Incarto n. 60.2021.226
Lugano 31 gennaio 2022/dp
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Nicola Respini, presidente, Raffaele Guffi, Giovan Maria Tattarletti
cancelliere:
Carlo Besomi, vicecancelliere
sedente per statuire sul reclamo 26/27.7.2021 presentato da
RE 1 RE 2 RE 3 RE 4 RE 5 RE 6 RE 7 RE 8 RE 9 RE 10 RE 11 RE 12 RE 13 RE 14 tutti patr. da: PR 5 PR 15 e PR 6
contro
la decisione 13.7.2021 emanata dal procuratore pubblico Chiara Borelli mediante la quale ha accolto l'istanza di dissequestro 29.1/1°.2.2021 presentata dalla RE 1 e dalla RE 2 (entrambe patr. da: avv. PR 1, __________) nell'ambito del procedimento penale nei confronti di PI 1, __________ (patr. da: avv. PR 2, __________) e di PI 2, __________ (patr. da: avv. PR 3, __________), per titolo di appropriazione indebita, truffa, amministrazione infedele e falsità in documenti (inc. MP __________);
richiamate le osservazioni 11.8.2021 e 27/29.9.2021 (duplica) di PI 2, 16/17.8.2021 e 1°/4.10.2021 (duplica) della PI 34 e della PI 35, tutte concludenti per la reiezione del gravame, nonché gli scritti 3/4.8.2021 e 29/30.9.2021 di PI 1, 4/5.8.2021 di PI 8, PI 9, PI 3, PI 4, PI 5, PI 6, PI 7, PI 10, PI 11, PI 12, PI 13, PI 14 e PI 15 (tutti patr. da: avv. PR 4, __________), 5.8.2021 e 29.9.2021 del procuratore pubblico, mediante i quali essi comunicano di non avere osservazioni da formulare e di rimettersi al giudizio di questa Corte, ed inoltre la replica 23/24.9.2021 mediante la quale gli insorgenti si riconfermano nelle loro allegazioni;
preso atto che PI 33, PI 34, PI 35, PI 36, PI 37, PI 38 (tutti patr. da: avv. PR 8, __________), PI 42 (patr. da: avv. PR 11, __________), PI 43 (patr. da: avv. PR 12, __________), così come PI 32, __________ (patr. da: avv. PR 7, __________), PI 41, __________ (patr. da: avv. PR 10, __________), PI 36 (patr. da: avv. PR 13, __________) e PI 37 (patr. da: avv. PR 14, __________), interpellati, non hanno prodotto osservazioni;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto
a. A carico (anche) di PI 2 e di PI 1 è aperto un procedimento penale per titolo di appropriazione indebita, truffa (anche per mestiere), amministrazione infedele e falsità in documenti, in relazione a fatti che coinvolgono la società __________ (di seguito: __________, oggi in liquidazione fallimentare) con sede a __________ e le due società di diritto __________ __________ (di seguito: __________) e __________ (di seguito: __________), tutte e tre riconducibili a PI 1. Le due società avrebbero millantato sicuri ed ingenti investimenti immobiliari sia in __________, sia all'estero, emettendo obbligazioni fruttifere sottoscritte dai denuncianti, mai rimborsate: il denaro raccolto tramite l'emissione delle obbligazioni in questione sarebbe stato impiegato in modo illecito e contrario al prospetto di emissione (inc. MP __________).
PI 2 è stato presidente con firma individuale (dal 23.9.2011 al 13.2.2018) ed in seguito amministratore unico (dal 13.2.2018 al 23.4.2021) della società __________ con sede a __________, attualmente priva di amministrazione e di domicilio legale. Questa società è comproprietaria della __________ sita a __________, in ragione di 293 millesimi (allegato a doc. CRP 1). PI 2 risulta comproprietario della __________ sita a __________, in ragione di tre unità abitative su quattro (cfr. AI 239).
b. Con istanza 29.1/1°.2.2021 (AI 213A) ‒ sollecitata con invii 17/18.2.2021 (AI 239), 5/8.3.2021 (AI 266), 16/19.4.2021 (AI 319) ‒ la RE 1 e la RE 2 hanno richiesto al procuratore pubblico il dissequestro dell'importo di CHF 41'846.50 dalle relazioni bancarie intestate a PI 2 e di CHF 37'662.10 dalle relazioni bancarie intestate a __________ per far fronte “alle spese ed agli oneri degli immobili ed alle doverose esigenze degli inquilini” (cfr. AI 239).
c. Con invio 20.4.2021 (AI 327) il procuratore pubblico Chiara Borelli ha inviato alle parti copia dell'istanza di dissequestro per presa di posizione.
