Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Graubünden
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
GR_VG_001
Gericht
Gr Gerichte
Geschaftszahlen
GR_VG_001, U 2011 74
Entscheidungsdatum
15.11.2011
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

U 11 74 1a Camera SENTENZA del 15 novembre 2011 nella vertenza di diritto amministrativo concernente circolazione stradale (stop e specchio) 1.La strada cantonale che attraversa la frazione di ..., sul territorio del Comune di ..., subisce un sensibile restringimento in prossimità delle costruzioni ni. 819, 821 e 823 a causa dell’adiacenza di questi edifici e di quelli successivi al sedime stradale. Il restringimento della carreggiata ad una sola corsia di marcia è tale da rendere impossibile il normale transito dell’autopostale, che serve la frazione percorrendo la strada comunale proveniente da ... per poi immettersi sulla cantonale all’altezza della particella no. 3605. Per compiere tale manovra, il mezzo pubblico è costretto ad invadere interamente la carreggiata della strada cantonale fino a sfiorare la facciata dell’edificio posto quasi dirimpetto all’incrocio. Il 27 agosto 2007, il Comune di ... procedeva ad una prima pubblicazione della nuova segnaletica stradale che intendeva apporre nel punto d’incrocio tra la strada comunale proveniente da ... e la cantonale ...-... Detta intersezione è, infatti, priva di visuale sulla destra per gli utenti che percorrono la strada comunale ed intendono immettersi sulla cantonale, essendo le adiacenti costruzioni a ridosso della carreggiata stradale e venendo l’incrocio a trovarsi perpendicolarmente e immediatamente dopo l’angolo dell’edificio no. 823. Per ovviare alle difficoltà di visuale per immettersi sulla cantonale, l’esecutivo comunale prevedeva la posa di uno stop (segnale 3.01) in prossimità dello sbocco della strada comunale sulla cantonale e di uno specchio di fronte all’incrocio sull’edificio no. 824, sito sulla particella no. 3654 di proprietà di ... Durante i termini di pubblicazione, quest’ultimi si opponevano tempestivamente al progetto. Il 29 maggio/3 giugno 2009 la nuova segnaletica veniva approvata dalla polizia cantonale e poi nuovamente pubblicata. A causa dell’erronea indicazione dei

rimedi legali, il 17 luglio 2009 ... insorgevano al Tribunale amministrativo contro il progetto pubblicato e la competente autorità comunale, alla quale la pratica era stata trasmessa, evadeva poi l’opposizione il 17 agosto 2011. Sulla controversa questione e sulla variante proposta in sede di opposizione l’autorità comunale sentiva previamente ancora la polizia cantonale e poi respingeva il reclamo e ripubblicava la nuova segnaletica stradale. 2.Nel tempestivo ricorso proposto al Tribunale amministrativo in data 30 agosto 2011, ... chiedevano l’annullamento della segnaletica prevista e l’introduzione nella frazione di ... di una limitazione della velocità a 30 km/h o eventualmente la posa di un segnale di stop sulla strada cantonale all’incrocio con quella comunale. Nel proprio concetto sulla sicurezza delle strade, l’autorità comunale difenderebbe esclusivamente gli interessi del traffico motorizzato e non dei pedoni. Nel centro di ... l’utenza della strada tra pedone e automobile sarebbe già ora problematica a causa della mancanza di un marciapiede, delle ridotte dimensioni della carreggiata e della sostenuta velocità di marcia delle vetture. La posa di uno stop nel luogo previsto non farebbe che favorire coloro che corrono in macchina a velocità eccessiva anche in prossimità del restringimento della carreggiata della strada cantonale e incentivare il traffico nel centro paese. Uno stop sulla cantonale avrebbe invece il vantaggio di ridurre la velocità in prossimità del centro paese, a salvaguardia degli interessi degli utenti della strada più deboli, e di suggerire la percorrenza della strada comunale come alternativa per superare il borgo. L’argomento sicurezza, avanzato dall’autorità comunale, viene dai ricorrenti relativizzato, non essendosi da anni verificati fortunatamente incidenti all’incrocio in questione. Per contro, la velocità all’interno della frazione andrebbe rivista al fine d’introdurre una limitazione tale da rendere la coesistenza tra pedoni e automobilisti più armoniosa e meno pericolosa. La strada cantonale verrebbe poi anche ulteriormente ostruita dalla sosta di automezzi incaricati di rifornire i vicini negozi. In generale i ricorrenti considerano superata la risoluzione dei problemi all’interno dell’abitato mediante la segnaletica stradale, in quanto i nuovi concetti di condivisione dello spazio (shared space) andrebbero nella direzione opposta, ovvero tenderebbero a sopprimere la segnaletica ed a sensibilizzare gli utenti della strada ad una maggiore osservanza e rispetto

