Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Graubünden
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
GR_VG_001
Gericht
Gr Gerichte
Geschaftszahlen
GR_VG_001, U 2015 38
Entscheidungsdatum
09.11.2016
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

VERWALTUNGSGERICHT DES KANTONS GRAUBÜNDEN DRETGIRA ADMINISTRATIVA DAL CHANTUN GRISCHUN TRIBUNALE AMMINISTRATIVO DEL CANTONE DEI GRIGIONI U 15 38 1a Camera presidenzaRacioppi giudiciAudétat, Stecher attuariaKrättli-Keller SENTENZA del 9 novembre 2016 nella vertenza di diritto amministrativo A._____, rappresentato dall'Avvocato Stefano Pizzola, ricorrente contro Dipartimento di giustizia, sicurezza e sanità dei Grigioni, convenuto concernente divieto di accedere a un'area determinata

  • 2 - 1.Il ___ si svolgeva a X._____ una partita di disco su ghiaccio tra l'Hockey Club X._____ e l'Hockey Club Y.. Un gruppo di tifosi di Y raggiungeva X._____ a bordo di un minibus e, durante una sosta, alcuni di loro si recavano presso il Bar Q., locale frequentato dai tifosi di X., e causava diversi danni materiali. In seguito, il gruppo ripartiva e i passeggeri del veicolo venivano lasciati scendere nei pressi dello stadio. Fermato dalla polizia, l'autista del minibus veniva interrogato per risalire ai nominativi dei passeggeri che trasportava e quindi stabilire quali di loro fossero coinvolti negli atti di vandalismo. Durante questo interrogatorio, parte della tifoseria di Y., tra i quali anche alcuni dei precedenti occupanti del minibus, minacciavano la Polizia cantonale di provocare ulteriori danni presso lo stadio di X. qualora il loro conducente non fosse stato subitamente rilasciato. Onde evitare ulteriori disordini, l'interrogatorio dell'autista veniva concluso il più in fretta possibile. Tra i passeggeri del minibus si trovava pure A.. 2.Per essere contravvenuto alle disposizioni sul Concordato sulle misure contro la violenza in occasione di manifestazioni sportive, con decisione 31 ottobre 2014, la Polizia cantonale dei Grigioni pronunciava nei confronti di A. il divieto di accedere, sei ore prima e sei ore dopo una partita di disco su ghiaccio, allo stadio di X._____ e paraggi - secondo un piano allegato - per il periodo dal 20 settembre 2014 al 19 settembre 2015. Il tempestivo reclamo introdotto al Dipartimento di giustizia, sicurezza e sanità dei Grigioni (DGSS) veniva respinto con decisione 4/5 marzo 2015, dopo la costatazione di una violazione sanabile del diritto di audizione e la presa a carico da parte del Cantone delle spese procedurali e di rappresentanza dell'insorgente. Nel merito l'autorità dipartimentale lasciava aperta la questione della partecipazione dell'insorgente agli atti di danneggiamento nel ritrovo pubblico dei tifosi di X., ma reputava sufficientemente comprovato che A. avesse

