Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TRAP_002
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TRAP_002, 60.2012.121
Entscheidungsdatum
27.07.2012
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Incarto n. 60.2012.121

Lugano 27 luglio 2012/ps

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

cancelliera:

Claudia Malaguerra Bernasconi, vicecancelliera

sedente per statuire sul reclamo 26.3.2012 presentato da

RE 1 rappr. da: RA 1 patr. da: PR 1

contro

la decisione 15.3.2012 emanata dal procuratore pubblico Andrea Maria Balerna con cui ha respinto la di lui istanza di concessione del gratuito patrocinio nel contesto del procedimento penale aperto a carico di __________, __________, per reati patrimoniali (inc. MP __________);

richiamate le osservazioni 6.4.2012 del procuratore pubblico con le quali si riconferma nella propria decisione;

visto lo scritto 11/13.4.2012 di RE 1;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto

a.In data 27.2.2012 RE 1, rappresentato dal suo attuale tutore __________, ha querelato/denunciato __________, suo precedente tutore, per i reati di appropriazione indebita, subordinatamente semplice ed amministrazione infedele (querela/denuncia 27/28.2.2012, AI 1, inc. MP __________). L’agire del querelato/denunciato gli avrebbe, a suo dire, procurato un danno patrimoniale pari a circa CHF 65'825.--.

RE 1 ha contestualmente postulato di essere ammesso al gratuito patrocinio nella misura più ampia possibile (art. 136 cpv. 2 lit. a-c CPP), con l’assistenza dell’avv. PR 1, in considerazione della sua situazione finanziaria. Inoltre egli non sarebbe, a suo dire, “(…) manifestamente in grado di procedere con atti propri nell’ambito di questa vertenza dagli aspetti giuridici complessi (…). La designazione di un patrocinatore si rende necessaria alla corretta tutela dei suoi interessi (…)” (querela/denuncia 27/28.2.2012, p. 6).

b. Con decisione 15.3.2012 il magistrato inquirente ha respinto “(…) l’istanza volta all’ottenimento del gratuito patrocinio a far tempo dal 31 gennaio 2012, e meglio comprendente l’intervento del patrocinatore per la preparazione della denuncia del 27 febbraio 2012 (…)” (decisione 15.3.2012, AI 3), ritenendo che, a prescindere dall’eventuale indigenza di RE 1, non appariva necessario ai sensi dell’art. 136 cpv. 2 lit. c CPP, per tutelare i propri interessi, l’ausilio di un avvocato. A dire del procuratore pubblico infatti l’attuale tutore del querelante/denunciante era perfettamente in grado di tutelare gli interessi del suo pupillo: “(…) nel caso concreto, il procedimento penale non risulta essere particolarmente complesso né in fatto né in diritto, e la quantificazione del danno eventualmente subito da RE 1 a seguito dei comportamenti di __________ non sembra presentare particolari difficoltà, alle quali __________ non possa far fronte senza l’ausilio di un avvocato (…)” (decisione 15.3.2012, p. 2).

c. Con gravame 26.3.2012 RE 1 chiede che, in accoglimento dell’impugnativa, la decisione 15.3.2012 sia annullata e riformata “(…) nel senso che è accordato all’accusatore privato RE 1, (…), il gratuito patrocinio a far tempo dal 31 gennaio 2012; lo Stato si farà carico, secondo la tariffa usuale, dell’onorario e delle spese di patrocinio dell’avv. PR 1, __________, e prescinderà dal richiedere anticipi o prestazione di garanzia nonché dall’accollare a RE 1 spese procedurali (…)” (reclamo 26.3.2012, p. 7).

A suo dire il procuratore pubblico non avrebbe tenuto conto “(…) dell’oggettiva difficoltà relativa all’allestimento di una denuncia penale come quella presentata, per la quale proprio il signor RA 1 (sostenuto dalla __________, presieduta da un esperto avvocato), ha preferito chiedere il sostegno del sottoscritto legale (…). (reclamo 26.3.2012, p. 4). Inoltre il tutore sarebbe formato in campo psicopedagogico e sociale e non giuridico, e non sarebbe in grado di seguire il procedimento in oggetto, anche perché egli, quale dipendente della città di __________, a tempo pieno e con funzione dirigenziale, non potrebbe assentarsi dal lavoro per seguire tutti gli interrogatori necessari. Andrebbe poi considerato il fatto che “(…) il signor RA 1 dovrà essere certamente sentito in qualità di teste nell’ambito del procedimento in oggetto. Egli potrà quindi essere controinterrogato dal patrocinatore del signor __________ o dall’imputato medesimo. Il doppio ruolo di teste e patrocinatore di RE 1, in tale situazione, sarebbe senz’altro problematico. Un avvocato, incaricato di tutelare gli interessi dell’accusatore privato, potrebbe invece porre efficacemente domande al teste RA 1 (…)” (reclamo 26.3.2012, p. 5).

