Incarto n. 60.2022.322
Lugano
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Nicola Respini, presidente, Raffaele Guffi, Giovan Maria Tattarletti
cancelliera:
Valentina Item, vicecancelleria
sedente per statuire sul reclamo 17/18.11.2022 presentato da
RE 1 patr. da: PR 1
contro
la decisione 2.11.2022 di collocamento iniziale (in sezione chiusa) emanata dal giudice dei provvedimenti coercitivi Paolo Bordoli, sedente in materia di applicazione della pena (inc. GPC __________);
preso atto degli scritti 22/23.11.2022 del procuratore generale sostituto Moreno Capella 24/25.11.2022 del giudice dei provvedimenti coercitivi, mediante i quali chiedono la reiezione del gravame;
preso atto che, interpellato, RE 1, non ha presentato osservazioni di replica;
considerato
in fatto
a. Con sentenza 22.3.2021 (inc. TPC __________ + __________) la Corte delle assise criminali ha riconosciuto RE 1 colpevole di per atti sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a resistere, lesioni semplici, infrazione alla LF sugli stupefacenti e trascuranza degli obblighi di mantenimento. Lo ha quindi condannato alla pena detentiva di 34 mesi, dedotto il carcere già sofferto.
L'esecuzione della pena detentiva è stata sospesa in ragione di 22 mesi, con un periodo di prova di 4 (quattro) anni; i restanti 12 (dodici) mesi sono da espiare.
b. L’appello interposto da RE 1 con annuncio 31.3.2021, è stato respinto, con decisione 16.8.2022 dalla Corte di appello e di revisione penale, che ha quindi confermato la pena (inc. CARP __________ + __________).
Tale decisione è stata altresì confermata dal Tribunale federale che, in data 28.9.2022, ha respinto il ricorso 7.9.2022 di RE 1 (inc. TF __________).
c. Con decisione 2.11.2022 il giudice dei provvedimenti coercitivi ha ordinato il collocamento di RE 1 in sezione chiusa, ravvedendo il rischio concreto che egli si dia alla fuga, sottraendosi all’esecuzione della pena. In sostanza il giudice ha ritenuto che RE 1 si sarebbe reso irreperibile nel recente passato e neppure sarebbe noto un recapito stabile sul territorio, ciò anche con riferimento alla definizione di una fattispecie ancora aperta a suo carico (per cui è stato annunciato il rito abbreviato), con definizione in tempi ragionevoli del quadro complessivo della pena, ritenuto che la presente è una pena parzialmente sospesa per cui interamente da espiare (senza possibilità di liberazione condizionale ai 2/3) [inc. GPC __________].
Il magistrato ha quindi determinato i seguenti termini di esecuzione, tenuto conto della carcerazione patita dal reclamante:
1/3 7.6.2022
1/2 7.8.2022
Fine pena 7.2.2023.
d. Con gravame 17/18.11.2022 RE 1 impugna il suddetto giudizio postulando il collocamento in sezione aperta. Lo stesso ha altresì chiesto di essere posto al beneficio del “gratuito patrocinio nella presente fattispecie”, non avendo risorse per pagarsi un legale ed essendo l’assistenza di un avvocato necessaria in concreto, trattandosi di una questione prettamente giuridica (p. 4).
Il reclamante, dopo aver ripreso dottrina e giurisprudenza in materia, ha ritenuto di mantenere “legami solidissimi con la Svizzera, paese nel quale è sostanzialmente cresciuto e dove ha tutti i suoi affetti (i quattro figli, la madre, i parenti, perfino la ex compagna e madre di due delle sue quattro figlie che è andata spesso a trovarlo nel periodo di carcerazione)” [p. 4].
A fronte di ciò, mancherebbe una delle condizioni principali per cui potrebbe essere stabilito un pericolo di fuga, segnatamente quello di non disporre di legami forti con la Svizzera. Infatti, il reclamante avrebbe unicamente in Svizzera (e in nessun altro paese) i suoi legami principali e le sue reti di relazioni.
In merito al recapito stabile sul territorio, RE 1 ammette di non averlo avuto nei mesi precedenti la sua carcerazione del 2022, ma avrebbe “manifestato l'intenzione di risiedere presso l'abitazione della madre e che anche nel periodo in cui non ha avuto un recapito stabile egli è sempre stato presente sul territorio svizzero” (p. 4).
Inoltre, non vi sarebbe alcun elemento, e nemmeno il giudice dei provvedimenti coercitivi ne farebbe riferimento, che indicherebbe che il reclamante “sia mai stato all'estero con la volontà di sottrarsi a dei procedimenti o per periodi prolungati” (p. 4).
