Incarto n. 60.2024.93
Lugano 27 giugno 2024/mr
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Nicola Respini, presidente, Ivano Ranzanici, Giovan Maria Tattarletti
cancelliera:
Alessandra Mondada
sedente per statuire sul reclamo 28/29.3.2024 presentato da
RE 1, , patr. da: avv. PR 1, ,
contro
il decreto 18.3.2024 del procuratore pubblico Daniele Galliano nel procedimento inc. MP 2023.6559 promosso nei confronti di PI 1, __________ (patr. da: avv. PR 2, __________), PI 2, __________ (patr. da: avv. PR 3, __________), e PI 3, __________ (patr. da: avv. PR 4, __________), per titolo di appropriazione indebita e furto;
richiamati gli scritti 3.4.2024 e 29/30.4.2024 (duplica) del magistrato inquirente – che, senza osservazioni, si è rimesso al giudizio della Corte –, 5/8.4.2024 e 29/30.4.2024 (duplica) di PI 3 – che, osservato, ha postulato la reiezione del gravame –, 5/8.4.2024 di PI 1 – che, senza osservazioni, si è rimesso al giudizio della Corte –, 10/11.4.2024 e 13/14.5.2024 (duplica) di PI 4 (__________) – che, osservato, ha chiesto il non accoglimento dell’impugnativa –, 12/15.4.2024 di PI 2 – che, osservato, ha domandato l’accoglimento del reclamo – e 24/26.4.2024 (replica) della RE 1 – che si è confermata nelle sue argomentazioni –;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto
a. Con esposto 2/3.8.2023 (AI 1) PI 4 ha denunciato PI 1, PI 2, PI 3 e la ____________________, per titolo di appropriazione indebita e furto in relazione alla mancata restituzione dell’autoveicolo __________, telaio __________, consegnato a PI 3 per alcune riparazioni, auto che sarebbe stata immatricolata a nome della __________ da PI 1 e da PI 2.
Ella si è costituita accusatrice privata nel procedimento penale.
La denuncia è stata registrata come inc. MP 2023.6559, allora nella titolarità del procuratore pubblico Chiara Borelli.
b. Con ordine 8.1.2024 (AI 2) il magistrato inquirente ha disposto il sequestro del predetto autoveicolo, sequestrato il 9.1.2024 (AI 4).
c. Il 5.2.2024 (AI 6) è stata interrogata PI 4 quale rappresentante dell’__________, __________.
PI 4 ha riferito, in particolare, che era il legale rappresentante della citata Associazione, attiva nel ramo delle gare di motonautica, noleggio di imbarcazioni da corsa e formazione dei piloti. In pratica si occupava dei contratti da stipulare con i piloti e del lavoro amministrativo in genere. Come si evinceva dalla fattura allegata alla denuncia, in data 11.1.2012, presso il __________, __________, ella aveva acquistato l’autovettura __________ di colore blu (telaio ) per Euro 11'000.00. Ha aggiunto che “Tengo a precisare che ho comperato il mezzo meccanico con i fondi e per conto dell’ (…). A prescindere dall’effettiva proprietà del bene, lo stesso era a mio uso personale e del mio convivente. Si tratta di un accordo stipulato fra me ed i vertici della società. A comprova delle mie dichiarazioni, alla querela ho inoltrato copia della decisione d’imposizione dazio del 13.01.2012 (…) dalla quale si evince che in data 13.01.2012 la vettura __________ targata __________ veniva importata in Svizzera per il tramite della ditta di spedizioni __________ di . Il mezzo meccanico in oggetto veniva poi immatricolato a nome dell’ di __________ presso la Sezione della circolazione di Camorino, la quale rilasciava la placca di controllo __________.” (p. 3).
PI 4 ha dichiarato di costituirsi accusatrice privata in rappresentanza dell’__________.
d. Il 23.2.2024 (AI 19) è stato interrogato __________, meccanico presso la __________, quale persona informata sui fatti.
e. Con scritto 26.2.2024 (AI 8) il procuratore pubblico Daniele Galliano ha comunicato a PI 4 che aveva assunto la direzione del procedimento penale in questione, che l’autoveicolo __________, colore blu scuro, telaio __________, era stato sequestrato dalla polizia, che assegnava un termine di dieci giorni per provvedere al recupero del veicolo, che – per la riconsegna – la invitava a contattare la Cancelleria del Ministero pubblico e che, in assenza di risposta, l’autoveicolo sarebbe stato dissequestrato.
f. PI 2, già socio e gerente della __________, è stato interrogato in data 6.3.2024 (AI 19) nella veste di imputato.
g. PI 1, che parimenti lavorava presso la __________, è stato sentito quale imputato il 14.3.2024 (AI 19).
h. Con decreto 18.3.2024 il magistrato inquirente ha disposto il dissequestro, a sua crescita in giudicato, dell’autoveicolo __________, telaio __________, a favore di PI 4.
