VERWALTUNGSGERICHT DES KANTONS GRAUBÜNDEN DRETGIRA ADMINISTRATIVA DAL CHANTUN GRISCHUN TRIBUNALE AMMINISTRATIVO DEL CANTONE DEI GRIGIONI U 17 16 3a Camera Giudice unico Racioppi e attuaria Krättli-Keller SENTENZA del 27 marzo 2017 nella vertenza di diritto amministrativo Dott. A., ricorrente contro Comune di X., rappresentato dall'Avvocato lic. iur. Andrea Toschini, convenuto concernente domicilio
2 - 1.Il 7 ottobre 2016, A._____ si annunciava quale residente presso il Comune di X., in arrivo presumibilmente da Y., dopo aver subaffittato una stanza presso B.. Il 18 ottobre 2016 il Comune di X. rilascia il certificato di domicilio e due giorni dopo A._____ faceva domanda di prestazioni assistenziali per il periodo dal 1. ottobre al 31 dicembre 2016. Il 15 novembre 2016, il petente veniva messo al beneficio di prestazioni assistenziali per un ammontare mensile di fr. 1'336.-- per detta durata. 2.Con lettera raccomandata del 24 novembre 2016, il Comune di X._____ informava A._____ che in base ai controlli di polizia effettuati presso la sua pretesa abitazione non sarebbero state soddisfatte le condizioni della residenza effettiva. La missiva restava in giacenza alla posta e veniva poi ritirata dal destinatario presso lo sportello comunale il 12 dicembre 2016. Nelle osservazioni del 22 dicembre 2016, A._____ affermava di essere stato presente sul suolo comunale come attesterebbero gli scontrini del negozio di alimentari e dei bar comunali. In base alla sentenza di divorzio, egli avrebbe poi il diritto di vedere la figlia minorenne quattro giorni della settimana alternati o comunque ogni qualvolta la figlia desideri incontrare il padre. Sarebbe pertanto stato con la figlia - tra il 1. ottobre e il 30 novembre 2016 - 33 giorni su 55. Il 9 gennaio 2017, il proprietario dello stabile dove A._____ pretendeva di abitare confermava che la sublocazione di un locale sarebbe vietata e di non aver mai dato il suo consenso ad un tale agire anche se non avrebbe "mai notato ... che l'ente locato in questione fosse abitato da qualche altra persona oltre il locatario B.". 3.Nella seduta del 10 gennaio 2017 il Municipio di X. decideva di revocare immediatamente il domicilio - e ne rendeva partecipe l'interessato in data 13 gennaio 2017 - e di non rinnovare l'assistenza
3 - pubblica. Quest'ultima decisione veniva notificata il 19 gennaio 2017. Nel corso del mese di gennaio e agli inizi di febbraio 2017, A._____ ribadiva ripetutamene al Comune di X._____ la sua volontà di mantenere il domicilio sul territorio comunale, chiedeva una riesamina del proprio caso, mentre il 13 febbraio 2017 notificava la sua partenza da X._____ per Y._____ per il 31 gennaio 2017. 4.Il 15 febbraio 2017, A._____, chiedendo di poter processare in regime di assistenza giudiziaria gratuita, interponeva ricorso contro la revoca del domicilio del 13 gennaio 2017, il mancato rinnovo dell'assistenza pubblica del 19 gennaio 2017 e il rapporto di constatazione della polizia comunale del 4 dicembre 2016, che gli veniva però intimato solo agli inizi di febbraio
