VERWALTUNGSGERICHT DES KANTONS GRAUBÜNDEN DRETGIRA ADMINISTRATIVA DAL CHANTUN GRISCHUN TRIBUNALE AMMINISTRATIVO DEL CANTONE DEI GRIGIONI U 17 38 1a Camera presidenzaRacioppi giudiciStecher, Audétat attuariaKrättli-Keller SENTENZA del 22 e 29 agosto 2017 nella vertenza di diritto amministrativo A., ricorrente contro Dipartimento di giustizia, sicurezza e sanità dei Grigioni, convenuto B., interessato concernente permesso di domicilio
2 - 1.Il cittadino italiano A., prima del 2003 lavorava da anni in Svizzera e attualmente dispone di un permesso di domicilio con scadenza l'8 dicembre 2018. L’8 giugno 2003, A. era vittima di un incidente della circolazione per i postumi del quale era posto al beneficio di una rendita d'invalidità del 25 %. Un'attività lavorativa in Svizzera non veniva più ripresa. Il 1. aprile 2016, l'ufficio del controllo abitanti del comune di O.1._____ comunicava all'Ufficio della migrazione e del diritto civile dei Grigioni che A._____ non risiederebbe più sul suolo comunale, ma che si sarebbe stabilito a O.2.. Il 4 aprile 2016, l'interessato veniva allora chiamato a voler fornire le prove della propria residenza in Svizzera entro il 25 aprile successivo. Il termine veniva in seguito prolungato al 10 e poi alla fine di maggio 2016, poiché A. era impossibilitato a rispondere a seguito di degenza ospedaliera in Ticino. Il 30 maggio 2016 A._____ comunicava all'autorità cantonale che la degenza continuava. 2.Dopo aver accordato all'interessato il diritto di essere sentito sulla presunta mancanza di una residenza in Svizzera e dopo che dal controllo di polizia effettuato, A._____ non era stato trovato presso il proprio preteso domicilio ad O.3._____ (ora comune di O.1.), con decisione d'accertamento 20 settembre 2016 l'Ufficio della migrazione e del diritto civile dei Grigioni stabiliva che il permesso di domicilio di A. sarebbe decaduto per legge al più tardi il 30 novembre 2014. Contro detto provvedimento il 21 ottobre 2016 l'interessato interponeva reclamo. Mediante decisione 14 marzo 2017, il Dipartimento di giustizia, sicurezza e sanità dei Grigioni (DGSS) respingeva l'istanza. Dagli indizi a disposizione, il centro degli interessi del cittadino italiano sarebbe manifestamente in Italia e non più in Svizzera. 3.Nel ricorso del 26 aprile 2017, B._____ chiedeva al Tribunale amministrativo l'annullamento del provvedimento impugnato e il rinnovo del permesso di dimora per A._____ nonché che l'istante fosse posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria e del patrocinio gratuito. L'atto di
3 - ricorso, sottoscritto da una persona non abilitata al patrocinio nei Grigioni veniva in seguito firmato anche dal ricorrente. In modo inutilmente polemico il ricorrente contestava le conclusioni di controparte e cercava di dimostrare una residenza effettiva in svizzera e che in Svizzera avesse il centro dei propri interessi e delle proprie relazioni personali. 4.Nella risposta di causa dell'11 maggio 2017, DGSS concludeva alla reiezione del ricorso ed alla conferma dell'impugnativa, essenzialmente sulla base delle considerazioni già esposte in sede di decisione su reclamo. 5.Nell'ambito del secondo scambio di scritti processuali, il presunto patrocinatore veniva nuovamente invitato a voler far sottoscrivere la replica al ricorrente e per il resto le parti si riconfermavano nelle loro precedenti allegazioni e proposte. Da parte dipartimentale veniva sottolineato il tono inutilmente offensivo scelto nello scritto di ricorso. Le argomentazioni avanzate dalle parti al procedimento verranno, per quanto utile ai fini del giudizio, meglio riprese nelle considerazioni di merito che seguono. 6.Il 23 agosto 2017 B._____ veniva invitato a prendere posizione sull'eventuale accollamento di una multa disciplinare per offesa grave alla decenza nei confronti di autorità. Il 28 agosto 2017 l'interessato si riteneva indignato per il procedere e invitava il giudice dell'istruzione a voler meglio specificare quali sarebbero state le affermazioni offensive formulate, in difetto delle quali non sarebbe in grado di presentare le proprie osservazioni in merito alla prevista sanzione.
