Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Graubünden
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
GR_KG_999
Gericht
Gr Gerichte
Geschaftszahlen
GR_KG_999, VR3 2023 121
Entscheidungsdatum
26.11.2024
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

VERWALTUNGSGERICHT DES KANTONS GRAUBÜNDEN DRETGIRA ADMINISTRATIVA DAL CHANTUN GRISCHUN TRIBUNALE AMMINISTRATIVO DEL CANTONE DEI GRIGIONI R 23 121 5a Camera PresidenzaRighetti GiudiciBrun e Audétat AttuariaSchupp SENTENZA del 26 novembre 2024 nella vertenza di diritto amministrativo A._____ SA, B._____ SA, C., D., tutti patrocinati dall'avv. Brenno Martignoni Polti, ricorrenti contro Comune di E., convenuto e N. SA,

  • 2 - convocata 1 G._____ AG, convocata 2 entrambe patrocinate dall'avv. lic. iur. Roberto A. Keller, e Ufficio per lo sviluppo del territorio dei Grigioni, convocato concernente licenza edilizia

  • 3 - I. Ritenuto in fatto: 1.G._____ AG è proprietaria dei fondi no. F._____ e O._____ (P.) registro fondiario (RF) di H.. Il fondo no. F._____ si trova in zona forestale, mentre il fondo no. O._____ si trova in zona "altro territorio comunale" e zona forestale. N._____ SA è proprietaria del fondo no. Q._____ (R.) RF di E. in zona "altro territorio comunale". Nel Piano direttore regionale l'area comprendente i tre fondi summenzionati è definita quale zona di deposito e trattamento di materiale di scavo, deposito, cernita e riciclaggio di rifiuti edili e di detriti delle cave. Sui fondi no. O._____ e Q._____ sono ubicati magazzini, bunker, cantine operai, alloggi operai, capannone officina, varie soste e capannoni deposito per un volume totale di edifici di 10'000 m 3 . Inoltre, vi si trovano strade e sentieri di transito. Sul fondo no. Q._____ sono anche presenti un impianto per la produzione di calcestruzzo, uno per il riciclaggio di calcestruzzo e uno per il deposito, la cernita e il trattamento di rifiuti edili e materiale di scavo. 2.Con scritto del 27 ottobre 2021 dell'Ufficio per la natura e l'ambiente del Cantone dei Grigioni (qui di seguito: UNA) al Comune di E., si comunicava di aver eseguito presso N. SA a E._____ un controllo ai sensi dell'art. 13 dell'Ordinanza contro l'inquinamento atmosferico. Ciò su richiesta del Comune stesso e a seguito di reclami giunti dal vicinato a causa di emissioni di polveri giudicate eccessive. L'UNA, rimandando sia all'ordinanza sopracitata che alla legge sulla protezione per l'ambiente, chiedeva quindi al Comune di E._____ di invitare N._____ SA ad adottare delle misure per la riduzione delle polveri, tra le quali, la dotazione degli accessi molto utilizzati con una pavimentazione idonea. 3.N._____ SA in data 18 ottobre 2022 inoltrava una domanda di costruzione al Comune di E._____ e al Comune di H._____ (v. procedura R 23 120) relativa alla posa di conglomerato bituminoso e calcestruzzo su vie di

  • 4 - passaggio già esistenti sui fondi no. O._____ RF di H._____ e no. Q._____ RF di E., relativa alla parcella no. R. zona in I., E. (la quale si estende anche al mappale no. P._____ RF di H.). Lo stesso giorno la ditta compilava un modulo per domande di costruzione EFZ dell'Ufficio per lo sviluppo del territorio dei Grigioni (qui di seguito: ARE). 4.La domanda di costruzione è stata esposta all'albo comunale di E. dal 1° al 20 dicembre 2022. La domanda EFZ è stata pubblicata sul Foglio Ufficiale (FU) dal 2 al 21 dicembre 2022. 5.In data 20 dicembre 2022 A._____ SA, B._____ SA, C._____ e D._____ hanno presentato opposizione contro la domanda di costruzione, chiedendo che essa venisse respinta. Inoltre, essi chiedevano, nel caso in cui fosse stato accertato che l'attuale esercizio da parte di N._____ SA non era adeguato alla zona, di far ordine immediato di interrompere qualsiasi attività ex art. 94 LPTC. 6.Con lettera datata 3 gennaio 2023 al Comune di E., N. SA comunicava di non voler esprimersi in merito all'opposizione in quanto la stessa sarebbe priva di qualsiasi legittimità e fondatezza. Il progetto presentato sarebbe frutto di una valutazione fatta con l'UNA, il quale già in precedenza, avrebbe avvallato il progetto presentato. 7.Il Comune di E._____ in data 20 febbraio 2023 scriveva all'ARE che, in occasione della seduta del 14 febbraio 2023, aveva deciso di preavvisare favorevolmente la domanda di costruzione della N._____ SA, invitando l'ARE, nel caso in cui la domanda fosse accolta, a inserire nella decisione EFZ anche le altre misure richieste da UNA atte a ridurre l'emissione di polveri.

  • 5 - 8.In data 26 giugno 2023 l'UNA prendeva posizione, constatando che il progetto di costruzione sarebbe stata una misura necessaria per ridurre le emissioni di polveri sul piazzale aziendale di N._____ SA. 9.Con lettera in copia al Comune di E._____ del 4 luglio 2023, N._____ SA informava il Comune di H., sulla base di quanto scritto dall'ARE, di non più essere intenzionata a pavimentare la strada sulla superficie boschiva, ma solamente la parte sulla particella no. O. non interessata quale area boschiva. 10.Con lettera del 13 luglio 2023, l'ARE concedeva a A._____ SA, B._____ SA, C._____ e D._____ il diritto di essere sentiti. L'ARE giungeva alla conclusione che il progetto adempiva alle premesse per un'approvazione in base alla LPT e che la pavimentazione proposta nel progetto era una misura volta a ridurre le emissioni considerevoli di polvere sul piazzale aziendale. Per quanto riguarda la parte di progetto situata nella zona forestale si notava che non sussisteva né un fabbisogno oggettivo, né un interesse pubblico alla pavimentazione delle vie d'accesso all'interno della zona forestale. 11.Il 31 luglio 2023 la A._____ SA, B._____ SA, C._____ e D._____ inoltravano le loro osservazioni all'ARE, chiedendo che il memoriale venisse acquisito agli atti. 12.In data 20 settembre 2023 l'ARE rilasciava il permesso EFZ no. 2022-1411 con decisione su opposizione riguardante i Comuni di E._____ e H._____ e il progetto "Piazzale aziendale (Posa conglomerato bituminoso e calcestruzzo sulle vie di passaggio)". Si decideva, tra l'altro, che Il progetto di N._____ SA nei rispettivi Comuni era a ubicazione vincolata e si riteneva che non vi si opponevano interessi preponderanti giusta l'art. 24 lett. b LPT (1). Tale permesso veniva rilasciato a N._____ SA in base alla LPT, LPTC e OPTC a determinate condizioni (2). L'opposizione di A._____ SA,

