VERWALTUNGSGERICHT DES KANTONS GRAUBÜNDEN DRETGIRA ADMINISTRATIVA DAL CHANTUN GRISCHUN TRIBUNALE AMMINISTRATIVO DEL CANTONE DEI GRIGIONI U 16 99 1a Camera presidenzaRacioppi giudiciAudétat, Stecher attuariaKrättli-Keller SENTENZA del 3 gennaio 2017 nella vertenza di diritto amministrativo A._____, rappresentato dall'Avvocato lic. iur. David Simoni, ricorrente contro Dipartimento di giustizia, sicurezza e sanità dei Grigioni, convenuto concernente revoca della licenza di condurre
2 - 1.La semiautostrada A13 all'altezza di X._____ presenta quattro corsie di marcia prive però di corsia di emergenza e la velocità segnalata era nel febbraio 2016 di 80 km/h. Su detta tratta, in direzione di Bellinzona, verso le ore 10.36 del 12 febbraio 2016, la polizia cantonale – tramite un radar mobile apposto su di una volante in borghese (BMW targata GR .....) degli agenti della pattuglia stradale – operava un controllo della velocità per l'autovettura targata GR ....., alla cui guida si trovava A.. Dedotto il margine di tolleranza del 6 %, il superamento registrato - rispetto alla velocità massima consentita - era di 39 km/h. Fermato a Y., il guidatore riconosceva la fattispecie, ma precisava "Ultimamente ho dei problemi con alcune persone causa la mia attività. I fatti sono conosciuti al PP Z.. Queste persone viaggiano a bordo di veicoli tipo BMW e Audi, motivo per cui ho preso paura e ho accelerato." 2.Con decreto penale del 29 marzo 2016, la Procura pubblica dei Grigioni dichiarava il conducente colpevole di violazione grave delle norme sulla circolazione e lo condannava a una pena pecuniaria di 20 aliquote giornaliere a fr. 50.--, pena sospesa condizionalmente per un periodo di prove di due anni, e gli infliggeva una multa di fr. 500.--. Il provvedimento cresceva incontestato in giudicato. 3.Nel frattempo, dopo aver dato all'interessato la possibilità di determinarsi sulla prevedibile sanzione amministrativa, con decisione 24 marzo 2016 l'Ufficio della circolazione dei Grigioni revocava a A. la licenza di condurre per la durata di tre mesi. Il tempestivo ricorso presentato al Dipartimento di giustizia, sicurezza e sanità dei Grigioni (DGSS) e mediante il quale A._____ contestava la validità del rilievo e adduceva, quale motivo giustificativo, di essersi trovato in uno stato di necessità, veniva respinto con decisione 12 ottobre 2016. In sostanza il DGSS reputava di essere vincolato dall'accertamento dei fatti operato nella sede penale ed alla loro qualificazione giuridica. Avendo l'interessato accettato
3 - il decreto penale, non vi sarebbero validi motivi per rimettere in discussione la qualifica giuridica di quanto avvenuto il 12 febbraio 2016. In ogni caso comunque, anche gli argomenti materiali addotti dell'insorgente sarebbero privi di fondamento e non propri a cambiare le sorti del reclamo. 4.Nel tempestivo ricorso proposto al Tribunale amministrativo dei Grigioni l'11 novembre 2016 (data del timbro postale), A._____ postulava, accanto alla restituzione dell'effetto sospensivo, l'accoglimento del ricorso e l'annullamento delle decisioni 12 ottobre e 24 marzo 2016. Nel merito, l'istante riproponeva le censure già sollevate davanti all'istanza dipartimentale, ritenendo che le stesse non fossero a torto state prese in considerazione. Per il ricorrente lo strumento di misurazione impiegato non sarebbe conforme alla normativa federale per cui la sanzione decisa sulla base di un mezzo di prova viziato andrebbe annullata. Del resto, il conducente sarebbe piuttosto certo di non aver superato la velocità massima consentita di così tanto. Nel periodo del controllo effettuato, l'istante e la sua famiglia sarebbero poi stati oggetto di pesanti minacce ad opera di persone non meglio identificate. La Polizia di Z., presso la quale l'istante si sarebbe recato dopo essersi trovata la vettura vandalizzata, lo avrebbe però sconsigliato di sporgere denuncia penale come invece egli