4 - Considerando in diritto: 1.Formalmente, il ricorso è stato interposto da una persona non abilitata alla rappresentanza davanti a questo giudice e che non era neppure in possesso della regolare procura (la procura agli atti si riferisce al caso d'infortunio e non al presente procedimento). Il preteso patrocinatore è stato reso attento in data 24 aprile 2017 alle mancate qualifiche per agire da rappresentante legale giusta il disposto di cui all'art. 15 della legge sulla giustizia amministrativa (LGA; CSC 370.100), che per le procedure come la presente richiede la rappresentanza da parte di una persona inscritta nel registro cantonale degli avvocati giusta la legge federale sulla libera circolazione degli avvocati (LLCA; RS 935. 61). Dal ricorrente è stata debitamente richiesta la sottoscrizione personale del ricorso e della replica per cui il presente procedimento è stato incoato da una persona legittimata a farlo. L'associazione che pretende patrocinare l'istante viene in questa sede considerata unicamente come il recapito postale definito in Svizzera da parte dell'istante. Indipendentemente dall'esito del ricorso e dalla richiesta di gratuito patrocinio è pertanto escluso il riconoscimento di qualsivoglia indennità a titolo di ripetibili ad una persona che non è abilitata a patrocinare.
5 - circolazione delle persone OLCP-01/2017 della Segreteria di Stato della migrazione SEM, stato gennaio 2017, pag. 29 ss.). Conformemente all'art. 34 cpv. 1 LStr, il permesso di domicilio è di durata illimitata e non è vincolato a condizioni. L'art. 61 cpv. 2 LStr sancisce che il permesso di domicilio decade per legge se lo straniero notifica la propria partenza dalla Svizzera oppure se soggiorna effettivamente all'estero per sei mesi. Il permesso di domicilio può, su richiesta, essere mantenuto per quattro anni in caso di soggiorno all'estero. Conformemente all'art. 79 cpv. 2 dell'ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA; RS 142.201), la domanda di mantenimento del permesso di domicilio dev'essere presentata prima dello scadere del termine di sei mesi. b)Nell'evenienza non è contestato che l'istante non abbia presentato alcuna domanda di mantenimento del permesso di domicilio, ragione per cui va ora esaminato se il permesso di domicilio è decaduto a seguito di soggiorno all'estero giusta quanto previsto all'art. 61 cpv. 2 LStr. Dal profilo strettamente formale è determinante il criterio del soggiorno all'estero sull'arco di sei mesi. Un tale soggiorno ininterrotto all'estero rappresenta un motivo imperativo di decadenza che diventa effettivo indipendentemente dai motivi della durata del soggiorno all'estero. Non fa stato la volontà personale e i motivi del soggiorno all'estero. Di principio lo straniero deve però trattenersi all'estero ininterrottamente per sei mesi consecutivi (DTF 120 Ib 369 cons. 2c e 112 Ib 1 cons. 2a). Un'assenza complessiva di sei mesi con interruzioni non è dunque sufficiente per la decadenza del permesso di domicilio (cfr. sentenza del Tribunale federale 2A.66/2000 del 26 luglio 2000 cons. 4.b). Tuttavia, per il mantenimento del permesso non è sufficiente rientrare brevemente in Svizzera prima della scadenza dei sei mesi per poi tornare all'estero (cfr. art. 79 cpv. 1 OASA e SILVIA HUNZIKER, in: MARTINA CARONI/ THOMAS GÄCHTER/DANIELA THUMHERR (editori), Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer (AuG), Berna 2010, note 19 s. all'art. 61 LStr).
