VERWALTUNGSGERICHT DES KANTONS GRAUBÜNDEN DRETGIRA ADMINISTRATIVA DAL CHANTUN GRISCHUN TRIBUNALE AMMINISTRATIVO DEL CANTONE DEI GRIGIONI U 15 38 1a Camera presidenzaRacioppi giudiciAudétat, Stecher attuariaKrättli-Keller SENTENZA del 9 novembre 2016 nella vertenza di diritto amministrativo A._____, rappresentato dall'Avvocato Stefano Pizzola, ricorrente contro Dipartimento di giustizia, sicurezza e sanità dei Grigioni, convenuto concernente divieto di accedere a un'area determinata
2 - 1.Il ___ si svolgeva a X._____ una partita di disco su ghiaccio tra l'Hockey Club X._____ e l'Hockey Club Y.. Un gruppo di tifosi di Y raggiungeva X._____ a bordo di un minibus e, durante una sosta, alcuni di loro si recavano presso il Bar Q., locale frequentato dai tifosi di X., e causava diversi danni materiali. In seguito, il gruppo ripartiva e i passeggeri del veicolo venivano lasciati scendere nei pressi dello stadio. Fermato dalla polizia, l'autista del minibus veniva interrogato per risalire ai nominativi dei passeggeri che trasportava e quindi stabilire quali di loro fossero coinvolti negli atti di vandalismo. Durante questo interrogatorio, parte della tifoseria di Y., tra i quali anche alcuni dei precedenti occupanti del minibus, minacciavano la Polizia cantonale di provocare ulteriori danni presso lo stadio di X. qualora il loro conducente non fosse stato subitamente rilasciato. Onde evitare ulteriori disordini, l'interrogatorio dell'autista veniva concluso il più in fretta possibile. Tra i passeggeri del minibus si trovava pure A.. 2.Per essere contravvenuto alle disposizioni sul Concordato sulle misure contro la violenza in occasione di manifestazioni sportive, con decisione 31 ottobre 2014, la Polizia cantonale dei Grigioni pronunciava nei confronti di A. il divieto di accedere, sei ore prima e sei ore dopo una partita di disco su ghiaccio, allo stadio di X._____ e paraggi - secondo un piano allegato - per il periodo dal 20 settembre 2014 al 19 settembre 2015. Il tempestivo reclamo introdotto al Dipartimento di giustizia, sicurezza e sanità dei Grigioni (DGSS) veniva respinto con decisione 4/5 marzo 2015, dopo la costatazione di una violazione sanabile del diritto di audizione e la presa a carico da parte del Cantone delle spese procedurali e di rappresentanza dell'insorgente. Nel merito l'autorità dipartimentale lasciava aperta la questione della partecipazione dell'insorgente agli atti di danneggiamento nel ritrovo pubblico dei tifosi di X., ma reputava sufficientemente comprovato che A. avesse
3 - con le proprie minacce impedito alla polizia di condurre l'interrogatorio - dell'autista fermato - nei dovuti modi. 3.Nel tempestivo ricorso proposto al Tribunale amministrativo dei Grigioni in data 23 aprile 2015, A._____ chiedeva, oltre al conferimento dell'effetto sospensivo al ricorso, l'annullamento della decisione impugnata e di essere posto al beneficio del gratuito patrocinio. Formalmente, l'istante insiste sulla violazione del proprio diritto di audizione, non avendo potuto visionare tutti gli atti all'incarto ed essendosi trovato per questo fatto nell'impossibilità di potersi debitamente difendere. Materialmente, il ricorrente contesta di essersi dato ad atti di vandalismo, dopo che le impronte trovate sul posto sarebbero risultate appartenere al suo fratellastro. Pur essendosi poi trovato davanti allo stadio nel momento determinate, come del resto una 40ina di altri fans, egli non avrebbe proferito alcuna minaccia nei confronti della polizia, disponendo solo di elementari nozioni di tedesco. Le pretese minacce espresse non avrebbero poi in ogni caso impedito alla Polizia cantonale di agire in un determinato modo, per cui non sarebbero neppure dati gli elementi costitutivi dell'infrazione penale che vorrebbe essere ritenuta a suo carico. 4.Nella risposta di causa del 18 maggio 2015, il DGSS postulava la reiezione del ricorso essenzialmente per i motivi già contenuti nel provvedimento impugnato. La mancata visione degli atti non sarebbe stata sollevata in sede di reclamo e l'istante non avrebbe in detta sede neppure preteso l'edizione degli atti per cui anche questa censura risulterebbe infondata. 5.Il 29 maggio 2015, A._____ rinunciava a replicare ed in seguito il procedimento veniva sospeso in attesa dell'esito del processo penale. Con sentenza del 29 settembre 2016, intimata il 4 ottobre 2016, il Tribunale del distretto B._____ riteneva A._____ colpevole di