Con scritto 22/23.4.2021 (AI 339) PI 41 ha comunicato al magistrato inquirente di opporsi all'istanza di dissequestro. Di medesimo avviso sia PI 42 con invio 23/ 26.4.2021 (AI 346), sia le parti patrocinate dall'avv. PR 5, dall'abg. PR 6 e dall'avv. PR 9 con scritto 23/26.4.2021 (AI 348). PI 1 (con invio 22/23.4.2021, AI 341) e PI 2 (con scritto 23/26.4.2021, AI 347), dal canto loro, hanno comunicato al procuratore pubblico di non avere osservazioni da formulare.
d. Con decisione 10.5.2021 (AI 382) il magistrato inquirente ha respinto l'istanza 29.1/1°.2.2021. Ha rimandato alle prese di posizione delle parti, ricordando che se da un canto gli importi versati a titolo di pigioni/affitti non sarebbero da considerarsi provento diretto di reato, d'altro canto essi sarebbero comunque entrati a tutti gli effetti nelle disponibilità di PI 2 e della sua società e quindi potenziali per l'eventuale risarcimento agli accusatori privati (AI 382 p. 3). Inoltre, l'entità del danno non sarebbe ancora stata accertata in maniera definitiva, seppur di “almeno Euro 6'845'048.79 complessivi” (AI 382 p. 3).
e. Con reclamo 21/25.5.2021 (inc. __________) la RE 1 e la RE 2 hanno postulato l'annullamento della decisione 10.5.2021 e, in via principale, il dissequestro degli importi richiesti in sede d'istanza 29.1.2021, mentre in via subordinata hanno chiesto che agli inquilini delle due residenze fosse fatto ordine di versare l'integralità delle pigioni mensili nelle mani della società __________ con sede a __________ (di seguito: __________), amministratrice dei due immobili, a decorrere dal mese di giugno 2021 sino a concorrenza dei due importi richiesti in sede d'istanza 29.1.2021, allo scopo di provvedere al pagamento delle spese ordinarie relative ai condomìni in questione per gli anni 2020 e 2021 (doc. CRP 1 p. 6 s., inc. __________).
f. Il 7.7.2021 ha avuto luogo, alla presenza delle parti e di un rappresentante di __________, un'udienza per incombenti (AI 460) “finalizzata a verificare la possibilità di trovare un accordo tra i presenti, in merito alla questione dell'uso dei proventi delle pigioni derivanti dalle locazioni in essere degli appartamenti della __________ presso la residenza __________, nonché le pigioni derivanti dalla locazione degli appartamenti presso la residenza __________ a __________ e la residenza __________ a __________” (doc. CRP 1 p. 3 s.). I qui insorgenti, tramite i loro patrocinatori, si sono opposti al dissequestro dei proventi delle pigioni (AI 460 p. 2).
g. Con decisione 13.7.2021 il procuratore pubblico, preso atto della discussione avvenuta in occasione della predetta udienza per incombenti, ha accolto l'istanza 29.1/1°.2.2021 che aveva precedentemente respinto, disponendo il dissequestro della relazione bancaria n. __________ presso la Banca __________ e del conto BAN __________ presso Banca __________ “con contestuale assegnazione degli importi depositati a __________”.
h. Con reclamo 26/27.7.2021 in oggetto (doc. CRP 1) RE 1, RE 2, RE 13, RE 7, RE 3, RE 4, RE 10, RE 8, RE 9, RE 5, RE 6, RE 14, RE 11 e RE 12 postulano l'annullamento della decisione 13.7.2021 ed il mantenimento del sequestro sui precitati conti presso le banche __________ e __________ (doc. CRP 1 p. 9).
