Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Graubünden
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
GR_VG_001
Gericht
Gr Gerichte
Geschaftszahlen
GR_VG_001, U 2014 18
Entscheidungsdatum
13.05.2014
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO DEL CANTONE DEI GRIGIONI U 14 18 1a Camera presieduta da Priuli, vicepresidente, e composta dai giudici Audétat e Stecher, attuaria Krättli-Keller SENTENZA del 13 maggio 2014 nella vertenza di diritto amministrativo A._____, ricorrente contro Dipartimento di giustizia, sicurezza e sanità dei Grigioni, convenuto concernente permesso di dimora (revoca)

  • 2 - 1.Il cittadino tunisino A., 1969, era da anni residente in O.1. e il 21 luglio 2011 sposava in O.2._____ la cittadina tedesca residente a O.3._____ B., la quale era beneficiaria di un permesso di dimora di lunga durata CE/AELS in Svizzera. Il 27 luglio 2011 la moglie chiedeva il ricongiungimento familiare e il 16 agosto 2011 a A. veniva rilasciato un premesso di dimora di lunga durata CE/AELS con scadenza il 3 aprile
  1. Il 26 aprile 2012, A._____ trasferiva il proprio domicilio da O.3._____ a O.4._____ e in base alle informazioni fornite dall'interessato da tale data vivrebbe separato dalla moglie che vedrebbe circa una volta al mese. Un anno più tardi, B._____ lasciava O.3._____ e A._____ ammetteva di non conoscere la nuova residenza della consorte. L'Ufficio della migrazione e del diritto civile del Cantone dei Grigioni (UMDC) rintracciava in seguito il nuovo comune di domicilio di B._____ nel Cantone X., dove, giusta le informazioni assunte presso il controllo abitanti, la stessa convivrebbe con un altro uomo. 2.Con decisione 23 settembre 2013, l'UMDC revocava a A. il permesso di dimora di lunga durata CE/AELS non essendo la vita coniugale durata almeno tre anni. Con la revoca del permesso veniva pure intimato di lasciare la Svizzera entro il 31 ottobre 2013. 3.Il ricorso amministrativo presentato al preposto Dipartimento di giustizia, sicurezza e sanità dei Grigioni (DGSS), nel quale A._____ chiedeva di poter rimanere in Svizzera essendo sua intenzione risposarsi con una residente, immediatamente dopo aver ottenuto il divorzio da B., veniva respinto con decisione 20 gennaio 2014. 4.Nel tempestivo ricorso proposto al Tribunale amministrativo in data 21 febbraio 2014, A. chiedeva, oltre al riconoscimento dell'effetto sospensivo, l'annullamento del provvedimento impugnato e di poter
  • 3 - rimanere in Svizzera alle stesse condizioni di prima della revoca del suo permesso di dimora. Poiché dopo l'ottenimento del pendente divorzio sarebbe sua intenzione sposare C., una nubile di O.1. nata nel 1964 e in possesso del permesso di dimora di lunga durata CE/AELS in Svizzera, la revoca decisa non farebbe altro che pregiudicare il suo attuale posto di lavoro e sarebbe sproporzionata al fine perseguito. L'istante sarebbe integrato, avrebbe sempre esercitato un'attività lucrativa che gli permetterebbe una vita indipendente da aiuti sociali e sarebbe possibile ovviare a qualsiasi forma di abuso imponendogli eventualmente un termine per contrarre matrimonio. 5.Nella risposta del 28 febbraio 2014, il DGSS postulava la reiezione del ricorso, pur non opponendosi al riconoscimento dell'effetto sospensivo, per i motivi già addotti nel provvedimento impugnato, non avendo l'istante addotto alcunché di essenzialmente nuovo rispetto a quanto preteso in sede dipartimentale. 6.Con decisione 3 marzo 2014 al ricorso veniva conferito l'effetto sospensivo. Considerando in diritto: 1.È controversa la revoca del permesso di dimora di lunga durata CE/AELS.
  1. a)L'art. 7 lett. d dell'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (ALC; RS 0.142.112.681) garantisce il diritto al ricongiungimento familiare. Giusta l'art. 3
  • 4 - dell'Allegato I ALC i membri della famiglia di una cittadina di una parte contraente avente un diritto di soggiorno hanno diritto di stabilirsi con essa (cifra 1 ab initio). Il coniuge è considerato membro della famiglia, qualunque sia la sua cittadinanza (cifra 2 lett. a). Ai sensi dell'art. 4 dell'Allegato I ALC, le cittadine di una parte contraente e i membri della loro famiglia hanno il diritto di rimanere sul territorio di un’altra parte contraente dopo aver cessato la loro attività economica. Un matrimonio che sussiste solo formalmente comporta tuttavia la decadenza del diritto conferito dall'art. 3 dell'Allegato I ALC (vedi sulla questione DTF 130 II 113). In detto giudizio il Tribunale federale precisava che gli stranieri sposati con una lavoratrice comunitaria abilitata a risiedere in Svizzera dovessero poter godere di un diritto di dimora durante tutta la durata formale del matrimonio, anche se questo diritto non presupponeva di vivere costantemente sotto lo stesso tetto, come per i cittadini svizzeri e in ossequio al principio della non discriminazione sancito all'art. 2 ALC (DTF 130 II 129 cons. 8.3). Per contro, giusta la prassi del Tribunale federale, se la coppia non ha più intenzione di vivere insieme, non è contrario all'obiettivo dell'art. 3 cpv. 1 Allegato I ALC, rifiutare l'autorizzazione di soggiorno al coniuge della lavoratrice (DTF 130 II 132 cons. 9.4). Per quanto previsto all'art. 23 dell'ordinanza del 22 maggio 2002 sull'introduzione della libera circolazione delle persone (OLCP; RS 142.203), i permessi di soggiorno di breve durata CE/AELS, i permessi di dimora CE/AELS e i permessi per frontalieri CE/AELS possono essere revocati o non essere prorogati se non sono più adempite le condizioni per il loro rilascio. Per quanto concerne il permesso di domicilio CE/AELS si applica l'articolo 63 della legge federale sugli stranieri (LStr; RS 142.20). Giusta quanto esposto nella sentenza del Tribunale federale 2C_65/2012 del 22 marzo 2013, se la legittimità del soggiorno di un cittadino di uno Stato terzo dipende originariamente dal soggiorno in Svizzera di una cittadina della CE, ecco che tale permesso può venire