7 - interessati oppure di accertare che la persona in oggetto non ha domicilio sul suolo comunale. b)Giusta l’art. 23 CC, il domicilio di una persona è nel luogo dove essa di- mora con l’intenzione di stabilirvisi durevolmente. Nessuno può avere contemporaneamente il suo domicilio in più luoghi. La costituzione del domicilio presuppone la sussistenza di due condizioni cumulative: la relazione territoriale, ossia la residenza o la dimora in un determinato luogo (condizione oggettiva), e una relazione personale, ossia l’intenzione di stabilirsi in detto luogo durevolmente (condizione soggettiva). Il concetto di domicilio ai sensi dell’art. 23 CC presuppone allora la residenza effettiva in un determinato luogo, anche se la durata del soggiorno non riveste importanza decisiva, e l’intenzione, non solo astratta, ma concretamente manifestata di stabilirsi durevolmente nel luogo prescelto (DTF 132 I 29 cons. 4.1; 125 I 54 cons. 2a; 123 I 289 cons. 2b). Il principio basilare a fondamento dell’art. 23 cpv. 1 CC è che i cittadini abbiano il loro domicilio dove mantengono il centro delle loro relazioni personali (DTF 127 V 238 cons. 1, 120 III 8 cons. 2b, 97 II 3 cons. 3, 85 II 322 cons. 3). Quest'ultimo si trova abitualmente nel luogo di abitazione, vale a dire dove si dorme, si trascorre il tempo libero, dove si trovano gli effetti personali, dove solitamente esiste un allacciamento telefonico e un recapito postale. L'intenzione, riconoscibile all'esterno, deve essere orientata nel senso di una residenza durevole. Tuttavia, l'intenzione di lasciare più tardi un luogo, non esclude la possibilità di stabilirvi il domicilio. c)Vi è residenza quando la persona soggiorna per una certa durata in un determinato posto e crea rapporti di intensità tale da far apparire questo posto come il centro delle proprie relazioni personali (RDAT II-1999 no. 3). Nella DTF 96 I 145 cons. 4c il Tribunale federale definiva come anda-
8 - va intesa la nozione di dimora e precisava che la semplice presenza in un determinato luogo non costituisce dimora, per dimorare la persona deve abitare nel luogo prescelto. Per abitare si intende disporre di locali abitabili per dormire. La stragrande maggioranza della nostra popolazione dimora nel luogo in cui ha un appartamento per dormire, sia da sola sia con altri conviventi e per la maggior parte di queste persone la possibilità di alloggio stabile è accompagnata dall’intenzione di restare durevolmente in detto luogo (Christian Brückner, Das Personenrecht des ZGB, Zurigo 2000, pag. 92, marginale no. 319). d)Contrariamente a quanto sembra pretendere il ricorrente, quanto alla possibilità di decidere quale sia il luogo dove ha il proprio domicilio, la semplice dichiarazione di volontà non basta per stabilire dove una persona abbia il proprio domicilio. Giusta la giurisprudenza relativa all’interpretazione dell’art. 23 CC (DTF 127 V 238 cons. 1, 125 V 77 cons. 2a, 120 III 8 cons. 2b, 119 II 65 cons. 2b/bb), considerando che il domicilio non costituisce uno stato di fatto rilevante solo per il cittadino interessato, bensì comporta delle conseguenze anche nei confronti di terze persone e dell’ente pubblico, l’intenzione soggettiva della permanenza stabile in un determinato luogo riveste rilevanza giuridica unicamente per quanto la stessa si manifesti pure concretamente (cfr. HONSELL/VOGT/GEISER, Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, Schweizerisches Zivilgesetzbuch I, pag. 202). Per decidere se esiste l’intenzione di stabilirsi in un determinato posto è determinante pertanto quanto risulta dalle circostanze esteriori oggettive e riconoscibili per i terzi e non unicamente da quello che pretende volere la persona interessata o dalle sue preferenze (DTF 132 I 29 cons. 4, 125 I 54 cons. 2e 123 I 289 cons. 2a e b).
