U 09 40 1a Camera SENTENZA del 13 ottobre 2009 nella vertenza di diritto amministrativo concernente esclusione dal sinodo 1.Nell’ottobre del 1988 ... iniziava la propria attività pastorale per la Comunità evangelica riformata di ... e ... (qui di seguito detta semplicemente comunità evangelica locale) e in tale qualità era membro del sinodo della Chiesa evangelica riformata Grigionese (qui di seguito detta semplicemente Chiesa evangelica riformata). Nel corso della sua attività, ... era il primo rappresentante delle vallate del Grigioni italiano e il più giovane pastore ad assumere la carica di decano. In data 4 ottobre 2007, la direttiva del sinodo, ovvero il decanato, decideva previa audizione dell’interessato la sospensione provvisoria di questi dal sinodo fino alla prevista seduta del 7/8 gennaio 2008. A motivo della decisione venivano invocati alcuni episodi che avrebbero visto coinvolto il pastore e che si sarebbero poco conformati alla sua funzione quali: la ripetuta accettazione di regali sotto forma di ingenti somme di denaro, la violazione del segreto professionale, la disdetta per vendetta di un contratto di locazione, la denuncia di una parrocchiana per pretesi abusi di rendita d’invalidità e la condanna penale a voler rettificare e scusarsi pubblicamente per la accuse ingiustamente promosse al docente del figlio durante una trasmissione radiofonica. Dal canto suo ... s’impegnava già il 27 settembre 2007 verso la comunità evangelica locale a destinare parte dei fondi ricevuti, ovvero fr. 30'000.00, a un’opera d’interesse pubblico. Da parte della comunità evangelica locale veniva in seguito incaricato ..., docente universitario e Presidente della Commissione etica dei medici svizzeri, dell’allestimento di un parere sulla moralità dell’operato del pastore in particolare in relazione all’accettazione di regali. Nella relazione del 27 novembre 2007, il Professor ..., fondandosi essenzialmente sulla distinzione tra la persona privata e la
guida spirituale, riteneva in sostanza che accettare regali da una parrocchiana non potesse essere considerato un atteggiamento eticamente riprovevole. L’8 gennaio 2008 il sinodo, dopo aver discusse anche le possibilità di una continuazione della sospensione fino al sinodo del giugno 2008 o l’esclusione dal collegio, impartiva all’interessato un semplice ammonimento per violazione dei doveri d’ufficio. Con il suo atteggiamento il pastore era considerato aver agito contrariamente all’etica e in modo dubbio e non professionale. Il decanato consigliava poi all’ammonito di farsi seguire dalla commissione sinodale del personale (qui di seguito detta semplicemente commissione del personale). Il 5 febbraio 2008, tra la commissione del personale e ... veniva sottoscritta una dichiarazione d’intenti. Il 22 febbraio 2008 con 27 voti favorevoli e 25 contrari l’Assemblea della comunità evangelica locale confermava il pastore nelle proprie funzioni. 2.Il 30 giugno 2008, sulla base dei due rapporti allestiti dalla commissione del personale e dal concistoro – riguardanti le osservazioni fatte da questi due gremi durante i primi mesi del 2008 e dai quali risultava l’indiscusso impegno del pastore in vista di un cambiamento della situazione, ma anche la sua incapacità ad abbandonare i vecchi schemi - il sinodo consigliava ad ... un cambiamento del posto di lavoro, decideva la continuazione delle misure di accompagnamento da parte della commissione del personale fino alla riunione ordinaria del sinodo del 2009 e invitava il consiglio di chiesa di ... e ... a incaricare una persona professionalmente qualificata per seguire e consigliare il concistoro. Questa risoluzione era giustificata dal fatto che ..., in qualità di responsabile delle cesure verificatesi all’interno della comunità evangelica locale, non veniva reputato la persona adatta per riunificare i fronti. Il mantenimento della collaborazione con la commissione del personale voleva evitare che il processo di cambiamento e di riavvicinamento - che avrebbe preso avvio - non finisse nel nulla e, infine, senza un’assistenza professionalmente qualificata nei confronti del concistoro stesso il processo di cambiamento era reputato restare senza speranze. 3.In data 3 ottobre 2008, ... veniva condannato dal Presidente di Circolo di ... ad una multa di fr. 200.00 per aver molestato con il telefono un utente durante
le ore notturne nel corso del mese di luglio 2008. La commissione del personale veniva a conoscenza di questa condanna non da parte del diretto interessato, ma dalla stampa. Il 12 gennaio 2009, 41 cittadini membri della comunità evangelica locale chiedevano al decanato in una petizione la nomina di una nuova persona in qualità di pastore e l’immediata cessazione del rapporto di lavoro con ... Come risposta a tale provvedimento, un’ottantina di firmatari esprimevano il loro sostegno e la loro solidarietà al pastore, riconoscendone l’impegno, la serietà professionale e la disponibilità verso le persone bisognose. Presso il decanato giungevano poi le doglianze di un membro della Chiesa evangelica riformata per le modalità che avrebbero caratterizzato la conferma in carica del pastore nel febbraio 2008, avendo in sede assembleare votato anche persone non aderenti alla comunità evangelica locale ed essendo stati alcuni assenti invitati con il cellulare a volersi recare a votare. Malgrado poi gli impegni a suo tempo assunti, il pastore non destinava l’importo ricevuto a titolo di donazione di fr. 30'000.00 per un’opera d’utilità pubblica. 