  • 3 - con le proprie minacce impedito alla polizia di condurre l'interrogatorio - dell'autista fermato - nei dovuti modi. 3.Nel tempestivo ricorso proposto al Tribunale amministrativo dei Grigioni in data 23 aprile 2015, A._____ chiedeva, oltre al conferimento dell'effetto sospensivo al ricorso, l'annullamento della decisione impugnata e di essere posto al beneficio del gratuito patrocinio. Formalmente, l'istante insiste sulla violazione del proprio diritto di audizione, non avendo potuto visionare tutti gli atti all'incarto ed essendosi trovato per questo fatto nell'impossibilità di potersi debitamente difendere. Materialmente, il ricorrente contesta di essersi dato ad atti di vandalismo, dopo che le impronte trovate sul posto sarebbero risultate appartenere al suo fratellastro. Pur essendosi poi trovato davanti allo stadio nel momento determinate, come del resto una 40ina di altri fans, egli non avrebbe proferito alcuna minaccia nei confronti della polizia, disponendo solo di elementari nozioni di tedesco. Le pretese minacce espresse non avrebbero poi in ogni caso impedito alla Polizia cantonale di agire in un determinato modo, per cui non sarebbero neppure dati gli elementi costitutivi dell'infrazione penale che vorrebbe essere ritenuta a suo carico. 4.Nella risposta di causa del 18 maggio 2015, il DGSS postulava la reiezione del ricorso essenzialmente per i motivi già contenuti nel provvedimento impugnato. La mancata visione degli atti non sarebbe stata sollevata in sede di reclamo e l'istante non avrebbe in detta sede neppure preteso l'edizione degli atti per cui anche questa censura risulterebbe infondata. 5.Il 29 maggio 2015, A._____ rinunciava a replicare ed in seguito il procedimento veniva sospeso in attesa dell'esito del processo penale. Con sentenza del 29 settembre 2016, intimata il 4 ottobre 2016, il Tribunale del distretto B._____ riteneva A._____ colpevole di

  • 4 - impedimento di atti dell'autorità e di non attitudine alla guida e lo condannava ad una pena pecuniaria di 50 aliquote giornaliere a fr. 50.-- cadauna, con sospensione condizionale della pena per 3 anni, e ad una multa di fr. 800.--. Tale decreto passava incontestato in giudicato. Considerando in diritto:

  1. a)É' controversa la liceità del divieto di accedere ad una determinata area emanato nei confronti del ricorrente il 31 ottobre 2014. L'allontanamento dall'area dello stadio di X._____ deciso dalla Polizia cantonale riguardava l'intervallo dal 20 settembre 2014 al 19 settembre 2015, periodo quindi ora già trascorso. Ai sensi dell'art. 50 della legge sulla giustizia amministrativa (LGA; CSC 370.100), è legittimato ad inoltrare ricorso chiunque sia interessato dalla decisione impugnata e abbia un interesse tutelabile all'abrogazione o alla modifica della decisione o chiunque vi sia autorizzato in base ad una prescrizione speciale. Giusta l'art. 8 cpv. 1 e 2 dell'ordinanza sulle misure di polizia amministrativa dell'Ufficio federale di polizia sul sistema d'informazione HOOGAN (OMPAH; RS 120.52), nel sistema d'informazione elettronico HOOGAN sono registrati i dati delle persone che hanno avuto un comportamento violento in occasione di manifestazioni sportive in Svizzera o all'estero e contro cui è stata pronunciata una misura di cui all'articolo 6 capoverso 2 lettera a oppure un divieto limitato di lasciare la Svizzera di cui all'articolo 7. In HOOGAN sono inoltre registrate le manifestazioni sportive, come pure gli avvenimenti a esse collegati e le aree interdette dai Cantoni. I dati personali e le informazioni concernenti una singola misura sono cancellati trascorsi tre anni dalla scadenza della misura (art. 12 cpv. 1 OMPAH) e la registrazione può essere prorogata per altri tre anni qualora venisse registrata durante questi tre anni una nuova misura contro la medesima
  • 5 - persona (vedi art. 12 cpv. 2 OMPAH). I dati sono tuttavia cancellati al più tardi dopo dieci anni (art. 12 cpv. 3 OMPAH). b)Nel ricorso, l'interesse alla causa - dopo il trascorrere del periodo di proibizione di accedere all'area circostante lo stadio in oggetto - viene giustificato dalla volontà - fatta valere dall'istante - di avere una buona fedina penale anche in vista di un suo eventuale futuro impiego in ambito pubblico. Poiché per quanto esposto in precedenza il divieto di accedere ad una determinata area viene in ogni caso registrato nel sistema HOOGAN per tre anni, è allora effettivamente possibile che all'istante possa derivare uno scapito a seguito di tale catalogazione. Per questo egli va considerato detenere un interesse degno di protezione a sapere se la misura a suo tempo decisa e non più attuale fosse stata presa regolarmente e se quindi la registrazione della sua persona nel sistema HOOGAN sia legittima o meno.
  1. a)Formalmente viene addotta una violazione del diritto di audizione, non avendo l'istante potuto prendere visione di tutti gli atti all'incarto. La censura cade a lato. Giusta l'art. 17 cpv. 1 e 2 LGA, gli interessati alla procedura hanno diritto di prendere visione degli atti. La presa in visione degli atti può essere negata per salvaguardare importanti interessi pubblici o interessi privati tutelabili. Un tale rifiuto deve essere motivato. Nell'ambito della procedura di reclamo in sede dipartimentale, l'istante era già rappresentato. In detta sede, non veniva sollevata la questione della visione dell'incarto e tantomeno il legale richiedeva gli atti in edizione, motivo per cui non è dato concludere ad una violazione del diritto di audizione. All'istante non è stata preclusa la possibilità di visionare gli atti di causa o i documenti a fondamento del provvedimento preso nei suoi confronti. Semplicemente, la documentazione in parola non è mai stata chiesta in edizione e neppure è stata domandata la sua consultazione. Come emerge dalla normativa cantonale applicabile, il fatto di avere il diritto di prendere visione degli atti non implica evidentemente
  • 6 - l'automatica trasmissione all'interessato di tutta la documentazione contenuta nell'incarto dal momento della sua stesura, come sembra invece voler sottintendere il ricorrente (vedi analogamente la sentenza del Tribunale federale 5A_312/2014 del 9 maggio 2014 cons. 3). b)Relativamente al diritto di audizione giova in questa sede precisare che, contrariamente alla fattispecie oggetto della sentenza del Tribunale federale 1C_88/2011 del 15 giugno 2011 cons. 3.4, mediante copia dello scritto del 23 settembre 2015 l'istante era stato resto attento al fatto che il procedimento davanti al Tribunale amministrativo fosse stato sospeso "in attesa dell'esito della procedura penale, per decidere se il provvedimento preso nei confronti del ricorrente sia stato emanato giustamente o meno". L'attesa sentenza penale è stata emanata dopo che l'istante aveva espressamente "accettato il decreto d'accusa che il Procuratore Pubblico emetterà nei suoi confronti per le due infrazioni" (sentenza del Tribunale distrettuale B._____ del 29 settembre 2016, pag. 5 infine) e gli è stata intimata in data 4 ottobre 2016. Nel frattempo il giudizio penale è cresciuto in giudicato. Davanti al Tribunale amministrativo, ad oltre 30 giorni dall'intimazione della sentenza penale, l'istante, pur essendo patrocinato, non si è facoltativamente espresso sulle risultanze di detto procedimento, malgrado fosse stato orientato in merito all'incidenza di detta procedura sull'esito materiale del provvedimento qui impugnato. Inoltre, dopo il ritiro dell'opposizione e l'accettazione del decreto d'accusa in sede penale egli doveva essere al corrente dell'esito materiale del procedimento davanti al Tribunale distrettuale. Ne consegue che la presa in considerazione nell'ambito del presente procedimento della sentenza penale del 29 settembre 2016 non potrebbe essere considerata violare il diritto dell'istante a conoscere tutti gli atti a fondamento della decisione presa nei suoi confronti, essendogli il provvedimento noto e non avendo l'interessato ritenuto doveroso determinarsi al riguardo entro un congruo termine.