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10 - c)Il ricorrente ritiene nulli gli accertamenti in merito alla sua presenza nella stanza presa in subaffitto, non essendo stati sottoscritti tutti i protocolli dei controlli da parte del responsabile. Anche questa censura non merita protezione. La lista delle visite eseguite presso la presunta abitazione dell'istante reca la data, l'ora in cui è stato effettualo e l'agente comunale incaricato del controllo. Tali indicazioni bastano ampiamente a documentare l'operato degli incaricati comunali. La lista dei controlli effettuati non è una decisione e non deve necessariamente essere sottoscritta dall'agente che ha eseguito il controllo, anche se per gli accertamenti fatti successivamente al 4 dicembre 2016 il rispettivo formulario prevede una relativa rubrica al riguardo. In ogni caso, l'assenza di una sottoscrizione non implica certo la nullità materiale dei controlli della polizia comunale. Per il resto, il ricorrente non pretende di essersi trovato nell'appartamento in uno dei momenti salienti della verifica a domicilio e che quindi il rapporto sarebbe contrario ai fatti, a questo proposito egli si limita a pretendere che né lui né il suo coinquilino avrebbero sentito bussare alla porta. d)Anche il fatto che nel rapporto di costatazione sia stato utilizzato il termine "individuo" – nell'impiego del quale l'istante vuole intravvedere una connotazione spregiativa - non modifica le sorti del giudizio. Il senso del termine anche se soggettivamente risentito come lesivo non è tale che in una delle sue plurime accezioni. Nulla nella presente fattispecie lascia però supporre che il termine sia stato impiegato con detto significato e non nel senso di "una determinata persona". Non vi sono pertanto motivi per ordinare una correzione del rapporto, che resta comunque un documento interno all'amministrazione nell'ambito di un ben preciso procedimento amministrativo. Vada per inciso precisato che la nuova legge sul principio di trasparenza (legge sulla trasparenza; CSC 1717.000) entrata in vigore il 1. novembre 2016 non si applica ai comuni e
11 - che in ogni caso l'accesso ai documenti ufficiali che contengono dati personali del richiedente si dovrebbe poi in ogni caso conformare alla legge cantonale sulla protezione dei dati (vedi art. 4 cpv. 2 della legge sulla trasparenza). e)Materialmente il ricorrente non ritiene degni di forza probatoria i controlli effettuati, essendo stati eseguiti nei momenti della giornata in cui una persona si troverebbe normalmente al lavoro o, se iscritta al collocamento, sarebbe comunque in cerca di lavoro. Anche questa pretesa è infondata. Come si evince dai protocolli di presenza, le visite alla pretesa abitazione venivano eseguite a degli orari alquanto disparati e non necessariamente durante il normale tempo di lavoro. Delle 35 indagini fatte tra l'11 di ottobre e il 4 dicembre 2016, quasi la metà erano prima o dopo i normali orari di lavoro intesi prima delle ore 8:00 di mattina e dopo le ore 18:00 di sera. I 12 controlli eseguiti in seguito erano effettivamente stati fatti quasi tutti durante i normali orari di lavoro. Per una persona altrimenti priva di un'occupazione non sarebbe però del tutto anomalo farsi trovare in casa almeno una volta anche durante la giornata. Che per caso tutte le volte che sono stati effettuati i numerosi e continui controlli l'interessato non si sia mai trovato a casa, dimostra in principio che lo stesso non dimorava nella camera presa in subaffitto né durante la giornata, ma neppure che vi pernottava. Alcuni controlli sono infatti stati eseguiti la mattina presto e in nessuna occasione l'istante era stato trovato in casa. Anche le addotte visite alla figlia minorenne, 17enne nel 2016, non sono certo proprie a giustificare tutte le assenze dal preteso domicilio durante le più disparate ore della giornata, di primo mattino e di sera. f)Che per il mese di ottobre e novembre 2016 il domicilio fosse stato implicitamente riconosciuto in quanto il comune metteva l'istante al
