Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Graubünden
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
GR_VG_001
Gericht
Gr Gerichte
Geschaftszahlen
GR_VG_001, U 2024 20
Entscheidungsdatum
03.09.2024
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

VERWALTUNGSGERICHT DES KANTONS GRAUBÜNDEN DRETGIRA ADMINISTRATIVA DAL CHANTUN GRISCHUN TRIBUNALE AMMINISTRATIVO DEL CANTONE DEI GRIGIONI U 24 20 1a Camera PresidenzaRighetti GiudiciAudétat e Parolini AttuariaSchupp SENTENZA del 3 settembre 2024 nella vertenza di diritto amministrativo A._____, ricorrente contro Dipartimento di giustizia, sicurezza e sanità dei Grigioni, convenuto concernente permesso di domicilio (revoca)

  • 2 - I. Ritenuto in fatto: 1.A., nata nel 1990 a Cuba, è cittadina cubana. Ella si univa in matrimonio in Italia con B., cittadino italiano, in data C.. 2.Il 24 agosto 2020 A. entrava in Svizzera con il marito, il quale il giorno stesso otteneva un permesso di dimora UE/AELS (permesso B) per esercitare un'attività lucrativa in Svizzera. 3.Nel quadro del ricongiungimento familiare, l'Ufficio della migrazione e del diritto civile (qui di seguito: UMDC) il 4 settembre 2020 rilasciava a A._____ un permesso di dimora UE/AELS (permesso B) con validità fino al 23 agosto 2025. In seguito a un cambio di indirizzo all'interno del Comune di D., l'UMDC rilasciava nuovamente un permesso il 16 novembre 2020. 4.Nella notifica di mutazione del 2 marzo 2023 il Comune di E. attestava l'arrivo da F._____ per il 1° marzo 2023 di A.. 5.In data 7 agosto 2023 l'UMDC inoltrava a B., ancora residente a F., una lettera con diverse domande riguardanti il trasferimento di A. e/o un'eventuale separazione. B._____ rispondeva, con lettera del 10 agosto 2023, che la separazione risaliva al mese di marzo 2023 e che non convivevano più. Egli riteneva la separazione definitiva e aveva intenzione di iniziare la procedura di divorzio. 6.In data 11 agosto 2023 l'UMDC informava A._____, nell'ambito della garanzia del diritto di essere sentiti nella pratica concernente la verifica della revoca del permesso di dimora UE/AELS (permesso B), in merito al contenuto dello scritto del marito e alle disposizioni legali riguardanti la situazione. L'UMDC, in seguito, comunicava di verificare la revoca del

  • 3 - permesso di dimora UE/AELS, concedendo a A._____ il diritto di esprimersi entro il 1° settembre 2023; in assenza di una comunicazione si sarebbe deciso in merito alla revoca. 7.A._____ rispondeva, con lettera non datata, recapitata all'UMDC il 23 e 24 agosto 2023, confermando di non più convivere con il marito dal mese di marzo e di volere iniziare la procedura di divorzio nei mesi successivi. Ella sottolineava che, dal suo arrivo in Svizzera, si sarebbe integrata molto bene, avrebbe lavorato da subito a tempo indeterminato, ottenuto la patente di guida e, infine, possederebbe una vettura. Inoltre, ella vivrebbe da sola in un appartamento pagato da lei, parlerebbe bene una lingua nazionale – l'italiano – e ne starebbe imparando una seconda. La possibilità di una reintegrazione a Cuba non sarebbe un'opzione per lei; Cuba sarebbe notoriamente un paese povero e, oltre a ciò, la situazione politica, economica e sociale del paese non rispetterebbe né i diritti dei cittadini né quelli umani. 8.Con decisione del 22 settembre 2023, l'UMDC revocava il permesso di dimora a A., intimandole l'allontanamento dalla Svizzera entro il 5 novembre 2023. In sostanza, l'UMDC riteneva che, vista la separazione dal marito avvenuta il 1° marzo 2023, A. avrebbe vissuto in unione coniugale in Svizzera per meno di tre anni. Non occorrerebbe dunque accertare il grado d'integrazione. La revoca del permesso sarebbe proporzionale e sarebbe lecito pretendere un eventuale ritorno di A._____ in Italia o a Cuba. 9.A._____ interponeva ricorso contro tale decisione in data 25 ottobre 2023. In sintesi, veniva fatto valere che non si poteva ipotizzare in tal momento una riconciliazione tra i coniugi, che pareva prematura. Vista l'assenza di misure o dell'avvio di un divorzio, il legame coniugale sarebbe tuttavia esistente e la porta per una ripresa della convivenza non apparrebbe di

