VERWALTUNGSGERICHT DES KANTONS GRAUBÜNDEN DRETGIRA ADMINISTRATIVA DAL CHANTUN GRISCHUN TRIBUNALE AMMINISTRATIVO DEL CANTONE DEI GRIGIONI U 16 26 1a Camera presidenzaRacioppi giudiciAudétat, Moser attuarioPaganini SENTENZA del 12 luglio 2016 nella vertenza di diritto amministrativo A., ricorrente contro Comune di X., convenuta concernente domicilio
2 - 1.Dal 15 aprile 2009 A._____ affitta un appartamento di 4.5 locali a X.. Fino alla fine dell’anno 2015, il Comune di X. accettava lo stato di soggiorno infrasettimanale di A.. Il comune di Y. (comune di domicilio fiscale principale) e il Comune di X._____ (comune di domicilio fiscale secondario) si ripartivano la tassazione in ragione della metà ciascuno. 2.Con scritto del 2 febbraio 2016 il Comune di X._____ comunicava a A._____ che non avrebbe più accettato il certificato di soggiorno e che se ella non avesse trasferito il suo domicilio a X._____ con effetto a partire dal 1° febbraio 2016, avrebbe proceduto con una decisione d’ufficio. 3.In risposta a tale scritto, con lettera del 10 febbraio 2016 A._____ chiedeva al Comune di voler accettare il certificato di soggiorno, sostenendo che la sua situazione non sarebbe cambiata. Rientrerebbe regolarmente presso la famiglia a Y._____ e non avrebbe intenzione di stabilirsi definitivamente nel Comune di X.. 4.Con decisione 23 febbraio 2016 il Comune di X. respingeva la domanda di autorizzazione di soggiorno e dava avvio alla procedura di trasferimento del domicilio di A._____ con effetto retroattivo al 1° febbraio 2016, siccome il Comune di X._____ sarebbe oggettivamente e soggettivamente il luogo centrale degli interessi personali di A.. 5.Contro tale decisione il 10 marzo 2016 A. (qui di seguito: ricorrente) presentava ricorso al Tribunale amministrativo chiedendo il rigetto della richiesta del Comune di X._____ di trasferire il suo domicilio. Ella asseriva che risiederebbe dai suoi genitori a Y._____ sia durante i giorni feriali sia in quelli festivi. Si recherebbe quotidianamente a Y._____ alternando pranzo e cena. Con i genitori condividerebbe, tra i vari, l’ampia casa e la cascina sui monti (entrambe a Y._____). I suoi genitori avrebbero bisogno
3 - di cure e ella li aiuterebbe giornalmente nelle faccende domestiche. A Y._____ parteciperebbe alle assemblee comunali mentre che a X._____ non frequenterebbe alcuna attività sociale. La scelta dell’appartamento sarebbe caduta per convenienza. La residenza a X._____ sarebbe una situazione provvisoria. 6.Nella presa di posizione del 24 marzo 2016 il Comune di X._____ (qui di seguito: convenuto) chiedeva il rigetto del ricorso. Esso affermava che la ricorrente risiederebbe ininterrottamente a X._____ da ormai sette anni. Non si potrebbe parlare di residenza provvisoria. La ricorrente disporrebbe di un appartamento di 4.5 locali dove rientrerebbe quotidianamente. I legami con il Comune natio non avrebbero rilevanza. 7.Nel secondo scambio di scritti con replica del 3 maggio 2016 e duplica del 17 maggio 2016 le parti puntualizzavano le proprie argomentazioni. 8.Sulle ulteriori argomentazioni delle parti nei loro scritti nonché sulla decisione impugnata si tornerà, per quanto rilevante ai fini di giudizio, nei considerandi che seguono. Considerando in diritto: 1.È controversa la questione di sapere dove la ricorrente abbia il suo domicilio.
