Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TRAP_002
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TRAP_002, 60.2022.3
Entscheidungsdatum
29.04.2022
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Incarto n. 60.2022.3

Lugano 29 aprile 2022/dp

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Nicola Respini, presidente, Raffaele Guffi, Giovan Maria Tattarletti

cancelliera:

Alessandra Mondada, vicecancelliera

sedente per statuire sul reclamo 31.12.2021/3.1.2022 presentato da

RE 1, , RE 2, , entrambi rappr. da: RA 1, , entrambi patr. da: PR 1, ,

contro

il decreto 20.12.2021 emanato dal procuratore pubblico Anna Fumagalli in applicazione dell’art. 323 CPP nell’ambito del procedimento penale dipendente dall’esposto 14.7.2021 nei confronti di __________, già in __________, di __________, __________, e di __________, __________, per i reati di truffa e di amministrazione infedele, sfociato nel decreto di non luogo a procedere 26.7.2021 (NLP 2270/2021; inc. MP 2021.6669);

richiamato lo scritto 12/13.1.2022 del magistrato inquirente, che – senza osservazioni – si è rimesso al giudizio della Corte;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto

a. Il 14.7.2021 il RE 1, rappresentato da RA 1 (cittadino brasiliano/italiano), asseritamente direttore e azionista unico del fondo (che sarebbe stato costituito per effettuare investimenti diversificati con risorse finanziarie proprie), ha denunciato __________, __________ e __________ per titolo di truffa e di amministrazione infedele in relazione ad un investimento in __________, ovvero – secondo quanto indicato dal denunciante – in uno strumento finanziario consistente in cartolarizzazione per l’incasso di pagamenti emessi dalla magistratura a favore di comuni, dello Stato, di fondazioni e di università per il pagamento degli importi dovuti dopo una condanna giudiziaria definitiva.

Il RE 1 ha in particolare sostenuto che:

Nel corso del 2013 RA 1 avrebbe conosciuto __________, che si sarebbe presentato quale esperto gestore di fondi. Gli avrebbe illustrato varie ipotesi di investimento. Il rapporto professionale sarebbe stato formalizzato a __________ tra il RE 1 ed il __________, __________, con l’“investment management agreement” di data 30.5.2014.

Nel 2015 il fondo __________ (__________), __________, tramite __________, che sarebbe stato uno dei suoi manager assieme a __________ ed a __________, avrebbe proposto di investire in __________.

Tutti i contatti e le trattative sarebbero avvenuti a __________.

Nel corso del mese di ottobre 2015 e del mese di maggio 2016 il denunciante avrebbe immesso nel fondo __________ la somma di USD 2,053,413.58, corrispondenti a 2'810.97 azioni di __________.

Il RE 1 avrebbe successivamente scoperto che il fondo __________ non avrebbe acquistato i __________ direttamente dai titolari dei crediti, ma con l’interposizione di due società: __________ e __________ [società, quest’ultima, che sarebbe stata di proprietà della __________ (il cui direttore sarebbe stato __________) per il 99% del capitale].


avrebbe creato un vero e proprio gruppo economico con imprese orbitanti attorno a __________ con lo scopo di ottenere un proprio vantaggio economico a scapito degli investitori.

Questa costruzione non sarebbe stata nota al denunciante.

Già nel mese di ottobre 2017, vista la carente trasparenza, il RE 1 avrebbe insistito per ottenere informazioni sui termini di riscatto dell’investimento, ricevendo un calendario di redemption e la previsione di rimborso delle azioni, compresa una promessa di redditività di quasi il 50% in otto anni.

Il programma di riscatto delle azioni non sarebbe mai stato rispettato. Il RE 1 non avrebbe mai ricevuto alcun importo relativo al rimborso del suo investimento, investimento che sarebbe stato interamente nelle mani dei denunciati.


avrebbe messo in atto i seguenti comportamenti: non avrebbe reso conto delle operazioni effettuate in violazione degli accordi secondo il regolamento di __________; __________, amministratore, avrebbe calcolato il valore delle azioni in tempi diversi da quanto stabilito nello statuto di __________ ed informato le banche depositarie degli azionisti di __________ senza tenere conto della valutazione o della svalutazione dei loro beni, in base ai valori praticati sul mercato o alle valutazioni fatte da esperti indipendenti; i bilanci di __________ sarebbero stati sottoposti ad una revisione contabile indipendente: i __________ non sarebbero stati valutati, ma sarebbero state utilizzate solo le informazioni fornite dai dirigenti/amministratori, in spregio dei principi di revisione.

Soltanto nel mese di gennaio 2020 __________ avrebbe trasmesso alcune informazioni, in modo frammentario, di difficilissima analisi. Il RE 1, il 6.2.2020, avrebbe incontrato __________ e __________: scopo dell’incontro sarebbe stato di cercare una via d’uscita dalla situazione nonostante la resistenza di controparte ad accettare una richiesta di riscatto delle quote e le varie constatate irregolarità individuate dall’analisi dell’offering memorandum del fondo __________ e dal rapporto di audit indipendente. Non essendosi trovata una soluzione, a fine marzo 2020 il RE 1 avrebbe risolto il contratto di gestione con il __________; nell’aprile 2020 avrebbe formalizzato una richiesta di riscatto totale delle quote.

La richiesta di riscatto sarebbe stata inizialmente rifiutata con farlocche questioni burocratiche. Sarebbe invero stato possibile vendere i __________ a terzi ottenendo la liquidità per onorare le richieste di riscatto degli azionisti. Secondo il RE 1, la verità sarebbe stata che una vendita a terzi dei precatórios avrebbe dimostrato il valore reale delle azioni di __________: i precatórios avrebbero infatti valori molto più bassi sul mercato rispetto al prezzo pagato alle proprie società __________ e __________ e contabilizzato da __________.

Sarebbe stato evidente, con il senno di poi, che il fondo __________ non sarebbe stato creato con l’obiettivo di remunerare gli investitori, ma di ottenere il vantaggio dei gestori nella rivendita dei __________ all’insaputa degli azionisti. Nel tentativo di proteggersi, i denunciati avrebbero inserito nello statuto di __________ una clausola sul “conflitto di interessi”, che avrebbe autorizzato le persone legate al fondo __________ ad operare con esso. La clausola, all’apparenza legittima ed innocua, avrebbe però previsto delle condizioni esplicite affinché non si permettesse al gestore/amministratore/persona di fiducia di approfittare oltremodo degli investitori. I benefici avrebbero potuto essere trattenuti dalla parte interessata solo a condizione che tali operazioni fossero state effettuate alle normali condizioni commerciali e di mercato, fossero state nell’interesse degli azionisti, fosse esistita una valutazione certificata da parte di un soggetto indipendente e competente, fossero state eseguite alle migliori condizioni su un mercato organizzato e comunque e sempre solo se effettuate a normali condizioni commerciali, negoziate a condizioni di mercato. Questo non sarebbe avvenuto.