6 - c)In caso di ripetuti soggiorni prolungati nel paese di origine su più anni, interrotti da salutari soggiorni in Svizzera, la questione del centro degli interessi diventa però il criterio determinante (cfr. sentenza del Tribunale federale 2A.31/2006 dell'8 maggio 2006 cons. 3.2). Di regola, sull'arco dell'anno gli stranieri devono soggiornare prevalentemente (ovvero almeno sei mesi) in Svizzera. In caso contrario si presenta l'ipotesi confutabile che si sia effettivamente rinunciato ad avere la propria residenza e il centro dei propri interessi e delle proprie relazioni personali in Svizzera. A determinate condizioni, anche un soggiorno all'estero di durata inferiore ai sei mesi può essere considerato una rinuncia effettiva al domicilio in Svizzera (cfr. SILVIA HUNZIKER, op. cit., nota 21 all'art. 61 LSt.; cfr. sul tema sentenza del Tribunale federale 2C_400/2015 del 31 maggio 2016 cons. 2.3). Indiscusso è il fatto che una persona ha solitamente il centro dei propri interessi nel luogo in cui risiede abitualmente, ha dei legami affettivi, famigliari o professionali, partecipa alla vita sociale culturale ed ha i propri svaghi.
7 - verrebbe da anni messa a disposizione gratuitamente dell'istante "per quando è a O.3.". Già tale espressione lascia sottintendere che l'istante non si trovi solitamente a O.3.. Per il resto, la diretta locatrice non era in grado di confermare nulla quanto alla presenza dell'istante nella camera perché "non lo vedo mai", ma solamente che lo stesso la visiterebbe due o tre volte all'anno. Che però l'istante si rechi alcune volte a O.3._____ a sbrigare le proprie pratiche amministrative ed evadere eventuali pendenze non è contestato da nessuno. In questo senso quindi non è neppure comprovata l'effettiva residenza sul territorio comunale. Nell'ambito del controllo effettuato dalla polizia cantonale su incarico dell'Ufficio della migrazione, al preteso domicilio dell'istante non era stato trovato nessuno, ma dalle informazioni assunte presso la proprietaria "lo stabile è da diverso tempo disabitato". L'istante contesta questa conclusione giacché sarebbe stato ospedalizzato dall'11 aprile al 15 luglio 2016 per cui non avrebbe potuto essere trovato presso la propria abitazione durante questo periodo. In realtà, il controllo di cui si parla da parte della polizia cantonale è stato effettuato il 10 agosto 2016, ad una data alla quale la degenza era terminata da un mese. Non è allora spiegabile come lo stabile potesse permanere disabitato. Per questo giudice, è in queste circostanze fuori discussione che si possa ritenere che la residenza principale del ricorrente sia a O.3.. Non vi è il benché minimo elemento che comporvi che negli ultimi anni l'istante abbia abitata la camera a O.3., nel senso di un suo utilizzo come residenza principale e come luogo dove manterrebbe il centro delle proprie relazioni e dei propri interessi personali. Nella migliore delle ipotesi, il ricorrente ha dormito a O.3._____ alcune notti all'anno. c)A questa considerazione si aggiunge il fatto che l'istante è posto al beneficio di una rendita d'invalidità da parte dell'assicurazione infortuni per un ammontare mensile di fr. 1'241.--. Durante tutto il 2015 e il 2016, i prelievi pressoché mensili che l'istante ha operato - sul conto della Banca Cantonale dei Grigioni sul quale gli viene versata la rendita d'invalidità -
8 - tramite bancomat sono stati esclusivamente fatti a O.4._____ in O.5.. Da rilevare che la distanza tra O.6., che dista 7 km da O.2._____ (presumibile luogo di residenza in Italia), e O.4._____ è di 20 km, mentre quella tra O.4._____ ed O.3._____ è di 122 km per un tempo di percorrenza di due ore e mezzo. Nelle vicinanze di O.3., la Banca Cantonale dei Grigioni ha due proprie sedi: a O.7., che dista da O.3._____ 10 km, e a O.8., che dista dal preteso luogo di residenza 12 km. Per quale motivo allora l'istante effettuerebbe i propri prelievi mensili regolarmente per due anni a 122 km dal proprio preteso luogo di residenza in Svizzera quanto disporrebbe - nei paraggi di O.3. ad un decina di minuti - di ben due istituti di credito della stessa banca è rimasto inspiegato. Presso il preteso comune di domicilio, l'istante deviava poi la propria corrispondenza a "Fermo posta O.9.", un comune della O.5. pure nelle immediate vicinanze del confine italiano con O.2.. Tali modi di agire confermano manifestamente che l'istante non vive ad O.3., ma preleva i soldi per il proprio sostentamento in Italia presso il bancomat svizzero più vicino al suo luogo di residenza effettivo in Italia. L'istante non tenta neppure di giustificare per quale motivo la posta dovrebbe essergli inviata al fermo posta O.9._____ pur abitando ad O.3.. Anche il fatto di possedere, pur pretendendo di permanere più di 6 mesi all'anno in Svizzera, un telefono di una compagnia italiana è inspiegabile se non con la dimora in Italia. d)Nella documentazione prodotta, sono stati allegati alcuni scontrini, principalmente caffè e cornetto, per dimostrare la residenza in Svizzera. Come si è già detto, non viene contestato che l'istante rientri alcune volte ad O.3. a sbrigare la proprie partiche o che si rechi saltuariamente dal proprio medico in Svizzera. La sporadicità delle spese effettuate in Svizzera giusta gli scontrini della spesa prodotti, a prescindere dal fatto che siano impersonali, comprovano però semmai la tesi di controparte.