Infine, non risulterebbero “particolare altri gesti di irreperibilità”, di RE 1, se non la sua mancata presenza alla citazione del 14.2.2022 (p. 4).
Ha concluso ribadendo che “la vita, i legami, i famigliari, gli interessi di RE 1 sono unicamente in Svizzera e il pericolo di fuga ravvisato dal Giudice dei provvedimenti coercitivi appare quanto meno astratto, considerate anche le succinte argomentazioni che porta nella sua decisione, qui impugnata” (p. 4).
e. In data 22/23.11.2022 il procuratore generale sostituto ha indicato che RE 1 presenterebbe un elevato rischio di recidiva ed un concreto pericolo di fuga: in effetti egli “annovera almeno 4 condanne prima della sentenza delle Assise criminali del 22.03.2021 ed un procedimento penale con almeno 8 capi d'imputazione (atto d'accusa in procedura abbreviata) in (prossimo) divenire (come rettamente osservato dal GPC nella decisione impugnata)” [p. 1].
Il fatto che egli asseritamente abbia numerosi legami con la Svizzera ancora non significherebbe che tali legami siano “particolarmente solidi”; dagli atti non risulterebbe del resto che il reclamante si sia mai particolarmente occupato dei suoi figli, né che si sia adoperato per il loro sostentamento/educazione.
Lo stesso neppure avrebbe mai condiviso in modo duraturo l'abitazione dei figli e delle loro madri.
Infine, RE 1 nemmeno potrebbe contare su “una dimora legale stabile e sicura in Svizzera (cfr. gli almeno 3 ammonimenti amministrativi emessi dalle autorità in materia di immigrazione)”; aspetti che affievolirebbero la solidità dei suoi legami con il territorio (p. 1).
f. Con osservazioni 24/25.11.2022 il giudice dei provvedimenti coercitivi ha fatto notare che il reclamante non si sarebbe confrontato con il fatto di avere un procedimento penale tutt’ora pendente, che avrebbe portato al suo ultimo arresto, e che dovrebbe essere in via di definizione tramite procedura abbreviata, e che porterà – con ogni verosimiglianza – ad un ulteriore giudizio di condanna.
In tale contesto e “con la prospettiva di ulteriore carcere espiativo, il rischio che RE 1 possa sottrarsi all'esecuzione della pena, se collocato in carcere aperto, appare concreto” (p. 1).
in diritto
Il Codice di diritto processuale penale svizzero (Codice di procedura penale, CPP, RS 312.0), all'art. 439 cpv. 1 CPP, lascia ai Cantoni la facoltà di designare le autorità competenti per l'esecuzione delle pene e delle misure e di stabilire la relativa procedura.
L'art. 10 cpv. 1 lit. h della Legge sull'esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti del 20.4.2010 (LEPM, RL 341.100) conferisce al giudice dell'applicazione della pena − in Ticino il giudice dei provvedimenti coercitivi giusta l'art. 73 LOG − la competenza, fra l'altro, a decidere il collocamento iniziale del condannato ex art. 76 CP.
Contro tali decisioni è data facoltà al condannato e al Ministero pubblico di interporre reclamo ai sensi degli art. 393 segg. CPP presso la Corte dei reclami penali (art. 12 cpv. 1 lit. b LEPM).
Con il reclamo si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l'eccesso e l'abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lit. a CPP), l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e l'inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).
Il reclamo deve essere presentato entro 10 giorni per iscritto e motivato (art. 396 cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare all’art. 390 CPP per la forma scritta e all’art. 385 CPP per la motivazione. In particolare la persona o l’autorità che lo interpone deve indicare i punti della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).
La prevalenza dei principi della verità materiale e della legalità impone alla giurisdizione di reclamo, investita di un gravame, di decidere indipendentemente dalle conclusioni o dalle motivazioni addotte dalle parti, applicando il diritto penale, che deve imporsi d’ufficio (Commentario CPP – M. MINI, art. 391 CPP n. 2; cfr., anche, decisioni TF 6B_492/2016 del 12.01.2017 consid. 2.2.1.; 6B_69/2014 del 9.10.2014 consid. 2.4.; 6B_776/2013 del 22.07.2014 consid. 1.5.; 1B_460/2013 del 22.01.2014 consid. 3.1; 1B_768/2012 del 15.01.2013 consid. 2.1.).
1.2.