4.Il 13 gennaio 2009 la commissione del personale informava l’interessato oralmente sul contenuto della relazione che intendeva trasmettere al decanato. Nello scritto del 26 gennaio 2009 la stessa commissione elencava poi i motivi per cui riteneva il pastore inidoneo a continuare a svolgere il proprio ministero. Il decanato riteneva allora opportuno indire un sinodo straordinario e sottoporre a questo la questione di un’esclusione dal collegio di ... Tale intenzione veniva comunicata al concistoro il 20 gennaio 2009 e al diretto interessato il 27 gennaio 2009. Il 29 gennaio 2009 ad ... veniva consegnata e con esso discussa la relazione del decanato sulla proposta da sottoporre al sinodo e nello scritto del 31 gennaio 2009 all’interessato veniva confermata la lettura della relazione della commissione del personale in occasione della seduta del decanato (di cui è membro) del 4 febbraio successivo e confermata la possibilità di determinarsi al riguardo fino al 6 febbraio 2009. Nello stesso scritto veniva ricordata la possibilità di prendere la parola in seno al sinodo sulla proposta del decanato. Su richiesta del concistoro, il 2 febbraio 2009 il pastore si dimetteva dalla propria carica e lo stesso giorno prendeva posizione scritta sulla proposta del decanato di
escluderlo dal sinodo, censurando la mancata trasmissione della relazione della commissione del personale. Poiché ... non era presente alla seduta del decanato del 4 febbraio 2009, in occasione della quale il rapporto della commissione del personale veniva letto, egli veniva reso attento alla possibilità di consultare la relazione presso la sede della Chiesa di Stato. 5.Il 16 febbraio 2009, il sinodo - che in via preliminare si dichiarava contrario alla partecipazione del rappresentate legale di ... alla seduta e del diretto interessato alla risoluzione materiale – decideva l’esclusione del pastore dal sinodo con effetto immediato. La decisione veniva comunicata all’interessato oralmente lo stesso giorno e in forma scritta il 19 febbraio 2009. Il 10 marzo 2009, veniva richiesta una completa motivazione della decisione, che veniva intimata il 16 aprile 2009. 6.Contro l’esclusione dal sinodo ... introduceva il 19 maggio 2009 tempestivo ricorso al Tribunale amministrativo postulando l’annullamento del provvedimento 16 febbraio 2009. Dal punto di vista formale, sarebbe stata perpetrata la violazione dei più elementari diritti della difesa, non essendo stata trasmessa al ricorrente la relazione della commissione del personale e non avendo avuto l’interessato la possibilità di difendersi con l’ausilio di un legale davanti al sinodo. Per l’istante l’esclusione non avrebbe alcuna giustificazione, dopo che la sospensione provvisoria decisa nel 2007 sarebbe stata revocata e che da allora non sarebbe intervenuto alcun fatto decisivo se non la condanna per abuso del telefono, accettata dall’interessato in considerazione dell’irrisorietà della multa, anche se reputata ingiusta. Per il resto sia la cessazione della collaborazione con la commissione del personale, commissione risentita come poco imparziale dal pastore, che la petizione di alcuni cittadini contrari, comunque controbilanciata da una petizione a suo favore, non potrebbero certo giustificare il provvedimento preso che apparirebbe in quest’ottica arbitrario, incostituzionale, in quanto contrario alla libertà economica, e lesivo del principio della proporzionalità. La serie di piccoli rimproveri che verrebbero mossi al pastore lascerebbe intuire che le ragioni dell’esclusione sarebbero altre, ovvero la candidatura per il Gran Consiglio nel 2006 per il partito socialista che non sarebbe stata gradita
ad alcune persone. Il ricorrente si sentirebbe poi vittima di una disparità di trattamento rispetto a casi molto più gravi e trattati con una ben diversa magnanimità in seno al sinodo. Inoltre non vi sarebbe più alcun interesse pubblico a escludere il pastore dal sinodo dopo la presentazione delle sue dimissioni. 7.Nella propria presa di posizione, il Sinodo della Chiesa evangelica riformata dei Grigioni chiedeva la reiezione del ricorso e la conferma dell’esclusione decisa. L’istante avrebbe avuta la possibilità di consultare il rapporto della commissione del personale presso la sede della Chiesa evangelica riformata e non potrebbe ora avvalersi di una violazione del diritto di audizione. Per il resto la composizione del sinodo avrebbe escluso la partecipazione del legale dell’istante, ma non quella del diretto interessato. Solo al momento della risoluzione, il ricorrente sarebbe stato tenuto a lasciare l’adunanza, in quanto parte in causa. Materialmente, trattandosi di un incarico di diritto pubblico, l’appello al diritto costituzionale della libertà economica non sarebbe possibile. La decisione non sarebbe poi arbitraria, essendosi l’interessato dimesso dalla carica solo per evitare di essere a sua volta licenziato e dopo essere stato condannato in sede penale. Le tendenze politiche del ricorrente non sarebbero poi mai state tema di discussione in seno al sinodo, del resto due sinodali farebbero parte da anni della frazione socialista in Gran Consiglio. Non sarebbe poi stata commessa alcuna disparità di trattamento, essendo stato il pastore citato dal ricorrente a mo’ di paragone a beneficio della presunzione d’innocenza. La misura sarebbe poi in ogni caso proporzionale, essendo stata preceduta da un ammonimento, anche se una forte minoranza avrebbe preferito già allora pronunciare un’esclusione. In ogni caso, per la parte convenuta, la condotta del ricorrente non lo renderebbe più idoneo a svolgere nei Grigioni la funzione di pastore della Chiesa evangelica riformata. 8.Replicando, in data 30 giugno 2009, il ricorrente si riconfermava essenzialmente nelle proprie argomentazioni e proposte precisandole. Dopo la trasmissione da parte del Giudice dell’istruzione della relazione della commissione del personale e dei protocolli del sinodo, l’istante si determinava al riguardo in data 20 luglio 2009. Per il ricorrente, i rimproveri promossigli
