid. 6.2.3.2 e 6.2.3.6). D'altra parte, la nullità deve essere sempre ritenuta quando l'intreccio personale supera chiaramente il limite tollerabile (cfr. DTF 136 II 383 consid. 4.5). 2.3.Il Cantone dei Grigioni regola l'obbligo di ricusazione per i membri delle autorità comunali, innanzitutto, nell'art. 33 cpv. 1 LCom (CSC 175.050), secondo cui i membri devono ricusarsi nella trattazione di una pratica, se essi stessi oppure una persona che si trova con essi in stato di esclusione ai sensi dell'art. 32 LCom ha un interesse personale diretto. Nell'art. 32 cpv. 1 LCom sono elencati i seguenti stati di
8 / 12 esclusione: parenti e affini in linea diretta, fratelli e sorelle, coniugi e persone che vivono in un'unione domestica registrata o in una convivenza di fatto. Il cpv. 3 di detto disposto prevede che lo statuto comunale può anche prevedere ulteriori motivi di esclusione. Ciò di cui il Comune convenuto ha fatto uso nello Statuto comunale B._____ (SC), prevedendo motivi di esclusione per figli, fratelli e sorelle, zii e nipoti, cognati, suoceri, generi e nuore, coniugi e persone che vivono in unione domestica registrata o in una convivenza di fatto (art. n.5.) e un rispettivo obbligo inderogabile di ricusa (art. n.6.). In ambito giudiziario, secondo l'art. 33 cpv. 3 LCom, la ricusazione è regolata dalle disposizioni della legge sulla giustizia amministrativa, i cui principi generali della procedura, nonché le disposizioni sulla spiegazione, la rettifica, la revisione e l'esecuzione vanno applicati anche alle procedure amministrative dinanzi ad autorità regionali e comunali (art. 2 LGA). Considerato però che nel caso in oggetto non siamo in ambito giudiziario, in quanto il Comune convenuto ha deciso in veste di autorità edilizia comunale ai sensi dell'art. 85 cpv. 2 LPTC (CSC 801.100) e dell'art. n.7._____ della Legge edilizia del Comune di B., l'art. 6a cpv. 1 LGA, quantomeno prima facie, non sembra trovare direttamente applicazione. Tuttavia, poiché tale circostanza, come verrà esposto qui di seguito, nulla muterebbe all'esito del presente procedimento, questo Tribunale non ritiene di doversi chinare ulteriormente su questo quesito. 2.4.Nel caso in esame, rilevato che il ricorrente era coniugato con la sorella dell'attuale presidente comunale, nonostante lo scioglimento del matrimonio, rimangono cognati e, dunque, affini (cfr. art. 21 cpv. 2 CC). Considerato che i motivi di ricusazione relativi al legame di affinità continuano a sussistere anche dopo lo scioglimento del matrimonio o dell'unione domestica registrata, l'attuale presidente comunale rientra nel campo d'applicazione dell'art. n.5. SC e, dunque, anche dell'art. n.6._____ SC. Tale legame crea infatti un immanente interesse, sia favorevole che sfavorevole, all'esito del procedimento nei confronti di una persona affine. L'affinità costituisce quindi un motivo di ricusazione evidente e obbligatorio. Ne consegue che l'attuale presidente comunale era, è e sarà anche in futuro obbligato a ricusarsi d'ufficio in tutti i procedimenti concernenti il ricorrente. In questo contesto, non è rilevante se la richiesta di ricusa sia stata presentata tardivamente o meno da parte del ricorrente, in quanto il legame di parentela o di affinità costituisce un motivo obbligatorio di ricusazione e comporta inevitabilmente l'obbligo di ricusarsi, senza che sia necessaria una rispettiva richiesta da parte della persona interessata (cfr. KIENER/RÜTSCHE/KUHN, Öffentliches Verfahrensrecht, 3 a
ed. 2021, n. 554; BREITENMOSER/WEYENETH, Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz, 3 a ed. 2023, art. 10 n. 58). Ciò significa che il membro dell'autorità deve ricusarsi d'ufficio, anche se la persona interessata
