«I_NAM» «I_ALI» «I_BEM» Sentenza del 23 settembre 2025 comunicata il 1 ottobre 2025 N. d'incartoVR1 24 87 IstanzaPrima Camera di diritto costituzionale e amministrativo ComposizioneRighetti, presidente Audétat e Pedretti, giudici Schupp, attuaria PartiComune di A._____ ricorrente patrocinato dall'avv. MLaw Davide Nollo contro Dipartimento di giustizia, sicurezza e sanità dei Grigioni convenuto e B., C., D., E., F., G., H., I., J., K., c/o B._____, convenuti
2 / 17 L._____ SA convenuta Oggettodiritto stradale (introduzione zona 30 km/h)
3 / 17 Ritenuto in fatto: A.Con istanze scritte del 14 settembre 2018 e 6 ottobre 2020, il Comune di A., tramite il suo Municipio (di seguito Municipio o Comune), chiedeva alla Polizia cantonale dei Grigioni (di seguito Polizia) l'approvazione per l'avvio di una procedura per l'introduzione di un limite massimo di velocità di 30 km/h sulle seguenti strade: -cantonale (H13, strada italiana), dal mappale no. AA. al no. AB., -comunale, via alla S. -comunale, via alle T., dal mappale no. AC. al no. AD._____ -comunale, via U., dal mappale no. AC. al no. AE.. Come motivazione il Comune elencava l'aumento generale del traffico viario dovuto all'espansione edilizia, la progettata sistemazione della strada cantonale in centro paese per rendere più sicura la strada e più vivibile il centro, gli importanti lavori per l'edificazione del mappale no. AF. e la costruzione di un nuovo centro scolastico. Al fine di migliorare la sicurezza per pedoni e scolari, si imporrebbero tali limitazioni. B.La Polizia incontrava il Comune il 20 novembre 2018 e il 1° dicembre 2020 per discutere della questione. Nel protocollo della seconda seduta, si classificava la strada italiana come strada orientata al traffico, mentre le tre strade comunali come orientate all'abitato. Si designava per l'allestimento della perizia lo studio M._____ SA (di seguito M.) con sede in via N. a A.. Con scritto del 10 dicembre 2020, il Comune confermava alla Polizia la decisione municipale di incarico di perizia alla M.. C.Il 15 luglio 2022 il Comune inoltrava alla Polizia una richiesta definitiva per l'introduzione del limite massimo di velocità di 30 km/h, allegando la perizia del 31 marzo 2022 di M., la quale avrebbe confermato l'esistenza dei presupposti per l'introduzione di una zona 30 nell'area oggetto di studio. Mediante tale richiesta, il Comune informava che la zona 30 km/h veniva estesa, oltre alle strade già elencate, anche per le strade O. e P.. D.A seguito di uno scambio di corrispondenza con la Polizia, rilevato che la summenzionata perizia non era completa, in data 8 novembre 2022 M. inoltrava la perizia attualizzata del 21 ottobre 2022. E.In data 25 gennaio 2023 il Comune, su richiesta scritta della Polizia del 12 gennaio 2023, confermava la volontà di voler introdurre la zona 30 km/h in centro paese.
4 / 17 F.Con decisione del 27 gennaio 2023, la Polizia autorizzava la zona 30 km/h nel Comune di A.: lungo la strada cantonale H13 tra Q. e R., come anche lungo le strade comunali di via alla S., via alle T., via U., strada O._____ e strada P.. La zona 30 km/h avrebbe compreso l'attuazione delle misure strutturali secondo la perizia del 21 ottobre 2022. La decisione veniva pubblicata sul Foglio ufficiale (FU) in data AG. 2023. G.Contro tale decisione C., D., E., F., G., H., I., J., K._____ e B._____ insorgevano con ricorso del 27 febbraio 2023 al Dipartimento di giustizia, sicurezza e sanità del Canton Grigioni (di seguito DGSS), chiedendo, in sintesi, l'annullamento del provvedimento alla circolazione emesso dalla Polizia. H.L._____ SA (di seguito L.) presentava ricorso in data 13 marzo 2023, chiedendo che la procedura fosse annullata e la richiesta di zona limite 30 km/h lungo la strada cantonale respinta. Inoltre, veniva richiesta l'espletazione e la pubblicazione di una nuova perizia a norma dell'art. 32 cpv. 3 LCStr. In via subordinata, chiedeva che la zona con limite 30 km/h lungo la strada cantonale fosse ridotta alla tratta dal limite della Piazza V. fino al ristorante W.. La tratta verso sud e verso nord a due corsie, con marciapiede su entrambi i lati, sarebbe stata da escludere dalla limitazione 30 km/h. I.Il DGSS il 14 ottobre 2024 emanava una decisione dipartimentale. Decretava l'accoglimento dei ricorsi e revocava il provvedimento alla circolazione emesso dalla Polizia il 27 gennaio 2023. Quindi rinviava il caso alla Polizia per ulteriore procedura di accertamento dei fatti. L.Contro detta decisione il Comune (di seguito ricorrente), in data 14 novembre 2024, sollevava ricorso all'allora Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni, oggi Tribunale d'appello del Cantone dei Grigioni. In via principale, egli chiedeva che la decisione impugnata del 14 ottobre 2024 fosse annullata e la causa rinviata al DGSS (di seguito convenuto) per nuova decisione. In via eventuale, chiedeva che la decisione del 14 ottobre 2024 fosse riformata e i ricorsi di C., D., E., F., G., H., I., J., K. e B._____ (di seguito convenuti) nonché di L._____ (di seguito convenuta) contro la decisione del 27 gennaio 2023 della Polizia venissero respinti. M.Con presa di posizione del 2 dicembre 2024, si esprimeva il convenuto, chiedendo che il ricorso venisse integralmente respinto.