d. Con decisione 5.4.2012 il procuratore pubblico ha esonerato RE 1 dal pagamento di anticipi, prestazioni di garanzia e dalle spese procedurali (art. 136 cpv. 2 lit. a e b CPP), avendo appurato che quest’ultimo non dispone delle risorse finanziarie sufficienti (decisione 5.4.2012, AI 7).

e. Delle ulteriori argomentazioni di RE 1 e delle osservazioni del magistrato inquirente, si dirà, se necessario, in corso di motivazione.

in diritto

  1. Giusta l’art. 393 cpv. 1 lit. a CPP il reclamo può essere interposto, entro il termine di dieci giorni, contro le decisioni e gli atti procedurali della polizia, del pubblico ministero e delle autorità penali delle contravvenzioni, eccettuati i casi in cui è espressamente escluso dal CPP o quando è prevista un’altra impugnativa.

Con il gravame, da introdurre davanti alla giurisdizione di reclamo (art. 20 cpv. 1 lit. b CPP), ovvero – in Ticino – alla Corte dei reclami penali (art. 62 cpv. 2 LOG), si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lit. a CPP), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e l’inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).

Il reclamo deve essere presentato per iscritto e motivato (art. 396 cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare all’art. 390 CPP per la forma scritta ed all’art. 385 CPP per la motivazione.

Esso deve indicare – in particolare – i punti della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).

  1. Il gravame, inoltrato il 26.3.2012, contro la decisione 15.3.2012 del procuratore pubblico, con cui ha respinto l’istanza di ammissione al beneficio del gratuito patrocinio, è tempestivo e proponibile (BSK StPO – G. MAZZUCCHELLI / M. POSTIZZI, art. 136 CPP n. 21; ZK StPO – V. LIEBER, art. 136 CPP n. 12).

Le esigenze di forma e motivazione del reclamo sono rispettate.

RE 1, accusatore privato ai sensi dell’art. 104 cpv. 1 lit. b CPP, è pacificamente legittimato a reclamare giusta l’art. 382 cpv. 1 CPP avendo un interesse giuridicamente protetto all’annullamento o alla modifica del giudizio che non gli ha concesso il postulato gratuito patrocinio nel procedimento penale.

Il gravame è quindi nelle predette circostanze ricevibile in ordine.

  1. 3.1.

Giusta l’art. 136 cpv. 1 CPP chi dirige il procedimento accorda parzialmente o totalmente il gratuito patrocinio all’accusatore privato, affinché questi possa far valere le sue pretese civili, se: a. l’accusatore privato è sprovvisto dei mezzi necessari; e b. l’azione civile non appare priva di probabilità di successo.

Il gratuito patrocinio comprende, a’ sensi dell’art. 136 cpv. 2 CPP: a. l’esonero dagli anticipi e dalla prestazione di garanzie; b. l’esonero dalle spese procedurali; c. la designazione di un patrocinatore, se necessario per tutelare i diritti dell’accusatore privato.

Il diritto al gratuito patrocinio per l’accusatore privato (ovvero per il danneggiato che dichiara espressamente di partecipare al procedimento penale con un’azione penale o civile, art. 118 cpv. 1 CPP) si fonda sull’art. 29 cpv. 3 Cost. (decisione TF 1B_45/2012 dell’8.6.2012 consid. 4.1.; BSK StPO – G. MAZZUCCHELLI / M. POSTIZZI, art. 136 CPP n. 1). L’art. 136 CPP definisce le condizioni e l’entità del diritto in sintonia con la prassi adottata sinora in relazione all’accusatore privato (messaggio 21.12.2005 concernente l’unificazione del diritto processuale penale, p. 1087).

3.2.

La concessione del gratuito patrocinio presuppone una domanda, motivata, dell’accusatore privato, che fa valere pretese civili nel procedimento (decisione TF 1B_619/2011 del 31.5.2012 consid. 2.1.; messaggio 21.12.2005 concernente l’unificazione del diritto processuale penale, p. 1087), che deve allegare i documenti attestanti la situazione di reddito e di sostanza, i suoi obblighi finanziari e, parimenti, il suo fabbisogno attuale (BSK StPO – G. MAZZUCCHELLI / M. POSTIZZI, art. 136 CPP n. 9).

