VERWALTUNGSGERICHT DES KANTONS GRAUBÜNDEN DRETGIRA ADMINISTRATIVA DAL CHANTUN GRISCHUN TRIBUNALE AMMINISTRATIVO DEL CANTONE DEI GRIGIONI U 22 74 1a Camera PresidenzaPaganini GiudiciAudétat e von Salis AttuariaSchupp SENTENZA del 13 aprile 2023 nella vertenza di diritto amministrativo A._____, patrocinato dall'avv. Ilario Bondolfi, ricorrente contro Dipartimento di giustizia, sicurezza e sanità dei Grigioni, convenuto concernente permesso di domicilio (decadenza)
2 - I. Ritenuto in fatto: 1.A._____ è nato l'B._____ a C._____ in Italia ed è cittadino italiano. 2.Il 10 aprile 2015 il Cantone Ticino ha rilasciato a A._____ un permesso di dimora UE/AELS per esercitare un'attività lucrativa con termine di controllo valido fino al 17 febbraio 2020 (data di arrivo 18 febbraio 2015). Precedentemente, egli era titolare di un permesso per frontalieri UE/AELS rilasciato dal Cantone Ticino. Il 22 luglio 2020, il Cantone Ticino ha rilasciato a A._____ il permesso di domicilio UE/AELS (scopo del soggiorno: attività lucrativa) con termine di controllo valido fino al 17 febbraio 2025. 3.Il 15 dicembre 2020 A._____ ha trasferito il suo domicilio da D._____ nel Cantone Ticino a E.. Il Comune di E. ha presentato la corrispondente notifica di mutazione all'Ufficio della migrazione e del diritto civile dei Grigioni (di seguito: UMDC) l'11 febbraio 2021. 4.In seguito alla visione degli atti dell'Ufficio della migrazione del Cantone Ticino, il 18 febbraio 2021 l'UMDC ha rilasciato a A._____ il permesso di domicilio UE/AELS con l'indirizzo di E._____ adeguato. 5.Con notifica di mutazione del 26 maggio 2021 il Comune di F._____ ha preso atto del trasferimento di A._____ da E._____ a F._____ in data 25 maggio 2021. Quale scopo del soggiorno il Comune ha indicato sul modulo un'attività lucrativa indipendente, egli lavorerebbe presso la ditta G._____ con sede a H., Italia. 6.Dagli accertamenti svolti dall'UMDC è risultato che la distanza tra E. o F._____ e H._____ si aggira tra le tre ore e le tre ore e mezza di tragitto in auto. In passato, tra febbraio e aprile 2021, A._____ non aveva inoltre dato seguito a tre richieste di rilevamento dei suoi dati biometrici da parte del Regionales Ausweiszentrum I._____/UMDC. All'UMDC è sorto quindi
3 - il sospetto che A._____ soggiornasse solo sporadicamente in Svizzera e ha avviato una verifica del soggiorno. 7.Con lettera del 2 giugno 2021 l'UMDC ha comunicato a A._____ che avrebbe avviato una verifica del soggiorno e l'ha invitato a inoltrare diversi documenti e a fornire informazioni. Dopo che tale lettera raccomandata è stata restituita con l'annotazione "non ritirata", l'UMDC gliel'ha fatta nuovamente recapitare il 17 giugno 2021. 8.Il 3 giugno 2021 gli è stato rilasciato il permesso di domicilio UE/AELS con un termine di controllo valido fino al 17 febbraio 2025. 9.Il 24 giugno 2021 A._____ ha inoltrato i primi documenti e le prime informazioni. Tra l'altro ha comunicato che da cinque anni non avrebbe esercitato più alcuna attività lucrativa e che ricoprirebbe solo una funzione quale membro del consiglio d'amministrazione della società di famiglia. La società di famiglia sarebbe al momento gestita dai suoi figli. La sua presenza in loco sarebbe necessaria solo una volta all'anno per l'approvazione del bilancio. Lo stesso giorno l'UMDC ha invitato A._____ a inoltrare la documentazione ancora mancante entro il 2 luglio 2021. In seguito, l'UMDC ha prorogato il termine fino al 27 luglio 2021. Il 26 luglio 2021 A._____ ha inoltrato all'UMDC ulteriori documenti. 10.Con lettera del 3 agosto 2021 l'UMDC ha concesso a A._____ il diritto di essere sentito riguardo alla verifica del soggiorno. Nella lettera l'UMDC ha menzionato il fatto che la documentazione inoltrata sino a quel momento dimostrerebbe soltanto soggiorni sporadici in Svizzera. Gli è stata concessa la possibilità di inoltrare una presa di posizione e ulteriori documenti rilevanti ai fini della decisione nonché del suo soggiorno riferite alla persona entro il 23 agosto 2021. Anche questa lettera è stata restituita all'UMDC con l'annotazione "non ritirata". In seguito l'UMDC ha prorogato
4 - il termine diverse volte, l'ultima volta fino al 1° novembre 2021, e nel frattempo il ricorrente ha fatto capo a un rappresentante legale. 11.Nella sua presa di posizione del 1° novembre 2021 il rappresentante legale spiega che la conclusione secondo la quale A._____ non avrebbe più il centro dei propri interessi di vita in Svizzera si fonderebbe apparentemente sulla notifica del Comune di F., secondo la quale egli svolgerebbe un'attività lucrativa indipendente in Italia. Tale informazione verrebbe contestata. Egli sarebbe in possesso di un permesso di domicilio UE/AELS e sarebbe domiciliato nei Grigioni a tutti gli effetti. Si chiedeva l'abbandono della procedura. Lo stesso giorno l'UMDC prospettava l'emissione di una decisione impugnabile. 12.Con decisione d'accertamento del 16 novembre 2021 l'UMDC ha stabilito che il permesso di domicilio UE/AELS di A. sarebbe decaduto per legge il 26 novembre 2020. La documentazione e le prove inoltrate, che dovrebbero attestare l'effettivo soggiorno prevalente e il centro degli interessi di vita di A._____ in Svizzera, non proverebbero un soggiorno maggioritario e un centro dei suoi interessi di vita in Svizzera, bensì il soggiorno sarebbe solo sporadico. Anche le conferme di terzi prospettate non cambierebbero la situazione. Se soggiornasse davvero in misura prevalente in Svizzera, tanto più che A._____ sosterrebbe di non esercitare alcuna attività lucrativa in Italia, e se in Svizzera si trovasse il centro dei suoi interessi di vita, il suo soggiorno lascerebbe tracce, di modo che un effettivo soggiorno prevalente potrebbe essere dimostrato anche solo con documenti riferiti alla persona, senza conferme di terzi. Ciò tuttavia non sarebbe il caso. 13.Contro questa decisione A._____ ha interposto ricorso il 17 dicembre 2021 al Dipartimento di giustizia, sicurezza e sanità (di seguito: DGSS).
5 - 14.Con decisione dipartimentale del 14 luglio 2022 il DGSS decideva di respingere il ricorso di A.. 15.Il 14 settembre 2022 A. (di seguito: ricorrente) interponeva ricorso contro la decisione dipartimentale del 14 luglio 2022. Egli chiedeva che questa fosse integralmente revocata, che al ricorso fosse concesso l'effetto sospensivo, protestate spese, tasse e ripetibili a carico del convenuto. 16.Con scritto del 22 settembre 2022 il DGSS (di seguito: convenuto) si esprimeva riguardo l'effetto sospensivo, concordando con l'accordo. 17.Il Giudice dell'istruzione riteneva con decisione del 26 settembre 2022 che al ricorso era conferito l'effetto sospensivo secondo l'art. 53 della Legge sulla giustizia amministrativa (LGA; CSC 370.100). 18.In data 26 settembre 2022 il convenuto prendeva posizione riguardo al ricorso, chiedendo di respingere il ricorso e di mettere spese e ripetibili a carico del ricorrente. Si rinviava alla decisione impugnata. 19.Con scritto 30 settembre 2022 il Giudice dell'istruzione comunicava al ricorrente di non ritenere necessario un'ulteriore scambio di scritti (cfr. art. 54 cpv. 3 LGA), ritenendo impregiudicata la facoltà di introdurre una replica sulla presa di posizione. 20.Con ulteriore scritto dell'8 dicembre 2022 il Giudice dell'istruzione richiedeva l'inoltro delle dichiarazioni dei redditi per gli anni 2019-2021 e le fatture per il consumo dell'energia elettrica almeno da dicembre 2020 a oggi. Egli chiedeva dove il ricorrente effettuava il rifornimento di carburante solitamente e come pagava.