5 / 17 N.Con scritto alle parti del 12 dicembre 2024, il giudice dell'istruzione riteneva lo scambio di scritti concluso, lasciando impregiudicata la facoltà di replicare. O.Il ricorrente inoltrava una replica datata 8 gennaio 2025, con la quale confermava il petito ricorsuale. P.Il convenuto, con scritto del 20 gennaio 2025, rinunciava all'inoltro di una duplica. Considerando in diritto: 1.Il 1° gennaio 2025 è entrata in vigore nel Cantone dei Grigioni la riforma giudiziaria 3. Il Tribunale cantonale e il Tribunale amministrativo sono stati fusionati per formare il nuovo Tribunale d'appello che, da tale data, esercita la giurisdizione amministrativa (cfr. art. 55 cpv. 1 Costituzione del Cantone dei Grigioni; CSC 110.100). Secondo l'art. 122 cpv. 5 LOG (CSC 173.000), le procedure pendenti presso il Tribunale cantonale o il Tribunale amministrativo, al momento dell'entrata in vigore della stessa legge (al 1° gennaio 2025), sono state riprese dal Tribunale d'appello. 2.1.Impugnata è la decisione dipartimentale del convenuto del 14 ottobre 2024. Questo Tribunale è competente per giudicare il ricorso contro detta decisione (cfr. art. 49 cpv. 1 lett. c LGA [CSC 370.100]). Secondo l'art. 3 cpv. 4 della Legge federale sulla circolazione stradale (LCStr; RS 741.01), i Comuni sono legittimati a ricorrere se, sul loro territorio, sono ordinate misure in materia di circolazione stradale. Essendo questo il caso, la legittimazione del ricorrente – che non è stata censurata – ad avviso di questo Tribunale, è da confermare (v. sentenza del Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni U 18 11 del 12 febbraio 2019 consid. 1; al contrario v. sentenza del Tribunale amministrativo del Canton Lucerna A 10 55_1 del 30 agosto 2010 consid. 2). Questa, inoltre, deriva anche dall'art. 50 cpv. 1 LGA, in quanto il ricorrente ha partecipato alla procedura dinanzi all'istanza inferiore (act. C.I/1, II/7 e altri). I presupposti di tempestività (art. 52 cpv. 1 LGA), trattandosi di una decisione finale e non intermedia – nel caso concreto, il DGSS oltre ad aver rinviato la causa alla Polizia, affinché effettui una nuova perizia indipendente, vincolandola dunque per quanto ne concerne l'espletazione, ha anche respinto una misura del traffico, ovvero l'introduzione di una zona 30 km/h (v. per quanto riguarda le decisioni intermedie o definitive DTF 140 V 282 consid. 2; 135 V 141 consid. 1.1; 134 II 124 consid. 1.3 con rif.) – nonché la forma (art. 38 LGA) del ricorso sono ossequiati.
6 / 17 2.2.Ritenuto che, come si vedrà nei considerandi seguenti, il ricorso va respinto, può rimanere irrisolto il quesito atto a stabilire se, come richiesto dal ricorrente in via eventuale, il Tribunale d'appello avrebbe la competenza di decidere in modo riformatorio (v. sentenza del Tribunale amministrativo del Canton Lucerna A 10 55_1 del 30 agosto 2010 consid. 2). 2.3.Per i motivi sopracitati, si entra dunque nel merito del ricorso. 3.Dal profilo materiale, innanzitutto, è controverso se il convenuto, a ragione, abbia annullato la procedura anche per quanto concerne le strade comunali e non solo quella relativa alla strada cantonale. 3.1.Il ricorrente sostiene che, nell'ambito del procedimento di ricorso amministrativo, sia i convenuti che la convenuta avrebbero contestato unicamente l'inclusione nella zona 30 km/h del tratto di strada cantonale, mentre per quanto riguarda le strade comunali, il provvedimento sarebbe passato incontestato in giudicato. Quindi, il convenuto non avrebbe potuto annullare l'introduzione della zona 30 km/h relativa alle strade comunali. Come si vedrà di seguito, il ricorrente sostiene tale tesi a torto. 3.2.Il ricorso dei convenuti del 27 febbraio 2023 dinanzi al convenuto (di prima istanza) riporta infatti espressamente al p.to 7 che né il consiglio comunale, né la popolazione sarebbero state coinvolte e sentite in merito all'introduzione della zona 30 km/h sulle strade comunali oggetto della decisione. Con ciò, i convenuti hanno lasciato intendere che il loro ricorso era rivolto anche avverso le strade comunali. Ne deriva che il convenuto, a ragione, ha statuito anche a tal riguardo nella decisione qui impugnata. Di fatto, se il petito di un ricorso è poco chiaro, incompleto, ambiguo o contraddittorio, l'incertezza deve essere risolta mediante interpretazione. A tal fine è possibile ricorrere alla motivazione dell'istanza (cfr. DTF 137 II 313 consid. 1.3; sentenza del Tribunale federale 2C_149/2024 del 21 gennaio 2025 consid. 1.2), che, nel caso concreto, come rilevato poc'anzi, lascia intendere l'intenzione di contestare la procedura anche per quanto concerne le strade comunali. In ogni caso, tale intenzione deriva anche dalla replica del 4 giugno 2023 dei qui convenuti. 3.3.Tuttavia, in questo contesto, deve ancora essere statuito in merito alla valutazione materiale da parte del convenuto. Egli, in sostanza, argomenta che, per le strade comunali non orientate al traffico, non sarebbe necessaria una perizia. Tuttavia, visto che le strade non orientate al traffico farebbero parte di un concetto globale elaborato nella perizia, che non sarebbe utilizzabile ai fini di giudizio,