La differenza tra il prezzo di acquisto maggiorato rispetto ai valori di mercato medi avrebbe rappresentato un danno (ed inganno) agli investitori che si sarebbero visti attribuire un valore in portafoglio ben inferiore al costo effettivo dei titoli che lo componevano.

Una perizia specialistica avrebbe permesso di dimostrare l’ampiezza del danno. Per il suo allestimento sarebbe stato necessario ottenere copia di tutti i contratti di cessione di credito tra le società.

Il denunciante ha chiesto la perquisizione degli spazi a disposizione dei denunciati alla ricerca dei dati necessari alla ricostruzione delle transazioni ed il sequestro della relativa documentazione. Ha inoltre postulato il sequestro dei conti dei denunciati.

Il RE 1 e RA 1, nella sua veste di titolare del fondo, si sono costituiti accusatori privati.

La denuncia è stata registrata come inc. MP 2021.6669.

b. Con scritto 21.7.2021 __________, per il tramite dell’avv. __________, ha spontaneamente presentato osservazioni sul caso.

c. Con decisione 26.7.2021 (NLP 2270/2021) il procuratore pubblico ha decretato il non luogo a procedere in ordine all’esposto.

Il magistrato inquirente, ricordato che i __________ erano un diritto di credito di una persona fisica o giuridica nei confronti di un’entità pubblica, nato da un contenzioso avente quest’ultima quale controparte o oggetto di una decisione da parte di un tribunale, ha indicato, traendo le informazioni da un sito internet, che essi erano caratterizzati dal fatto di essere classificati per ordine di pagamento, che i loro tempi di riscossione dipendevano principalmente dall’ente pubblico debitore e che il loro valore poteva essere riscattato dai creditori originari anzitempo ad un prezzo minorato, tramite accordo con il debitore stesso, e che, in alternativa, il creditore originale poteva decidere di cedere a terzi il proprio credito ad un prezzo chiaramente inferiore al valore nominale (prezzo in questo caso stabilito dal mercato). In sostanza, dunque, il creditore poteva decidere di aspettare il suo turno in graduatoria e venir pagato, dopo un certo numero di anni, al 100%, o decidere di rinunciare ad una determinata percentuale del valore del proprio credito (apparentemente il 40%) e venir pagato prima o cedere a terzi il proprio credito rinunciando ad una percentuale ancora maggiore, ma guadagnando sulle tempistiche di pagamento. L’ordine in graduatoria e la tipologia dei __________ (comune o privilegiato) ne influenzavano il valore di mercato nel caso di cessione a terzi.

Il denunciante aveva sostenuto di essere stato vittima di truffa perché il fondo __________ avrebbe acquistato i precatórios da intermediari (società riconducibili a __________) e non direttamente dai creditori.

Per il pubblico ministero, dall’offering memorandum del fondo __________ non emergeva nondimeno in alcun modo che esso fosse obbligato ad acquistare __________ direttamente dai creditori originali. Il denunciante non pretendeva questa circostanza o che essa gli fosse stata fatta credere al momento dell’investimento.

Le tipologie e gli obiettivi di investimento erano definiti dall’offering memorandum, secondo cui: “… L’obiettivo di investimento della Società è quello di cercare opportunità di investimento in situazioni speciali che offrano un rendimento del capitale superiore alla media attraverso l’apprezzamento del capitale e la successiva cessione. La Società ha identificato una prima opportunità di investimento nell’area dei diritti di credito __________ derivanti da ordini giudiziari di pagamento di importi dovuti da enti pubblici __________ (sia di livello federale, statale o comunale) (“__________”).”

Era dunque chiaro che le allegazioni del denunciante si fondavano solo sulla sua idea che i __________ acquistati da __________ con un determinato sconto dalle società intermediarie dovessero essere acquistati con un sconto ancora maggiore direttamente presso i creditori originali; da questa sua idea faceva nascere il presunto danno arrecatogli, ossia la differenza dell’ammontare del possibile guadagno. Il denunciante non spiegava per quale motivo, né illustrava gli elementi in base ai quali, giungeva a tali conclusioni a fronte di un offering memorandum da cui emergeva chiaramente che il fondo non si impegnava ad acquistare precatórios al minor prezzo possibile, né prospettava un determinato guadagno.

Il fatto che le società che avrebbero fornito i crediti al fondo __________ fossero riconducibili ai denunciati non era stato sottaciuto al __________. L’offering memorandum prevedeva esplicitamente una clausola sul conflitto di interesse che li autorizzava ad operare con __________: difettava quindi l’inganno astuto.

Oltre a non essere chiaro – poiché per nulla specificato – come ed in che modo i denunciati avrebbero ingannato il denunciante inducendolo ad atti pregiudizievoli al proprio patrimonio, non era nemmeno chiaro in cosa sarebbe consistito il pregiudizio subito da questi e, di concerto, l’indebito profitto a favore dei denunciati.

Ha perciò concluso che dalla denuncia, così come dalla documentazione allegata, non emergesse alcun indizio del reato di truffa.

Il procuratore pubblico ha inoltre evidenziato come il fondo __________ e l’investment manager, ossia il __________, fossero entità di diritto straniero, con sede a __________. Anche il RE 1 era un’entità di diritto straniero, il quale – per di più – aveva proceduto all’acquisto delle quote del fondo __________ tramite trasferimenti bancari avvenuti dall’estero sull’estero.

Tutti i fatti elencati erano avvenuti esclusivamente su territorio __________. Sarebbe dunque sembrato che i paventati atti truffaldini e di amministrazione infedele, laddove ve ne fossero stati, fossero avvenuti all’estero, di modo che il Ministero pubblico ticinese non era competente per giudicare la fattispecie oggetto di denuncia.

