o VERWALTUNGSGERICHT DES KANTONS GRAUBÜNDEN DRETGIRA ADMINISTRATIVA DAL CHANTUN GRISCHUN TRIBUNALE AMMINISTRATIVO DEL CANTONE DEI GRIGIONI U 15 51 1a Camera presidenzaRacioppi giudiciAudétat, Stecher attuariaKrättli-Keller SENTENZA del 12 gennaio 2016 nella vertenza di diritto amministrativo I coniugi A._____ e B., rappresentati dall'Avvocato Nicola Fornara, ricorrenti contro Comune di X., rappresentato dall'Avvocato lic. iur. Roberto A. Keller, convenuto e Comune di Y._____, convenuto concernente trasferimento di domicilio
2 - 1.Già nel corso del novembre 2014 i coniugi A._____ e B._____ informavano il Comune di X._____ sulla loro intenzione di eleggere un nuovo domicilio a Y.. Il 15/30 dicembre 2014, il Comune di X. comunicava agli interessati di non considerare soddisfatte le condizioni per un trasferimento di domicilio. Il 27 gennaio 2015, i coniugi chiedevano formalmente al Comune di X._____ l'edizione dell'atto d'origine o il suo diretto trasferimento a Y.. 2.Dopo aver accordato ai richiedenti il diritto di audizione, con decisione 28 aprile 2015, il Comune di X. respingeva la domanda di trasferimento e accertava che A._____ e B._____ avessero il loro domicilio sul territorio comunale. In settimana i coniugi si recherebbero al lavoro partendo da X., nel comune disporrebbero poi di una grande casa dove vivrebbero ancora con le figlie, mentre a Y. avrebbero solo di una casa di vacanza neppure raggiungibile tutto l'anno. 3.Nel tempestivo ricorso proposto al Tribunale amministrativo in data 29 maggio 2015 A._____ e B._____ chiedevano l'annullamento della decisione del 28 aprile 2015 e l'autorizzazione, tramite l'edizione della fede d'origine, al loro trasferimento a Y.. In sostanza a sostegno del petito di ricorso, gli istanti invocano la libertà di domicilio e i forti legami che avrebbero con Y.. 4.Nella propria presa di posizione del 22 giugno 2015, il Comune di X._____ postulava la reiezione del ricorso. I ricorrenti manterrebbero anche nel 2015 il centro della loro vita e delle loro relazioni personali sul suolo comunale, come dimostrerebbero il tipo di abitazione, i consumi elettrici, i recapiti postali, la fornitura quotidiana di pane ecc., mentre a Y._____ non disporrebbero che di una cascina di vacanza situata fuori dalle zone edificabili, priva di allacciamenti e raggiungibile solo tramite una strada non praticabile in inverno.
3 - 5.Dal canto suo, il Comune di Y._____ confermava la stretta relazione che gli istanti avrebbero con il comune, gli investimenti fatti dai due coniugi nell'abitazione e l'interesse che essi dimostrerebbero per tanti aspetti della vita locale. 6.Replicando e duplicando le parti si riaffermavano essenzialmente nelle loro precedenti allegazioni e proposte, insistendo gli istanti dal canto loro sull'intenzione di risiedere a Y._____ e di voler incentivare ulteriormente le loro relazioni con detto luogo, dopo aver ottenuto il trasferimento di domicilio. 7.In data 11 dicembre 2015 il Tribunale amministrativo esperiva un sopralluogo a Y._____, nell'ambito del quale ogni parte al procedimento aveva ancora una volta modo di esporre verbalmente il proprio punto di vista. Sulle risultanze del sopralluogo si dirà, per quanto utile ai fini del giudizio, nelle considerazioni di merito che fanno seguito. Considerando in diritto: 1.E' controversa la questione di sapere dove gli istanti abbiano il loro domicilio.