7 / 17 sarebbe necessario annullare l'intero provvedimento alla circolazione. Ne discenderebbe che, per quanto concerne tali strade, la Polizia potrebbe decidere nuovamente senza effettuare una nuova perizia, ma solamente dopo aver esaminato la loro integrazione nel concetto globale ai sensi dell'art. 108 cpv. 4 bis
dell'Ordinanza sulla segnaletica stradale (OSStr; RS 741.21). Come rettamente rinvenuto dal convenuto, le strade comunali che non sono orientate al traffico non necessitano di una perizia ai sensi dell'art. 108 cpv. 4 OSStr. Inoltre, a sostegno dell'argomentazione di prima istanza, anche questo Tribunale è dell'avviso che – oltretutto ai fini dell'economia procedurale – è opportuno annullare l'intero provvedimento, rilevato che le strade comunali non orientate al traffico sono, quantomeno in prevalenza, collegate alla strada cantonale e, per questo motivo, rientrano in un concetto globale di pianificazione. Giova qui ravvisare che la misura del traffico "zona 30 km/h" ai sensi dell'art. 108 cpv. 4 bis OSStr deve perseguire degli interessi pubblici di cui all'art. 3 cpv. 4 LCStr e deve essere proporzionale. Nel caso concreto, la valutazione della proporzionalità dell'introduzione della zona 30 km/h sulle strade comunali sembra presentare un nesso con la misura del traffico relativa alla strada cantonale. Dovesse risultare che l'introduzione della zona 30 km/h sulla strada cantonale non è opportuna, non è da escludere che tale circostanza potrebbe portare ad una nuova valutazione della proporzionalità, quantomeno in parte, anche per quanto concerne le strade comunali. Ne consegue che, in questo punto, la decisione di prima istanza merita conferma. 4.Litigiosa è, inoltre, principalmente la questione atta a stabilire se la perizia tecnica allestita da M., alla base della richiesta di introduzione della zona 30 km/h e del provvedimento della Polizia, poi impugnato, sia da considerare "parziale", in quanto al momento dell'allestimento M. avrebbe avuto sede nel perimetro oggetto del provvedimento in rassegna e, quindi, sarebbe rientrata nel cerchio delle persone di principio legittimate ad impugnare il provvedimento sulla circolazione stradale. 4.1.Secondo il ricorrente, in base alla giurisprudenza, per i periti giudiziari si applicherebbero i motivi di ricusazione previsti per i giudici. I motivi di ricusazione di un perito previsti per legge (e i vizi formali della perizia) dovrebbero essere fatti valere dalle parti senza indugio, altrimenti il diritto sarebbe perento. L'art. 6b cpv. 3 LGA prevedrebbe 10 giorni. I convenuti non avrebbero mai fatto valere motivi di ricusazione e, in ogni caso, l'autorità non potrebbe motu proprio – come nel caso in esame – decidere al riguardo. In aggiunta, la convenuta sarebbe stata a conoscenza dell'identità del perito già dal 25 agosto 2022 e i convenuti al più tardi con ordinanza del 15 maggio 2023. Quindi, il diritto di chiedere una ricusazione
8 / 17 sarebbe perento. Su un tratto di strada orientata al traffico non sarebbe, in ogni caso, richiesta una perizia amministrativa indipendente, ma basterebbero anche perizie e rapporti interni degli organi amministrativi chiamati a disporre la limitazione. Sarebbe sufficiente la redazione da parte di specialisti. Per cui, i motivi di ricusazione previsti per i "periti" (art. 12 lett. e PA [RS 172.021] e/o art. 12 cpv. 1 lett. f LGA) non troverebbero applicazione. La perizia in casu dovrebbe essere accettata a priori. Infine, per la redazione della perizia sarebbe responsabile il perito e non lo studio. La circostanza che un perito o giudice potrebbe potenzialmente essere una parte del procedimento non basterebbe a farlo apparire prevenuto. Nel caso che ci occupa né M._____ né l'ing. X._____ sarebbero parti del procedimento; oltretutto loro non avrebbero interessi personali diretti/indiretti o ipotetici all'evasione della pratica. Oltre a quanto precede, l'ing. X._____ non avrebbe avuto residenza nell'area toccata dalla limitazione e non sarebbe né un organo né un azionista di M.. Nessun altro ingegnere di M. avrebbe un interesse personale diretto/indiretto e nemmeno avrebbe fornito in precedenza consulenza al Comune/Polizia per la zona 30 km/h in questione. In conclusione, non sarebbe ravvisabile nessun interesse personale (in)diretto del perito e/o di M._____ all'evasione della pratica. Anche per tale motivo la perizia andrebbe ammessa. 