9 / 12 rinuncia a far valere tale diritto (cfr. BREITENMOSER/WEYENETH, op.cit., art. 10 n. 104). Ciò posto, avendo firmato la decisione e, per conseguenza, partecipato alla rispettiva emissione, il presidente comunale ha violato le norme relative alla ricusazione. Allo stesso risultato si giunge altresì volendo ammettere l'applicazione dell'art. 6a cpv. 1 LGA (cfr. sentenza del Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni R 16 40 del 30 maggio 2017 consid. 2d). Ne consegue che alle allegazioni di parte convenuta, essendo queste infondate, non può essere dato seguito. 2.5.A titolo abbondanziale giova ravvisare che, a causa della natura formale del diritto all'imparzialità, il ricorrente non è tenuto a dimostrare che, senza la partecipazione del presidente comunale, sarebbe stata emessa una decisione più favorevole nei suoi confronti (cfr. sentenza del Tribunale amministrativo federale B- 2237/2022 del 15 giugno 2023 consid. 4.1.5 con rinvii; KIENER/RÜTSCHE/KUHN, op. cit., n. 557). Tantomeno, il convenuto – poiché sussiste un motivo concreto di ricusazione – non è tenuto a dimostrare il caso contrario. 2.6.La giurisprudenza invocata dal convenuto nella presa di posizione (pag. 6 n. IV.A. [act. A.3]), dove un rinvio è stato considerato un mero giro a vuoto formalistico nei casi di decisioni non firmate correttamente, non si pronuncia in merito al principio dell'imparzialità. Sia la sentenza R 2012 9 del 27 agosto 2013 che le sentenze R 13 210 e R 14 29 del 20 maggio 2014 riguardano soltanto la firma giuridicamente vincolante del Municipio ai sensi della LCom. Anche un rinvio analogo alla prassi concernente la sanatoria del diritto di essere sentiti (cfr. sentenze del Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni R 2023 82 del 29 aprile 2024 consid. 2.5; sanatoria negata in R 2022 101 del 5 settembre 2023 consid. 2.4.2) non convince nel presente caso. Determinante è unicamente la giurisprudenza di questo Tribunale sul principio dell'imparzialità, secondo la quale, in linea con la giurisprudenza federale (cfr. considerando 2.1.), è sufficiente l'apparenza di parzialità. In questo contesto, il membro dell'autorità deve essere in grado di affrontare una questione con la necessaria imparzialità ed equidistanza. È sufficiente che esista il rischio di conflitti di interesse, ossia che vi sia la possibilità che un membro dell'autorità non riesca a distinguere chiaramente tra il dovere di oggettività imposto dalla funzione e i suoi interessi personali, per ammettere la ricusa ai sensi del diritto (cfr. sentenze del Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni R 2001 94 del 18 gennaio 2002 consid. 1a con rinvii, R 16 24 del 4 aprile 2017 consid. 5b, R 16 40 del 30 maggio 2017 consid. 2c; PTA 1987 n. 82 consid. 1). 2.7.Nel caso in rassegna, l'intreccio personale fra il presidente comunale e il ricorrente mediante affinità supera in ogni misura chiaramente il limite tollerabile, per cui la sua partecipazione, anche nella misura in cui si trattasse unicamente della
10 / 12 firma apposta sulla decisione impugnata, è da considerare un grave vizio procedurale. Pertanto la decisone impugnata deve essere ritenuta nulla. La nullità viene presa in considerazione in qualsiasi momento e da tutte le autorità d'ufficio e può essere accertata anche nel giudizio di ricorso (DTF 137 III 217 consid. 2.4.3; sentenza del Tribunale federale 5A_351/2015 del 1° dicembre 2015 consid.4.2). La nullità di decisioni e altri atti delle autorità può essere accertata d'ufficio anche in mancanza di un rispettivo petito (cfr. DTF 132 II 342 consid. 2.3). Alla luce di quanto esposto, ulteriori motivi di recusazione fatti valere dal ricorrente non vanno qui approfonditi, in quanto risultano consumati dal permanente motivo di ricusazione dell'affinità. 