Incarto n. 60.2022.268
Lugano 27 aprile 2023/dp
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Ivano Ranzanici, vicepresidente, Giovan Maria Tattarletti, Andrea Pedroli (in sostituzione di Nicola Respini, assente)
cancelliera:
Alessandra Mondada, vicecancelliera
sedente per statuire sul reclamo 3/4.10.2022 presentato da
RE 1, , patr. da: PR 1, ,
contro
il decreto di abbandono 22.9.2022 del procuratore pubblico Daniele Galliano nel procedimento promosso, tra gli altri, a carico di PI 1, __________ (patr. da: avv. PR 2, __________), per appropriazione indebita, truffa, amministrazione infedele aggravata e falsità in documenti (ABB 1601/2022);
richiamati gli scritti 10/11.10.2022 di PI 4 (patr. da: avv. PR 5, __________) – che ha comunicato di non avere osservazioni –, 13/14.10.2022 e 30.11./1.12.2022 (duplica) di PI 6 (patr. da: avv. PR 7, __________) – che ha contestato quanto sostenuto dal reclamante –, 14/17.10.2022 e 23/24.11.2022 (duplica) del magistrato inquirente – che, osservato, si è rimesso al giudizio della Corte –, 24/25.10.2022 e 5/6.12.2022 (duplica) di PI 1 – che, osservato, ha postulato la reiezione del gravame – e 21/22.11.2022 (replica) di RE 1 – che si è confermato nelle sue argomentazioni –;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto
a. L’allora procuratore pubblico Francesca Piffaretti-Lanz, in seguito a segnalazione 11.1.2013 di __________ [precisata nell’audizione dello stesso giorno di __________, responsabile del settore giuridico Ticino (AI 5)] nei confronti di PI 1, già dipendente della banca, ha promosso un procedimento a carico suo, del fratello PI 6 e di terzi per segnatamente reati contro il patrimonio in relazione a malversazioni commesse a partire dal 2006/2007 a pregiudizio di RE 1 (21.12.1939), cliente di __________, per almeno la somma di CHF 3 mio (AI 1/5).
RE 1, che si era rivolto ad __________ il 21.12.2012, aveva in particolare addotto di non avere autorizzato gli investimenti effettuati dai suoi conti e di non avere richiesto all’istituto bancario un credito lombard rispettivamente di non averlo rinnovato negli anni. Egli si è costituito accusatore privato nel procedimento (AI 57).
Il procedimento è stato registrato come inc. MP 2013.268.
b. L’istruttoria ha preso avvio il medesimo giorno con la perquisizione del domicilio e dell’ufficio (con relativo sequestro degli atti rinvenuti) di PI 1 (AI 3/58/77) e con il suo interrogatorio (AI 6/7). L’imputato, rilasciato al termine dell’audizione previo deposito dei documenti di identità (AI 7/39), è stato sentito anche il 28.3.2013 (AI 293), l’8.4.2013 (AI 313), il 26.4.2013 (AI 342), il 17.3.2015 (AI 560) e il 20.5.2015 (AI 616).
Egli ha contestato le affermazioni di RE 1, che – a dire dell’imputato – avrebbe deciso gli investimenti, richiesto un credito lombard e negli anni domandato il rinnovo del credito stesso.
c. PI 6, che avrebbe costituito e agito per società su cui sarebbero giunti/transitati i fondi asseritamente investiti da RE 1, è stato interrogato il 12.1.2013 (AI 11). L’istanza di carcerazione preventiva 14.1.2013 a suo carico è stata respinta; è stato rilasciato previo deposito dei documenti di identità (AI 17/55). Il suo domicilio è stato perquisito (AI 20/58). E’ stato ascoltato nuovamente il 15.4.2013 (AI 328), il 2.5.2013 (AI 350), il 24.5.2013 (AI 360), il 23.9.2013 (AI 419/429) e il 20.5.2015 (AI 615).
d. Il 14.1.2013 il pubblico ministero ha emanato, oltre a puntuali ordini di perquisizione e sequestro all’indirizzo di istituti bancari, un ordine generalizzato a tutte le banche in applicazione degli art. 263 ss. CPP riferito al Canton Ticino e ad altri Cantoni (AI 26).
All’incarto sono stati successivamente assunti gli atti sequestrati.
e. RE 1 è stato sentito il 25.1.2013 (AI 131). L’audizione è stata sospesa per, come risulta dal verbale, le gravi difficoltà dell’interrogato ad esprimersi a parole [l’11/12.4.2013 è stato acquisito agli atti un parere medico da lui prodotto (AI 323)]. Lo stesso giorno sono state interrogate le di lui figlie (AI 136/137).
f. Il 18.2.2013 il magistrato inquirente ha sequestrato i fondi di proprietà di PI 6 e della moglie __________ (AI 204).
g. Nel corso del procedimento sono stati interrogati anche PI 4 [persona informata sui fatti (AI 123, 23.1.2013 / 383, 13.6.2013) e poi imputato (AI 382, 13.6.2013 / 481, 6.5.2014 / 577, 8.4.2015)], PI 2 [persona informata sui fatti (AI 128, 24.1.2013) e poi imputato (AI 379, 12.6.2013 / 567, 25.3.2015)], PI 3 [persona informata sui fatti (AI 152, 24.1.2013) e poi imputato (AI 380, 12.6.2013 / 566, 25.3.2015)], avv. __________ [persona informata sui fatti (AI 244, 6.3.2013)], __________ [testimone (AI 378, 11.6.2013)], avv. __________ [testimone (AI 381, 13.6.2013)], avv. __________ [persona informata sui fatti (AI 420, 23.9.2013)], PI 5 [imputato (AI 426, 26.9.2013 / 434, 20.11.2013 / 435, 21.11.2013)], __________ [persona informata sui fatti (AI 429, 23.9.2013)], __________ [testimone (AI 454, 21.1.2014)], __________ [testimone (AI 480, 5.5.2014) e poi persona informata sui fatti (AI 591, 14.4.2015)], __________ [testimone (AI 486, 23.5.2014)], __________ [persona informata sui fatti (AI 563, 24.3.2015)], __________ [testimone (AI 587, 13.4.2015 / 588, 13.4.2015)], avv. __________ [persona informata sui fatti (AI 598, 22.4.2015)], __________ [testimone (AI 630, 22.6.2015)] e __________ [testimone (AI 669, 1.10.2015)].
h. Sono state inoltrate domande di assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all’Italia (AI 246, 7.3.2013), al Canada (AI 475, 23.4.2014 / 495, 14.7.2014 / 583, 9.4.2015), agli Stati Uniti (AI 476, 23.4.2014) e ad Israele (AI 511, 1.10.2014).
i. All’incarto sono stati assunti i rapporti di ricostruzione finanziaria della polizia giudiziaria 11.3.2013 (AI 255), 28.3.2013 (AI 296), 16.8.2013 (AI 401), 5.2.2015 (AI 546) e 14.8.2015 (AI 648).
j. Con decisione 60.2013.65 dell’1.7.2013 questa Corte ha accolto il reclamo 28.2./1.3.2013 di PI 6 e di __________ annullando, per parziale difetto di motivazione, l’ordine di sequestro 18.2.2013 inerente al blocco a registro fondiario di loro fondi (AI 397). Si può aggiungere che con giudizio 60.2015.63 del 20.7.2015, in tema di sequestro di fondi e di averi, questa Corte ha accolto un ulteriore loro gravame presentato il 19/20.2.2015 annullando, siccome resa con insufficiente motivazione, la pronuncia 6.2.2015 del magistrato inquirente in merito (AI 644).
La Corte dei reclami penali, in data 1.7.2013, aveva parzialmente accolto, per carente motivazione, anche il gravame 4/5.3.2013 introdotto da PI 4 contro la decisione 19.2.2013 del procuratore pubblico che aveva respinto l’istanza intesa alla liberazione dei suoi averi sequestrati (inc. CRP 60.2013.69, AI 398).
Questa Corte si è pronunciata sul caso ancora il 24.9.2015, accogliendo il reclamo 23/24.4.2015 di __________ inerente al sequestro 13.4.2015 di cartelle ipotecarie, in difetto dei presupposti del provvedimento cautelare (inc. CRP 60.2015.149, AI 670).
k. Con decreto 4.9.2015 il pubblico ministero ha designato il prof. dr. med. __________ e il dr. med. dipl.-psych. __________ (Psychiatrische Universitätsklinik Zürich) quali periti giudiziari per determinare, sulla base degli atti medici acquisiti all’incarto, le capacità mentali, a partire dal 2006, di RE 1 (AI 656).
Il parere peritale è stato annesso agli atti l’8.3.2016 (AI 693).
Il 9.3.2016 il magistrato inquirente ha assegnato alle parti un termine scadente il 15.4.2016 per presentare osservazioni (AI 694).
PI 1 si è espresso il 14/18.4.2016 (AI 698). __________ si è pronunciata sulla perizia il 15/18.4.2016 (AI 699). Il patrocinatore di RE 1 ha osservato il 15/18.4.2016 (AI 700).
l. Sempre il legale di RE 1, con scritto 17/18.10.2016, ha sollecitato la trattazione del procedimento penale (AI 703).
Il procuratore pubblico, l’8.11.2016, gli ha comunicato, preso atto delle condivisibili considerazioni, che c’erano e c’erano stati incarti con imputati in stato di carcerazione e quindi da trattare con priorità. Avrebbe riattivato l’inchiesta appena possibile (AI 704).