4.2.Il convenuto contesta espressamente le argomentazioni del ricorrente. Il Cantone avrebbe regolato l'introduzione dei limiti di velocità nei comuni. Con la direttiva cantonale "Moderazione del traffico all'interno delle località", si avrebbe voluto evitare le perizie redatte da persone non indipendenti. Nella fattispecie, l'esperto non sarebbe indipendente, risp. esisterebbero circostanze che potrebbero lasciare apparire una sua parzialità. Il Tribunale federale non avrebbe tutelato la costellazione nella quale una potenziale parte o un rispettivo impiegato possa preparare una perizia. Una tale costellazione sarebbe ingiusta per le parti coinvolte e violerebbe le garanzie procedurali dell'art. 29 cpv. 1 Cost. Inoltre, il convenuto, come istanza di ricorso – non parte –, dovrebbe decidere sul ricorso con piena cognizione, stabilendo d'ufficio la mancanza di indipendenza dell'esperto: la decadenza di un termine secondo l'art. 6b LGA non si applicherebbe al caso in rassegna. Il convenuto rinvia poi alla decisione impugnata, nella quale riteneva che la disposizione di velocità massima diversa sulle strade orientate al traffico sarebbe consentita solo sulla base di un parere di esperti da redigere in anticipo, che dovrebbe dimostrare che il provvedimento sarebbe necessario, appropriato e proporzionato e che non sarebbero preferibili altre misure (art. 32 cpv. 3 LCStr in combinato disposto con l'art. 108 cpv. 4 OSStr). Decisivo sarebbe che l'autorità competente disponga delle informazioni necessarie per valutare se una delle condizioni dell'art. 108 cpv. 2 OSStr è soddisfatta e se il provvedimento è
9 / 17 necessario, opportuno e proporzionato. Il provvedimento si baserebbe principalmente sulla perizia di M.. Secondo la giurisprudenza, ai periti si applicherebbero gli stessi motivi di ricusazione previsti per i giudici, ma dato che non sarebbero membri di un tribunale, i requisiti si baserebbero sull'art. 29 cpv. 1 Cost. Quindi, un esperto non potrebbe avere alcun interesse personale all'esito della procedura. Sarebbe necessario applicare uno standard rigoroso all'imparzialità dell'esperto. Si dovrebbe presumere la parzialità in presenza di circostanze che potrebbero dare adito a dubitare dell'imparzialità. Tuttavia, la parzialità sarebbe una condizione interiore difficilmente comprovabile. Non sarebbe quindi necessario dimostrare che l'esperto sarebbe effettivamente di parte per rifiutarlo. Piuttosto, sarebbe sufficiente l'esistenza di circostanze che potrebbero dare adito all'apparenza e al rischio di parzialità. Tuttavia, tale valutazione non potrebbe basarsi sui sentimenti soggettivi di una parte, ma dovrebbe essere giustificata in modo oggettivo. In casu né il perito, né M. avrebbero precedentemente fornito consulenze al Comune riguardo alla stessa questione o alla zona 30 km/h a A.. Tuttavia, l'ubicazione o la sede legale di M. a A._____ (filiale registrata da aprile 2020, sede sociale fino ad aprile 2024) al momento dell'allestimento della perizia – all'interno della zona da introdurre a 30 km/h –, sarebbe problematica, in quanto, sebbene solo una filiale di M., essa sarebbe comunque autorizzata a impugnare il provvedimento alla circolazione. Inoltre, non vi sarebbe alcuna ragione apparente per cui il ricorrente non avrebbe potuto incaricare un altro esperto senza un legame così stretto con l'oggetto del ricorso. La situazione farebbe supporre una parzialità anche per l'autore specifico della perizia dato che è alle dipendenze di M.. Il Governo, in una costellazione quasi identica, che avrebbe previsto la preparazione di una perizia per una zona 30 km/h da parte di una filiale (situata in una strada adiacente alla zona 30 da introdurre) di esperti, avrebbe ritenuto la perizia come non utilizzabile vista l'apparente mancanza di indipendenza dello studio o dell'autore specifico. Quindi, la perizia non potrebbe essere utilizzata e sarebbe necessaria una nuova perizia. La perizia della Polizia del 19 aprile 2024 [recte 2023] non accerterebbe in ogni caso la proporzionalità e neppure farebbe un esame delle alternative. Tale esame verrebbe compensato dalla presa di posizione del 24 agosto 2023 della Polizia, tuttavia il rapporto supplementare, compresa la presa di posizione del 24 agosto 2023, non soddisferebbe i requisiti legali federali né cantonali secondo la direttiva cantonale. Anche alla perizia di M._____ mancherebbe un effettivo accertamento della proporzionalità. La necessità di una perizia si applicherebbe solo all'introduzione dei 30 km/h sulle strade orientate al traffico; nel caso concreto, solo sulla strada cantonale. Dato che le strade non orientate al traffico farebbero parte di un concetto globale nella perizia, si dovrebbe annullare l'intero provvedimento.