9 - e)Anche dal fatto che l'assicurato sia iscritto all'anagrafe come italiano residente all'estero (AIRE) non è dato concludere ad una residenza in Svizzera durante gli ultimi anni. Che l'assicurato resti finora iscritto presso il comune di O.1._____ quale domiciliato in Svizzera e che non eserciti alcuna attività lucrativa è incontestato. L'iscrizione all'AIRE non è pertanto atta a comprovare dove il ricorrente risieda ed abbia il centro dei proprio interessi e delle proprie relazioni personali. f)A sostegno del mantenimento del proprio domicilio in Svizzera, l'istante adduce la stipulazione di un contratto di assicurazione malattia. Giusta l'art. 3 cpv. 1 della legge federale sull'assicurazione malattie (LAMal; RS 832.10), ogni persona domiciliata in Svizzera deve assicurarsi per le cure medico-sanitarie entro tre mesi dall'acquisizione del domicilio o dalla nascita in Svizzera. Ne discende che dal fatto di aver contratto un'assicurazione LAMal l'istante non può derivare diritti a suo favore, in quanto dal momento che pretendeva di risiedere in Svizzera, annunciandosi presso il comune convenuto, era tenuto per legge a contrarre la relativa assicurazione, la quale comprova semmai la sua intenzione di risiedere in Svizzera, ma non è però propria a documentarne anche l'effettiva dimora (vedi la sentenza del Tribunale amministrativo U 17 16 confermata anche dal Tribunale federale nel giudizio 2C-462/2017 del 29 maggio 2017). Che poi l'istante si rechi in Svizzera dal medico e qui si faccia curare è pure incontestato per cui è del tutto ovvio che partecipi debitamente alle spese di cura, senza che da questo possano essere tratte conclusioni sulla sua situazione di residenza. Lo stesso vale per l'autovettura e le imposte corrisposte. Da un veicolo tenuto immatricolato in Svizzera non è dato concludere che la persona abbia pure una dimora effettiva in Svizzera e che abbia fatto della Svizzera il centro dei propri interessi e delle proprie relazioni personali. Il pagamento delle imposte, da canto suo, è la conseguenza dell'iscrizione come domiciliato in Svizzera, ma non comprova quanto l'istante pretende.