  • 5 - revocato in applicazione all'art. 23 cpv. 1 OLCP in concomitanza con l'art. 62 lett. d LStr (disattenzione di una delle condizioni legate all'autorizzazione) se le condizioni che erano a fondamento del suo rilascio vengono a mancare, in quanto l'ALC non prevede alcuna deroga a questo riguardo (vedi anche le decisioni del Tribunale federale 2C_13/2012 dell'8 febbraio 2013 cons. 2.1, 2C_886/2011 del 28 febbraio 2012 cons. 3 e 4 e 2A.569/2004 del 7 ottobre 2004 cons. 2.2). b)Il ricorrente è cittadino di uno Stato terzo e, malgrado lavori regolarmente, detiene solo un diritto derivato alla permanenza in Svizzera, in quanto il suo permesso gli è stato rilasciato in qualità di marito e a titolo di ricongiungimento familiare per una lavoratrice della CE occupata in Svizzera. Attualmente, non è contestato che tra l'istante e la moglie di nazionalità tedesca sia in atto una procedura di divorzio e che la consorte abbia già un'altra relazione sentimentale. Dal canto suo, pure il ricorrente pretende di voler sposare una cittadina di O.1._____ domiciliata in Y._____ subito dopo aver ottenuto il divorzio. In queste condizioni, è escluso che possa sussistere ancora una volontà di matrimonio tra il ricorrente e quella che è ancora formalmente sua moglie. Viene in queste condizioni a mancare il motivo che giustificava la permanenza in Svizzera del ricorrente. Ne consegue che i presupposti per autorizzare l'istante a rimanere in Svizzera, dopo che le condizioni del ricongiungimento familiare non sono più date, vanno analizzate alla luce delle disposizioni della LStr.