10 / 17 Per l'introduzione della zona 30 km/h sulla strada cantonale sarebbe necessaria una nuova perizia, ma non per le altre strade. 4.3. Nella replica il ricorrente aggiunge che le condizioni e la procedura per l'introduzione di limiti di velocità ai sensi dell'art. 32 LCStr sarebbero definite in modo esaustivo dal diritto federale e i cantoni non potrebbero introdurre ulteriori requisiti (più severi) e non con una direttiva governativa che non costituirebbe un atto legislativo. In base alla giurisprudenza del Tribunale federale, non sarebbe nemmeno necessario risalire all'autore specifico. Una perizia ai sensi dell'art. 32 cpv. 3 LCStr e dell'art. 108 cpv. 4 OSStr sarebbe un'allegazione di parte, il cui autore non sottostarebbe alle norme sulla ricusazione. Il solo fatto che M._____ avrebbe teoreticamente potuto essere un opponente, non rappresenterebbe un motivo di ricusazione. Secondo il Tribunale federale, i requisiti a una perizia dipenderebbero dall'intensità con cui la strada sarebbe orientata al traffico. Quindi, più le strade da valutare sarebbero trafficate, più severi i requisiti alla perizia, e viceversa. Il margine di discrezionalità dell'autorità in caso di riduzione della velocità aumenterebbe, proporzionalmente al minore orientamento al traffico della strada. La perizia riferirebbe che il traffico sulla cantonale non supererebbe i 5'000 veicoli giornalieri e, quindi, che i requisiti della stessa sarebbero bassi e la Polizia disporrebbe di un ampio margine discrezionale. Sarebbe decisivo, secondo il Tribunale federale, unicamente che la perizia fornisca all'autorità le informazioni necessarie per valutare se siano dati i requisiti di cui all'art. 108 cpv. 2 OSStr e se la misura sia necessaria, appropriata e proporzionata rispetto all'obiettivo perseguito. Dunque, una perizia non sarebbe da considerare isolatamente. Nel caso in rassegna, sarebbe da considerare sia la perizia di M._____ che quella della Polizia del 19 aprile 2023. Il convenuto avrebbe avuto a disposizione tutte le informazioni necessarie per valutare la liceità della misura. 4.4.Secondo l'art. 51 cpv. 1 LGA, il Tribunale d'appello esamina liberamente le violazioni del diritto, compreso l'uso eccessivo o l'abuso del potere discrezionale (lett. a), nonché l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti (lett. b). Questo Tribunale esamina quindi liberamente la fattispecie e le questioni giuridiche. Al contrario non valuta se la decisione contestata sia inadeguata (cfr. sentenze del Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni R 23 20 del 19 marzo 2024 consid. 2, U 21 18 del 10 maggio 2022 consid. 1.2, U 20 95 del 16 giugno 2021 consid. 1.2). Nell'ambito di questo potere d'esame, tuttavia, la seconda istanza di ricorso si impone regolarmente un certo riserbo, che deriva dalla sua funzione di controllo prevista dalla legge (cfr. sentenza del Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni R 22 45 del 26 giugno 2024 consid. 2).
11 / 17 4.5.Necessità della perizia 4.5.1. A mente dell'art. 1 cpv. 1 LCStr, tale legge, tra le altre cose, regola la circolazione sulle strade pubbliche. L'art. 32 cpv. 3 LCStr prevede che la velocità massima stabilita dal Consiglio federale può essere ridotta, per determinati tratti di strada, dall’autorità competente soltanto in virtù di una perizia. Secondo l'art. 108 cpv. 1 OSStr, l’autorità può ordinare deroghe alle limitazioni generali della velocità su determinati tratti di strada. Nell'art. 108 cpv. 4 OSStr si prescrive che, prima di fissare una deroga a una limitazione generale della velocità, si procede a una perizia (art. 32 cpv. 3 LCStr) per chiarire se il provvedimento è necessario, opportuno oppure se sono da preferire altre misure. In caso di diminuzione della velocità massima fissata dal Consiglio federale su un tratto stradale, occorre anticipatamente stabilire se si tratti, o meno, di una strada orientata al traffico (vedi art. 1 cpv. 9 OSStr); tale questione è da chiarire indipendentemente dal fatto se la velocità massima possa essere ridotta. A dipendenza dell'esito, può poi essere necessaria una perizia (cfr. art. 32 cpv. 3 LCStr in combinato disposto con l'art. 108 cpv. 4 OSStr; DTF 150 II 444 consid. 