Contestano che la somma di CHF 79'508.60 (CHF 41'846.50 + CHF 37'662.10, cfr. supra consid. b.) possa essere utilizzata “per il pagamento di spese condominiali ordinarie, seppur arretrate, in spregio dei diritti di tutte le parti civili coinvolte nel procedimento penale. In buona sostanza, tale decisione privilegia ingiustificatamente i condomini in questione e la società amministratrice, a sfavore degli accusatori privati che vengono relegati inevitabilmente in secondo piano”, mentre il diritto penale porrebbe “invece tutti i danneggiati/creditori sullo stesso piano” (doc. CRP 1 p. 6).
Contestano pure l'esistenza di spese straordinarie legate agli immobili in questione situati a __________ e a __________ (doc. CRP 1 p. 7): esse “andrebbero puntualmente giustificate. Cosa che, allo stato attuale, gli interessati non hanno provveduto a fare” (doc. CRP 1 p. 8).
Il dissequestro in discussione “consentirebbe alla società riconducibile a PI 2
Infine, con istanza 6.7.2021 (AI 458) i qui reclamanti avrebbero postulato il sequestro di un appartamento ubicato a __________ di esclusiva proprietà di PI 2 e libero da vincoli “proprio al fine di accrescere la sostanza da porre in garanzia del futuro risarcimento” (doc. CRP 1 p. 8). In occasione dell'udienza per incombenti il procuratore pubblico avrebbe “espresso parere negativo (…). A maggior ragione, allo stato attuale non essendo ancora stato dato seguito alla richiesta di sequestro dell'immobile, i reclamanti ritengono che le succitate somme sequestrate vadano trattenute a garanzia dei futuri risarcimenti, così come gli introiti futuri derivanti dalle pigioni” (doc. CRP 1 p. 8).
i. Delle osservazioni, della replica e delle dupliche si dirà, laddove necessario, in seguito.
j. Con invio 21.9.2021 il procuratore pubblico ha comunicato alle parti l'imminente chiusura dell'istruzione prospettando, nei confronti di PI 2 e di PI 1, la promozione dell'accusa, in particolare, per le ipotesi di appropriazione indebita e di truffa per mestiere in relazione all'impiego del denaro dei sottoscrittori di obbligazioni __________ e __________ negli anni 2014 -2019, rispettivamente “in relazione alle procedure di "switch" (2014/2015)”.
k. Con atto d'accusa 18.10.2021 (ACC __________) il magistrato ha promosso l'accusa dinanzi alla Corte delle assise criminali nei confronti di PI 2 e di PI 1 per titolo di ripetuta appropriazione indebita, ripetuta truffa per mestiere (a carico di entrambi), danneggiamento, truffa, cattiva gestione, ripetuta ingiuria, falsità in documenti e riciclaggio di denaro (a carico del solo PI 2), mantenendo il sequestro (anche) dei due conti bancari di cui alla decisione di dissequestro 13.7.2021 (ACC __________ p. 25 s.).
l. La Corte delle assise Criminali ha indetto il dibattimento per i giorni 6-8.4.2022.
in diritto
Giusta l'art. 393 cpv. 1 lit. a CPP il reclamo può essere interposto contro le decisioni e gli atti procedurali della polizia, del pubblico ministero e delle autorità penali delle contravvenzioni, eccettuati i casi in cui è espressamente escluso dal CPP o quando è prevista un'altra impugnativa.
Con il gravame si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l'eccesso e l'abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lit. a CPP), l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e l'inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).
Il reclamo deve essere presentato entro dieci giorni, per iscritto e motivato (art. 396 cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare all’art. 390 CPP per la forma scritta e all’art. 385 CPP per la motivazione.
In particolare il reclamo deve indicare i punti della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).
La prevalenza dei principi della verità materiale e della legalità impone alla giurisdizione di reclamo, investita di un gravame, di decidere indipendentemente dalle conclusioni o dalle motivazioni addotte dalle parti, esprimendosi sugli argomenti rilevanti per il giudizio conformemente all'obbligo di motivazione giusta l'art. 81 cpv. 3 CPP, ed applicando il diritto penale ‒ che deve imporsi d'ufficio ‒ senza con ciò ledere il diritto delle parti di essere sentite, ancorato all'art. 29 cpv. 2 Cost. (Commentario CPP – M. MINI, art. 391 CPP n. 2; sentenze TF 6B_383/2019 dell'8.11.2019 consid. 6.5.3.; 6B_226/2019 del 29.3.2019 consid. 2.1.).