  • 7 -

  1. a)Giusta l'art. 4 del concordato sulle misure contro la violenza in occasione di manifestazioni sportive (CMCVMS; CSC 613.180) nella versione in vigore fino al 20 maggio 2015 e qui determinante in considerazione del fatto che il divieto è stato pronunciato nell'ottobre 2014, le autorità competenti possono vietare a una persona di accedere, in determinati orari, a un'area esattamente delimitata in prossimità di una manifestazione sportiva (area vietata), se è provato che in occasione di manifestazioni sportive ha partecipato ad atti violenti contro persone o cose. L’autorità cantonale competente definisce i confini delle singole aree vietate (cpv. 1). Fino al maggio 2015, il divieto era valido per la durata massima di un anno (cpv. 2). Nella versione inasprita attualmente in vigore e a cui il Cantone dei Grigioni ha aderito nel febbraio 2015, il divieto è pronunciato per una durata fino a tre anni e può riguardare aree sull’intero territorio svizzero (nuovo art. 4 cpv. 2 CMCVMS). Ai sensi dell'art. 5 CMCVMS, la decisione d'interdizione d'accesso a un'area stabilisce la durata dell'interdizione e l'area interdetta. La decisione è accompagnata da una piantina in cui sono indicati esattamente i luoghi interessati dall'interdizione e le relative aree interdette (cpv. 1). Per la prova della partecipazione ad atti violenti è applicabile l’articolo 3 del presente Concordato (cpv. 3). L'art. 3 cpv. 1 lett. a CMCVMS sancisce che sono considerate prove di un comportamento violento ai sensi dell'articolo 2 le pertinenti sentenze giudiziarie o denunce della polizia. b)L'art. 2 CMCVMS cerca di dare una definizione di comportamento violento, elencando degli atteggiamenti che vanno considerati come tali. Non è contestato che questo elenco, propriamente a seguito dell'espressione "segnatamente se" non sia esaustivo (vedi sul tema la "Modifica del concordato del 15 novembre 2007 sulle misure contro la violenza in occasione di manifestazioni sportive" edita dalla Conferenza delle direttrici e dei direttori dei dipartimenti cantonali di giustizia e polizia,
  • 8 - pag. 18 in fine) e che quindi possano essere considerati violenti anche altri atteggiamenti che esulano da quelli elencati espressamente in detto disposto. Nella versione attuale del CMCVMS, la violazione dell'art. 286 del Codice penale svizzero (CP; RS 311.0) è oggetto dell'art. 2 cpv. 1 lett. j CMCVMS. Nella versione previgente, la violazione di questa normativa non veniva espressamente elencata tra quelli che andavano ritenuti in ogni caso come degli atteggiamenti violenti. La mancata inclusione degli impedimenti di atti dell'autorità giusta l'art. 286 CP nell'elenco di cui all'art. 2 cpv. 1 CMCVMS non è però nell'evenienza propria a modificare le sorti del giudizio, come verrà meglio esposto in seguito. c)Per quanto pertinente alla presente vertenza, l'istante è stato ritenuto colpevole di impedimento di atti dell'autorità ai sensi dell'art. 286 CP (vedi sentenza del Tribunale distrettuale B._____ del 29 settembre 2016). Come si evince dai fatti e dalle considerazioni della sentenza, l'imputazione si riferiva espressamente a fatti avvenuti durante una manifestazione sportiva. Il ricorrente aveva la sera del ____ minacciato la polizia di commettere ulteriori atti di violenza qualora non fosse stato rilasciato al più presto il conducente del minibus, trattenuto dalle forze dell'ordine per indagare sui nominativi dei passeggeri che avrebbero commesso i precedenti atti di violenza presso il Bar Q._____. Come ritenuto dalla giurisdizione penale, con le sue minacce l'istante avrebbe influenzato indirettamente l'audizione dell'autista, riducendola e impedendo in questo modo alla polizia di raccogliere tutti i dati che riteneva necessari e di condurre un interrogatorio nel modo che considerava più opportuno. In questo senso, l'atteggiamento dell'istante ha propriamente obbligato i tutori dell'ordine ad agire in un determinato modo, motivo per cui gli elementi costitutivi dell'infrazione di cui all'art. 286 CP sono stati ritenuti soddisfatti e l'autore è stato condannato di conseguenza. La sentenza del 29 settembre 2016, passata in giudicato,