L’onere di comprovare la propria indigenza spetta quindi, di principio, a colui che chiede il gratuito patrocinio. La direzione del procedimento – a cui compete la decisione (art. 133 cpv. 1, 137 e 61 CPP) – è nondimeno tenuta ad interpellare il richiedente qualora manchino determinati documenti, domandandogli di produrli. Non deve peraltro limitare, in maniera formalistica, i mezzi di prova (BSK StPO – G. MAZZUCCHELLI / M. POSTIZZI, art. 136 CPP n. 12; BSK StPO – N. RUCKSTUHL, art. 132 CPP n. 30; decisione TF 1B_288/2010 del 2.11.2010 consid. 3.4.).

L’accusatore privato è da considerare privo dei mezzi necessari secondo l’art. 136 cpv. 1 lit. a CPP, e di conseguenza indigente, se non può provvedere con mezzi propri – composti di reddito e sostanza – agli oneri processuali e legali, ovvero non è in grado di affrontare detti costi senza intaccare il fabbisogno suo e della sua famiglia (decisione TF 6B_50/2012 del 14.5.2012 consid. 6.2.2.; BSK StPO – G. MAZZUCCHELLI / M. POSTIZZI, art. 136 CPP n. 12; BSK StPO – N. RUCKSTUHL, art. 132 CPP n. 23; N. SCHMID, StPO Praxiskommentar, art. 132 CPP n. 8; Commentario CPP – M. GALLIANI / L. MARCELLINI, art. 136 CPP n. 4).

Determinante, al fine di stabilire se l’accusatore privato è privo dei mezzi necessari per il procedimento, è la sua complessiva situazione patrimoniale al momento dell’introduzione della domanda, situazione che deve tenere conto di tutti gli oneri finanziari, dei redditi e del patrimonio (BSK StPO – N. RUCKSTUHL, art. 132 CPP n. 23; decisione TF 6B_50/2012 del 14.5.2012 consid. 6.2.2.; decisione TF 6B_413/2009 del 13.8.2009 consid. 1.5.).

3.3.

L’art.

136 CPP, al cpv. 1 lit. b, presuppone poi – cumulativamente – che l’azione civile

non appaia priva di probabilità di successo (BSK StPO – G. MAZZUCCHELLI / M.

POSTIZZI, art. 136 CPP n. 14 s.; N. SCHMID, StPO Praxiskommentar, art. 136 CPP

  1. 6; ZK StPO – V. LIEBER, art. 136 CPP n. 6; Commentario CPP – M. GALLIANI /
  2. MARCELLINI, art. 136 CPP n. 5; cfr., sul tema, decisione TF 1B_51/2011 del

29.3.2011 consid. 2.1.).

3.4.

Il gratuito patrocinio può estendersi, oltre che all’esonero dagli anticipi, dalla prestazione di garanzie e dalle spese procedurali (art. 136 cpv. 2 lit. a-b CPP) [ZK StPO – V. LIEBER, art. 136 CPP n. 7 ss.], alla designazione (da parte della direzione del procedimento, art. 133 cpv. 1, 137 e 61 CPP) di un patrocinatore, i cui costi sono assunti dallo Stato, se la fattispecie presenta particolari difficoltà in fatto o in diritto e se l’accusatore privato non è in grado da solo di far valere i suoi diritti (decisione TF 1B_45/2012 dell’8.6.2012 consid. 4.5.; BSK StPO – G. MAZZUCCHELLI / M. POSTIZZI, art. 136 CPP n. 16 ss.; ZK StPO – V. LIEBER, art. 136 CPP n. 10 s.; N. SCHMID, StPO Praxiskommentar, art. 136 CPP n. 4 e art. 132 CPP n. 11 s.).

Per determinare se occorra designare un patrocinatore – i cui costi sono assunti dallo Stato – si deve esaminare se la fattispecie presenta particolari difficoltà in fatto o in diritto e se l’accusatore privato non è in grado da solo di far valere i propri diritti. Si deve tenere conto, segnatamente, dell’età, della situazione sociale, delle conoscenze linguistiche e dello stato fisico e psichico dell’interessato, della difficoltà e della complessità del caso (decisione TF 1B_45/2012 dell’8.6.2012 consid. 4.5.), dal profilo per esempio delle questioni processuali e materiali che si pongono (BSK StPO – G. MAZZUCCHELLI / M. POSTIZZI, art. 136 CPP n. 18), o – ancora – del domicilio all’estero (BSK StPO – G. MAZZUCCHELLI / M. POSTIZZI, art. 136 CPP n. 18).