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12 - e se una legge lo prevede esplicitamente. Nel quadro della multa disciplinare, i precedenti e le condizioni personali dell'autore non vengono considerate. A seconda poi della gravità o meno dell'infrazione commessa, un'audizione dell'interessato non si impone necessariamente (DTF 129 I 12 cons. 10.4). Le multe inflitte nell'ambito di un procedimento giudiziario non hanno poi solitamente carattere di sanzione penale, anche tenuto conto dell'irrisorietà che solitamente caratterizza il loro ammontare (vedi sulla questione R. WIEDERKEHR/P. RICHLI, Praxis des allgemeinen Verwaltungsrechts, Berna 2012, marginali 3152 ss. ed in particolare 3161). Nell'ambito di una contestazione tramite ricorso, giusta quanto sancito all'art. 18 LGA, gli interessati alla procedura e i loro rappresentanti sono tenuti a comportarsi in modo corretto nei confronti delle autorità e tra di loro, nonché ad evitare ogni comportamento litigioso e dilatorio intenzionale. L'avvio temerario o la conduzione temeraria di una procedura e l'offesa grave alla decenza nei confronti di autorità e di cointeressati vengono puniti dalla stessa autorità con un ammonimento o con una multa disciplinare fino a 1’000 franchi. b)Chiamato a determinarsi su di un'eventuale sanzione giusta l'art. 18 LGA, il presunto rappresentante dell'istante si opponeva cautelativamente alla stessa non ritenendosi però in grado di formulare osservazioni senza la chiara indicazione delle frasi che sarebbero da considerarsi offensive. Tale richiesta appare pretenziosa, conoscendo l'interessato perfettamente il contenuto del ricorso e della duplica. Per questo Giudice, il comportamento del preteso rappresentante di parte ricorrente si è rivelato a più riprese offensivo. Il tono polemico, provocatorio, scandalistico ed a tratti diffamatorio usato nello scritto di ricorso non si addice al comportamento che le parti sono tenute ad assumere davanti al Tribunale amministrativo. Basti al proposito ricordare i termini e le espressioni come: "pseudo documenti", "a certe autorità non gliene può fregare di meno", "del tutto stupide", "vergogna!", "viene il brivido pensando che il Cantone Grigione possa ancora essere annoverato come uno Stato di
13 - Diritto", "avere la faccia tosta", "me ne frego allegramente delle prove prodotte, perché tanto ho deciso di cacciarti via dalla Svizzera a costo di farlo a pedate nel culo", "prendere per buone le tante fandonie presentate dall'autorità di Polizia e del Comune che gestisce il territorio come se fosse un feudo privato, dove gli stranieri possono arrivare soltanto per fare gli schiavi", "non ha un padrino che lo battezzi", "seguendo il farneticante ragionamento di controparte" o paragonando i metodi inquisitori applicati dall'autorità dipartimentale a quelli dell'allora Unione Sovietica. Anche se in una controversia debba essere ritenuta insita una certa animosità delle parti, questa non può sconfinare nel dileggio verso il giudice o le controparti. Nel caso in esame, lo stile di cui si è ripetutamente avvalso colui che ha redatto il ricorso e la replica esula manifestamente dal linguaggio colorato o fiorito di cui potrebbe far comunemente uso una delle parti al procedimento per puntualizzare la propria posizione. I riferimenti a metodi illegali, a mancanza di protezioni mafiose, a comportamenti volutamente selettivi nei confronti di uno straniero ed in generale le parole di scherno rivolte all'autorità intendevano indiscutibilmente screditare e sbeffeggiare l'operato di controparte. Simili manifestazioni non sono tollerabili. Con il suo atteggiamento, il preteso rappresentante dell'istante ha pertanto per il Tribunale amministrativo manifestamente e gravemente offeso la decenza nei confronti dell'autorità convenuta contravvenendo con questo ai dettami dall'art. 18 LGA. Richiamato poi dal giudice dell'istruzione sul fatto di non essere abilitato alla rappresentanza, l'interessato ha comunque ritenuto di poter ignorare il provvedimento 24 aprile 2017 e introdurre nuovamente una replica sottoscritta solo da lui stesso. Dopo aver fatto sottoscrivere anche la replica al ricorrente - come richiesto dal Tribunale amministrativo il 7 giugno 2017- il supposto rappresentante non ha poi omesso di dimostrare il proprio disappunto ritornando la sollecitazione 7 giugno 2017 al Tribunale amministrativo con apposta all'osservazione "Lei non può rappresentare" la seguente nota: "strano, al TF posso in Cantone Ticino pure, si vede che il GR è un po' speciale per usare un eufemismo".
