Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Graubünden
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
GR_VG_003
Gericht
Gr Gerichte
Geschaftszahlen
GR_VG_003, U 2010 55
Entscheidungsdatum
07.09.2010
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

U 10 55 3a Camera SENTENZA del 7 settembre 2010 nella vertenza di diritto amministrativo concernente assistenza sociale 1...., 1940, è nato e cresciuto a ... Dal matrimonio con ... nascevano nel 1969, 1974 e 1977 tre figli. La coppia gestiva una capanna alpina che, dopo la morte della moglie, poteva essere venduta nel 1999 per fr. 3'050'000.--. Nel 2001 ... si risposava con ... e acquistava un capanno nei pressi di ... in ..., dove viveva con la seconda moglie. Due anni dopo, la moglie ritornava in ... e il marito iniziava una relazione con la cittadina olandese ... alla quale era già stato legato in precedenza. 2.... soffriva già dagli anni settanta di problemi di alcolismo. A partire dal 2003 tali disturbi divenivano tanto importanti da giustificare dei ricoveri ospedalieri ai quali facevano poi seguito delle lunghe degenze in reparto geriatrico, da ultimo, presso l’ospedale ... di ..., dove dal 1. febbraio 2008 egli è degente ininterrottamente. Dal giugno 2009, le fatture per la degenza non venivano più pagate. Su istanza dell’amministrazione ospedaliera, il servizio sociale Bernina chiedeva l’assistenza pubblica per ... con inizio dal mese di maggio 2009 prima al comune di ..., il quale, con decisione 20 gennaio 2010 si dichiarava incompetente a statuire sulla richiesta in assenza di un domicilio sul territorio comunale, e poi in data 26 gennaio 2010 a quello di ... 3.Dopo essere stato a due riprese sollecitato a voler statuire sulla richiesta, con decisione 12/14 aprile 2010, il Consiglio comunale di ... rifiutava la domanda di assistenza pubblica. Sostanzialmente, il comune riteneva non giustificata la richiesta dopo che il petente avrebbe avuto ancora a disposizione nel 2007 un patrimonio di fr. 926'611.-- e che nel giugno 2009 tale sostanza sarebbe

ammontata ancora ad oltre fr. 100'000.--. Se effettivamente il richiedente dovesse trovarsi sprovvisto di mezzi, tale situazione sarebbe stata deliberatamente provocata onde poter far capo all’aiuto sociale. 4.Nel tempestivo ricorso proposto al Tribunale amministrativo in data 11 maggio 2010, ... chiedeva l’annullamento della decisione impugnata e che dal 1. maggio 2009 gli venisse riconosciuto un aiuto sociale mensile di fr. 2'843.10 o, eventualmente, il ritorno degli atti all’autorità comunale per la presa di una nuova decisione. Poiché l’istante non potrebbe contare sull’aiuto dei tre figli, sarebbe privo di sostanza e disporrebbe solo di una rendita AVS accanto all’indennità giornaliera della cassa malati, le uscite eccederebbero (giusta i valori di calcolo applicabili il 1. gennaio 2010) le entrate di fr. 2'843.10, importo per il quale egli avrebbe diritto al sostegno della collettività in virtù del diritto costituzionale all’aiuto in situazioni di bisogno e di quello del rispetto della dignità umana accanto agli stessi principi sanciti anche dal diritto internazionale. L’affermazione stando alla quale l’istante si sarebbe abusivamente privato di sostanza onde chiedere poi l’aiuto sociale sarebbe sprovvista di qualsivoglia fondamento. Infatti, il richiedente, il cui stato di salute sarebbe alquanto precario, sarebbe incapace di intendere e agire di conseguenza. La somma di fr. 104'000.-- prelevata in contanti nel giugno 2009 e consegnata all’amica avrebbe dovuto essere destinata all’acquisto di una casa in T., progetto sul quale il ricorrente faceva pieno affidamento. Mancherebbe pertanto l’evidente intenzione di alienare sostanza per ricorrere all’aiuto nel bisogno e il comune non si sarebbe neppure preoccupato di condurre i necessari accertamenti a questo proposito. In ogni caso il diritto all’aiuto nei casi di bisogno non potrebbe essere fatto dipendere dalla colpa del richiedente, ma andrebbe garantito sempre. A sostegno della propria tesi, il ricorrente chiedeva al Tribunale di sentire in qualità di testi il responsabile del servizio sociale competente e la figlia. Per il procedimento davanti al Tribunale amministrativo, il ricorrente chiedeva di essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio. 5.Nella propria presa di posizione il Comune di ... chiedeva la reiezione del ricorso. Per il comune, il preteso stato di bisogno del petente non sarebbe