In ogni caso, quand’anche vi fossero stati sufficienti indizi di reato e fosse data la giurisdizione elvetica e del Ministero pubblico, l’esito del procedimento penale sarebbe stato il medesimo. I fatti tema della denuncia erano già oggetto di un procedimento penale presso il Ministero pubblico di __________, in corso, dipendente da una denuncia presentata da RA 1. Per cui, giusta l’art. 8 cpv. 3/4 CPP, si imponeva il non luogo a procedere.

d. Con gravame 2/3.8.2021 il RE 1 ha postulato che, in suo accoglimento, il decreto di non luogo a procedere fosse annullato e gli atti fossero rinviati al pubblico ministero perché questi, previa assunzione delle prove, promuovesse l’accusa.

e. Con giudizio CRP 60.2021.234 del 20.10.2021 questa Corte ha respinto, per quanto ricevibile, il predetto reclamo.

Questa Corte ha anzitutto rilevato che il reclamante, anche se chiedeva l’annullamento del decreto di non luogo a procedere, accennava nell’impugnativa soltanto al reato di truffa, non al reato di amministrazione infedele, pur citato nella denuncia. Sarebbe pertanto stato trattato unicamente il reato ai sensi dell’art. 146 CP.

Per quanto riguardava la legittimazione al gravame, questa Corte ha osservato che non era affatto chiaro chi tra il RE 1 e RA 1 – nelle intenzioni del reclamante formale, ovvero del RE 1 – avesse la veste di danneggiato e dunque di accusatore privato e, quindi, di parte con un eventuale interesse giuridicamente protetto. Il testo del reclamo si limitava a riportare che “la legittimazione del reclamante, quale accusatore privato, discende dal suo interesse giuridicamente protetto giusta l’art. 382 cpv. 1.”, frase che di tutta evidenza non sostanziava la legittimazione. Dagli atti risultava peraltro che il denaro per l’investimento, eseguito secondo la tesi accusatoria sulla base di un inganno astuto, era uscito da un conto di tale RE 2. Sembrava inoltre che i titoli acquistati fossero giunti sul conto del RE 1 solo nel 2020. Mal si vedeva quindi, in queste circostanze, come il RE 1 e/o RA 1 potessero reputarsi danneggiati. La reiezione del gravame non imponeva comunque di approfondire la questione inerente alla legittimazione, in ogni caso più che dubbia.

Questa Corte, ricordati l’art. 146 CP e la relativa giurisprudenza, ha evidenziato che RA 1 era una persona più che competente in ambito di gestione di fondi ed in particolare di fondi con sede a __________, luogo in cui aveva la sua sede anche __________. Era persona abituata, in altre parole, a relazionarsi con fondi di investimento e con le loro specifiche particolarità e complessità. Quale persona molto a suo agio nel mondo dell’alta finanza non poteva certamente essergli sfuggita la clausola Portfolio Transactions and Conflicts of Interest di cui all’offering memorandum di __________ (p. 27, doc. 2 allegato alla denuncia), che permetteva alle persone legate al fondo di operare con il fondo medesimo.

La citata clausola, per dire del reclamante stesso, sarebbe peraltro stata di per sé già contraria all’usuale divieto in ambito di mandato (reclamo, p. 4), per cui – a fronte di una simile clausola – avrebbe senz’altro potuto e dovuto approfondire i suoi termini, ovvero anche chiarire in che modo l’investitore avrebbe potuto controllare che non ci fossero abusi per il fatto che persone legate al fondo potessero concludere affari con il fondo medesimo. L’importanza economica dell’operazione – investimento di oltre USD 2 mio in relazione a titoli __________, strumento di investimento particolare [come riconosciuto dal reclamante (gravame, p. 4)] – avrebbe dovuto indurre il denunciante alla cautela e se del caso a rinunciare all’investimento propostogli dai denunciati.

Detto approfondimento – quale semplice misura di prudenza, considerata la rilevanza in denaro dell’operazione – non era impossibile, difficile oppure non ragionevolmente esigibile ed avrebbe permesso di subito chiarire la serietà della controparte, ovvero la volontà o meno di essere trasparente nei confronti degli investitori.

Inoltre, dall’offering memorandum del fondo __________ non risultava che i precatórios dovessero essere acquistati direttamente dai creditori originali ad un determinato prezzo. Qualora queste circostanze fossero state di importanza fondamentale e decisiva per il denunciante, era ragionevole ritenere che ne avrebbe discusso con la controparte e che avrebbe posto dette circostanze come condizione sine qua non per procedere con l’investimento consigliato.

Il fatto che, secondo l’offering memorandum, “L’obiettivo di investimento della Società è quello di cercare opportunità di investimento in situazioni speciali che offrano un rendimento del capitale superiore alla media attraverso l’apprezzamento del capitale e la successiva cessione. (…).” (p. 16, doc. 2 di denuncia) lasciava del resto intendere che si trattava di un investimento con potenziale grande rischio, un rendimento del capitale superiore alla media dipendendo inevitabilmente e notoriamente da un azzardo importante.

Per questa Corte, dunque, non era serio invocare il reato di truffa.

Dalla lettura della denuncia sembrava in effetti che il RE 1 volesse utilizzare il procedimento penale per arrivare a disinvestire senza dover attendere la tempistica contrattuale. Era nondimeno abusivo, perché contrario al principio della buona fede che dovevano rispettare anche le parti, invocare reati per cercare di rimediare a proprie (possibili) omissioni rispettivamente per tentare di comporre più velocemente una controversia, ossia per riottenere il denaro investito oppure il risarcimento di un danno. Non spettava in effetti al procuratore pubblico oppure a questa Corte sostituirsi al giudice civile per dirimere la vertenza.

f. Il RE 1, con ricorso 25.11.2021, ha contestato il giudizio di questa Corte davanti al Tribunale federale.

g. Con atto 13/14.12.2021, intitolato “istanza di riapertura del procedimento” per quanto presentato dal RE 1 e da RA 1 e “denuncia penale” per quanto presentato dalla RE 2, essi – con riferimento al decreto 26.7.2021 – hanno domandato la riapertura del procedimento ex art. 323 CPP, essendo venuti a conoscenza di nuovi mezzi di prova o fatti che avrebbero chiamato in causa la responsabilità penale dei denunciati e che non sarebbero risultati dagli atti del procedimento.