Con scritto 10/11.1.2017 il patrocinatore di RE 1 ha nuovamente sollecitato la continuazione del procedimento (AI 707).
m. Il 23.3.2017 è stato incaricato un traduttore della traduzione, dall’ebraico al tedesco, della documentazione medica concernente RE 1 acquisita agli atti dell’incarto dal Ministero pubblico il 21.12.2016 in seguito a domanda rogatoriale ad Israele (AI 705/713). Il 31.5.2017 è pervenuta la traduzione (AI 714).
n. Con gravame 26/27.9.2017 RE 1 ha invocato denegata e ritardata giustizia del Ministero pubblico, ritenuto che l’ultimo atto istruttorio concreto sarebbe risalito al mese di dicembre 2015. Ha postulato che fosse fatto ordine al magistrato inquirente di procedere senza indugio a riattivare l’inchiesta inc. MP 2013.268.
o. Il 9.10.2017 il procuratore pubblico supplente ha comunicato a RE 1 che aveva fatto tradurre in lingua tedesca la documentazione medica ricevuta in via rogatoriale, che era sua intenzione trasmettere la documentazione ai periti giudiziari e che gli assegnava un termine di dieci giorni per osservazioni (AI 718).
p. Il magistrato inquirente supplente, il 21.12.2017, ha proceduto con analoga comunicazione a tutte le parti, fissando un termine scadente il 12.1.2018 per presentare osservazioni (AI 728).
q. Con giudizio 60.2017.233 del 16.1.2018 (AI 733) questa Corte ha accolto il reclamo di RE 1 per denegata e ritardata giustizia facendo ordine al Ministero pubblico di continuare e concludere senza indugio l’istruzione penale di cui all’inc. MP 2013.268.
r. Nel corso del 2018 è stato nominato un perito ed è stato acquisito il relativo referto della Psychiatrische Universitätsklinik Zürich (AI 740/741). Esso è stato intimato alle parti per osservazioni (AI 742).
s. Nel 2019 è stata sollecitata l’evasione della rogatoria in Israele (AI 745/749).
t. Il 13.1.2020 l’Ufficio federale di giustizia ha informato il Ministero pubblico in merito alla rogatoria trasmessa in Israele (AI 753).
u. Il 24.11.2020 il procuratore pubblico ha citato PI 6 a comparire per essere interrogato quale imputato (AI 757) [audizione successivamente rinviata su richiesta di una parte (AI 763)].
v. Con giudizio 60.2020.303 dell’8.2.2021 (AI 764) questa Corte ha accolto il reclamo 4/5.11.2020 di RE 1 (AI 754) per denegata e ritardata giustizia facendo ordine al Ministero pubblico di continuare e concludere senza indugio l’istruzione di cui all’inc. MP 2013.268, emanando le decisioni di sua competenza.
w. Il 2.3.2021 è stato interrogato PI 6 (AI 769).
y. Il 14.5.2021 è stato sentito PI 1 (AI 784).
z. Con pronuncia 60.2021.105 del 10.8.2021 (AI 798) questa Corte ha respinto il reclamo 12/13.4.2021 di PI 1 (AI 779) contro il decreto 30.3.2021 (AI 775) del procuratore pubblico inerente la non estromissione dagli atti del procedimento promosso a suo carico di una registrazione di una telefonata intercorsa il 17.12.2012 fra __________, figlia di RE 1, e PI 1 [prodotta il 28/29.1.2013 da RE 1 (AI 149)].
aa. Il 14.9.2021 si sono svolti gli interrogatori a confronto tra PI 1 ed PI 6 (AI 802) e tra PI 6, PI 2 e PI 3 (AI 803).
ab. Con decreti 12.8.2022 (AI 832-837) il procuratore pubblico Daniele Galliano, divenuto titolare del procedimento nel luglio 2022, ha comunicato agli imputati ed all’accusatore privato l’imminente chiusura dell’istruzione prospettando l’abbandono del procedimento a carico di tutti gli imputati rispettivamente, per quanto non oggetto del decreto di abbandono, l’emanazione di un decreto di accusa a carico di PI 6 “in relazione ai fatti accaduti nel periodo compreso dal 10 dicembre 2007 al 02 giugno 2009 a Massagno, a Lugano, a Friburgo, a Ginevra e in altre imprecisate località, e solo per quanto riguarda i fatti a danno del cliente RE 1.” (AI 832). Ha fissato un termine per presentare eventuali istanze probatorie e di indennità per ingiusto procedimento.
Solo PI 6 ha inoltrato un’istanza probatoria (AI 853).
ac. Con decreto 22.9.2022 (AI 854) il magistrato inquirente ha escluso dal procedimento penale __________ quale accusatrice privata siccome non direttamente danneggiata dai reati ipotizzati.
ad. Il medesimo giorno il pubblico ministero ha respinto l’istanza probatoria 19/20.9.2022 di PI 6 siccome irrilevante (AI 855).
ae. Con decreto di accusa 5223/2022 del 22.9.2022 il procuratore pubblico ha posto PI 6 in stato di accusa davanti alla Pretura penale siccome ritenuto colpevole di amministrazione infedele aggravata. Ha proposto la sua condanna, quale pena aggiuntiva ad una precedente pena pecuniaria del 6.12.2021, alla pena pecuniaria di CHF 2'700.00 (novanta aliquote a CHF 30.00/aliquota), sospesa condizionalmente per un periodo di prova di tre anni, ed al pagamento della tassa di giustizia e delle spese. Ha inoltre condannato PI 6 al pagamento a favore dello Stato di un risarcimento equivalente di CHF 511'256.90, pari all’indebito profitto. In esecuzione del risarcimento equivalente ha ordinato la confisca del saldo attivo presente su una relazione bancaria a lui intestata e la realizzazione e la confisca di alcuni fondi di proprietà di PI 6 e di __________.
Al decreto di accusa hanno interposto opposizione PI 6 e __________ il 30.9.2022 e RE 1 il 3/4.10.2022.
Il 4.10.2022 il magistrato inquirente ha confermato il decreto di accusa con riferimento a tutte le predette opposizioni e ha trasmesso gli atti al giudice di merito per il dibattimento.
Il procedimento penale è sub iudice davanti alla Pretura penale.
af. Con decreto 1601/2022 del 22.9.2022 il procuratore pubblico ha abbandonato il procedimento nei confronti di PI 1, PI 2, PI 3 e PI 5 per titolo di appropriazione indebita, truffa, amministrazione infedele aggravata e falsità in documenti, nei confronti di PI 4 per titolo di appropriazione indebita, truffa, amministrazione infedele aggravata, falsità in documenti, distrazione di valori patrimoniali sottoposti a procedimento giudiziale e inosservanza da parte del debitore di norme della procedura di esecuzione e fallimento e, infine, nei confronti di PI 6 per titolo di appropriazione indebita e amministrazione infedele aggravata (in relazione ai fatti occorsi dal 2006 a giugno 2007, soltanto limitatamente ai fatti accaduti a danno di __________ e di __________).
Il magistrato inquirente, ricordati la segnalazione di __________, le dichiarazioni degli imputati nel corso del procedimento penale ed il diritto applicabile, ha evidenziato che, per tutti i reati ipotizzati (truffa, appropriazione indebita e amministrazione infedele aggravata), la prescrizione dell’azione penale era di quindici anni (art. 97 lit. b CP). Ne conseguiva che per i fatti occorsi fino al settembre 2007 l’azione penale era caduta in prescrizione. Ciò valeva senza dubbio per i reati di truffa e di appropriazione indebita, reati istantanei. Più delicata era invece la questione per il reato di amministrazione infedele (art. 158 cifra 1 cpv. 3 CP). Nel caso concreto era nondimeno possibile individuare periodi ben distinti, dato che il denaro giunto negli Stati Uniti e gestito da PI 5 era stato trasferito tra il 2005 ed il mese di aprile 2007. A maggio 2007 il denaro era rientrato in Svizzera su impulso di PI 6; nel mese di giugno 2007 parte del denaro veniva bonificato a favore di __________. Ne conseguiva che anche il reato di amministrazione infedele era prescritto al più tardi a fine giugno 2022.
Per quanto concerneva il reato di falsità in documenti, dagli atti non emergevano documenti falsi. In corso di inchiesta il reato era nondimeno stato contestato agli imputati con riferimento al riconoscimento di debito 23.11.2012 sottoscritto da PI 4 nei confronti di RE 1 davanti al notaio avv. __________. Un riconoscimento di debito non era però un documento dotato di credibilità accresciuta. Nemmeno l’autentica della firma da parte del notaio era suscettibile di conferire al documento una maggiore credibilità. L’art. 251 CP non era applicabile al caso.
I reati di distrazione di valori patrimoniali sottoposti a procedimento giudiziale e di inosservanza da parte del debitore di norme della procedura di esecuzione e fallimento, ipotizzati dal precedente titolare del caso a carico di PI 4, erano prescritti.
Il pubblico ministero si è infine espresso sulla tassa di giustizia e sulle spese (poste parzialmente a carico di PI 3 e di PI 2) e sulle istanze di indennità, respinte.
ag. Con gravame 3/4.10.2022 RE 1 postula che, in accoglimento dell’impugnativa, sia annullato il decreto di abbandono con riferimento all’imputato PI 1 e sia fatto ordine al Ministero pubblico di promuovere l’accusa a suo carico.