6 - 21.Con scritti 23 gennaio e 1 febbraio 2023 il ricorrente trasmetteva la documentazione e rispondeva alle domande. 22.Il convenuto si esprimeva molto brevemente con scritto del 30 gennaio 2023 riguardo lo scritto del ricorrente del 23 gennaio 2023 incl. allegati. 23.Il ricorrente in data 17 febbraio 2023 prendeva posizione riguardo allo scritto del convenuto. 24.Il convenuto rinunciava a un'ulteriore presa di posizione con scritto del 21 febbraio 2023. II. Considerando in diritto: 1.Il Tribunale amministrativo è competente per il giudizio sul presente ricorso contro la decisione dipartimentale del 14 luglio 2022 (cfr. art. 49 cpv. 1 lett. c LGA). Gli ulteriori requisiti processuali sulla legittimazione (art. 50 LGA) e la ricevibilità del ricorso (art. 38 e 52 LGA) non danno adito a osservazioni, per cui si entra nel merito del ricorso. 2.L'UMDC ha fissato la decadenza del permesso di domicilio al 25 maggio 2021 e ha fissato la partenza per l'estero al 26 novembre 2020, cioè sei mesi prima della data del trasferimento del ricorrente da E._____ a F._____ il 25 maggio 2021. Da esaminare è il soggiorno del ricorrente in Svizzera, in particolare durante i sei mesi di controllo sopraindicati (26 novembre 2020 – 25 maggio 2021) e se questo è conforme al mantenimento del permesso di domicilio. 2.1.Il ricorrente nel suo ricorso ad eccezione delle sue rettifiche, non contesta la fattispecie esposta nella decisione impugnata. Egli rettifica dicendo che non corrisponderebbe al vero che il Controllo abitanti di F._____ avrebbe indicato sulla notifica di mutazione "attività indipendente in Italia". Esso semmai avrebbe rilevato che il ricorrente sarebbe attivo (cfr. "Tätig bei
7 - Firma") presso la società G._____ di H., senza precisare in che funzione. Il ricorrente ritiene (rileverebbe e comproverebbe) che egli sarebbe proprietario di un appartamento di prima residenza di 3,5 locali a F., egli avrebbe la patente svizzera e la sua vettura sarebbe immatricolata in Svizzera. Egli ritiene che la conclusione del convenuto che il permesso C del ricorrente sarebbe decaduto per legge a seguito del soggiorno prevalente all'estero superiore a sei mesi con soggiorni sporadici in Svizzera, sarebbe contraria ai fatti, arbitraria e lesiva della giurisprudenza determinante in materia. La decadenza del permesso di domicilio sarebbe disciplinata dall'art. 61 LStrI. Da cui risulterebbe che il mantenimento di un permesso di soggiorno presupporrebbe un minimo di presenza sul territorio svizzero e che, per definire questa presenza, il legislatore non avrebbe fatto capo né al criterio del centro degli interessi, né a quello del domicilio, bensì a due criteri formali, quali 1) la notifica di partenza o 2) un soggiorno all'estero di almeno sei mesi. Secondo le sentenze del Tribunale federale per la decadenza sarebbero determinanti solo questi due criteri formali. Il Tribunale federale avrebbe anche precisato che lo spostamento del domicilio risp. del centro di interessi non determinerebbe di per sé la decadenza che potrebbe subentrare solo se – nel contempo – sarebbero date le condizioni previste dalla legge, cioè se la persona ha lasciato la Svizzera per almeno sei mesi o vi ritorna prima dello scadere di tale termine, ma solo per breve tempo, per ragioni turistiche, familiari o d'affari. Egli ritiene che le due istanze precedenti avrebbero fondato la prova della decadenza del permesso sulla mancata comprova del centro di vita in Svizzera per il periodo dal 26 novembre 2020 al 25 maggio 2021, bensì tale criterio non sarebbe rilevante in casu. Egli ritiene che il soggiorno all'estero di almeno sei mesi sarebbe un fatto che esclude il permesso, quindi l'onere della prova starebbe all'autorità che invoca tale circostanza (quindi l'UMDC) e non al titolare del permesso,
8 - prova che l'UMDC non avrebbe fornito. Inoltre spetterebbe all'autorità chiarire se il soggiorno all'estero previsto dalla legge è stato effettivamente ininterrotto. Il ricorrente avrebbe fornito le prove non soltanto di una minima presenza fisica bensì di una sua presenza regolare in Svizzera. Inoltre una sua minima presenza fisica in Svizzera sarebbe riconosciuta dalle autorità precedenti, quindi già per questo il ricorso sarebbe da accogliere. In seguito al cambio di indirizzo per F._____ sul formulario per il cambiamento di domicilio (formulario in tedesco, lingua che il ricorrente non leggerebbe né capirebbe) sarebbe correttamente indicato che egli sarebbe attivo presso la G._____ di H., Italia, quale amministratore. Questa sarebbe l'azienda di famiglia gestita dai figli e presso la quale il ricorrente non avrebbe alcuna funzione operativa o di impiegato, la sua presenza in Italia quale amministratore sarebbe richiesta una volta all'anno per l'approvazione del bilancio. Mentre alla voce "posto di lavoro" del formulario non sarebbe indicato nulla, invece sarebbe indicato alla voce "motivo del soggiorno" un'attività indipendente in Svizzera. Dedurre da tali indicazioni che egli sarebbe soggiornante durevolmente in Italia dal 26 novembre 2020 sarebbe arbitrario e temerario. Il ricorrente non avrebbe mai ricevuto le richieste di rilevamento del viso e della firma e appena ricevuta vi avrebbe dato seguito. Le dieci dichiarazioni di persone terze che confermerebbero il suo indirizzo a F. e di vederlo regolarmente nel comune, andrebbero ben oltre la prova di una sua presenza minima in Svizzera. Le obiezioni dell'istanza precedente per cui tali dichiarazioni non sarebbero datate e pertanto non sarebbe possibile trarre delle conclusioni in relazione al periodo determinante sarebbero manifestamente pretestuose.