12 - beneficio dell'assistenza sociale pubblica con decisione 15 novembre 2016 non è pregiudizievole ai fini del giudizio. In primo luogo la decisione sull'assistenza deve essere presa a breve onde ovviare a situazioni di grave indigenza economica. Inoltre, fino al 15 di novembre 2016 erano stati fatti solo 8 controlli di presenza. In base a tali limitate informazioni non vi erano probabilmente per il comune ancora motivi sufficienti per ritenere che l'istante non pernottasse sul territorio comunale. Per la notifica/richiamo della tassa rifiuti e pompieri, la situazione non è molto diversa. Non essendo allora ancora cresciuta in giudicato la decisione del 13 gennaio 2017, gli altri uffici comunali non erano verosimilmente ancora stati informati della radiazione dell'istante dalla lista dei domiciliati. Sulla controversa questione del domicilio simili comunicazioni non sono però atte a dimostrare alcunché. g)Malgrado la sua intenzione di stabilirsi a tutti gli effetti a X., l'istante pretende di aver potuto affittare in un primo tempo solo una camera in un appartamento, a seguito della crisi degli alloggi che renderebbe difficile trovare un'abitazione a X.. In effetti, il tipo di alloggio scelto non si conforma del tutto alla situazione personale dell'istante, considerata sia l'età che lo stato di famiglia, con il diritto di visita per una figlia ancora minorenne. Anche se per il futuro l'istante avrebbe preteso di essere in trattativa per affittare un appartamento, la scelta dell'alloggio fatta nell'ottobre 2016, la mancanza di un contratto di affitto dove venissero definiti diritti e doveri delle parti, nonché i due versamenti per la pigione fatti a pochi giorni di distanza il 14 e 24 novembre 2016 lasciano sorgere seri dubbi sulla effettiva volontà delle parti di vedere utilizzata la stanza che sarebbe stata locata. Del resto il proprietario dell'immobile, non si sarebbe mai accorto che accanto al legale locatario, l'appartamento fosse stato usato anche da qualcun altro.
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14 - pretendendo di abitare lo stesso appartamento, non si trovassero proprio spesso faccia a faccia. c)Per quanto riguarda il consumo energetico e di acqua, questo non può nell'evenienza essere decisivo trattandosi di un subaffitto. Che nell'alloggio accanto alla luce venga sempre consumata energia elettrica per il frigorifero, la TV e chissà quante altre apparecchiature elettriche è pertanto evidente, non essendo contestato che l'appartamento sia abitato dall'inquilino che ha subaffittata la stanza al ricorrente. Lo stesso vale per il consumo di acqua, essendo l'appartamento comunque abitato. In questo contesto, anche il fatto che il legale locatario sia presumibilmente andato in vacanza per alcuni giorni non permette di trarre valide conclusioni in base al consumo energetico o di acqua mensili, senza contare che il soggiorno avrebbe potuto essere pianificato solo allo scopo di fornire una simile comprova. Non spetta poi all'istante indicare al comune quando il controllo andrebbe fatto, giacché va ammesso che durante tali periodi l'interessato abbia tutti gli interessi a farsi trovare sul posto. Il senso dei controlli è però quello di verificare se vi è una effettiva permanenza sul suolo comunale e non solo una residenza ad un momento prestabilito. d)Come è già stato esposto in precedenza, anche i giustificativi dei bar e del negozio di alimentari comunali prodotti, alcuni dei quali doppi e altri riferiti a più visite alla coop nello stesso giorno, non fanno che eventualmente comprovare la presenza in paese del ricorrente durante la giornata, ma non che egli pure passasse le notti e abitasse a tutti gli effetti sul territorio comunale. I giustificativi allegati sono poi impersonali e quindi non possono essere indiscutibilmente attribuiti all'istante. Diverso sarebbe il pagamento di determinati beni con una carta di credito o un prelievo con la propria tessera. Tali giustificativi sono agli atti, ma sono tanto sporadici