Il reclamante, sottolineato che il procedimento sarebbe stato aperto nel mese di gennaio 2013 per fatti occorsi dal 2007 al 2012 e che l’istruttoria avrebbe seguito tempi biblici, rileva che il procuratore pubblico giungerebbe all’errata conclusione che per tutti i fatti eventualmente imputabili a PI 1 sia intervenuta la prescrizione alla fine del mese di giugno 2022 per il reato di amministrazione infedele ed al più tardi al 30.9.2022 per i fatti occorsi fino a settembre 2007. Il magistrato inquirente non motiverebbe sufficientemente questa conclusione ed ometterebbe di indicare in modo comprensibile quali fatti penalmente rilevanti, compiuti da quali imputati, sono effettivamente prescritti e se questo sia l’unico motivo di abbandono del procedimento penale. Egli censura che il decreto di abbandono, per quanto concerne PI 1, non considererebbe alcun fatto occorso dopo il mese di settembre 2007, sebbene gli atti di inchiesta e tutte le informazioni agli atti documentino come la sua relazione bancaria presso __________ sia stata chiusa soltanto molto tempo dopo l’avvio del procedimento penale. I fatti che avrebbero indotto __________ a denunciare il proprio dipendente riguarderebbero il periodo temporale dal 2006 al 2012. Il decreto di abbandono, motivato soltanto con la prescrizione dell’azione penale, risulterebbe di conseguenza ingiustificato ed arbitrario.
Il magistrato inquirente non terrebbe conto e non ipotizzerebbe una correità o una complicità tra PI 1 ed PI 6, sebbene dagli atti emergerebbe chiaramente come essi avrebbero sempre agito di concerto. PI 6 non avrebbe in ogni caso potuto fare nulla senza poter contare e sfruttare la posizione del compiacente PI 1.
Dagli atti risulterebbe chiaramente una serie di informazioni relative ad azioni penalmente rilevanti anche dopo il mese di settembre 2007, con particolare riferimento al 2009 fino al 2012. PI 1 avrebbe disposto dei conti di RE 1 come se fossero i propri, aprendo e chiudendo depositi, spostando importi e convogliando pagamenti da terze parti sui conti dell’accusatore privato senza che egli ne sapesse nulla. Il magistrato inquirente non si curerebbe in alcun modo di ciò che il predetto imputato avrebbe fatto dopo il 2007 e del perché delle sue azioni. Egli non considererebbe in alcun modo che PI 1 sarebbe stato suo gestore patrimoniale fino al 2012.
Il procuratore pubblico non avrebbe considerato che i fratelli __________ avrebbero letteralmente fatto carte false fino al mese di dicembre 2012 per impedire all’accusatore privato di comprendere che un ingente importo gli sarebbe stato sottratto dalla custodia e dalla gestione presso __________. Durante tutto questo periodo PI 1 avrebbe avuto l’incarico di amministrare i suoi fondi. PI 1 avrebbe allestito rapporti interni falsi al fine di impedire ad __________ di constatare lo stato di default che avrebbe smascherato lui ed il fratello. PI 1 avrebbe disposto degli averi in conto a suo piacimento per anni, e ben dopo il mese di settembre 2007, addebitando ed accreditando il conto a più riprese per simulare l’apertura e la chiusura di sempre nuovi crediti lombard a sempre nuove condizioni, senza alcun incarico o autorizzazione da parte di RE 1 (che, come risulterebbe dalla perizia agli atti del procedimento penale, non sarebbe mai stato in grado di capire che PI 1 stava abusando della sua posizione).
Il magistrato inquirente non considererebbe che PI 6 sarebbe stato in grado di guadagnare tempo e disporre di fondi che aveva recuperato e poi “investito” con PI 4 solo grazie a PI 1 ed alla sua posizione di gestore presso __________. Questi, allestendo rendiconti falsi e tranquillizzando gli organi di controllo interni ed esterni di __________, avrebbe impedito per mesi e anni che la banca contattasse direttamente l’accusatore privato e disdicesse i crediti lombard, accesi e rinnovati da PI 1 senza che l’accusatore privato ne fosse mai stato informato. Si tratterebbe di 18 crediti lombard consecutivi, non di un unico credito acceso nel 2007. Le operazioni si sarebbero ripetute più volte anche dopo il 2007.
Sarebbe inspiegabile perché il pubblico ministero non considererebbe in alcun modo il coinvolgimento di PI 1 nei vari tentativi di dissimulare la perdita cagionata dal fratello, ma della quale egli sarebbe sempre stato al corrente, e scaturiti nelle suppliche all’accusatore privato (nel mese di dicembre 2012) di non informare l’istituto bancario dell’ammanco. PI 1 sarebbe stato attivo in prima persona quando sarebbe stato coinvolto l’avv. __________; egli sarebbe stato attivo in prima persona quando si sarebbe trattato di coinvolgere PI 4 e di fargli sottoscrivere un riconoscimento di debito poi disconosciuto; egli avrebbe contattato personalmente e telefonicamente le figlie di RE 1, confermando a più riprese di essere il responsabile, assieme al fratello, della perdita e di provvedere a trovare la soluzione per il rimborso integrale.
Tutto questo sarebbe avvenuto nel corso del 2012. Non si spiegherebbe, se non con un’inspiegabile arbitrarietà, perché sarebbe stata promossa l’accusa soltanto nei confronti di PI 6.
I fatti penalmente rilevanti a carico di PI 1 sarebbero numerosi, documentati e di gran lunga posteriori al 30.9.2007. RE 1 indica in particolare quanto segue.
Il 16.8.2006 ci sarebbero stati sul conto Euro 7'800'000.00.
Come avrebbe confermato PI 1 medesimo, l’accusatore privato già nel 2006 avrebbe fatto fatica ad esprimersi, sarebbe stato lento ed avrebbe necessitato spesso di pause a causa di uno o più ictus subiti negli anni precedenti.
L’accusatore privato avrebbe disconosciuto ogni addebito del proprio conto. Avrebbe sempre contestato di aver conferito a PI 1 e/o a terzi la facoltà di gestire il proprio patrimonio al di fuori dell’ordinaria relazione bancaria con __________. Il danno si sarebbe realizzato non nel 2007, ma al momento della liquidazione, da parte di __________, degli attivi di proprietà dell’accusatore privato necessari a coprire l’ammanco causato dal mancato rimborso del credito lombard che egli non avrebbe nemmeno saputo di avere. Parlare di prescrizione dell’azione penale per il reato di amministrazione infedele da parte di PI 1, che si sarebbe protratta fino al mese di dicembre 2012, sarebbe privo di ogni logico e giuridico fondamento.
Sarebbe documentato, con il rapporto peritale depositato agli atti del procedimento, come per l’accusatore privato non sarebbe stato possibile, se non basandosi sulla fiducia nel proprio gestore patrimoniale, comprendere il contenuto degli estratti bancari.
L’accusatore privato avrebbe conferito un mandato di gestione patrimoniale “conservativo” con una strategia “balanced”. Dall’estratto patrimoniale in Euro al 31.12.2007 risulterebbe quali e quanti investimenti egli avrebbe ancora avuto in essere (Euro 2'933'440.00). Pur non avendo fatto alcun prelevamento dopo il 2007, di questo saldo attivo sarebbero rimaste solo le briciole. I fratelli __________ non sarebbero stati in grado di riaccreditare gli importi prelevati, causando una perdita di Euro 2'096'000.00.
Nel febbraio 2007 PI 1 avrebbe predisposto un addebito di CHF 3 mio. Tale addebito si baserebbe su una contestata richiesta di concessione di credito lombard (garantito dagli averi di RE 1) per il periodo dal 22.2.2007 al 23.2.2009. L’importo di CHF 3 mio sarebbe stato trasferito a favore di una società straniera, ignota all’accusatore privato, in cui era interessato economicamente soltanto PI 6, circostanza che sarebbe stata conosciuta a PI 1.
Gli atti penalmente rilevanti imputabili a quest’ultimo non sarebbero terminati con il versamento di CHF 3 mio. Proprio a partire da questo momento PI 1 avrebbe fatto tutto quanto sarebbe stato in suo potere per impedire ad __________ ed all’accusatore privato di comprendere che aveva addebitato il conto senza il consenso del cliente. Tutte le sue azioni a partire da questa data sarebbero da considerare “amministrazione infedele” da parte del gestore patrimoniale. Un impiegato di banca con un mandato di gestione che allestirebbe rapporti falsi e gestirebbe il conto di un cliente per perseguire i propri interessi e per celare le proprie malefatte non starebbe amministrando in modo fedele gli averi del cliente. Se a questo si aggiungesse che, alla fine del mandato, dal conto dell’accusatore privato sarebbero mancati oltre Euro 2 mio, ci si potrebbe legittimamente domandare su cosa avrebbe indagato il Ministero pubblico negli ultimi dieci anni. Credere ciecamente alle scuse accampate da PI 1 dopo che è stato scoperto, come farebbe il procuratore pubblico, non sarebbe oggettivamente ammissibile.
Il reclamante ribadisce che non sarebbe stato informato da PI 1 sull’erogazione di un credito lombard di CHF 3 mio (oppure di CHF 2'800'000.00 nel mese di settembre 2009), né tantomeno sulla destinazione dell’importo addebitato. PI 1 avrebbe fatto affidamento sul fatto che l’accusatore privato non avrebbe mai effettuato una verifica approfondita della documentazione trattenuta fermo banca.
Nel 2009, dunque lontani da qualsiasi prescrizione, PI 1, con la complicità del fratello, avrebbe fatto confluire sul conto del reclamante CHF 250'000.00 da parte di __________, società ignota a quest’ultimo, per coprire un saldo negativo da lui cagionato. Nel mese di settembre 2009 sarebbe stato registrato un addebito di CHF 2'800'000.00, senza incarico dell’accusatore privato e senza alcun tipo di documentazione a supporto di tale addebito e/o del presunto rinnovo del credito lombard (con nuovi tassi di interesse). Tale circostanza sarebbe a tutti gli effetti un fatto penalmente rilevante e per il quale non si potrebbe ragionevolmente parlare di prescrizione. Tutte le transazioni, da lui non riconosciute e non avvallate, a partire da quell’addebito sarebbero di rilevanza penale e risalirebbero al 2009.