1.2.
Il gravame, inoltrato il 26/27.7.2021 alla Corte dei reclami penali contro la decisione 13.7.2021 (inc. MP __________), notificata il 14.7.2021, è tempestivo (art. 90 cpv. 2 CPP).
Le esigenze di forma e di motivazione sono rispettate.
1.3.
Sulla competenza di questa Corte a decidere un reclamo, contro una decisione del procuratore pubblico, se quest’ultimo, nel frattempo, ha emanato l’atto di accusa depositandolo davanti al giudice, con trasferimento della litispendenza della causa (art. 328 CPP), si osserva quanto segue.
1.3.1.
Il Tribunale federale, nel giudizio 1B_187/2015 del 6.10.2015 (consid. 2.1. ss.), si è confrontato con la questione a sapere se, con l’emanazione dell’atto di accusa, il reclamo – pendente – in materia di disgiunzione del procedimento divenisse privo di oggetto. Ha ritenuto, con riferimento al giudizio TPF 2012 17 (decisione BB.2011.74 del 21.12.2011), che esso, anche per ragioni di economia processuale, fosse da evadere da parte della giurisdizione di reclamo. Ha quindi riconosciuto – oltre alla facoltà del pubblico ministero di emanare un atto di accusa quando è ancora sub iudice un gravame contro suoi atti e/o sue omissioni – un interesse giuridicamente protetto all’evasione del reclamo.
Ora, pur avendo in questo giudizio l’Alta Corte esplicitamente lasciato aperta la questione a sapere se – in materia di sequestro, di rifiuto di un difensore d’ufficio o di esame degli atti – un reclamo, dopo l’emanazione dell’atto di accusa, fosse da considerare privo di oggetto (decisione TF 1B_187/2015 del 6.10.2015 consid. 2.6.), si può ritenere che la predetta giurisprudenza possa essere applicata per analogia anche al caso in cui il reclamo venga presentato dopo l’emanazione dell’atto di accusa contro una decisione del magistrato inquirente in tema di sequestro. A favore di questa soluzione vi è il principio dell’economia processuale. Sarebbe in effetti contrario a detto postulato trasmettere l’eventuale reclamo al giudice giusta l’art. 328 CPP, considerato che la sua decisione, segnatamente in materia di sequestro, sarebbe impugnabile nuovamente davanti alla giurisdizione di reclamo (art. 393 cpv. 1 lit. b CPP) [decisione 1B_187/2015 del 6.10.2015 consid. 2.5.; DTF 140 IV 202 consid. 2.1.]. Il procedimento si allungherebbe inutilmente, a detrimento delle parti, con possibile violazione anche del principio di celerità (art. 5 CPP), che impone alle autorità penali di avviare senza indugio i procedimenti e di portarli a termine senza ritardi ingiustificati.
1.3.2.
Questa Corte, con decisione __________ dell'8.7.2016 in tema di non riconoscimento della qualità di accusatore privato da parte del pubblico ministero, aveva peraltro implicitamente ammesso la sua competenza a pronunciarsi sul gravame introdotto dopo l'emanazione dell’atto di accusa. Il Tribunale federale, nel giudizio 1B_299/2016 del 29.8.2016 su detta decisione, ha parimenti approvato, sempre implicitamente, la competenza di questa Corte.
Nel giudizio __________ del 20.1.2017 la CRP ha, poi, esplicitamente ammesso la propria competenza a pronunciarsi sul reclamo in materia di sequestro, inoltrato dopo l'emanazione dell'atto d'accusa da parte del procuratore pubblico.
1.3.3.
Si può dunque senz'altro riconoscere la competenza della Corte dei reclami penali a pronunciarsi sul presente gravame 26/ 27.7.2021 contro la decisione 13.7.2021 del procuratore pubblico. L'impugnativa è, di conseguenza, proponibile (art. 393 cpv. 1 lit. a CPP) [BSK StPO II – F. BOMMER / P. GOLDSCHMID, 2. ed., art. 263 CPP n. 68; BSK StPO II – P. GUIDON, op. cit., art. 393 CPP n. 10; ZK StPO – S. HEIMGARTNER, 3. ed., art. 263 CPP n. 27; ZK StPO – A.J. KELLER, op. cit., art. 393 CPP n. 15].
1.4.