9 - Dal momento del suo trasferimento in Svizzera il ricorrente non sarebbe mai stato per un periodo prolungato e superiore a sei mesi all'estero o in Italia. Tanto meno avrebbe notificato la sua partenza per l'Italia. Egli sarebbe iscritto all'AIRE (Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero), disporrebbe di una patente svizzera e di un veicolo immatricolato nei Grigioni e sarebbe proprietario di un appartamento di prima residenza a F.. Inoltre durante il periodo in questione da novembre 2020 a maggio 2021 l'Italia sarebbe stata praticamente ferma a seguito della pandemia, per cui egli anche volendo non avrebbe avuto necessità di recarvisi per lavoro. 2.2.Il convenuto per quanto riguarda la descrizione della fattispecie rinvia alla decisione impugnata. Inoltre contesta espressamente le argomentazioni del ricorrente, per quanto queste si pongano in contrasto con gli atti, con i considerandi contenuti nella decisione impugnata o con le argomentazioni seguenti. Dato che il ricorrente non farebbe valere nuove importanti argomentazioni si potrebbe in sostanza rinviare alla decisione impugnata anche in relazione alle argomentazioni giuridiche. Nella decisione impugnata il convenuto in sintesi riteneva che valutando gli estratti dei conti bancari nonché i conteggi della carta di credito per il periodo giugno 2019-luglio 2021, sarebbero stati effettuati sul territorio svizzero solo tre prelievi di denaro contante, secondo gli atti nessun pagamento con la carta e riguardo alla carta di credito sarebbero risultati pochi pagamenti e anche quando più frequenti essi in media non sarebbero stati più di un pagamento al mese. I giustificativi confermerebbero solo un soggiorno di singole giornate almeno a partire da agosto 2020. Il convenuto riteneva che sia l'iscrizione all'AIRE dal 21 dicembre 2015, che l'acquisto di un immobile a F., che la conferma della ditta J._____ SA, che le conferme di conoscenti o altre persone – non datate (tranne una), non indicanti un periodo di tempo o il tipo di relazione con il ricorrente – non rappresenterebbero prove di un soggiorno
10 - effettivo in Svizzera. Le conferme sarebbero lettere standard predefinite e dichiarazioni molto generali, senza un contenuto rilevante in casu; incontrare qualcuno "regolarmente" potrebbe anche significare che ci si incontri una volta all'anno. Dopo aver esaminato il quadro generale il convenuto riteneva come incontestato che il ricorrente avrebbe soggiornato anche a F._____ e che avrebbe lì certi legami, tuttavia non ci sarebbero indicazioni idonee a comprovare un soggiorno prevalente o un centro degli interessi di vita del ricorrente a F._____ o E._____. Il ricorrente non fornirebbe prove del fatto che il suo soggiorno in Svizzera sarebbe mai andato oltre a qualche soggiorno sporadico a partire da agosto 2020, ciò che farebbe supporre che egli avrebbe soggiornato in Svizzera solamente per motivi turistici e per breve tempo. Il ricorrente non avrebbe inoltrato prove sufficienti a sostegno della sua posizione, nonostante sarebbe stato incalzato in tal senso dall'istanza precedente, quindi egli dovrebbe farsi carico delle conseguenze della violazione dell'obbligo di collaborare. L'attività del ricorrente nell'azienda di famiglia in Italia non sarebbe determinante ai fini della valutazione. Gli indizi infittirebbero il sospetto che al più tardi dal suo trasferimento dal Ticino ai Grigioni il ricorrente non avesse praticamente più il soggiorno e il centro dei propri interessi in Svizzera, bensì all'estero, tornando in Svizzera solo per brevi periodi per motivi turistici, famigliari o lavorativi. Il permesso di domicilio sarebbe decaduto. Il ricorso era quindi infondato e veniva respinto. 2.3.Con scritto del 23 gennaio 2023 il ricorrente inoltrava la documentazione e rispondeva alle domande postegli. Egli sottolineava che le bollette di energia allegate si riferivano esclusivamente alla sua attuale residenza, in quanto nel periodo dicembre 2020-marzo 2021 egli sarebbe stato in affitto. Per le spese da carburante non ci sarebbero ricevute, perché egli sarebbe solito spostarsi coi mezzi pubblici, in bici o a piedi e l'utilizzo
11 - dell'automobile sarebbe limitato al minimo indispensabile. Il pagamento del carburante avverrebbe in contanti. Con scritto del 30 gennaio 2023 il convenuto si esprimeva ritenendo che le bollette dell'elettricità sarebbero piuttosto basse anche per un bilocale e confermerebbero che il ricorrente soggiornerebbe raramente, se non quasi mai, nell'appartamento. Le dichiarazioni d'imposta non mostrerebbero alcuna prova dell'effettiva presenza del ricorrente. Si rinunciava a un'ulteriore presa di posizione. Con scritto del 17 febbraio 2023 il ricorrente riteneva che egli vivrebbe da solo per cui l'unico consumo costante sarebbe quello generato dal frigorifero. Egli non utilizzerebbe la lavastoviglie, se non raramente con gli ospiti. Forno e piano cottura sarebbero modelli a basso consumo. I consumi medi invocati dal convenuto sarebbero di natura generale e non terrebbero conto delle circostanze particolari del caso concreto. 2.4.1.Il ricorrente è cittadino italiano e può quindi appellarsi all'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e gli Stati membri dell'UE/AELS, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (Accordo sulla libera circolazione delle persone [ALC; RS 0.142.112.681]). Poiché detto accordo e il suo protocollo non contengono disposizioni sulla decadenza del permesso di domicilio UE/AELS, alla decadenza del permesso di domicilio UE/AELS si applicano pertanto sussidiariamente le disposizioni della Legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI; RS 142.20) e i corrispondenti accordi di domicilio (cfr. Istruzioni e commenti concernenti l'ordinanza sulla libera circolazione delle persone della Segreteria di Stato della migrazione OLCP-01/2022 di gennaio 2022, n. 2.8.1) Il permesso di domicilio ai sensi dell'art. 34 della LStrI è di durata illimitata e conferisce lo statuto di soggiorno più favorevole ai cittadini stranieri con
12 - diritto di soggiorno consolidato (PETER UEBERSAX, Ausländerrecht, 2° ed., Basilea 2009, p. 285; BOLZLI, in: SPESCHA/ZÜND/BOLZLI/HRUSCHKA/DE WECK (Ed.), Kommentar Migrationsrecht, 5° ed., Zurigo, 2019, Art. 34 LStrI, n. 1). Dal diritto pertinente per la questione del mantenimento di un permesso di domicilio (cfr. art. 61 cpv. 2 frase 1 LStrI) si evince che il mantenimento di un permesso in base alla legge sugli stranieri presuppone un minimo di presenza fisica sul territorio svizzero. Per la definizione di questo presupposto del minimo di presenza fisica il legislatore, tuttavia, si è astenuto dal fare un collegamento al criterio soggetto a interpretazione del centro dei propri interessi o addirittura del domicilio, la legge non contiene alcuna lacuna al riguardo (cfr. DTF 145 II 322 consid. 2.2, DTF 120 Ib 369 consid. 2.c, DTF 112 Ib 1 consid. 2.a; SPESCHA, in: SPESCHA/ZÜND/BOLZLI/HRUSCHKA/DE WECK, op. cit., art. 61, n. 6). Ai sensi dell'art. 61 cpv. 1 lett. a LStrI il permesso di domicilio decade in particolare al momento della notificazione della partenza della persona straniera dalla Svizzera (cfr. SPESCHA, op. cit., art. 61, n. 1; CARONI, SCHEIBER, PREISIG, PLOZZA, Migrationsrecht, 5° ed., Berna, 2022, n. 706). Se la persona straniera lascia la Svizzera senza notificare la propria partenza il permesso di domicilio decade dopo sei mesi di soggiorno all'estero (cfr. art. 61 cpv. 2 frase 1 LStrI). Non sono rilevanti né i motivi dell'assenza dal paese né le intenzioni dell'interessato (cfr. Weisungen und Erläuterungen I. Ausländerbereich, Segreteria di Stato della migrazione SEM, di ottobre 2013, stato al 1° marzo 2023, p. 77 pt. 3.5.5). Con questa regola, per la decadenza del permesso di domicilio il legislatore si è basato su due criteri formali: la notificazione della partenza o un soggiorno all'estero di almeno sei mesi (cfr. sentenza del Tribunale federale 2C_762/2020 del 9 giugno 2021 consid. 2.2; SPESCHA, op. cit., art. 61, n. 6; CARONI, SCHEIBER, PREISIG, PLOZZA, op. cit., n. 706, p.281 ss.). Per la discussione della questione se il richiesto soggiorno all'estero di sei
13 - mesi per la decadenza del permesso di domicilio deve essere ininterrotto o se questo requisito può essere soddisfatto anche da diversi soggiorni di breve durata all'estero, il Tribunale federale ha considerato nella decisione DTF 120 Ib 369 consid. 2.c p. 372, che, in linea di principio, solo un soggiorno ininterrotto di sei mesi all'estero comporta la decadenza del permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 61 cpv. 2 lett. a LStrI, riservate restano le costellazioni nelle quali il ritorno in Svizzera non avviene nel senso inteso dal legislatore. È il caso ad esempio, se un cittadino straniero trasferisce all'estero il proprio domicilio risp. il centro dei propri interessi e torna in Svizzera solo per periodi di tempo relativamente brevi, a scopo di visita, turismo o affari, senza tuttavia soggiornare all'estero per un periodo ininterrotto di sei mesi (DTF 120 Ib 369 consid. 2.c p. 372). Nel senso di questa prassi pubblicata dal Tribunale federale il legislatore ha anche precisato nell'art. 79 cpv. 1 dell'Ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA; RS 142.201), che il periodo di sei mesi di soggiorno all'estero (ai sensi dell'art. 61 cpv. 2 frase 1 LStrI) in ogni caso non è interrotto da temporanei soggiorni di tipo turistico, di visita o lavorativi (DTF 145 II 322 consid. 2.3., sentenze del Tribunale federale 2C_762/2020 del 9 giugno 2020 consid. 2.3.; 2C_405/2015 del 23 ottobre 2015 consid. 2.2; 2C_691/2017 del 18 gennaio 2018 consid. 3.1; CARONI, SCHEIBER, PREISIG, PLOZZA, op. cit., n. 706, p.281 ss.). In questo contesto lo spostamento del domicilio rispettivamente del centro degli interessi non determina già la decadenza, che può subentrare unicamente se - nel contempo - sono date le condizioni previste dalla legge, cioè se la persona ha lasciato la Svizzera per almeno sei mesi, o vi ritorna prima dello scadere di tale termine, ma solo per breve tempo, per ragioni turistiche, familiari o d'affari (cfr. sentenza del Tribunale federale 2C_762/2020 del 9 giugno 2020 consid. 2.3; DTF 145 II 322 consid. 2.4, CARONI, SCHEIBER, PREISIG, PLOZZA, op. cit., n. 706, p.281 ss.).