verosimile. Ancora due anni e mezzo prima della richiesta di aiuto sociale, l’istante avrebbe disposto di una sostanza di oltre fr. 900'000.-- e nel maggio 2009 la stessa superava ancora incontestatamente i fr. 100'000.--. In simili condizioni, la richiesta di aiuto sociale fondata su delle semplici affermazioni non documentate sarebbe immotivata. Anche l’escussione dei testi proposta in sede di ricorso non potrebbe certo servire a chiarire le intenzioni del ricorrente quanto all’eventuale volontà di alienare sostanza a spese dello stato sociale. Dalla richiesta di aiuto presentata non sarebbe poi neppure dato stabilire se i figli del ricorrente fossero o meno tenuti a sostenere finanziariamente il padre. 6.Replicando il ricorrente si riconfermava essenzialmente nelle proprie precedenti allegazioni e proposte. La censura riguardante la mancata collaborazione sollevata dal comune sarebbe del tutto infondata, essendosi il servizio sociale sempre dichiarato disponibile per qualsiasi informazione, e anche arbitraria, essendo semmai compito dell’autorità chiedere all’interessato i giustificativi ritenuti ancora necessari all’evasione della pratica prima dell’emanazione di una decisione. Per il resto, la precaria situazione di salute del ricorrente verrebbe confermata dal riconoscimento a partire dal gennaio 2010 di un assegno per grandi invalidi di grado elevato e di uno di grado medio per l’anno precedente la richiesta (2009), anche se l’assicurato sarebbe da considerare grande invalido di grado medio già a partire dal novembre 2007. L’eventuale possibilità di ricorrere all’assistenza tra parenti non potrebbe certo essere opposta all’istante, ma semmai andava previamente chiarita da parte dell’autorità comunale. Nella situazione in cui l’istante si troverebbe - egli non sarebbe in ogni caso in grado di badare a se stesso - avrebbe pertanto diritto all’aiuto nei casi di bisogno. Tale diritto sarebbe intangibile e indipendente dalle circostanze che avrebbero causato lo stato di bisogno quali l’ingenuità o la colpa del richiedente. Solo la volontaria e deliberata alienazione di sostanza al chiaro fine di ricorrere all’aiuto sociale potrebbe comportare il rifiuto del diritto per abuso di diritto. A questo proposito le semplici supposizioni formulate dal comune convenuto non basterebbero.