Essi hanno affermato che, nonostante il mandato di gestione di cui al doc. 4 di denuncia fosse formalmente riferibile a società delle __________ (__________), l’effettiva cura dei loro interessi sarebbe sostanzialmente avvenuta soltanto a __________. Questo accertamento sarebbe stato possibile solo in conseguenza di un incontro con __________ (che avrebbe lavorato presso __________, __________), che avrebbe dichiarato al cospetto del loro legale che __________ (come i suoi soci) avrebbe lavorato a tempo pieno a __________, dove sarebbe avvenuta l’esecuzione del mandato. Alle __________ non ci sarebbe stata attività di gestione patrimoniale. L’intestazione del mandato a società estera sarebbe stata finalizzata ad evitare oneri fiscali per la società svizzera che forniva la prestazione ed a permettere a __________ di continuare a godere dei benefici fiscali di tassazione forfettaria.

L’ipotesi di amministrazione infedele, che sarebbe stata ignorata nel decreto di non luogo a procedere, si sarebbe pertanto perfezionata a __________, dove al titolare della cliente sarebbe stato consigliato di investire nei __________, assicurandogli che sarebbero stati acquisiti dai creditori originari: RA 1 non avrebbe potuto ragionevolmente aspettarsi che i crediti sarebbero invece prima stati dirottati attraverso societ riconducibili agli stessi promotori, che avrebbero scemato per bene le condizioni commerciali. Il punto nodale non sarebbe pertanto stato – o solo come per la truffa – l’acquisto da parte del fondo di questi titoli, ma la violazione del mandato di gestione, eseguita a __________, dove RA 1 avrebbe sempre incontrato __________ ed i suoi soci.

Quanto assicurato alla cliente, ossia che il fondo avrebbe acquistato i crediti dai titolari originari, sarebbe pure stato confermato da una duplice circostanza, che avrebbe imposto la rivalutazione in merito all’adempimento dei reati giusta gli art. 146 e 158 CP.

Il sito web di __________, da qualche settimana, avrebbe pubblicato il preciso riconoscimento del fatto che avrebbe inizialmente garantito di acquistare i titoli di credito direttamente dai titolari originari: “After buying directly from the owners, we have decided to deal exclusively with institutional counterparties”. Il perché di questa modifica di presentazione sarebbe stata lì da vedere. Un documento ufficiale diramato da __________ in merito al prodotto strutturato riferibile al fondo avrebbe confermato quello che __________ e soci, a __________, avrebbero propinato alla denunciante, ingannandola, per indurla (oltretutto nel contesto di contratto di mandato, in violazione del dovere di informazione e trasparenza, in posizione conflittuale) ad eseguire il pagamento per l’acquisizione delle quote. A p. 4 del doc. 2 (allegato all’istanza) sarebbe stato specificatamente indicato che “The __________ purchases these credits directly from their owners at large discount and hold them until maturity”.

Entrambi questi nuovi fatti, assunti ad accertamenti indiscutibili, avrebbero dimostrato che non sarebbe stato affatto vero che fosse “solo un’idea dell’investitore” (come indicato nel decreto di non luogo a procedere) che il fondo acquistasse i crediti al meglio, e non con l’inserimento strumentale di una società di comodo che avrebbe scremato sin da subito il vero utile dell’operazione.

Questi nuovi mezzi di prova avrebbero confermato che alla parte denunciante era stato assicurato che i __________ sarebbero stati acquistati all’origine, alle migliori condizioni possibili.

Le conclusioni di cui al decreto di non luogo a procedere ed al giudizio di questa Corte sarebbero pertanto state stravolte e avrebbero dovuto essere riverificate. Avrebbe dovuto essere aperto un procedimento penale per l’ipotesi di truffa (avendo indotto a disposizione patrimoniale per l’acquisto di quote di un fondo profondamente viziato da conflitti di interesse sottaciuti) e di amministrazione infedele (per disinformazione nel contesto di un contratto di mandato, eseguito a __________ e non altrove).

Un’ulteriore nuova circostanza, degna di nota, sarebbe stata determinata dal fatto che la persona che, nella veste di procuratore, avrebbe acquistato i __________ per conto del fondo sarebbe stato tale __________, marito della sorella della moglie di __________ (che avrebbe acquistato da __________ a prezzo maggiorato, solo pochi giorni dopo che quest’ultima aveva comperato il credito dal titolare originario, in rapida catena di eventi che non avrebbe avuto alcun senso commerciale, se non quello di drenare utili). Il conflitto di interessi sottaciuto al mandante all’atto dell’esecuzione dell’investimento sarebbe stato grave. __________ sarebbe stato coinvolto in società in qualche modo riconducibili a __________.

Da un’attenta valutazione del NAV sarebbe emerso che esso non avrebbe potuto che essere falsato: non avrebbe considerato il prezzo maggiorato effettivamente pagato dal fondo per l’acquisto dei crediti, superiore a quello che sarebbe stato presentato agli investitori e che avrebbe determinato la valutazione iniziale.


avrebbe direttamente disposto della relazione della RE 2 presso __________, __________, a cui avrebbe impartito ordini nel quadro del contratto di mandato, dalla quale sarebbero state acquistate le quote del fondo, dopo che RA 1, ingannato sulla portata dell’investimento, avrebbe dato il suo assenso, fidandosi del suo gestore patrimoniale di __________. La violazione dei suoi doveri di mandatario (informazione, trasparenza, diligenza, fedeltà) si sarebbe verificata a __________, non in __________.

La RE 2 ha indicato di costituirsi accusatrice privata chiedendo di chinarsi sulle problematiche segnalate con la precedente denuncia (fatta propria), completate con l’atto 13/14.12.2021.

h. Con decreto 20.12.2021 il procuratore pubblico ha respinto la citata istanza di riapertura del procedimento ex art. 323 CPP.

Il magistrato inquirente, ricordati l’esposto 14.7.2021 del RE 1, il decreto di non luogo a procedere 26.7.2021, il giudizio CRP 60.2021.234 del 20.10.2021 ed il successivo ricorso, in data 25.11.2021, al Tribunale federale, ha evidenziato che, sebbene quest’ultimo gravame a quel momento fosse ancora pendente davanti all’Alta Corte, il 13/14.12.2021 il RE 1 aveva presentato istanza di riapertura.

Secondo l’art. 323 cpv. 1 CPP per la riapertura era necessario che il decreto di non luogo a procedere o il decreto di abbandono fossero cresciuti in giudicato in applicazione dell’art. 437 CPP.

La pronuncia di questa Corte, e quindi il decreto di non luogo a procedere, era al vaglio del Tribunale federale, ciò che non permetteva il passaggio in giudicato del decreto 26.7.2021.