4 - impedimento di atti dell'autorità e di non attitudine alla guida e lo condannava ad una pena pecuniaria di 50 aliquote giornaliere a fr. 50.-- cadauna, con sospensione condizionale della pena per 3 anni, e ad una multa di fr. 800.--. Tale decreto passava incontestato in giudicato. Considerando in diritto:
6 - l'automatica trasmissione all'interessato di tutta la documentazione contenuta nell'incarto dal momento della sua stesura, come sembra invece voler sottintendere il ricorrente (vedi analogamente la sentenza del Tribunale federale 5A_312/2014 del 9 maggio 2014 cons. 3). b)Relativamente al diritto di audizione giova in questa sede precisare che, contrariamente alla fattispecie oggetto della sentenza del Tribunale federale 1C_88/2011 del 15 giugno 2011 cons. 3.4, mediante copia dello scritto del 23 settembre 2015 l'istante era stato resto attento al fatto che il procedimento davanti al Tribunale amministrativo fosse stato sospeso "in attesa dell'esito della procedura penale, per decidere se il provvedimento preso nei confronti del ricorrente sia stato emanato giustamente o meno". L'attesa sentenza penale è stata emanata dopo che l'istante aveva espressamente "accettato il decreto d'accusa che il Procuratore Pubblico emetterà nei suoi confronti per le due infrazioni" (sentenza del Tribunale distrettuale B._____ del 29 settembre 2016, pag. 5 infine) e gli è stata intimata in data 4 ottobre 2016. Nel frattempo il giudizio penale è cresciuto in giudicato. Davanti al Tribunale amministrativo, ad oltre 30 giorni dall'intimazione della sentenza penale, l'istante, pur essendo patrocinato, non si è facoltativamente espresso sulle risultanze di detto procedimento, malgrado fosse stato orientato in merito all'incidenza di detta procedura sull'esito materiale del provvedimento qui impugnato. Inoltre, dopo il ritiro dell'opposizione e l'accettazione del decreto d'accusa in sede penale egli doveva essere al corrente dell'esito materiale del procedimento davanti al Tribunale distrettuale. Ne consegue che la presa in considerazione nell'ambito del presente procedimento della sentenza penale del 29 settembre 2016 non potrebbe essere considerata violare il diritto dell'istante a conoscere tutti gli atti a fondamento della decisione presa nei suoi confronti, essendogli il provvedimento noto e non avendo l'interessato ritenuto doveroso determinarsi al riguardo entro un congruo termine.
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8 - pag. 18 in fine) e che quindi possano essere considerati violenti anche altri atteggiamenti che esulano da quelli elencati espressamente in detto disposto. Nella versione attuale del CMCVMS, la violazione dell'art. 286 del Codice penale svizzero (CP; RS 311.0) è oggetto dell'art. 2 cpv. 1 lett. j CMCVMS. Nella versione previgente, la violazione di questa normativa non veniva espressamente elencata tra quelli che andavano ritenuti in ogni caso come degli atteggiamenti violenti. La mancata inclusione degli impedimenti di atti dell'autorità giusta l'art. 286 CP nell'elenco di cui all'art. 2 cpv. 1 CMCVMS non è però nell'evenienza propria a modificare le sorti del giudizio, come verrà meglio esposto in seguito. c)Per quanto pertinente alla presente vertenza, l'istante è stato ritenuto colpevole di impedimento di atti dell'autorità ai sensi dell'art. 286 CP (vedi sentenza del Tribunale distrettuale B._____ del 29 settembre 2016). Come si evince dai fatti e dalle considerazioni della sentenza, l'imputazione si riferiva espressamente a fatti avvenuti durante una manifestazione sportiva. Il ricorrente aveva la sera del ____ minacciato la polizia di commettere ulteriori atti di violenza qualora non fosse stato rilasciato al più presto il conducente del minibus, trattenuto