14 - 2.4.2.Nel procedimento amministrativo vige il principio d'istruttoria per il rilevamento della fattispecie (art. 11 cpv. 1 LGA). Il ricorrente pero ha l'obbligo di collaborare al rilevamento della fattispecie, cioè in particolare fornire indicazioni corrette ed esaustive sugli elementi essenziali per la regolamentazione del soggiorno e fornire senza indugio i mezzi di prova necessari o adoperarsi per presentarli entro un congruo termine (cfr. art. 90 LStrI; SPESCHA, op. cit, art. 90, n. 1 s.; sentenze del Tribunale federale 2C_225/2017 del 22 maggio 2017 consid. 2.2; 2C_467/2020 dell'11 marzo 2021 consid. 4.1). Questo dovere di cooperazione è particolarmente esteso nel contesto delle procedure relative al diritto sugli stranieri e, più in generale, quando si tratta di accertare fatti che l'amministrato è in grado di conoscere meglio che l'autorità, ad esempio perché riguardano la sua situazione personale. Inoltre, più i fatti parlano a sfavore del ricorrente, più si ha il diritto di aspettarsi da quest'ultimo che egli fornisca di sua volontà i mezzi di prova idonei. In assenza di collaborazione da parte dell'interessato e di elementi di prova nell'incarto, l'autorità che chiude l'istruzione del caso ritenendo che un fatto non può essere considerato accertato, non agisce né arbitrariamente né viola l'art. 8 Codice civile svizzero (CC; RS 210) sull'onere della prova (cfr. sentenza del Tribunale amministrativo federale F-3493/2017 del 12 settembre 2019 consid. 6.4.1 e rimandi). Se nonostante la dovuta collaborazione della parte, un fatto non può essere accertato con un ragionevole sforzo, a causa della mancanza di prove le autorità applicheranno la regola generale sull'onere probatorio (analogamente all'art. 8 CC). Quindi per i fatti generanti un diritto porta il ricorrente l'onere della prova, per fatti estinguenti il permesso porta l'autorità l'onere della prova (cfr. sentenza del Tribunale federale 2C_586/2018 del 28 maggio 2019 consid. 2.9.1). 2.5.Occorre analizzare i vari argomenti e documenti riguardanti la presenza fisica in Svizzera del ricorrente. In generale come indizi per una
15 - permanenza in Svizzera valgono: contratto di locazione, conferme di terzi o eventuali contratti con terzi che accertano la presenza in Svizzera, visite mediche, contatti con le autorità (uffici di esecuzione e uffici di tassazione), visite regolari da parenti in Svizzera, multe di circolazione, fatture telefoniche, ricevute di pagamento, ecc. (cfr. SPESCHA, op. cit., art. 61, n. 7). 2.5.1.Da valutare in maniera neutra e quindi non rivestenti valore probatorio, sebbene sottolineati dal ricorrente come argomenti a suo favore, sono il fatto che il ricorrente guida una vettura immatricolata in Svizzera (cfr. doc. 4 ricorrente), che possiede una patente svizzera (cfr. doc. 3 ricorrente) e che è affiliato a una cassa malati svizzera (cfr. doc. I/4 convenuto). Lo stesso vale per l'iscrizione del ricorrente a partire dal 21 dicembre 2015 all'AIRE (doc. I/4 convenuto) e in casu per le dichiarazioni di dieci conoscenti (cfr. doc. II/1 - 1 convenuto). 2.5.1.1. Un'interpretazione neutra si impone in quanto secondo l'art. 42 cpv. 3 bis
dell'Ordinanza sull'ammissione alla circolazione (OAC; RS 741.51) hanno bisogno di una licenza di condurre svizzera i conducenti provenienti dall'estero, residenti in Svizzera da dodici mesi e che durante questo periodo non hanno soggiornato per più di tre mesi consecutivi all'estero. Trattasi quindi di un obbligo per legge e non di un'azione volontaria della singola persona. In casu il ricorrente ha ottenuto un permesso di dimora UE/AELS per esercitare un'attività lucrativa il 10 aprile 2015, quindi egli da tale momento in poi aveva tempo dodici mesi per richiedere una patente svizzera e uniformarsi alla legge, infatti tale patente svizzera è stata rilasciata dal Cantone Ticino il 15 febbraio 2016 (cfr. doc. 3 ricorrente). Questo fatto non è rilevante per il caso concreto in quanto non dimostra dove il ricorrente ha risieduto da novembre 2020 in poi e non riguarda il periodo di controllo qui rilevante.
16 - 2.5.1.2. Lo stesso si può dire per l'immatricolazione risp. la licenza di circolazione del veicolo svizzera. In caso di trasferimento in Svizzera i veicoli a motore immatricolati all'estero devono essere muniti di una licenza di circolazione svizzera e di targhe svizzere se hanno il loro luogo di stanza da più di un anno in Svizzera senza una interruzione superiore a tre mesi consecutivi e/o se il detentore risiede in Svizzera da più di anno senza un'interruzione superiore a tre mesi consecutivi e vi adopera il suo veicolo da più di un mese (cfr. art. 115 cpv. 1 lett. a e b OAC). Trattasi anche qui di un obbligo per legge e non di un'azione volontaria della singola persona. Il permesso di dimora del ricorrente risale al 10 aprile 2015 e il 24 maggio 2017 è stata fatta la perizia in Ticino per la licenza di circolazione, il ricorrente quindi ai tempi soddisfaceva i presupposti di legge per un'immatricolazione risp. licenza di circolazione svizzera. Questo fatto non è rilevante in quanto non dimostra dove il ricorrente ha risieduto da novembre 2020 in poi e non riguarda il periodo di controllo qui rilevante. 2.5.1.3. Anche per l'assicurazione malattia si ritiene che i documenti agli atti (cfr. doc. I/4, doc. I/43 convenuto) attestano che il ricorrente per gli anni 2019 e 2020 era al beneficio di un'assicurazione malattia. Ciononostante richiamato l'art. 3 cpv. 1 della Legge federale sull'assicurazione malattie (LAMal; RS 832.10) si sottolinea che ogni persona domiciliata in Svizzera deve assicurarsi per le cure medico-sanitarie entro tre mesi dall'acquisizione del domicilio o dalla nascita in Svizzera. Richiamando il permesso di dimora del 10 aprile 2015 (al più tardi) il ricorrente doveva per legge stipulare un'assicurazione malattia. Quindi non se ne può dedurre niente a favore del ricorrente e nemmeno dove egli ha risieduto da novembre 2020 in poi e non riguarda il periodo di controllo qui rilevante (cfr. sentenze del Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni U 2017 16 del 27 marzo 2017 consid. 5a e U 2017 38 del 22 e 29 agosto 2017 consid. 3f).