Non essendo dati i presupposti per entrare nel merito dell’istanza di riapertura del procedimento inc. MP 2021.6669, il pubblico ministero ha respinto l’istanza, oggettivamente prematura.

i. Con gravame 31.12.2021/3.1.2022 il RE 1 e la RE 2, entrambi rappresentati da RE 1, postulano che, in accoglimento dell’impugnativa, il decreto 20.12.2021 sia annullato e l’incarto sia rinviato al Ministero pubblico affinché, previa assunzione delle prove indicate nell’istanza 13/14.12.2021, promuova l’accusa nei confronti dei denunciati.

I reclamanti, addotta la loro legittimazione al gravame, sostengono che la motivazione del magistrato inquirente – che ha respinto la loro istanza siccome prematura – sarebbe concettualmente infondata. Sarebbe infatti chiaro che la crescita in giudicato di un decreto di abbandono avrebbe motivo di essere in relazione alla limitata parificazione di un tale atto ad una sentenza assolutoria. Il procuratore pubblico parrebbe invece intendere che la crescita in giudicato sia presupposto necessario per poter riaprire il procedimento anche in caso di decreto di non luogo a procedere: scorderebbe nondimeno che, per definizione, un non luogo a procedere non concluderebbe il procedimento penale, proprio perché – in caso di nuovi mezzi di prova o di fatti – esso andrebbe riaperto. Invocare l’art. 437 CPP sarebbe pertanto inconferente.

II pubblico ministero avrebbe almeno dovuto pronunciarsi sui fatti e sulle prove connesse con l’ipotesi di amministrazione infedele.

I reclamanti ripropongono le argomentazioni di cui alla loro istanza di riapertura 13/14.12.2021 sui nuovi mezzi di prova e fatti.

j. Con sentenza 6B_1389/2021 del 17.1.2022 il Tribunale federale ha respinto, nella misura in cui era ammissibile, il ricorso del RE 1 contro il giudizio di questa Corte.

L’Alta Corte ha anzitutto rilevato che il ricorrente non si era espresso sulla sua legittimazione ricorsuale indicando le pretese civili che intendeva avanzare nei confronti dei denunciati ed in quale misura la decisione impugnata poteva avere influenza sul loro giudizio. Per cui l’impugnativa non poteva essere esaminata nel merito. Il ricorrente erano nondimeno legittimato a far valere che la Corte cantonale si sarebbe rifiutata a torto di esaminare la causa anche sotto il profilo del reato di amministrazione infedele, prospettato nella denuncia penale. Il Tribunale federale ha ritenuto che, come rettamente rilevato dai giudici cantonali, nel reclamo il ricorrente aveva accennato soltanto all’ipotesi di truffa, segnatamente per quanto concerneva l’esistenza di un comportamento ingannevole da parte dei denunciati. Il reclamo non conteneva per contro alcuna motivazione riguardante il reato di amministrazione infedele. Certo, il decreto di non luogo a procedere era incentrato sull’assenza degli elementi costitutivi di truffa. Il ricorrente non aveva tuttavia censurato davanti alla Corte cantonale che la decisione del magistrato inquirente violasse il suo diritto di essere sentito per difetto di motivazione in merito alla fattispecie di amministrazione infedele. Né il ricorrente si era confrontato nel reclamo con gli elementi costitutivi di detto reato, spiegando per quali ragioni potevano essere realizzati nel caso in esame. Spettava al ricorrente, patrocinato da un legale, motivare adeguatamente il reclamo anche per quanto concerneva il diritto, sostanziando un’eventuale violazione del suo diritto di essere sentito, rispettivamente spiegando i motivi per cui nella fattispecie entrava in considerazione pure il reato di amministrazione infedele.

in diritto

  1. 1.1.

In applicazione dell’art. 393 cpv. 1 lit. a CPP il reclamo può essere interposto, entro il termine di dieci giorni, contro le decisioni e gli atti procedurali e, in ogni momento, contro le omissioni della polizia, del pubblico ministero e, ancora, delle autorità penali delle contravvenzioni, eccettuati i casi in cui esso è espressamente escluso dal CPP oppure quando è prevista un’altra impugnativa.

Con il gravame, da introdurre davanti alla giurisdizione di reclamo (art. 20 cpv. 1 lit. b CPP), ovvero – in Ticino – alla Corte dei reclami penali (art. 62 cpv. 2 LOG), si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lit. a CPP), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e, ancora, l’inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).

Il reclamo deve essere presentato per iscritto e motivato (secondo l’art. 396 cpv. 1 CPP), con riferimento segnatamente all’art. 390 CPP per la forma scritta ed all’art. 385 CPP per la motivazione.

Esso deve indicare – in particolare – i punti della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).

1.2.

Il gravame, inoltrato il 31.12.2021 contro il decreto 20.12.2021 del procuratore pubblico, è tempestivo (perché presentato nel termine di dieci giorni giusta gli art. 310 cpv. 2 e 322 cpv. 2 CPP) e, anche, proponibile (BSK StPO – R. GRÄDEL / M. HEINIGER, 2. ed., art. 323 CPP n. 22; BSK StPO – P. GUIDON, op. cit., art. 393 CPP n. 10; ZK StPO – N. LANDSHUT / T. BOSSHARD, 3. ed., art. 323 CPP n. 30; ZK StPO – A.J. KELLER, op. cit., art. 393 CPP n. 16).

1.3.

1.3.1.

1.3.1.1.

In applicazione dell’art. 382 cpv. 1 CPP sono legittimate a ricorrere contro una decisione le parti che hanno un interesse giuridicamente protetto all’annullamento oppure alla modifica della pronuncia (sentenza TF 1B_275/2020 del 22.9.2020 consid. 3.2.).

L’interesse giuridicamente protetto ai sensi dell’art. 382 cpv. 1 CPP [che non presuppone un pregiudizio irreparabile giusta l’art. 93 cpv. 1 lit. a LTF (decisioni TF 1B_549/2019 del 10.3.2020 consid. 2.4.; 1B_559/2018 del 12.3.2019 consid. 2.2.; DTF 143 IV 475 consid. 2.9.)] implica che il ricorrente sia personalmente, direttamente (decisioni TF 1B_55/2021 del 25.8.2021 consid. 4.1.; 6B_344/2019 del 6.5.2019 consid. 3.1.; DTF 142 IV 82 consid. 2.3.2.; 140 IV 155 consid. 3.2.) e (di principio: decisione TF 1B_55/2021 del 25.8.2021 consid. 4.1.; BSK StPO – M. ZIEGLER / S. KELLER, op. cit., art. 382 CPP n. 2) attualmente (DTF 144 IV 81 consid. 2.3.1.) leso dalla decisione che impugna (StPO Praxiskommentar – N. SCHMID / D. JOSITSCH, 3. ed., art. 382 CPP n. 2).