dalle forze dell'ordine per indagare sui nominativi dei passeggeri che avrebbero commesso i precedenti atti di violenza presso il Bar Q._____. Come ritenuto dalla giurisdizione penale, con le sue minacce l'istante avrebbe influenzato indirettamente l'audizione dell'autista, riducendola e impedendo in questo modo alla polizia di raccogliere tutti i dati che riteneva necessari e di condurre un interrogatorio nel modo che considerava più opportuno. In questo senso, l'atteggiamento dell'istante ha propriamente obbligato i tutori dell'ordine ad agire in un determinato modo, motivo per cui gli elementi costitutivi dell'infrazione di cui all'art. 286 CP sono stati ritenuti soddisfatti e l'autore è stato condannato di conseguenza. La sentenza del 29 settembre 2016, passata in giudicato,
9 - costituisce pertanto la prova di un comportamento violento giusta l'art. 3 cpv. 1 lett. a CMCVMS. d)Il fatto che la violazione dell'art. 286 CP non abbia fatto parte dell'elenco di cui all'art. 2 cpv. 1 CMCVMS fino al suo inasprimento nel 2015 è ininfluente. Come è già stato evocato in precedenza l'elenco non è esaustivo. In ogni caso, già il fatto che la violazione dell'art. 286 CP sia stata aggiunta all'elenco di cui all'art. 2 cpv. 1 CMCVMS lascia supporre il ricorso sistematico a tali mezzi coercitivi da parte di un certo tipo di tifosi per raggiungere i loro obiettivi. Determinante nella fattispecie in oggetto è il fatto che l'istante sia stato penalmente condannato per un comportamento violento nell'ambito di una manifestazione sportiva. Questa condanna è la prova di un comportamento violento e giustifica quindi la sanzione pervista all'art. 4 CMCVMS, ovvero il divieto di accesso all'area dello stadio di X._____ così come deciso. Ne discende che la sanzione pronunciata dalla Polizia cantonale e confermata dal DGSS merita piena conferma e che vada quindi affermata la liceità del provvedimento a suo tempo deciso. e)Come si evince già dal provvedimento impugnato e come emerge dalla sentenza penale del Tribunale distrettuale B._____ del 29 settembre 2016 a carico del ricorrente non sono stati ritenuti anche dei danneggiamenti (art. 144 CP). Non occorre pertanto soffermarsi oltre sulla questione si sapere se il ricorrente fosse o meno tra i fautori dei danni provocati al Bar Q._____.
10 - evidentemente temeraria o a priori senza speranza (cpv. 1). La concessione esenta da tutte le spese e tasse di un'autorità. Sono fatte salve le disposizioni sul rimborso (cpv. 2). Laddove le circostanze lo giustifichino, l'autorità designa a proprie spese un avvocato. L'indennità si conforma alla legislazione sugli avvocati (cpv. 3). b)La condizione inerente alle possibilità di successo di fondo del ricorso posta dalla legge per il riconoscimento dell'assistenza giudiziaria vuole evitare abusi in materia. Per questo nella valutazione del diritto ad ottenere l'esonero dalle spese di procedura e di rappresentanza occorre in primo luogo valutare se anche una persona tenuta a sostenere da sola i costi del procedimento avesse - nelle medesime condizioni - adito le vie legali. Questo presupposto va analizzato dando prova di una certa severità di giudizio (DTF 125 V 32 cons. 2 e STA U 04 103) e tenendo conto di tutte le circostanze del caso concreto (DTF 139 III 475 cons. 2.2 e 138 III 217 cons. 2.2.4). Nella fattispecie in esame, l'istante ha essenzialmente sostenuto l'illiceità del divieto di accedere ad una determinata area contestando di aver preso parte ai fatti. Dall'esito della procedura penale - nell'ambito della quale il ricorrente ritirava l'opposizione e accettava il decreto d'accusa – emergeva invece l'esatto contrario, ovvero il ruolo attivo da lui assunto negli atti di violenza imputatigli. Ben sapendo quindi come si fossero svolti affettivamente i fatti, l'istante sembrerebbe aver intentato una causa delle poche o inesistenti possibilità di successo di fondo. Questa questione può però rimanere aperta in quanto l'assistenza giudiziaria va comunque negata per altri motivi. c)In base alla documentazione prodotta davanti al Tribunale amministrativo in data 6 maggio 2015, l'istante, che vive in comunione domestica con la madre, disponeva di una indennità di disoccupazione di fr. 2'496.--. Quali uscite faceva valere una contribuzione alle spese d'affitto di fr. 650.--, i