4 - 5). In principio pertanto, ogni comune è tenuto ad accordare il domicilio a qualsiasi persona svizzera ne faccia richiesta. Questa libertà di domicilio permette comunque sempre ancora all’autorità comunale di rifiutare l’edizione o di chiedere il deposito dell’atto d’origine (cfr. DTF 110 Ia 69 cons. 3a) mediante una decisione che constati l’esistenza o l’assenza di un domicilio sul suolo comunale. Questa prassi è già stata a più riprese confermata anche dal Tribunale amministrativo (sentenze U 13 85 del 17 dicembre 2013, U 12 82 del 23 ottobre 2012 e U 09 73 del 17 novembre 2009). b)I ricorrenti pretendono di invocare nel presente contesto l'art. 24 Cost per desumere da questo disposto una diversa nozione di domicilio di quella contenuta agli art. 23 ss. CC. La pretesa non è però corretta. Come è già stato esposto nel considerando 2a che precede, la libertà di cui all'art. 24 Cost è quella di prendere domicilio in qualsiasi luogo della Svizzera ai sensi delle disposizioni del CC o di soggiornare semplicemente in un determinato luogo. Il domicilio per cui i ricorrenti chiedono il trasferimento dell'atto d'origine è propriamente quello che corrisponde alla nozione del CC e non il semplice soggiorno a cui fa riferimento in senso esteso l'art. 24 Cost, giacché tale soggiorno non comporta la necessità di trasferire l'atto d'origine. Nella misura in cui i ricorrenti soggiornano anche a Y., essi usufruiscono già di tale semplice libertà di soggiornare dove vogliono. c)Nell'evenienza in esame, il comune di X. ha rifiuto agli istanti l'edizione della fede d'origine o il suo trasferimento presso il comune di Y., constatando mediante provvedimento impugnabile che il domicilio dei petenti era e restava a X.. Alla luce di quanto esposto nel considerando 2a che precede, tale agire si conforma alla prassi stabilita dal Tribunale amministrativo in materia e non dà adito a critiche. Il comune che rivendica essere quello di domicilio ha la facoltà di prendere una decisione impugnabile su detta questione di principio e quindi di
5 - rifiutare il trasferimento o l'edizione degli atti d'origine per la dislocazione di un domicilio che non reputa corrispondere alla reale situazione di fatto degli interessati.
6 - determinato luogo non costituisce dimora, per dimorare la persona deve abitare nel luogo prescelto. Per abitare si intende disporre di locali abitabili per dormire. La stragrande maggioranza della nostra popolazione dimora nel luogo in cui ha un appartamento per dormire, sia da sola sia con altri conviventi e per la maggior parte di queste persone la possibilità di alloggio stabile è accompagnata dall’intenzione di restare durevolmente in detto luogo (CHRISTIAN BRÜCKNER, Das Personenrecht des ZGB, Zurigo 2000, pag. 92, marginale no. 319). c)Contrariamente a quanto sembrano pretendere i ricorrenti, quanto alla possibilità di decidere quale sia il luogo dove hanno il loro domicilio, la semplice dichiarazione di volontà non basta per stabilire dove una persona abbia il proprio domicilio. Giusta la giurisprudenza relativa all’interpretazione dell’art. 23 CC (DTF 127 V 238 cons. 1, 125 V 77 cons. 2a, 120 III 8 cons. 2b, 119 II 65 cons. 2b/bb), considerando che il domicilio non costituisce uno stato di fatto rilevante solo per il cittadino interessato, bensì comporta delle conseguenze anche nei confronti di terze persone e dell’ente pubblico, l’intenzione soggettiva della permanenza stabile in un determinato luogo riveste rilevanza giuridica unicamente per quanto la stessa si manifesti pure concretamente (cfr. HONSELL/VOGT/GEISER, Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, Schweizerisches Zivilgesetzbuch I, pag. 202). Per decidere se esiste l’intenzione di stabilirsi in un determinato posto è determinante pertanto quanto risulta dalle circostanze esteriori oggettive e riconoscibili per i terzi e non unicamente quello che pretendono volere le persone interessate. d)Partendo dal presupposto che nessuno può avere contemporaneamente il suo domicilio in più luoghi (art. 23 cpv. 2 CC), giusta la prassi del Tribunale federale (sentenza 2C_355/2010 del 7 dicembre 2010 cons. 4.1) per ammettere un trasferimento di domicilio non basta rompere i legami con il vecchio luogo di domicilio, ma occorre ancora che dall'insieme delle circostanze sia possibile concludere alla creazione di
7 - uno nuovo. In caso contrario trova applicazione il principio sancito all'art. 24 cpv. 1 CC, stando al quale il domicilio di una persona, stabilito che sia, continua a sussistere fino a che essa non ne abbia acquistato un altro.