  • 4 - primo acchito irrimediabilmente chiusa. I coniugi, considerando la permanenza in Italia, sarebbero stati sposati fino al 1° marzo 2023, ovvero per un totale di 3 anni e 8 mesi. La situazione di Cuba sarebbe grave in assoluto. Quindi, parrebbe improponibile la reintegrazione nel paese di origine. Inoltre, il suo grado d'integrazione sarebbe ottimo, la conoscenza dell'italiano e i certificati dei datori di lavoro sarebbero molto positivi. In conclusione, ella chiedeva la revoca della decisione impugnata. 10.L'UMDC si esprimeva, con scritto del 27 ottobre 2023, respingendo il petito e rinviando alla sua decisione. 11.Con decisione dipartimentale del 12 febbraio 2024, il Dipartimento di giustizia, sicurezza e sanità dei Grigioni (qui di seguito: DGSS) respingeva il ricorso. 12.A._____ (qui di seguito: ricorrente), con ricorso del 13 marzo 2024 contro la decisione dipartimentale al Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni, chiedeva di annullare la revoca del permesso di dimora. 13.Il DGSS (qui di seguito: convenuto) chiedeva in data 5 aprile 2024 che il ricorso fosse respinto. Egli non si opponeva a un'eventuale concessione dell'effetto sospensivo d'ufficio al ricorso. 14.Con scritto del 9 aprile 2024, il giudice dell'istruzione non riteneva necessario un ulteriore scambio di scritti e conferiva d'ufficio l'effetto sospensivo al ricorso. II. Considerando in diritto: 1.1.Il Tribunale amministrativo è competente per il giudizio sul presente ri- corso contro la decisione dipartimentale del 12 febbraio 2024 (cfr. doc. II/8; art. 49 cpv. 1 lett. c Legge sulla giustizia amministrativa [LGA; CSC

  • 5 - 370.100]). Gli ulteriori requisiti processuali sulla legittimazione (art. 50 LGA) e la ricevibilità del ricorso (art. 38 e 52 LGA) non danno adito a osservazioni, per cui si entra nel merito del ricorso. 1.2.Secondo l'art. 51 cpv. 1 LGA, il Tribunale amministrativo esamina liberamente le violazioni del diritto, compreso l'uso eccessivo o l'abuso del potere discrezionale (lett. a) nonché l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti (lett. b). Codesto Tribunale esamina quindi liberamente la fattispecie e le questioni giuridiche. Al contrario non valuta se la decisione contestata sia inadeguata e/o ragionevole (cfr. sentenze del Tribunale amministrativo [STA] R 23 20 del 19 marzo 2024 consid.2; U 21 18 del 10 maggio 2022 consid.1.2; U 20 95 del 16 giugno 2021 consid.1.2). Nell'ambito di questo potere d'esame, tuttavia, la seconda istanza di ricorso si impone regolarmente una certa discrezione, che deriva dalla sua funzione di controllo prevista dalla legge (cfr. STA R 22 45 del 26 giugno 2024 consid.2). 1.3.Contestata è la revoca del permesso di dimora e l'allontanamento dalla Svizzera sanciti nell'impugnata decisione del 12 febbraio 2024. 2.Indipendentemente dal fatto se vi sia un diritto al rilascio o alla proroga di un permesso per stranieri, la revoca dello stesso, una volta concesso, richiede un motivo (art. 62 Legge federale sugli stranieri e la loro integrazione [LStrI; RS 142.20]). Nella fattispecie in questione è possibile solo il motivo di revoca ai sensi dell'art 62 lett. d LStrI. Ai sensi di detto disposto di legge, il permesso può essere revocato, se il cittadino straniero disattende una delle condizioni legate al decreto. Questo motivo di revoca è anche soddisfatto, se lo scopo per cui è stato concesso il diritto di soggiorno, non è più perseguito o rispettato. Questo vale anche se la condizione della convivenza coniugale – quale condizione per il permesso ai sensi dell'art. 42 cpv. 1 risp. art. 43 cpv. 1 o art. 44 cpv. 1 LStrI – non è

