Obergericht des Kantons Graubünden Dretgira superiura dal chantun Grischun Tribunale d'appello del Cantone dei Grigioni Sentenza del 3 novembre 2025 comunicata il 5 novembre 2025 N. d'incartoVR1 25 74 IstanzaPrima Camera di diritto costituzionale e amministrativo ComposizioneRighetti, presidente PartiA.________ ricorrente contro Dipartimento di giustizia, sicurezza e sanità dei Grigioni convenuto Oggettopermesso di dimora UE/AELS
2 / 6 Ritenuto in fatto e considerando in diritto che: -con decisione del 22 luglio 2024, l’Ufficio della migrazione e del diritto civile dei Grigioni ha revocato il permesso di dimora UE/AELS a A.. Avverso detta decisione, il 23 agosto 2024, A. ha presentato riscorso al Dipartimento di giustizia, sicurezza e sanità dei Grigioni (di seguito DGSS), -con decisione dipartimentale del 7 agosto 2025, il DGSS ha respinto il ricorso, -con memoriale del 29 ottobre 2025, A.________ (di seguito ricorrente) ha presentato ricorso avverso la decisione del DGSS (di seguito convenuto) presso il Tribunale d’appello del Cantone dei Grigioni, -giusta l’art. 49 cpv. 1 lett. c LGA (CSC 370.100), il Tribunale d'appello giudica i ricorsi contro e decisioni dei Dipartimenti cantonali, che non siano definitive secondo il diritto cantonale o federale o non siano suscettibili di impugnazione presso un'altra istanza, -giusta l’art. 52 cpv. 1 LGA, il ricorso deve essere inoltrato per iscritto al Tribunale d'appello entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione impugnata, -la ricorrente, come anche confermato da ella stessa, ha ricevuto la decisione dipartimentale l’8 agosto 2025, -in considerazione delle ferie giudiziarie (tra il 15 luglio e il 15 agosto incluso; art. 39 cpv. 1 lett. b LGA), il termine per presentare ricorso è pertanto scaduto il 15 settembre 2025 e il ricorso giudiziario del 29 ottobre 2025 – come rettamente riconosciuto dalla ricorrente stessa – è tardivo e, per conseguenza, inammissibile, -con il memoriale del 29 ottobre 2025, inoltre, la ricorrente chiede la restituzione del termine per presentare il ricorso dinanzi al Tribunale d’appello, -giusta l’art. 10 LGA, i termini che non sono stati rispettati possono essere restituiti soltanto se la parte o il suo rappresentante può provare di non averli potuti osservare a causa di un impedimento di cui non ha colpa (cpv. 1). La domanda di restituzione deve essere presentata entro dieci giorni dalla cessazione dell'impedimento (cpv. 2), -non è né comprovato né motivato in modo sostanziato che la domanda di restituzione del termine sia stata presentata entro dieci giorni dalla cessazione dell'asserito impedimento. Volendo ammettere, per ipotesi, che vi sia stato un
3 / 6 impedimento a causa di problemi di salute, si ravvisa che, dall’attestato medico del 24 ottobre 2025 rilasciato dalla Dr. med. B., la cessazione di tale impedimento sarebbe avvenuta il 20 settembre 2025. Visto che l’istanza di restituzione del termine è stata presentata solamente il 29 ottobre 2025, essa va ritenuta tardiva e, pertanto, inammissibile, -ma anche qualora l’istanza di restituzione del termine dovesse essere ritenuta tempestiva, essa andrebbe respinta, -a motivazione della sua richiesta, la ricorrente fa valere che, a partire dal 15 agosto 2025, ella sarebbe stata colpita da grave malattia e, per tale motivo, non sarebbe stata in grado di presentare ricorso entro il termine di 30 giorni. Ella sarebbe stata posta al beneficio dell’AI in ragione del 100% e non avrebbe disposto né di assistenza legale tempestiva né di mezzi personali adeguati per reagire immediatamente; così i tempi per reagire per il tramite di un rappresentante si sarebbero dilatati, -il ripristino di un termine è subordinato all'esistenza di un impedimento assolutamente non imputabile al soggetto interessato. Di conseguenza, una richiesta di restituzione può essere accolta esclusivamente in caso di impossibilità oggettiva, forza maggiore o impossibilità personale non imputabile al soggetto interessato (cfr. sentenze del Tribunale federale 2C_877/2020 del 10 novembre 2020 consid. 2.5 e 7B_171/2005 del 26 ottobre 2005 consid. 