5.1). Secondo l'art. 1 cpv. 9 OSStr, le strade orientate al traffico sono tutte le strade all’interno delle località destinate a soddisfare, in prima linea, le esigenze della circolazione dei veicoli a motore e a consentire trasporti sicuri, efficienti ed economici. In ogni caso, va sottolineato che lo «scopo» della strada è un aspetto della sovranità cantonale in materia di strade. La funzione della strada deve essere oggettivamente giustificata e decisa in modo vincolante dall'autorità competente (DTF 150 II 444 consid. 5.1; VOGEL, in: Die schweizerische Bundesverfassung St. Galler Kommentar Art. 73-197, 4a ed. 2023, art. 82 Cost. n. 6; WIEDERKEHR/PLÜSS, Praxis des öffentlichen Verfahrensrechts, 2020, n. 2786 segg.). 4.5.2. L'art. 15 cpv. 2 della Legge stradale del Cantone dei Grigioni (LStra; CSC 807.100) prevede che le strade cantonali si orientano, in linea di principio, al traffico. Ulteriormente specificato è il concetto della Direttiva cantonale "Moderazione del traffico all'interno delle località" (in vigore dal 1° gennaio 2023, di seguito: Direttiva) al punto 3 (pag. 4): "Le strade orientate al traffico sono tutte le strade destinate a soddisfare in prima linea le esigenze della circolazione dei veicoli a motore e destinate a un efficace scorrimento del traffico, consentendo trasporti sicuri, efficienti ed economici. Esse costituiscono la rete sovraordinata. [...] Le strade di grande transito conformemente all'ordinanza federale concernente le strade di grande transito sono considerate orientate al traffico, le strade rimanenti sono considerate non orientate al traffico." Nell'Ordinanza concernente le strade di grande transito (RS 741.272), allegato 2 lett. A cifra 13, è prevista la strada
12 / 17 cantonale tra Mesocco e Bellinzona e, pertanto, anche il tratto di strada cantonale qui in questione. Per conseguenza, a differenza di quanto ipotizzato dal ricorrente, il tratto di strada cantonale toccato dall'introduzione della zona 30 km/h è un tratto di strada orientato al traffico e, quindi, la riduzione prevista necessita in ogni caso di una perizia. L'accenno del ricorrente alla circostanza che, sulla strada cantonale non circolerebbero oltre 5'000 veicoli al giorno e, dunque, bisognerebbe valutare se si tratti di una strada orientata al traffico, non si può sentire ed è in chiaro contrasto con gli atti procedurali (v. anche considerando 4.6.7 sotto). 4.6.Validità della perizia 4.6.1. Giusta l'art. 28 cpv. 1 LGA, le decisioni di un servizio o di istituti dipendenti del diritto pubblico cantonale possono essere impugnate con ricorso amministrativo al Dipartimento preposto. In applicazione dell'art. 31 LGA, il Dipartimento competente ha cognizione totale. Secondo l'art. 11 cpv. 1 LGA (principio di istruttoria), la fattispecie dinanzi alle autorità amministrative deve essere rilevata d'ufficio. Quindi, il convenuto, quale prima istanza amministrativa di ricorso e istanza inferiore a questo Tribunale, dispone di piena cognizione riguardo al chiarimento della fattispecie e, di conseguenza, rientra nei suoi compiti accertare e chiarire la situazione in modo esaustivo, nonché applicare la legge d'ufficio della legge (v. sentenza del Tribunale federale 1C_124/2020 del 25 novembre 2020 consid. 3.3.2). 4.6.2. Si rileva innanzitutto che, a mente del Tribunale federale, gli artt. 32 cpv. 3 LCStr e 108 cpv. 4 OSStr non richiedono una perizia indipendente ai sensi dell'art. 11 cpv. 1 lett. f LGA. Decisivo è piuttosto che questa sia stata redatta da esperti in materia e che soddisfi i requisiti di legge (cfr. DTF 136 II 539 consid. 3.1 e 3.2; sentenza del Tribunale federale 1C_117/2017 del 20 marzo 2018 consid. 5.1 con rimando all'art. 12 PA [RS 172.021]). Tali perizie sono oggetto di libero apprezzamento da parte del giudice. Esclusivamente in questioni tecniche, tuttavia, il tribunale può discostarsi da una perizia solo per motivi validi (sentenza del Tribunale amministrativo federale A-5149/2020 del 18 novembre 2021 consid. 1; sentenza del Tribunale cantonale di Friborgo 603 2023 176/603 2023 188 dell'11 marzo 2024 consid. 4.2). L'accenno – del tutto generico – del ricorrente alla circostanza che, per quanto concerne la perizia in questione, si tratterebbe di mere allegazioni di parte, non regge, considerato che tali perizie non riguardano semplici argomenti sollevati in ambito di una procedura amministrativa o giudiziaria, bensì di rilevamenti specifici di esperti in materia di circolazione stradale, effettuati sulla scorta di una base legale ben definita.