  • 6 - più soddisfatta (cfr. sentenza del Tribunale federale [STF] 2C_635/2009 del 26 marzo 2009 consid.3 e 4). Lo stesso vale per le persone che, in quanto coniugi di cittadini dell'Unione europea (UE), hanno in linea di principio, sulla base del diritto alla libera circolazione, diritto al permesso revocato, fintantoché il matrimonio continua a esistere formalmente (cfr. STF 2C_128/2015 del 25 agosto 2015 consid.3.6). 3.Legge applicabile 3.1.La ricorrente è cittadina cubana (cfr. tra gli altri doc. I/14, I/19). La Svizzera non ha concluso alcun trattato internazionale con Cuba, che possa concedere alla ricorrente il diritto di soggiornare in Svizzera. Tuttavia, giusta l'art. 3 cpv. 1 allegato I dell'Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sulla libera circolazione delle persone (ALC; RS 0.142.112.681), i membri della famiglia di una persona, che è cittadina di una parte contraente e avente un diritto di soggiorno, hanno diritto di stabilirsi con essa. Si tratta di un diritto derivato di soggiorno del coniuge, che mira a garantire l'efficacia della libera circolazione dei cittadini UE, consentendo loro di vivere insieme come una famiglia. Tale diritto dura solo fino a quando esiste il diritto di soggiorno originario del cittadino dell'UE (cfr. DTF 139 II 393 consid.2.1; 137 II 1 consid.3.2; 130 II 113 consid.7). Secondo la giurisprudenza, questo diritto richiede generalmente la volontà di una comunione (DTF 139 II 393 consid.2.1; 130 II 113 consid.9). Una parte coniugale non può dunque invocare pretese giuridiche riguardanti il permesso di dimora secondo l'art. 3 cpv. 1 allegato I ALC, a seguito di vita separata dal coniuge (DTF 144 II 1 regesto e consid.3). La ricorrente, al momento dell'impugnazione della decisione dipartimentale, era ancora sposata con un cittadino italiano. Però, dal 1°

  • 7 - marzo 2023 ella vive in regime separato da quest'ultimo. La ricorrente non può quindi più invocare l'art. 3 cpv. 1 allegato I ALC. 3.2.Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, tuttavia, alla luce del divieto di discriminazione previsto dall'art. 2 dell'ALC, gli ex coniugi di cittadini UE, che hanno un diritto a trattenersi su suolo svizzero, devono essere trattati come gli ex coniugi di cittadini svizzeri; quindi l'art. 50 LStrI è anche da applicare, quando l'ex coniuge possedeva solo un permesso di dimora UE/AELS e non un permesso di domicilio (cfr. DTF 144 II 1 consid.4.7; STF 2C_26/2024 del 19 gennaio 2024 consid.2.3; 2C_202/2018 del 19 luglio 2019 consid.3.1). 3.3.Ne consegue che, nel caso in rassegna, per la valutazione della presente fattispecie, si applica l'art. 50 LStrI. 4.Durata del matrimonio (art. 50 cpv. 1 lett. a LStrI): 4.1.La ricorrente ritiene che il matrimonio, considerando la decorrenza dell'unione coniugale stretta in Italia il C._____, avrebbe avuto una durata di 3 anni e 8 mesi al momento dell'allontanamento. La procedura di divorzio finora non sarebbe ancora stata avviata da nessun coniuge e al momento il legame coniugale esisterebbe ancora. 4.2.Il convenuto contesta le argomentazioni della ricorrente e rinvia alla sua decisione, nella quale riteneva che, dopo lo scioglimento dell'unione coniugale, il permesso di dimora del coniuge straniero potrebbe essere prorogato se il matrimonio vissuto in Svizzera – sarebbe solo determinante tale durata e non la quella vissuta all'estero – fosse durato almeno tre anni e se, cumulativamente, fosse data una buona integrazione e fossero soddisfatti i criteri d'integrazione ai sensi dell'art. 58a LStrI. Il momento determinante per il calcolo retrospettivo della durata del matrimonio

  • 8 - sarebbe costituto di norma dalla cessazione dell'economia domestica. Non sarebbe rilevante né fino a quando il matrimonio sarebbe formalmente ancora sussistito dopo la cessazione della convivenza, né l'avvio di una procedura di divorzio. La data di separazione sarebbe nel caso concreto il 1° marzo 2023. Non vi sarebbero indizi che, in seguito, sarebbe ancora sussistito un matrimonio effettivamente vissuto. Dunque, esso andrebbe ritenuto come definitivamente fallito. Non vi sarebbero inoltre motivi per un domicilio separato. L'unione coniugale in Svizzera sarebbe durata meno di tre anni e, per conseguenza, non sarebbe necessario statuire in merito ai criteri di integrazione. La ricorrente non avrebbe diritto alla proroga del permesso di dimora secondo l'art. 50 cpv. 1 lett. a LStrI. 4.3.Al coniuge estero di uno straniero titolare del permesso di dimora può essere rilasciato o prorogato un permesso di dimora se (art. 44 cpv. 1 LStrI) questi coabita con lui (lett. a), dispone di un'abitazione conforme ai suoi bisogni (lett. b), non dipende dall'aiuto sociale (lett. c), è in grado di comunicare nella lingua nazionale parlata nel luogo di residenza (lett. d) e lo straniero cui si ricongiunge non riceve prestazioni complementari annue (lett. e). L'art. 50 LStrI in unione all'art. 77 cpv. 1 dell'Ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA; RS 142.201) regola lo scioglimento del matrimonio o della comunità familiare. Secondo l'art. 50 cpv. 1 LStrI, il diritto del coniuge al rilascio e alla proroga del permesso di dimora in virtù degli artt. 42 (familiari di cittadini svizzeri) e art. 43 (coniugi e figli di stranieri titolari del permesso di domicilio) sussiste se l'unione coniugale è durata almeno tre anni e sono soddisfatti i criteri d'integrazione di cui all'art. 58a (lett. a), oppure se gravi motivi personali rendono necessario il prosieguo del soggiorno in Svizzera (lett. b). Può segnatamente essere un grave motivo personale il fatto che la