8 - con la creazione di una famiglia propria, il centro delle relazioni personali è ritenuto il luogo dove, per un padre, vivono la moglie ed i figli (DTF 132 I 36 cons. 4.2 und 4.3, 131 I 149 cons. 4.1 e 125 I 467 cons. 2b; sentenze del Tribunale federale 2C_26/2012 dell’8 maggio 2012 cons. 3.1, 2C_518/2011 del 1. febbraio 2012 cons. 2.1, 2C_178/2011 del 2 novembre 2011 cons. 22 e C_397/2010 del 6 dicembre 2010 cons. 2.2). c)Nella presente fattispecie è indubbio che i due ricorrenti in qualità di genitori abbiano dal profilo dalla famiglia più strette relazioni con X._____ che con Y.. A X. vivono infatti le due figlie dei ricorrenti nella stessa economia domestica. Il fatto che le due figlie siano maggiorenni non muta le sorti del giudizio, in quanto esse non dispongono di propri appartamenti, ma continuano a convivere con i genitori e fanno quindi ancora sempre parte dello stesso nucleo familiare. Per contro, i rapporti che i due ricorrenti hanno con il fratello dell'istante, pure soggiornante a Y., non può essere considerato di rango o entità paragonabile o addirittura più intenso di quello che la coppia mantiene con le proprie figlie già in virtù del fatto che le figlie vivono nella stessa economia domestica, mentre il fratello dell'istante dispone di una propria abitazione a Y. che dista quindi circa due km dalla cascina degli istanti. Anche la pretesa che gli istanti vogliano lasciare alle figlie maggior spazio non giova alla loro causa. A X._____ durante la settimana i quattro componenti della famiglia vivono assieme, per cui è evidente che il legame familiare degli istanti è vissuto principalmente sul territorio di detto comune e non su quello di Y._____ (vedi per un caso analogo la sentenza del Tribunale amministrativo A 13 13 del 20 agosto 2013). d)Non è neppure contestato che a X._____ i due ricorrenti abbiano il loro recapito postale, acquistino quotidianamente il pane, consumino energia come negli anni passati e vengano regolarmente visti in paese dopo i turni di lavoro. Per il trasferimento del loro recapito postale da X._____ a Y._____ e in generale per intensificare i rapporti con Y._____ gli istanti
9 - pretendono di previamente necessitare del trasferimento degli atti d'origine e del loro domicilio. Tale pretesa è in parte pretestuosa, giacché nell'ambito del presente ricorso va propriamente stabilito con quale dei due comuni qui in discussione i ricorrenti mantengano i rapporti più intensi, senza che tale questione possa essere fatta dipendere dal formale trasferimento della fede di origine e quindi del domicilio. Con la pretesa elezione di domicilio a Y._____ nel 2014, gli istanti avrebbero da tale momento anche dovuto fare di Y._____ il centro delle loro relazioni personali e sociali e quindi perlomeno modificare di conseguenza il loro recapito postale, anche se l'ubicazione della loro costruzione avrebbe reso necessario affittare una casella postale, essendo escluso un servizio di consegna della posta sui monti in questione.