I qui insorgenti, accusatori privati, sono pacificamente legittimati a reclamare ex art. 382 cpv. 1 CPP avendo un interesse giuridicamente protetto all'annullamento o alla modifica del giudizio.
Il reclamo è – di conseguenza – ricevibile in ordine.
Giusta l'art. 263 cpv. 1 CPP, all'imputato e a terzi possono essere sequestrati oggetti e valori patrimoniali se questi saranno presumibilmente utilizzati come mezzi di prova (a), utilizzati per garantire le spese procedurali, le pene pecuniarie, le multe e le indennità (b), restituiti ai danneggiati (c) oppure confiscati (d).
Il sequestro, provvedimento cautelare, ha lo scopo di acquisire e conservare gli oggetti per il dispiegamento della procedura e pertanto per le necessità dell’istruzione preliminare, per le decisioni del magistrato requirente e per quelle del giudice del merito nella prospettiva – anche – della produzione e valutazione delle prove (sequestro probatorio secondo l'art. 263 cpv. 1 lit. a CPP) [sentenza TF 1B_492/2017 del 25.4.2018 consid. 2.2.] e della decisione di confisca, restituzione o devoluzione, come agli art. 69 ss. CP (sequestro confiscatorio in applicazione dell’art. 263 cpv. 1 lit. d CPP) [sentenza TF 1B_76/2020 del 6.7.2020 consid. 4.1.; ZK StPO – S. HEIMGARTNER, op. cit., art. 263 CPP n. 15 ss.].
Il sequestro (quale misura coercitiva che restringe la garanzia della proprietà giusta l'art. 26 Cost.) è legittimo – secondo l'art. 197 CPP – soltanto se si fonda su una base legale, in presenza concorrente di sufficienti indizi di reato (sentenza TF 1B_194/2018 del 28.5.2018 consid. 4.3.), se gli obiettivi con esso perseguiti non possono essere raggiunti mediante misure meno severe (proporzionalità), se l'importanza del reato lo giustifica (proporzionalità) e se vi è connessione tra questo e l'oggetto che così occorre salvaguardare per istruttoria e giudizio (sentenza TF 1B_343/2020 del 3.9.2020 consid. 3.1.; BSK StPO – F. BOMMER / P. GOLDSCHMID, op. cit., vor art. 263-268 CPP n. 11 ss.).
2.2.
La decisione sulla sorte degli oggetti e dei valori patrimoniali sequestrati giusta l'art. 263 CPP è disciplinata dall'art. 267 CPP.
2.2.1.
Per l'art. 267 cpv. 1 CPP, se il motivo del sequestro viene meno, il pubblico ministero oppure il giudice dispone il dissequestro e restituisce gli oggetti o i valori patrimoniali agli aventi diritto (BSK StPO II – F. BOMMER / P. GOLDSCHMID, op. cit., art. 267 CPP n. 3 ss.; ZK StPO – S. HEIMGARTNER, op. cit., art. 267 CPP n. 3).
2.2.2.
L'art. 267 cpv. 2 CPP prevede che se è incontestato che – mediante il reato – un oggetto o un valore patrimoniale è stato direttamente sottratto a una data persona, l'autorità penale lo restituisce all'avente diritto prima della chiusura del procedimento penale [ovvero prima della decisione finale (secondo l'art. 267 cpv. 3 CPP)].
La legge esige pertanto due condizioni per la restituzione anticipata: l'avente diritto deve essere incontestato e l'oggetto oppure il valore patrimoniale deve essere stato direttamente sottratto ad una data persona, fatto – anche quest’ultimo – che deve essere incontestato [BSK StPO II – F. BOMMER / P. GOLDSCHMID, op. cit., art. 267 CPP n. 16/24/27; ZK StPO – S. HEIMGARTNER, op. cit., art. 267 CPP n. 4; Messaggio del 21.12.2005 concernente l’unificazione del diritto processuale penale (di seguito: Messaggio), in: FF 2006 p. 989 ss., p. 1150].
2.2.3.
Per quanto non dissequestrato, la restituzione agli aventi diritto, l'utilizzo a copertura delle spese o la confisca sono stabiliti nella decisione finale in applicazione dell'art. 267 cpv. 3 CPP (BSK StPO II – F. BOMMER / P. GOLDSCHMID, op. cit., art. 267 CPP n. 7 ss.; ZK StPO – S. HEIMGARTNER, op. cit., art. 267 CPP n. 5).