  • 9 - reintegrazione sociale nel paese d'origine risulti fortemente compromessa (art. 50 cpv. 2 LStrI). 4.4.Il primo presupposto da analizzare per un'eventuale proroga del permesso di dimora è se la durata dell'unione coniugale sciolta sia esistita per almeno tre anni (art. 50 cpv. 1 lett. a LStrI in unione all'art. 77 cpv. 1 OASA), tenendo conto che, secondo il Tribunale federale, tale durata minima decorre dal momento della convivenza effettiva dei coniugi in Svizzera – mentre non conta la durata del matrimonio all'estero – e termina nel momento in cui questa cessa. Tale limite di tre anni vale in modo assoluto; quindi anche l'assenza di poche settimane o giorni esclude il diritto alla proroga del permesso di dimora (cfr. DTF 140 II 345 consid. 4.1 con rif.; 140 II 289 consid.3.5.1; 136 II 113 consid. 3.3.1-3.3.5; STF 2C_167/2024 del 2 aprile 2024 consid.3.6; 2C_318/2023 del 2 agosto 2023 consid.3.2; 2C_436/2020 del 2 luglio 2020 consid.3.2; CARONI, GÄCHTER, THURNHERR, Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer [AuG], Berna 2010, art. 50 n. 18; SPESCHA, in: SPESCHA, ZÜND, BOLZLI, HRUSCHKA, DE WECK, PRIULI, Migrationsrecht, 5a ed., Zurigo 2019, art. 50 n. 1 seg. con rimandi). 4.5.Per l'applicazione dell'art. 50 LStrI in unione all'art. 77 OASA viene presupposto, almeno fattualmente, uno scioglimento definitivo della comunità familiare, ergo il fallimento del matrimonio, indipendentemente dal fatto che questo sia ancora formalmente esistente. Infatti, non deve essere per forza dato un divorzio o una separazione giudiziaria o dovuta a misure di protezione dell'unione coniugale. Il fallimento definitivo dell'unione coniugale è dato se i coniugi organizzano la propria vita indipendentemente l'uno dall'altro, si sono distaccati mentalmente e emotivamente l'uno dall'altro e si è verificata una rottura economica ed emotiva. Di norma, la data rilevante per il calcolo retroattivo della durata dell'unione coniugale è quella in cui la comunità domestica cessa di

  • 10 - esistere (cfr. DTF 140 II 129 consid.3.3; 136 II 113 consid.2 e 3.2; STF 2C_297/2021 del 29 aprile 2021 consid.3.1; STF 2C_944/2020 del 31 marzo 2021 consid.5.3; SPESCHA, op. cit., art. 50 n. 1 seg. con rimandi; CARONI, op. cit., art. 50 n. 8 con rif). 4.6.È indiscusso che nel caso concreto la ricorrente e il marito si sono sposati il C._____ in Italia. Pure la separazione risalente al 1° marzo 2023 è incontestata; infatti, entrambi i coniugi, ora separati, lo hanno confermato (cfr. doc. doc. I/19, I/22, I/25). Da tale momento in poi la ricorrente ha vissuto in un appartamento proprio e provvede autonomamente al suo sostentamento (cfr. doc. II/1). La circostanza che la procedura di divorzio non sarebbe ancora stata avviata, non è decisiva, in quanto entrambi i coniugi hanno in precedenza confermato che per loro la separazione è definitiva e che non hanno intenzione di ricucire il rapporto coniugale (cfr. doc. I/22, I/25). Un'altra conclusione non si deduce né dagli atti a disposizione né dal ricorso della ricorrente (vedi anche doc. I/39, I/40). 4.7.Secondo l'art. 49 LStrI, l'esigenza della coabitazione non è tuttavia applicabile se possono essere invocati motivi gravi che giustificano il mantenimento di residenze separate e se la comunità familiare continua a sussistere. Per motivi gravi si intendono per esempio motivi lavorativi, casi di violenza domestica, ecc. (cfr. STF 2C_511/2019 del 28 novembre 2019 consid.3.1; 2C_544/2010 del 23 dicembre 2010 consid.2.3.1). In questo caso non sono stati fatti valere tali motivi, né questi sono ravvisabili dagli atti. Inoltre, va qui rammentato che la vita separata riconducibile a momenti di crisi non deve diventare la regola e deve durare solo pochi mesi, altrimenti decade il diritto ai sensi degli artt. 42 o 43 LStrI. Da sei a 12 mesi, di solito, la separazione non è più considerata temporanea; in tal caso l'unione coniugale si considera di fatto definitivamente sciolta quando uno dei due coniugi lascia la casa comune, indipendentemente dalla volontà dei coniugi e dalle ragioni addotte (cfr. STF 2C_712/2014 del 15 giugno