Tema della procedura sarebbe l’amministrazione infedele dei suoi averi da parte di PI 1, che – senza il consenso dell’accusatore privato, senza informarlo, allestendo a questo fine documenti bancari dal contenuto falso, simulando ordini da lui impartiti e operando a partire dal 2007 e poi ancora dal 2009 al 2012 senza alcuna sua istruzione scritta o orale – avrebbe effettuato numerose transazioni bancarie e messo in atto numerose manovre atte a camuffare le malefatte proprie e del fratello.
ah. Delle ulteriori argomentazioni e della replica, così come delle osservazioni e delle dupliche, si dirà – se necessario – in seguito.
in diritto
Giusta l’art. 322 cpv. 2 CPP un decreto di abbandono (secondo gli art. 319 ss. CPP) può essere impugnato mediante reclamo.
Con il gravame, da introdurre davanti alla giurisdizione di reclamo (art. 20 cpv. 1 lit. b CPP), ovvero – in Ticino – alla Corte dei reclami penali (art. 62 cpv. 2 LOG), si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lit. a CPP), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e, ancora, l’inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).
Il reclamo deve essere presentato per iscritto e motivato (secondo l’art. 396 cpv. 1 CPP), con riferimento segnatamente all’art. 390 CPP per la forma scritta ed all’art. 385 CPP per la motivazione.
Esso deve indicare – in particolare – i punti della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).
1.2.
Il gravame, inoltrato il 3.10.2022 contro il decreto di abbandono 22.9.2022, è tempestivo (siccome presentato nel termine di dieci giorni in applicazione dell’art. 322 cpv. 2 CPP) e, anche, proponibile (BSK StPO – R. GRÄDEL / M. HEINIGER, 2. ed., art. 322 CPP n. 5; BSK StPO – P. GUIDON, op. cit., art. 393 CPP n. 10; ZK StPO – N. LANDSHUT / T. BOSSHARD, 3. ed., art. 322 CPP n. 7; ZK StPO – A.J. KELLER, op. cit., art. 393 CPP n. 16).
1.3.
1.3.1.
In applicazione dell’art. 382 cpv. 1 CPP sono legittimate a ricorrere contro una decisione le parti che hanno un interesse giuridicamente protetto all’annullamento oppure alla modifica della pronuncia (sentenza TF 1B_275/2020 del 22.9.2020 consid. 3.2.).
L’interesse giuridicamente protetto ai sensi dell’art. 382 cpv. 1 CPP [che non presuppone un pregiudizio irreparabile giusta l’art. 93 cpv. 1 lit. a LTF (decisioni TF 1B_549/2019 del 10.3.2020 consid. 2.4.; 1B_559/2018 del 12.3.2019 consid. 2.2.; DTF 143 IV 475 consid. 2.9.)] implica che il ricorrente sia personalmente, direttamente (decisioni TF 1B_55/2021 del 25.8.2021 consid. 4.1.; 6B_344/2019 del 6.5.2019 consid. 3.1.; DTF 142 IV 82 consid. 2.3.2.; 140 IV 155 consid. 3.2.) e (di principio: decisione TF 1B_55/2021 del 25.8.2021 consid. 4.1.; BSK StPO – M. ZIEGLER / S. KELLER, op. cit., art. 382 CPP n. 2) attualmente (DTF 144 IV 81 consid. 2.3.1.) leso dalla decisione che impugna (StPO Praxiskommentar – N. SCHMID / D. JOSITSCH, 3. ed., art. 382 CPP n. 2).
Un mero interesse di fatto non è sufficiente giusta l’art. 382 cpv. 1 CPP (decisione TF 1B_55/2021 del 25.8.2021 consid. 4.1.).
1.3.2.
RE 1, accusatore privato nel procedimento, titolare dei beni giuridici tutelati dagli art. 138, 146 e 158 CP (decisione TF 1B_554/2021 del 6.6.2022 consid. 4.2.; BSK Strafrecht II – M.A. NIGGLI / C. RIEDO, 4. ed., vor art. 137 CP n. 19 ss.) e dall’art. 251 CP (decisione TF 6B_554/2021 del 6.6.2022 consid. 4.3.1.; BSK StPO – G. MAZZUCCHELLI / M. POSTIZZI, op. cit., art. 115 CPP n. 73; BSK Strafrecht II – M. BOOG, op. cit., vor art. 251 CP n. 5 s.; StGB Praxiskommentar – S. TRECHSEL / M. PIETH / L. ERNI, 4. ed., art. 251 CP n. 1), è legittimato a reclamare secondo l’art. 382 cpv. 1 CPP avendo un interesse giuridicamente protetto all’annullamento o alla modifica del decreto di abbandono, che ha ritenuto che i reati ipotizzati fossero prescritti, che agli atti non ci fossero documenti falsi e che non fosse data una partecipazione di PI 1 nei fatti imputati al fratello, conclusione che l’avrebbe leso personalmente, direttamente ed attualmente.
1.4.
Le esigenze di forma e motivazione del reclamo sono rispettate. RE 1 ha infatti spiegato in modo chiaro e comprensibile le ragioni per cui impugna le conclusioni del procuratore pubblico, indicando i motivi per cui, a suo giudizio, non sarebbe intervenuta la prescrizione dell’azione penale, perché agli atti dell’incarto ci sarebbero documenti falsi e perché PI 1 avrebbe avuto un ruolo nei fatti imputati ad PI 6.
L’impugnativa è, in queste circostanze, ricevibile in ordine.
Si ricorda che l’azione penale – per principio – è essenzialmente pubblica (art. 7 cpv. 1 CPP) e, come tale, esercitata dal procuratore pubblico, per cui non può essere lasciata all’arbitrio o al sentimento soggettivo delle parti, ma deve fondarsi su oggettivi, concreti e sufficienti elementi indizianti. In questo senso non basta una diversa interpretazione delle risultanze da parte del reclamante, ma occorre la dimostrazione della verosimiglianza di alto grado circa altra conclusione che merita approfondimento.
Il procuratore pubblico ritiene che per i reati di appropriazione indebita, truffa ed amministrazione infedele aggravata, ipotizzati nei confronti di PI 1, sia intervenuta la prescrizione.
3.2.
Il reclamante contesta la conclusione del magistrato inquirente.
Egli adduce, in sostanza, che fino al mese di novembre/dicembre 2012 PI 1 avrebbe gravemente e ripetutamente violato i propri obblighi quale suo amministratore e gestore patrimoniale, organizzando il trasferimento di ingenti somme di denaro destinate ad investimenti del fratello PI 6 e agendo, abusando del proprio ruolo di consulente bancario e gestore patrimoniale, in modo tale da impedirgli di comprendere fino al 2012 che a suo debito sarebbe stato erogato un credito lombard di CHF 3 mio, poi ridotto a CHF 2'800'000.00, oltre agli interessi, per un danno totale di Euro 2'096'000.00 (reclamo, p. 13).
L’accusatore privato sussume sostanzialmente la fattispecie al reato di amministrazione infedele. Si esaminerà dunque detto reato.
3.3.
3.3.1.
Il reclamante ipotizza il reato di amministrazione infedele aggravata giusta l’art. 158 cifra 1 cpv. 3 CP [secondo cui è punito chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, obbligato per legge, mandato ufficiale oppure negozio giuridico ad amministrare il patrimonio altrui o a sorvegliarne la gestione, mancando al proprio dovere, lo danneggia oppure permette che ciò avvenga (BSK Strafrecht II – M.A. NIGGLI, op. cit., art. 158 CP n. 11 ss.)].
3.3.2.
Il reato presuppone un dovere di gestione oppure di sorveglianza della gestione: può pertanto essere autore del reato solo chi – obbligato proprio alla tutela di interessi patrimoniali altrui, disponendo nella sua attività di un alto grado di indipendenza – amministra l’altrui patrimonio (di una certa importanza), per l’altrui interesse (decisione TF 6B_289/2020 dell’1.12.2020 consid. 9.1.; BSK Strafrecht II – M. A. NIGGLI, op. cit., art. 158 CP n. 11 ss.).
Il comportamento penalmente rilevante ex art. 158 CP non è descritto nella disposizione di legge. Esso consiste nel violare, per azione oppure per omissione, gli obblighi propri di un amministratore, che si determinano secondo il caso concreto (decisione TF 6B_52/2022 del 16.3.2023 consid. 4.1.6.; BSK Strafrecht II – M. A. NIGGLI, op. cit., art. 158 CP n. 61 ss./124 ss.; StGB Praxiskommentar – S. TRECHSEL / M. PIETH / D. CRAMERI, op. cit., art. 158 CP n. 9 s.). Un amministratore è dunque punibile se contravviene agli obblighi specifici che gli incombono in ragione del suo obbligo di amministrare e di proteggere gli interessi pecuniari di terzi.
Un danno provvisorio è sufficiente (BSK Strafrecht II – M. A. NIGGLI, op. cit., art. 158 CP n. 130). Si ha un danno già quando il patrimonio è messo in pericolo al punto che è diminuito nel suo valore economico (decisione TF 6B_300/2016 del 7.11.2016 consid. 7.3.).
Si tratta di un reato intenzionale; il dolo eventuale è sufficiente (BSK Strafrecht II – M. A. NIGGLI, op. cit., art. 158 CP n. 136 ss.).