dalla commissione del personale si rivolgerebbero essenzialmente alla persona del ricorrente e non al modo in cui lo stesso eserciterebbe il proprio ministero. Sarebbe poi del tutto arbitrario dare importanza a delle semplici voci circa un atteggiamento discutibile del pastore e restare del tutto inattivi a questo proposito. Per questo motivo il pastore esigerebbe un rapporto di capacità di gestione del ministero pastorale da parte dei suoi diretti superiori, ovvero da parte del concistoro. 9.L’8 settembre 2009, il sinodo ribadiva le proprie posizioni e si riconfermava nel petito di ricorso. Considerando in diritto:
competenza di questo Giudice a conoscere il litigio in parola, essendo il sinodo un organo di una delle due Chiese di Stato (art. 98 cpv. 1 della Costituzione del Cantone dei Grigioni, Cst.C), deve pertanto essere ammessa (vedi sul tema Giusep Nay “Staatlicher und Landeskirchlicher Rechtsschuz in kirchlichen Angelengenheiten”, SJKR/ASDE 13 (2008) pag. 11 ss.). Per la procedura dinanzi alla commissione di ricorso e al Tribunale amministrativo l’art. 35 CstCR dichiara applicabile per analogia il diritto processuale amministrativo del cantone, ovvero in concreto la legge sulla giustizia amministrativa (LGA). Per il resto è applicabile il diritto cantonale per quanto evidentemente non diversamente previsto dal diritto ecclesiastico interno (cfr. art. 44 CstCR). b)Giusta l’art. 3 cpv. 3 della legge cantonale sulle lingue (LCLing), le autorità cantonali rispondono nella lingua ufficiale nella quale sono state interpellate. In seguito, la lingua della procedura di ricorso si conforma, di regola, alla lingua ufficiale usata nella decisione impugnata (art. 8 cpv. 2 LCLing). In questo senso, la Chiesa evangelica riformata avrebbe dovuto, in qualità di organo cantonale, emanare la propria decisione nei confronti di un pastore esercitante la propria attività nel Grigioni italiano e di lingua madre italiana, in italiano. Ne consegue che la presente procedura va condotta in lingua italiana e che l’stante ha diritto ad una sentenza in detto idioma avendo adito il Tribunale amministrativo in italiano. 2. a)Il ricorrente censura la violazione del diritto di essere sentito, perché non gli sarebbe stata trasmessa la relazione della commissione del personale, malgrado ne avesse fatta esplicita richiesta. La garanzia invocata ha natura formale: poiché una sua lesione comporta di regola l'annullamento della decisione impugnata, indipendentemente dalla fondatezza materiale del ricorso, la censura deve essere esaminata immediatamente (DTF 124 V 123 cons. 4 a). La natura ed i limiti del diritto di essere sentito sono determinati, innanzitutto, dalla normativa procedurale cantonale. Se tuttavia questa risulta insufficiente, valgono le garanzie minime dedotte dall'art. 29 CF, norma che assicura all'interessato il diritto di esprimersi su tutti i punti essenziali di un procedimento prima che sia emanata una decisione e che gli garantisce
anche il diritto di partecipare all'assunzione delle prove, di conoscere i risultati delle stesse, di determinarsi al riguardo e di avanzare offerte di prova (DTF 120 Ib 379 e 118 Ia 17). b)Il diritto di essere sentito comprende anche quello di esaminare gli atti. Il diritto cantonale prevede all’art. 17 LGA che gli interessati alla procedura abbiano diritto di prendere visione degli atti. La presa in visione degli atti può essere negata per salvaguardare importanti interessi pubblici o privati tutelabili. Un tale rifiuto deve essere motivato. Se a svantaggio di una parte ci si basa su atti dei quali essa non può prendere visione, il contenuto a carico deve esserle comunicato e le deve essere dato modo di prendere posizione e di presentare domanda di assunzione di ulteriori prove. Il diritto di consultare gli atti è rispettato quando la parte interessata può prendere conoscenza dei documenti che costituiscono l'inserto di causa esaminandoli presso la sede dell'autorità giudicante prendendo, ove occorre, i necessari appunti e facendo allestire copie a proprie spese, se ciò non cagiona un aggravio eccessivo per l'autorità. Il Tribunale federale ha precisato che il diritto di consultare gli atti è in principio soddisfatto quando l’interessato ha potuto prendere conoscenza dei documenti che costituiscono l’inserto di causa, consultandoli in sede appropriata e con facoltà di prendere delle note o di estrarne delle fotocopie (DTF 122 I 10 e STF 1P.666/2001 dell’11 gennaio 2002 nonché 1P.83/2001 del 9 luglio 2002). Questo diritto non comprende quello di farsi inviare gli atti al fine di consultarli al proprio domicilio (STF 2P.120 /2003 del 20 maggio 2003 e DTF 112 Ia 380 cons. 2a). c)Nell’evenienza, è indiscusso l’interesse dell’istante a poter prendere visione di quanto è oggetto della relazione della commissione del personale, giacché questa aveva ritenuto che il pastore non potesse più essere considerato in grado di svolgere il proprio ministero. In questo senso, la valutazione fatta da detta commissione è da considerarsi come uno dei fondamenti della decisione di esclusione dal sinodo e pertanto il ricorrente ha un indubbio diritto alla sua visione. Dopo essere stato informato oralmente sul contenuto della relazione che la commissione del personale intendeva trasmettere al decanato in data 13 gennaio 2009, il ricorrente veniva avvertito il 5 febbraio 2009 che la visione