  1. a)Per quanto riguarda il diritto interno, l'art. 33 LStr precisa che il permesso di dimora viene rilasciato per soggiorni della durata di oltre un anno (cpv.
  1. e per un determinato scopo di soggiorno, ritenuto che può essere vincolato ad ulteriori condizioni (cpv. 2). Tale autorizzazione è di durata limitata e può essere prorogata se non vi sono motivi di revoca secondo
  • 6 - l'art. 62 LStr (cpv. 3). Giusta l'art. 43 cpv. 1 LStr il coniuge straniero di una straniera titolare del permesso di domicilio ha diritto al rilascio e alla proroga del permesso di dimora se coabitano. Dopo lo scioglimento del matrimonio o della comunità familiare, il diritto del coniuge al rilascio o alla proroga del permesso di dimora in virtù dell'art. 43 LStr sussiste se l'unione coniugale è durata almeno tre anni e l'integrazione è avvenuta con successo (art. 50 cpv. 1 lett. a LStr) oppure se gravi motivi personali rendono necessario il prosieguo del soggiorno in Svizzera (art. 50 cpv. 1 lett. b LStr). b)Il ricorrente ha contratto matrimonio il 21 luglio 2011, è stato autorizzato al soggiorno nel nostro paese il 16 agosto successivo e ha lasciato la residenza che condivideva con la moglie nell'aprile 2012, ovvero nove mesi dopo la celebrazione delle nozze. In base alle proprie affermazioni, da quando si sarebbe stabilito in O.5., i contatti con la moglie si sarebbero limitati ad una volta al mese circa. La questione di sapere se la fine dell'unione coniugale fosse intervenuta già allora o sia subentrata solo della partenza della moglie O.3. un anno più tardi può nell'evenienza restare aperta giacché anche considerando determinante la seconda eventualità, più favorevole al ricorrente, la situazione sarebbe la stessa. Sicuramente il fatto che la moglie fosse andata a vivere altrove con un altro compagno e che il ricorrente neppure sapesse dove fosse andata ad abitare comprovano la fine dell'unione coniugale. Infatti, anche prendendo come termine di riferimento la partenza della moglie da O.3._____ il 20 aprile 2013, l'unione coniugale sarebbe comunque durata solo 21 mesi e quindi meno dei tre anni di cui all'art. 43 LStr. L'istante non contesta questo accertamento dei fatti e neppure pretende che il suo precedente matrimonio sia ancora intatto o che i coniugi abbiano ancora una volontà comune a questo riguardo. Ne consegue che in termini temporali non sussiste per l'istante alcun diritto al rilascio di un permesso

  • 7 - di dimora indipendente da quello della moglie. Il fatto che abbia un lavoro, depone per una certa integrazione. Le condizioni di cui all'art. 43 LStr sono però cumulative, per cui il difetto della condizione temporale rende privo di significato proprio l'eventuale adempimento della condizione dell'integrazione. c)Come è poi già stato precisato anche dal Tribunale federale nella sentenza 2C_700/2009 del 15 aprile 2010, in difetto di una vita familiare con la moglie, il ricorrente non può neppure appellarsi all'art. 8 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU; RS 0.101). Nel suo ricorso l'istante sostiene però di essere intenzionato a sposare una cittadina di O.1._____ residente in Svizzera dopo l'ottenimento del divorzio e agli atti vi è una certificazione dell'interessata in questo senso datata 15 ottobre

  1. Giova allora analizzare se questa nuova relazione permetta all'istante di invocare il diritto al rispetto della vita privata e famigliare di cui all'art. 8 CEDU. La risposta è negativa. In conformità alla prassi dell'Alta Corte federale, questa garanzia si applica ai concubini il cui matrimonio, oltre ad essere seriamente voluto, è imminente (sentenza del Tribunale federale 2A.363/2006 del 6 settembre 2006). Tali presupposti non sono però nell'evenienza soddisfatti non potendo il ricorrente ancora contrarre matrimonio, in quanto persona sposata, e non sussistendo neppure indizi concreti a favore dell'esistenza di una seria volontà matrimoniale, giacché l'istante non pretenderebbe neppure di convivere con la pretesa futura sposa o di avere delle relazioni particolarmente strette con essa.
  2. a)Nel proprio ricorso il ricorrente non contesta né la durata né la fine dell'unione coniugale, ma ritiene non proporzionata la richiesta di lasciare la Svizzera, essendo sua intenzione sposare una cittadina di O.1._____ in
  • 8 - possesso del regolare permesso di domicilio subito dopo aver ottenuto lo scioglimento del legame matrimoniale precedente. A comprova dell'imminente divorzio, l'istante allega una convenzione sottoscritta dei coniugi. Lasciare in queste condizioni la Svizzera per poi tornarci, dopo la nuova unione, pregiudicherebbe inutilmente il suo posto di lavoro. b)L'art. 98 cpv. 4 del Codice civile Svizzero (CC; RS 210) stabilisce che i fidanzati che non hanno la cittadinanza svizzera devono provare la legalità del loro soggiorno in Svizzera durante la procedura preparatoria al matrimonio.