17 - 2.5.1.4. Lo stesso vale per le dieci dichiarazioni di terzi di F._____ risp. K._____ e L.. Queste persone hanno aggiunto il proprio nome e cognome e firma con indirizzo su dieci copie uguali pre-formulate con il seguente testo "Confermo che il sig. A. abita in M._____ e confermo che lo vedo regolarmente a F." (cfr. doc. II/1 - 1 convenuto). Esse inoltre risultano prive di dettagli quali a titolo di esempio: la data della firma (contenuta solo in una dichiarazione), quando il ricorrente è stato visto e per quanto tempo e facendo quale attività, cosa si intende per "regolarmente" cioè con quale frequenza, qual è la natura della conoscenza, ecc. Al contrario di quanto asserito dal ricorrente e come giustamente riconosciuto dal convenuto, non si possono quindi trarre conclusioni rilevanti da queste lettere e queste non bastano per provare che il ricorrente risiede in Svizzera o comunque per ribaltare il sospetto che egli non soggiorni per più di sei mesi all'estero (Italia) risp. che vi abbia il proprio centro di interessi e che torni in Svizzera solo per periodi di tempo relativamente brevi. Nemmeno si sa se sono relative almeno al periodo di controllo qui ricercato. Lo stesso si può affermare riguardo alla dichiarazione del 6 dicembre 2021 della ditta J. SA di N._____ (cfr. doc. II/1 - 2 convenuto), la dichiarazione è vaga e non circostanziata e non è rilevante per la fattispecie. 2.5.1.5. Infine anche per l'iscrizione del ricorrente a partire dal 21 dicembre 2015 all'AIRE (doc. I/4 convenuto) si possono ritenere le conclusioni del punto 2.5.1.4. sopra. Vero è che l'iscrizione comporta, come ritenuto dal DGSS, delle limitazioni per le prestazioni sanitarie in Italia. D'altro canto il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale ritiene che l'iscrizione all'AIRE è un "diritto-dovere" del cittadino e costituisce il presupposto per usufruire di servizi (di consolato) ed esercitare diritti (per es. votare per corrispondenza). Tale Ministero sulla pagina internet in questione ritiene che "Devono iscriversi all'A.I.R.E.: i cittadini che fissano
18 - all'estero la dimora abituale" (cfr. www.esteri.it/it/servizi-consolari-e- visti/italiani-all-estero/aire_0/ consultato l'ultima volta il 16 giugno 2023), infatti il corrispettivo art. 6 cpv. 1 della Legge 27 ottobre 1988 n. 470 italiana cita "I cittadini italiani che trasferiscono la loro residenza da un comune italiano all'estero devono farne dichiarazione all'ufficio consolare della circoscrizione di immigrazione entro novanta giorni dalla immigrazione". Il cpv. 6 cita "[...] Scaduti i termini per la presentazione delle dichiarazioni di cui al presente articolo, gli uffici consolari provvedono ad iscrivere d'ufficio nei predetti schedari i cittadini italiani che non abbiano presentato le dichiarazioni, ma dei quali gli uffici consolari abbiano conoscenza, in base ai dati in loro possesso". E anche la pagina internet della Farnesina servizi telematici per Italiani all'estero cita che ai sensi della suddetta legge "[...] l'iscrizione all'AIRE è obbligatoria per: i cittadini che trasferiscono la propria residenza all'estero per periodi superiori a 12 mesi (cfr. https://serviziconsolarionline.esteri.it/ScoFE/services/service- info.sco, consultato l'ultima volta il 16 giugno 2023). Quindi se ne deduce che l'iscrizione all'AIRE è un obbligo in casu, dato che il ricorrente ha ricevuto ad aprile 2015 il permesso di dimora per la Svizzera, infatti l'iscrizione è avvenuta a dicembre 2015. Dato che l'iscrizione può avvenire d'ufficio, il fatto che sussista un'iscrizione non è per forza attribuibile alla volontà delle singole persone. In conclusione, a differenza di quanto ritenuto dall'istanza inferiore e di quanto ritenuto dal ricorrente, questo argomento non deve essere interpretato quale indizio a favore del ricorrente, ma, è da valutare in maniera neutra, in quanto non è sufficiente per ammettere un domicilio e un centro di interessi del ricorrente in Svizzera, tantomeno per il periodo di controllo qui ricercato e inoltre semplicemente non è rilevante in quanto non dimostra dove il ricorrente ha risieduto da novembre 2020 in poi (cfr. sentenza del Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni U 2017 38 del 22 e 29 agosto 2017 consid. 3.f; sentenza del Tribunale cantonale amministrativo del Cantone Ticino 52.2017.325 del 15 gennaio 2019 consid. 3.3).
19 - 2.5.2.1. Tra gli indizi che potenzialmente potrebbero essere valutati a favore del ricorrente si ha l'acquisto dell'8 marzo 2021 di un appartamento di proprietà di 3,5 locali nel nucleo di F._____ con obbligo della residenza primaria, come sostenuto dal ricorrente (cfr. doc. 2 ricorrente e doc. I/25 convenuto). Però come già giustamente ritenuto dalle istanze precedenti, la sola locazione di un appartamento o l'acquisto di un immobile non dimostra l'effettivo soggiorno in Svizzera del ricorrente, in quanto un appartamento può essere acquistato per soggiorni a scopo di vacanza, come oggetto di investimento o per assicurare un indirizzo di recapito in Svizzera. Inoltre si ritiene che il ricorrente possiede anche un immobile privato in Italia (cfr. doc. 4 ricorrente – dichiarazione d'imposta 2020, pag. 6). Nel quadro generale (si dirà di più sotto) dal fatto che il ricorrente possiede un appartamento di prima residenza a F._____ non si possono quindi trarre conclusioni rilevanti e questo fatto non basta per provare un domicilio in Svizzera o comunque per ribaltare il sospetto che egli non soggiorni per più di sei mesi all'estero (Italia) risp. che vi abbia il proprio centro di interessi e che torni in Svizzera solo per periodi di tempo relativamente brevi a scopo di visita, turismo o affari (cfr. DTF 145 II 322 consid. 2.3; DTF 120 Ib 369 consid. 2.c). 2.5.2.2. Altri indizi che potenzialmente si potrebbero valutare a favore del ricorrente e di un certo "distacco" dall'Italia, è il fatto che egli ha due figli già maggiorenni (anno di nascita 1993 e 1995) che vivono a C._____ (cfr. doc I/4 convenuto - rapporto di polizia) ed è divorziato dalla loro madre dal 2019 (cfr. doc. 4 e 5 ricorrente, doc. I/4 convenuto - sentenza del Tribunale di C., rapporto di polizia). Inoltre egli vivrebbe da solo (cfr. doc. I/4 convenuto – rapporto di polizia). D'altro canto, i fattori appena citati sono inombrati (si dirà di più sotto) da altre informazioni dedotte dai documenti a disposizione, cioè che il ricorrente ha anche una figlia minorenne che presumibilmente vive a O., Italia, con la di lei madre, la quale è una ex compagna risp. ex moglie del ricorrente (cfr. doc. 4 e 5 ricorrente –