reciproci. In tali moderne concezioni della regolamentazione del traffico nelle zone abitate, strisce pedonali, stop o specchi sarebbero assolutamente da evitare poiché pericolosi. Infine, gli istanti si oppongono categoricamente all’affissione di qualsiasi specchio sulla facciata della loro abitazione o comunque sul sedime del loro fondo, venendo un simile segnalatore rifrangente ad alterare il quadro locale ed a deturpare la facciata di una recentemente rinnovata e particolarmente caratteristica costruzione della frazione. 3.Nella propria presa di posizione, il Comune di ... chiedeva la reiezione del ricorso. Per quanto riguarda la limitazione della velocità all’interno dell’abitato, la morfologia delle due tratte stradali in oggetto, in particolare il restringimento della carreggiata e la mancanza di visibilità, contribuirebbe già automaticamente a moderare la velocità. In ogni caso, la richiesta dell’introduzione della limitazione della velocità a 30 km/h non avrebbe alcuna pertinenza diretta con la problematica in oggetto, ma costituirebbe eventualmente una misura accompagnatoria che potrebbe venire vagliata a giudizio conosciuto sul suo impatto in altri centri abitati del comune dove sarebbe stata già introdotta. Attualmente però, anche in considerazione delle difficoltà di immettersi sulla strada cantonale del mezzo pubblico destinato al trasporto degli scolari, si imporrebbe l’adozione di una definitiva soluzione. La variante proposta dai ricorrenti sarebbe stata sottoposta alla sezione tecnica della polizia cantonale. Considerato però che la soluzione alternativa proposta dai ricorrenti richiederebbe la posa di ben cinque segnali stradali, la preferenza sarebbe stata data alla variante inizialmente presentata dall’esecutivo con la necessaria posa di un solo segnale di stop e dello specchio. 4.Nella propria presa di posizione il Dipartimento di giustizia, sicurezza e sanità dei Grigioni, rimandava alla presa di posizione dell’autorità di approvazione, ovvero della polizia cantonale. Quest’ultima confermava di considerare la posa dello specchio come la giusta misura per accrescere la sicurezza della circolazione e ovviare alla mancanza di visibilità. Veniva poi confermato che

lungo la tratta in oggetto, tra il 2002 e il 2011 non sarebbero stati registrati incidenti che avrebbero richiesto l’intervento delle forze dell’ordine. 5.Il 20 ottobre 2011, il comune convenuto ribadiva la necessità di regolamentare la situazione tramite la posa di un segnale di stop e di uno specchio. Considerando in diritto: 1.La controversia verte sulla legittimità della prevista segnaletica stradale all’interno dell’abitato, in prossimità dell’incrocio tra strada cantonale e comunale all’altezza della particella no. 3605. 2. a)Ai sensi dell’art. 101 cpv. 2 dell’ordinanza federale sulla segnaletica stradale (OSStr) i segnali e le demarcazioni possono essere collocati o tolti soltanto per ordine dell’autorità o dell’ufficio federale; occorre seguire la procedura secondo l’art. 107 OSStr. L’autorità o l’ufficio federale deve decidere e pubblicare, menzionando i rimedi giuridici, le regolamentazioni locali del traffico che sono indicate da segnali di prescrizione o di precedenza o da altri segnali con carattere di prescrizioni. Questi segnali possono essere collocati soltanto dopo che la decisione è divenuta esecutiva (art. 107 cpv. 1 OSStr). L’opposizione è ammessa contro segnali e demarcazioni che non corrispondono alle prescrizioni, segnatamente quando sono stati utilizzati segnali o demarcazioni non previsti, sono stati collocati segnali o demarcazioni senza necessità, oppure mancano dove sono necessari (art. 106 cpv. 1 lett. a OSStr). Giusta la legge d’applicazione della legge federale sulla circolazione stradale (LALCSt), l’autorità cantonale emana divieti di circolazione, limitazioni del traffico e altre disposizioni in materia di regolazione del traffico su strade cantonali (art. 6 cpv. 1 LALCSt) mentre il comune regola la circolazione locale su strade comunali, ed eccezione delle limitazioni della velocità. Provvedimenti della circolazione presi dall’autorità comunale sottostanno all’approvazione dell’autorità cantonale (art. 7 cpv. 1 LALCSt). Provvedimenti alla circolazione con segnali di prescrizione o precedenza necessitano una previa approvazione dell’autorità cantonale. Una