  • 6 - B._____ SA, C._____ e D._____ veniva respinta (3). L'ARE constatava che la domanda di costruzione era stata inoltrata al fine di ridurre le polveri generate dal traffico veicolare sull'areale. Il progetto in questione comportava la realizzazione di una pavimentazione in conglomerato bituminoso e calcestruzzo sulle vie d'accesso del piazzale aziendale, ovvero un intervento edilizio subordinato e accessorio all'impianto, per il quale dal 1980 al momento attuale erano stati rilasciati vari permessi EFZ. 13.Il Municipio di E._____ rilasciava in data 17 ottobre 2023 una decisione EFZ, tra l'altro, con il seguente contenuto risp. condizioni: "1. I piani e la documentazione ricevuti in data 6 e 23 agosto 2018 sono vincolanti. Qualsiasi modifica e/aggiornamento sia dei piani, sia della documentazione deve essere sottoposta per approvazione al Municipio, rispettivamente all'Ufficio per lo sviluppo del territorio dei Grigioni, prima dell'esecuzione. 2.Il permesso EFZ n. 2022-1411 del 20 settembre 2023 rilasciato dall'Ufficio per lo sviluppo del territorio dei Grigioni, con le sue imposizioni/condizioni, è parte integrante della presente licenza edilizia. 3.Il permesso EFZ viene rilasciato alle seguenti condizioni di cui all'art. 90 cpv. 1 LPTC: a) Con il rilascio della licenza edilizia EFZ del Comune di H._____. b)L'installazione della pavimentazione deve essere eseguita in conformità alla Direttiva per il riciclaggio dei rifiuti edili minerali 31/06 dell'Ufficio federale dell'ambiente UFAM. c)La richiedente è sollecitata a voler implementare anche le altre misure per ridurre le emissioni di polveri sull'areale. Queste sono:

  • Proteggere dall'esposizione al vento i depositi di materiale risultante da demolizioni stradali e di calcestruzzo, i depositi di misto granulare di riciclaggio e quelli con frequente spostamento di materiale (ad. Es. mantenendoli sufficientemente umidi, mediante pareti/valli di protezione oppure sospendendo i lavori in caso di condizioni climatiche sfavorevoli);

  • Proteggere con misure idonee dall'esposizione al vento depositi di materiale con raro spostamento di materiale (ad. es. copertura con teloni);

  • 7 -

  • Dotare le uscite dell'area aziendale verso la rete stradale pubblica di dispositivi efficaci per trattenere lo sporco, come impianti per il lavaggio delle ruote. 4.L'opposizione di A._____ SA, B._____ SA, C._____ e D._____ è respinta ai sensi dell'art. 49 cpv. 1 OPTC." 14.In data 17 novembre 2023 A._____ SA e B._____ SA nonché C._____ e D._____ (qui di seguito: ricorrenti) interponevano ricorso avverso la decisione del 17 ottobre 2023 (risoluzione municipale n. S._____ del 17 ottobre 2023 e permesso con decisione su opposizione 20 settembre

  1. presso il Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni. In via preliminare, loro chiedevano che venisse concesso l'effetto sospensivo al ricorso e, di conseguenza, che la decisione del 17 ottobre 2023 (con oggetto la risoluzione municipale e il permesso dell'ARE) non fosse esecutiva nelle more del presente procedimento (1) e che i lavori di costruzione di cui alla domanda del 18 ottobre 2022 presentata da N._____ SA per la posa di conglomerato bituminoso e calcestruzzo su vie di passaggio sul fondo no. Q._____ non potessero essere iniziati prima che la licenza edilizia fosse cresciuta in giudicato (2). Proceduralmente essi chiedevano l'accoglienza del ricorso. A compendio probatorio chiedevano dei sopralluoghi da esperire in presenza dei ricorrenti e di tutte le parti (1), che i ricorrenti venissero sentiti (2) e che venissero effettuati degli accertamenti peritali sull'inserimento del progetto dal punto di vista ambientale, ma pure sui valori d'immissione di polveri, di rumori, di vibrazioni e, più in generale, di inquinamento nel corso di un anno (3). Nel merito i ricorrenti chiedevano che il ricorso venisse accolto e, di conseguenza, la decisione del 17 ottobre 2023 annullata (1) e che la domanda di costruzione del 18 ottobre 2022 presentata da N._____ SA venisse respinta (2). Inoltre, loro chiedevano che, nel caso in cui venisse appurata – in esito ai postulati accertamenti peritali – l'inadeguatezza alla zona dell'attuale esercizio di N._____ SA, di fare ordine a quest'ultima di interrompere immediatamente qualsiasi attività ex art. 94 LPTC.
  • 8 - 15.Con lettera del 22 novembre 2023, il Tribunale trasmetteva al Comune di E., a N. SA e G._____ AG il ricorso, concedendo loro la possibilità di esprimersi al riguardo. 16.Il Giudice dell'istruzione, con decreto del 7 dicembre 2023, conferiva l'effetto sospensivo al ricorso. 17.Con scritto dell'11 dicembre 2023, si manifestava il patrocinatore di N._____ SA e G._____ AG, ritenendo, fra l'altro, che le ditte avrebbero preso atto con sorpresa della decisione del 7 dicembre 2023, in quanto allo stato delle cose, né al patrocinatore, né alle società interessate sarebbe stato intimato il ricorso. 18.Il Giudice dell'istruzione, con lettera del 12 dicembre 2023, inoltrava al patrocinatore la copia della lettera del 22 novembre 2023, nonché l'estratto track and trace, il quale attestava la notifica del ricorso alle mandanti in data 23 novembre 2023. Il Giudice dell'istruzione decideva che il termine per presentare un'eventuale presa di posizione in merito all'effetto sospensivo era scaduto il 4 dicembre 2023. 19.Il Municipio di E._____ (qui di seguito: convenuto) si esprimeva con presa di posizione del 13 dicembre 2023, chiedendo il respingimento del ricorso, senza formulare osservazioni nel merito e limitandosi a confermarsi nelle motivazioni contenute nel permesso EFZ del 20 settembre 2023 e nella licenza edilizia del 17 ottobre 2023. 20.Con scritto del 15 dicembre 2023, il patrocinatore di N._____ SA e G._____ AG comunicava che gli atti ricorsuali sarebbero risultati ancora introvabili. 21.Con missiva del 18 dicembre 2023, il Giudice dell'istruzione trasmetteva ai ricorrenti, al convenuto e a N._____ SA e G._____ AG la