Un mero interesse di fatto non è sufficiente giusta l’art. 382 cpv. 1 CPP (decisione TF 1B_55/2021 del 25.8.2021 consid. 4.1.).

1.3.1.2.

Sono parti, in applicazione dell’art. 104 cpv. 1 CPP, l’imputato (lit. a), l’accusatore privato (lit. b) e, ancora, il pubblico ministero nella procedura dibattimentale e nella procedura di ricorso (lit. c).

Ai sensi dell’art. 115 cpv. 1 CPP il danneggiato è la persona i cui diritti sono stati direttamente, personalmente e attualmente lesi dal reato invocato (decisione TF 6B_255/2022 del 22.3.2022 consid. 2.2.; BSK StPO – G. MAZZUCCHELLI / M. POSTIZZI, op. cit., art. 115 CPP n. 18 ss.; ZK StPO – V. LIEBER, op. cit., art. 115 CPP n. 1 ss.; StPO Praxiskommentar – N. SCHMID / D. JOSITSCH, op. cit., art. 115 CPP n. 1 ss.; Commentario CPP – M. GALLIANI / L. MARCELLINI, art. 115 CPP n. 1 ss.), ossia il titolare del bene giuridico tutelato dalla norma pretesa lesa (decisione TF 6B_1115/2021 del 21.3.2022 consid. 3.1.; DTF 146 IV 76 consid. 2.2.1.; 145 IV 491 consid. 2.3.; 141 IV 380 consid. 2.3.1.; BSK StPO – G. MAZZUCCHELLI / M. POSTIZZI, op. cit., art. 115 CPP n. 21; ZK StPO – V. LIEBER, op. cit., art. 115 CPP n. 2).

L’aspetto centrale è la lesione diretta degli interessi giuridicamente protetti dell’interessato (messaggio 21.12.2005 concernente l’unificazione del diritto processuale penale, in FF 2006 p. 1076). Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale è infatti irrilevante l’esistenza di un pregiudizio ai sensi del diritto civile (decisioni TF 1B_261/2017 del 17.10.2017 consid. 3.; 6B_496/2015 del 6.4.2016 consid. 1.1.; DTF 145 IV 491 consid. 2.4.2.; BSK StPO – G. MAZZUCCHELLI / M. POSTIZZI, op. cit., art. 115 CPP n. 22; ZK StPO – V. LIEBER, op. cit., art. 115 CPP n. 4a).

Se il bene giuridico tutelato dalla legge è di natura individuale (per es. vita e integrità personale, patrimonio, onore), leso è il titolare del bene giuridico protetto dalla norma. In caso di violazione di norme penali che proteggono interessi collettivi, è da considerare leso colui che è tutelato dal reato anche solo in via secondaria. Se però interessi privati sono pregiudicati soltanto indirettamente da reati che proteggono solo interessi collettivi, l’interessato non può essere reputato danneggiato (decisione TF 1C_51/2020 del 19.10.2020 consid. 1.2.; DTF 145 IV 491 consid. 2.3.1.; BSK StPO – G. MAZZUCCHELLI / M. POSTIZZI, op. cit., art. 115 CPP n. 21).

1.3.1.3.

Nei reati contro il patrimonio (art. 137 ss. CP) leso è, di regola, il titolare dei beni giuridici tutelati (BSK Strafrecht II – M.A. NIGGLI / C. RIEDO, 4. ed., vor art. 137 CP n. 19 ss.), ovvero il proprietario dei valori patrimoniali (decisione TF 1B_62/2018 del 21.6.2018 consid. 2.1.; DTF 140 IV 155 consid. 3.3.1.; BSK StPO – G. MAZZUCCHELLI / M. POSTIZZI, op. cit., art. 115 CPP n. 56).

1.3.1.4.

Gli azionisti (decisione TF 1B_507/2020 dell’8.2.2021 consid. 3.1.; DTF 140 IV 155 consid. 3.3.1.; BSK StPO – G. MAZZUCCHELLI / M. POSTIZZI, op. cit., art. 115 CPP n. 28/56; ZK StPO – V. LIEBER, op. cit., art. 115 CPP n. 5; N. SCHMID / D. JOSITSCH, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 3. ed., n. 684; Commentario CPP – M. MINI, art. 382 CPP n. 7) e l’avente diritto economico (decisione TF 1B_507/2020 dell’8.2.2021 consid. 3.1.; BSK StPO – G. MAZZUCCHELLI / M. POSTIZZI, op. cit., art. 115 CPP n. 28) di una società non sono lesi direttamente. Il suo amministratore non è leso dai reati a di lei pregiudizio (BSK StPO – G. MAZZUCCHELLI / M. POSTIZZI, op. cit., art. 115 CPP n. 31).

1.3.1.5.

Il danneggiato (art. 115 CPP) che dichiara espressamente di partecipare al procedimento con un’azione penale oppure civile è considerato accusatore privato giusta l’art. 118 cpv. 1 CPP (BSK StPO – G. MAZZUCCHELLI / M. POSTIZZI, op. cit., art. 115 CPP n. 7 e art. 118 CPP n. 2 ss.), che ex art. 104 cpv. 1 lit. b CPP è parte al procedimento (decisione TF 6B_496/2015 del 6.4.2016 consid. 1.1.; BSK StPO – H. KÜFFER, op. cit., art. 104 CPP n. 14 ss.).

1.3.2.

1.3.2.1.

Nel giudizio CRP 60.2021.234 del 20.10.2021 (consid 1.4.3.) questa Corte, per quanto riguardava la legittimazione al gravame, ha osservato che non era affatto chiaro chi tra il RE 1 e RA 1 – nelle intenzioni del reclamante formale, ovvero del RE 1 – avesse la veste di danneggiato e dunque di accusatore privato e, quindi, di parte con un eventuale interesse giuridicamente protetto. Il testo del reclamo si limitava a riportare che “la legittimazione del reclamante, quale accusatore privato, discende dal suo interesse giuridicamente protetto giusta l’art. 382 cpv. 1.”, frase che di tutta evidenza non sostanziava la legittimazione. Dagli atti risultava peraltro che il denaro per l’investimento, eseguito secondo la tesi accusatoria sulla base di un inganno astuto, era uscito da un conto di tale RE 2. Sembrava inoltre che i titoli acquistati fossero giunti sul conto del RE 1 solo nel 2020. Mal si vedeva come il RE 1 e/o RA 1 potessero reputarsi danneggiati. La reiezione del gravame non imponeva di approfondire la questione sulla legittimazione, più che dubbia.