del documento gli sarebbe stata possibile presso la sede della Chiesa di Stato, non avendo presieduto alla seduta del decanato del giorno precedente, nell’ambito della quale la relazione era stata letta ad alta voce. Come è stato esposto nel considerando che precede, in principio non esiste un diritto alla trasmissione degli atti al domicilio del richiedente, ma basta la garanzia di poter consultare i documenti presso la sede dell’autorità. Il rappresentante legale dell’istante ha poi fatto domanda di edizione nel maggio 2008, dopo l’emanazione della decisione di esclusione onde motivare il ricorso. In sede di ricorso il giudice dell’istruzione ha trasmesso in visione tutti gli atti richiesti e su detta documentazione l’istante ha potuto prendere posizione per iscritto. Ne consegue che un eventuale vizio procedurale sarebbe comunque stato in questa sede sanato. d)Al ricorrente era stato permesso di prendere la parola dopo la discussione del sinodo precedente la presa della decisione di merito, senza però il proprio rappresentante legale che era stato escluso dal sinodo con voto di maggioranza qualificata. E’ indiscusso che in qualità di sinodale l’istante fosse legittimato a prendere parte alla seduta del sinodo, con evidentemente l’obbligo di ricusarsi al momento della trattazione dell’esclusione che lo riguardava personalmente. Per il resto, poiché l’art. 25 del regolamento di gestione del sinodo (RG) prevede che le sedute avvengano a porte chiuse, l’esclusione del rappresentante legale non dà in principio adito a critiche, indipendentemente dalla questione di sapere a chi sarebbe invece stato concesso l’accesso. Basti al riguardo ricordare che l’invito alla seduta straordinaria del sinodo recava chiaramente l’indicazione che la seduta sarebbe avvenuta a porte chiuse e che la convocazione era rivolta solo ai sinodali nonché ai membri del consiglio ecclesiastico. In aggiunta alla lista delle trattande, veniva espressamene richiamato il testo completo dell’art. 25 RG e il ricorrente era già stato avvertito in data 5 febbraio 2009 che il sinodo avrebbe potuto escludere la partecipazione del suo patrocinatore legale. e)L’istante vede comunque in questa decisione una violazione dei propri diritti di difesa. Tale tesi non trova giustificazione, non trattandosi nell’evenienza di una procedura penale o comunque giudiziaria (DTF 128 I 348), ma di un
procedimento avente per oggetto una sanzione amministrativa. Per la procedura amministrativa, in virtù di quanto previsto all’art. 16 cpv. 1 LGA, l’autorità deve accordare alle persone interessate da una decisione la possibilità di prendere posizione per iscritto o oralmente. Altri diritti non vengono riconosciuti dal diritto cantonale nell’ambito del procedimento che precede il rilascio di una decisione. Del resto, neppure nell’ambito di un contenzioso è dato desumere dall'art. 29 cpv. 2 CF il diritto per l'interessato di comparire personalmente e di esprimersi oralmente dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo, come ha precisato il TF in DTF 125 I 209 cons. 9b e 122 II 464 cons. 4c, mentre un simile diritto è desumibile dall’art. 6 n. 1 CEDU, nella misura in cui possono essere fatti valere dei diritti e doveri di carattere civile. Anche se le cause riguardanti il rifiuto di un'autorizzazione ad esercitare un'attività economica privata o una professione vanno considerate come contestazioni di carattere civile ai sensi del predetto disposto (DTF 125 I 7 cons. 4a; RDAT 2000 II n. 94 pag. 355 cons. 3a e riferimenti), nell’evenienza la qualifica della contestazione è diversa (vedi al riguardo cons. 4). Ne consegue che, per quanto previsto dal diritto cantonale, non esiste un diritto a presenziare – rappresentato o meno - alle sedute dell’autorità che emana una sanzione amministrativa. Solitamente il provvedimento viene preso dopo aver sentito l’interessato per iscritto o oralmente (vedi l’eccezione nel caso in cui è richiesta un’azione immediata all’art. 16 cpv. 2 LGA). L’istante era stato invitato a determinarsi sulla questione della propria esclusione dal sinodo già agli inizi di febbraio, facoltà di cui aveva usufruito il 2 febbraio 2009, redigendo una presa di posizione scritta. Nel corso del sinodo, era poi stata data lettura di questa presa di posizione. Ne consegue che i diritti di difesa dell’interessato sono stati in casu sufficientemente rispettati. Per il resto, la decisione di non presenziare alla seduta del decanato, nell’ambito della quale era stata letta la relazione della commissione del personale, e del sinodo stesso era stata presa dal diretto interessato, per cui di questa mancanza egli non può prevalersi in questa sede per censurare una violazione del diritto di audizione. 3. a)Dal profilo formale, dopo che al ricorrente venivano addebitate da parte della commissione del personale numerose manchevolezze e non da ultimo un
atteggiamento provocatorio veniva dall’istante richiesto un rapporto di capacità di gestione del ministero pastorale. Per costante giurisprudenza quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l’amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che altri provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (DTF 131 I 157 cons. 3 e 124 V 94 cons. 4b). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito sancito dalla CF (DTF 122 II 469, 122 V 162 e 119 Ib 505). b)Nella presente fattispecie, la decisione di esclusione dal sinodo non addossa al ricorrente delle devianze, come sembra enfatizzare l’istante, ma è stata presa per tutta una diversa serie di motivi. Poiché comunque nella relazione redatta dalla commissione del personale viene affrontata anche la tematica della necessaria vicinanza e distanza da tenerne nelle relazione professionali, non è dato ritenere che l’atteggiamento assunto dal ricorrente non abbia giocato alcun ruolo nella presa della decisione di esclusione anche se di indiscusso secondo piano rispetto a tutta una serie di manchevolezze, reputate non conciliarsi con la missione pastorale e che verranno meglio riprese nei considerandi che seguono. Questo Giudice ritiene però ininfluenti ai fini del giudizio degli ulteriori accertamenti in questa specifica direzione, giacché anche limitandosi a considerare quanto incontestatamente comprovato e apertamente opposto in questo ambito al ricorrente – ovvero di essersene andato in giro per la missione in un paese caldo a torso nudo e di riferire fin troppo nei dettagli del trattamento riservato ad un paziente affetto da dermatite - basta per ritenere, alla luce della situazione concreta, un comportamento di carattere perlomeno provocatorio (vedi meglio su questa questione cons. 6.b). 