  • 9 - corrispondenza dell'11, 12 e 15 dicembre 2023 e comunicava che gli allegati agli atti ricorsuali spediti alle parti il 22 novembre 2023 avrebbero potuto essere nuovamente presi in visione presso la sede del Tribunale. 22.I ricorrenti, con scritto del 18 gennaio 2024, esprimevano il proprio disaccordo alla partecipazione al procedimento dell'ARE e chiedevano la reiezione della richiesta di convocazione del convenuto del 4 dicembre 2023 (vedi incarto procedura parallela R 23 120). 23.N._____ SA (qui di seguito: convocata 1) e G._____ AG (qui di seguito: convocata 2) presentavano le loro osservazioni in data 22 gennaio 2024. Riguardo all'effetto sospensivo ritenevano la questione evasa. Nel merito chiedevano che il ricorso venisse respinto. 24.In data 24 gennaio 2024 il Giudice dell'istruzione trasmetteva il ricorso all'ARE, ritenendo che nulla si sarebbe opposto alla convocazione a prendere parte al procedimento. 25.In data 8 febbraio 2024 si esprimeva l'ARE (qui di seguito: convocato), ritenendo che, nella misura in cui i punti d'obiezione fossero oggetto della presente procedura di ricorso contro la decisione EFZ, sarebbero già stati evasi nel permesso EFZ con decisione su opposizione. Il diritto di essere sentiti degli opponenti sarebbe stato rispettato nell'ambito della procedura EFZ. 26.Il Giudice dell'istruzione, con scritto del 15 febbraio 2024, trasmetteva ai ricorrenti diversi scritti e li informava che la decisione in merito alla tempestività delle osservazioni delle convocate sarebbe spettata al collegio giudicante in seno al Tribunale.

  • 10 - 27.I ricorrenti chiedevano in data 21 febbraio 2024 una prima proroga – concessa – e, in data 22 marzo 2024, un'ulteriore proroga per presentare una replica che veniva inoltrata al convenuto e ai convocati con ordinanza del 25 marzo 2024. 28.I ricorrenti con replica del 26 marzo 2024 i ricorrenti prendevano posizione riguardo alla presa di posizione del 13 dicembre 2023/15 febbraio 2024 del convenuto, alle osservazioni 22 gennaio 2024/15 febbraio 2024 delle convocate e alla presa di posizione dell'8 febbraio 2024/15 febbraio 2024 del convocato, confermando integralmente le loro tesi di ricorso, il petito procedurale e il petito nel merito. Con ulteriore replica del 26 marzo 2024 i ricorrenti prendevano posizione riguardo al tema della tempestività delle osservazioni del 22 gennaio 2024/15 febbraio 2024 delle convocate, chiedendo fossero estromesse dall'incarto perché tardive. 29.Con decreto dell'11 aprile 2024, il Giudice dell'istruzione respingeva la seconda richiesta di proroga dei ricorrenti del 22 marzo 2024. 30.L'ARE, con scritto del 16 aprile 2024, si asteneva dall'inoltro di una duplica. 31.Le convocate, con duplica del 7 maggio 2024 alla replica del 26 marzo 2024 dei ricorrenti, ribadivano che il ricorso, per quanto ricevibile, sarebbe dovuto essere respinto. 32.Con scritto del 6 giugno 2024, a tutte le parti, il Giudice dell'istruzione riteneva, tra le altre cose, lo scambio di scritti chiuso. II. Considerando in diritto: 1.1.La competenza del Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni per giudicare il ricorso contro la decisione del 17 ottobre 2023 (risoluzione municipale n. S._____ del 17 ottobre 2023 e permesso con decisione su opposizione 20 settembre 2023) del convenuto è data dall'art. 49 cpv. 1

  • 11 - lett. a della Legge sulla giustizia amministrativa (LGA; CSC 370.100). Il ricorso è tempestivo e risponde alle condizioni di forma (art. 52 cpv. 1 e art. 38 LGA). La legittimazione non è contestata e i rispettivi presupposti risultano soddisfatti (cfr. DTF 140 II 214 consid.2.3 con rif.). Il ricorso è, fatta astrazione del considerando seguente, dunque ricevibile. 1.2.I ricorrenti chiedono nel secondo petito "nel merito" del ricorso il ripristino dello stato di legalità giusta l'art. 94 della Legge sulla pianificazione territoriale del Cantone dei Grigioni (LPTC; CSC 801.100). A loro dire, la convocata 1 si occuperebbe di attività che verrebbero svolte mediante grossi macchinari, i quali, durante le operazioni, produrrebbero una quantità sconsiderata di polvere a danno dei diretti confinanti e di tutto l'agglomerato dell'ambiente. Ci sarebbe un gravissimo e intollerabile quantitativo di immissioni aeree di pulviscolo fuori da ogni norma. Impianti di frantumazione, riciclaggio e betonaggio dovrebbero essere collocati in altre aree, lontano dalle abitazioni e da zone naturali. I ricorrenti soffrirebbero dell'inquinamento atmosferico e sarebbero giornalmente confrontati con danni alle vetture, intasamento di filtri con necessità di sostituzione delle attrezzature tecniche e, quindi, pregiudizi economici. Qualora venisse accertata l'incompatibilità, dovrebbe essere disposto il ripristino della legalità, facendo ordine di immediata interruzione di qualsiasi esercizio, ai sensi dell'art. 94 LPTC. Ciò a torto. Per costante prassi e giurisprudenza, il principio della via gerarchica ancorato nell'art. 51 cpv. 2 LGA impone che un oggetto di ricorso al Tribunale amministrativo può essere esclusivamente quanto deciso in sede di prima istanza, ovvero, nel caso in questione, solamente la licenza edilizia del 17 ottobre 2023. In questo senso si ravvisa che, secondo l'art. 94 cpv. 1 LPTC, gli stati materialmente illegali sono da eliminare su ordine dell'autorità competente. Al cpv. 2 prima frase di detto disposto viene previsto che il rilascio e l'attuazione di decisioni di ripristino competono all'autorità edilizia comunale. Di conseguenza, il Tribunale adito non è

  • 12 - competente per rilasciare risp. per statuire in merito ad una decisione di ripristino in questa sede, la quale, non è in ogni caso oggetto del presente procedimento di ricorso. Ciò considerato, il petito no. 2 "nel merito" del ricorso è irricevibile. 2.1.Per quanto riguarda la richiesta preliminare di parte ricorrente della concessione dell'effetto sospensivo, il Giudice dell'istruzione, con decreto del 7 dicembre 2023, ha conferito l'effetto sospensivo al ricorso. L'istanza procedurale di concessione dell'effetto sospensivo al ricorso diventa caduca una volta pronunciata la sentenza nel merito. 2.2.Le convocate ritengono che le loro memorie, sebbene tardive, sarebbero da tenere in considerazione ai fini di giudizio, facendo riferimento ad un'asserita prassi sviluppata da questo Tribunale. Per contro, i ricorrenti sono dell'avviso che i memoriali sarebbero tardivi e, per tale motivo, da estromettere dall'incarto. Questo Tribunale ritiene che su questo quesito non ci si debba chinare ulteriormente, in quanto, anche non volendo poggiare i considerandi di diritto su detti memoriali scritti, il ricorso andrebbe in ogni caso respinto. 3.1.I ricorrenti contestano e censurano il rifiuto, a loro parere infondato, del convenuto di accogliere la richiesta di esperire un sopralluogo e una perizia. Tale diniego avrebbe portato a una violazione dell'art. 29 cpv. 2 Costituzione federale della Confederazione Svizzera (Cost; RS 101) e non sarebbe né sostenibile né condivisibile. L'espletamento di un sopralluogo e di una perizia avrebbe sicuramente contribuito ad accertare le gravi violazioni perpetrate dalla convocata 1. 3.2.Dall'art. 29 cpv. 2 Cost vengono dedotte diverse garanzie; tra queste, il diritto ad una decisione sufficientemente motivata, ad offrire prove pertinenti e ad ottenerne l'assunzione. Essendo il diritto di essere sentito di natura formale, esso va trattato in ingresso. Tale diritto è una garanzia