20 - dichiarazioni d'imposta 2019, 2020, 2021). Quindi in questo caso sebbene il ricorrente abbia due figli maggiorenni ed egli sia divorziato dalla loro madre, sussiste comunque un legame non tralasciabile – che parla a favore di un centro di interessi – con il paese d'origine, tanto più tenendo conto che la figlia durante il periodo di controllo aveva solo 10-11 anni. 2.5.2.3. Infine altri indizi potenzialmente favorevoli alla tesi del ricorrente si trovano nel rapporto di informazioni della polizia di giugno 2020 all'attenzione dell'Ufficio della migrazione del Canton Ticino (cfr. doc. I/4 convenuto). Secondo questo il ricorrente sarebbe membro del consiglio d'amministrazione della ditta di famiglia G._____ a H._____ (U.) Italia, la ditta sarebbe condotta da suo figlio e il ricorrente non farebbe nulla e vivrebbe di rendita. Inoltre per il suo sostentamento egli farebbe capo agli utili della sua azienda percepiti a fine anno e percepirebbe un'entrata da affitto di un immobile a P.. Egli indicava inoltre che si assentava dalla Svizzera per andare all'estero principalmente per visite ai parenti in Italia, per le normali vacanze e per lavoro. Egli si sarebbe trasferito in Svizzera per motivi lavorativi. Nella richiesta per il rilascio di un permesso di domicilio C dell'11 febbraio 2020 (doc. I/4 convenuto) egli dichiarava di non esercitare un'attività lucrativa in Svizzera (cfr. scelta della risposta pre- formulata "Senza attività in Svizzera/pensionato"), inoltre egli percepirebbe un reddito e/o una rendita corrente per il suo sostentamento. Sulle dichiarazioni d'imposta del 2019, 2020 e 2021 (cfr. doc. 4 e 5 ricorrente) egli non dichiara niente sotto "reddito da attività dipendente" e "reddito da attività indipendente", egli dichiara di non esercitare un'attività lucrativa indipendente. Secondo le sue indicazioni dinanzi alle istanze inferiori (cfr. doc. I/21 e II/1 n. 8 convenuto) e dinanzi al Tribunale egli non svolgerebbe più un'attività lucrativa, ma ricoprirebbe solo la carica di amministratore della società di famiglia condotta dai figli e la sua presenza presso la ditta di famiglia sarebbe necessaria solo una volta per anno per l'approvazione del bilancio. Queste dichiarazioni si scontrano con quanto
21 - ritenuto invece sui formulari di spostamento di dimora/domicilio tra cantoni e inter-cantonali. Di più si dirà sotto. 2.5.2.4. In conclusione considerando l'insieme degli indizi del caso risultano pochi indizi a favore di una presenza sostanziale risp. di un soggiorno in Svizzera
oltre qualche breve periodo di tempo - del ricorrente. 2.5.3.Per quanto riguarda gli argomenti che vanno a discapito di un domicilio e della presenza minima del ricorrente in Svizzera e indirettamente a favore di un domicilio e un centro di interessi all'estero - segnatamente in Italia - si ritiene quanto segue. 2.5.3.1. Dalle dichiarazioni d'imposta degli anni 2019, 2020 e 2021 emerge, come già sopra anticipato, che il ricorrente, oltre ai due figli maggiorenni, ha anche una figlia minorenne (2010) e che egli versa degli alimenti destinati a lei e alla di lei madre (cfr. doc. 4 e 5 ricorrente). Secondo le dichiarazioni d'imposta la madre della figlia abita a O., Italia, vista la giovane età della minore e visto che non vive col ricorrente, si presuppone che anche la figlia abiti a O.. In data 2 giugno 2021 l'UMDC al riguardo degli accertamenti concernenti il soggiorno del ricorrente rivolgeva per iscritto al ricorrente diverse domande tra le quali "Lei è sposato? Se sì dove vive la moglie?" e "Lei ha figli minorenni? Se sì, dove vivono?" (cfr. doc. I/16 convenuto). Il ricorrente rispondeva per e-mail del 24 giugno 2021 dicendo di essere divorziato, senza specificare oltre, inoltre egli diceva che la società di famiglia era gestita dai figli, ma egli non rispondeva alla domanda riguardante i figli minorenni (cfr. doc. I/21 convenuto). Appare particolare ma non casuale che sebbene gli fossero state rivolte delle domande dirette in merito ad eventuali figli minorenni, egli non vi abbia risposto, mentre alle altre domande sì. Come già sopra ritenuto, nemmeno durante il colloquio con la polizia del 18 giugno 2020 egli riguardo alla sua situazione familiare nominava la suddetta (ex)compagna/moglie e la figlia minorenne (cfr. doc. I/4 convenuto). L'elemento della figlia minorenne
22 - lascia intendere un legame più profondo con il paese di origine e parla a favore di un centro di interessi all'estero (Italia) risp. che egli soggiorni per più di sei mesi all'estero tranne che per brevi rientri a scopo di visita, turismo o affari in Svizzera, anche durante il periodo di controllo. In ogni caso il comportamento del ricorrente rappresenta una palese inosservanza dell'obbligo di collaborare ai sensi dell'art. 90 LStrI. 2.5.3.2. Riguardo ai motivi del soggiorno in Svizzera si ritiene che sull'annuncio di mutazione dell'11 febbraio 2021 per il cambio di cantone da D._____ (TI) a E._____ (cfr. doc. I/1 convenuto), è indicato come motivo di permanenza "soggiorno lavorativo" ("Erwerbsaufenthalt"). Nell'annuncio di mutazione presso il controllo abitanti di F._____ del 26 maggio 2021 (cfr. doc. I/13 convenuto) è indicato come motivo di soggiorno "attività lucrativa indipendente" e come datore di lavoro la ditta G._____ a H., Italia. La ditta dista a circa 2,5-3 ore di vettura da F. (e 3-3,5 ore da E.), un percorso molto lungo per un lavoro regolare (cfr. www.google.com/maps/dir/Y.; consultato l'ultima volta il 19 giugno 2023). Il ricorrente sostiene che non corrisponderebbe al vero che il Controllo abitanti di F._____ avrebbe indicato sulla notifica di mutazione "attività indipendente in Italia": si ritiene che sul formulario c'è scritto "attività indipendente" e che il ricorrente è "attivo presso la ditta" G._____. Riguardo al fatto che il ricorrente ritiene, riferendosi al modulo appena citato, che egli né leggerebbe né capirebbe la lingua tedesca, si sottolinea che non sta a codesto Tribunale di esprimersi in merito, in quanto il ricorrente aveva la possibilità di informarsi riguardo alla compilazione del formulario presso le autorità preposte – il Cantone dei Grigioni è trilingue e una delle lingue è appunto l'italiano. Si sottolinea che ben due volte (trasferimento Ticino-Grigioni e trasferimento intra-cantonale) sono stati ritenuti fatti simili sui formulari, quindi non può trattarsi di una semplice svista e indipendentemente da ciò, l'attività del ricorrente nell'azienda di famiglia in Italia rappresenta un indizio per la sua presenza risp. legame
23 - con l'estero – sebbene egli dica di recarvisi una volta all'anno. Ciononostante questo indizio non è considerato da solo determinante ai fini della valutazione, ma ha rappresentato il punto di partenza per gli accertamenti concernenti il soggiorno del ricorrente in Svizzera. 2.5.3.3. Il ricorrente non ha ritirato la raccomandata dell'UMDC del 2 giugno 2021 riguardante gli accertamenti concernenti il suo soggiorno, rinviata il 17 giugno 2021, in quanto ritornata al mittente (cfr. doc. I/16, I/19, I/20 convenuto), anche se poi egli in data 23 giugno 2021 ha telefonato con il responsabile dell'UMDC e con e-mail del 24 giugno 2021 ha inoltrato una parte dei documenti richiesti, rispondendo alle domande. Anche lo scritto dell'UMDC del 3 agosto 2021 (inviatogli per email il giorno stesso) garantente al ricorrente il diritto di essere sentito nella pratica di verifica dell'accertamento della decadenza del permesso di domicilio (cfr. doc. I/48 convenuto) non veniva ritirato (cfr. doc. I/50, I/51 convenuto). Con e-mail del 20 agosto 2021 il ricorrente reagiva allo scritto (cfr. doc. I/52 convenuto). Anche con lettera del 18 febbraio 2021 il Regionales Ausweiszentrum I._____ (cfr. doc. I/6 convenuto) fissava al ricorrente un appuntamento per il rilevamento dei dati biometrici riguardanti la nuova carta di soggiorno. Con nuova lettera del 12 marzo 2021 lo stesso centro fissava al ricorrente un nuovo appuntamento (cfr. doc. I/9 convenuto). Anche l'UMDC si rivolgeva al ricorrente con lettera del 24 febbraio 2021 riferendosi ai due scritti antecedenti e chiedendo nuovamente al ricorrente di presentarsi all'appuntamento (cfr. doc. I/11 convenuto) e con scritto del 12 aprile 2021 anche l'Ausweiszentrum confermava l'appuntamento (cfr. doc. I/10 convenuto). Si fatica a credere al ricorrente quando egli sostiene di non avere mai ricevuto le richieste di rilevamento del viso e della firma e appena ricevute vi avrebbe dato seguito, visto che in casu egli è stato contattato ben quattro volte, appare assurdo che le lettere non siano arrivate a destinazione. Piuttosto un tale comportamento rappresenta un ulteriore indizio per una sua prolungata assenza dal territorio svizzero.