7.Nella duplica il comune convenuto ribadiva l’infondatezza della richiesta di assistenza presentata, dopo che l’istante avrebbe disposto ancora di una importante parte della propria sostanza ad un’epoca per la quale era già stato chiesto l’aiuto sociale. Del resto neppure in sede di ricorso, parte attrice sarebbe in grado di presentare prove concrete sullo stato d’indigenza. Questo verrebbe esclusivamente dedotto dalle informazioni fornite dalla figlia del ricorrente senza però alcuna prova al riguardo. Considerando in diritto: 1.E’ controversa la legittimità del rifiuto della domanda di assistenza sociale presentata dal ricorrente per un importo che - dopo il riconoscimento di un diritto all’assegno per grandi invalidi di grado medio di fr. 570.-- dal 1. gennaio 2009 e di grado elevato di fr. 912.-- dal gennaio successivo – rispetto alle pretese ricorsuali andrebbe comunque ridotto di tali importi per i rispettivi periodi. 2. a)Giusta l’art. 12 della Costituzione federale (CF), chi è nel bisogno e non è in grado di provvedere a se stesso ha diritto d’essere aiutato e assistito e di ricevere i mezzi indispensabili per un’esistenza dignitosa. L’aiuto in situazioni di bisogno è subordinato al rispetto del principio di sussidiarietà, nel senso che non può prevalersene colui che, oggettivamente, è in misura di procurarsi con le proprie forze i mezzi indispensabili alla sua sopravvivenza. Una tale persona non è considerata versare in una situazione di bisogno, presupposto necessario per poter beneficiare di un aiuto (DTF 131 I 173 cons. 4.1 e 130 I 75 cons. 4.3; STA U 09 43, U 08 78 e 100). La CF garantisce solo il diritto a un minimo d’esistenza, lasciando al legislatore federale, cantonale o comunale il compito di fissarne la portata e le modalità. Nei Grigioni, l’aiuto sociale è segnatamente disciplinato dalla legge sull’assistenza alle persone nel bisogno (LA). Ai sensi dell’art. 1 LA, è persona nel bisogno chi non possa provvedere sufficientemente o tempestivamente con mezzi propri al suo sostentamento e a quello dei membri della sua famiglia che ne condividono il domicilio (cpv. 1). Per prestazioni assistenziali si intendono quelle prestazioni

in denaro o in natura concesse alle persone nel bisogno e i provvedimenti atti ad evitare l’indigenza incombente o ad eliminarla qualora fosse già subentrata (cpv. 2). Il calcolo dell’assegno, che tende a coprire il minimo vitale, viene effettuato giusta le disposizioni esecutive della legge cantonale sull’assistenza (Disp.LA) che concretizza e limita gli aiuti ispirandosi alle indicazioni della Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione sociale per il calcolo dell’aiuto sociale (COSAS). b)L’aiuto in situazioni di bisogno nel senso dell’art. 12 CF non può essere ridotto o rifiutato ad una persona indigente, anche se quest’ultima è personalmente responsabile di questo suo stato; si tratta di una concretizzazione del principio di sussidiarietà dell’aiuto sociale, che sostituisce l’ultima ancora di salvataggio dell’individuo (DTF 121 I 375 cons. 3b). A questo riguardo è unicamente determinante la situazione attuale ed effettiva dell’interessato al momento dell’esame del suo diritto a condizioni minime di esistenza. In altri termini, i motivi che hanno condotto all’indigenza sono irrilevanti dal profilo della protezione offerta dall’art. 12 CF (DTF 131 I 174 cons. 4.3). 3. a)Vi è abuso di diritto laddove un determinato istituto giuridico viene invocato per realizzare degli interessi che il medesimo istituto non si prefigge di tutelare (vedi ad esempio DTF 128 II 151 cons. 2.2). La giurisprudenza non ha finora scartato l’ipotesi che il diritto costituzionale all’aiuto in situazioni di bisogno possa essere esercitato in modo abusivo, con conseguente rifiuto o riduzione del sostegno sciale (vedi DTF 131 I 178 cons. 6.2, 130 I 76 cons. 4.3 e 122 II 198 cons. 2c/ee). La dottrina invece è praticamente unanime nell’affermare che non esiste spazio per abusi di diritto nell’ambito dell’esercizio dei diritti derivanti dall’art. 12 CF, garantendo questa norma un minimo di esistenza intangibile (v. fra gli altri Kathrin Amstutz, Das Grundrecht auf Existenzsicherung, tesi Berna 2002, p. 304; Gabriela Riemer-Kafka, Das Verhältnis zwischen Grundrecht auf Hilfe in Notlagen und Eigenverantwortung, in: Carlo Tschudi [ed.], Das Grundrecht auf Hilfe in Notlagen, 2005, p. 147 ss.; ibidem: Peter Uebersax, Die bundesgerichtliche Rechtsprechung zum Recht auf Hilfe in Notlagen im Überblick, p. 55; Thomas Gächter, Rechtsmissbrauch im öffentlichen Recht, unter besonderer