1.3.2.2.

Il reclamo in esame è stato presentato, oltre che dal RE 1, la cui legittimazione continua ad essere dubbia per i medesimi motivi indicati nel considerando precedente, anche dalla RE 2. In relazione alla legittimazione di quest’ultima, nel gravame (p. 2) si sostiene che l’istanza di riapertura avrebbe dimostrato che sarebbe stato __________, in forza del mandato di gestione, a dare istruzioni di movimentazioni a “debito” del conto RE 2 – il cui beneficial owner sarebbe stato RA 1, i cui attivi sarebbero poi confluiti sul RE 1 –, proprio in connessione con l’acquisto di titoli __________. La RE 2 avrebbe di conseguenza sofferto un danno diretto.

In ragione dell’esito del gravame, respinto, può in ogni caso restare irrisolta la questione della legittimazione dei reclamanti.

  1. 2.1.

2.1.1.

Con atto 13/14.12.2021, intitolato “istanza di riapertura del procedimento” per quanto presentato dal RE 1 e da RA 1 e “denuncia penale” per quanto presentato dalla RE 2, essi – con riferimento al decreto di non luogo a procedere 26.7.2021 (NLP 2270/2021) – hanno postulato la riapertura del procedimento giusta l’art. 323 CPP, essendo venuti a conoscenza di nuovi mezzi di prova oppure di fatti che avrebbero chiamato in causa la responsabilità penale dei denunciati e che non sarebbero risultati dagli atti del procedimento penale.

2.1.2.

Il 20.12.2021 il procuratore pubblico ha respinto l’istanza di riapertura presentata il 13/14.12.2021 giusta l’art. 323 CPP, il decreto di non luogo a procedere non essendo cresciuto in giudicato.

2.1.3.

Con gravame 31.12.2021/3.1.2022 il RE 1 e la RE 2 contestano la predetta pronuncia 20.12.2021.

2.2.

2.2.1.

Giusta l’art. 310 cpv. 1 CPP il pubblico ministero emana un decreto di non luogo a procedere non appena, sulla base della denuncia o del rapporto di polizia, accerta che: a. gli elementi costitutivi di reato o i presupposti processuali non sono adempiuti; b. vi sono impedimenti a procedere; c. si giustifica di rinunciare all’azione penale per uno dei motivi di cui all’art. 8 CPP (BSK StPO – E. OMLIN, op. cit., art. 310 CPP n. 9 ss.; ZK StPO – N. LANDSHUT / T. BOSSHARD, op. cit., art. 310 CPP n. 2 ss.).

Ex art. 310 cpv. 2 CPP, per altro, la procedura è retta dalle disposizioni sull’abbandono del procedimento (art. 320 ss. CPP) [BSK StPO – E. OMLIN, op. cit., art. 310 CPP n. 12 ss.; ZK StPO – N. LANDSHUT / T. BOSSHARD, op. cit., art. 310 CPP n. 10 ss.].

Il decreto di non luogo a procedere, che non viene impugnato oppure che viene impugnato senza successo [ovvero quando sono adempiuti i presupposti dell’art. 437 CPP (StPO Kommentar – F. RIKLIN, 2. ed., art. 323 CPP n. 1)], cresce formalmente in giudicato (art. 320 cpv. 4 CPP) [ZK StPO – N. LANDSHUT / T. BOSSHARD, op. cit., art. 310 CPP n. 14; ZK StPO – N. LANDSHUT / T. BOSSHARD, op. cit., art. 323 CPP n. 1].

2.2.2.

L’art. 437 CPP disciplina la crescita in giudicato delle sentenze e delle altre decisioni che concludono il procedimento penale contro le quali è dato ricorso giusta il CPP (cpv. 1). Secondo il cpv. 3 della norma le decisioni contro le quali non è dato alcun ricorso ai sensi del CPP passano in giudicato allorché sono prese.

Contro le decisioni emanate in applicazione del CPP è tuttavia possibile il ricorso in materia penale al Tribunale federale ai sensi degli art. 78 ss. LTF. Qualora sia presentato un simile ricorso, il procedimento non è ancora definitivamente concluso, per cui l’art. 437 cpv. 1 CPP (che si riferisce ai procedimenti giusta il CPP) va relativizzato (BSK StPO – T. SPRENGER, op. cit., art. 437 CPP n. 6 ss.; StPO Praxiskommentar – N. SCHMID / D. JOSITSCH, op. cit., art. 437 CPP n. 7). In caso di impugnazione davanti al Tribunale federale, le decisioni passano pertanto in giudicato soltanto nel momento in cui sono emanate le relative sentenze dell’Alta Corte (art. 61 LTF) [BSK StPO – T. SPRENGER, op. cit., art. 437 CPP n. 8; StPO Praxiskommentar – N. SCHMID / D. JOSITSCH, op. cit., art. 437 CPP n. 7; contra: messaggio 21.12.2005 concernente l’unificazione del diritto processuale penale, in FF 2006 p. 1235]. In questo senso il ricorso in materia penale si avvicina ad un rimedio ordinario (StPO Praxiskommentar – N. SCHMID / D. JOSITSCH, op. cit., art. 437 CPP n. 7; cfr., sulla natura di rimedio ordinario/straordinario del ricorso in materia penale, ZK StPO – A. CAVALLO, op. cit., art. 437 CPP n. 40).

2.2.3.

In applicazione dell’art. 323 cpv. 1 CPP, in presenza di determinate condizioni, può essere riaperto un procedimento penale.