Il pubblico ministero, ricordato il diritto applicabile, ha indicato che dall’incarto emergeva che l’autoveicolo era di proprietà di PI 4, che lo aveva consegnato al garage per eseguire delle riparazioni. Ciononostante ed all’insaputa dell’accusatrice privata, l’autoveicolo sarebbe stato immatricolato a nome della RE 1. Interrogato in merito, PI 2 aveva prodotto un contratto di vendita dal quale risultava che PI 3 aveva venduto l’autoveicolo di PI 4 al prezzo di CHF 2'500.00 in favore della RE 1. Ciò sorprendeva, in quanto egli sapeva che la __________ era di proprietà di PI 4. In ogni caso, la RE 1 non aveva mai presentato dichiarazioni fiscali, per cui non era possibile evincere queste operazioni in contabilità. PI 4 non aveva evidentemente mai dato il consenso alla vendita dell’auto alla RE 1. PI 2 si era inoltre dichiarato in un primo tempo d’accordo alla restituzione all’avente diritto, tant’è che aveva chiesto a PI 3 di restituirle il veicolo. Non risultava poi che la RE 1 avesse effettivamente pagato il prezzo di acquisto del veicolo a PI 3. In ogni caso l’autovettura non risultava comunque (più) immatricolata a nome della società, cosicché la RE 1 non poteva vantare alcun diritto.
i. Con scritto 25.3.2024 (AI 17) il magistrato inquirente, prendendo posizione sulla lettera 22.3.2024 della RE 1 (AI 16), ha chiesto alla società di trasmettere copia dell’avviso di addebito del suo conto bancario a comprova dell’avvenuto pagamento di CHF 2'500.00 (prezzo di compravendita dell’autovettura) a favore di PI 3 rispettivamente la ricevuta o un altro giustificativo e copia dei dati contabili della società da cui si potessero evincere il pagamento ed il fatto che il veicolo fosse iscritto a bilancio.
j. Il 26.3.2024 (AI 19) è stato interrogato di nuovo PI 1.
k. Con reclamo 28/29.3.2024 la RE 1 postula che, in accoglimento dell’impugnativa, sia annullato il decreto 18.3.2024 e di conseguenza sia mantenuto il sequestro dell’autovettura.
La reclamante, che sarebbe proprietaria dell’autoveicolo, adduce che sarebbe venuta a conoscenza del decreto impugnato da PI 2 il 21.3.2024. Non le sarebbe nemmeno mai stato notificato l’ordine di perquisizione e sequestro. Il decreto di dissequestro sarebbe stato emanato prima di essere sentita: il suo socio e gerente __________ sarebbe stato citato per il 30.4.2024. La __________, poi divenuta RE 1, avrebbe legittimamente acquisito la proprietà dell’automobile acquistandola da PI 3, come da contratto scritto. Una volta acquistata, sarebbe stata targata. Sarebbe in seguito stata stargata e tenuta ferma negli spazi della società. __________ avrebbe acquisito da PI 2, nel giugno 2023, la proprietà della __________, con tutti i beni di sua proprietà, compresa l’automobile __________.
Il decreto del pubblico ministero lederebbe i suoi diritti patrimoniali in quanto legittima proprietaria dell’autoveicolo o – nell’ipotesi in cui dovesse essere accertata l’appropriazione indebita in capo a PI 3 – quantomeno quale terza proprietaria in buona fede.
l. Il 29.4.2024 (AI 26) è stato interrogato PI 3 quale imputato.
m. __________, socio e gerente della RE 1, è stato sentito il 30.4.2024 (AI 27) quale persona informata sui fatti.
n. Con decreto 13.5.2024 (AI 33) il pubblico ministero ha comunicato l’imminente chiusura dell’istruzione prospettando la promozione dell’accusa per appropriazione indebita, furto e ricettazione [reato, quest’ultimo, di cui all’estensione dell’accusa 13.5.2024 (AI 32)] e, inoltre, fissando un termine per eventuali istanze probatorie.
o. Delle ulteriori argomentazioni della RE 1 e delle osservazioni si dirà, se necessario per il giudizio, in seguito.
in diritto
In data 29.3.2024 il presidente della Corte ha decretato che non occorreva statuire sulla richiesta di effetto sospensivo della reclamante RE 1, in quanto la decisione impugnata sarebbe stata esecutiva soltanto con la sua crescita in giudicato.