24 - Riguardo alla lettera raccomandata del 3 agosto 2021 (vedi sopra) l'UMDC garantiva al ricorrente il diritto di essere sentito nella pratica di verifica dell'accertamento della decadenza del permesso di domicilio UE/AELS concedendogli la possibilità di inoltrare entro il 23 agosto 2021 una presa di posizione nonché della documentazione rilevante e ulteriori prove personalizzate di un effettivo soggiorno in Svizzera (mandata lo stesso giorno anche per posta elettronica). Il 18 agosto l'UMDC si rimandava la lettera per posta A-plus. Il ricorrente rispondeva il 20 agosto per e-mail chiedendo una proroga di 20 giorni. La proroga gli veniva concessa come unica proroga. In data 13 settembre 2021 si manifestava il rappresentante legale del ricorrente chiedendo un ulteriore proroga di 20 giorni, che gli veniva concessa. In seguito si concedeva ancora una proroga per motivi di salute. Finalmente il 1° novembre 2021 il rappresentante prendeva posizione per email in modo vago, contestando quanto gli era rimproverato, citando delle sentenze e senza inviare documentazione aggiuntiva. Sulla base di ciò l'UMDC emanava la sua decisione (cfr. doc. I/48-I/61 convenuto). Si nota una palese lentezza di reazione del ricorrente, la quale è un indizio importante per l'assenza risp. la presenza sporadica del ricorrente sul territorio elvetico. Inoltre il fatto che il ricorrente non abbia preso posizione in modo dettagliato alla lettera del 3 agosto 2021 e che non abbia inviato più documentazione lascia supporre che egli non avesse molto da addurre a suo favore, se no l'avrebbe fatto. Il suo comportamento antecedente e la scarsità di materiale inviato alle autorità, rappresenta un'inadempienza dell'obbligo di collaborare ai sensi dell'art. 90 LStrI che comporta delle conseguenze. 2.5.3.4. Per quanto riguarda il traffico di pagamenti, secondo gli estratti conto già presentati dal ricorrente nella procedura dinanzi all'istanza inferiore, sulla relazione bancaria svizzera del ricorrente alla quale fanno capo cinque conti, sono stati effettuati dal 1° giugno 2019 a fine luglio 2021 solo tre
25 - prelievi a contanti in Svizzera: uno a giugno 2019, uno a ottobre 2019 e uno a gennaio 2020 (cfr. doc. I/43, I/47 convenuto) come ritenuto dal convenuto. Giustamente il convenuto non ha tenuto conto dei movimenti in forma elettronica (e-banking, ecc.) in quanto non rappresentanti una prova della presenza in Svizzera del ricorrente. In detto periodo non sono stati effettuati pagamenti con la carta di debito della banca. Per quanto riguarda le carte di credito, considerandole tutte, tra giugno 2019 e agosto 2020 ci sono stati 13 pagamenti, quindi circa solo un pagamento a mese in Svizzera (cfr. doc. I/47 convenuto, escludendo i pagamenti per servizi online della confederazione o dei cantoni). Considerando il periodo da agosto 2020 a giugno 2021 sono stati effettuati solo quattro pagamenti con la carta di credito in Svizzera: uno a Q._____ (acquisto negozio sportivo a dicembre 2020), uno a R._____ (marzo 2021), uno a F._____ (parcheggio di fr. 2.50 ad aprile 2021) e uno a L._____ (hotel a giugno 2021), tre dei quali corrispondono anche a pagamenti nel periodo di controllo analizzato. Le quattro posizioni corrispondono a luoghi svizzeri molto turistici. Inoltre, considerando tutti i documenti finanziari a disposizione si notano i numericamente esigui pagamenti riguardanti la vita di tutti i giorni in Svizzera risp. nei Grigioni risp. nel presunto luogo di domicilio, quali: alimentari (mentre si nota il pagamento presso un Supermercato S._____ a T._____ (U.), Italia, il 14 dicembre 2019), ristoranti, bar, cinema, farmacie, evtl. dottori, luoghi sportivi o di svago, musei, mezzi di trasporto, benzina, parcheggi, ecc. (cfr. doc. I/33, I/36, I/39-I/43 convenuto). Inoltre appare alquanto particolare l'osservazione del ricorrente che per il carburante non ci sarebbero ricevute perché egli sarebbe solito spostarsi coi mezzi pubblici, in bici o a piedi e l'utilizzo dell'automobile sarebbe limitato al minimo indispensabile. Ci si chiede allora come egli si accinga a spostarsi, visti i frequenti spostamenti, tra l'altro anche tra nord Italia e Svizzera, in quanto si suppone siano stati fatti con la vettura viste le lunghe ore di percorrenza in treno (vedi F.-O._____ cinque ore di viaggio; F.-C. 4,5-5 ore). Inoltre se il ricorrente si sposta coi mezzi
26 - pubblici ci si chiede dove siano le ricevute dei biglietti. E per quanto riguarda la bici dove è la ricevuta dell'acquisto. Il ricorrente asserisce di pagare il carburante in contanti, anche qui è inevitabile chiedersi perché egli pagherebbe in contanti il carburante visto che un pieno costa diverse decine di franchi, ma poi pagherebbe con la carta di credito un parcheggio di soli fr. 2.50 a F._____ (cfr. doc. I/33 convenuto). Inoltre dagli estratti a disposizione non sembrerebbero in generale nemmeno pochi i pagamenti effettuati con la carta di credito, in particolare in Italia, e quindi non sembrerebbe che il ricorrente abbia l'abitudine di pagare in contanti. L'affermazione del ricorrente appare dunque alquanto particolare. Piuttosto si deduce che egli in Svizzera semplicemente non effettua pagamenti e che quindi egli sia la maggior parte del tempo assente dal territorio e vi ritorni solo per brevi visite a scopo di visita, turismo o affari. Infatti si notano i numeri significativamente più elevati di pagamenti all'estero e in particolare in Italia (molti pagamenti in V., regione d'origine). Solo analizzando le carte di credito risultano da giugno 2019 a giugno 2021 ben 33 pagamenti in Italia, circa il doppio dei pagamenti effettuati in Svizzera, ai quali si aggiungono almeno altri dieci pagamenti in altri paesi. Come giustamente riteneva il convenuto nella sua decisione, in un'era elettronica come quella attuale, è inevitabile "lasciare tracce" che permettono di ricostruire degli accaduti, appare dunque alquanto sospettoso e confermante la tesi delle istanze inferiori che il ricorrente abbia lasciato poche tracce in Svizzera, mentre egli ne abbia lasciate molte di più in Italia. Anche in questo caso si ha un indizio importante per l'importante assenza del ricorrente dalla Svizzera e per la sua marcata presenza in Italia. 2.5.3.5. Le fatture dell'elettricità per l'appartamento di 3,5 locali a F. appaiono relativamente basse (considerando l'importo pagato), come giustamente ha anche notato il convenuto; in media fr. 24.70.-- per mese
27 - (giugno-dicembre 2021 fr. 155.--, gennaio-giugno 2022 fr. 166.--; cfr. doc. 5 ricorrente). Consultando NIPKOW, Typischer Haushalt-Stromverbrauch, Berna 2013 (cfr. doc. II/10 convenuto p. 14) viene indicato come valore medio di consumo per una persona in un appartamento 2200 kWh/anno; quindi una media di 183,3 kWh al mese. Prendendo come riferimento la tabella della F._____ Energie ("X._____ 2021" https://www.F.- energie.ch/fileadmin/user_upload/PDF/Tarife/2021_X..pdf, consultato l'ultima volta il 19 giugno 2023) e la tariffa di base si ottiene un totale di 19,93 ct/kWh, quindi fr. 36,53 al mese, aggiungendo poi fr. 8,62 come spese mensili si ottengono in totale fr. 45,15/mensili per spese/tasse di elettricità nel 2021. Per quanto riguarda il 2022 (cfr. https://www.F.- energie.ch/fileadmin/user_upload/PDF/Tarife/2022_X..pdf, consultato l'ultima volta il 19 giugno 2023) ricalcolando gli importi si ottengono ct. 20,80/kWh (quindi fr. 38,13 al mese) aggiungendo poi fr. 8,62 al mese si ottengono fr. 46,75 di spese per elettricità. La media del dispendio mensile tra 2021 e 2022 è di circa fr. 46.--/mese. In questo senso le fatture ricevute dal ricorrente per l'appartamento di F._____, sebbene egli dica di abitare da solo, di avere come unico consumo costante il frigorifero, di utilizzare la lavastoviglie raramente e che forno e piano cottura sarebbero modelli a basso consumo, sono basse per una persona che è domiciliata (prima residenza) in quanto le fatture riportano un valore che circa rappresenta la metà del valore medio ritenuto di fr. 46.--. Benché si tratti di un paragone con dati statistici di tutta la Svizzera, i costi energetici del ricorrente rappresentano un ulteriore indizio indicante un'importante assenza del ricorrente dalla Svizzera e e contrario la sua marcata presenza all'estero. 2.5.3.6. Il ricorrente oltre a due immobili in Svizzera possiede anche un immobile privato in Italia (doc. 5 ricorrente – dichiarazione d'imposta 2021).