14 - Infine anche nello scritto del 28 agosto 2017, B._____ ci teneva a rimarcare "ancora oggi non mi capacito come un giurista possa fare il giudice dell'istruzione senza essere nemmeno avvocato, si vede che il vostro (inteso cantonalmente) ordinamento giuridico lo permette". A prescindere dal fatto che il giudice dell'istruzione è nel caso concreto anche avvocato, l'impertinenza dell'osservazione e la sbeffeggiatura sono palesi. Per il resto, la decisione di accollare a B._____ una multa in violazione dell'art. 18 LGA è stata presa dal Tribunale nell'ambito della seduta del 22 agosto 2017 e non dal solo giudice dell'istruzione. c)Su istanza del giudice dell'istruzione, il ricorrente ha sottoscritto di proprio pugno il ricorso e la replica. Di fatto però questi scritti sono stati indiscutibilmente redatti da B._____ e non all'istante, poiché ambedue gli scritti sono pervenuti al Tribunale amministrativo inizialmente sottoscritti dal solo preteso rappresentante. Per questo la sanzione va pronunciata nei confronti del diretto autore dell'infrazione che in data 23 agosto 2017 veniva invitato a determinarsi sulla ventilata multa. In effetti, l'irrisorietà della sanzione (vedi quali montanti sono ancora sempre ritenuti di poco contro in procedure simili alla presente in: R. WIEDERKEHR/P. RICHLI, op. cit., marginale 3161) potrebbe giustificare l'omissione di una previa audizione dell'interessato. Ciò malgrado il Tribunale ha accordato all'interessato il diritto di essere sentito, di cui lo stesso non si è comunque avvalso per contestare materialmente quanto gli veniva addebitato. In applicazione all'art. 18 cpv. 2 LGA pertanto a B._____, in quanto interessato nell'ambito del presente procedimento, viene inflitta una multa disciplinare di fr. 200.-- per aver deliberatamente ed a più riprese offesa gravemente la decenza nei confronti delle autorità chiamate a statuire sulla presente controversia.
15 - ritenere che l'istante abbia continuato a risiedere effettivamente in Svizzera durante gli ultimi anni. Ne discende che la constatazione della decorrenza del permesso di domicilio dal 30 novembre 2014 merita piena conferma. L'istante chiede di essere messo al beneficio dell'assistenza giudiziaria gratuita. In applicazione all'art. 76 LGA, il giudice istruttore può concedere l'assistenza giudiziaria gratuita ad una parte che non dispone dei mezzi necessari, se la sua causa non è evidentemente temeraria o a priori senza possibilità di successo (cpv. 1). b)Nell'evenienza la richiesta non può essere accolta, giacché il ricorso appare a priori privo di qualsiasi possibilità di successo. Anche a prescindere dal fatto che il petente sia proprietario e abiti un appartamento di cinque locali in Italia e quindi potrebbe anche non essere indigente come pretende, doveva all'istante apparire chiaro che - non avendo da anni un'adeguata e comprovata abitazione in Svizzera ed essendosi pressoché mensilmente recato lungo la zona di confine più vicina alla sua residenza italiana (ma distante almeno due ore e mezzo di macchina dal suo preteso domicilio svizzero) per effettuare i prelievi bancari necessari al suo sostentamento - le possibilità di successo del ricorso erano irrisorie. In una fattispecie come quella presente, un qualsiasi cittadino tenuto a sopportare di tasca propria le spese del procedimento non lo avrebbe verosimilmente incoato, non avendo alcuna possibilità di ottenere ragione di causa. Nel consegue che i costi del procedimento giusta l'art. 73 cpv. 1 LGA vanno accollati all'istante. Il Tribunale decide: 1.Il ricorso è respinto. 2.Vengono prelevate
una tassa di Stato di fr.1'000.--
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e le spese di cancelleria difr.384.-- totalefr.1'384.-- il cui importo sarà versato da A._____ entro trenta giorni dalla notifica della presente decisione all’Amministrazione delle finanze del Cantone dei Grigioni, Coira. 3.Non vengono assegnate ripetibili. 4.A B._____ viene inflitta una multa disciplinare di fr. 200.-- per offesa grave alla decenza nei confronti di autorità. L'importo sarà versato entro trenta giorni dalla notifica della presente decisione all’Amministrazione delle finanze del Cantone dei Grigioni, Coira. 5.[Vie di diritto] 6.[Comunicazioni] In data 16 ottobre 2017 il ricorso al Tribunale federale è stato respinto nella misura in cui è stato dichiarato ammissibile (2C_829/2017).