Berücksichtigung des Bundessozialversicherungsrechts, Zurigo/Basilea/Ginevra, 2005, p. 330). b)Nell’evenienza, la questione di sapere se prelevando in contanti fr. 104'000.-

  • dal proprio conto bancario e consegnandoli all’amica l’istante abbia abusato del proprio diritto o meno può nell’evenienza restare aperta in quanto il rifiuto deciso è comunque giustificato anche da altri motivi. Indubbiamente però il prelievo in contanti con l’impossibilità di stabilire dove la somma sia andata a finire, la simultaneità del prelievo con il subentrare del preteso stato di bisogno e la manifesta impossibilità per l’istante di lasciare il gerontocomio presso il quale si trovava in una situazione di grande invalido di grado medio lasciano apparire alquanto fragile la tesi avanzata in sede di ricorso riguardo la reale speranza dell’istante di comperarsi una casa in T. con l’amica. Se poi si considera, facendo fede a quanto attestato nel ricorso, che nel 2009 il ricorrente avrebbe pure ceduto la propria casa in I. alla seconda moglie, la tesi della deliberata rinuncia alla propria sostanza a spese dello stato sociale trova effettivamente un ulteriore concreto elemento di conferma.
  1. a)Sostanzialmente, il comune convenuto ha rifiutato la richiesta non reputando sufficientemente comprovata l’esistenza di uno stato di bisogno. Sulla base dei dati a disposizione sarebbe ammesso considerare che l’istante disponga di sostanza ben oltre i limiti legali stabiliti. La tesi si palesa nell’evenienza corretta. Giusta l’art. 5 cpv. 1 Disp.LA, per le persone sole unicamente una quota di sostanza inferiore a fr. 4'000.-- , o per le coppie di fr. 8'000.--, non deve essere presa in considerazione nel calcolo del bisogno di assistenza. Altrimenti detto, a seconda della situazione di famiglia una sostanza superiore a fr. 4'000.-- o a fr. 8'000.-- deve essere presa in considerazione nel calcolo delle prestazioni assistenziali. b)In base alla richiesta presentata il 26 marzo 2010, l’istante non avrebbe più soldi dal maggio 2009. A questo riguardo vengono elencati quattro conti bancari di cui uno estinto e il cui saldo complessivo degli altri tre sarebbe negativo. Non viene invece fatto alcun accenno a quella che dovrebbe essere la situazione del cascinale sito sul suolo italiano comperato dall’istante con