avrebbe inteso fare. Per questo, durante il controllo, allorquando si sarebbe visto avvicinare da una vettura privata, il ricorrente avrebbe pensato che si trattasse degli stessi soggetti che lo avrebbero minacciato ed avrebbe quindi cercato di sfuggire loro accelerando. Essendosi poi la macchina della polizia avvicinata pericolosamente alla sua, egli sarebbe in tal modo venuto a trovarsi in uno stato di necessità, per cui la revoca decisa non avrebbe alcuna giustificazione. Per comprovare tale fattispecie, già in sede dipartimentale l'istante avrebbe richiesto di sentire gli addetti del posto di polizia di Z., senza però
4 - che a tale richiesta fosse stato dato un seguito. Per questo, l'istante intravvede nell'agire del DGSS una violazione del suo diritto di audizione. 5.Il 21 novembre 2016, il DGSS acconsentiva ad accordare al ricorso l'effetto sospensivo, ma nel merito ne postulava la sua reiezione per i motivi già esaurientemente esposti nel provvedimento impugnato e precisati, per necessità di causa, in sede di risposta al ricorso. 6.Già in data 14 novembre 2016, il giudice dell'istruzione concedeva al ricorso l'effetto sospensivo. Considerando in diritto: 1.E' controversa la liceità della revoca della licenza di condurre decisa il 24 marzo e confermata il 12 ottobre 2016.
5 - pompieri ecc.). L'art. 90 cpv. 2 LCStr punisce chiunque, violando gravemente le norme della circolazione, cagiona un serio pericolo per la sicurezza altrui o assume il rischio di detto pericolo. Anche la negligenza è punibile, salvo disposizione espressa e contraria (art. 100 cifra 1 LCStr). Sotto il profilo oggettivo, il reato è realizzato quando l'autore disattende in modo grave una regola fondamentale della circolazione e pone così in serio pericolo la sicurezza del traffico, essendo sufficiente una messa in pericolo astratta accresciuta. Sotto quello soggettivo, l'infrazione presuppone un comportamento senza riguardi o gravemente contrario alle norme della circolazione, vale a dire una colpa o una negligenza gravi (DTF 131 IV 133 cons. 3.2). Quanto più è grave la violazione delle norme della circolazione sotto il profilo oggettivo, tanto più fondata sarà la conclusione che l'agente ha agito senza riguardi, salvo particolari indizi contrari al proposito (sentenza del Tribunale federale 6B_742/2011 del 1° marzo 2012 cons. 3.3). b)Ai sensi dell'art. 27 cpv. 1 LCStr, l'utente della strada deve osservare i segnali e le demarcazioni stradali, come anche le istruzioni della polizia. I segnali e le demarcazioni hanno la priorità sulle norme generali; le istruzioni della polizia hanno la priorità su le norme generali, i segnali e le demarcazioni. Riguardo alla velocità, questa deve sempre essere adattata alle circostanze, in particolare alle peculiarità del veicolo e del carico, come anche alle condizioni della strada, della circolazione e della visibilità (art. 32 cpv. 1 all'inizio LCStr). Per quanto concerne specificamente gli eccessi di velocità, al fine di garantire la parità di trattamento tra conducenti, la giurisprudenza ha stabilito regole precise. Così, il caso è oggettivamente grave, ovvero a prescindere dalle circostanze concrete, quando il superamento della velocità autorizzata è di 25 km/h o più all'interno delle località, di 30 km/h o più all'esterno delle località o sulle semiautostrade e di 35 km/h o più sulle autostrade (DTF 132 II 234 cons. 3.1). Il conducente che supera in modo tanto marcato la
6 - velocità massima consentita agisce di regola intenzionalmente o per lo meno per grave negligenza (sentenza del Tribunale federale 6B_571/2012 dell'8 aprile 2013 cons. 3.4). Ciò vale in ogni caso nella misura in cui non sussistano particolari circostanze che abbiano indotto in errore il conducente sulla velocità massima consentita (sentenze 6B_1125/2015 del 30 novembre 2015 cons. 3, 6B_171/2010 del 19 aprile 2010 cons. 3.2 e 6B_264/2007 del 19 settembre 2007 cons. 3.1).
b)Nella fattispecie in esame, in sede penale l'istante è stato riconosciuto "colpevole di infrazione grave alle norme della circolazione giusta gli art. 27 cpv. 1 e 32 cpv. 1 LCStr in unione all'art. 90 cpv. 2 LCStr". L'autorità dipartimentale si reputava in ogni caso vincolata all'accertamento dei fatti a fondamento di tale giudizio. Infatti, nel decreto d'accusa del 29 marzo 2016, la fattispecie determinante veniva riassunta nel senso che l'imputato "viaggiava ad una velocità molto elevata, ovvero – dedotta la tolleranza del 6 % - a 119 km/h, e con ciò a 39 km/h oltre il consentito. Questo avveniva in quanto esso, per grave negligenza, non teneva sott'occhio la velocità, considerato che era a conoscenza del limite massimo di velocità vigente o che perlomeno lo avrebbe dovuto conoscere in base alla segnaletica sul posto". Non è contestato che in sede penale l'istante abbia accettato il decreto d'accusa e quindi il provvedimento che lo riteneva colpevole di violazione grave alla LCStr per aver negligentemente trascurato di osservare la velocità segnalata. c)Nell'ambito del presente ricorso, l'istante contesta l'affidabilità della misurazione operata e pretende di essersi trovato in uno stato di necessità. Tali censure non sono state sollevate nella sede penale e il ricorrente non adduce alcun motivo, ai sensi della giurisprudenza citata nel considerando 3a che precede, per giustificarne una loro presa in considerazione nell'ambito del solo procedimento amministrativo. Già il 3
8 - marzo 2016, l'ufficio della circolazione avvertiva l'istante in merito all'apertura del procedimento amministrativo ed al probabile ritiro della patente, che avveniva poi il 24 marzo successivo. Se quindi i fatti non si fossero svolti come ritenuto nella sede penale, il ricorrente avrebbe già dovuto insorgere contro il decreto penale del 29 marzo 2016. In assenza di una contestazione della fattispecie e della sua valutazione giuridica in sede penale, il Tribunale amministrativo è legato ai fatti descritti nel decreto d'accusa del 29 marzo 2016, che comunque per quanto riguardano gli eccessi di velocità comportano poi delle sanzioni riconducibili a regole ben precise tra cui il caso di colpa grave, indipendentemente da considerazioni di carattere soggettivo, quando il superamento della velocità massima consentita su di una semiautostrada è almeno o maggiore di 30 km/h (DTF 132 II 234 cons. 3.1 e sentenza del Tribunale federale 6B_677/2014 del 20 novembre 2014 cons. 2.1). In principio quindi, dopo che l'istante aveva anche espressamente riconosciuta l'infrazione (vedi rapporto di polizia del 2 febbraio 2016), senza che potesse allora trovarsi in errore su tale limitazione, il fatto di ritenere a carico del ricorrente una colpa grave e di aver ordinato il conseguente ritiro della patente per la pena minima legale di tre mesi sfugge a qualsiasi critica. Non potendo la pena minima essere ridotta ulteriormente (art. 16 cpv. 3 LCStr), non si giustifica alcun ulteriore esame delle circostanze del caso specifico. 4.Anche volendo poi prescindere delle considerazioni che precedono e analizzare le censure sollevate nel ricorso, il risultato del caso concreto non cambierebbe comunque. Per l'istante lo strumento di misurazione adottato non si conformerebbe all'art. 6 cpv. 2 dell'ordinanza del DFGP sugli strumenti di misurazione per i controlli della velocità e la sorveglianza della fase rossa ai semafori nella circolazione stradale (ordinanza sugli strumenti di misurazione della velocità; RS 941.261) nonché all'allegato della medesima e all'allegato 1 dell'ordinanza sugli
9 - strumenti di misurazione (OStrM; RS 941.210). Tra le procedure per il mantenimento della stabilità di misurazione, l'art. 6 cpv. 2 lett. a dell'ordinanza sugli strumenti di misurazione della velocità precisa che la verifica degli strumenti di misurazione deve aver luogo ogni anno qualora riguardino la misurazione per i controlli della velocità. Giusta la certificazione agli atti, lo strumento in oggetto (Nachfahrtachograf, SAT- SPEED, S.-Nr. 210250, METAS 27150) era stato calibrato il 29 settembre 2015 e tale taratura era considerata valere fino al 30 settembre 2016. Essendo stata l'infrazione registrata il 12 febbraio 2016, non vi sono rimostranze da fare quanto alla precisione del mezzo di rilievo. Per il resto, l'istante non adduce concretamente quale violazione dell'allegato 1 OStrM sarebbe stata perpetrata, malgrado l'allegato contenga più pagine riguardanti le condizioni tecniche, climatiche, di sicurezza ecc. per l'effettuazione del rilievo. La sola sensazione di "essere piuttosto certo di non aver superato di così tanto la velocità consentita" non fornisce elementi sufficienti per dubitare oggettivamente della precisione del rilevo operato. In ogni caso, i due agenti che hanno proceduto alla misurazione della velocità avevano ambedue seguito la speciale formazione per procedere a questo tipo di controlli, motivo per cui le censure sollevate avverso le risultanze della verifica fatta si rivelano inconsistenti o comunque prive di fondamento.
11 - punibile per preservare un bene giuridico proprio o un bene giuridico altrui da un pericolo imminente e non altrimenti evitabile. Il pericolo è imminente quando non è né passato né futuro, bensì attuale e concreto (DTF 122 IV 1 cons. 3a). L'impossibilità di evitare altrimenti il pericolo implica una sussidiarietà assoluta (cfr. sentenza del Tribunale federale 6B_176/2010 del 31 maggio 2010 cons. 2.1 e rinvio). La questione di sapere se questa condizione è realizzata deve essere esaminata sulla base delle circostanze concrete del caso in esame (DTF 122 IV 1 cons. 4; sentenza del Tribunale federale 6B_176/2010, citata, cons. 2.1). Secondo la giurisprudenza, nel caso di un superamento importante del limite di velocità, come nella fattispecie, uno stato di necessità può essere ammesso soltanto con grande riserbo (DTF 116 IV 364 cons. 1a; sentenze del Tribunale federale 6B_7/2010 del 16 marzo 2010 cons. 2 e 1C_4/2007 del 4 settembre 2007 cons. 2.2). Di massima, un eccesso di velocità considerevole può essere giustificato da uno stato di necessità solo quando sono in discussione beni giuridici particolarmente importanti come la vita e l'integrità della persona. Anche in simili casi occorre però dare prova di ritegno, giacché un superamento rilevante del limite di velocità può comportare un pericolo concreto per un numero imprecisato di persone, che sovente non si realizza soltanto per un semplice caso (DTF 116 IV 364 cons. 1a). Il riconoscimento di uno stato di necessità entra perciò in considerazione segnatamente in casi in cui il conducente deve portare il più rapidamente possibile all'ospedale un paziente che presenta gravi sintomi di malattia, oppure quando egli stesso soffre di un problema di salute tale da metterne in pericolo la vita, che impone un immediato trasferimento all'ospedale (cfr. DTF 106 IV 1). In questi casi sono infatti in questione la vita e l'integrità fisica della persona (cfr. sentenze del Tribunale federale 6B_7/2010 del 16 marzo 2010 cons 2 e 1C_4/2007 del 4 settembre 2007 cons. 2.2). Per contro - nella sentenza della Corte d'appello penale del Canton Friburgo del 1. luglio 2002, pubblicata in Assistalex 2002 no. 9516 - il fatto di sentirsi tallonato
12 - dall'autopattuglia che effettuava il controllo radar non poteva essere ritenuto uno stato di necessità giustificante l'eccesso di velocità, essendo possibile agire diversamente dall'accelerare. b)Come giustamente rilevato dall'istanza precedente, in occasione dell'interrogatorio di polizia seguito al controllo del 12 febbraio 2016, il guidatore non pretendeva che la BMW della polizia gli si fosse avvicinata troppo o lo avesse in qualche modo messo alle strette, compiendo una manovra pericolosa. In effetti, come protocollato il ricorrente era partito dal presupposto che fosse inseguito per il semplice fatto che la macchina in avvicinamento fosse una BMW. Pur ammettendo che l'istante fosse stato precedentemente minacciato e che quindi si trovasse in un particolare stato di allerta, è comunque del tutto ingiustificato il fatto di accelerare ben oltre il limite consentito al solo sopraggiungere di un'autovettura della marca Audi o BMW. L'istante circolava su di una tratta molta frequentata in piena mattinata e con delle ottime condizioni di tempo. Che l'avvicinarsi di una vettura di un determinato tipo possa avergli magari fatto pensare di riflesso agli sconosciuti che lo avevano già minacciato è credibile. La reazione avuta, di fronte alla sola marca di un'autovettura, è invece del tutto ingiustificata non essendosi verificato alcun stato di minaccia oggettivo per la sua vita o la sua integrità corporale. c)Ma anche se l'istante si fosse trovato in uno stato di necessità putativo a seguito di errore sui fatti, come correttamente ricordato dal DGSS, egli non potrebbe andare esente da pena, essendo punibile anche la violazione per negligenza di un limite di velocità. Infatti, anche partendo dall'assunto dell'inseguimento, la reazione avuta sarebbe in ogni caso sproporzionata e inadeguata. Oggettivamente, non è del tutto comprensibile come l'istante potesse credere di sfuggire ad un inseguimento tramite BMW su di una semiautostrada accelerando oltre il
13 - limite consentito di 39 km/h. Altrettanto logicamente, considerate le condizioni temporali e di luogo, egli avrebbe potuto decelerare per indurre l'altra vettura a sorpassarlo, cambiare corsia o cercare di sincerarsi sull'identità dei presunti inseguitori. 7.In conclusione, la sanzione amministrativa decisa sfugge a qualsiasi critica e va confermata. Poiché al ricorso è stato conferito l'effetto sospensivo, al più tardi alla cresciuta in giudicato della presente sentenza il ricorrente è tenuto a consegnare la propria licenza di condurre all'ufficio della circolazione cantonale. L'esito della vertenza giustifica l'accollamento dei costi occasionati dal presente procedimento alla soccombenza giusta quanto previsto all'art. 73 cpv. 1 della legge sulla giustizia amministrativa (LGA; CSC 370.100), mentre il DGSS non ha diritto a ripetibili avendo agito nell'ambito delle proprie attribuzioni ufficiali (art. 78 cpv. 2 LGA). Il Tribunale decide: 1.Il ricorso è respinto. 2.A._____ deve depositare la licenza di condurre, entro 30 giorni dall'intimazione della presente sentenza, presso l'Ufficio della circolazione del Cantone dei Grigioni, Sezione provvedimenti amministrativi, Kalchbühlstrasse 18, 7000 Coira. 3.Vengono prelevate
una tassa di Stato di fr.2'000.--
e le spese di cancelleria difr.344.-- totalefr.2'344.--
14 - il cui importo sarà versato da A., X., entro trenta giorni dalla notifica della presente decisione all’Amministrazione delle finanze del Cantone dei Grigioni, Coira. 4.[Vie di diritto] 5.[Comunicazioni] In data15 febbraio 2017 il Tribunale federale non è entrato nel merito del ricorso (1C_81/2017).