Il gravame, inoltrato il 17/18.11.2022 contro la decisione 2.11.2022 del giudice dei provvedimenti coercitivi è tempestivo (in quanto rispettoso del termine di 10 giorni imposto dall’art. 396 cpv. 1 CPP), oltre che proponibile (art. 12 cpv. 1 lit. b LEPM i.c.c. art. 393 CPP).
Le esigenze di forma e di motivazione sono rispettate.
RE 1 quale condannato in espiazione di pena, è legittimato a reclamare ex art. 382 cpv. 1 CPP, avendo un interesse giuridicamente protetto all’annullamento o alla modifica del giudizio, che lo lede personalmente, direttamente ed attualmente.
L’art. 76 cpv. 1 CP stabilisce che le pene detentive sono scontate in un penitenziario chiuso o aperto (ove con il termine aperto si intende uno stabilimento “aperto” o “semiaperto”, BSK Strafrecht I - B.F. BRÄGGER, 4a. ed., art. 76 CP n. 8). Il detenuto è collocato in un penitenziario chiuso o in un reparto chiuso di un penitenziario aperto se vi è pericolo che si dia alla fuga o vi è da attendersi che commetta nuovi reati (cpv. 2).
L’art. 75a cpv. 2 CP precisa che per regime aperto si intende un’espiazione della pena tale da essere meno restrittiva della libertà, in particolare il trasferimento in un penitenziario aperto, la concessione di congedi, l’autorizzazione del lavoro o alloggio esterni e la liberazione condizionale”.
2.2.
L’art. 1 cpv. 3 del Regolamento del 29.10.2010 relativo alla lista degli stabilimenti per l’esecuzione delle privazioni di libertà a carattere penale (emanato sulla base dell’art. 4 lit. k del Concordato sull’esecuzione delle pene privative di libertà e delle misure concernenti gli adulti e i giovani adulti nei cantoni latini del 10.04.2006, RL 343.200) indica che gli stabilimenti sono concepiti ed organizzati in funzione dell’importanza del rischio d’evasione e di reiterazione che rappresenta la persona che vi è collocata per l’esecuzione della detenzione. Tale valutazione è effettuata in funzione delle circostanze e di diversi elementi (segnatamente durata della detenzione, infrazioni e condizioni in cui sono state commesse, condizioni personali della persona detenuta, legami con la Svizzera e statuto amministrativo).
L'art. 19 del Regolamento sull'esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti del 6.03.2007 (REPM, RL 341.110) stabilisce che l'esecuzione della pena in uno stabilimento chiuso, ossia in uno stabilimento in cui le misure di sicurezza sono elevate, è la forma di esecuzione ordinaria quando al detenuto non possono essere concesse altre forme di esecuzione in grado di evitare in particolare la fuga o pericoli a terzi (cpv. 1). L'esecuzione della pena avviene ininterrottamente nello stabilimento. Il trattamento, che ha come scopo finale il reinserimento sociale, è fondato su una graduale concessione di libertà tendente alla responsabilizzazione progressiva del carcerato, sulla base di un piano individuale di esecuzione della pena (cpv. 2). Una persona condannata può scontare la pena privativa della libertà in maniera totale o parziale in uno stabilimento aperto − ossia in una struttura che dispone di misure di sicurezza ridotte per quanto concerne l'organizzazione, il personale e la costruzione − se questa sua collocazione non provoca pericoli alla comunità, evita il ripetersi di azioni delittuose e non vi è rischio di fuga.
Del pari l'art. 3 del Regolamento delle strutture carcerarie del Cantone Ticino del 15.12.2010 (RL 342.110, nel seguito RSC) precisa che il carcere penale “La Stampa”, quale struttura chiusa (cpv. 4), è, tra l’altro, destinato all’incarcerazione di persone maggiorenni poste in esecuzione di pena o di misura o di internamento (cpv. 3 lit. a). Per contro “Lo Stampino”, quale struttura aperta (cpv. 5), è in particolare destinata all'incarcerazione di: a) persone in esecuzione di pene eseguite in regime di lavoro esterno; b) persone in esecuzione di pene eseguite in forma di semiprigionia; c) persone in esecuzione di pene di breve durata eseguite per giorni; d) persone in esecuzione di pena che non presentano un rischio di fuga e per le quali non vi è da attendersi che commettano nuovi reati (cpv. 6).
La persona incarcerata viene ammessa al regime ordinario qualora motivi di sicurezza non vi si oppongano (art. 40 cpv. 1 prima frase RSC).