parte del ricavato della vendita dalla capanna alpina a abitato inizialmente con la seconda moglie e poi da solo. In base alla tassazione del 2007 la sostanza del petente ammontava a fr. 926'611.--. Una successiva decisione di tassazione non è agli atti, avendo l’interessato omesso di presentare la regolare dichiarazione d’imposta. Nel giugno del 2009 il petente disponeva però ancora di fr. 104'000.--. In base alla domanda di assistenza, gli attuali conti sarebbero stati estinti anche ad opera di un’amica del ricorrente che disporrebbe di una procura e i soldi prelevati sarebbero stati verosimilmente trasferiti all’estero o depositati su altri conti bancari in Svizzera. L’ultima operazione bancaria sarebbe stata effettuata il 16 giugno 2009, allorquando il ricorrente prelevava fr. 104'000.-- in contanti per poi consegnarli all’amica, residente in B.. Che per l’autorità comunale una tale presentazione dei fatti, in assenza di dati fiscali recenti che avrebbero potuto giustificare l’enorme calo di sostanza, a conoscenza dell’esistenza di una proprietà fondiaria in I. sulle cui sorti non veniva fornita alcuna spiegazione e dopo che nel giugno del 2009 tra gli attivi dell’istante figuravano ancora fr. 104'000.-- benché la domanda di assistenza riguardasse già il mese di maggio 2009, non rendesse verosimile lo stato di bisogno dell’istante è del tutto difendibile. Anche le spiegazioni fornite quanto all’ingente prelievo in contanti effettuato durante il periodo per il quale veniva già richiesto l’aiuto sociale a favore di altri conti in patria o all’estero tramite una introvabile amica residente all’estero non rende certo la richiesta più plausibile. La domanda presentata si limitava essenzialmente a ritenere che l’istante fosse senza liquidità e che le sue disponibilità finanziarie fossero state trasferite dall’amica su altri conti. Dell’eventuale sostanza detenuta in I. non veniva fatto alcun accenno. In principio quindi, non essendo stato comprovato in modo almeno plausibile uno stato di bisogno il rifiuto deciso dall’autorità comunale merita protezione. c)Onde comprovare lo stato di bisogno dell’istante, la destinazione dell’importo prelevato in contanti nel giugno 2009 e lo stato mentale del ricorrente viene chiesta in questa sede l’audizione dell’incaricato del servizio sociale che ha formulata la domanda di assistenza e della figlia del ricorrente. In principio, la procedura di assunzione delle prove può essere chiusa mediante una valutazione anticipata, qualora l’autorità a cui spetta potere decisionale

raggiunga il convincimento, sulla base della documentazione agli atti, o possa ammettere senza cadere in un’arbitraria valutazione delle prove, che le conclusioni alle quali è giunta non potrebbero comunque essere influenzate dall’ulteriore assunzione di prove (DTF 124 I 211 cons. 4a e 115 Ia 101 cons. 5b). In questo senso, l’audizione dei testi proposti in sede di ricorso si palesa superflua per più motivi. Onde sconfessare la possibilità che il petente abbia abusato del proprio diritto, dai testi si vorrebbero evincere i motivi che hanno spinto il richiedente a consegnare brevi manu all’amica fr. 104'000.--. La questione dell’abuso di diritto non è però stata considerata da questo Giudice come l’elemento determinante ai fini del rifiuto della richiesta, per cui su tale questione le risultanze di una testimonianza non sarebbero passibili di incidere sull’esito della vertenza. Lo stesso vale per lo stato di salute fisico e mentale del ricorrente, che non ha alcuna diretta influenza sull’esito della presente controversia, come verrà esposto al considerando 5c che segue. Infine, è difficile intravedere come l’incaricato del servizio sociale possa con la propria testimonianza comprovare lo stato di indigenza del ricorrente, dopo che anche in sede di ricorso non è stata fornita alcuna documentazione concreta sullo stato dalla sostanza e la situazione patrimoniale del ricorrente. Per questo dall’audizione dei due testi proposti non è dato attendersi alcuna ulteriore prova o elemento di giudizio suscettibile di influire sulla valutazione del caso in esame. La richiesta va pertanto respinta. 5. a)Per il ricorrente, qualora la formale domanda di assistenza fosse stata carente, sarebbe spettato all’autorità chiarire la fattispecie e chiedere eventualmente all’interessato ulteriori delucidazioni sul suo operato o l’edizione di ulteriori mezzi di prova, con l’eventuale comminatoria in caso d’inottemperanza. In principio, è in primo luogo compito dell’autorità chiarire, applicando la massima ufficiale, l’adempimento delle condizioni riguardanti la situazione finanziaria del richiedente. Il comune non può concludere al rifiuto di una richiesta adducendo la mancata trasmissione di atti probatori, quando la situazione finanziaria del richiedente risulta sufficientemente dalla documentazione prodotta, dalle circostanze e dalla notorietà (cfr. DTF 115 Ia 17 e 119 III 28 nonché STA U 00 57). Dal canto suo il richiedente è tenuto a collaborare all’accertamento dei dati rilevanti. La mancata collaborazione del