4.4.1.

Il procuratore pubblico, per fondare la propria decisione, non ha preso in considerazione le capacità di RE 1 a tutelare i propri interessi, bensì quelle del suo tutore che, in virtù dell’art. 106 cpv. 2 CPP, è chiamato e legittimato a rappresentarlo nell’ambito del procedimento penale: “(…) la questione a sapere è dunque se le difficoltà civili e penali del caso giustifichino rispettivamente rendano necessario il patrocinio da parte di un avvocato, piuttosto che da parte del tutore di RE 1 che, per quanto è dato a sapere, non ha una formazione giuridica. Dalla documentazione prodotta, sembrerebbe tuttavia che RA 1, tutore di RE 1, sia responsabile del settore tutele e curatele del servizio accompagnamento sociale della Città di __________ (…), e dunque vi sono motivi per credere che egli abbia conoscenze superiori alla media nell’ambito del diritto tutorio e degli altri aspetti tipicamente connessi a situazioni legate a tutele e curatele, quali possono essere le assicurazioni sociali (…)” (decisione 13.3.2012, p. 2). Il magistrato inquirente ha poi citato la giurisprudenza secondo la quale una persona comune dovrebbe essere in grado di tutelare i propri interessi e diritti di danneggiato (rispettivamente accusatore privato) nell’ambito del procedimento penale, in particolar modo per quanto concerne le pretese civili e dunque il risarcimento, facilmente documentabile.

4.2.

La nomina di un patrocinatore gratuito presuppone che la parte in giudizio abbisogni di un patrocinatore al fine di tutelare i propri diritti in modo efficace. È pur vero che, come affermato dal procuratore pubblico, tale condizione è soddisfatta se ci si trova di fronte a quesiti complessi dal profilo materiale o giuridico. Vanno però prese in considerazione altre circostanze del caso, come ad esempio la rilevanza della causa penale, la competenza giuridica della parte, o, ancora, la possibilità di eventuali conflitti di interesse.

Nel caso in esame, come rilevato dallo stesso reclamante, vi potrebbe essere infatti un conflitto di interesse: innanzitutto perché il procedimento penale verte proprio su eventuali responsabilità in merito al danno patito dal pupillo RE 1, responsabilità che il vecchio tutore, __________, denunciato/querelato, potrebbe far ricadere sul nuovo tutore; inoltre RA 1 sarà interrogato nell’ambito del procedimento penale ed il suo doppio ruolo di teste e rappresentante del pupillo potrebbe risultare difficile da conciliare. Perdipiù RA 1 non ha una formazione giuridica ma è persona formata nell’ambito psicopedagogico e sociale.

Pertanto, visto quanto precede, nel caso in esame si deve concludere per la necessità di un patrocinatore legale alfine di tutelare al meglio i diritti dell’accusatore privato.

5.Il gravame è accolto. A RE 1 è concesso il gratuito patrocinio [oltre quanto già stabilito nella decisione del procuratore pubblico 5.4.2012 (art. 136 cpv. 2 lit. a e b CPP)] compresa la designazione di un patrocinatore (art. 136 cpv. 2 lit. c CPP), a far tempo dal 27.2.2012, data della richiesta (BSK StPO – G. MAZZUCCHELLI / M. POSTIZZI, art. 136 CPP n. 8). Non si prelevano tassa di giustizia e spese. Lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino rifonderà al reclamante adeguate ripetibili.

Per questi motivi,

richiamati gli art. 136, 379 ss. e 393 ss. CPP ed ogni altra disposizione applicabile,

pronuncia

1.Il reclamo è accolto.

§ A RE 1 è concesso il gratuito patrocinio, a far tempo dal 27.2.2012.

  1. Non si prelevano tassa di giustizia e spese. Lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino rifonderà a RE 1, __________, CHF 500.-- (cinquecento) a titolo di ripetibili.

  2. Rimedio di diritto:

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

  1. Intimazione:

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente La cancelliera

Zitate

Gesetze

16

Cost

  • art. 29 Cost

CPP

  • art. 20 CPP
  • art. 104 CPP
  • art. 106 CPP
  • art. 118 CPP
  • art. 132 CPP
  • art. 136 CPP
  • art. 382 CPP
  • art. 385 CPP
  • art. 390 CPP
  • art. 393 CPP
  • art. 396 CPP

LOG

  • art. 62 LOG

LTF

  • art. 78 LTF
  • art. 81 LTF
  • art. 100 LTF

Gerichtsentscheide

6