5 - luogo prescelto (DTF 132 I 29 cons. 4.1; 125 I 54 cons. 2a; 123 I 289 cons. 2b). Il principio basilare a fondamento dell’art. 23 cpv. 1 CC è che i cittadini hanno il loro domicilio dove mantengono il centro delle loro relazioni personali (DTF 127 V 238 cons. 1, 120 III 8 cons. 2b, 97 II 3 cons. 3, 85 II 322 cons. 3). La semplice presenza in un determinato luogo non costituisce domicilio, per questo serve che la persona abiti nel luogo prescelto. Per abitare si intende disporre di locali abitabili per dormire. La maggioranza della nostra popolazione dimora nel luogo in cui ha un appartamento per dormire, sia da sola sia con altri conviventi e per la maggior parte di queste persone la possibilità di alloggio stabile è accompagnata dall’intenzione di restare durevolmente in detto luogo (DTF 96 I 145 cons. 4c). Il domicilio si trova dunque abitualmente nel luogo dove si dorme, si trascorre il tempo libero, dove si trovano gli effetti personali, dove solitamente esiste un allacciamento telefonico e un recapito postale. L'intenzione, riconoscibile all'esterno, deve essere orientata nel senso di una residenza durevole. Tuttavia, l'intenzione di lasciare più tardi un luogo, non esclude la possibilità di stabilirvi il domicilio (STA U 15 51 cons. 3a e b; STA U 05 54 cons. 2b con riferimenti). b)La semplice dichiarazione di volontà non basta per stabilire dove una persona abbia il proprio domicilio. Considerando che il domicilio non costituisce uno stato di fatto rilevante solo per il cittadino interessato, bensì comporta delle conseguenze anche nei confronti di terze persone e dell’ente pubblico, l’intenzione soggettiva della permanenza stabile in un determinato luogo riveste rilevanza giuridica unicamente per quanto la stessa si manifesti pure concretamente (cfr. HONSELL/VOGT/GEISER, Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, Schweizerisches Zivilgesetzbuch I, pag. 202). Per decidere se esiste l’intenzione di stabilirsi in un determinato posto è determinante, pertanto, quanto risulta dalle circostanze esteriori oggettive e riconoscibili per i terzi e non
6 - unicamente quello che pretendono volere le persone interessate (STA U 15 51 cons. 3c). c)Siccome il domicilio civile e quello fiscale, di regola, vanno di pari passo, per la determinazione del luogo dove si trova il centro delle relazioni personali è dato riprendere anche la prassi in merito al diritto fiscale. In tale contesto, vanno distinte due terminologie riguardo al luogo di lavoro: con la prima, si intende lo stesso luogo in cui viene svolta l'attività lavorativa; mentre che con l'altra, ci si riferisce al luogo da cui ci si reca al posto di lavoro. Qui di seguito, il luogo di lavoro va inteso nel senso dell'ultima definizione descritta, vale a dire come luogo da cui ci si reca al lavoro siccome, nel caso in esame, la ricorrente non lavora nel comune convenuto bensì in quello di Z._____. Secondo la menzionata prassi del Tribunale federale, superati i 30 anni d'età, oppure, decorsi cinque anni di dimora ininterrotti nello stesso luogo di lavoro, si presume che i legami con i genitori di regola siano affievoliti, mentre che quelli presso il luogo di lavoro si intensifichino. Il rientro regolare presso il luogo di domicilio dei genitori non è un criterio in grado di giustificare un domicilio in tal luogo, a meno che venga dimostrato chiaramente che i legami presso il luogo natio siano preponderanti (cfr. STA A 13 34 del 27 agosto 2013 cons. 2c con riferimenti in particolare alle decisioni del Tribunale federale 2C_397/2010 del 6 dicembre 2010 cons. 2.2 e 2C_178/2011 del 2 novembre 2011 cons. 2.2). Nel diritto fiscale sussiste poi una presunzione naturale che il centro delle relazioni personali (e di conseguenza il domicilio fiscale principale) si trovi nel luogo di lavoro. In una sentenza del 27 agosto 2013, questo Tribunale riteneva che, dal momento che il comune del luogo di lavoro non corrisponde a quello di dimora (vale a dire – come nel caso di specie – quello da cui ci si reca al lavoro), non ci si potrebbe basare su tale presunzione (STA A 13 34 del 27 agosto 2013 cons. 2d). Questa considerazione, vista anche la citata prassi del Tribunale federale, va tuttavia rivista, ritenendo pertanto che la