richiedente può comportare il rifiuto della prestazione, qualora all’autorità non sia possibile stabilire a sufficienza se il presupposto sia nell’evenienza soddisfatto o meno. Parimenti, il principio della massima ufficiale, non permette al comune di basarsi sulle affermazioni della parte interessata, bensì esso è tenuto ad accertare d'ufficio lo stato di necessità di quest'ultima. Come è stato evocato in precedenza, all’epoca della deposizione della richiesta di assistenza veniva comprovata solo la mancanza di liquidità di alcuni conti del ricorrente, senza però che venissero fornite informazioni sulla sua situazione finanziaria generale, che in base alla precedente dichiarazione d’imposta e allo stato del conto agli inizi del mese di giugno 2009 non appariva certo precaria, ma era certamente in grado di garantirgli il necessario sostentamento, sulla base di un ammanco mensile delle entrate rispetto alle uscite tra i fr. 2'000.-- e poco meno di fr. 3'000.--, almeno per alcuni anni ancora. Solo in sede di ricorso l’istante pretende di aver consegnato il denaro all’amica non certo nell’intenzione di approfittare dell’istituto dell’assistenza pubblica bensì per l’acquisto di una casa ... e di aver ceduto la casa in I. alla seconda moglie nel corso del 2009. Anche quest’ultima affermazione non trova però la minima comprova in estratti del registro fondiario o atti di cessione. Non è poi neppure dato sapere a che data esatta sia stata operata la cessione se cessione vi è stata. Determinante ai fini del giudizio sarebbe poi indubbiamente la questione di sapere se l’eventuale trapasso (che giusta lo scritto di ricorso sarebbe avvenuto nel 2009) sia stato effettuato prima o dopo la presentazione della richiesta di assistenza e i motivi che hanno spinto l’interessato a privarsi della propria sostanza ad un’epoca in cui ne aveva personalmente bisogno. Inoltre, da quanto risulta dalla sommaria presentazione della situazione di famiglia del ricorrente, questi sarebbe ancora sempre sposato con la seconda moglie. La cessione di parte della sua sostanza a quest’ultima non libererebbe automaticamente la consorte dall’obbligo di assistenza tra coniugi giusta l’art. 156 cpv. 3 del Codice civile. Anche se i due coniugi vivono separati, attualmente nulla è noto sulla situazione della moglie e sulle sue eventuali possibilità di aiutare il marito. In queste circostanze il Tribunale ritiene corretta la conclusione giusta la quale al momento della presentazione della domanda all’inizio del 2010, uno stato di bisogno non era stato reso neppure plausibile.

b)La poca plausibilità dello stato di bisogno del ricorrente è poi legata anche al suo precario stato di salute che lo ha costretto a continui ricoveri forzati per parecchio tempo. Giusta l’attestazione rilasciata dal gerontocomio dove l’istante è ricoverato e attestante anche le ospedalizzazioni per casi acuti presso la clinica ... di ..., le ultime degenze riguardano il periodo dal 23 ottobre 2007 all’8 agosto 2008, dal 28 ottobre 2008 al 14 gennaio 2009 e dal 1. febbraio 2009 a tuttora. Tenendo presente che l’istante è stato pure degente presso l’Ospedale ..., durante gli ultimi tre anni, l’istante non ha praticamente lasciato i nosocomi. Che il suo stato di salute sia alquanto precario non viene posto in dubbio, avendo il ricorrente teoricamente diritto all’assegno per grandi invalidi di grado medio già a partire dal novembre 2007. E’ pertanto ancora meno comprensibile come l’istante abbia potuto diminuire tanto drasticamente i propri averi pur essendo rimasto praticamente ininterrottamente ospedalizzato. Che in questo contesto, il preteso consumo di sostanza - sulla scorta di semplici affermazioni quanto al sostegno finanziario fornito all’amica

