Incarto n. 60.2011.402
Lugano 27 febbraio 2012/ps
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliera:
Elena Tagli Schmid, vicecancelliera
sedente per statuire sul reclamo 19/21.12.2011 presentato da
RE 1, c/o PCT La Stampa, Lugano,
contro
la decisione 7.12.2011 del giudice dei provvedimenti coercitivi Claudia Solcà, sedente in materia di applicazione della pena, in relazione alla concessione del primo congedo e del trasferimento in sezione aperta (inc. GPC __________);
preso atto che in data 22/23.12.2011, con la trasmissione degli incarti, il giudice dei provvedimenti coercitivi non ha formulato osservazioni dichiarando di riconfermarsi integralmente con quanto esposto nella decisione impugnata;
preso altresì atto che il procuratore pubblico Chiara Borelli, interpellato da questa Corte, non ha fatto pervenire osservazione alcuna;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto
a. In data 11.06.2010 la Corte delle assise criminali ha condannato RE 1 alla pena detentiva di cinque anni, siccome autore colpevole di tentato omicidio intenzionale (dell'ex marito della sua compagna, __________, coimputata), tentata rapina, lesioni gravi, lesioni semplici, minaccia, messa in circolazione di monete false, infrazione e contravvenzione alla LF sugli stupefacenti (inc. TPC 72.2010.42).
Il successivo ricorso presentato dal qui reclamante all'allora Corte di cassazione e di revisione penale, per quanto ricevibile, è stato respinto in data 14.12.2010 (inc. CCRP 17.2010.38).
Sentenza questa passata in giudicato il 2.03.2011.
b. Considerato che il reclamante è in detenzione dal 15.08.2009, i calcoli per l'esecuzione della pena indicano che 1/3 dell'espiazione della pena è scaduto il 15.04.2011, che la metà della pena è intervenuta il 13.02.2012, che i 7/12 scadranno il 14.07.2012 e i 2/3, per la liberazione condizionale, il 13.12.2012. Il termine della pena è previsto per il 14.08.2014.
c. Con istanza 26.09.2011 il reclamante ha chiesto di poter beneficiare del primo congedo "per il prossimo Natale 2011" o per "data da definire", posteriore al 13.02.2012 (metà pena), della durata di 12 ore e da trascorrere in compagnia della madre presso la di lei abitazione a __________.
Contemporaneamente egli ha altresì postulato il trasferimento in sezione aperta "per il prossimo febbraio 2012 (metà pena)" onde poter passare più tempo con la madre, a suo dire, ultimo membro della sua famiglia e quindi "l'unica e ultima persona di referenza famigliare" prima del suo allontanamento previsto al termine dell'espiazione della pena. Oltre a rendere entrambi "molto felici", tale trasferimento gli offrirebbe l'opportunità di reinserirsi nella vita sociale e lavorativa e quindi di "poter raggiungere un futuro sereno", avendo infatti in questo modo la "chance di ricominciare a lavorare regolarmente e ricostruirmi una vita da persona responsabile" (istanza 26.09.2011).
d. Il giudice dei provvedimenti coercitivi ha provveduto a raccogliere i preavvisi delle autorità competenti.
L'ufficio dell'assistenza riabilitativa in data 31.10.2011 ha espresso parere favorevole sia in merito al primo congedo, sia in relazione al postulato trasferimento in sezione aperta (a partire dalla metà pena) giustificato in buona sostanza, a mente dell'operatore sociale, dall'evoluzione comportamentale del reclamante dimostrata in carcere, in quanto quest'ultimo si sarebbe, tra l'altro, sforzato di contrastare gli aspetti più regressivi della propria personalità, avrebbe riconosciuto le proprie responsabilità con riferimento a quanto da lui commesso e avrebbe accettato, seppure a malincuore, la decisione di allontanamento dal territorio svizzero a fine pena emanata il 21.03.2011 dalla competente autorità amministrativa.