2.1.
In applicazione dell’art. 393 cpv. 1 lit. a CPP il reclamo può essere interposto, entro il termine di dieci giorni, contro le decisioni e gli atti procedurali e, in ogni momento, contro le omissioni della polizia, del pubblico ministero e, ancora, delle autorità penali delle contravvenzioni, eccettuati i casi in cui esso è espressamente escluso dal CPP oppure quando è prevista un’altra impugnativa.
Con il gravame, da introdurre davanti alla giurisdizione di reclamo (art. 20 cpv. 1 lit. b CPP), ovvero – in Ticino – alla Corte dei reclami penali (art. 62 cpv. 2 LOG), si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lit. a CPP), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e, ancora, l’inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).
Il reclamo deve essere presentato per iscritto e motivato (secondo l’art. 396 cpv. 1 CPP), con riferimento segnatamente all’art. 390 CPP per la forma scritta ed all’art. 385 CPP per la motivazione.
Esso deve indicare – in particolare – i punti della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).
2.2.
Il reclamo 28.3.2024 contro il decreto 18.3.2024 è tempestivo (perché introdotto nel termine di dieci giorni giusta l’art. 396 cpv. 1 CPP) e, anche, proponibile secondo l’art. 393 cpv. 1 lit. a CPP (BSK StPO – F. BOMMER / P. GOLDSCHMID, 3. ed., art. 263 CPP n. 68; BSK StPO – P. GUIDON, op. cit., art. 393 CPP n. 10; ZK StPO – S. HEIMGARTNER, 3. ed., art. 263 CPP n. 27 / art. 267 CPP n. 4; ZK StPO – A.J. KELLER, op. cit., art. 393 CPP n. 15).
2.3.
2.3.1.
In applicazione dell’art. 382 cpv. 1 CPP sono legittimate a ricorrere contro una decisione le parti che hanno un interesse giuridicamente protetto all’annullamento oppure alla modifica della pronuncia (sentenza TF 1B_275/2020 del 22.9.2020 consid. 3.2.).
L’interesse giuridicamente protetto ex art. 382 cpv. 1 CPP [che non presuppone un pregiudizio irreparabile giusta l’art. 93 cpv. 1 lit. a LTF (DTF 143 IV 475 consid. 2.9.; decisioni TF 1B_549/2019 del 10.3.2020 consid. 2.4.; 1B_559/2018 del 12.3.2019 consid. 2.2.)] implica che il ricorrente sia personalmente, direttamente (DTF 145 IV 161 consid. 3.1.; 142 IV 82 consid. 2.3.2.; decisione TF 7B_51/2024 del 25.4.2024 consid. 2.2.1.) e (di principio: decisione TF 1B_55/2021 del 25.8.2021 consid. 4.1.; BSK StPO – J. BÄHLER, op. cit., art. 382 CPP n. 7) attualmente (DTF 144 IV 81 consid. 2.3.1.) leso dalla decisione che impugna (StPO Praxiskommentar – D. JOSITSCH / N. SCHMID, 4. ed., art. 382 CPP n. 2).
Un mero interesse di fatto non è sufficiente giusta l’art. 382 cpv. 1 CPP (decisione TF 1B_55/2021 del 25.8.2021 consid. 4.1.).
2.3.2.
La RE 1 adduce di essere proprietaria dell’autovettura dissequestrata a favore di PI 4. Censura la violazione del diritto di essere sentita in relazione al citato dissequestro dell’auto.
La reclamante, formalmente terza, ossia persona estranea ai reati ipotizzati nel procedimento penale (decisione TF 6B_1088/2017 del 4.4.2018 consid. 2.; StGB Praxiskommentar – S. TRECHSEL / M. PIETH / M. JEAN-RICHARD, 4. ed., art. 70 CP n. 11), aggravata da atti procedurali (ex art. 105 cpv. 1 lit. f CPP), ossia dal dissequestro dell’auto che ritiene di sua proprietà, è legittimata, giusta i combinati art. 382 cpv. 1 e 105 cpv. 2 CPP, ad invocare la violazione del suo diritto di essere sentita, ovvero di non avere avuto la facoltà di esporre ragioni che potevano opporsi al dissequestro, rispettivamente a censurare il dissequestro dell’autoveicolo.