  • non bastasse a rendere credibile lo stato di bisogno è pure evidente. Se l’istante fosse poi effettivamente stato defraudato, mal si comprende il motivo per cui non sia stato intrapreso nulla per tentare di recuperare l’ammontare sottratto. c)Accanto alla precaria situazione fisica del ricorrente, viene poi posta in dubbio anche la sua capacità di intendere e di volere. L’esistenza della capacità di discernimento non è in principio rilevante per decidere sul riconoscimento dell’assistenza pubblica. Giusta l’atto di ricorso però, alcune delle manchevolezze che l’autorità oppone all’istante sarebbero da ricondurre ad una certa labilità, cui solo una misura tutoria avrebbe potuto ovviare. Le autorità tutorie adite non avrebbero però finora reagito alla richiesta di provvedimenti presentata il 5 ottobre 2009. Anche questo argomento non muta le sorti del giudizio. Malgrado la pretesa labilità dell’istante questi ha regolarmente sottoscritto il mandato di rappresentanza. Allo stesso modo doveva però essere possibile ottenere dal richiedente l’autorizzazione a visionare le transazioni operate sul suo patrimonio tramite la banca e la necessaria documentazione riguardante la sostanza ancora intestata a suo

nome all’estero o la cessione. Viceversa, qualora l’istante dovesse essere considerato privo della capacità di discernimento, anche le operazioni legali eseguite negli ultimi anni (ad esempio la pretesa cessione della proprietà fondiaria alla moglie o il prelievo in contanti) sarebbero prive di validità, ciò che renderebbe nuovamente poco credibile il suo stato di indigenza. 6. a)Infine, viene ancora sollevata l’assoluta mancanza di informazioni sulla situazione dei figli del petente, che renderebbe impossibile un esame anche sommario del loro dovere di assistenza. Secondo le direttive della Conferenza svizzera dell'azione sociale (COSAS, 4a ed., Berna 2005), applicabili in virtù del rinvio di cui all’art. 1 Disp.LA, si rinuncia a verificare la capacità contributiva di parenti il cui reddito imponibile (compresa la parte di sostanza convertita in reddito) è inferiore a determinati importi, deduzione fatta di una quota liberamente disponibile. La somma rimanente deve essere convertita in reddito sulla base dell'aspettativa di vita media (importo annuale) e in quanto tale conteggiata secondo la relativa tavola di conversione. Rispetto agli art. 328 e 329 del Codice civile, l'aiuto sociale è sussidiario. Tuttavia, anche persone con pretese fondate sugli art. 328 e 329 CC possono trovarsi in una situazione di necessità, se queste pretese non sono esigibili nell'immediato. Conformemente alle direttive emanate dalla COSAS, per quanto riguarda il contributo dei parenti, nel limite del possibile è auspicabile negoziare un accordo tra le parti, atteso che i possibili rischi di ripercussioni sul beneficiario e sul suo progetto sociale non sono trascurabili. In caso di litigio, sarà l'autorità cui spetta l'obbligo e/o gli oneri di assistenza giusta l'art. 25 della legge federale sulla competenza ad assistere le persone nel bisogno (LAS) a dover procedere per le vie legali e richiedere i contributi per il futuro e quelli retroattivi al massimo per un anno prima dell'avvio dell'azione legale (Judith Widmer, Verhältnis der Verwandtenunterstützungspflicht zur Sozialhilfe in Theorie und Praxis, Zurigo 2001, pag. 78 segg.). L'autorità subentra in tal caso nei diritti della persona assistita fino a concorrenza dei propri anticipi (art. 329 cpv. 3 in relazione con l'art. 289 cpv. 2 CC; DTF 133 III 510 cons. 5.2). b)Anche a questo riguardo, le indicazioni fornite sulla richiesta di assistenza non permettono alcuna conclusione. Come si è detto nulla traspare nella richiesta