Il procuratore pubblico dispone la riapertura di un procedimento penale concluso con un decreto di abbandono o con un decreto di non luogo a procedere formalmente cresciuti in giudicato [giusta l’art. 437 CPP (ZK StPO – N. LANDSHUT / T. BOSSHARD, op. cit., art. 323 CPP n. 4; StPO Kommentar – F. RIKLIN, op. cit., vor art. 437-438 CPP n. 7)] se viene a conoscenza di nuovi mezzi di prova oppure fatti (DTF 141 IV 194 consid. 2.3.; BSK StPO – R. GRÄDEL / M. HEINIGER, op. cit., art. 323 CPP n. 5 ss.; ZK StPO – N. LANDSHUT / T. BOSSHARD, op. cit., art. 323 CPP n. 9 ss.) che: a. chiamano in causa la responsabilità penale dell’imputato (decisione TF 6B_1100/2020 del 16.12.2021 consid. 4.1.; ZK StPO – N. LANDSHUT / T. BOSSHARD, op. cit., art. 323 CPP n. 13 ss.; StPO Praxiskommentar – N. SCHMID / D. JOSITSCH, op. cit., art. 323 CPP n. 4) e – cumulativamente (decisione TF 6B_1100/2020 del 16.12.2021 consid. 3.2.; DTF 141 IV 194 consid. 2.3.) – b. non risultano dagli atti del procedimento abbandonato.

I mezzi di prova ed i fatti sono nuovi se non comparivano già agli atti del procedimento penale (decisione TF 6B_1100/2020 del 16.12.2021 consid. 4.1.; BSK StPO – R. GRÄDEL / M. HEINIGER, op. cit., art. 323 CPP n. 5; ZK StPO – N. LANDSHUT / T. BOSSHARD, op. cit., art. 323 CPP n. 21 ss.; StPO Praxiskommentar – N. SCHMID / D. JOSITSCH, op. cit., art. 323 CPP n. 3/7).

I presupposti sono i medesimi per il decreto di abbandono e di non luogo a procedere, anche se i requisiti per quest’ultimo – trattandosi di una decisione che il procuratore pubblico ha preso sulla base della sola denuncia penale o del solo rapporto di polizia – sono meno severi (DTF 144 IV 81 consid. 2.3.5.; ZK StPO – N. LANDSHUT / T. BOSSHARD, op. cit., art. 323 CPP n. 1a).

Il nuovo fatto o il nuovo mezzo di prova devono essere fatti valere nella procedura di reclamo contro il decreto di abbandono o di non luogo a procedere se noti a quel momento (ZK StPO – N. LANDSHUT / T. BOSSHARD, op. cit., art. 323 CPP n. 4/25).

Se il fatto o la prova non sono stati consapevolmente evidenziati nel procedimento, il principio della buona fede ed il divieto dell’abuso di diritto ostano alla sua riapertura se la violazione è grave e se l’abuso è manifesto (decisione TF 6B_1153/2016 del 23.1.2018 consid. 3.2.; ZK StPO – N. LANDSHUT / T. BOSSHARD, op. cit., art. 323 CPP n. 25; StPO Praxiskommentar – N. SCHMID / D. JOSITSCH, op. cit., art. 323 CPP n. 8).

2.3.

2.3.1.

Con decisione 26.7.2021 (NLP 2270/2021) il procuratore pubblico ha decretato il non luogo a procedere in ordine all’esposto.

Con giudizio CRP 60.2021.234 del 20.10.2021 questa Corte ha respinto, per quanto ricevibile, il reclamo del RE 1 contro il predetto decreto di non luogo a procedere.

Il RE 1, con ricorso 25.11.2021, ha contestato la pronuncia di questa Corte davanti al Tribunale federale.

Il 13/14.12.2021 è stata richiesta la riapertura del procedimento.

Il 20.12.2021 il magistrato inquirente ha respinto l’istanza, il decreto di non luogo a procedere non essendo cresciuto in giudicato.

2.3.2.

Questa Corte ritiene che il decreto del procuratore pubblico sia corretto in ragione della pendenza, al 20.12.2021, del ricorso in materia penale del RE 1 all’Alta Corte.

Si è detto che l’art. 437 CPP, che disciplina la crescita in giudicato delle decisioni contro cui è dato ricorso ex CPP, va relativizzato qualora sia pendente, contro il giudizio di ultima istanza, ricorso in materia penale. A prescindere dalla questione a sapere se si tratti di un rimedio ordinario o straordinario, se è pendente un tale rimedio il procedimento penale non può infatti essere reputato definitivamente concluso. L’Alta Corte potrebbe in effetti annullare la pronuncia cantonale decidendo nel merito o rinviando la causa all’autorità inferiore o di prima istanza (art. 107 cpv. 2 LTF).

La questione dell’eventuale riapertura del procedimento ex art. 323 CPP si pone quindi soltanto quando il procedimento è effettivamente concluso: solo in questa ipotesi si giustifica in effetti rispondere alla questione a sapere se ci siano nuovi mezzi di prova o fatti che chiamano in causa la responsabilità penale dell’imputato e che non risultano dagli atti del procedimento penale.

2.3.3.

Con sentenza 6B_1389/2021 del 17.1.2022, emanata dopo l’introduzione del reclamo 31.12.2021/3.1.2022, il Tribunale federale ha respinto, nella misura in cui era ammissibile, il ricorso del RE 1 contro il giudizio di questa Corte.

Il procedimento penale in questione si è dunque concluso: il decreto di non luogo a procedere è, oggi, cresciuto in giudicato.

Questa Corte, autorità di reclamo ai sensi dell’art. 393 cpv. 1 lit. a CPP, non può nondimeno esaminare, oggi, se sono dati i presupposti di merito per la riapertura del procedimento penale: spetta infatti al procuratore pubblico pronunciarsi in prima istanza sul tema, come prevede esplicitamente l’art. 323 cpv. 1 CPP.

I reclamanti, se lo riterranno, procederanno a risegnalare eventuali mezzi di prova o fatti reputati nuovi inerenti alla fattispecie oggetto del noto decreto di non luogo a procedere. Il pubblico ministero, in questo contesto, valuterà i presupposti dell’art. 323 CPP rispettivamente, se la segnalazione concernerà altri fatti di possibile rilevanza penale, non oggetto del decreto di non luogo a procedere, aprirà un nuovo incarto (cfr., sul tema, ZK StPO – N. LANDSHUT / T. BOSSHARD, op. cit., art. 323 CPP n. 10 ss.).

  1. Il gravame, per quanto ricevibile, è respinto. Tassa di giustizia e spese sono poste in solido a carico dei reclamanti, soccombenti.

Per questi motivi,

richiamati gli art. 379 ss. e 393 ss. CPP, 1 ss. e 25 LTG ed ogni altra disposizione,

pronuncia

  1. Il reclamo, per quanto ricevibile, è respinto.

  2. La tassa di giustizia di CHF 700.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 750.-- (settecentocinquanta), sono poste in solido a carico del RE 1, __________, e della RE 2, __________.

  3. Rimedio di diritto:

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

  1. Intimazione:

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente La cancelliera

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