3.2.3), -in caso di malattia, ciò può verificarsi se questa è talmente grave da impedire al soggetto interessato di agire entro il termine previsto o di incaricare un terzo di compiere l'atto processuale. A mente della giurisprudenza del Tribunale federale, la circostanza che uno stato di malattia renda impossibile qualsiasi azione volta al rispetto dei termini e costituisca, quindi, un impedimento non imputabile alla persona interessata, può essere ritenuta comprovata solo se documentata da certificati medici pertinenti, mentre la semplice conferma di uno stato di malattia o di una completa incapacità lavorativa non è di norma sufficiente (cfr. sentenze del Tribunale federale 2C_300/2017 del 27 marzo 2017 consid. 3.2.2 e 6B_230/2010 del 15 luglio 2010 consid. 2.2), -nel presente caso, l’attestato medico del 24 ottobre 2025, rilasciato dalla Dr. med. B. e allegato al memoriale del 29 ottobre 2025, riferisce che la ricorrente soffrirebbe di crisi improvvise dissociative, durante le quali perderebbe l’equilibrio per una durata di qualche ora o giornate intere. Dopo aver dormito, ella si riprenderebbe. Inoltre, tale certificato attesta che la ricorrente sarebbe
4 / 6 stata oggetto di un peggioramento psichico, motivo per il quale, per il periodo tra il 15 agosto 2025 e il 20 settembre 2025, sarebbe stato possibile intrattenere unicamente dei colloqui telefonici, -ciò considerato, tale attestato medico non certifica che, durante il termine di ricorso, la ricorrente soffriva di disturbi alla salute talmente gravi da renderle impossibile la redazione di un ricorso. Inoltre, considerato che proprio l’attestato medico riferisce di colloqui telefonici, si rileva che la ricorrente era perlomeno in grado di conferire ad una terza persona l’incarico di redigere il ricorso, -a mente della ricorrente stessa, il suo legale le avrebbe trasmesso la decisione in esame il 16 agosto 2025, comunicandole al contempo la disponibilità a presentare un ricorso, qualora fosse stato versato un anticipo di CHF 3'500.00. Non avendo effettuato tale versamento, la ricorrente non poteva partire dal presupposto che il suo legale avrebbe presentato ricorso avverso la decisione dipartimentale del 7 agosto 2025. Come visto in precedenza, anche in questo contesto, non è ravvisabile uno stato di salute talmente grave da non permettere alla ricorrente di effettuare il versamento dell’anticipo, -fatta astrazione di quanto precede, in ogni caso, anche nella misura in cui il rappresentante fosse responsabile della mancata osservanza del termine, in linea di principio, la restituzione del termine è esclusa (cfr. sentenza del Tribunale federale 2C_1203/2013 del 23 dicembre 2013 consid. 2.2), -al contrario di quanto ritenuto dalla ricorrente, l’asserita circostanza che non esisterebbe alcun pregiudizio per l’amministrazione e per l’interesse pubblico se il termine venisse restituito, non è rilevante ai fini di giudizio. In questo senso, non vi sono nemmeno motivi per cui potrebbe venire riconosciuta un’eccezione nel caso in esame, -in definitiva, l’istanza di restituzione del termine andrebbe in ogni caso respinta, -considerato che il ricorso e l’istanza di restituzione sono palesemente inammissibili (risp. l’istanza di restituzione del termine palesemente infondata), questo caso può essere deciso in qualità di giudice unico (art. 43 cpv. 3 lett. b LGA i.u. all’art. 38 cpv. 3 LOG [CSC 173.000]), -si giustifica prelevare una tassa di Stato – oltre alle spese di cancelleria – di CHF 500.00, che viene posta a carico della ricorrente soccombente (art. 73 cpv. 1 i.u. all’art. 75 cpv. 2 LGA),
5 / 6 -al convenuto, che non è stato interpellato in questa procedura, non vengono concesse indennità (cfr. anche art. 78 cpv. 2 LGA),
6 / 6 Il Tribunale d'appello pronuncia: 1.Il ricorso è inammissibile. 2.L’istanza di restituzione del termine è inammissibile. 3.Vengono prelevate le seguenti spese processuali: –una tassa di Stato diCHF500.00 –e le spese di cancelleria diCHF156.00 totaleCHF656.00 Tali spese sono poste a carico di A.________. 4.Non vengono concesse indennità. 5.[Rimedi giuridici] 6.[Comunicazione]