  • 13 - costituzionale formale, la cui violazione implica, di principio, l'annullamento della decisione impugnata, a prescindere dalle possibilità di successo nel merito (al riguardo v. DTF 135 I 279 consid.2.6.1). Il diritto all'assunzione delle prove offerte presuppone che il fatto da provare sia pertinente, che il mezzo di prova proposto sia necessario per constatare questo fatto e che la relativa domanda sia formulata nelle forme e nei termini prescritti. Tale garanzia non impedisce inoltre all'autorità di porre fine all'istruttoria, quando le prove assunte le hanno permesso di formarsi una propria opinione e le ulteriori prove offerte non potrebbero condurla a modificare il suo convincimento (DTF 134 I 140 consid.5.3). In questo contesto, il Tribunale federale riconosce alle istanze inferiori un ampio potere, ammettendo una lesione dell'art. 9 Cost. solo se non hanno manifestamente compreso il senso e la portata di un mezzo di prova, se hanno omesso di considerare un mezzo di prova pertinente senza un serio motivo, o se, in base agli elementi raccolti, hanno tratto delle deduzioni che devono essere giudicate come insostenibili (STF 2C_386/2023 del 19 luglio 2024 consid.5.2.2). 3.3.Riguardo ai sopralluoghi e alle perizie non esperite, si ritiene che il convocato, in valutazione anticipata delle prove, vi ha giustamente rinunciato. Come rettamente ritiene il convocato nella sua decisione EFZ, il presente caso riguarda solo la valutazione del rivestimento della pavimentazione. Le immissioni dell'intero impianto per la lavorazione del calcestruzzo o di altri materiali non sono – come ritenuto sopra – oggetto di questa procedura. Infatti, come ritengono i ricorrenti "L'esperimento di un sopralluogo, alla presenza delle parti, avrebbe sicuramente contribuito ad accertare le gravi violazioni perpetrate da N._____ SA". Da questa formulazione si deduce quindi che si tratta di presunte lesioni già verificatesi e non della pavimentazione in questione. Inoltre, secondo i ricorrenti, si tratta di immissioni correlate all'attività della convocata 1 e non

  • 14 - alla nuova pavimentazione da posare (v. p. 37 del ricorso). La censura è quindi infondata. 3.4.I ricorrenti si lamentano altresì di una violazione dell'obbligo di motivazione. Per giurisprudenza, la motivazione di una decisione è sufficiente e l'art. 29 cpv. 2 Cost. è rispettato quando una parte è messa in condizione di rendersi conto della portata del provvedimento che la concerne e di poterlo impugnare con cognizione di causa (DTF 143 III 65 consid.5.2; STF 2C_386/2023 del 19 luglio 2024 consid.5.2.1). In quest'ottica, basta che l'autorità esponga, almeno in breve, i motivi che l'hanno indotta a decidere in un senso piuttosto che in un altro (DTF 142 II 154 consid. 4.2). Il riferimento del convenuto alla decisione del convocato rispetta l'obbligo di motivazione. Va infatti notato che la giurisprudenza ha riconosciuto il riferimento a documenti separati, decisioni precedenti o a chiare indicazioni dei motivi della decisione in precedenti scritti ai destinatari di un decreto come motivazioni soddisfacenti il diritto di essere ascoltati (cfr. DTF 123 I 31 consid.2c segg.; decisioni del Tribunale federale amministrativo [DTAF] A-7503/2016, A-7513/2016 del 16 gennaio 2018 consid.4.6, A-438/2009 dell'8 marzo 2011 consid.7.1.3 e A- 4597/2009 del 17 giugno 2010 consid.2.3; sentenza del Tribunale amministrativo [STA] A 23 40 del 18 giugno 2024 consid.3.2.2). La circostanza che la decisione del convocato non soddisfi di per sé l'obbligo di motivazione non è censurato dai ricorrenti. Ne discende che anche in questo punto le censure sollevate dai ricorrenti non sono sufficienti a invalidare la decisione oggetto di questo ricorso. 3.5.A titolo abbondanziale si ravvisa che, secondo la prassi del Tribunale federale, una violazione del diritto di essere sentito può in ogni caso essere sanata nell'ambito di una procedura di ricorso qualora l'autorità di ricorso disponga dello stesso potere di esame dell'autorità preposta. Circostanza, questa, che, pur volendo ammettere l'eventualità di una violazione del

  • 15 - diritto di essere sentito, farebbe al caso nostro (v. al riguardo DTF 135 I 279 consid.2.6). 4.1.I ricorrenti lamentano che il convenuto avrebbe ritenuto, a torto, che l'attività esercitata con l'impianto della convocata 1 avrebbe ricevuto le autorizzazioni necessarie sin dagli anni sessanta. La situazione originaria o preventivata – prima del rilascio delle autorizzazioni di costruzione a cui si rifarebbe – non sarebbe assolutamente conforme al preoccupante e pericoloso quadro fattuale esistente. Non rimarrebbe alcun margine per validamente sostenere che non vi sarebbero stati mutamenti e che, quindi, l'attività esercitata ora dovrebbe essere tutelata. Impianti di frantumazione, riciclaggio e betonaggio dovrebbero trovare collocazione in altre aree. Vi sarebbe necessità di preservare i luoghi destinati all'abitazione e i terreni naturali da immissioni nocive o moleste, come l'inquinamento dell'aria, il rumore e gli scotimenti. 4.2.È qui indiscusso che le licenze edilizie precedentemente rilasciate sono formalmente cresciute in giudicato. Di conseguenza, giova innanzitutto constatare che queste non possono più essere revocate senza ulteriore approfondimento di determinate condizioni. È necessario piuttosto un valido motivo di revoca, il cui utilizzo non può essere tuttavia oggetto di abuso (v. al riguardo DTF 143 II 1 consid.5.1, 137 I 69 consid.2.2 seg., 127 II 306 consid.7a; STF 1C_8/2019 del 20 maggio 2019 consid.4.1 seg. e 6.4; STA R 20 85 del 14 settembre 2021 consid.3.2). In questo caso né vengono fatti valere motivi per una revisione (v. art. 67 LGA) né tali motivi sono deducibili dagli atti. 4.3.Nemmeno un riesame (art. 24 LGA) o una revoca (art. 25 LGA) – la cui valutazione definitiva non rientra in ogni caso nella competenza di questo Tribunale nel caso concreto –, perlomeno prima facie e senza pregiudizio, sembrano entrare in considerazione nel caso in esame. Ai sensi dell'art. 25 cpv. 1 LGA, l'autorità amministrativa può modificare o annullare d'ufficio