2.8.Infine, l'argomento del convenuto, secondo cui l'attuale presidente comunale non avrebbe né partecipato alla seduta del Municipio del 25 marzo 2024 – durante la quale è stata presa la decisione impugnata – né preparato o addirittura redatto tale decisione è insufficiente per mutare l'esito del procedimento. Infatti, nel presente caso è irrilevante se il presidente comunale abbia soltanto apposto la firma sulla decisione impugnata, poiché anche a livello comunale è sufficiente l'apparenza di parzialità, la quale è indubbiamente data a causa dell'affinità fra le parti. Fatta astrazione di quanto precede, già il fatto che il presidente comunale abbia sottoscritto una decisione, alla quale non avrebbe tuttavia potuto partecipare, potrebbe corrispondere ad un vizio procedurale, che potrebbe giustificare l'annullamento della decisione. Infatti, con la firma di una decisione viene confermata la correttezza formale e la sua conformità alla decisione presa dall'autorità (cfr. DTF 131 V 483 consid. 2.3.3). A tale quesito non deve tuttavia essere risposto definitivamente in questa sede, considerato che la decisione va in ogni caso ritenuta nulla. 3.Non è infine necessario approfondire le censure sollevate dal convenuto nella sua presa di posizione riguardo alla sostenuta violazione dell'art. 12 lett. c LCCA (RS 935.61) da parte del rappresentante legale del ricorrente, in quanto tale domanda non riguarda né la legittimazione legata alla persona del ricorrente né altri presupposti procedurali in questo procedimento. D'altro canto, non spetta al Tribunale adito trattare richieste di vigilanza sull'attività degli avvocati. Ne discende che tali censure esulano dal presente procedimento e, dunque, non è necessario chinarsi oltre sulle stesse. 4.In conclusione va constatata la nullità della decisione impugnata del 16 aprile 2024. Il ricorso deve pertanto essere accolto e gli atti rinviati al convenuto per l'emissione di una nuova decisione senza partecipazione del presidente comunale. In base a questo esito del procedimento, non sono necessarie ulteriori
11 / 12 considerazioni riguardo alle censure sollevate dal ricorrente in materia di ripristino dello stato legale o l'assunzione di ulteriori mezzi di prova richiesta dalle parti (cfr. DTF 141 I 60 consid. 3.3, 136 I 229 consid. 5.3 con rinvii, 134 I 140 consid. 5.3 con rinvii). 5.1.Le spese procedurali seguono la soccombenza (art. 73 cpv. 1 LGA). Visto l'esito del ricorso, le spese procedurali – composte da una tassa di Stato fissata a CHF 2'000.00 e spese di cancelleria (art. 75 cpv. 1 e cpv. 2 LGA) – sono poste a carico del convenuto. 5.2.Inoltre, il convenuto soccombente in causa è tenuto a risarcire al ricorrente le spese necessarie causate dalla procedura (art. 78 cpv. 1 LGA i.c.c art. 2 cpv. 1 OOA [CSC 310.250]). La nota d'onorario inoltrata dal rappresentante legale del ricorrente per l'ammontare totale di CHF 3'830.75, composta da un onorario di CHF 2'655.00 (8 ore e 10 minuti à CHF 270.00/ora), spese di cancelleria di complessivi CHF 852.00, nonché spese postali di CHF 24.80 e su tutto l'IVA dell'8,1 %, deve essere decurtata. Innanzitutto, l'onorario per 8 ore e 10 minuti (equo a 490 minuti secondo la nota dettagliata) à CHF 270.00/ora – tariffa massima giusta l'art. 3 cpv. 1 OOA se, come nel presente caso, è stato trasmesso l'accordo sull'onorario – ammonta a un importo di CHF 2'205.00. Inoltre, le spese complessive di CHF 888.70 eccedono l'importo forfettario del 3 % sull'onorario riconosciuto per prassi di questo Tribunale, per cui vanno ridotte all'importo di CHF 66.15, compresi i disborsi postali. L'importo dell'8,1 % IVA ammonta a CHF 183.95. Ne consegue che il convenuto è obbligato a versare al ricorrente un importo di CHF 2'455.10 (spese e IVA incluse) a titolo di ripetibili.
12 / 12 Il Tribunale d'appello pronuncia: