Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Graubünden
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
GR_VG_001
Gericht
Gr Gerichte
Geschaftszahlen
GR_VG_001, U 2016 63
Entscheidungsdatum
30.11.2016
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

A VERWALTUNGSGERICHT DES KANTONS GRAUBÜNDEN DRETGIRA ADMINISTRATIVA DAL CHANTUN GRISCHUN TRIBUNALE AMMINISTRATIVO DEL CANTONE DEI GRIGIONI U 16 63 1a Camera Giudice unico Racioppi e attuario Paganini SENTENZA del 30 novembre 2016 nella vertenza di diritto amministrativo A._____ SA, e Coniugi B., tutti rappresentati dall'avv. lic. iur. et oec. Cristina Keller, ricorrenti contro Comune di X., rappresentato dall'avv. lic. iur. Curzio Fontana, convenuto concernente sgombero particella 1.In data 29 gennaio 2016 il Comune di X._____ invitava la A._____ SA ad esprimersi entro 30 giorni sulla lettera del 20 luglio 2015. In detta lettera il

  • 2 - Comune invitava la A._____ SA ad inoltrare le proprie osservazioni sulla constatata realizzazione di un piazzale in beton e di murature di sostegno in beton sulla particella no. 822, di proprietà del Comune. 2.Il 1° marzo 2016 la A._____ SA comunicava al Comune come con stupore avrebbe appreso che, verosimilmente nell’ambito del raggruppamento terreni, sarebbe stato creato l’immobile 822, la cui proprietà sarebbe del Comune. Qualsiasi opera o ingerenza da parte della A._____ SA su detto fondo sarebbe stata eseguita nel convincimento di esserne proprietario. L’edificazione risp. utilizzo della particella no. 822 sarebbero stati autorizzati dall’ente pubblico con decisioni cresciute in giudicato. Per risolvere la questione dal punto di vista civile, la A._____ SA proponeva al Comune di discutere l’acquisizione del relativo fondo. 3.Con scritto del 24 giugno 2016 il Comune riferiva alla A._____ SA di non essere interessato ad una cessione del fondo in questione. Esso assegnava quindi alla A._____ SA un termine di 60 giorni per asportare gli elementi costruttivi in beton (che sarebbero stati costruiti in modo abusivo); in caso contrario avrebbe proceduto esso stesso a spese del costruttore. Avvertiva, inoltre, che non sarebbero seguite ulteriori comunicazioni. 4.Con scritto del 4 luglio 2016 la A._____ SA chiedeva al Comune di specificare in che veste esso agirebbe e con ciò la natura (di diritto civile oppure pubblico) della comunicazione del 24 giugno 2016. Essa avvisava il Comune che, se non avesse ricevuto conferma sulla procedura da seguire entro 10 giorni, avrebbe ritenuto la comunicazione una viziata decisione di diritto pubblico contro la quale avrebbe ricorso al Tribunale amministrativo.

  • 3 - 5.In data 27 luglio 2016 (data del timbro postale) la A._____ SA nonché i coniugi B._____ (qui di seguito: ricorrenti) inoltravano ricorso al Tribunale amministrativo chiedendo di constatare la nullità della decisione 24 giugno 2016; eventualmente che la decisione impugnata sia annullata. Il richiesto effetto sospensivo al ricorso veniva conferito dal Giudice istruttore con decreto 9 agosto 2016. I ricorrenti argomentavano sostanzialmente, per quanto attiene ai presupposti processuali, che l’unica via possibile sarebbe quella del ricorso, siccome il Comune non avrebbe risposto alla richiesta di definire la natura della comunicazione impugnata. Il Comune non sarebbe legittimato ad agire come ente sovrano nella gestione del suo patrimonio finanziario per cui andrebbe constatata la nullità della decisione impugnata. 6.Con replica del 5 ottobre 2016 (data del timbro postale) il Comune (qui di seguito: convenuto) chiedeva la dichiarazione di irricevibilità del ricorso per mancanza di giurisdizione. Nel caso in cui il Tribunale ritenesse la risoluzione municipale impugnata una decisione ai sensi dell’art. 5 PA, gli sia assegnato un nuovo termine per rispondere. Egli sosteneva, essenzialmente, che la comunicazione del 24 giugno 2016 non sarebbe una decisione ai sensi dell’art. 5 PA bensì la diffida di un semplice proprietario di un fondo all’usurpatore, per cui il ricorso sarebbe irricevibile. 7.Con replica del 17 ottobre 2016 risp. duplica del 18 novembre 2016 (date del timbro postale) le parti puntualizzavano le loro argomentazioni. Considerando in diritto:

  • 4 - 1.Giusta l'art. 43 cpv. 3 lett. b della legge sulla giustizia amministrativa (LGA; CSC 370.100) il Tribunale amministrativo decide nella composizione a giudice unico quando un rimedio giuridico è palesemente inammissibile o palesemente fondato o infondato. 2.L'oggetto impugnato è lo scritto del 24 giugno 2016 intitolato "risoluzione municipale nr. 10/2016" del convenuto, in cui egli assegnava un termine di 60 giorni alla ricorrente per asportare gli elementi costruttivi in beton sulla particella no. 822. L'oggetto litigioso riguarda un'incontestata questione di natura civile in merito alla proprietà della particella no. 822, la quale, stando al convenuto, appartiene ai suoi beni patrimoniali finanziari.