  • 16 - o su richiesta una decisione cresciuta in giudicato, se la situazione di fatto o di diritto è cambiata rispetto alla base decisionale originaria (a) e se alla revoca non si oppongono interessi pubblici o privati preponderanti (b). Una revoca, di regola, non va tuttavia presa in considerazione se il decreto è stato emesso nell'ambito di una procedura in cui gli interessi contrapposti sono stati esaminati e soppesati (per es. procedura di concessione di una licenza edilizia); ciò che corrisponde al caso concreto. Una revoca può sì essere considerata se, prendendo in considerazione tutti gli aspetti del singolo caso, si imporrebbe a causa di un interesse pubblico particolarmente importante; tuttavia nel caso concreto i ricorrenti non riescono a dimostrare che i presupposti di una revoca o di un riesame sarebbero soddisfatti. Questo non si ravvisa nemmeno consultando gli atti (cfr. per il tutto: DTF 144 III 285 consid.3.5; 137 I 69 consid.2.3 e consid.2.6, 109 Ib 246 consid.4b; STF 1C_8/2019 del 20 maggio 2019 consid.4.2 e 6.2, 1C_382/2017 del 16 maggio 2018 consid.2.2, 1C_740/2013 del 6 maggio 2015 consid.5.2, 1C_14/2008 del 25 febbraio 2009 consid.5.2, con rif.). Infatti, è dal 2010 che i ricorrenti esercitano l'attività in K._____, ma, apparentemente, non si sono mai opposti giudiziariamente alle licenze edilizie rilasciate e ciò nemmeno dopo le modifiche del 2015 (licenza per lo stoccaggio di calcestruzzo) o del 2018 (ingrandimento dell'impianto). In questo contesto loro non fanno nemmeno valere che la situazione sarebbe cambiata in modo notevole da lì in poi; circostanza, questa, che non è neppure ravvisabile. La censura di parte ricorrente si rivela dunque essere infondata. 5.Per quanto concerne l'ubicazione vincolata dell'impianto si rileva quanto segue: 5.1.I ricorrenti ritengono che le opere in rassegna (posa di cemento e materiale chimico) nelle immediate vicinanze di agglomerati urbani, di zone artigianali e del bosco andrebbero a determinare imponenti ammassi di cementificazione che non si inserirebbero minimamente in modo adeguato

  • 17 - nel paesaggio circostante, sopprimendo qualsiasi spazio naturale, aumentando a dismisura il volume di transito giornaliero e di traffico, a danno della natura e della salute pubblica. Inoltre, aumenterebbero i rumori e l'inquinamento. Gli interventi produrrebbero ulteriori effetti pregiudizievoli, oltre a quelli già perduranti (polveri) da decenni. Il convenuto, a torto, riterrebbe che, non essendo intervenuti cambiamenti sostanziali con ripercussioni sul territorio, le condizioni in essere andrebbero protette, in quanto giustificate dal concetto di ubicazione vincolata giusta l'art. 24 LPT. La posa di conglomerato bituminoso e calcestruzzo avverrebbe su fondi nella zona forestale/altro territorio comunale. Secondo costante giurisprudenza, un'utilizzazione conforme alla zona comunale rimanente, sarebbe, ai sensi dell'art. 22 cpv. 2 lett. a LPT, esclusa in un simile comparto. Sarebbero unicamente ammessi progetti di costruzione in conformità ai presupposti per un'autorizzazione d'eccezione ai sensi dell'art. 24 LPT. Nel caso concreto, tali presupposti non sarebbero soddisfatti. La tutela dello stato di fatto esistente non sarebbe in ogni caso motivo sufficiente per il rilascio di un'autorizzazione edilizia, in particolare in casu dove nemmeno sarebbe dato il requisito della stabilità. Sarebbe infatti evidente che le condizioni iniziali si sarebbero completamente modificate. La situazione originaria o preventivata – prima del rilascio delle autorizzazioni di costruzione a cui si rifarebbe – non sarebbe assolutamente conforme al preoccupante e pericoloso quadro fattuale esistente. La pavimentazione amplierebbe il problema dell'inquinamento atmosferico. Infine, i ricorrenti lamentano delle incongruenze con la legge federale sulla protezione delle acque. Le convocate, dal canto loro, ritengono che i lavori concernerebbero unicamente la posa di conglomerato bituminoso e calcestruzzo sulle vie di transito interno, riducendo la polvere da circolazione sullo sterrato. Tale misura – imposta dall'UNA – avrebbe ripercussioni positive anche per i ricorrenti. La pavimentazione servirebbe proprio a ridurre le polveri fini, ciò che andrebbe a beneficio di tutti i risiedenti e operanti nelle immediate

  • 18 - vicinanze. Il convenuto avrebbe subordinato il permesso a severe condizioni. Inoltre, le convocate ricordano che il complesso aziendale sarebbe inserito legalmente nel Piano direttore regionale. Quindi le critiche dei ricorrenti sull'ubicazione cadrebbero nel vuoto. Inoltre, nelle vicinanze non ci sarebbero zone di grande rilevanza residenziale. In base alla licenza edilizia potrebbero essere pavimentate solamente quelle aree strettamente necessarie al flusso del traffico interno e in tal contesto. 5.2.Nel caso in esame occorre verificare se il rivestimento del pavimento possa essere autorizzato come eccezione ai sensi dell'art. 24 LPT (cfr. DTF 116 1b 228 consid.2 e 115 1b 295 consid.2 entrambe con rif.). In concreto occorre chiarire se il progetto è ammissibile ai sensi dell'art. 24 cpv. 1 LPT (cfr. DTF 108 Ib 130 consid.1a con rif.). Un'autorizzazione eccezionale ai sensi dell'art. 24 LPT può essere accordata se la destinazione esige un'ubicazione fuori dalla zona edificabile (a) e, cumulativamente, se non vi si oppongono interessi preponderanti (b) (al riguardo v. tra tante DTF 118 Ib 17 consid.2a). 5.2.1.Ai sensi dell'art. 24 lett. a LPT, un'autorizzazione eccezionale può essere concessa solo se l'edificio o l'impianto è a ubicazione vincolata. Al requisito dell'ubicazione vincolata devono essere posti dei requisiti rigorosi (cfr. DTF 124 II 252 consid.4; 117 Ib 270 con rif.). Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, il requisito dell'ubicazione vincolata può essere confermato solo se un edificio, per motivi tecnici o economici o per le condizioni del suolo, dipende da un'ubicazione al di fuori della zona edificabile (v. impianti di trasporto e di generazione di energia e i ristoranti di montagna, cosiddetta ubicazione vincolata positiva; DTF 123 II 256 consid.5a; 116 Ib 228 consid.3; 115 Ib 295 consid.3a) oppure se un'opera – come in questo caso – è esclusa a causa dalle zone edificabili a causa delle sue immissioni (cfr. cosiddetta ubicazione vincolata negativa; DTF 118 Ib 17 consid.2b; 115 Ib 295 consid.3, 114 Ib 180 consid.3c; 111 Ib 213 consid.3b). Per l'ubicazione vincolata negativa l'unico requisito è che l'uso