Con quale intensità debba sussistere il pericolo di fuga o il rischio che il detenuto commetta nuovi reati posto dall'art. 76 cpv. 2 CP, non può essere espresso in generale e in astratto ma dipende dalle circostanze.
Per ammettere l'esistenza di un pericolo di fuga o di recidiva non occorre certamente che siano state intraprese manovre concrete in tal senso, è bensì sufficiente che sia riconoscibile l'esistenza di detti rischi (BSK Strafrecht I − B. F. BRÄGGER, op. cit., art. 77b CP n. 9).
I requisiti posti al comportamento del detenuto in espiazione di pena e i rischi di fuga o di recidiva si determinano di regola secondo i criteri che valgono per la liberazione condizionale ex art. 86 CP (decisione TF 6B_577/2020 del 7.07.2020, consid. 1.3.3.).
Conformemente alla giurisprudenza federale il rischio di fuga deve essere valutato in considerazione dell’insieme delle circostanze proprie al detenuto, quali per esempio le sue condizioni di vita (“Lebensumstände”), i legami familiari (“familiäre Bindungen”), la sua situazione professionale e finanziaria (“berufliche und finanzielle Situation”), nonché le sue relazioni all’estero (“Kontakte zum Ausland”). Infatti non si può concludere per l’esistenza di questo rischio solo sulla base di una possibilità astratta di fuga. Occorre piuttosto che vi sia una certa probabilità, fondata su concreti motivi, che il detenuto posto in libertà si sottragga all’esecuzione della pena, dandosi alla fuga (sentenze TF 6B_432/2012 del 26.10.2012 consid. 3.; 6B_254/2012 del 18.06.2012 consid. 3.; 6B_577/2011 del 12.01.2012 consid. 2.1. e 2.2.). Il quantum della pena che gli resta da espiare da solo non basta per ammettere il rischio di fuga. Può tuttavia essere considerato, unitamente ad altre circostanze, quale indizio di una possibile fuga (sentenza TF 6B_432/2012 del 26.10.2012 consid. 3.; DTF 125 I 60). Un rischio acuto di fuga viene ammesso in special modo dalla dottrina, quando l’interessato non intrattiene in Svizzera una rete di relazioni, ovverossia quando egli non dispone di legami con il nostro paese. Ciò che di principio viene presunto per i cosiddetti turisti del crimine (“Kriminaltouristen”) e per i condannati senza un valido permesso di soggiorno o di domicilio (BSK Strafrecht I − B. F. BRÄGGER, op. cit., art. 76 CP n. 4).
Si è detto che il giudice dei provvedimenti coercitivi, a motivazione del collocamento di RE 1 in sezione chiusa, ha indicato che vi sarebbe un pericolo di fuga in capo al condannato, ciò in ragione del fatto che lo stesso si sarebbe reso irreperibile nel recente passato, non avrebbe un recapito stabile sul territorio e vi sarebbe un altro procedimento penale aperto nei suoi confronti, per il quale a breve dovrebbe esserci un rinvio a giudizio con rito abbreviato.
A ragione.
4.2.
Dagli atti risulta che RE 1 è nato a __________, dove vi risiede ancora sua nonna ed il suo padre naturale.
Cittadino __________, titolare di un permesso C (valido fino al 7.2.2024), è padre di 4 figli, di cui 4 risiedono in Ticino, non presenta forti legami con il nostro territorio.
Innanzitutto. non risulta che lo stesso intrattenga rapporti stabili e duraturi con i figli, rispettivamente la madre dei stessi.
Neppure professionalmente lo stesso può vantare legami con il Ticino, essendo senza impiego.
Dall’inchiesta è altresì risultato che lo stesso ha legami a __________, dove si sarebbe recato per sfuggire al mandato di cattura emanato il 23.2.2022 e dove vi sarebbe rimasto fino al girono del fermo.
Lo stesso non ha inoltre un domicilio legale fisso in Ticino: dalle denunce sporte nei suoi confronti è infatti risultato che, almeno dal dicembre 2021 (dopo lo sfratto dal suo appartamento), RE 1 ha alloggiato per brevi periodi presso strutture alberghiere, che venivano lasciate dallo stesso senza saldare il conto, per poi trasferirsi in altre località. Ciò che ha portato all’inoltre di almeno tre denunce nei suoi confronti per frode dello scotto.