2.2.4.
Giusta l'art. 267 cpv. 4 CPP, se più persone avanzano pretese su oggetti o valori patrimoniali da dissequestrare, sulle medesime può [non deve (sentenze TF 1B_298/2014 del 21.11.2014 consid. 3.2.; 1B_299/2014 del 21.11.2014 consid. 3.2.; ZK StPO – S. HEIMGARTNER, op. cit., art. 267 CPP n. 6; StPO PK – N. SCHMID / D. JOSITSCH, 3. ed., art. 267 CPP n. 7; Messaggio, FF 2006 p. 1150)] decidere il giudice [non il procuratore pubblico, che può procedere soltanto secondo l'art. 267 cpv. 5 CPP (sentenze TF 1B_298/2014 del 21.11.2014 consid. 3.2.; 1B_299/2014 del 21.11.2014 consid. 3.2.; BSK StPO II – F. BOMMER / P. GOLDSCHMID, op. cit., art. 267 CPP n. 16; ZK StPO – S. HEIMGARTNER, op. cit., art. 267 CPP n. 6; StPO PK – N. SCHMID / D. JOSITSCH, op. cit., art. 267 CPP n. 7; Messaggio, FF 2006 p. 1150)] nella decisione finale (BSK StPO II – F. BOMMER / P. GOLDSCHMID, op. cit., art. 267 CPP n. 16). La norma è applicabile solo se la situazione fattuale e giuridica è chiara (sentenze TF 6B_247/2018 dell’11.6.2018 consid. 4.1.; 1B_298/2014 del 21.11.2014 consid. 3.2.; ZK StPO – S. HEIMGARTNER, op. cit., art. 267 CPP n. 6; StPO PK – N. SCHMID / D. JOSITSCH, op. cit., art. 267 CPP n. 7).
Se tale situazione non è chiara (sentenza TF 6B_666/2019 del 4.9.2019 consid. 3.1.) o se il giudice non ritiene di procedere in tal modo, l'autorità penale [giudice e procuratore pubblico (sentenze TF 1B_298/2014 del 21.11.2014 consid. 3.2.; 1B_299/2014 del 21.11.2014 consid. 3.2.; BSK StPO II – F. BOMMER / P. GOLDSCHMID, op. cit., art. 267 CPP n. 21; ZK StPO – S. HEIMGARTNER, op. cit., art. 267 CPP n. 8; StPO PK – N. SCHMID / D. JOSITSCH, op. cit., art. 267 CPP n. 9)] può attribuire gli oggetti o i valori patrimoniali ad una persona ed impartire alle altre persone che hanno avanzato pretese un termine per promuovere azione al foro civile (art. 267 cpv. 5 CPP).
Soltanto se il termine scade inutilizzato, è possibile consegnare l'oggetto o il valore patrimoniale alla persona indicata nella decisione (sentenza TF 1B_298/2014 del 21.11.2014 consid. 3.2.).
Nell'ambito della decisione sull'attribuzione dell'oggetto oppure del valore patrimoniale, l'autorità penale si deve orientare ai principi del diritto civile (art. 930 CC) [sentenze TF 6B_666/2019 del 4.9.2019 consid. 3.1.; 6B_247/2018 dell'11.6.2018 consid. 4.1.; BSK StPO II – F. BOMMER / P. GOLDSCHMID, op. cit., art. 267 CPP n. 18 s.; ZK StPO – S. HEIMGARTNER, op. cit., art. 267 CPP n. 7; StPO PK – N. SCHMID / D. JOSITSCH, op. cit., art. 267 CPP n. 9; Messaggio, FF 2006 p. 1149 s.].
Entra quindi anzitutto in considerazione l'attribuzione al possessore, che giusta l'art. 930 CC è presunto proprietario (sentenze TF 6B_247/2018 dell'11.6.2018 consid. 4.1.; 1B_298/2014 del 21.11.2014 consid. 3.2.; 1B_299/2014 del 21.11.2014 consid. 3.2.). Se tuttavia esistono chiare indicazioni sull'inesistenza del diritto reale, l'assegnazione deve essere disposta a favore della persona maggiormente legittimata (sentenze TF 6B_247/2018 dell'11.6.2018 consid. 4.1.; 1B_298/2014 del 21.11.2014 consid. 3.2.; 1B_299/2014 del 21.11.2014 consid. 3.2.; BSK StPO II – F. BOMMER / P. GOLDSCHMID, op. cit., art. 267 CPP n. 19).