  • 11 - 2015 consid.2.3; sentenza del Tribunale amministrativo del Cantone di Zurigo VB.2015.00769 del 27 gennaio 2016 consid.2.1). Considerata la durata concreta della separazione, la quale al momento dell'emissione della decisione qui impugnata era di poco meno di 12 mesi, questa non è più da considerare temporanea e, per conseguenza, l'unione coniugale è da ritenere come definitivamente sciolta. La ricorrente non fa inoltre valere che ella o il marito avrebbero avuto l'intenzione di ricucire il loro legame o che sarebbe stata ripresa la convivenza. 4.8.Nel caso in esame, è dunque chiaro che la durata del matrimonio in Svizzera non ha raggiunto il limite di tre anni, data l'entrata dei coniugi in Svizzera il 24 agosto 2020 e la separazione del 1° marzo 2023 (cfr. doc. I/1, I/6, I/14, I/19, I/22, I/25). Il primo presupposto dell'art. 50 cpv. 1 lett. a LStrI in unione all'art. 77 cpv. 1 OASA non è pertanto dato e, di conseguenza, non è più necessario esaminare se i criteri d'integrazione ai sensi dell'art. 58a LStrI sono dati. La censura della ricorrente riguardante la durata totale del matrimonio di 3 anni e 8 mesi è quindi infondata. 5.Gravi motivi personali (art. 50 cpv. 1 lett. b LStrI in unione all'art. 77 cpv. 1 lett. b OASA) 5.1.La ricorrente sostiene di essere partita da Cuba nel 2018 e che, tornando a casa in due occasioni per visitare la sua famiglia, avrebbe constatato una situazione di approvvigionamento con derrate alimentari e medicine molto precaria. Inoltre, a suo dire, le persone non avrebbero diritti di alcun tipo e cercherebbero di andarsene da Cuba in qualsiasi maniera. Una situazione molto diversa da quanto si vedrebbe al di fuori dell'Isola e che peggiorerebbe ogni giorno. Quindi, un ritorno a Cuba non sarebbe una soluzione per lei. La sua integrazione in Svizzera sarebbe più che ottima. Avrebbe già dal primo giorno lavorato sempre al 100% e i suoi datori di

  • 12 - lavoro sarebbero soddisfatti di lei. Avrebbe imparato l'italiano alla perfezione e al momento riuscirebbe a parlare tedesco. 5.2.Il convenuto rimanda alla sua decisione. Egli ritiene che, per ammettere un caso di rigore susseguente al matrimonio a seguito della forte compromissione delle possibilità di reintegrazione nel paese d'origine, occorrerebbe stabilire se la reintegrazione personale, professionale e familiare della persona interessata in caso di rimpatrio nel paese d'origine sia da considerare fortemente compromessa o meno, e non se una vita in Svizzera sarebbe più semplice o verrebbe preferita. Potrebbe esser considerata anche la durata della relazione vissuta prima del matrimonio o all'estero. Anche radici economiche e sociali in Svizzera più sviluppate della media potrebbero eccezionalmente costituire un caso di rigore, purché sussisterebbe un legame sufficiente con il soggiorno dovuto al matrimonio. Per svariati motivi, qui sotto ripresi, il convenuto ha ritenuto non si potesse procedere ai sensi dell'art. 50 cpv. 1 lett. b LStrI. 5.3.Sussiste un grave motivo personale ai sensi dell'art. 50 cpv. 1 lett. b e cpv. 2 LStrI in unione all'art. 77 cpv. 1 lett. b e cpv. 2 OASA se il coniuge è stato vittima di violenza nel matrimonio, se il matrimonio contratto non è espressione della libera volontà di uno degli sposi o se la reintegrazione sociale nel paese d’origine risulta fortemente compromessa. Nel valutare i motivi importanti personali sono da prendere in considerazione tutti gli aspetti del singolo caso (cfr. DTF 137 II 345 consid.3.2.1; cfr. anche DTF 138 II 229 consid.3; STF 2C_202/2018 del 19 luglio 2019 consid.3.1). Per quanto riguarda il reinserimento sociale, è determinante se l'integrazione personale, professionale e familiare del cittadino straniero interessato sarebbe seriamente compromessa in caso di rientro in patria, e non se una vita in Svizzera sarebbe più facile e – per qualsiasi motivo – preferibile. Un caso di rigore personale e post-matrimoniale richiede, sulla scorta delle circostanze complessive, una notevole intensità delle conseguenze sulla