2.4.
Le esigenze di forma e motivazione del reclamo sono rispettate.
L’impugnativa, in queste circostanze, è ricevibile in ordine.
Giusta l’art. 263 cpv. 1 CPP all’imputato e a terzi possono essere sequestrati oggetti e valori patrimoniali se questi saranno presumibilmente utilizzati come mezzi di prova (a), utilizzati per garantire le spese procedurali, le pene pecuniarie, le multe e le indennità (b), restituiti ai danneggiati (c), confiscati (d) o (e) utilizzati a copertura delle pretese di risarcimento in favore dello Stato (art. 71 CP).
Il sequestro, provvedimento cautelare, ha lo scopo di acquisire e conservare gli oggetti per il dispiegamento della procedura e pertanto per le necessità dell’istruzione preliminare, per le decisioni del magistrato requirente e per quelle del giudice del merito nella prospettiva – anche – della produzione e valutazione delle prove (sequestro probatorio secondo l’art. 263 cpv. 1 lit. a CPP) [decisione TF 1B_492/2017 del 25.4.2018 consid. 2.2.] e della decisione di confisca, restituzione o devoluzione, come agli art. 69 ss. CP (sequestro confiscatorio in applicazione dell’art. 263 cpv. 1 lit. d CPP) [decisione TF 1B_76/2020 del 6.7.2020 consid. 4.1.; ZK StPO – S. HEIMGARTNER, op. cit., art. 263 CPP n. 15 ss.].
Il sequestro (quale misura coercitiva che restringe la garanzia della proprietà giusta l’art. 26 Cost.) è legittimo – secondo l’art. 197 CPP – soltanto se si fonda su una base legale, in presenza concorrente di sufficienti indizi di reato (decisione TF 1B_194/2018 del 28.5.2018 consid. 4.3.), se gli obiettivi con esso perseguiti non possono essere raggiunti mediante misure meno severe (proporzionalità), se l’importanza del reato lo giustifica (proporzionalità) e se vi è connessione tra questo e l’oggetto che così occorre salvaguardare per istruttoria e giudizio (decisione TF 6B_815/2020 del 22.12.2020 consid. 10.1.; BSK StPO – F. BOMMER / P. GOLDSCHMID, op. cit., vor art. 263-268 CPP n. 11 ss.).
3.2.
La decisione sulla sorte degli oggetti e dei valori patrimoniali sequestrati giusta l’art. 263 CPP è disciplinata dall’art. 267 CPP.
3.2.1.
Se il motivo del sequestro viene meno, il pubblico ministero oppure il giudice dispone il dissequestro e restituisce gli oggetti o i valori patrimoniali agli aventi diritto (art. 267 cpv. 1 CPP) [BSK StPO – F. BOMMER / P. GOLDSCHMID, op. cit., art. 267 CPP n. 3 ss.; ZK StPO – S. HEIMGARTNER, op. cit., art. 267 CPP n. 3].
3.2.2.
Giusta l’art. 267 cpv. 2 CPP, se è incontestato che – mediante il reato – un oggetto o un valore patrimoniale è stato direttamente sottratto a una data persona, l’autorità penale lo restituisce all’avente diritto prima della chiusura del procedimento penale [ovvero prima della decisione finale (ex art. 267 cpv. 3 CPP)].
3.2.3.
Per quanto non dissequestrato, la restituzione agli aventi diritto, l’utilizzo a copertura delle spese o la confisca sono stabiliti nella decisione finale in applicazione dell’art. 267 cpv. 3 CPP (BSK StPO – F. BOMMER / P. GOLDSCHMID, op. cit., art. 267 CPP n. 7 ss.; ZK StPO – S. HEIMGARTNER, op. cit., art. 267 CPP n. 5).
3.2.4.