Nella procedura secondo l'art. 267 cpv. 5 CPP si deve effettuare unicamente un esame prima facie dei rapporti di diritto civile (sentenza TF 1B_298/2014 del 21.11.2014 consid. 3.2.). Con l'attribuzione provvisoria prevista da questa norma vengono infatti solo determinati i ruoli delle parti in un eventuale successivo processo civile, senza pregiudicare la decisione del giudice (sentenze TF 1B_418/2015 del 3.12.2015 consid. 2.; 1B_298/2014 del 21.11.2014 consid. 3.2.). L'assegnazione del termine persegue lo scopo di tutelare l'autorità penale da un'attribuzione dell'oggetto ad una persona non avente diritto (sentenze TF 1B_298/2014 del 21.11.2014 consid. 3.2.; 1B_299/2014 del 21.11.2014 consid. 3.2.).
3.1.1.
Nella precedente decisione 10.5.2021 (AI 382, cfr. supra consid. d.), il procuratore pubblico aveva preso atto che buona parte degli altri accusatori privati coinvolti nel procedimento penale inc. MP __________ si erano opposti all'istanza di dissequestro della PI 34 e della PI 35. L'entità del danno, non ancora accertata in maniera definitiva, sarebbe stata di “almeno Euro 6'845'048.79 complessivi”, di modo che gli attivi sotto sequestro sarebbero serviti all'eventuale risarcimento agli accusatori privati (AI 382 p. 3).
3.1.2.
Nella successiva decisione 13.7.2021 (cfr. supra consid. d.) – con la quale ha di fatto annullato la precedente, oggetto della procedura di reclamo inc. CRP __________ – il procuratore pubblico, dopo aver “preso atto della discussione avvenuta in occasione della predetta Udienza per incombenti”, ha ordinato il dissequestro delle due relazioni, ma senza specificare se le parti avessero raggiunto un'intesa unanime e senza indicare quale disposto di legge sarebbe applicabile alla decisione di dissequestro.
3.2.
Col loro gravame (doc. CRP 1) gli insorgenti fanno valere che la decisione impugnata favorirebbe ingiustificatamente i membri della PI 34 e della PI 35, nonché la società amministratrice. Inoltre, il carattere d'urgenza delle spese condominiali oggetto di discussione non risulterebbe documentato.
3.3.
La decisione 13.7.2021 non è fondata su alcuna disposizione del CPP relativa al dissequestro di beni, con particolare riferimento all'art. 267 CPP. Il magistrato inquirente, senza tener conto della propria precedente decisione 10.5.2021 (AI 382), di senso opposto, si è limitato a motivare il dissequestro con l'aver preso atto della discussione avvenuta il 7.7.2021.
Tale motivazione non risulta, in concreto sufficiente, sia sulla base dei requisiti di cui all'art. 267 CPP, di cui si è detto sopra, sia alla luce della precedente decisione 10.5.2021 mediante la quale l'istanza di dissequestro 29.1/1°.2.2021 (AI 213A) era stata respinta.
Si ricorda, in proposito, che l'obbligo di motivazione (art. 80 cpv. 2 prima frase CPP) impone di menzionare, almeno brevemente, i motivi che hanno spinto l'autorità a decidere in un senso piuttosto che nell'altro e di porre pertanto l'interessato nelle condizioni di rendersi conto della portata del provvedimento e delle eventuali possibilità di impugnazione presso un'istanza superiore, che deve poter esercitare il controllo (sentenza TF 6B_1001/2015 del 29.12.2015 consid. 13.2.; BSK StPO I – N. STOHNER, op. cit., art. 80 CPP n. 15 e art. 81 CPP n. 9 ss.; ZK StPO – D. BRÜSCHWEILER, op. cit., art. 80 CPP n. 2).
3.4.
Vista la violazione dell'obbligo di motivazione, la decisione 13.7.2021 va annullata. A questo stadio del procedimento, in considerazione di quanto esposto,
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente Il cancelliere