riguardo la situazione economica della seconda moglie del ricorrente. Parimenti non è dato sapere quale sia la situazione di famiglia, di lavoro e di reddito dei tre figli dell’istante, eccetto l’affermazione che non deterrebbero alcun immobile nella regione. Anche da questo punto di vista la pretesa impossibilità di far capo all’assistenza tra parenti e pertanto l’esistenza di una situazione di bisogno del richiedente si fonda su semplici affermazioni non corroborate da alcun mezzo di prova e pertanto del tutto improprie a rendere plausibile la presenza di un caso di bisogno. Per il futuro, sarà comunque sempre possibile presentare al comune una nuova domanda corredata da tutti i mezzi di prova indispensabili in merito alla situazione economica personale dell’istante e dei suoi famigliari. 7.In conclusione, il rifiuto della richiesta di assistenza è confermato e il ricorso respinto. Per il periodo per il quale l’istante chiede l’aiuto sociale una situazione di bisogno non è stata resa sufficientemente plausibile. Giusta l’art. 73 cpv. 1 LGA nella procedura di ricorso, la parte soccombente deve di regola assumersi le spese. L’istante chiede di essere messo al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del patrocinio gratuito. Giusta l’art. 76 cpv. 1 LGA, l’autorità può, su richiesta, concedere l'assistenza giudiziaria gratuita ad una parte che non dispone dei mezzi necessari, se la sua causa non è evidentemente temeraria o a priori senza speranza. Nell’evenienza in parola, al ricorrente viene negata la prestazione assistenziale non essendo stato in grado di rendere almeno plausibile la sua situazione di bisogno. Anche in sede di ricorso, a prescindere da considerazioni di carattere teorico, la rappresentante dell’istante non ha fornito alcun valido mezzo di prova riguardo l’evoluzione della situazione di sostanza del petente degli ultimi tre anni e della sua situazione patrimoniale attuale. In queste condizioni per il procedimento davanti al Tribunale amministrativo non si giustifica il riconoscimento dell’assistenza giudiziaria e del patrocinio gratuito. Se infatti, l’assenza di prove quanto alla situazione attuale del ricorrente è stata in sede di ricorso sempre contestata invocando la necessità per l’autorità comunale di agire d’ufficio, davanti al Tribunale amministrativo l’istante non può esimersi dal dimostrare che non disponga dei mezzi necessari per sostenere il processo intentato. Ne consegue che le spese occasionate dal presente procedimento

vengono accollate al ricorrente. Per le ripetibili, l’art. 78 cpv. 2 LGA prevede che alla Confederazione, al Cantone e ai comuni, nonché alle organizzazioni cui sono affidati compiti di diritto pubblico non vengono di regola assegnate ripetibili, se vincono la causa nell'esercizio delle loro attribuzioni ufficiali. Poiché per i motivi esposti in precedenza, il comune convenuto, è reputato aver agito nell’ambito delle sue funzioni ufficiali, lo stesso non ha diritto a ripetibili. Il Tribunale decide: 1.Il ricorso è respinto. 2.La richiesta di assistenza giudiziaria e gratuito patrocinio è respinta. 3.Vengono prelevate

  • una tassa di Stato di fr.600.--
  • e le spese di cancelleria difr.338.-- totalefr.938.-- il cui importo sarà versato da ... entro trenta giorni dalla notifica della presente decisione all’Amministrazione delle finanze del Cantone dei Grigioni, Coira.

Zitate

Gesetze

13

CC

CF

  • art. 12 CF

Disp.LA

  • art. 1 Disp.LA
  • art. 5 Disp.LA

II

  • art. 122 II

III

  • art. 119 III

LA

LAS

LGA

  • art. 73 LGA
  • art. 76 LGA
  • art. 78 LGA

Gerichtsentscheide

8
  • DTF 133 III 510
  • DTF 131 I 173
  • DTF 131 I 174
  • DTF 131 I 178
  • DTF 128 II 151
  • DTF 124 I 211
  • DTF 121 I 375
  • DTF 115 Ia 17