28 - 2.5.3.7. Si ritiene inoltre che il ricorrente verosimilmente per il mese di maggio 2021 ha (sub)affittato il suo appartamento a una terza persona. Dagli estratti del conto bancario in franchi emerge che il 30 aprile 2021 è entrato un pagamento per fr. 2'475.00 con causale di pagamento "Affitto F." (cfr. doc. I/43 p.18 convenuto). Confrontando con i pagamenti della carta di credito per il mese di maggio non risultano essere stati effettuati pagamenti in Svizzera e non sono stati effettuati prelievi. Questo presumibilmente è un ulteriore indizio a sfavore di un domicilio e di una permanenza in Svizzera del ricorrente e a favore di una sua assenza dalla Svizzera. 2.5.3.8. Infine il ricorrente diceva con e-mail del 26 luglio 2021 di avere una carta prepagata per telefonare in Svizzera (cfr. doc. I/46 convenuto). Si osserva che l'uso delle carte prepagate in Svizzera è particolarmente marginale, questo anche in ragione del fatto che la popolazione usa sempre di più internet dal telefono per svariati motivi e le offerte prepagate che garantiscono solo piccoli pacchi di volume dati mensili non coprono più il fabbisogno di un cittadino medio. Infatti allo stato attuale a una persona che abita in Svizzera e usa il cellulare normalmente conviene un abbonamento. L'Ufficio federale delle comunicazioni (UFCOM) ritiene che il 79% dei clienti abbiano un abbonamento in Svizzera, mentre il 21% dei clienti carte prepagate (cfr. https://www.bakom.admin.ch/bakom/it/pagina- iniziale/telecomunicazione/fatti-cifre/osservatorio- statistico/mobile/numero-di-clienti-di-telefonia-mobile.html., consultato l'ultima volta il 19 giugno 2023). D'altronde percorrendo gli estratti conto si nota che il ricorrente nei mesi di maggio (carta di credito), giugno, luglio, ottobre, novembre 2019 e gennaio, maggio, luglio, ottobre, dicembre 2020 e gennaio, marzo, giugno 2021 pagava un importo più o meno uguale alla W., presumibilmente riconducibile a un abbonamento (cfr. doc. I/33 e I/43). In ogni caso stando alle dichiarazioni del ricorrente egli a luglio 2021 disponeva di una carta prepagata (e quindi non un abbonamento di
29 - telefonia mobile). Questo è un indizio che si pone a sfavore di un domicilio in Svizzera risp. di una lunga permanenza sul territorio a parte brevi soggiorni a scopo di visita, turismo o affari ed e contrario a favore di una lunga permanenza all'estero del ricorrente. 2.6.Come nota il Tribunale federale il mantenimento del permesso di domicilio richiede un minimo di presenza fisica sul territorio svizzero. Non essendoci in casu stata la notificazione della propria partenza codesto Tribunale ha dovuto esaminare il presupposto del soggiorno all'estero di almeno sei mesi, fatte salve le costellazioni nelle quali il ritorno in Svizzera non è più nell'interesse del legislatore, per esempio se il cittadino straniero trasferisce il suo domicilio risp. centro degli interessi all'estero e torna in Svizzera solo per periodi di tempo relativamente brevi (visite, lavoro, turismo). Concretamente appare comprensibile che un uomo, benestante e apparentemente solo come il ricorrente intraprenda spesso viaggi all'estero e in Italia, nonché visite alla famiglia o all'azienda di famiglia gestita dai figli nei pressi del suo luogo di nascita di C._____. Nel caso in questione analizzando il quadro generale e valutando gli indizi a disposizione, il ricorrente – al contrario di quanto da lui asserito – non fornisce prove del fatto che il suo soggiorno in Svizzera sia mai andato oltre a qualche soggiorno sporadico a partire da agosto 2020. Infatti egli per il periodo sostanzialmente rilevante (26 novembre 2020 – 25 maggio
30 - minima necessaria in Svizzera per il mantenimento del permesso. Si nota anche che nel periodo di controllo egli non ha mai prelevato contanti e non ha mai pagato con la carta della banca. Infatti – tranne che per il pagamento agli impianti di risalita di R._____ di marzo 2021, il pagamento del parcheggio a F._____ ad aprile 2021 e il pagamento presso il negozio di sport di Q._____ di dicembre 2020 – non si trovano transazioni per le attività di tutti i giorni, il caffè, la spesa di alimentari, i ristoranti, le attività del tempo libero, l'uso dei mezzi di trasporto, ecc. (cfr. sentenza del Tribunale cantonale amministrativo del Canton Ticino 52.2019.325 del 15 gennaio 2019 consid. 3.3). Vi si aggiungono gli indizi sopracitati i quali corroborano l'assenza di un domicilio in Svizzera del ricorrente al più tardi a partire dal suo trasferimento nei Grigioni e al contempo indirettamente indicano la sua presenza e il suo centro di interessi in Italia, quali: figlia minorenne a O., ditta di famiglia a H., irraggiungibilità e passività dinanzi alle lettere dei vari uffici cantonali, fatture dell'elettricità particolarmente basse, possesso di un immobile privato in Italia, il proprio appartamento di F._____ affittato a terzi e l'utilizzo di una carta per telefono prepagata in Svizzera. In conclusione da tutti gli elementi qui elencati (risp. analizzando il periodo di controllo di sei mesi) si deduce che il ricorrente soggiorna in Svizzera solo per periodi di tempo relativamente brevi a scopo prevalentemente di visite turistiche, mentre egli soggiorna all'estero – verosimilmente in Italia – per il restante tempo dove egli ha anche il suo centro di interessi. Le conclusioni delle istanze inferiori non sono dunque, al contrario di quanto asserito dal ricorrente, arbitrarie e lesive della giurisprudenza determinante in materia. Il ricorrente non si trova in un'emergenza probatoria, dato che concretamente se lo avesse voluto, avrebbe potuto presentare molti altri documenti e fornire indicazioni esaustive. Piuttosto, in riferimento a quanto già sopra detto e come già ritenuto dalle autorità precedenti, vista la passività del ricorrente nei confronti delle autorità e la mancata
31 - cooperazione, si ritiene un mancato adempimento dell'obbligo di collaborare ai sensi dell'art. 90 LStrI. Le conseguenze della mancanza di prove di un minimo soggiorno in Svizzera (risp. nei Grigioni / F._____), il quale non sia riconducibile solamente a brevi visite di lavoro, turistiche o altre, sono quindi da portare dal ricorrente. 2.7.Ritenuto tutto quanto sopra il ricorso è respinto. 3.Visto l'esito della vertenza, le spese processuali composte da una tassa di Stato fissata a fr. 4'000.-- e spese di cancelleria sono poste a carico del soccombente ricorrente (cfr. art. 73 cpv. 1 LGA). Al convenuto, Dipartimento cantonale, non sono assegnate ripetibili (art. 78 cpv. 2 LGA). III. Per questi motivi il Tribunale giudica: 1.Il ricorso è respinto. 2.Vengono prelevate le seguenti spese processuali:
una tassa di Stato diCHF4'000.00
e le spese di cancelleria diCHF704.00 totaleCHF4'704.00 Tali spese sono poste a carico di A._____. 3.[Vie di diritto] 4.[Comunicazione]