L’assenza di un recapito stabile non viene mutata neppure dallo scritto 18/21.11.2022 dell’avv. PR 1 con cui ha inviato a questa Corte un’asserita dichiarazione della madre del condannato in cui si dice disposta ad accogliere a casa suo figlio. Innanzitutto tale allegato è un’e-mail, che non può quindi essere ritenuta una dichiarazione, in assenza di debita sottoscrizione; inoltre, a prescindere da ciò, la conferma della madre ad accogliere in casa il figlio non può costituire per RE 1 un recapito legale stabile e sicuro.
È inoltre lo stesso RE 1 ad ammettere di non essersi presentato alla citazione del 14.2.2022, rendendosi irreperibile anche con il precedente patrocinatore, che ha poi rimesso il mandato.
Non va peraltro dimenticato che – come rettamente indicato dal giudice dei provvedimenti coercitivi – a carico di RE 1 è pendente un altro procedimento penale per i reati di lesioni semplici, vie di fatto, coazione, appropriazione semplice ed indebita, furto, acquisizione illecita di dati, truffa (sub. truffa per mestiere, sub. frode dello scotto), conseguimento fraudolento di una prestazione e falsità in documenti (inc. MP __________), per il quale il procuratore pubblico Anna Fumagalli ha affermato di voler procedere con rito abbreviato (cfr. doc. 5 inc. GPC).
Come detto, tale procedimento è in fase di definizione (atto d’accusa in procedura abbreviata) e porterà – con ogni verosimiglianza – ad un nuovo giudizio di condanna.
4.3.
In tali circostanze, senza legami famigliari solidi e senza legami professionali, con una situazione debitoria importante e con la prospettiva di ulteriore carcere espiativo, il rischio che egli possa darsi alla fuga per sottrarsi all’esecuzione della pena, permane concreto e alto, come rettamente valutato dal giudice dei provvedimenti coercitivi.
Di conseguenza, essendo adempiuto uno dei presupposti richiesti dall’art. 76 cpv. 2 CP per ordinare il collocamento in sezione chiusa, il giudizio qui impugnato merita di essere tutelato.
Il reclamante, nel proprio gravame, chiede di essere messo al beneficio del gratuito patrocinio, in relazione alla procedura davanti a questa Corte.
5.2.
Giusta l'art. 10 LAG (Legge sull'assistenza giudiziaria e sul patrocinio d'ufficio del 15.03.2011, RL 178.300) l'autorità competente a concedere l'assistenza giudiziaria e a designare il patrocinatore d'ufficio è quella del merito: da questa norma discende la competenza di questa Corte a decidere sull'istanza di assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio formulata in questa sede dal reclamante, in base alle normative in vigore dall’1.01.2011, riservate dall’art. 439 cpv. 1 CPP per le procedure davanti al giudice dei provvedimenti coercitivi in materia di applicazione della pena.
Il diritto all'assistenza giudiziaria e al gratuito patrocinio discendono dall’art. 2 LAG e dall'art. 29 cpv. 3 Costi., secondo cui chi non dispone dei mezzi necessari ha diritto alla gratuità della procedura, se la sua causa non sembra priva di probabilità di successo, ed al gratuito patrocinio, qualora la presenza di un legale sia necessaria per tutelare i suoi diritti.
5.3.
Questa Corte, vista la situazione economica del reclamante, che gli è già valsa la concessione del gratuito patrocinio nel procedimento davanti al Ministero pubblico ed alla Corte del merito).
La particolare situazione del reclamante, straniero, senza legami col nostro paese e con poche nozioni della lingua italiana, rendono in concreto necessaria l’assistenza di un legale, in una procedura - quella presente - che non appariva d’acchito essere priva di possibilità di successo.
In tali circostanze si giustifica la concessione del gratuito patrocinio, oltre al prescindere dal prelievo della tassa di giustizia e delle spese.
Pertanto la domanda di assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio viene accolta e al patrocinatore di RE 1 è riconosciuto il versamento di un’adeguata indennità per la presente procedura.
Per questi motivi,
richiamati gli art. 74 segg., 379 segg., 393 segg. 439 cpv. 1 CPP, la LEPM, il REPM, il RSC, il Regolamento del 29.10.2010 relativo alla lista degli stabilimenti per l’esecuzione delle privazioni delle possibilità, ed ogni altra disposizione applicabile,
pronuncia
Il reclamo è respinto.
La domanda di assistenza giudiziaria è accolta e al patrocinatore di RE 1, avv. PR 1, __________, è riconosciuto il versamento dell’importo di CHF 500.-- (cinquecento) a titolo di indennità per la procedura di reclamo davanti a questa Corte.
Non si prelevano tassa di giustizia e spese.
Rimedio di diritto:
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La cancelliera