  • 19 - previsto non si lasci realizzare in una zona edificabile (per esempio nel caso di impianti di estrazione di materie prime, siti di smaltimento dei rifiuti o poligoni di tiro, al riguardo v. DTF 118 Ib 17 consid.2b). Mentre i requisiti dell'ubicazione vincolata (art. 24 lett. a LPT) e della ponderazione degli interessi (art. 24 lett. b LPT) devono essere soddisfatti cumulativamente, per il requisito dell'ubicazione vincolata basta che un progetto di costruzione sia positivamente o negativamente vincolato. I presupposti sono valutati secondo standard oggettivi e non possono essere prese in considerazione componenti soggettive dell'individuo né l'efficacia o la convenienza personale (cfr. DTF 119 Ib 442 consid.4a, 118 Ib 17 consid.2b, 117 Ib 270 consid.4a, 116 Ib 228 consid.3, 115 Ib 295 consid.3a, 113 Ib 138 consid.5a con rif.). Inoltre, l'ubicazione vincolata deve corrispondere a un bisogno attuale e concreto. Al contrario, non è necessario che nessun altro luogo possa essere preso in considerazione e che quello in questione sia l'unico possibile per il progetto pianificato (cosiddetta ubicazione vincolata assoluta). È quindi sufficiente l'ubicazione vincolata relativa (cfr. al riguardo DTF 115 Ib 131 consid.5, 115 Ib 472 consid.2d, 108 Ib 359 consid.4a). È sufficiente che vi siano ragioni particolarmente importanti che facciano apparire l'ubicazione oggettivamente data rispetto alla destinazione d'uso dell'edificio o dell'impianto e più favorevole rispetto ad altre ubicazioni (cfr. DTF 115 Ib 472 consid.2d, 112 Ib 39 consid.5a). 5.2.2L'ubicazione vincolata del progetto di costruzione richiesto, il quale è di natura subordinata, è indubbia. I lavori progettati servono, tra l'altro, anche a facilitare l'accesso all'impianto, riducendo al contempo le immissioni di pulviscolo. Il fatto che in questo caso il rivestimento del pavimento sia ad ubicazione vincolata scaturisce anche dallo scritto dell'UNA del 27 ottobre 2021, nel quale alla convocata 1 è stato prescritto di "dotare gli accessi molto utilizzati di una pavimentazione idonea." (cfr. doc. 3 convenuto). Nel caso specifico il requisito dell'ubicazione vincolata corrisponde a un

  • 20 - bisogno attuale e concreto. Al contrario del parere dei ricorrenti, non è oggetto della presente procedura l'ubicazione vincolata dell'intera opera, dato che questa è già stata concessa con il rilascio delle precedenti licenze edilizie EFZ, che sono cresciute in forza di giudicato. In questo contesto è da sottolineare che i ricorrenti gestiscono già dal 2010 l'officina/garage a K._____ cfr. L._____ [consultato l'ultima volta il 26 novembre 2024]), senza però – apparentemente – mai adire le vie legali dinnanzi a questo Tribunale. Ciò, in particolare, in seguito alla domanda di costruzione per lo stoccaggio del calcestruzzo (2015) e l'ampliamento dell'impianto per la produzione di calcestruzzo (2018). Va notato che il presente progetto non modifica la situazione in loco in misura tale da rendere necessaria una revisione generale e complessiva dell'impianto. In questo senso, giova ricordare che i ricorrenti stessi hanno fatto la seguente affermazione: "Non è, infatti, a causa del passaggio di camion sulla strada sterrata che vengono prodotte nell'aria quantità di polveri che non sono tollerabili." Ben ponderato, la censura che il convenuto/il convocato avrebbero agito in maniera arbitraria risp. che avrebbero superato il loro potere discrezionale è infondata e, in quanto tale, da respingere. 5.2.3.A mente dell'art. 24 lett. b LPT, a tali strutture non devono opporsi interessi preponderanti. La ponderazione d'interessi si basa su un coordinamento complessivo di tutti i punti di vista spazialmente significativi, considerando sia gli interessi pubblici che quelli privati (cfr. DTF 129 II 63 consid.3.1, 117 Ib 28 consid.3, 115 Ib 472 consid.2e/aa, 114 Ia 364 consid.4 e 5b; STF 1A.122/2004 del 30 maggio 2005 consid.2.1). Questi interessi devono essere presi pienamente in considerazione e la loro ponderazione deve essere giustificata con considerazioni appropriate (cfr. DTF 113 Ib 148 consid.3b, 112 Ib 428 consid.3). Secondo l'art. 3 cpv. 1 dell'Ordinanza sulla pianificazione del territorio (OPT; RS 700.1), se dispongono di margini d'azione nell'adempimento e coordinamento dei compiti d'incidenza territoriale, le autorità ponderano i diversi interessi. In tale

  • 21 - contesto: verificano gli interessi in causa (a); valutano gli interessi rilevati, considerandone in particolare la compatibilità con lo sviluppo territoriale auspicato e con le implicazioni possibili (b); sulla base della loro valutazione tengono conto di tali interessi nel migliore modo possibile (c). Nella motivazione delle decisioni le autorità edilizie presentano la ponderazione degli interessi (cpv. 2; al riguardo in particolare DTF 115 Ib 472 consid.2e/aa). Inoltre, anche gli interessi privati possono avere valenza contraria alla concessione di un'autorizzazione eccezionale (cfr. DTF 118 Ib 17 consid.3). Nella misura in cui la legge disciplina in modo specifico singoli aspetti della ponderazione degli interessi, è necessario chiarire in anticipo se il progetto è compatibile con tali norme. Solo se questo fosse il caso, tutti gli interessi da considerare devono essere ponderati in modo coordinato (cfr. DTF 121 II 72 consid.3, 117 Ib 28 consid.3, 115 Ib 472 consid.2e/aa; STF 1A.122/2004 del 30 maggio 2005 consid.2.1). Quali criteri guida per la ponderazione di interessi valgono in particolare le disposizioni vincolanti della LPT, in primo luogo, gli scopi di legge e i principi pianificatori ai sensi degli artt. 1 e 3 LPT (cfr. DTF 116 Ib 228 consid.3b). Particolare attenzione deve essere prestata alla protezione delle risorse naturali come il suolo, l'aria, l'acqua, le foreste e il paesaggio (art. 1 cpv. 2 lett. a LPT), ai principi di conservazione delle aree coltivabili idonee all'agricoltura (art. 3 cpv. 2 lett. a LPT), alla tutela del paesaggio e del paesaggio urbano (art. 3 cpv. 2 lett. b LPT) e a quelli atti a preservare i siti naturali e gli spazi ricreativi (art. 3 cpv. 2 lett. d LPT). 5.2.4.Secondo le ricorrenti, concedendo il permesso EFZ, i principi ancorati negli artt. 1 e 3 LPT, come anche la legge forestale, sarebbero stati violati. La legge forestale, ad avviso di questo Tribunale, nel presente caso non è tuttavia applicabile, in quanto nella licenza EFZ non è previsto un disboscamento (cfr. doc. A ricorrenti cifra 4). Inoltre, non risulta come la pavimentazione in questione potrebbe rappresentare un pericolo per il bosco. Tale critica, di carattere generale, non viene sostanziata in modo