13 / 17 4.6.3. Secondo l'art. 29 cpv. 1 Cost., ogni persona ha diritto a un trattamento uguale ed equo nei procedimenti davanti alle istanze giudiziarie e amministrative, nonché a una valutazione entro un termine ragionevole. Tale diritto comprende, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, anche il principio dell'imparzialità come parte del diritto a un procedimento equo (cfr. DTF 140 I 326 consid. 5.2; sentenze del Tribunale federale 2C_909/2020 dell'8 marzo 2021 consid. 4.2.1, 2C_382/2018 del 15 marzo 2019 consid. 2.3). Anche nei procedimenti dinanzi a autorità amministrative esiste quindi un diritto all'imparzialità, nel senso che nessun membro dell'autorità che è in conflitto di interesse può partecipare in qualsivoglia modo alla decisione. In analogia con l'art. 30 cpv. 1 Cost., l'art. 29 cpv. 1 Cost. obbliga un membro dell'amministrazione, anche a livello comunale, a ricusarsi qualora sussistono circostanze che, secondo criteri oggettivi, potrebbero far sorgere l'apparenza di parzialità e il rischio di prevenzione (cfr. DTF 140 I 326 consid. 5.1 seg.). Il diritto delle persone interessate al rispetto delle norme sull'obbligo di ricusazione è di natura formale. Ciò significa che una decisione adottata in violazione delle disposizioni sulla ricusazione deve essere annullata anche se materialmente non presenta errori sostanziali (cfr. sentenze del Tribunale federale 2C_178/2020 del 19 giugno 2020 consid. 2.7, 1C_325/2018 del 15 marzo 2019 consid. 3.5 con rinvii). Tuttavia, la giurisprudenza ammette una sanatoria e, nell'interesse dell'efficienza procedurale, eccezionalmente rinuncia all'annullamento, quando la violazione dell'obbligo di ricusazione non è grave nel procedimento amministrativo e si può escludere praticamente ogni influenza sul contenuto della decisione (sentenza del Tribunale federale 2C_178/2020 del 19 giugno 2020 consid. 2.7 con rinvii, v. anche sentenza del Tribunale d'appello del Cantone dei Grigioni VR3 24 56 del 2 aprile 2025 consid. 2). La mancata osservanza dell'obbligo di ricusazione, però, di regola, costituisce una grave violazione delle disposizioni procedurali e, di norma, comporta l'annullamento della decisione adottata con la partecipazione di un membro dell'autorità obbligato alla ricusazione; nei casi particolarmente gravi, la violazione delle norme sulla ricusazione può addirittura comportare la nullità della decisione (cfr. DTF 136 II 384 consid. 4.1). Di regola, gli atti amministrativi non sono nulli, ma sono soltanto impugnabili e sono considerati validi se non vengono impugnati. Secondo la giurisprudenza, una decisione è nulla quando il vizio è particolarmente grave, nonché evidentemente o perlomeno facilmente riconoscibile (cosiddetta "Evidenztheorie"). L'accertamento della nullità non deve inoltre mettere in pericolo in modo serio la sicurezza del diritto. I requisiti per la nullità, secondo la teoria dell'evidenza, devono essere adempiuti cumulativamente (sentenza del Tribunale federale 8C_7/2020 del 3 novembre 2020 consid. 6.2.3.2 e 6.2.3.6). D'altra parte, dovrebbe essere ravvisata nullità quando
14 / 17 l'intreccio personale supera chiaramente il limite tollerabile (cfr. DTF 136 II 383 consid. 4.5). 4.6.4. Nel caso concreto, è vero che non sono stati i convenuti – ricorrenti dinanzi al DGSS – a far valere un motivo di ricusazione nei confronti del perito M.. Giova qui rilevare che la giurisprudenza relativa alla perenzione del diritto di far valere errori formali e, in questo contesto, anche di motivi di ricusazione, poggia le fondamenta sull'art. 5 cpv. 3 Cost. (principio di buona fede, al riguardo v. DTF 143 V 66 consid. 4.3). Tale principio, tuttavia, non impedisce ad un'autorità, che è chiamata a decidere su una decisione di un ufficio a lei direttamente sottoposto, nell'ambito dell'apprezzamento delle prove e dell'applicazione del diritto (ricordato oltretutto l'art. 11 LGA), di tenere in considerazione d'ufficio eventuali motivi di ricusazione. Ciò, a maggior ragione, in casi come questo, dove il convenuto detiene piena cognizione nei confronti di un'autorità a lui subordinata e nel quale non si può escludere a priori la presenza di un intreccio personale da parte del perito tale da potere giustificare, a determinate condizioni, anche la nullità dell'atto procedurale intrapreso (vedi considerando 4.6.3). Ne consegue che l'agire del convenuto, che ha vagliato questa problematica e ha deciso al riguardo sebbene non sia stata sollevata (immediatamente) dalle parti, non dà adito a critiche. 4.6.5. Rimane tuttavia da chiarire se il convenuto, a ragione, ha rilevato dei motivi di ricusa nei confronti del perito M.. Per i periti, come già ritenuto nella decisione dell'istanza inferiore, valgono, in linea di principio, gli stessi motivi di ricusazione e di rigetto previsti per i giudici. Di conseguenza è giustificato applicare la giurisprudenza relativa all'art. 29 cpv. 1 Cost. (DTF 120 V 357 consid. 3.a con rif.; 137 V 210 consid. 2.1.3; sentenza del Tribunale federale 8C_62/2019 del 9 agosto 2019 consid. 5.1). La garanzia di imparzialità delle autorità non giudiziarie (segnatamente amministrative) deve essere esaminata sotto il profilo dell'art. 29 cpv. 1 Cost. L'indipendenza di tali autorità deve essere valutata secondo le specificità del singolo caso, tenendo conto dei loro compiti e della loro funzione (sentenza del Tribunale federale 1C_76/2022 del 18 ottobre 2022 consid. 4.2). Secondo la giurisprudenza riguardante l'art. 29 cpv. 1 Cost., si presume vi sia parzialità, qualora sussistano circostanze tali da suscitare sfiducia nell'imparzialità di una persona risp. autorità, che è chiamata a prendere parte al procedimento to (cfr. sentenza del Tribunale amministrativo del Canton Grigioni S 22 11 del 5 aprile 2022 consid. 1.2 con rimandi). Per ricusare un perito non è necessario dimostrare che questi sia effettivamente prevenuto. È sufficiente che sussistano circostanze tali da giustificare l'apparenza di parzialità e il rischio di pregiudizio. Nella valutazione dell'apparenza di parzialità e nella ponderazione di tali circostanze non