Giusta l’art. 267 cpv. 4 CPP, se più persone avanzano pretese su oggetti o valori patrimoniali da dissequestrare, sulle medesime può [non deve (decisioni TF 1B_298/2014 del 21.11.2014 consid. 3.2.; 1B_299/2014 del 21.11.2014 consid. 3.2.; ZK StPO – S. HEIMGARTNER, op. cit., art. 267 CPP n. 6; StPO Praxiskommentar – D. JOSITSCH / N. SCHMID, op. cit., art. 267 CPP n. 7; messaggio 21.12.2005 concernente l’unificazione del diritto processuale penale, in FF 2006, p. 1150)] decidere il giudice [non il procuratore pubblico, che può procedere soltanto secondo l’art. 267 cpv. 5 CPP (decisioni TF 1B_298/2014 del 21.11.2014 consid. 3.2.; 1B_299/2014 del 21.11.2014 consid. 3.2.; BSK StPO – F. BOMMER / P. GOLDSCHMID, op. cit., art. 267 CPP n. 16; ZK StPO – S. HEIMGARTNER, op. cit., art. 267 CPP n. 6; StPO Praxiskommentar – D. JOSITSCH / N. SCHMID, op. cit., art. 267 CPP n. 7; messaggio 21.12.2005 concernente l’unificazione del diritto processuale penale, in FF 2006, p. 1150)] nella decisione finale (BSK StPO – F. BOMMER / P. GOLDSCHMID, op. cit., art. 267 CPP n. 16). La norma è applicabile solo se la situazione fattuale e giuridica è chiara (decisioni TF 6B_247/2018 dell’11.6.2018 consid. 4.1.; 1B_298/2014 del 21.11.2014 consid. 3.2.; ZK StPO – S. HEIMGARTNER, op. cit., art. 267 CPP n. 6; StPO Praxiskommentar – D. JOSITSCH / N. SCHMID, op. cit., art. 267 CPP n. 7).
Se tale situazione non è chiara (decisione TF 6B_666/2019 del 4.9.2019 consid. 3.1.) o se il giudice non ritiene di procedere in tal modo, l’autorità penale [giudice e procuratore pubblico (decisioni TF 1B_298/2014 del 21.11.2014 consid. 3.2.; 1B_299/2014 del 21.11.2014 consid. 3.2.; BSK StPO – F. BOMMER / P. GOLDSCHMID, op. cit., art. 267 CPP n. 21; ZK StPO – S. HEIMGARTNER, op. cit., art. 267 CPP n. 8; StPO Praxiskommentar – D. JOSITSCH / N. SCHMID, op. cit., art. 267 CPP n. 9)] può attribuire gli oggetti o i valori patrimoniali ad una persona ed impartire alle altre persone che hanno avanzato pretese un termine per promuovere azione al foro civile (art. 267 cpv. 5 CPP).
Soltanto se il termine scade inutilizzato, è possibile consegnare l’oggetto o il valore patrimoniale alla persona indicata nella decisione (sentenza TF 6B_738/2022 del 6.12.2022 consid. 2.2.).
Nell’ambito della decisione sull’attribuzione dell’oggetto oppure del valore patrimoniale, l’autorità penale si deve orientare ai principi del diritto civile (art. 930 CC) [decisioni TF 6B_831/2021 del 26.1.2023 consid. 1.2.; 6B_666/2019 del 4.9.2019 consid. 3.1.; BSK StPO – F. BOMMER / P. GOLDSCHMID, op. cit., art. 267 CPP n. 18 s.; ZK StPO – S. HEIMGARTNER, op. cit., art. 267 CPP n. 7; StPO Praxiskommentar – D. JOSITSCH / N. SCHMID, op. cit., art. 267 CPP n. 9; messaggio 21.12.2005 concernente l’unificazione del diritto processuale penale, in FF 2006, p. 1149 s.].
Entra quindi anzitutto in considerazione l’attribuzione al possessore, che giusta l’art. 930 CC è presunto proprietario (decisioni TF 6B_247/2018 dell’11.6.2018 consid. 4.1.; 1B_298/2014 del 21.11.2014 consid. 3.2.; 1B_299/2014 del 21.11.2014 consid. 3.2.). Se tuttavia esistono chiare indicazioni sull’inesistenza del diritto reale, l’assegnazione deve essere disposta a favore della persona maggiormente legittimata (decisioni TF 6B_247/2018 dell’11.6.2018 consid. 4.1.; 1B_298/2014 del 21.11.2014 consid. 3.2.; 1B_299/2014 del 21.11.2014 consid. 3.2.; BSK StPO – F. BOMMER / P. GOLDSCHMID, op. cit., art. 267 CPP n. 19).