volta emanata l’approvazione, il comune deve esporre pubblicamente per 30 giorni i provvedimenti alla circolazione. Dopo esame delle obiezioni e prese di posizione prevenute, il comune decide e pubblica la sua decisione (art. 7 cpv. 2 LALCSt). b)Nell’evenienza, la decisione deferita a giudizio nell’ambito del presente procedimento riguarda un segnale di prescrizione ed è stata resa dall’autorità comunale - dopo la necessaria approvazione della segnaletica da parte della polizia cantonale - in evasione all’opposizione presentata dai qui ricorrenti, che contestano la necessità della segnaletica scelta, rispettivamente la mancanza della dovuta segnaletica altrove. Essendo stati a questo stadio del procedimento ossequiati il principio della via gerarchica e gli altri presupposti formali, nulla osta all’entrata nel merito del ricorso. 3. a)Materialmente, i ricorrenti contestano la pertinenza della misura scelta, non ossequiosa degli interessi di altri utenti della strada, in particolare dei pedoni. Va in primo luogo precisato che la misura decretata dall’autorità comunale era intesa a scongiurare il pericolo derivante dell’immissione dei veicoli provenienti dalla strada comunale sulla cantonale, in assenza di visibilità. Si voleva pertanto trovare una soluzione ad una precisa problematica. Con la posa del segnale di stop sulla comunale e uno specchio sulla particella degli istanti viene oggettivamente ovviato alla mancanza di visibilità per immettersi sulla strada cantonale e conseguentemente la concreta problematica va considerata risolta. Il parere contrario sostenuto dai ricorrenti non si fonda su elementi oggettivabili. Per quale motivo la posa di un segnale di stop sulla strada comunale dovrebbe indurre gli automobilisti che transitano sulla cantonale ad aumentare la velocità nell’abitato non è comprensibile. b)Gli istanti chiedono in primo luogo l’introduzione di una limitazione della velocità a 30 km/h, ritenendo che con questo la pericolosità dell’incrocio in parola verrebbe automaticamente ridotta. Inoltre così facendo verrebbe dato un sensibile contributo ad una più armoniosa convivenza tra automobilisti e pedoni. Questa tesi non comporta però una soluzione della problematica in oggetto. Anche con la limitazione della velocità a 30 km/h nell’abitato,

l’immissione sulla strada cantonale resta per i veicoli che provengono dalla strada comunale senza alcuna visibilità. Infatti, il restringimento della carreggiata ad una sola corsia di marcia per coloro che transitano sulla strada cantonale provenendo da sud comporta la necessità, per i veicoli provenienti dalla strada comunale, di invadere già la corsia di marcia sulla cantonale prima di poter aver un minimo di visuale sulla destra. La limitazione proposta potrebbe pertanto sminuire in parte il pericolo, ma non certo ovviarlo, come invece è possibile fare applicando la misura decisa dall’autorità comunale. Insistendo sull’introduzione della limitazione della velocità a 30 km/h i ricorrenti sembrano voler vedere realizzata una misura che come tale non ha alcuna relazione diretta con quanto è il problema di fondo nell’evenienza. Infatti, la sicurezza dei pedoni e l’eccessiva velocità all’interno dell’abitato non erano stati i motivi che avevano spinto l’autorità a proporre l’adozione di una nuova segnaletica stradale. Dando seguito al petito principale di ricorso, verrebbe nell’evenienza migliorata la situazione dei pedoni e alleviate le conseguenze del traffico in zona abitabile, senza però porre un rimedio efficace e definitivo alla mancanza di visibilità dell’incrocio. In questo senso, non può in questo contesto essere messa in dubbio la validità della misura proposta dall’istante per conseguire altri risultati, ma la stessa non si palesa certo essere la soluzione alla concreta insoddisfacente situazione dell’assenza di visibilità nel punto d’incontro delle due tratte stradali in parola. c)Per i ricorrenti la misura decretata sarebbe d’altro canto superflua, non essendosi verificati incidenti che avrebbero richiesto l’intervento della polizia all’intersezione delle due strade. Anche questa constatazione non permette di ritenere inutile la nuova segnaletica. In principio, per la sicurezza del traffico, ogni evidente situazione di pericolo dovrebbe essere per quanto possibile scongiurata, indipendentemente dalla questione di sapere se si siano o meno già verificati degli incidenti. Come emerge inconfutabilmente dagli atti, ogni immissione dalla strada comunale sulla cantonale genera una situazione di potenziale pericolo a causa dell’assenza di visibilità. Per questo non è certo dato ovviare alla situazione di oggettivo pericolo argomentando con il numero di incidenti non avvenuti.