  • 13 - vita privata e familiare, che deve essere collegata alla situazione di vita dopo la cessazione dell'autorizzazione derivata di dimora. Il caso di rigore deve riguardare il matrimonio e il soggiorno associatogli. Se non sono stati stabiliti legami stretti con la Svizzera e se il soggiorno nel paese è stato solo di breve durata, non sussiste, secondo la prassi, un diritto a un ulteriore soggiorno; ciò, segnatamente, se il reinserimento nel paese d'origine non pone particolari problemi (cfr. DTF 137 II 345 consid.3.2.3; STF 2C_880/2022 del 22 marzo 2023 consid.3.1 con vari rimandi; 2C_335/2020 del 18 agosto 2020 consid.3.2; vedi anche CARONI, op. cit., art. 50 n. 22 segg.). 5.4.1.In ossequio alla discrezione da considerare nelle analisi della seconda istanza di ricorso, si può richiamare e fare riferimento a quanto ritenuto dall'istanza inferiore. Il convenuto, nella decisione impugnata, ritiene – richiamando a sua volta quanto detto dall'UMDC – che la ricorrente avrebbe familiarizzato bene con il modo di vivere in Svizzera; tuttavia la sua integrazione sociale non andrebbe in alcun modo oltre a quello che ci si potrebbe attendere da una persona dopo tre-quattro anni. Non risulterebbe che ella intratterrebbe relazioni particolarmente strette (associazioni, contatti sociali), né ciò verrebbe fatto valere. A favore della ricorrente vi sarebbe solo il fatto che, a prescindere da qualche mese, avrebbe esercitato un'attività lucrativa durante l'intero soggiorno in Svizzera e che parlerebbe in modo fluente italiano. Non si intravvedono in questo senso motivi per discostarsi da tali constatazioni. 5.4.2.Inoltre, come ritenuto dal convenuto nella decisione impugnata, una partenza dalla Svizzera dopo un soggiorno così breve può essere pretesa e non costituisce un ostacolo insormontabile. A tal riguardo giova infatti ricordare che la ricorrente ha dimorato in Svizzera fino alla separazione – momento a partire dal quale decadrebbe il permesso di dimora qui in oggetto – solo per circa due anni e sei mesi (cfr. STF 2C_854/2022 del 14

  • 14 - febbraio 2023 consid.3.3.1). Vista la durata della sua assenza dal paese ella è sicuramente in grado di riambientarsi rapidamente e reintegrarsi senza problemi. Le esperienze lavorative e di vita accumulate in Svizzera possono facilitarle tale processo (cfr. STF 2C_294/2022 del 28 luglio 2022 consid.4.3.1). Non si deve poi dimenticare, come ravvisato dal convenuto, che la ricorrente è nata, cresciuta e scolarizzata a Cuba. Ella ha vissuto a Cuba fino al 2018 – ergo fino al 28esimo anno di vita – ed è quindi ottimamente familiarizzata con le condizioni del suo paese d'origine, dove vi ha trascorso la gran parte della sua vita, anche in età adulta. Dopo un'assenza breve, non vi sono motivi per pensare che ella non sarebbe in grado di riambientarsi rapidamente. La ricorrente stessa narra nel ricorso di avere ancora parenti a Cuba. Questi potrebbero dunque sostenerla con la reintegrazione. Infine, la ricorrente, secondo le proprie indicazioni, si è recata a Cuba due volte negli ultimi sei anni per visitare i suoi familiari; circostanza, questa, che lascia desumere che ella ha ancora dei legami (sostanziali) con la propria patria e con la propria famiglia. 5.4.3.Il convenuto ha poi giustamente sottolineato che le argomentazioni riguardanti la situazione politica cubana sono generiche e nessuna si relaziona al piano personale. Egli rettamente ha ritenuto che la situazione a Cuba è senza dubbio peggiore di quella in Svizzera; ciò sarebbe tuttavia il caso nella maggior parte dei paesi al di fuori dell'UE e, pertanto, non andrebbe considerato. Egli affermava poi, a ragione, che la ricorrente non risulterebbe colpita personalmente più di altri dalla situazione cubana e neanche lo farebbe valere. In effetti è da considerare che il semplice fatto che la situazione della sicurezza, dell'economia e dell'assistenza sanitaria in Svizzera possa essere migliore rispetto a quella del paese d'origine non è sufficiente per ipotizzare un caso di rigore post-matrimoniale (STF 2C_294/2022 del 28 luglio 2022 consid.4.3.2; 2C_938/2020 del 1° febbraio 2021 consid.3.2, con rimandi).