4. a)La libertà economica, garantita dall’art. 27 CF, protegge ogni attività economica privata esercitata a titolo professionale e volta al conseguimento di un guadagno o di un reddito (DTF 132 I 97 cons. 2.1 e 131 I 133 cons. 4). Essa garantisce in particolare il libero accesso all’esercizio di un’attività economica privata. Per contro, l’esercizio di un’attività statale o di una
funzione pubblica non cadono sotto la sua sfera di protezione (DTF 128 I 280 cons. 3, 124 I 298 cons. 3a, 121 I 328 cons. 2a e 103 Ia 401 cons. 2c). Questo vale anche ad esempio per l’esercizio della professione medica, per quanto la stessa avvenga presso un ente di diritto pubblico e tramite un rapporto di lavoro retto dal diritto pubblico (STF 2P.158/1997 dell’11 agosto 1998 cons. 4). b)In virtù dell’art. 98 cpv. 2 CostC, la Chiesa evangelica riformata e i suoi comuni parrocchiali sono corporazioni di diritto pubblico. Lo stesso viene sancito all’art. 2 CstCR. Per questo è indubbio che in qualità di membro del sinodo, che è appunto un organo della chiesa di Stato giusta l’art. 17 CstCR, l’istante svolga una funzione pubblica che non gode della protezione accordata dall’art. 27 CF. Ma anche volendo considerare che con l’esclusione dal sinodo verrebbe pregiudicato l’accesso all’esercizio della professione di pastore protestante nel nostro cantone, il risultato resta lo stesso. Giusta l’art. 16 CstCR, il pastore è al servizio della comunità parrocchiale locale e adempie una specifica missione. Come è stato anche recentemente deciso dal Tribunale cantonale di Basilea campagna (KGE VV del 5 settembre 2007 cons. 6.4 in re. Chiesa cattolica romana contro Comune patriziale di Röschenz), nell'ambito del suo ministero pastorale, il ricorrente svolge la propria funzione in forza di un rapporto di diritto pubblico con un ente di diritto pubblico quale la Chiesa di Stato e non in virtù di un mandato di carattere civilistico (DTF 122 I 325 cons. 3b con riferimenti). Per tale motivo egli non può valersi della libertà economica (DTF 122 I 2 cons. 3a). Ne consegue che l’appartenenza al sinodo, rispettivamente l’esclusione da tale collegio, non dà al ricorrente la facoltà di prevalersi della libertà economica, anche se di fatto la misura decretata non gli permette più di esercitare in qualità di pastore nei Grigioni. Per il resto l’esclusione non riguarda né vieta l’esercizio del ministero pastorale in un altro cantone o di un’altra attività di carattere teologico. 5. a)Giusta l’art. 24 cifra 6 CstCR, è al sinodo che spetta la sorveglianza sull’attività dei pastori e questo collegio è competente per decidere gli ammonimenti, le sospensioni e le esclusioni. Il pastore è al servizio della comunità evangelica locale. Egli svolge il suo ministero con la predicazione, l’insegnamento, la cura
delle anime e la diaconia in modo responsabile verso il Signore della Chiesa e in base a questa costituzione ed alla normativa legale (vedi art. 16 CstCR). La CstCR non contiene altre regole più dettagliate sui doveri dei pastori. Analogamente a quanto ritenuto per tutti coloro che svolgono una funzione pubblica, anche i pastori sono tenuti ad agire conformemente alle leggi e agli interessi della Chiesa, a mostrarsi degni della fiducia e della stima richieste dalla loro funzione ed a tenere un contegno corretto e dignitoso sia nello svolgimento della loro funzione pastorale che nella vita privata. Come il pubblico dipendente anche un esponente della Chiesa di Stato ha un dovere di fedeltà e dignità che travalica le esigenze peculiari del servizio e che influenza anche la sua vita privata. Lo specifico obbligo di fedeltà di coloro che svolgono una funzione pubblica impone loro di fare quello che l’interesse della comunità esige e di omettere tutto ciò che lo possa oggettivamente compromettere o pregiudicare (vedi sulla tematica Blaise Knapp, La violation du devoir de fidélité, cause de cessation de l’emploi des fonctionnaires fédéraux, pubblicato nella RDS 1984 I pag. 494 e 496). L’autorità per sanzionare eventuali violazioni dei doveri di servizio viene - giusta quanto esposto in precedenza - assegnata dalla CstCR al sinodo, quale autorità di vigilanza. b)Nell’evenienza è deferita a questo Giudice, non una rescissione del rapporto d’impiego - che in assenza di un’espressa disposizione legale è in genere giustificata dall’esistenza di “fondati motivi” - bensì una sanzione disciplinare che invece presuppone un comportamento colpevole dell’agente. Le sanzioni disciplinari servono a ristabilire l'ordine in seno alla comunità, a correggere l’inadempiente ed a ripristinare la fiducia riposta, nell’evenienza, dai fedeli della Chiesa di Stato e nelle loro istituzioni. Nella scelta e nella commisurazione del provvedimento da applicare, occorre tenere adeguatamente conto della gravità oggettiva dell'infrazione e del grado di colpa del trasgressore, rispettando il principio della proporzionalità (cfr. Imboden/Rhinow, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, nota 54 B I ss. e Hinterberger, Disziplinarfehler und Disziplinarmassnahmen im Recht des öffentlichen Dienstes, pag. 364 ss.).