15 - da non apportare alcun valido elemento di giudizio di fini della controversia. In ogni caso poi, l'istante omette di spiegare come mai la raccomandata del 24 novembre 2016 non fosse stata ritirata entro i normali termini di giacenza se effettivamente la sua residenza fosse stata ininterrottamente e a tutti gli effetti a X.. 6.L'istante pretende infine di aver lasciato X. solo l'11 di febbraio e non già il 31 gennaio 2017 e di essersi trasferito a Z.. Come dal ricorrente stesso sottoscritto nella notifica di partenza del 13 febbraio 2017, egli avrebbe lasciato il comune convenuto il 31 dicembre 2017 per rientrare a Y., al suo ultimo indirizzo noto prima della richiesta di prendere domicilio a X., giusta quanto accertato della città di Y. in data 27 febbraio 2017. Motivi validi per ritenere che la data indicata e il luogo di trasferimento non fossero corretti non ve ne sono giacché le affermazioni riguardo una pretesa messa sotto pressione da parte degli organi comunali per indicare una data a fine mese non risultano plausibili sia in considerazione dell'età che della formazione del ricorrente. Rimane poi inspiegato il motivo per cui il ricorrente non avrebbe indicato Z._____ come nuovo luogo di dimora se ciò si fosse conformato al vero. 7.Dal fatto che il comune convenuto abbia costatato che dalla data della decisione 13 gennaio 2017 l'istante non avesse più il proprio domicilio sul territorio comunale, l'istante vorrebbe dedurre che fino a tale data il domicilio ci sarebbe stato. Tale conclusione è discutibile. In ogni caso, stabilendo che a partire dal 13 gennaio 2017 l'istante non fosse più domiciliato sul suolo comunale, il comune ha perlomeno evitato di richiedere all'istante la restituzione delle prestazioni già fornite. Se infatti, non vi fosse mai stato domicilio, non vi sarebbe parimenti mai stato diritto all'assistenza sociale pubblica. In questo senso, i termini della decisione
16 - sono semplicemente favorevoli all'istante, senza che da questa possano essere tratte conclusioni che non si addicono alla fattispecie in esame.
17 - considerato comprovato, non essendo manifestamente in grado di assumere le spese legate alla difesa dei suoi interessi, senza intaccare il minimo indispensabile al suo mantenimento (DTF 119 Ia 11 e 103 Ia 100). Il processo non può poi neppure essere considerato privo di qualsiasi possibilità di successo. Per questi motivi la richiesta è accolta. In qualità di avvocato in una causa propria l'istante non ha diritto a indennità di parte, perché le indispensabili premesse non sono nell'evenienza date (DTF 125 II 518 cons. 5b e 110 V 72 cons. 79). Nulla lascia infatti supporre che il giusto tempo che avrebbe dovuto impiegare l'istante per difendere i propri interessi potesse esulare dal normale quadro di quanto è dal Tribunale federale ritenuto normale nella gestione di una causa propria. Il fatto che l'istante abbia redatto degli scritti processuali inutilmente prolissi non rende il dispendio di tempo giustificato e quindi risarcibile in regime di patrocinio gratuito. Per questo, solo le spese occasionate dal presente procedimento vengono assunte dalla cassa del Tribunale. Per le ripetibili, l'art. 78 cpv. 2 LGA prevede che alla Confederazione, al Cantone e ai comuni, nonché alle organizzazioni cui sono affidati compiti di diritto pubblico non vengono di regola assegnate ripetibili, se vincono la causa nell'esercizio delle loro attribuzioni ufficiali. Il comune convenuto è reputato aver agito nell'ambito delle sue funzioni ufficiali per cui lo stesso non ha diritto a ripetibili. Il Giudice unico decide: 1.Il ricorso è respinto per quanto è dato entrare nel merito dello stesso. 2.Vengono prelevate
una tassa di Stato di fr.1'000.--
e le spese di cancelleria difr.338.--
18 - totalefr.1'338.-- il cui importo viene assunto dalla Cassa del Tribunale amministrativo.