3.4.
3.4.1.
La prescrizione è un impedimento a procedere che deve essere esaminato d’ufficio in ogni stadio del procedimento penale (DTF 146 IV 68 consid. 2.1.; BSK Strafrecht I – M. ZURBRÜGG, 4. ed., vor art. 97-101 CP n. 61; StGB Praxiskommentar – S. TRECHSEL / M. PIETH / M. SCHULTZE, op. cit., vor art. 97 CP n. 7). Se è intervenuta la prescrizione dell’azione penale, il CPP prevede l’emanazione di un decreto di abbandono ex art. 319 cpv. 1 lit. d CPP (BSK Strafrecht I – M. ZURBRÜGG, op. cit., vor art. 97-101 CP n. 58/60; BSK StPO – R. GRÄDEL / M. HEINIGER, op. cit., art. 319 CPP n. 15; StGB Praxiskommentar – S. TRECHSEL / M. PIETH / M. SCHULTZE, op. cit., vor art. 97 CP n. 6; StPO Praxiskommentar – N. SCHMID / D. JOSITSCH, op. cit., art. 319 CPP n. 8).
3.4.2.
Per i reati di risultato la prescrizione decorre dal momento in cui l’autore ha commesso il reato (art. 98 lit. a CP): determinante è sempre il momento dell’azione o dell’omissione delittuosa, non il momento della realizzazione del risultato [decisione TF 6B_476/2019 del 29.5.2019 consid. 3.1.2.; DTF 134 IV 297 consid. 4.2.; 122 IV 61 consid. 2.a); BSK Strafrecht I – M. ZURBRÜGG, op. cit., art. 98 CP n. 2/5/8/9; StGB Praxiskommentar – S. TRECHSEL / M. PIETH / M. SCHULTZE, op. cit., art. 98 CP n. 1/3].
3.4.3.
Ai sensi dell’art. 98 lit. b CP, se il reato è stato eseguito mediante atti successivi, la prescrizione decorre dal giorno in cui è stato compiuto l’ultimo atto (StGB Praxiskommentar – S. TRECHSEL / M. PIETH / M. SCHULTZE, op. cit., art. 98 CP n. 4).
Secondo la giurisprudenza, l’unità naturale di azioni esiste quando atti separati originano da una decisione unica e sembrano oggettivamente come avvenimenti che formano un insieme in ragione della loro stretta relazione nel tempo e nello spazio (decisione TF 6B_978/2021 del 5.10.2022 consid. 5.3.1.; DTF 132 IV 49 consid. 3.1.1.3.; 131 IV 83 consid. 2.4.5.). Di modo che la prescrizione, in applicazione dell’art. 98 lit. b CP, decorre dal giorno in cui è stato compiuto l’ultimo atto (cfr., per il reato di amministrazione infedele, decisione TF 6B_310/2014 del 23.11.2015, in particolare consid. 4.4.).
3.4.4.
La distinzione tra la commissione e l’omissione di un reato non è semplice: si pone infatti il quesito a sapere se all’autore deve essere rimproverato di avere agito come non avrebbe dovuto o piuttosto di avere omesso di agire come avrebbe invece dovuto (decisione TF 6B_74/2013 del 19.3.2013 consid. 3.2.). In caso di dubbio, per valutare un determinato comportamento, occorre fondarsi sul principio della sussidiarietà e perseguire un reato per commissione (ad esclusione dell’omissione) quando all’autore può essere imputato un comportamento attivo che ha contribuito a creare o ad accrescere il pericolo all’origine del risultato (decisione TF 6B_74/2013 del 19.3.2013 consid. 3.2.; BSK Strafrecht I – M.A. NIGGLI / L.F. MUSKENS, op. cit., art. 11 CP n. 52 ss.; BSK Strafrecht I – M. ZURBRÜGG, op. cit., art. 98 CP n. 10; StGB Praxiskommentar – S. TRECHSEL / M. PIETH / B. FATEH-MOGHADAM, op. cit., art. 11 CP n. 6; StGB Praxiskommentar – S. TRECHSEL / M. PIETH / M. SCHULTZE, op. cit., art. 98 CP n. 3a).
3.4.5.
I termini di prescrizione sono disciplinati all’art. 97 CP.
3.4.6.
Secondo la giurisprudenza dell’Alta Corte, di fronte ad una situazione giuridica dubbia non spetta di massima all’autorità di perseguimento penale esprimersi sull’intervento della prescrizione dell’azione penale, ma ai tribunali competenti per l’esame materiale della fattispecie penale, ritenuto che l’abbandono del procedimento in ragione della prescrizione può essere disposto soltanto quando essa è manifesta (art. 319 cpv. 1 lit. d CPP) [decisione TF 1B_29/2023 del 10.3.2023 consid. 1.4.; DTF 146 IV 68 consid. 2.1.].
3.5.
3.5.1.
Si deve anzitutto rilevare che il reato di amministrazione infedele aggravata (art. 158 cifra 1 cpv. 3 CP), così come i reati giusta gli art. 138 cifra 1 cpv. 2 e 146 cpv. 1 CP, è un reato di risultato, di modo che, per comprendere da quando decorre il termine di prescrizione, determinante è il momento dell’azione o dell’omissione delittuosa, non il momento della realizzazione del risultato.
Non è dunque decisivo quando è intervenuto il danno rispettivamente quando RE 1 sarebbe venuto a conoscenza dei fatti in seguito oggetto della segnalazione al Ministero pubblico.
Determinante è unicamente quando l’imputato avrebbe agito.
3.5.2.
Il procuratore pubblico, per esprimersi sulla prescrizione dell’azione penale, si è limitato a considerare il momento in cui il denaro sarebbe stato trasferito negli Stati Uniti (tra il 2005 ed il mese di aprile 2007) ed in Italia (giugno 2007), concludendo che la prescrizione fosse intervenuta al più tardi il 30.6.2022.
Per stabilire il momento in cui l’imputato avrebbe agito occorreva però esaminare concretamente cosa PI 1 ha fatto con riferimento alle relazioni bancarie di RE 1, ovvero quali operazioni sono state effettuate dall’imputato sui conti.
3.5.3.
Ora, dagli atti (AI 78) risulta che il 13.2.2007 RE 1 avrebbe chiesto ad , per il tramite di PI 1, un credito lombard di CHF 3 mio, importo che sarebbe poi stato da bonificare all’ [“Dear Mr. PI 1, I kindly ask you to get from your bank a loan of SFR 3'000'000.- (…) for two years and transfer the same amount to: Bank: __________ Canada (…) Beneficiary: __________ (…). I need the transaction, to finance my investment in Canada in Real Estate field within a venture capital company. I send the agreement for your records. (…).”]. L’imputato ha riportato nella “panoramica dei contatti” (sempre tra gli atti di cui ad AI 78) che il 22.2.2007 aveva ricevuto da RE 1 la richiesta di un ATF (ossia di un credito lombard) di CHF 3 mio e che aveva eseguito le transazioni, atti che erano stati preceduti, secondo quanto riportato dall’imputato nella “panoramica dei contatti” in data 13.2.2007, da un colloquio telefonico con RE 1, che gli avrebbe preannunciato le sue intenzioni circa il credito lombard e l’investimento descritto.
Da ulteriori account statements (“__________ Lombard Fixed-Term Advance CHF”) [sempre tra gli atti di cui ad AI 78] emerge altresì che il credito lombard scadeva il 23.2.2009. Sembrerebbe che il credito lombard sia poi stato rinnovato a scadenze regolari. Gli atti bancari non sono di facile interpretazione a questo proposito.
RE 1, da parte sua, ha sempre contestato di avere domandato il credito e di avere chiesto il suo rinnovo alla scadenza.
Da quanto dichiarato da PI 1 nel corso del procedimento, risulta che il rinnovo del credito lombard, in effetti occorso, presupponeva una richiesta esplicita del cliente e, cumulativamente, un’azione attiva da parte dell’imputato stesso: “Dico che RE 1 nel 2007 era stato da me informato della scomparsa di PI 5. Il credito lombard era in scadenza prevista per il febbraio 2009. Il cliente mi aveva imposto di recuperare il denaro dicendomi sostanzialmente di rinnovare di volta in volta il credito lombard riducendo il prestito in base ai fondi nel frattempo riaccreditati sul suo conto. Io vedevo rispettivamente sentivo telefonicamente RE 1 circa 2 o 3 volte l’anno. Preciso che nelle note bancarie indicavo che il cliente mi chiedeva il rinnovo del lombard perché così avevo convenuto con lui.” (verbale 17.3.2015, p. 5, AI 560); “(…) che è corretto dire che quando nelle note ho inserito la frase “il cliente mi chiama per rinnovare ATF” in realtà il cliente non mi chiamava. Questo è l’unico elemento falso delle note di questo tipo. Vorrei precisare che era la banca a richiedere l’indicazione del contatto con il cliente all’interno delle note con riferimento ad ogni scadenza. Secondo me era un formalismo eccessivo nel caso concreto visto che mi ero già accordato sul procedere con il cliente.” (verbale 17.3.2015, p. 5, AI 560); “(…) il rinnovo fa invece parte delle istruzioni che mi aveva dato il cliente. Dopo la scadenza della ATF lui mi aveva detto di rinnovarlo, riducendolo ad ogni accredito ricevuto da __________ rispettivamente di rinnovarlo in previsione dei futuri accrediti.” (verbale 17.3.2015, p. 7, AI 560); “(…) che l’operazione di rinnovo retroattivo così come le operazioni di rinnovo non necessitavano particolari formalità da parte del cliente. Erano operazioni eseguibili su semplice ordine telefonico.” (verbale 17.3.2015, p. 15, AI 560); “Quando c’è un’ATF in scadenza è il consulente che deve contattare il cliente, questo per prassi bancaria.” (verbale 14.5.2021, p. 3, AI 784).