  • 15 - 5.4.4.Si conclude che, sebbene l'interessata paia essersi integrata in Svizzera, parli a grandi linee correttamente una lingua nazionale, abbia un lavoro e provveda alle proprie spese di vita, non è chiaro in che misura il suo reinserimento nel paese d'origine possa essere considerato seriamente compromesso e un ulteriore soggiorno in Svizzera quindi “necessario” (cfr. p.es. STF 2C_3/2023 del 5 giugno 2023 consid.4.5). A titolo abbondanziale, giova tener conto del fatto che la ricorrente ha già trascorso anche del tempo su suolo italiano (cfr. doc. I/1), motivo per cui, come già riteneva l'UMDC nella sua decisione del 22 settembre 2023 (cfr. doc. I/20), una partenza dalla Svizzera, eventualmente anche per l'Italia, è proporzionale. 5.5.Si conferma pertanto quanto ritenuto dal convenuto. Ne discende che non risultano ravvisabili i presupposti dell'art. 50 cpv. 1 lett. b e cpv. 2 LStrI in unione all' art. 77 cpv. 1 lett. b e cpv. 2 OASA. Anche in questo punto, il ricorso va respinto. 6.Deroga generale ai sensi dell'art. 30 cpv. 1 lett. b LStrI 6.1.Per le argomentazioni della ricorrente si rimanda al consid. 5.1. 6.2.Il convenuto, nella decisione qui impugnata, sottolinea che il disposto in questione ha carattere di eccezionalità e i presupposti per il riconoscimento di un caso di rigore sarebbero da applicare restrittivamente. La persona interessata dovrebbe trovarsi in una situazione di rigore personale e andrebbero considerate tutte le circostanze relative al singolo caso. Le condizioni di vita ed esistenziali, paragonate al destino medio di stranieri, dovrebbero essere maggiormente messe in discussione, ovvero il rifiuto di derogare alle condizioni d'ammissione sarebbe associato a gravi pregiudizi. La presenza da lungo tempo in Svizzera e un'integrazione sociale e

  • 16 - professionale avanzata nonché un comportamento irreprensibile non sarebbero di per sé sufficienti per originare un grave caso di rigore personale. Tenendo conto di tutte le argomentazioni addotte dalla ricorrente, non sarebbe possibile riscontrare un caso di rigore secondo l'art. 30 cpv. 1 lett. b LStrI. Vista la durata del soggiorno della ricorrente in Svizzera (allo stato di allora: tre anni e quattro mesi), la sua integrazione non sarebbe progredita a un punto tale che una reintegrazione nel suo paese d'origine non potrebbe essere pretesa. Le conseguenze di un allontanamento non risulterebbero essere di intensità considerevole o quantomeno ciò non sarebbe stato reso credibile. Rispetto al destino medio di persone straniere, per la ricorrente non sussisterebbe un'intensità più elevata delle conseguenze nella vita privata, familiare e professionale. 6.3.Ai sensi dell'art. 30 cpv. 1 lett. b LStrI, è possibile derogare alle condizioni d'ammissione (art. 18-29) al fine di tenere conto dei casi personali particolarmente gravi o di importanti interessi pubblici. L'autorizzazione di rigore in applicazione dell'art. 30 cpv. 1 lett. b LStrI è un'autorizzazione discrezionale non rivendicabile, né sulla base del principio dell'eguaglianza giuridica, né del divieto d'arbitrio, né del principio di proporzionalità. La concessione dell'autorizzazione rappresenta una decisione discrezionale cantonale ai sensi dell'art. 96 LStrI (cfr. STF 2C_564/2021 del 3 maggio 2022 consid.1.1; 2C_693/2021 del 25 ottobre 2021 consid.1.2; 2C_136/2017 del 20 novembre 2017 consid.1.4.1 con riferimenti). Ai sensi dell'art. 96 cpv. 1 LStrI, nell'esercizio del loro potere discrezionale, le autorità competenti tengono conto degli interessi pubblici e delle circostanze personali, nonché dell'integrazione dei cittadini stranieri. Non vi è alcun obbligo legale di esercitare il potere d'apprezzamento in modo generoso (cfr. sentenza del Tribunale amministrativo di San Gallo B 2021/191 del 4 gennaio 2022 consid.2.3 con rif.; v. anche STF 2D_6/2022 del 15 febbraio 2022). L'art. 31 OASA