  • 9 - costituisce pertanto la prova di un comportamento violento giusta l'art. 3 cpv. 1 lett. a CMCVMS. d)Il fatto che la violazione dell'art. 286 CP non abbia fatto parte dell'elenco di cui all'art. 2 cpv. 1 CMCVMS fino al suo inasprimento nel 2015 è ininfluente. Come è già stato evocato in precedenza l'elenco non è esaustivo. In ogni caso, già il fatto che la violazione dell'art. 286 CP sia stata aggiunta all'elenco di cui all'art. 2 cpv. 1 CMCVMS lascia supporre il ricorso sistematico a tali mezzi coercitivi da parte di un certo tipo di tifosi per raggiungere i loro obiettivi. Determinante nella fattispecie in oggetto è il fatto che l'istante sia stato penalmente condannato per un comportamento violento nell'ambito di una manifestazione sportiva. Questa condanna è la prova di un comportamento violento e giustifica quindi la sanzione pervista all'art. 4 CMCVMS, ovvero il divieto di accesso all'area dello stadio di X._____ così come deciso. Ne discende che la sanzione pronunciata dalla Polizia cantonale e confermata dal DGSS merita piena conferma e che vada quindi affermata la liceità del provvedimento a suo tempo deciso. e)Come si evince già dal provvedimento impugnato e come emerge dalla sentenza penale del Tribunale distrettuale B._____ del 29 settembre 2016 a carico del ricorrente non sono stati ritenuti anche dei danneggiamenti (art. 144 CP). Non occorre pertanto soffermarsi oltre sulla questione si sapere se il ricorrente fosse o meno tra i fautori dei danni provocati al Bar Q._____.

  1. a)L'istante chiede di essere posto al beneficio del gratuito patrocinio. A livello cantonale l'art. 76 LGA sancisce che tramite decisione determinante il corso della procedura o decisione nella causa principale, l'autorità può, su richiesta, concedere l'assistenza giudiziaria gratuita ad una parte che non dispone dei mezzi necessari, se la sua causa non è
  • 10 - evidentemente temeraria o a priori senza speranza (cpv. 1). La concessione esenta da tutte le spese e tasse di un'autorità. Sono fatte salve le disposizioni sul rimborso (cpv. 2). Laddove le circostanze lo giustifichino, l'autorità designa a proprie spese un avvocato. L'indennità si conforma alla legislazione sugli avvocati (cpv. 3). b)La condizione inerente alle possibilità di successo di fondo del ricorso posta dalla legge per il riconoscimento dell'assistenza giudiziaria vuole evitare abusi in materia. Per questo nella valutazione del diritto ad ottenere l'esonero dalle spese di procedura e di rappresentanza occorre in primo luogo valutare se anche una persona tenuta a sostenere da sola i costi del procedimento avesse - nelle medesime condizioni - adito le vie legali. Questo presupposto va analizzato dando prova di una certa severità di giudizio (DTF 125 V 32 cons. 2 e STA U 04 103) e tenendo conto di tutte le circostanze del caso concreto (DTF 139 III 475 cons. 2.2 e 138 III 217 cons. 2.2.4). Nella fattispecie in esame, l'istante ha essenzialmente sostenuto l'illiceità del divieto di accedere ad una determinata area contestando di aver preso parte ai fatti. Dall'esito della procedura penale - nell'ambito della quale il ricorrente ritirava l'opposizione e accettava il decreto d'accusa – emergeva invece l'esatto contrario, ovvero il ruolo attivo da lui assunto negli atti di violenza imputatigli. Ben sapendo quindi come si fossero svolti affettivamente i fatti, l'istante sembrerebbe aver intentato una causa delle poche o inesistenti possibilità di successo di fondo. Questa questione può però rimanere aperta in quanto l'assistenza giudiziaria va comunque negata per altri motivi. c)In base alla documentazione prodotta davanti al Tribunale amministrativo in data 6 maggio 2015, l'istante, che vive in comunione domestica con la madre, disponeva di una indennità di disoccupazione di fr. 2'496.--. Quali uscite faceva valere una contribuzione alle spese d'affitto di fr. 650.--, i