Si può quindi senz’altro ritenere che il rinnovo del credito lombard non era automatico [come reputa invece il procuratore pubblico (osservazioni 14/17.10.2022, p. 2: “(…), visto che i rinnovi del prestito erano automatici.)”], ma implicava un’azione, tanto è vero che, per suo stesso dire, PI 1 ha avuto la necessità di falsificare le note interne allo scopo di attestare che il cliente gli avesse richiesto il rinnovo del credito: “Io nei contatti scrivevo “il cliente mi chiama” per far sembrare che il cliente mi diceva di rinnovare il lombard per un certo periodo, periodo in cui io sapevo che rientravano dei fondi.” (verbale 11.1.2013, p. 9, AI 7) [cfr., per es., nota interna 20.2.2009 (“dettagli del contatto”) (all. ad AI 5): “Il cliente mi dice che mi ha bonificato chf 250'000.- e quindi mi dà l’ordine di ridurre ATF e di rinnovarlo per 3 mesi. (…)”].
Del fatto che il rinnovo del credito lombard presupponesse un atto di PI 1 ne ha riferito anche PI 6: “Mio fratello mi diceva che dovevo procedere al rimborso (da parte di __________) quando c’era una scadenza dei termini degli interessi del lombard. Dal 2009 mio fratello avrebbe rinnovato il lombard, in attesa del pagamento di __________. (…) Dico anche che il lombard era stato contratto inizialmente per due anni, in seguito rinnovato ogni tre mesi.” (verbale 24.5.2013, p. 11, AI 360). A domanda “Chi ha deciso di rinnovarlo ogni tre mesi?”, PI 6 ha risposto: “Mio fratello.” (verbale 24.5.2013, p. 11, AI 360).
3.5.4.
Il magistrato inquirente, nel decreto di abbandono, non ha fatto alcun accenno alla questione del credito lombard. Nelle osservazioni 14/17.10.2022 al reclamo ha addotto che il credito lombard sarebbe stato acceso nel 2007 e poi sarebbe stato semplicemente rinnovato, atto di rinnovo, automatico, che a suo giudizio non costituirebbe un atto di amministrazione infedele ex art. 158 CP (p. 1/2).
Un credito lombard – operazione secondo la quale un istituto bancario presta al suo cliente fondi garantiti da pegno sugli averi sul conto del cliente (A. DE SENARCLENS / L. HARRISON, Le crédit lombard et l’effet levier, in SJ 2021 II p. 47, 48) – costituisce nondimeno, sia per la banca sia per il cliente, un’operazione molto rischiosa (A. DE SENARCLENS / L. HARRISON, op. cit., p. 69).
Di modo che, proprio in ragione della portata e delle implicazioni di un credito lombard, anche il rinnovo del credito lombard, a giudizio di questa Corte, dovrebbe essere considerato un’azione a sé, che – come esposto – presupponeva del resto la richiesta del cliente e un successivo atto di PI 1.
Il pubblico ministero stesso sembra peraltro negare atti di amministrazione successivi al 2007, “visto che i rinnovi del prestito erano automatici.” (osservazioni 14/17.10.2022, p. 2), ovvero ritenendo – a contrario – che, se i rinnovi non fossero stati automatici, come in concreto, si dovrebbe parlare di atti di amministrazione.
Per cui la prescrizione dell’azione penale decorrerebbe, secondo l’art. 98 lit. a CP, per ogni singolo rinnovo del credito lombard.
3.5.5.
Il procuratore pubblico, che ha ritenuto irrilevante, per la prescrizione dell’azione penale, il rinnovo del credito lombard, avrebbe in ogni caso dovuto esaminare la fattispecie sotto il profilo dell’unità giuridica o naturale di azioni, che sembrerebbe invero avere considerato nell’emanazione del decreto di accusa a carico di PI 6 (cfr. lo scritto 22.9.2022, AI 856), che menziona anche fatti del 2007. Il magistrato inquirente ha peraltro citato la giurisprudenza relativa a detta unità giuridica oppure fattuale anche al consid. 12. del decreto di abbandono, senza però poi apparentemente tenerne conto nel giudizio del caso concreto.
Si è detto che secondo la giurisprudenza l’unità naturale di azioni esiste quando atti separati originano da una decisione unica e sembrano oggettivamente come avvenimenti che formano un insieme in ragione della loro stretta relazione nel tempo e nello spazio. Di modo che la prescrizione, in applicazione dell’art. 98 lit. b CP, decorre dal giorno in cui è stato compiuto l’ultimo atto.
Con riferimento ai rinnovi del credito lombard, siccome costituiscono comportamenti di possibile valenza penale che si sono susseguiti nel tempo a brevi intervalli, che pregiudicano sempre il medesimo bene giuridico, ovvero il patrimonio di RE 1, che si sono svolti fino al momento della denuncia, si pone(va) dunque la questione a sapere se, ritenuta la citata giurisprudenza, la prescrizione decorra/decorresse dal giorno in cui è stato compiuto l’ultimo atto, ossia l’ultimo rinnovo del credito lombard.
3.5.6.
La conclusione del pubblico ministero – che peraltro, non si comprende su che base, sembra ritenere che quanto sostiene PI 1 corrisponda alla realtà dei fatti [“A parte il fatto che a dire di PI 1, l’accusatore privato era d’accordo con i rinnovi del prestito Lombard, (…).” (osservazioni 14/17.10.2022, p. 2)] – appare pertanto prematura in capo alla prescrizione.
Il magistrato inquirente, al quale vengono formalmente rinviati gli atti, riesaminerà quindi la questione della prescrizione, analizzando quanto è occorso sulle relazioni di RE 1, con particolare riferimento, ma non esaustivamente, al credito lombard ed ai suoi rinnovi (tassi di interesse, condizioni, ecc.), determinando a tal fine gli obblighi che incombevano a PI 1.
Si ricorda che quest’ultimo ha descritto la sua attività quale “gestore patrimoniale” (verbale 11.1.2013, p. 1/7, AI 6). Ha inoltre addotto che “Posso comunque dire che la decisione di rinnovare l’ATF veniva lasciata alla mia discrezione in ragione degli accordi con il cliente, (…).” (verbale 17.3.2015, p. 10, AI 560) e che “(…), nessuno doveva approvare la mia decisione di concessione di un credito lombard. (…) Io con riferimento al credito lombard concesso ad RE 1 non avevo autorizzazioni da richiedere alla banca.” (verbale 8.4.2013, p. 25, AI 313), ciò che lascia intendere un’importante indipendenza nella decisione sulla concessione del credito.
Si rileva altresì che il reato di amministrazione infedele punisce anche chi compie atti ex art. 158 cifra 1 cpv. 1 CP dopo avere assunto senza mandato la gestione del patrimonio altrui (art. 158 cifra 1 cpv. 2 CP) [BSK Strafrecht II – M. A. NIGGLI, op. cit., art. 158 CP n. 56]. Il procuratore pubblico valuterà se esaminare i fatti pure sotto il profilo dell’eventuale gestione senza mandato dei fondi di RE 1 da parte di PI 1.
In applicazione dell’art. 251 cifra 1 CP è punito per falsità in documenti chiunque, al fine di nuocere al patrimonio o ad altri diritti di una persona o di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, forma un documento falso o altera un documento vero, oppure abusa dell’altrui firma autentica o dell’altrui segno a mano autentico per formare un documento suppositizio, o attesta o fa attestare in un documento, contrariamente alla verità, un fatto di importanza giuridica, o fa uso, a scopo di inganno, di un tale documento (BSK Strafrecht II – M. BOOG, op. cit., art. 251 CP n. 1 ss.).
Il reato reprime la falsificazione di un documento (falso materiale) e la redazione di un documento dal falso contenuto (falso ideologico).
Nel primo caso, l’art. 251 CP esige che il documento falsificato sia un titolo ai sensi dell’art. 110 cpv. 4 CP, ossia uno scritto destinato ed atto a provare un fatto di portata giuridica e quindi destinato ed atto a provare il fatto falso. Un documento è falso quando il suo vero estensore non coincide con l’autore apparente rispettivamente quando l’atto fa sorgere l’apparenza che esso derivi da un’altra persona rispetto all’autore effettivo (decisione TF 6B_52/2022 del 16.3.2023 consid. 4.1.3.; BSK Strafrecht II – M. BOOG, op. cit., art. 251 CP n. 2 ss.; StGB Praxiskommentar – S. TRECHSEL / M. PIETH / L. ERNI, op. cit., art. 251 CP n. 3).
Nel caso del falso ideologico, la norma penale va applicata restrittivamente: la cosiddetta “menzogna scritta” trascende in reato solo dove, dal profilo oggettivo, il documento goda di particolare credibilità grazie al valore che la legge gli conferisce o per la qualità della persona che lo ha redatto, ovvero unicamente se il documento possiede un’accresciuta capacità persuasiva perché il falso presenta garanzie oggettive della verità del contenuto (decisione TF 6B_52/2022 del 16.3.2023 consid. 4.1.3.; BSK Strafrecht II – M. BOOG, op. cit., art. 251 CP n. 64 ss.; StGB Praxiskommentar – S. TRECHSEL / M. PIETH / L. ERNI, op. cit., art. 251 CP n. 6 ss.).