c)L’esclusione dal sinodo è nell’evenienza il provvedimento disciplinare maggiormente incisivo e dovrebbe pertanto venire adottato nei casi di violazione grave e intenzionale dei doveri di servizio - dal profilo oggettivo e soggettivo - tale da compromettere in modo irrimediabile la fiducia che la collettività evangelica riformata ripone nella persona toccata da un simile provvedimento. Accanto ad un singolo comportamento gravemente trasgressivo una sanzione disciplinare può essere pronunciata anche dopo una serie di trasgressioni che, considerate singolarmente possono anche non rivestire una particolare gravità, ma che nel loro complesso denotano un'attitudine inconciliabile con i doveri di servizio. E questa è a non averne dubbi la situazione del caso in oggetto, avendo riguardo al comportamento e alle infrazioni commesse (cons. 6), alla gravità della colpa (cons. 7) e alla proporzionalità della misura (cons. 8). 6. a)Per l’istante, dopo la pronuncia dell’ammonimento nel 2008 non sarebbero intervenuti fatti gravi e decisivi che potrebbero giustificare la presa di un simile provvedimento. La tesi non merita protezione. Nel corso del sinodo dell’8 gennaio 2008 l’istante era stato ammonito per violazione dei doveri di servizio
atteggiamenti, se non direttamente contrari all’etica, perlomeno dubbi per un pastore (quindi di recidiva dopo l’ammonimento), anche il mancato resoconto agli organi incaricati dell’accompagnamento attesta l’assenza di volontà dell’interessato di voler seguire le istruzioni impartitegli dall’organo incaricato dal decanato di coadiuvarlo nella propria attività. b)Nella stessa ottica va visto anche quanto avvenuto nel corso del soggiorno missionario oltre oceano. Durante l’incontro dell’agosto 2008, al ricorrente era stata consigliata la lettura di un testo sul tema dell’abuso della fiducia, in particolare sulle cause e conseguenze del superamento delle frontiere sessuali nelle relazioni professionali e la commissione del personale affrontava la tematica della eccessiva vicinanza mostrando al pastore in cosa tali eccessi potessero essere già intravisti (togliersi le scarpe, sdraiarsi sul divano, sedersi sul pavimento ecc.). Due mesi dopo, l’istante suscitava la disapprovazione della responsabile andando in giro per la missione a torso nudo. Nella relazione principalmente all’indirizzo dei suoi amici e familiari, il ricorrente riferiva in modo indiscutibilmente poco distanziato e professionale del suo impatto con i pazienti locali. Tenuto conto dell’enorme importanza che le regole deontologiche sulla “necessaria distanza” assumono nell’ambito di rapporti improntati sulla fiducia, educazione o comunque su di una qualsiasi forma di dipendenza, l’agire non trova alcuna valida giustificazione. In detto contesto, questo Giudice non intravede alcun eccesso nel giudizio espresso dalla commissione del personale - che qualifica addirittura come provocatorio l’atteggiamento - considerando in particolare uno dei fini che si intendevano perseguire con il soggiorno nella missione, ovvero quello di riuscire ad ottenere una maggior diligenza nei rapporti con il prossimo sia per quanto riguardava la distanza che la vicinanza. Anche in questo quindi vi è un persistere in un atteggiamento poco professionale e già censurato tramite ammonimento. c)Ma non erano solo le due fattispecie descritte nei due considerandi che precedono ad aver giustificata la decisione di escludere l’istante dal sinodo. Come è stato esposto nella fattispecie, il comportamento dell’istante durante gli ultimi anni ha dato adito a diverse critiche riguardo: l’accettazione di ingenti
regali in denaro da parte di un’anziana parrocchiana trasferitasi appositamente in valle, la violazione del segreto d’ufficio, la disdetta di un contratto di locazione per vendetta (prima comunicato per sms, poi tramite lettera normale, in seguito su modulo ufficiale senza comunicazione separata ai due coniugi, poi brevi manu ma solo al marito), il tentativo d’introdursi con la forza nei locali dati in affitto (dopo aver rotto il vetro di una finestra), il fatto di essere venuto alle mani in detta occasione con la figlia del locatario, la diffamazione alla radio del docente del figlio che aveva poi richiesto delle pubbliche scuse e la denuncia per abuso di rendita d’invalidità di una parrocchiana. Come si evince dalla motivazione della decisione impugnata, durante l’anno di accompagnamento la commissione del personale aveva potuto constatare che il ricorrente non riconosceva la problematica di fondo e gli mancava una presa di coscienza riguardo allo scopo dell’accompagnamento, non cooperava con la commissione del personale in vista della soluzione dei conflitti esistenti, si reputava sempre nel giusto e non era in grado di vedere le cose sotto una diversa prospettiva, era incapace di mettersi in discussione, mancava dei presupposti per un’impostazione professionale delle relazioni, era ancora sempre invischiato in vecchi conflitti che non riusciva ad appianare e non si rendeva conto di effondere una certa minaccia. Per la commissione del personale il ricorrente non poteva in tali condizioni più essere considerato idoneo a svolgere il proprio ministero. In effetti, le condanne penali, l’esito della procedura di conciliazione in materia di locazione come pure gli altri atteggiamenti assunti dall’istante nel corso degli ultimi anni non si addicono certo alla funzione che esso è tenuto a svolgere. Per questo Giudice, le ripetute violazioni della legislazione vigente, dei propri doveri d’ufficio e in generale l’atteggiamento imperterrito che caratterizza l’agire dell’istante lo fanno effettivamente apparire come non più degno di svolgere le proprie funzioni pastorali. Evidentemente poi la gravità e la persistenza di detti atteggiamenti vanno considerate proprie a pregiudicare irrimediabilmente la fiducia che gli organi ecclesiastici avevano riposta nel pastore. Una netta distinzione tra la persona privata e il suo incarico, come perorato nel ricorso, non si addice alla funzione di quello che dovrebbe essere un edificatore spirituale. L’atteggiamento a più riprese assunto dal ricorrente