Nella procedura secondo l’art. 267 cpv. 5 CPP si deve effettuare unicamente un esame prima facie dei rapporti di diritto civile (decisione TF 6B_738/2022 del 6.12.2022 consid. 2.2.). Con l’attribuzione provvisoria prevista da questa norma vengono infatti solo determinati i ruoli delle parti in un eventuale successivo processo civile, senza pregiudicare la decisione del giudice (decisioni TF 6B_738/2022 del 6.12.2022 consid. 2.2.; 1B_298/2014 del 21.11.2014 consid. 3.2.). L’assegnazione del termine persegue lo scopo di tutelare l’autorità penale da un’attribuzione dell’oggetto ad una persona non avente diritto (decisioni TF 1B_298/2014 del 21.11.2014 consid. 3.2.; 1B_299/2014 del 21.11.2014 consid. 3.2.).
Con decreto 18.3.2024 il procuratore pubblico ha disposto il dissequestro, a sua crescita in giudicato, della __________, telaio __________, a favore di PI 4, ritenendola proprietaria.
4.2.
La reclamante invoca la violazione del diritto di essere sentita: essa non sarebbe stata interpellata prima della citata decisione.
4.3.
4.3.1.
Il diritto di essere sentito giusta gli art. 3 cpv. 2 lit. c CPP e 29 cpv. 2 Cost. comprende segnatamente il diritto di esprimersi prima che una decisione sia presa, il diritto di poter consultare gli atti e, ancora, il diritto di ottenere dall’autorità una decisione motivata.
4.3.2.
La parte ha il diritto di essere sentita sugli elementi pertinenti prima dell’emanazione di una decisione che la tocca nella sua situazione giuridica (decisione TF 6B_934/2021 dell’1.11.2021 consid. 2.2.). Il diritto di essere sentito deve dunque, segnatamente, essere concesso in caso di restituzione anticipata in applicazione dell’art. 267 cpv. 2 CPP (Kommentar Kriminelles Vermögen - Kriminelle Organisationen - Band I – M. SCHOLL, art. 70 CP n. 505).
4.3.3.
Secondo la giurisprudenza (decisione TF 7B_594/2023 del 13.10.2023 consid. 3.3.2.), la violazione del diritto di essere sentito – garanzia di natura formale – comporta, di regola, l’annullamento della decisione impugnata indipendentemente dalla fondatezza materiale del gravame. Tale diritto non è però fine a sé stesso. Il suo esercizio deve infatti servire ad evitare l’emanazione di giudizi viziati a causa della violazione del diritto delle parti di partecipare alla procedura. Se non è quindi ravvisabile l’influenza che la lesione del diritto di essere sentito potrebbe avere avuto sulla procedura, non sussiste un interesse per l’annullamento della decisione. Il rinvio all’autorità precedente rischia altrimenti di ridursi ad una vana formalità, prolungando inutilmente la procedura.
4.4.
4.4.1.
Ora, il procuratore pubblico ha emanato il decreto 18.3.2024 senza interpellare la RE 1, che si reputa proprietaria della nota autovettura sulla base del contratto di compravendita tra PI 3 e l’allora __________ (doc. E, allegato al reclamo). Le ha dunque negato la facoltà di invocare ragioni che potevano ostare al dissequestro. Ciò che costituisce una lesione del diritto di essere sentita. La società aveva infatti il diritto di esprimersi prima della decisione del pubblico ministero: il dissequestro dell’automobile potrebbe pregiudicare il suo diritto di proprietà.
4.4.2.
Si pone la questione a sapere se il gravame abbia potuto sanare la violazione del diritto di essere sentita della RE 1.
La risposta è affermativa. Con l’impugnativa la società ha infatti potuto prendere posizione sul dissequestro disposto dal magistrato inquirente. La violazione del diritto di essere sentita può pertanto essere reputata sanata. Il rinvio dell’incarto, per questa ragione, costituirebbe inoltre una mera formalità, che provocherebbe un ritardo inutile del procedimento penale. Questa Corte ha del resto un potere d’esame completo sia in fatto sia in diritto (art. 391 CPP), di modo che può pienamente esaminare il caso.
Il procuratore pubblico, nel decreto impugnato, ha ritenuto che l’autovettura __________, telaio __________, fosse di proprietà di PI 4. Da qui, quindi, il dissequestro a suo favore.