Si tratta di un reato intenzionale; il dolo eventuale è sufficiente (BSK Strafrecht II – M. BOOG, op. cit., art. 251 CP n. 181).
4.2.
4.2.1.
Il procuratore pubblico ha ritenuto che dagli atti non emergessero documenti falsi. In corso di inchiesta il reato era nondimeno stato contestato agli imputati con riferimento al riconoscimento di debito 23.11.2012 sottoscritto da PI 4 nei confronti di RE 1 davanti al notaio avv. __________. Un riconoscimento di debito non era però un documento dotato di credibilità accresciuta. Nemmeno l’autentica della firma da parte del notaio era suscettibile di conferire al documento una maggiore credibilità.
4.2.2.
Il reclamante non contesta questa conclusione. Egli adduce nondimeno che l’imputato avrebbe allestito falsi rapporti interni.
PI 1 ha ammesso di avere falsificato note interne per “(…) poter rendere verosimile la “gestione e la cronistoria” degli investimenti.” (dichiarazione 7.1.2013, p. 7, doc. B, all. ad AI 5; verbale 11.1.2013, p. 9, AI 7; verbale 17.3.2015, p. 6 ss., AI 560). Ha addotto: “(…) che è corretto dire che quando nelle note ho inserito la frase “il cliente mi chiama per rinnovare ATF” in realtà il cliente non mi chiamava. Questo è l’unico elemento falso delle note di questo tipo. Vorrei precisare che era la banca a richiedere l’indicazione del contatto con il cliente all’interno delle note con riferimento ad ogni scadenza. Secondo me era un formalismo eccessivo nel caso concreto visto che mi ero già accordato sul procedere con il cliente.” (verbale 17.3.2015, p. 5, AI 560).
4.2.3.
Il pubblico ministero, nel decreto di abbandono 22.9.2022, non si è pronunciato su questi atti dal contenuto non vero.
Egli si è espresso nel decreto 22.9.2022 (AI 854) con cui ha estromesso __________ dal procedimento quale accusatrice privata. Ha indicato che le eventuali note interne redatte da PI 1 non assurgevano al reato di falsità in documenti, dato che non godevano di credibilità accresciuta, trattandosi di documenti interni alla banca. In ogni caso, per il magistrato inquirente, eventuale documentazione fittizia era semmai servita per spingere i clienti ad investire o a dissuaderli da un eventuale rimborso. Non emergeva dagli atti che l’intento degli imputati fosse quello di danneggiare l’istituto bancario o di ingannare i suoi consulenti.
Ora, si rileva che, secondo la giurisprudenza, atti bancari interni non costituiscono, di principio, una falsità in documenti (decisione TF 6B_199/2011 del 10.4.2012 consid. 10.). Le note interne falsificate, per sua ammissione, da PI 1 non realizzano dunque un falso ai sensi dell’art. 251 CP.
Dette note interne potrebbero nondimeno avere rilevanza con riferimento, segnatamente, al reato di amministrazione infedele aggravata. Il magistrato inquirente le valuterà perciò in quell’ambito.
Si è detto che con decreto di accusa 5223/2022 del 22.9.2022 il procuratore pubblico ha posto PI 6 in stato di accusa davanti alla Pretura penale siccome ritenuto colpevole di amministrazione infedele aggravata siccome commessa per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, per avere, nel periodo dal 10.12.2007 all’11.12.2012, in qualità di gestore patrimoniale del cliente RE 1, obbligato quindi per negozio giuridico a gestirne gli interessi patrimoniali, mancando al proprio dovere, danneggiando il patrimonio per almeno CHF 511'256.90. Il magistrato inquirente ha così descritto la fattispecie imputata:
“(…) e meglio, per avere, dopo che PI 6 aveva acquistato il 100% del pacchetto azionario di __________ (oggi radiata), assumendo PI 3 la carica di amministratore unico, nel corso dei primi mesi dell'anno 2007 dopo che il cliente RE 1 gli era stato presentato da suo fratello PI 1, all'epoca consulente bancario di RE 1 presso la Banca __________, in quanto il cliente desiderava compiere un investimento speculativo in prodotti esterni rispetto a quelli offerti dall'Istituto Bancario, bonificando quindi RE 1 dalla relazione bancaria __________ USD 1'495'516.11 in favore della relazione __________ intestata a __________ presso __________ sulla base del contratto di mandato nr. 519, e poi ancora, su richiesta di PI 6, bonificando RE 1 il 13 febbraio 2007 ulteriori CHF 3 milioni in favore della relazione bancaria intestata a __________ con lo scopo di effettuare degli investimenti finanziari negli Stati Uniti, e quindi, nel corso del mese di aprile 2007, recandosi PI 6 negli Stati Uniti visto che PI 5 aveva interrotto la gestione finanziaria a seguito di un burn out, e dopo essere riuscito a rintracciare presso banche americane e canadesi parte del denaro, per un corrispettivo pari a USD 4'228'739.43 su relazione nr. 2869 banca __________, __________ e per un corrispettivo di USD 1'932'650.56 su relazione nr. __________ presso __________, senza tuttavia possibilità di determinare l'esito di tali investimenti e quindi senza poter determinare l'attribuzione ad ogni singolo cliente del denaro ritrovato, invece di informare compiutamente la clientela di quanto accaduto, rispettivamente di reperire il loro accordo sul successivo destino di tali fondi ritrovati, disposto, a debito delle citate relazioni estere fra il 04 maggio 2007 e l'08 maggio 2007, due bonifici per complessivi USD 5'934'969.66 in favore della relazione nr. __________ presso __________ intestata a __________; un bonifico pari a EUR 200'000.00 in favore di relazione bancaria presso banca monegasca intestata ai suoceri a valere quale rimborso di un precedente prestito in suo favore da parte degli stessi, senza che sia stato possibile determinare il destino della differenza pari a USD 226'420.33 fra quanto ritrovato presso le banche americane e quanto bonificato su __________ nel maggio 2007, omettendo inoltre PI 6 di informare RE 1, in merito all'esecuzione, all'esistenza e all'esito delle operazioni di investimento negli Stati Uniti e Canada, impedendogli in tal modo di determinarsi con cognizione di causa sull'impiego del denaro fortuitamente ritrovato, dando disposizioni a PI 2, subentrato quale amministratore unico di __________, di impiegare il denaro, rimborsando capitale e interessi (in realtà non dovuti) in data 01 giugno 2007 in favore di __________ per CHF 2'706'110.25, attribuendolo al mandato nr. 0518, con conseguente vantaggio non dovuto pari a CHF 205'110.25, nonché in data 10 luglio 2007 in favore di RE 1 per USD 1'543'482.88 attribuendolo al mandato nr. 0519 con conseguente vantaggio non dovuto pari a USD 43'482.88, disponendo poi in data 25 giugno 2007 il bonifico per EUR 1'500'024.13 in favore della relazione bancaria __________ intestata a __________ presso __________ di cui PI 6 era azionista e avente diritto economico, e poi da quest'ultima in favore di relazione bancaria nr. __________ accesa in Italia presso la __________ intestata a __________ (nel frattempo fallita) e di cui era socio e gerente l'amico PI 4, per un'operazione di investimento immobiliare attribuita al cliente RE 1 a valere quale investimento per recuperare la perdita al suo patrimonio, senza però comunicarlo ad RE 1, "I soldi di pertinenza di RE 1 sono poi andati alla __________. PI 4 era un cliente __________. (...) Tornando all'investimento del denaro di RE 1 con PI 4, continuo dicendo quanto segue. lo ho chiesto a PI 4 se aveva degli investimenti da proporre. Lui mi rispose che aveva un progetto per costruire degli immobili nelle Marche, e meglio la costruzione di varie villette. L'investimento consisteva in EUR 1.5 MIO che finanziava la costruzione di queste villette. Dopo la vendita delle villette, doveva fruttare un guadagno di circa EUR 600'000.00. A questo punto, io e PI 2 abbiamo deciso di investire i fondi di RE 1 per un ammontare di EUR 1.5 MIO, e meglio i CHF 2.2 MIO recuperati da __________, convertiti in EUR, nel progetto di PI 4', ritenuto inoltre che con il denaro riaccreditato dagli Stati Uniti vi sarebbe stato sufficiente denaro per rimborsare integralmente RE 1, e quindi, tutto ciò permesso, nel periodo compreso dal 10 dicembre 2007 al 11 dicembre 2012, dopo che __________ aveva in parte rimborsato a __________ l'importo di CHF 1'191'000.90 (pari a Euro 754'826.21), e al posto che rimborsare integralmente il cliente RE 1, disposto, a scopo di indebito profitto, dell'importo di CHF 861'926.25 provenienti direttamente dai rimborsi di __________, più nel dettaglio, fra il 10 dicembre 2007 e il 11 dicembre 2012 prelevando a contanti Euro 46'510.00 e CHF 289'000.00, fra il 31 gennaio 2008 e il 28 febbraio 2008 disponendo bonifici in favore della società __________ (società riconducibile a PI 6) per EUR 38'331.30; in data 04 febbraio 2008 bonificando CHF 320'000 in favore dell'Avv. __________ per un suo acquisto immobiliare in Svizzera; in data 20 febbraio 2008 bonificando Euro 79'507.50 a sé stesso; gravemente violato in questo modo il proprio dovere di diligenza e fedeltà verso il cliente (398 cpv. 2 CO) e il suo dovere di rendicontazione (art. 400 CO), cagionando considerati i rimborsi parziali nel frattempo avvenuti per complessivi CHF 679'744.00, un pregiudizio effettivo pari a CHF 511'256.90 (CHF 1'191'000.90 - CHF 679'744.00)” (DA 5223/2022 del 22.9.2022).