d)I ricorrenti ritengono che la misura adottata metta in pericolo l’incolumità soprattutto dei pedoni. Questa concezione non è però pertinente. Con la nuova segnaletica stradale non è stata in alcun modo modificata la situazione del traffico nell’abitato della frazione per quanto ha tratto alla velocità massima consentita di 50 km/h ed al potenziale pericolo che una simile velocità possa rappresentare per gli abitanti delle case con l’uscio che dà direttamente sulla cantonale o per coloro che sono costretti ad attraversare la strada per recarsi all’orto, al parco giochi o al posteggio. Tutte le censure invocate a questo riguardo sono in relazione all’attuale situazione del traffico e non hanno nulla in comune con la misura qui intrapresa. In realtà, sembra che gli istanti vogliano perorare la causa dei 30 km/h nell’abitato partendo da una situazione che però non richiama come tale una simile misura. A detta dell’autorità comunale, non è esclusa l’introduzione di una simile limitazione anche per l’abitato in questione, sarebbe però nelle intenzioni dell’esecutivo attendere le risultanze delle limitazioni già in corso in altri centri abitati. In questo senso, l’attuale pretesa dei ricorrenti non trova giustificazione per risolvere la concreta situazione di pericolo e va pertanto respinta. e)Per gli istanti la scelta della segnaletica sarebbe resa ancora più incomprensibile dal fatto che l’edificio in prossimità del segnale di stop avrebbe il portone dell’autorimessa che si aprirebbe verso la strada. Inoltre, sulla carreggiata sosterebbero in contromano anche i veicoli dei fornitori che verrebbero ad invadere la corsia della strada cantonale. Queste circostanze non mutano le sorti del giudizio. La problematica legata alla sosta temporanea dei mezzi motorizzati di eventuali fornitori accresce la pericolosità dell’incrocio, limitando ancora di più la già scarsa visuale o costringendo gli utenti sulla strada comunale ad invadere la corsia di contromano. Non è però dato sapere in che modo la soluzione scelta dall’autorità comunale possa peggiorare l’attuale situazione. Il fatto che il segnale di stop venga a trovarsi in prossimità di un deposito è ai fini del giudizio irrilevante. Anche adesso le vetture provenienti dalla strada comunale sono costrette a fermarsi per dare la precedenza a quelle che transitano sulla cantonale ed a evitare per quanto possibile gli ostacoli sulla carreggiata. Questa situazione non viene mutata dalla segnaletica apportata. Semplicemente, con la posa del segnale di stop

l’automobilista ha il dovere di fermarsi (anche per poter debitamente consultare lo specchio) prima di immettersi sulla cantonale. Per il resto, la problematica legata ai mezzi dei fornitori che ostacolano la circolazione sulla carreggiata è notoria soprattutto laddove le condizioni di spazio tra le abitazioni e la strada sono come nel caso concreto alquanto ridotte. Tali ostacoli richiedono maggiore prudenza da parte degli automobilisti, ma non è dato intravedere alcun valido motivo per cui con la nuova segnaletica possa aggravarsi la situazione all’incrocio in questione, che al contrario potrebbe pure essere migliorata, soprattutto se le soste vietate venissero meglio controllate dagli organi competenti. 4. a)Gli istanti propongono in via eventuale, la posa di un segnale di stop sulla strada cantonale e quindi di dare la precedenza al traffico proveniente dalla strada comunale di ..., tratta che viene percorsa anche dai mezzi di trasporto pubblici, impossibilitati a transitare sulla cantonale nel centro dell’abitato dove la carreggiata conta una larghezza di soli 2.3 m. In questo modo verrebbe incentivato il traffico sulla strada comunale e favorita la circonvallazione del tratto più stretto della parte di strada cantonale che attraversa il villaggio, mentre il restante traffico sulla cantonale subirebbe il dovuto rallentamento. Dal canto suo il comune lasciava verificare questa variante e decideva altrimenti sulla base dei risultati ottenuti. Per il Tribunale non vi sono motivi per scostarsi da questo giudizio. In primo luogo, come è stato fatto notare anche dall’unità tecnica della polizia cantonale, la soluzione proposta dai ricorrenti richiederebbe la posa di ben cinque segnali di prescrizione e risulterebbe pertanto più complicata e invasiva di quella adottata dall’esecutivo comunale. Inoltre, non è per niente logico imporre uno stop sulla strada cantonale a favore di una strada comunale. Su tale questione sarebbe poi competente a decidere l’autorità cantonale e non quella comunale. In ogni caso, la richiesta di una segnaletica più complessa e la perdita di precedenza della strada cantonale a favore di quella comunale depongono a sfavore della proposta di parte attrice e a favore della segnaletica adottata. b)Per quanto riguarda la copiosità della segnaletica richiesta dalla variante dei ricorrenti, è bene ricordare che la semplicità della demarcazione e segnaletica