  • 22 - sufficiente da parte dei ricorrenti. In questo contesto, si ricorda che l'eventuale messa in pericolo del bosco da parte dell'impianto stesso non è oggetto del presente procedimento. 5.2.5.Contrariamente all'opinione dei ricorrenti, inoltre, l'art. 24a LPT non è applicabile al caso concreto. Quindi non è necessario approfondire ulteriormente la questione. Tuttavia, nella misura in cui la critica fosse improntata a far valere un cambiamento di destinazione, giova rilevare quanto segue: l'asserito aumento del traffico e delle immissioni causati dalla pavimentazione in esame non sono né comprovati né ravvisabili. Inoltre, secondo gli atti a disposizione, le dimensioni dell'impianto rimangono invariate, come già previsto dalle licenze EFZ concesse in passato. Al contrario di quanto pretendono i ricorrenti, ad avviso del Tribunale adito, posto in concreto, la pavimentazione non comporta nuovi effetti negativi e/o un cambio di destinazione. Ma anche nell'evenienza in cui si volesse ammettere che l'impianto – come sostenuto dai ricorrenti – allo stato attuale delle cose non dovesse più essere conforme alla destinazione della zona, non è esclusa (a priori) l'applicazione dell'art. 24c cpv. 1 LPT, secondo il quale edifici e impianti al di fuori delle zone edificabili, i quali sono utilizzabili in base alla loro destinazione, ma non sono più conformi alla destinazione della zona, sono per principio protetti nella propria situazione di fatto. Con l’autorizzazione dell’autorità competente, tali edifici e impianti possono essere rinnovati, trasformati parzialmente, ampliati con moderazione o ricostruiti, purché siano stati eretti o modificati legalmente (art. 24c cpv. 2 LPT). Tuttavia, visto che i requisiti di cui all'art. 24 LPT sono comunque dati, su questo quesito non è necessario chinarsi oltre. 5.2.6.Un'ulteriore censura di parte ricorrente riguarda la buona integrazione (caratteristiche locali). Il termine del buon effetto generale (v. art. 73 LPTC) è un termine giuridico indefinito, che, in quanto tale, lascia all'autorità edilizia un certo margine di discrezionalità nella determinazione del suo

  • 23 - contenuto normativo. Tale margine di discrezionalità deve essere rispettato anche nella procedura di ricorso. In questo contesto, il giudizio estetico, se plausibile, merita di essere confermato, poiché l'istanza di ricorso non ha il diritto di sostituire il proprio giudizio al posto di quello dell'autorità edilizia (cfr. DTF 106 Ib 118 consid.2; 115 Ia 114 consid.3d; STF 1C_358/2017 del 5 settembre 2018 consid.3.6; STA R 21 71 del 10 maggio 2022 consid.5.2 con rif. a PTA 2013 no. 26 consid.6b). L'autorità edilizia preposta al rilascio delle licenze edilizie dispone dunque di un particolare spazio discrezionale, motivo per cui il tribunale può intervenire solo se la valutazione non è più oggettivamente sostenibile (cfr. STF 1C_5/2016 del 18 maggio 2016 consid.5.3; 1C_629/2013/1C_630/2013 del 5 maggio 2014 consid.7.1 entrambe con rif.; v. anche 1C_150/2014 del 6 gennaio 2015 consid.2.2; 1C_578/2016 del 28 giugno 2017 consid.3.4). In questo contesto la decisione dell'autorità inferiore non dà adito a critiche. La pavimentazione in questione, nella misura in cui fosse effettivamente visibile, non comporta un'ingerenza nell'estetica del paesaggio. Si ricorda che il loco è stata autorizzata una discarica ai sensi dell'art. 3 lett. g dell'Ordinanza sulla prevenzione e lo smaltimento dei rifiuti (OPSR; RS 814.600) e che anche altre società dispongono di depositi e magazzini nelle immediate vicinanze. Il motivo per il quale la pavimentazione in questione non dovrebbe essere in conformità alla clausola estetica, non è qui ravvisabile. Ciò, segnatamente, se si considera che l'integrazione nel paesaggio dell'intero impianto non è oggetto del presente procedimento. 5.2.7.È poi integralmente appellatoria la censura (o la supposizione) in merito al sussistere di un rischio che, mediante la concessione della licenza EFZ, i residenti nei dintorni dell'impianto in questione potrebbero traslocare. Non risulta da nessuna parte il motivo per il quale i residenti dovrebbero allontanarsi a causa della nuova pavimentazione, in particolare se si constata che essa, tra l'altro, non comporta un aumento del traffico ma,

  • 24 - semmai, un miglioramento della situazione in loco. Come dichiarato più volte dalle ricorrenti sarebbe l'impianto stesso il fattore perturbante e non la pavimentazione. 5.2.8.I ricorrenti sono dell'avviso che l'impianto della convocata 1 sia dannoso per la loro salute, come anche per le attrezzature e le macchine nella loro officina. In particolare, per quanto riguarda la polvere che verrebbe prodotta dal funzionamento dell'impianto e inalata dai dipendenti di A._____ SA. Inoltre, a causa della polvere, sarebbe necessario pulire più spesso i macchinari/filtri. Come già ritenuto più volte in precedenza e, peraltro, anche lamentato dai ricorrenti, la polvere generata non è attribuibile alla pavimentazione progettata, ma risale, in linea di massima, all'attività dell'impianto stesso. Proprio la pavimentazione del piazzale è, per contro, improntata al miglioramento della situazione. Ne consegue che le critiche mosse da parte ricorrente non possono essere sentite. Anche l'accenno ricorsuale ad una non meglio precisata lesione dell'art. 26 Cost. (garanzia della proprietà) non regge. Infatti, i ricorrenti non sostanziano minimamente tale censura. Considerato che essa è di carattere appellatorio, non è necessario dilungarsi ulteriormente. Si ritiene in ogni caso che, trattandosi unicamente di una licenza relativa alla pavimentazione, questo Tribunale non intravvede a priori una violazione dell'art. 26 Cost. (v. al riguardo DTF 145 II 140 consid.4.1; STF 1C_37/2022 del 23 marzo 2023 consid.3.1). 5.2.9.Infine, i ricorrenti lamentano delle incongruenze con la Legge federale sulla protezione delle acque (LPAc; RS 814.20). In concreto essi lamentano che il progetto non sarebbe stato controllato riguardo agli effetti sulle acque. Ciò, tuttavia, a torto. La costruzione e la modifica di edifici e impianti come pure l'esecuzione di lavori di scavo, di sterro e simili nei settori particolarmente minacciati necessitano di un'autorizzazione cantonale dall'UNA qualora costituiscano un potenziale pericolo per le acque (art. 19 cpv. 2 LPAc, art. 32 OPAc e art. 7 cpv. 1 lett. dell'Ordinanza