  • 11 - costi della cassa malati di fr. 148.-- e un importo di costi di fr. 252.-- a titolo di altre spese come quelle della custodia dei figli o spese scolastiche. Fermo restando che l'istante è celibe, non ha figli e non adduce lo scopo di tali uscite, eccetto allegare un contratto di leasing per la vettura intestata alla madre, per il Tribunale amministrativo queste spese non sono giustificate. In base al decreto del Tribunale cantonale del 14 settembre 2009 concernente la modifica delle direttive per la determinazione del minimo vitale del diritto esecutivo, l'importo base mensile per una persona sola è di fr. 1'200.--. Tenendo conto dei principi elencati nelle citate direttive del Tribunale cantonale - in merito al calcolo da effettuare qualora vi sia alloggio comune o una comunione di vita - bisogna nell'evenienza applicare l'importo base per coniugi di fr. 1'700.--, ridotto di regola al massimo della metà. Concretamente questo comporta un fabbisogno personale dell'istante di fr. 850.--. Per il calcolo del diritto al gratuito patrocinio, questo importo di base secondo il diritto esecutivo va aumentato del 20 % (sentenza del Tribunale amministrativo U 12 96 cons. 3a). Ne risulta allora un importo base mensile di fr. 1'020.--. Detraendo alle entrate di fr. 2'496.-- i costi, esclusi quelli non giustificati di fr. 252.--, e il fabbisogno vitale aumentato del 20 % risulta un'eccedenza mensile di fr. 678.--. Considerato che le spese di procedura e di patrocinio inerenti la presente vertenza ammontano a poco più di fr. 2'000.-- (necessità di ridurre la nota del patrocinatore legale al periodo posteriore all'emanazione del decreto impugnato), le eccedenze dovrebbero permettere all'istante di saldare il proprio debito entro circa 4 mesi. Giusta la prassi, un'eventuale eccedenza conduce a negare l'indigenza se essa permette alla parte richiedente di pagare le spese processuali entro un anno nel caso di processi relativamente poco esigenti, in procedimenti più complessi entro due anni (sentenza del Tribunale federale 5A_565/2011del 14 febbraio 2012 cons. 3.3). Per questo, non si giustifica nell'evenienza il riconoscimento dell'assistenza giudiziaria.

  • 12 - d)Anche quanto esposto in sede penale non modifica questo giudizio. Giusta le indicazioni contenute nella sentenza del 29 settembre 2016, dal 2016 l'istante risulta essere impiegato quale broker assicurativo con un salario base netto di fr. 2'000.--, al quale vanno aggiunte le relative provvisioni a partire da acquisizioni superiori a fr. 2'000.-- al mese. Concretamente non vi sono però cifre agli atti che attestino a quanto ammonti effettivamente la retribuzione mensile media del ricorrente. Applicando comunque i dati indicati in precedenza al reddito base mensile attuale, permarrebbe un'eccedenza di fr. 180.--, con la quale sarebbe ancora sempre possibile un estinzione del debito entro circa 12 mesi. Per l'estinzione della multa che gli è stata inflitta, l'istante disporrebbe comunque della 13. mensilità. Considerato comunque il tipo di contratto in parola è d'uopo ritenere come altamente probabile il conseguimento concreto di un reddito pari o superiore a quello ottenuto in precedenza tramite le indennità della disoccupazione, per cui anche in base a tali dati la situazione economica dell'istante non permette di concludere all'esistenza di uno stato di rigore finanziario tale da giustificare l'affermazione della domanda di assistenza giudiziaria. Il Tribunale decide: 1.Il ricorso è respinto. 2.Vengono prelevate

  • una tassa di Stato di fr.700.--

  • e le spese di cancelleria difr.295.-- totalefr.995.-- il cui importo sarà versato da A._____, entro trenta giorni dalla notifica della presente decisione all’Amministrazione delle finanze del Cantone dei Grigioni, Coira.

  • 13 - 3.La richiesta di assistenza giudiziaria è respinta. 4.[Vie di diritto] 5.[Comunicazioni]

Zitate

Gesetze

11

CMCVMS

  • art. 2 CMCVMS
  • art. 3 CMCVMS
  • art. 4 CMCVMS
  • art. 5 CMCVMS

CP

  • art. 144 CP
  • art. 286 CP

III

  • art. 138 III

LGA

  • art. 17 LGA
  • art. 76 LGA

OMPAH

  • art. 8 OMPAH
  • art. 12 OMPAH

Gerichtsentscheide

4