5.2.
Ora, secondo il tenore del decreto di accusa RE 1 avrebbe proceduto a diversi investimenti in società riconducibili o vicine ad PI 6, bonificando, segnatamente, la somma di CHF 3 mio a favore della relazione di __________.
RE 1 ha nondimeno sempre contestato fermamente di avere fatto investimenti. Era ed è invero la questione centrale del procedimento penale sapere se il predetto abbia effettuato gli investimenti con piena coscienza, se qualcuno (e segnatamente PI 1) abbia approfittato dei suoi problemi di salute per fargli disporre gli investimenti oppure se qualcuno (segnatamente PI 1) abbia disposto, in luogo dell’accusatore privato, a suo nome, i contestati investimenti.
Dagli atti risulta invero il ruolo centrale e determinante di PI 1 nei fatti imputati ad PI 6. Non si comprende perché il procuratore pubblico non gli abbia attribuito alcuna partecipazione perlomeno accessoria nella fattispecie. Anzi, egli ritiene che PI 1, in questi fatti, “(…) non c’entra nulla.” (osservazioni 14/17.10.2022, p. 2).
Si ricorda, in particolare, che giusta l’art. 25 CP è complice chiunque aiuta intenzionalmente altri a commettere un crimine o un delitto. Oggettivamente, il complice deve fornire all’autore principale un contributo causale alla realizzazione del reato, di modo che gli eventi non si sarebbero svolti nello stesso modo senza di esso. Non è necessario che il contributo del complice sia conditio qua non alla realizzazione del reato. Il contributo fornito può essere materiale, intellettuale o consistere in una semplice astensione (decisione TF 6B_702/2021 del 27.1.2023 consid. 1.3.4.).
Che PI 1 fosse coinvolto nei fatti emerge dalle dichiarazioni di PI 6, che ha sostenuto che “(…) dell’investimento in __________ si è occupato direttamente PI 1.” (verbale 2.3.2021, p. 15, AI 769). PI 1, a domanda “Il PP mi chiede se confermo che per questa specifica operazione mio fratello PI 6 non aveva ruolo e che io avevo un contatto diretto con PI 5.”, ha risposto: “Confermo. Ricordo di aver parlato varie volte al telefono con PI 5, molte prima dell’investimento e alcune dopo.” (verbale 14.5.2021, p. 13, AI 784; cfr. anche verbale 8.4.2013, p. 4 s., AI 313; verbale 17.3.2015, p. 5, AI 560).
Sempre l’imputato PI 6 ha addotto che “Il PP mi contesta che per esempio quando il denaro è rientrato dagli Stati Uniti, in base all’inchiesta, risulta che ho discusso con PI 1 il successivo investimento in __________, dopo che, in base a quanto dice PI 1, questi ne aveva anche discusso con RE 1. In queste circostanze non risulta assolutamente coinvolto PI 2. Ho parlato dell’investimento con mio fratello e con PI 2. E’ vero però che, in questa circostanza, la decisione l’abbiamo presa io e mio fratello.” (verbale 2.3.2021, p. 3, AI 769).
Lo stesso PI 1, da parte sua, ha affermato: “Con il consenso verbale del cliente RE 1 investivamo quindi i 2.2 milioni di CHF di __________ (…). Il denaro è stato bonificato da __________ a __________ in Italia per tale investimento.” (verbale 11.1.2013, p. 5, AI 6); “Chi ha deciso di fare il contratto tra __________ e __________ per i soldi di RE 1? Io e mio fratello.” (verbale 8.4.2013, p. 16, AI 313); “Preciso che ho detto a mio fratello che dovevamo rimborsare l’investimento di RE 1 tramite __________ riconoscendogli in aggiunta il tasso libor, (…). Questo abbiamo fatto e poi il resto lo abbiamo investito tramite PI 4.” (verbale 14.5.2021, p. 14 s., AI 784); “Per quanto riguarda i miei clienti che avevano investito tramite __________ io ho discusso con mio fratello in merito al destino del denaro: preciso che non sapevo complessivamente quanto mio fratello aveva ritrovato sui conti in Nord America, lui mi aveva detto (evidentemente con riferimento ai miei clienti) quanto c’era a disposizione.” (verbale 14.9.2021, confronto tra PI 1 e PI 6, p. 5, AI 802); “E’ in quel momento che, preso atto che non c’era sufficiente denaro per rimborsare anche l’investimento in __________, abbiamo deciso di fare l’investimento in __________, (…)” (verbale 14.9.2021, confronto tra PI 1 e PI 6, p. 6, AI 802); “Partendo dalla cifra che mi era stata indicata da mio fratello e quindi disponibile per il rimborso a favore dei miei clienti, io e mio fratello abbiamo deciso di rimborsare a __________ il capitale più un interesse pro rata (…), per RE 1 il capitale più il tasso libor di quel momento e quindi per riconoscergli il tasso minimo e il resto investito tramite __________. Tramite quest’ultimo investimento lo scopo era infatti quello di rimborsare ad RE 1 il capitale investito in __________ ma anche l’interesse pro rata che gli spettava per l’investimento tramite __________.” (verbale 14.9.2021, confronto tra PI 1 e PI 6, p. 8, AI 802); “(…) abbiamo deciso io e lui (PI 6) quanto rimborsare a __________ e RE 1 (…). Preciso che il calcolo degli interessi l’ho fatto io in quanto persona cognita in materia.” (verbale 14.9.2021, confronto tra PI 1 e PI 6, p. 13, AI 802).
PI 6 non considerava peraltro l’accusatore privato RE 1 quale suo cliente (verbale 24.5.2013, p. 16, AI 360).
Il procuratore pubblico deve quindi esaminare la partecipazione di PI 1 nei fatti imputati al fratello, sui quali – nel decreto di abbandono – ha del tutto omesso di esprimersi. Terrà conto, anche, delle note interne falsificate da PI 1 inerenti alla richiesta ed al rinnovo del credito lombard, che potrebbero costituire un atto che ha facilitato ex art. 25 CP la commissione del reato ipotizzato a carico di PI 6.
Il decreto di abbandono 22.9.2022 (ABB 1601/2022) è annullato con riferimento all’imputato PI 1.
Gli atti dell’incarto sono ritornati formalmente al procuratore pubblico, che si ripronuncerà sui fatti, in particolare in relazione al reato di amministrazione infedele aggravata, ritenuto che potrà evidentemente riesaminare, se del caso, anche altre ipotesi accusatorie, come l’appropriazione indebita e la truffa.
6.2.
Si ricorda che per la decisione se prolare un decreto di abbandono vale il principio in dubio pro duriore, riconducibile al principio della legalità (art. 5 cpv. 1 Cost. e 2 cpv. 2 CPP i.r.c. art. 319 cpv. 1 e 324 CPP; decisione TF 6B_1177/2022 del 21.2.2023 consid. 2.1.) [principio che deve tenere presente anche la giurisdizione di reclamo (decisione TF 6B_130/2021 dell’8.6.2022 consid. 2.3.1./2.3.2.)], che comporta che un decreto di abbandono non possa essere pronunciato se non quando appaia chiaramente che i fatti non sono punibili o le condizioni per il perseguimento non sono date. L’istruzione deve essere aperta e l’accusa di principio promossa (se non entra in linea di conto un decreto di accusa) quando una condanna appaia più verosimile che un’assoluzione. Se le probabilità di assoluzione e di condanna sono equivalenti, si impone la promozione dell’accusa, in particolare se il reato è grave.
6.3.
Si deve evidenziare che, in caso di situazione probatoria o giuridica dubbia, come sembra essere il caso nella fattispecie, non spetta al procuratore pubblico decidere sulla plausibilità delle accuse, ma al giudice (decisione TF 6B_1177/2022 del 21.2.2023 consid. 2.1.). Le dichiarazioni delle persone sentite in un procedimento penale devono infatti essere valutate, di principio, dal giudice di merito, che esamina la loro credibilità (decisioni TF 6B_141/2022 del 10.10.2022 consid. 2.3.3.; 6B_130/2021 dell’8.6.2022 consid. 2.3.1.; 6B_653/2016 del 19.1.2017 consid. 3.2.; 6B_354/2016 del 6.12.2016 consid. 3.1.): la percezione diretta da parte del tribunale è in effetti irrinunciabile specialmente quando si tratta di valutare una dichiarazione contro una dichiarazione (decisione TF 6B_918/2014 del 2.4.2015 consid. 2.1.2.); si può, eccezionalmente, rinunciare alla promozione dell’accusa soltanto quando – in presenza di affermazioni contrapposte delle parti interrogate, in assenza di prove oggettive – non sia possibile valutare come credibili o come meno credibili le singole dichiarazioni delle parti e, inoltre, non si possa attendere un altro risultato.
Per questi motivi,
richiamati gli art. 379 ss. e 393 ss. CPP ed ogni altra disposizione applicabile,
pronuncia
§ Il decreto di abbandono 22.9.2022 (ABB 1601/2022) del procuratore pubblico Daniele Galliano è annullato con riferimento all’imputato PI 1.
§§ Gli atti dell’inc. ABB 1601/2022 sono formalmente ritornati al magistrato inquirente per i suoi incombenti.
Non si prelevano tassa di giustizia e spese. Lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino rifonderà a RE 1, __________, CHF 2'000.-- (duemila) a titolo di indennità.
Rimedio di diritto:
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.
Copia per conoscenza:
Per la Corte dei reclami penali
Il vicepresidente La cancelliera