  • 25 - della legge d'introduzione alla legge federale sulla protezione delle acque [OCPAc; CSC 815.200]). Di regola basta, come in casu, una domanda di costruzione, dato che non si tratta di un progetto ai sensi dell'art. 32 OPAc. La zona interessata non si trova in una zona di protezione delle acque o in altre zone di protezione M._____ [consultato l'ultima volta il 26 novembre 2024]). Concretamente l'UNA è stato coinvolto nel processo decisionale e non ha sollevato obiezioni. Anzi, al contrario, tale Ufficio, con scritto del 27 ottobre 2021 al Comune di E., ha ritenuto appropriato "dotare gli accessi molto utilizzati di una pavimentazione idonea" (cfr. doc. 3 convenuto). Anche in questo punto, il ricorso va respinto in quanto infondato. 5.3.Ne deriva che tutte le censure sollevate dai ricorrenti sono infondate e, per tale motivo, il ricorso è da respingere. 6.Proceduralmente, i ricorrenti chiedono che vengano ancora raccolti diversi mezzi di prova (p.es. audizione di testimoni, sopralluogo alla presenza dei ricorrenti, accertamenti peritali, edizione dell'intero incarto dal comune di E., edizione dal convenuto dell'intero incarto concernente la domanda di costruzione 18 ottobre 2022, ecc.). In valutazione anticipata delle prove, ritenuto quanto esposto ai considerandi di cui sopra, nonché rilevato che dall'edizione del restante materiale richiesto non ci si aspettano ulteriori informazioni che potrebbero mutare l'esito del procedimento, in quanto questo Tribunale dispone di elementi a sufficienza per poter decidere con cognizione di causa (cfr. DTF 127 V 491 consid.1b.; STF 4A_273/2021 del 17 aprile 2023 consid.4.3.1), si rinuncia a dar seguito alle richieste probatorie. 7.1.In considerazione delle spese sostenute e del quadro dei costi definito, la tassa di Stato è fissata a CHF 3'000.00. Le spese procedurali seguono la soccombenza (art. 73 LGA), per cui vanno messe in solido in ragione di un quarto ciascuno a carico dei ricorrenti. A questi ultimi non spettano

  • 26 - ripetibili, in quanto soccombenti (art. 78 cpv. 1 LGA). Al convenuto e al convocato non vengono riconosciute ripetibili, poiché vincenti nell'esercizio delle loro attribuzioni ufficiali (art. 78 cpv. 2 LGA). 7.2.Le convocate in ricorso, che si sono avvalse della collaborazione di un patrocinatore legale, hanno diritto alle ripetibili conformemente all'art. 78 cpv. 1 LGA. Giusta la nota d'onorario presentata dal loro legale in data 11 giugno 2024, la tariffa oraria fatturata ammonta a CHF 270.00 per un importo di CHF 4'680.00, le spese a CHF 1268.00, i disborsi postali a CHF 84.10 e fax/e-mail a CHF 8.00, per un totale complessivo di CHF 6'529.35. Al p.to 2 della convenzione relativa al calcolo di onorari e spese è previsto un importo ordinario di CHF 300.00. In considerazione della giurisprudenza di questo Tribunale (cfr. STA R 23 70 del 29 aprile 2024 consid.5.2.2 e rimandi), la tariffa oraria nel caso concreto, considerato l'art. 3 cpv. 1 dell'ordinanza sulla determinazione dell'onorario degli avvocati (OOA; CSC 310.250), è dunque pari a CHF 270.00. La nota d'onorario in questione non contiene tuttavia un elenco dettagliato dei servizi, ma solamente le ore che sarebbero stata adoperate per il caso in questione, ossia 17h 20 minuti. Dato che tali sforzi non sono documentati in alcuna maniera, il compenso delle convocate va stabilito su base discrezionale e in modo forfettario (art. 5 cpv. 2 OOA; cfr. STA A 22 25 del 28 novembre 2022 consid.3.6; A 21 27 del 16 novembre 2021 consid.6.2). In questo senso, considerata la pratica parallela che concerne lo stesso oggetto, le ore conteggiate appaiono parzialmente eccessive. Per tale motivo, il numero di ore necessarie nel caso concreto viene fissato a 10. Oltre a ciò, la somma delle spese fatturate – come quelle per le fotocopie, spese postali e scritturazioni – è da correggere all'importo massimo riconosciuto secondo la prassi di questo Tribunale, ovvero a 3% dell'onorario. Tenuto conto di ciò, un onorario forfettario di CHF 3'000.00 (IVA inclusa) appare essere giustificato al caso concreto. III. Per questi motivi il Tribunale giudica:

  • 27 - 1.Per quanto ricevibile, il ricorso è respinto. 2.Vengono prelevate le seguenti spese processuali:

  • una tassa di Stato diCHF3'000.00

  • e le spese di cancelleria diCHF644.00 totaleCHF3'644.00 Tali spese sono poste – in solido – a carico di A._____ SA, B._____ SA, C._____ e D._____ nella ragione di un quarto ciascuno. 3.A._____ SA, B._____ SA, C._____ e D._____ sono tenuti – in parti uguali – a versare a N._____ SA e a G._____ AG un importo complessivo di CHF 3'000.00 (IVA inclusa), ovvero CHF 1'500.00 a ciascuno, a titolo di ripetibili. 4.[Vie di diritto] 5.[Comunicazione a]

Zitate

Gesetze

25

Cost

LGA

  • art. 24 LGA
  • art. 25 LGA
  • art. 38 LGA
  • art. 51 LGA
  • art. 67 LGA
  • art. 73 LGA
  • art. 78 LGA

LPAc

LPT

LPTC

  • art. 73 LPTC
  • art. 90 LPTC
  • art. 94 LPTC

OOA

  • art. 5 OOA

OPAc

OPSR

OPT

OPTC

  • art. 49 OPTC

Gerichtsentscheide

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