15 / 17 si può fare riferimento alla percezione soggettiva di una parte. La sfiducia nei confronti del perito deve piuttosto apparire oggettivamente fondata (cfr. DTF 120 V 357 consid. 3.a con rif.; sentenze del Tribunale federale 2C_399/2020 del 28 dicembre 2020 consid. 5, 8C_276/2016 del 23 giugno 2016 consid. 3.1 con rif.). Il Tribunale federale ritiene che, dal profilo oggettivo, occorre vagliare se la persona ricusata offra le necessarie garanzie per escludere ogni legittimo dubbio di parzialità; sono considerati in tale ambito anche aspetti di carattere funzionale e organizzativo e viene posto l'accento sull'importanza che possono rivestire le apparenze stesse. Come casi di applicazione si trovano segnatamente quelli nei quali il perito fa parte del gruppo delle persone potenzialmente toccate risp. dei potenziali interessati (cfr. DTF 120 V 357 consid. 3.a; sentenze del Tribunale federale 1B_329/2016 del 21 settembre 2016 consid. 1.3, 8C_51/2012 del 29 gennaio 2013 consid. 3.3.2.1). 4.6.6. In questo caso, M._____ fa parte del gruppo di concreti interessati dalla misura risp. potenziale parte ricorsuale, dato che la società, al momento di redazione della perizia, aveva sede nella zona della strada cantonale toccata dalla misura (cfr. https://AH., nonché Y., Z._____ [visitato l'ultima volta: 17 settembre 2025]). Non siamo pertanto in presenza di un eventuale interesse astratto, come, a dire del ricorrente, potrebbe valere per un Giudice amministrativo in materia di voto a livello cantonale, bensì di una misura del traffico che tocca direttamente M._____ (v. al riguardo p. es. DTF 136 II 383 consid. 4.3 seg.) e, per tale motivo, anche i suoi dipendenti, stando questi ultimi in un obbligo di lealtà ai sensi dell'art. 321a CO nei suoi confronti. Di conseguenza, come ravvisato dal convenuto, per M._____ e, di riflesso, per i suoi impiegati sussistono sufficienti indizi che confermano l'apparenza di un pregiudizio o, perlomeno, di un rischio di parzialità. Il Tribunale adito, ciò posto, ritiene che, in ogni caso, la perizia come tale non possa essere utilizzata. Per quanto riguarda i tratti di strada orientati al traffico va pertanto redatta una nuova perizia da una persona specializzata che non abbia possibili interessi all'esito del procedimento. 4.6.7. A titolo abbondanziale, si rileva che il quesito atto a stabilire se i rapporti della Polizia cantonale, uniti alla perizia M., possano essere sufficienti per valutare la situazione concreta, può rimanere qui irrisolto, essendo stato constatato che la perizia M. non è in ogni caso utilizzabile ai fini di giudizio. Oltre a quanto precede, il ricorrente non si confronta in modo sostanziato con la decisione del convenuto relativa ai presupposti dei rapporti di polizia per riconoscerli quale perizia ai sensi dell'art. 32 cpv. 3 LCStr e dell'art. 108 cpv. 4 OSStr. L'argomento in questa sede – di natura appellatoria – che, a mente della giurisprudenza del Tribunale
16 / 17 federale, indagini approfondite sarebbero necessarie prevalentemente nel caso di strade molto trafficate e che la strada in questione presenterebbe un traffico giornaliero di ca. 5'000 veicoli, non è sufficiente ad inficiare l'onere di una perizia dettagliata (v. anche considerando 4.5. sopra). Oltretutto tale accenno è contradditorio, ritenuto che nella procedura amministrativa, scaturita in questo procedimento di ricorso, è stata proprio ordinata una perizia. In questo senso, le considerazioni del convenuto a tal riguardo possono essere confermate in questa sede. Ciò posto, non è necessario chinarsi oltre sull'argomentazione eventuale del convenuto relativa alle manchevolezze materiali della perizia qui in rassegna, ovvero in merito alla mancata valutazione dell'adeguatezza e proporzionalità – argomenti, questi, che, quantomeno prima facie, non sembrano tuttavia dare adito a critiche (v. consid. 7.c della decisione impugnata). 5.Il ricorso, dunque, deve essere integralmente respinto. In applicazione dell'istituto di diritto dell'apprezzamento anticipato delle prove, considerato che ulteriori prove non muterebbero alcunché all'esito della presente procedura, non è necessario assumere ulteriori mezzi di prova agli atti o convocare la Polizia, che ha partecipato alla procedura di prima istanza (DTF 143 III 297 consid. 9.3.2, 140 I 285 consid. 6.3.1, 138 III 374 consid. 4.3.2); circostanza, questa, che sarebbe in ogni caso inconsueta. 6.Considerato l'esito del procedimento, le spese procedurali di CHF 3'500.00 sono poste a carico del soccombente ricorrente (art. 73 cpv. 1 LGA). Al dipartimento convenuto, che ha agito nell'ambito delle sue attribuzioni ufficiali, non vengono assegnate ripetibili (art. 78 cpv. 2 LGA). Nemmeno alla convenuta e ai convenuti i quali non si sono espressi nel corso di questa procedura, vengono assegnate ripetibili.
17 / 17 Il Tribunale d'appello pronuncia: 1.Il ricorso è respinto. 2.Vengono prelevate le seguenti spese processuali: –una tassa di Stato diCHF3'500.00 –e le spese di cancelleria diCHF680.00 totaleCHF4'180.00 Tali spese sono poste a carico del Comune di A._____. 3.[Vie di diritto] 4.[Comunicazione]