  • 17 - formula i criteri dei casi personali particolarmente gravi. Nella valutazione occorre osservare in particolare: l'integrazione del richiedente conformemente ai criteri di cui all'art. 58a cpv. 1 LStrI (lett. a), la situazione familiare (lett. c), la situazione finanziaria (lett. d), la durata della presenza in Svizzera (lett. e), lo stato di salute (lett. f) e la possibilità di reinserimento nel paese d'origine (lett. g). La valutazione di un caso di rigore richiede sempre una valutazione complessiva della situazione, tenendo conto di tutte le circostanze (cfr. SPESCHA, op. cit., art. 30 n. 13). Il concetto di grave caso di rigore personale deve essere interpretato in modo restrittivo e deve essere applicato uno standard più severo ai criteri di difficoltà sopra menzionati (cfr. DTF 130 II 39 consid.3; Tribunale amministrativo di San Gallo B 2021/191 del 4 gennaio 2022 consid.2.3 con rif.). Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, sussiste un caso di rigore se la persona interessata si trova in una situazione di emergenza personale. Le condizioni di vita devono essere messe in discussione in misura maggiore rispetto alla sorte media dei cittadini stranieri (cfr. DTF 130 II 39 consid.3 con rimandi). 6.4.Come già ritenuto sopra, il semplice fatto che la situazione della sicurezza, dell'economia e dell'assistenza sanitaria in Svizzera possa essere migliore rispetto a quella del paese d'origine non è sufficiente per ipotizzare un caso di rigore post-matrimoniale, anche se l'interessata sembra essersi integrata in Svizzera, parla più o meno correttamente una lingua nazionale, ha un lavoro e provvede alle proprie spese di vita (cfr. sopra consid. 5.4.). Come rettamente già ha ravvisato il convenuto non siamo in presenza di un caso di rigore generale ai sensi dell'art. 30 cpv. 1 lett. b LStrI e la ricorrente non motiva in modo sostanzioso perché la decisione del convenuto dovrebbe essere corretta. Pertanto anche in questo punto il ricorso deve essere respinto.

  • 18 - 7.Per tutti i motivi sopracitati il ricorso è da respingere integralmente e la decisione impugnata da confermare. 8.A titolo abbondanziale, non si rileva né una violazione dell'art. 8 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU; RS 0.101), né dell'art. 13 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera (Cost.; RS 101), in quanto la fattispecie non risulta ricadere nel loro campo d'applicazione, rilevato che tali disposizioni tutelano in prima linea la comunione tra i coniugi e i loro figli minorenni (cfr. DTF 135 I 143 consid.1.3. seg; 127 II 60 consid.1). Fatta astrazione da quanto precede, rilevati il periodo che la ricorrente ha trascorso in Svizzera e il grado di integrazione sociale non di carattere intensivo, non sarebbe in ogni caso giustificato dedurre dalle due norme summenzionate un suo diritto di permanenza in Svizzera. 9.Visto l'esito della vertenza, le spese processuali composte da una tassa di Stato fissata a CHF 1'000.00 e spese di cancelleria sono poste a carico della soccombente ricorrente (cfr. art. 73 cpv. 1 LGA). Al convenuto, Dipartimento cantonale, non sono assegnate ripetibili (art. 78 cpv. 2 LGA). III. Per questi motivi il Tribunale giudica: 1.Il ricorso è respinto. 2.Vengono prelevate le seguenti spese processuali:

  • una tassa di Stato diCHF1'000.00

  • e le spese di cancelleria diCHF444.00 totaleCHF1'444.00 Tali spese sono poste a carico di A._____.

  • 19 - 3.Non vengono assegnate spese ripetibili. 4.[vie di diritto] 5.[Comunicazioni] [Con sentenza 2C_491/2024 del 4 novembre 2024 il Tribunale federale ha respinto il ricorso interposto contro questa decisione, nella misura in cui lo ha ritenuto ammissibile.]

Zitate

Gesetze

16

ALC

  • art. 3 ALC

CEDU

  • art. 8 CEDU

LGA

  • art. 38 LGA
  • art. 50 LGA
  • art. 51 LGA
  • art. 52 LGA
  • art. 73 LGA
  • art. 78 LGA

LStrI

OASA

Gerichtsentscheide

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