Questo capoverso, in vigore dal 1. gennaio 2011, è stato introdotto in seguito all'iniziativa parlamentare volta ad impedire la conclusione di matrimoni fittizi (FF 2008 2145 ss.). Le persone che soggiornano illegalmente in Svizzera e che intendono contrarre matrimonio devono pertanto previamente regolarizzare il loro soggiorno e durante questo periodo preparatorio sono tenuti a risiedere all'estero, analogamente a quanto prevede l'art. 17 cpv. 1 LStr, giusta il quale lo straniero entrato legalmente in Svizzera in vista di un soggiorno temporaneo, ma che in seguito richiede un permesso per un soggiorno duraturo, deve attendere la decisione all'estero. E' vero che la regola conosce delle eccezioni. Ai sensi dell'art. 17 cpv. 2 LStr, se è manifesto che le condizioni d'ammissione saranno adempite, l'autorità cantonale competente può autorizzare lo straniero a rimanere in Svizzera durante la procedura. In questi casi, le autorità possono fissare un termine di partenza entro il quale il matrimonio dovrà essere celebrato e il soggiorno regolarizzato (FF 2008 2152). c)Nell'evenienza, le condizioni per un soggiorno di eccezione nel senso esposto nel considerando che precede non sono date. In primo luogo, l'istante non è in grado di contrarre un nuovo matrimonio, essendo ancora sempre sposato. In questo senso non è neppure possibile imporgli un

  • 9 - termine per la celebrazione del matrimonio. Il fatto che nell'ambito della pendente procedura di divorzio sia stata sottoscritta una convenzione matrimoniale, depone a favore di una probabile rapida evoluzione del procedimento, ma non muta le sorti del presente ricorso. Finora il richiedente il permesso è sposato e non è in grado di contrarre un altro matrimonio. Inoltre, non può nell'evenienza nemmeno essere esclusa l'intenzione di abusare delle disposizioni sul ricongiungimento familiare con la contrattazione di un possibile eventuale matrimonio futuro, non essendo dato verificare quali siano le effettive relazioni che il ricorrente intrattiene con quella che, nelle sue intenzioni, dovrebbe divenire la sua futura moglie. A parte la certificazione agli atti sottoscritta dall'interessata, non vi sono i benché minimi indizi di una conoscenza approfondita o di una condivisione di interessi con momenti in comune. Per questo non vi è alcuna valida ragione per permettere al ricorrente l'ulteriore soggiorno in Svizzera.
  1. a)Come esposto giustamente nella decisione del 23 settembre 2013, la revoca del permesso di soggiorno comporta per l'istante l'allontanamento dalla Svizzera. In questo caso la misura sfugge alle censure di ricorso per quanto la stessa sia proporzionata e gli interessi pubblici all'esecuzione del provvedimento prevalgano su quelli privati del ricorrente (cfr. art. 96 LStr), quali la sua situazione personale, avuto riguardo alla durata del soggiorno in Svizzera, il suo grado d'integrazione e il pregiudizio che l'interessato subirebbe se la misura presa venisse confermata. b)L'esame condotto dall'autorità dipartimentale a questo riguardo è puntuale ed esaustivo e in questa sede è dato farvi ampio riferimento. L'istante è un cittadino tunisino che da anni risiedeva in O.1._____. In Svizzera ha ottenuto il permesso di dimora a titolo di ricongiungimento familiare e non è contestato che per tale motivo non vi è più alcuna necessità di risiedere
  • 10 - in Svizzera, non essendoci più una comunione domestica. La durata del soggiorno in Svizzera è stata di poco più di due anni e mezzo e durante questo tempo il ricorrente ha dopo otto mesi (dal 16 agosto 2011 al 26 aprile 2012) cambiato luogo di residenza. Oltre a non poter aver istaurato un legame particolarmente stretto con un determinato luogo, anche dal profilo affettivo i legami con la Svizzera sono limitati. Infatti, la famiglia dell'istante comprende essenzialmente solo il marito e la moglie, non essendo nati figli dall'unione con la cittadina tedesca e non essendovi alcun indizio che la famiglia della moglie risieda in Svizzera. La revoca del permesso obbligherebbe poi l'istante a rientrare nel suo paese di origine o in O.1.. In Tunisia, dove l'istante ha la propria famiglia di origine, egli godrebbe ancora di una rete sociale che rende la possibilità di un rientro del tutto esigibile. Non è contestato che l'istante abbia un lavoro e che quindi abbia raggiunto una certa integrazione, questi dati di fatto non permettono però un diverso giudizio. Provenendo da uno Stato terzo e non disponendo di una formazione specialistica al ricorrente non sarebbe stato rilasciato un permesso di dimora per l'esercizio di un'attività in Svizzera. La sua lunga permanenza in O.1., solo poco oltre il confine con Y., non avrebbe comunque giustificato il rilascio di un permesso di dimora di lunga durata come quello qui in discussione. Per il resto non viene neppure preteso che le conoscenze professionali acquisite in Svizzera non siano valorizzabili anche in O.1. o in Tunisia. Ne consegue che gli interessi dell'istante a permanere in Svizzera non sono dal punto di vista né della famiglia, né professionale o sociale particolarmente intensi. Tantomeno è dato concludere alla presenza di gravi motivi personali che renderebbero necessario il prosieguo del soggiorno in Svizzera ai sensi dell'art. 50 cpv. 1 lett. b LStr. c)A questi interessi privati si oppone l'interesse pubblico all'ossequio della legislazione sugli stranieri che impone la revoca del permesso di