è del resto degno di biasimo anche per la persona privata, come confermano già le condanne penali. d)Per l’istante il vero motivo della propria esclusione dal sinodo sarebbe la volontà di candidarsi al parlamento cantonale per la frazione socialista. In nessun protocollo del sinodo sono stati fatti accenni in questo senso, motivo per cui la pretesa non trova alcuna giustificazione oggettiva. Il fatto che due sinodali facciano parte della stessa frazione comprova poi inequivocabilmente l’irrilevanza di tali aspetti e sospetti. 7. a)La misura decisa deve tenere in considerazione la gravità della colpa, in funzione del grado della responsabilità dell’istante, e gli interessi lesi nonché la capacità di redenzione. L’istante contesta essenzialmente la criticabilità del proprio operato, misconoscendo la portata delle condanne e qualificando come facezie i comportamenti imputatigli. Egli non intravede essenzialmente alcuna colpa nel proprio operato. In verità invece, già il fatto di violare deliberatamente l’ordine istituito diffamando e molestando altri va qualificato, per una persona che riveste le funzioni dell’istante, come una colpa grave. Le condanne penali testimoniano la deliberata volontà di agire in un determinato modo e proiettano sull’agente una luce quanto poco dignitosa. A ciò si aggiunge l’incapacità dell’istante di prendere coscienza della situazione e di voler uscire dalla spirale, soprattutto conflittuale, nella quale è incappato, come confermato da più fatti. Già in occasione della lettera aperta ai giornali che il ricorrente era stato condannato a scrivere per riabilitare il docente del figlio, l’istante aveva ben pensato di aggiungere quale post scriptum un’ulteriore considerazione di carattere personale e propria a rendere, almeno in parte, vane le scuse appena espresse. Dopo aver ottenuto un’ingente somma di denaro in regalo, il ricorrente si impegnava a destinare fr. 30'000.00 a scopo di beneficenza. Nonostante l’impegno sia stato assunto già nel settembre del 2007, la promessa non è stata mantenuta e attualmente l’istante rifiuta qualsiasi destinazione dei fondi che non vada a coprire le proprie spese di giustizia, sanitarie e dovute alla disoccupazione, ammettendo di essersi allora impegnato per evitare una sanzione più grave da parte del sinodo (vedi la presa di posizione scritta del ricorrente letta in occasione del
sinodo del 16 febbraio 2009, alla voce accordo con il concistoro). Dopo la sentenza in constatazione della nullità della disdetta del contratto di locazione per vendetta, il ricorrente si rendeva colpevole di abusi telefonici nei confronti dell’ex inquilino. Confrontato con la mancanza della necessaria disciplina nei rapporti con gli altri sulla base del rapporto steso durante il soggiorno nella missione di oltre oceano, il ricorrente rifiutava di confrontarsi con le critiche rivoltegli e vedeva in loro unicamente la sistematica congiura di alcuni nemici o “il male dove non c’è”. Anche l’invito rivolto all’istante dal sinodo nel giugno 2008 a voler dare le dimissioni dalla comunità evangelica in oggetto e a esercitare il proprio ministero altrove veniva semplicemente ignorato, malgrado anche la commissione del personale avesse ricordato all’istante l’urgente raccomandazione di dimissionare da pastore della chiesa locale ancora il 19 agosto 2008. Questi esempi, che riguardano fatti in parte intervenuti dopo l’ammonimento, comprovano sostanzialmente le conclusioni alle quali è giunta la commissione del personale: l’istante ricade sempre negli stessi schemi, non riconosce i propri errori e neppure i giudizi (istituzionalizzati o meno) degli altri, ma si considera giudice di se stesso e agisce di conseguenza. In queste condizioni anche la possibilità di un emendamento appare pertanto esclusa. b)Nell’ambito della sua attività pastorale, il ricorrente ha contribuito in modo decisivo alla costituzione e crescita della comunità evangelica locale, che può ora contare su alcune centinaia di fedeli. Attualmente, la comunità si trova però profondamente divisa tra una metà di fedeli che sono a favore del pastore e l’altra metà contraria. Questa scissione si palesava già in occasione della risicata conferma in carica del ricorrente agli inizi del 2008, nella petizione che chiedeva al decanato la nomina di una nuova persona in qualità di pastore e nel sostegno invece dimostrato al pastore da un’ottantina di firmatari nonché nella forte affluenza di fedeli - tra i quali esponenti anche dell’altro fronte - al rito religioso presenziato da una terza persona. Alcuni fedeli si erano poi rivolti al decanato affermando di essere nell’impossibilità di esprimere le loro opinioni temendo la vendetta del pastore. A questo proposito, le parti concordano sull’impossibilità di una riunificazione dei fronti ad opera del diretto responsabile e interessato. Questi, dal canto suo, anziché prendere
coscienza di quanto deplorabile sia la situazione dal punto di visto ecclesiastico, oppone agli organi di sorveglianza il fatto che più della metà dei parrocchiani sia dalla sua parte, l’incremento del numero dei fedeli dall’inizio del suo mandato e la pretesa incompetenza dell’autorità alla quale era stata trasmessa la petizione. Come poi già anche evidenziato dalla commissione del personale, il ricorrente non vuole confrontarsi con la critica promossagli a più riprese di rappresentare (o di essere risentito come) una minaccia per i fedeli che non condividono le sue idee e il suo operato, tacciando le critiche come un semplice tentativo di mettere il pastore in cattiva luce (vedi la presa di posizione scritta del ricorrente letta in occasione del sinodo del 16 febbraio 2009). In considerazione di queste profonde scissioni all’interno della comunità evangelica locale, del clima di paura che sembra regnare e dell’impossibilità per il ricorrente di modificare il proprio atteggiamento nel senso preteso dall’organo di vigilanza, anche l’interesse pubblico alla esclusione dal sinodo del ricorrente va nell’evenienza ammesso. 8. a)Per il ricorrente la misura non sarebbe proporzionata al fine perseguito e in ogni caso del tutto priva di giustificazione dopo le sue dimissioni da pastore della comunità evangelica locale. Il principio della proporzionalità esige, da un lato, che il mezzo usato sia proprio a conseguire lo scopo che l’autorità si prefigge e che, d’altro canto, esista un rapporto ragionevole tra il risultato che si vuole raggiungere e le restrizioni che sono necessarie per il conseguimento di tale risultato (DTF 126 I 222 cons. 2c in fine, 124 I 44 cons. 3e, 119 Ia 353 cons. 2a, 118 Ia 397 cons. 2b). Per la sanzione disciplinare ciò significa che, da una parte, essa deve essere idonea a garantire l’osservanza dei doveri richiesti dalla carica, nonché la salvaguardia della fiducia negli organi ecclesiastici, e dall’altra, deve essere commisurata alla gravità oggettiva delle violazioni e al grado di colpa dell’agente. In generale, sanzioni disciplinari possono essere inflitte fintanto che la persona da sanzionare detiene una funzione ufficiale (Häfelin/Müller, Allgemeines Verwaltungsrecht, 4a ed., Zurigo/Basilea/Ginevra 2002, nota 1191). Non si può tuttavia escludere che, a dipendenza della natura di tale funzione, la sanzione possa essere applicata anche se l’infrazione disciplinare è stata commessa durante il periodo in cui la persona da sanzionare deteneva una funzione ufficiale giunta a termine