Dagli atti all’incarto del procedimento emerge nondimeno che l’automobile è stata acquistata dall’__________ per mezzo della sua rappresentante PI 4. Quest’ultima, interrogata il 5.2.2024 (AI 6) nella veste di rappresentante della società, ha peraltro espressamente sostenuto che “(…) ho comperato il mezzo meccanico con i fondi e per conto dell’__________ (…). A prescindere dall’effettiva proprietà del bene, lo stesso era a mio uso personale e del mio convivente. Si tratta di un accordo stipulato fra me ed i vertici della società. A comprova delle mie dichiarazioni, alla querela ho inoltrato copia della decisione d’imposizione dazio del 13.01.2012 (…) dalla quale si evince che in data 13.01.2012 la vettura __________ targata __________ veniva importata in Svizzera per il tramite della ditta di spedizioni __________ di . Il mezzo meccanico in oggetto veniva poi immatricolato a nome dell’ di __________ presso la Sezione della circolazione di Camorino, la quale rilasciava la placca di controllo __________.” (p. 3).
Dal doc. 1 (allegato alla denuncia) risulta chiaramente che la fattura 11.1.2012 del , inerente l’acquisto dell’autovettura in questione, è intestata alla citata Associazione. Anche gli atti inerenti allo/a sdoganamento/importazione dell’auto (doc. 2, allegati alla denuncia) sono sempre riferiti all’. Pure la fattura 7.3.2013 del predetto Garage inerente al “tagliando” del veicolo (doc. 4, allegato alla denuncia) rispettivamente il preventivo 26.3.2018 della __________, __________ (doc. 9, allegato alla denuncia), sono intestati all’Associazione. Al pari, la “relazione incidente stradale” (doc. 6, allegato alla denuncia) riporta la menzionata Associazione quale proprietaria dell’automobile coinvolta nel sinistro.
Al termine dell’audizione di data 5.2.2024 PI 4 ha del resto dichiarato di costituirsi accusatrice privata nel procedimento in rappresentanza dell’__________.
In queste circostanze, il procuratore pubblico non poteva ritenere che l’autoveicolo fosse di proprietà di PI 4, ma – semmai – dell’__________.
5.2.
PI 2, sentito il 6.3.2024, ha affermato che l’autovettura, nel mese di gennaio 2022, era stata acquistata dalla __________ e poi da lei targata al fine di essere noleggiata (p. 4). Era stato suo fratello PI 1 a dirgli che aveva acquistato l’auto da PI 3 (p. 4). Ha inoltre riferito di aver ceduto la __________ a __________ per CHF 2'500.00 (p. 3). A domanda se acconsentiva alla restituzione dell’auto all’avente diritto, ha risposto che, come da contratto di vendita, l’avente diritto era la __________ e che, avendo venduto la società a __________, non era autorizzato a disporre del veicolo (p. 16).
Tra gli atti del procedimento (doc. 2, allegato al verbale di PI 2) c’è copia del contratto di compravendita dell’autovettura tra la __________ e PI 3. C’è altresì copia della licenza di circolazione, annullata, inerente a questa auto, intestata alla __________ (doc. 12, allegato alla denuncia).
5.3.
In questo contesto non chiaro in cui più persone invocavano la proprietà dell’autoveicolo, il procuratore pubblico avrebbe dovuto mantenere il sequestro dell’automobile oppure, se del caso, procedere in applicazione dell’art. 267 cpv. 5 CPP, secondo cui l’autorità penale può attribuire gli oggetti o i valori patrimoniali ad una persona ed impartire alle altre persone che hanno avanzato pretese un termine per promuovere azione al foro civile.
5.4.
Si impone dunque l’annullamento del decreto 18.3.2024, con rinvio degli atti al magistrato inquirente per i suoi incombenti.
Per questi motivi,
richiamati gli art. 379 ss. e 393 ss. CPP ed ogni altra disposizione applicabile,
pronuncia
§ Il decreto 18.3.2024 del procuratore pubblico Daniele Galliano, nel procedimento inc. MP 2023.6559, è annullato.
§§ Gli atti dell’inc. MP 2023.6559 sono ritornati al magistrato inquirente per i suoi incombenti.
Non si prelevano tassa di giustizia e spese. Lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino rifonderà, quale indennità, CHF 800.00 (ottocento) alla RE 1, __________, e CHF 150.00 (centocinquanta) ad PI 2, __________.
Rimedio di diritto:
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.
Gli atti scritti devono essere consegnati al Tribunale federale oppure, all’indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l’ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF).
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La cancelliera