stradale o la loro completa omissione erano anche dagli istanti stati considerati come degli elementi essenziali del nuovo concetto di condivisione dello spazio esperimentato già in altri paesi. Dalle esperienze fatte, gli automobilisti avrebbero, infatti, la tendenza a comportarsi in modo ben più responsabile nei confronti degli utenti più deboli della strada quanto meno copiosa risulti essere la segnaletica stradale (questo tipo di condivisione dello spazio trova da noi espressione nelle zone d’incontro). Per gli istanti andrebbero conseguentemente evitati gli specchi, le strisce pedonali o i segnali di stop. Questa teoria non collima però con il progetto presentato dagli attori stessi a titolo di variante. In primo luogo, l’alternativa proposta nel petito eventuale presuppone parimenti la posa del tanto contestato segnale di fermata e contravviene al principio di limitare per quanto possibile la segnalazione, richiedendo la posa di cinque segnali di prescrizione anziché di uno solo. In generale poi, come si è già detto in precedenza, per dirimere validamente la situazione dell’incrocio in oggetto, non è a questo Giudice dato ingerire nelle facoltà decisionali dell’autorità comunale in modo da imporre una misura teorica (abolizione di segnali o introduzione dei 30 km/h) comunque non propria a ovviare al pericolo che la concreta situazione da risolvere comporta. 5. a)Infine i ricorrenti si oppongono categoricamente alla posa dello specchio lungo la facciata della loro costruzione o comunque sul loro fondo appellandosi alla OSSt. Giusta l’art. 101 cpv. 3bis OSSt, nei nuclei degli insediamenti meritevoli di protezione conformemente all’ordinanza del 9 settembre 1981 riguardante l’inventario degli insediamenti svizzeri da proteggere la segnaletica deve prestare particolare riguardo alle caratteristiche architettoniche del luogo. In base all’appendice all’art. 1 dell’ordinanza riguardante l’inventario degli insediamenti svizzeri da proteggere (OISOS), ... (...) come villaggio è incluso negli insediamenti da proteggere. La tesi stando alla quale la posa di uno specchio sarebbe particolarmente pregiudizievole per la caratteristica costruzione dei ricorrenti è soggettivamente comprensibile. Meno comprensibile è l’assoluto rifiuto della misura su tutta l’area della particella degli istanti. In termini oggettivi però, la misura del pregiudizio arrecato va comunque relativizzata. Per coloro che raggiungono la frazione provenendo

da nord, il quadro caratteristico del villaggio non viene pregiudicato dallo specchio, che resterebbe praticamente invisibile. Ma anche da altre angolazioni (in uscita dal borgo) non è dato concludere all’adozione di una misura che pregiudichi le caratteristiche architettoniche del luogo. In ogni caso in quest’ottica la posa entro un breve perimetro di ben cinque segnali di prescrizione come proposto dagli istanti nella loro variante va considerata alterare ben più pesantemente il quadro locale di quanto sia reputata fare la variante scelta dall’autorità comunale. Per questo Giudice, considerato l’ingente interesse pubblico ad una regolamentazione soddisfacente della visibilità all’incrocio in oggetto, la segnaletica approvata non può essere reputata neppure contravvenire all’art. 101 cpv. 3bis OSSt. b)Come poi giustamente addotto dal comune convenuto, la possibilità per l’autorità comunale di procedere concretamente alla posa della segnaletica approvata contro la chiara volontà dei proprietari del fondo è una questione che va eventualmente risolta in sede espropriativa che non è però oggetto del presente ricorso. 6.In conclusione, il ricorso è respinto e viene confermata la segnaletica stradale approvata. In applicazione all’art. 73 cpv. 1 della legge sulla giustizia amministrativa, l’esito della controversia giustifica l’accollamento dei costi occasionati dal procedimento ai due ricorrenti che soccombono nell’ambito dell’ambito della presente vertenza. Il Tribunale decide: 1.Il ricorso è respinto. 2.Vengono prelevate

  • una tassa di Stato di fr.1'500.--
  • e le spese di cancelleria difr.324.-- totalefr.1'824.--

il cui importo sarà versato da ... responsabili in solido, entro trenta giorni dalla notifica della presente decisione all’Amministrazione delle finanze del Cantone dei Grigioni, Coira.

Zitate

Gesetze

7

LALCSt

  • art. 6 LALCSt
  • art. 7 LALCSt

OISOS

OSSt

  • art. 101 OSSt

OSStr