  • 11 - soggiornare in Svizzera se le condizioni per le quali l'autorizzazione è stata rilasciata vengono a cadere. Con la nuova LStr si intende limitare alla manodopera particolarmente qualificata l'ammissione sul mercato del lavoro di cittadini di Stati non membri della CE o dell'AELS. Ciò che consente all'economia svizzera di reclutare e ottenere il personale di cui abbisogna attingendo in prima linea dallo spazio CE/AELS. Scopo per limitare ai soli specialisti l'ammissione di manodopera proveniente dal resto del mondo è quello di contenere la disoccupazione e l'onere per gli enti sociali. Grazie alla legge, i responsabili dispongono dei provvedimenti necessari per migliorare l'integrazione degli stranieri. Gli abusi – segnatamente l'attività di passatori, i matrimoni di compiacenza e i sog- giorni illegali – possono così essere meglio combattuti (vedi informazioni sul sito internet: https://www.bfm.admin.ch//content/bfm/it/home/dokumentation/rechtsgrun dlagen/abgeschl_gesetzgebungsprojekte/auslaendergesetz.html visitato in data 27 maggio 2014). d)Ponderando allora questi interessi in gioco, è evidente che l'interesse pubblico ad un controllato flusso migratorio e di stranieri in Svizzera prevalga sull'interesse privato dell'istante a rimanere in Svizzera alle stesse condizioni che in passato. Come si è visto i legami dell'istante con il nostro Paese non sono particolarmente accentuati e la necessità di lasciare la Svizzera non comporta per il ricorrente un onere troppo gravoso. Ne consegue che la revoca del permesso di soggiorno decisa merita protezione e il ricorso deve essere respinto. 6.In conclusione, la revoca del permesso di dimora di lunga durata CE/AELS sfugge alle censure di ricorso e merita conferma. Il ricorso è respinto e i costi occasionati dal presente procedimento seguono la soccombenza giusta quanto previsto all'art. 73 della legge sulla giustizia

  • 12 - amministrativa (LGA; CS 370.100), per cui vanno messi a carico del ricorrente. Il Tribunale decide:

  1. a)Il ricorso è respinto. b)A._____ è tenuto a lasciare la Svizzera 30 giorni dalla crescita in giudicato della presente sentenza. 2.Vengono prelevate
  • una tassa di Stato di fr.1'200.--
  • e le spese di cancelleria difr.295.-- totalefr.1'495.-- il cui importo sarà versato da A._____, entro trenta giorni dalla notifica della presente decisione all’Amministrazione delle finanze del Cantone dei Grigioni, Coira. 3.[Vie di diritto] 4.[Comunicazioni] In data 21 giugno 2014 il ricorso interposto al Tribunale federale è stato dichiarato inammissibile (2C_587/2014).

Zitate

Gesetze

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ALC

  • art. 2 ALC
  • art. 7 ALC

CEDU

  • art. 8 CEDU

LStr

  • art. 17 LStr
  • art. 33 LStr
  • art. 43 LStr
  • art. 50 LStr
  • art. 62 LStr
  • art. 63 LStr
  • art. 96 LStr

OLCP

  • art. 23 OLCP

Gerichtsentscheide

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