  1. a)Come indicato dal convenuto in sede di risposta al ricorso, va anzitutto sottolineata l'importanza di distinguere tra decisioni e altri modi di agire dell'autorità amministrativa, che non sono direttamente volti a provocare conseguenze giuridiche vincolanti nei confronti dei singoli cittadini (cfr. decisione del Tribunale federale 2C_246/2014 del 7 agosto 2014 cons. 5.1 seg.). b)Nello scritto impugnato il convenuto assegnava un termine di 60 giorni alla ricorrente per asportare gli elementi costruttivi in beton (che tra l'altro sarebbero stati costruiti abusivamente) sulla particella no. 822, che il convenuto rivendica di sua proprietà. In caso contrario, avrebbe proceduto esso stesso a spese del costruttore. Incontestato è che, semmai si ritenesse il convenuto legittimo proprietario della particella no. 822, questa si troverebbe nel suo patrimonio finanziario. In tale ambito egli si presenta alla pari di un qualsiasi proprietario privato e deve quindi per forza ricorrere ai rimedi giuridici civili. La formulazione appena esposta sopra nella decisione impugnata ha invece il carattere di una misura sostitutiva e con ciò di una decisione coercitiva d'imperio che –
  • 5 - come visto – il convenuto non è tenuto a prendere. In questa procedura ricorsuale il convenuto ha però sottolineato che l'oggetto impugnato non va inteso come decisione di un'autorità, bensì come una diffida di un proprietario di un fondo "all'usurpatore". In effetti, lo scritto impugnato – come eccepito dai ricorrenti – non presenta gli elementi costituenti una decisione di carattere sovrano, segnatamente l'indicazione della possibilità di impugnazione davanti a questo Tribunale, giusta l'art. 22 LGA (cfr. anche art. 5 della legge federale sulla procedura amministrativa [PA; RS 172.021]). Malgrado la menzionata formulazione a tutti gli effetti malriuscita e fuorviante e la precedente corrispondenza tra le parti, in cui, a tratti, il convenuto sembra utilizzare delle formulazioni sovrane, l'atto finalmente impugnato non può essere ritenuto una decisione d'imperio. Considerarlo tale, contro la volontà dell'autore che invece lo ritiene una diffida ai sensi del diritto privato ad un presunto perturbatore, e ammettere così il ricorso, condurrebbe, in caso di vincita, ossia accertandone la nullità risp. annullando la decisione, ad un risultato insostenibile. Non essendoci un atto impugnabile ai sensi dell'art. 49 LGA, il Tribunale amministrativo non è dunque competente e il ricorso è palesemente inammissibile. Oltretutto, semmai si volesse dar seguito all'interpretazione dei ricorrenti e ammettere la presenza di un'(errata) decisione d'imperio viziata, impugnabile in questa sede, il ricorso sarebbe comunque inammissibile in mancanza di un interesse tutelabile da parte dei ricorrenti all'abrogazione della decisione (cfr. art. 50 LGA). Difatti, dal momento che il convenuto specifica di non aver voluto prendere una decisione d'imperio con conseguenze vincolanti sfavorevoli ai ricorrenti, non sussiste un interesse pratico e concreto a vincere la presente causa di diritto pubblico. L'interesse precauzionale avanzato dai ricorrenti in questo caso non basta per poter ammettere il ricorso: l'argomento secondo cui, l'omissione di una precisazione a posteriori del convenuto circa la natura del suo modo di agire avrebbe costretto i ricorrenti a difendersi

  • 6 - prudenzialmente con il ricorso, non è infatti tutelabile al fine di un ricevimento del ricorso per una causa incontestabilmente di materia civile. Invece di servirsi dei rimedi legali di diritto civile, siano essi quelli del possessore oppure del proprietario, i ricorrenti hanno erroneamente scelto di adire il presente Tribunale che non può ricevere il ricorso. Resta il fatto che il convenuto, prima dell'inoltro del presente ricorso, si è rifiutato di dare chiarimenti in merito alla questione di sapere se agiva nelle vesti di detentore di patrimonio amministrativo oppure finanziario, come esplicitamente richiesto dai ricorrenti. Di questo va tenuto conto nella ripartizione dei costi. 4.Secondo l'art. 73 cpv. 1 LGA, nella procedura di ricorso la parte soccombente deve di regola assumersi le spese. Nel caso concreto è però dato scostarsi da questa regola, visto l'agire rasente alla mala fede del convenuto che non ha voluto dar seguito all'esplicita richiesta dei ricorrenti di esprimersi sul carattere della comunicazione impugnata e di precisare se agiva come detentore di sovranità oppure come proprietario di un bene immobile del proprio patrimonio finanziario. Appare quindi adeguata una ripartizione delle spese processuali pari a fr. 900.-- per due terzi a carico dei ricorrenti e per un terzo a carico del convenuto. Quest'ultimo, di conseguenza, è tenuto a rifondere ai ricorrenti una parte delle spese ripetibili pari a fr. 400.--. Il Giudice unico decide: 1.Il ricorso è irricevibile. 2.Vengono prelevate

  • una tassa di Stato di fr.900.--

  • 7 -

  • e le spese di cancelleria difr.158.-- totalefr.1'058.-- il cui importo sarà versato in ragione di 2/3 dalla A._____ SA e dai coniugi B._____ in responsabilità solidale nonché in ragione di 1/3 dal Comune di X.. entro trenta giorni dalla notifica della presente decisione all’Amministrazione delle finanze del Cantone dei Grigioni, Coira. 3.Il Comune di X.. versa alla A._____ SA nonché ai coniugi B._____ complessivamente fr. 400.-- (IVA inclusa) a titolo di ripetibili. 4.[Vie di diritto]] 5.[Comunicazioni]

Zitate

Gesetze

5

LGA

  • art. 22 LGA
  • art. 49 LGA
  • art. 50 LGA
  • art. 73 LGA

PA

  • art. 5 PA

Gerichtsentscheide

1