11 - costi della cassa malati di fr. 148.-- e un importo di costi di fr. 252.-- a titolo di altre spese come quelle della custodia dei figli o spese scolastiche. Fermo restando che l'istante è celibe, non ha figli e non adduce lo scopo di tali uscite, eccetto allegare un contratto di leasing per la vettura intestata alla madre, per il Tribunale amministrativo queste spese non sono giustificate. In base al decreto del Tribunale cantonale del 14 settembre 2009 concernente la modifica delle direttive per la determinazione del minimo vitale del diritto esecutivo, l'importo base mensile per una persona sola è di fr. 1'200.--. Tenendo conto dei principi elencati nelle citate direttive del Tribunale cantonale - in merito al calcolo da effettuare qualora vi sia alloggio comune o una comunione di vita - bisogna nell'evenienza applicare l'importo base per coniugi di fr. 1'700.--, ridotto di regola al massimo della metà. Concretamente questo comporta un fabbisogno personale dell'istante di fr. 850.--. Per il calcolo del diritto al gratuito patrocinio, questo importo di base secondo il diritto esecutivo va aumentato del 20 % (sentenza del Tribunale amministrativo U 12 96 cons. 3a). Ne risulta allora un importo base mensile di fr. 1'020.--. Detraendo alle entrate di fr. 2'496.-- i costi, esclusi quelli non giustificati di fr. 252.--, e il fabbisogno vitale aumentato del 20 % risulta un'eccedenza mensile di fr. 678.--. Considerato che le spese di procedura e di patrocinio inerenti la presente vertenza ammontano a poco più di fr. 2'000.-- (necessità di ridurre la nota del patrocinatore legale al periodo posteriore all'emanazione del decreto impugnato), le eccedenze dovrebbero permettere all'istante di saldare il proprio debito entro circa 4 mesi. Giusta la prassi, un'eventuale eccedenza conduce a negare l'indigenza se essa permette alla parte richiedente di pagare le spese processuali entro un anno nel caso di processi relativamente poco esigenti, in procedimenti più complessi entro due anni (sentenza del Tribunale federale 5A_565/2011del 14 febbraio 2012 cons. 3.3). Per questo, non si giustifica nell'evenienza il riconoscimento dell'assistenza giudiziaria.
12 - d)Anche quanto esposto in sede penale non modifica questo giudizio. Giusta le indicazioni contenute nella sentenza del 29 settembre 2016, dal 2016 l'istante risulta essere impiegato quale broker assicurativo con un salario base netto di fr. 2'000.--, al quale vanno aggiunte le relative provvisioni a partire da acquisizioni superiori a fr. 2'000.-- al mese. Concretamente non vi sono però cifre agli atti che attestino a quanto ammonti effettivamente la retribuzione mensile media del ricorrente. Applicando comunque i dati indicati in precedenza al reddito base mensile attuale, permarrebbe un'eccedenza di fr. 180.--, con la quale sarebbe ancora sempre possibile un estinzione del debito entro circa 12 mesi. Per l'estinzione della multa che gli è stata inflitta, l'istante disporrebbe comunque della 13. mensilità. Considerato comunque il tipo di contratto in parola è d'uopo ritenere come altamente probabile il conseguimento concreto di un reddito pari o superiore a quello ottenuto in precedenza tramite le indennità della disoccupazione, per cui anche in base a tali dati la situazione economica dell'istante non permette di concludere all'esistenza di uno stato di rigore finanziario tale da giustificare l'affermazione della domanda di assistenza giudiziaria. Il Tribunale decide: 1.Il ricorso è respinto. 2.Vengono prelevate
una tassa di Stato di fr.700.--
e le spese di cancelleria difr.295.-- totalefr.995.-- il cui importo sarà versato da A._____, entro trenta giorni dalla notifica della presente decisione all’Amministrazione delle finanze del Cantone dei Grigioni, Coira.
13 - 3.La richiesta di assistenza giudiziaria è respinta. 4.[Vie di diritto] 5.[Comunicazioni]