7 - presunzione summenzionata è principalmente valida, ma può essere contraddetta in presenza di concreti elementi. 4.Gli elementi che nel caso di specie parlano in favore di un domicilio civile instauratosi nel Comune di X._____ sono, innanzitutto, la lunga durata ininterrotta della residenza (più di sette anni) sul suolo del Comune convenuto e il fatto che la ricorrente vi abiti in un ampio appartamento di 4.5 locali. Posto ciò, non può essere accolta l'osservazione della ricorrente, là dove afferma che si tratterebbe di una sistemazione provvisoria. Va invece ritenuto, che questi elementi oggettivi confermano la volontà della ricorrente di restare sul territorio del convenuto. Inoltre, avendo ella da lungo tempo oltrepassato i 30 anni d'età, vale il principio secondo cui il rientro regolare presso i genitori non rappresenta un criterio rilevante. Infatti, questo tipo di relazione con i genitori non raggiunge l'intensità premessa per poter affermare che le relazioni di carattere familiare pesino più delle interazioni che, per forza di cose, dopo sette anni di residenza si sono venute a creare sul territorio del Comune convenuto. Affermare l'opposto nel caso della ricorrente – che è di stato civile nubile – significherebbe negare l'indipendenza che ella stessa ha fondato andandosi a stabilire al di fuori dell'abitazione familiare. Oltretutto, va osservato che tra X._____ e Y._____ la distanza è minima, fatto che permette alla ricorrente di recarsi dai genitori per poi far rientro in tempo breve a X.. Inoltre, le asserite cure prestate dalla ricorrente presso la dimora dei genitori non sono suffragate da mezzi di prova atti a capovolgere la presunzione esposta qui sopra al cons. 3c. I documenti inoltrati, infatti, sono anzitutto del 2016 e attestano solamente lo stato di salute – benché evidentemente precario – del padre della ricorrente. In ogni caso, in accordo con le affermazioni del convenuto, va detto che, essendo ella assente durante la giornata e rientrando giornalmente a X., non ci sono gli elementi sufficienti per affermare che le relazioni con il luogo natio siano preponderanti. Del resto, la soluzione di vivere in
8 - un luogo al di fuori di quello natio – come affermato dalla ricorrente – solamente per convenienza e non p.es. per praticità riguardo al tragitto per recarsi al posto di lavoro, mette in discussione l'effettiva volontà della ricorrente di partecipare alla vita sociale del comune natio, dove ella di fatto non abita più. Il luogo di domicilio va quindi fissato a X._____, dove ella abita e da dove ella si reca al lavoro. Per queste ragioni il ricorso va respinto. 5.L'esito della controversia giustifica l'accollamento delle spese occasionate dal presente procedimento alla ricorrente quale parte soccombente (art. 73 della legge sulla giustizia amministrativa [LGA; CS 370.100]). Al Comune convenuto che ha agito nell’esercizio delle proprie attribuzioni ufficiali, non spettano ripetibili (art. 78 cpv. 2 LGA). Il Tribunale decide: 1.Il ricorso è respinto. 2.Vengono prelevate
una tassa di Stato di fr.800.--
e le spese di cancelleria difr.194.-- totalefr.994.-- il cui importo sarà versato da A._____ entro trenta giorni dalla notifica della presente decisione all’Amministrazione delle finanze del Cantone dei Grigioni, Coira. 3.[Vie di diritto] 4.[Comunicazioni]