(Emmel, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, nota 8 ad art. 14). b)Nell’evenienza, le dimissioni dell’istante non rendono sovrabbondante l’esclusione decisa. Come esposto nei fatti, al pastore era stato caldamente raccomandato dal sinodo già nel giugno 2008 di cambiare posto di lavoro. Il 2 febbraio 2009, egli presentava effettivamente le proprie dimissioni dopo essere stato informato dal decanato che sarebbe stata sottoposta al sinodo straordinario del 16 febbraio 2009 la proposta di esclusione e dopo essere stato invitato dal concistoro a fare questo passo. In principio, poiché la decisione di esclusione si fonda sull’inabilità a esercitare in modo adeguato la propria funzione, l’esclusione poteva essere pronunciata anche dopo le dimissioni del pastore dalla comunità locale. Vi è infatti un indubbio interesse, anche dopo le dimissioni dalla carica, a che l’istante non eserciti più in qualità di pastore della Chiesa evangelica cantonale. In questo senso, il fatto che il pastore abbia rassegnate le proprie dimissioni non permette di considerare sproporzionata la misura decretata. E’ vero che anche il concistoro riteneva eccessiva la misura decisa dopo le dimissioni dalla carica. Basti però al riguardo ricordare che già prima della pronuncia dell’ammonimento l’istante aveva fatte delle promesse sulla destinazione di parte della donazione onde evitare una sanzione maggiore e che poi queste promesse non erano state mantenute (vedi la presa di posizione scritta del ricorrente letta in occasione del sinodo del 16 febbraio 2009, alla voce accordo con il concistoro). In questo senso sussistevano validi motivi per la pronuncia della sanzione amministrativa, malgrado le dimissioni. c)La decisione di esclusione dal sinodo era stata preceduta da una sospensione immediata, decisa dal decanato fino alla seduta ordinaria del sinodo, e da un ammonimento con misure di accompagnamento. Durante la fase di accompagnamento da parte della commissione del personale, l’istante era ricaduto nei vecchi schemi, non si era attenuto alle promesse fatte, non aveva seguito i suggerimenti impartitigli dai suoi superiori ed era incorso nuovamente in una sanzione penale. In seguito aveva interrotta anche la collaborazione con la commissione del personale, tacciando questa autorità
di parzialità. In queste condizioni, l’unica misura che potesse ancora entrare in linea di considerazione era propriamente l’esclusione dal sinodo. Malgrado fosse stato precedentemente sospeso e poi ammonito, l’istante non ha saputo trarre le giuste conseguenze da queste sanzioni, ma ha continuato a non volersi confrontare con le tematiche di fondo e con questo a rifiutare qualsiasi effettiva possibilità di migliorare. Essendo per la commissione del personale evidente la mancanza d’idoneità a svolgere il proprio ministero, una misura meno incisiva non entrava nell’evenienza neppure in considerazione. 9. a)Il principio della parità di trattamento non vieta che vengano effettuate distinzioni, ma richiede che le stesse siano giustificate da ragioni serie e obbiettive. In altre parole, esso impone unicamente che fattispecie giuridicamente uguali siano trattate in modo uguale e che fattispecie giuridicamente diverse in modo diverso (DTF 131 I 103 cons. 3.4, 129 I 357 cons. 6 e 121 I 100 cons. 3a). b)L’istante si considera vittima di una disparità di trattamento, giacché in un precedente caso di pedofilia il sinodo si sarebbe accontentato di un trasferimento, malgrado la gravità oggettiva della violazione non fosse paragonabile alle manchevolezze a fondamento del presente procedimento. Il caso in parola è riferito ad un pastore che all’epoca beneficiava della presunzione d’innocenza e che in seguito avrebbe lasciato il cantone. Dopo questa dipartita, il sinodo reputava superflua la pronuncia di un’esclusione. Per questo Giudice anche nell’ottica del rispetto della parità di trattamento la decisione di esclusione non presta il fianco a critiche. Come si è già detto, una sanzione come quella pronunciata avverso l’istante può trovare il proprio fondamento in un singolo comportamento gravemente trasgressivo, ma anche dopo una serie di trasgressioni che, considerate singolarmente possono anche non rivestire una particolare gravità, ma che nel loro complesso denotano un'attitudine inconciliabile con i doveri di servizio. Nell’evenienza l’istante è stato sanzionato per tutta una serie di omissioni dopo essere stato previamente sospeso, ammonito, seguito dalla commissione del personale e invitato a esercitare la propria attività pastorale altrove, motivo per cui la
fattispecie è essenzialmente diversa da quella addotta a sostegno della violazione del principio dell’uguaglianza di trattamento. 10.Infine, la questione della censurabilità della conferenza stampa tenutasi dopo la decisione di esclusione non può essere materia del presente giudizio, non essendo stata questa tematica oggetto dalla decisione impugnata. Nello scritto di ricorso poi, l’istante si riservava la possibilità di far valere i propri diritti in sede civile per la violazione degli art. 28 ss. CC. In sede di ulteriore presa di posizione, sembra invece attendersi un giudizio di merito da parte di questo Giudice anche su questa questione. Una simile estensione del petito di ricorso è però inammissibile al trascorrere dei termini d’impugnazione. Per quanto nell’atteggiamento del sinodo possa essere intravisto un atto materiale impugnabile separatamente in questa sede in virtù dell’art. 49 cpv. 3 LGA, il termine di ricorso di 30 giorni (art. 52 cpv. 1 LGA) sarebbe comunque da tempo trascorso infruttuosamente. Ne consegue che tale questione non può essere oggetto di giudizio materiale in questa sede. 11.In conclusione, la decisione impugnata merita conferma e il ricorso deve essere integralmente respinto. Giusta l’art. 73 cpv. 1 LGA nella procedura di ricorso, la parte soccombente deve di regola assumersi le spese. Per le ripetibili, l’art. 78 cpv. 2 LGA prevede che alla Confederazione, al Cantone e ai comuni, nonché alle organizzazioni cui sono affidati compiti di diritto pubblico non vengono di regola assegnate ripetibili, se vincono la causa nell'esercizio delle loro attribuzioni ufficiali. Poiché per i motivi esposti in precedenza, la Chiesa evangelica riformata ed i suoi organi vanno considerati far parte delle organizzazioni cui sono affidati compiti di diritto pubblico, essi non hanno diritto alla rifusione delle ripetibili. L’ istante è tenuto a sopportare le spese del presente procedimento, mentre la parte convenuta non ha diritto alle ripetibili. Il Tribunale decide: 1.Il ricorso è respinto.
2.Vengono prelevate