11 - è scaldata a legna. La cascina non è raggiungibile in macchina durante l'inverno, giacché in caso di forti nevicate la tratta viene chiusa al traffico a partire dall'abitato di Y._____ a causa del pericolo di valanghe. Lungo la tratta chiusa durante la stagione invernale a causa del cattivo tempo, il punto di maggior pericolo di valanghe si situa circa a metà percorso tra l'abitato di Y._____ e la cascina degli istanti. b)Dalle considerazioni che precedono, è evidente che la cascina di cui i due ricorrenti dispongono offra loro le semplici e usuali condizioni di vita proprie di una casa di vacanza sui monti, senza però riuscire a coprire i maggiori fabbisogni che richiede una residenza primaria ai giorni nostri. In primo luogo, in caso di chiusura della strada per forti nevicate, la raggiungibilità dell'abitazione non dipende solo dalla volontà degli istanti di percorrere la tratta a piedi, ma anche dall'esistenza o meno di un accresciuto pericolo di valanghe. Quindi in caso di pericolo di caduta di valanghe o qualora tali valanghe si siano già staccate, la raggiungibilità della cascina non è data. Anche gli approvvigionamenti durante l'inverno e in caso di chiusura della strada non dovrebbero essere di facile esecuzione, considerata la necessità di portare l'occorrente sulle spalle per circa due km e lungo tratte in parte anche in forte salita. Infatti, la cascina come tale non offre la possibilità di stoccare merci o di poter sistemare biancheria e beni personali oltre i limitati fabbisogni di una residenza saltuaria (pochi armadi in cucina, cassapanche, nessun armadio per i vestiti, mancanza di un vero ripostiglio). L'impossibilità di fare una doccia o il bucato e quindi di disporre di standard minimi di confort rende poi la pretesa di eleggere lo stabile a residenza primaria poco realistica. Che poi le scorte di legna intorno all'abitazione non permettano al momento un soggiorno prolungato sul posto non è stato neppure contestato in sede di sopralluogo. Per il Tribunale amministrativo, in base alla convinzione assunta sul posto, l'abitazione degli istanti a Y._____ è una classica cascina, atta a ospitare persone per le vacanze estive o durante i fine settimana, ma che non si addice in ogni
12 - caso ad essere utilizzata come una residenza primaria durante tutto l'anno. Questo a maggior ragione dopo aver constatato che la coppia di ricorrenti gode di tutte le normali comodità che una casa moderna offre nel luogo dove passano la maggior parte del loro tempo in comunione domestica con le loro figlie. c)Da parte dei ricorrenti e del Comune di Y._____ viene ripetutamente ricordato il legame che gli istanti hanno con il comune e la loro volontà di partecipare ancora più attivamente alla vita sociale del posto con l'acquisizione dei diritti politici. Il fatto che gli istanti siano delle persone attive e partecipino alla vita di paese durante i periodi di soggiorno sul territorio comunale non viene posto in dubbio. Concretamente però non vengono evocati degli impegni sociali o personali - quali adesioni ad associazioni, assunzioni di cariche o comunque impegni onerosi in ordine di tempo - di entità tale da eccedere il quadro delle normali relazioni esistenti tra le autorità e comunità locali e coloro che risiedono sul territorio comunale a scopo di vacanza. In questo senso non è pertanto neppure dato concludere ad una maggior attività e vita sociale a Y._____ rispetto a X.. 7.In conclusione, l'accertamento fatto dal Comune di X. quanto all'esistenza di un domicilio in detto comune merita conferma e il ricorso è respinto. L'esito della controversia giustifica l'accollamento delle spese occasionate dal presente procedimento alla parte soccombente giusta quanto stabilito all’art. 73 della legge sulla giustizia amministrativa (LGA; CS 370.100). Al Comune di X._____, che ha agito nell’esercizio delle proprie attribuzioni ufficiali, non spettano ripetibili (art. 78 cpv. 2 LGA). Il Tribunale decide: 1.Il ricorso è respinto.
13 -
14 - 2.Vengono prelevate
una tassa di Stato di fr.2'500.--
e le spese di cancelleria difr.295.-- totalefr.2'795.-- il cui importo sarà versato da A._____ e B._____, responsabili in solido, entro trenta giorni dalla notifica della presente decisione all’Amministrazione delle finanze del Cantone dei Grigioni, Coira. 3.Non vengono assegnate ripetibili. 4.[Vie di diritto] 5.[Comunicazioni]