In data 7.11.2011 il direttore delle Strutture carcerarie cantonali ha pure preavvisato favorevolmente la richiesta di primo congedo, visto il comportamento in esecuzione di pena (malgrado il reclamante sia incorso in quattro sanzioni disciplinari, di cui tre ammonizioni scritte per inosservanza alle norme comportamentali e un isolamento in cella di rigore per aver lasciato macerare della frutta nella propria cella onde ricavarne dell'alcool) e gli agganci sul nostro territorio (presenza della madre che lo ha visitato regolarmente in carcere). Pure ha espresso preavviso favorevole al trasferimento in carcere aperto, tuttavia alla condizione che tale passaggio sia "preceduto da un adeguato periodo di osservazione a seguito dell'eventuale concessione del regime dei congedi (effettuazione di 2 congedi i.o. dalla Stampa)" (rapporto 7.11.2011, p. 2).
e. Esperita in data 25.11.2011 l'audizione del qui reclamante davanti al segretario giudiziario dell'Ufficio del giudice dei provvedimenti coercitivi - durante la quale RE 1 ha ribadito le proprie richieste - il magistrato di detto Ufficio il 7.12.2011 ha respinto sia la richiesta di primo congedo, sia l'istanza di trasferimento in sezione aperta.
Ricordate le norme applicabili al proposito, il giudice dei provvedimenti coercitivi, a fronte delle quattro sanzioni disciplinari pronunciate nei confronti dell'istante (di cui le ultime due in tempi recenti) ha ritenuto il di lui comportamento non essere degno di fiducia come pure indice di un atteggiamento poco rispettoso di leggi e regolamenti. Inoltre in punto al pericolo di fuga il magistrato ha formulato una prognosi non favorevole, vista la pronuncia della decisione di allontanamento dal nostro territorio a fine pena e per il fatto che il termine di metà pena (13.02.2012) al momento di rendere il proprio giudizio (7.12.2011) non sarebbe ancora stato raggiunto. Su queste basi il giudice ha quindi rifiutato la concessione del primo congedo.
Ricordato come la decisione in punto ad una richiesta di trasferimento in sezione aperta debba sgorgare da una valutazione globale individualizzata della situazione del richiedente, il giudice dei provvedimenti coercitivi ha richiamato integralmente le argomentazioni esposte in relazione alla richiesta di primo congedo ed ha parimenti concluso per il rifiuto della domanda di trasferimento in sezione aperta. Di transenna il magistrato ha rilevato che detta richiesta sarebbe altresì in concreto prematura, essendo applicabile al qui reclamante - siccome straniero privo di un valido permesso per risiedere in Svizzera e senza sufficienti agganci familiari al nostro territorio - la prassi secondo cui un'istanza in tal senso è proponibile soltanto una volta espiati i 7/12 della pena.
f. Contro tale giudizio insorge con scritto 19/21.12.2011 davanti a questa Corte RE 1, chiedendo la revoca della decisione 7.12.2011 del giudice dei provvedimenti coercitivi e il conseguente accoglimento delle sue istanze di primo congedo e di trasferimento in sezione aperta.
Egli evidenzia i preavvisi favorevoli formulati dall'Ufficio di assistenza riabilitativa e dalla Direzione del penitenziario per entrambe le sue richieste.
Asserisce di aver preso coscienza dei propri errori grazie al periodo sin qui trascorso in carcere e rileva che l'essere costretto a "passare il mio ultimo tempo qui, senza alcuna possibilità di una valida risocializzazione e senza un'ultima possibilità di un riconciliamento con mia madre, rappresenta un'ulteriore punizione, oltre quella già impostami tramite la sentenza della corte penale" (reclamo 19/21.12.2011, p. 3).
Esclude l'intenzione da parte sua di darsi alla fuga, essendo consapevole che un atto in tal senso gli precluderebbe la possibilità di ricostruirsi una nuova vita e di rimanere accanto alle persone che ama, oltre al fatto che egli sarebbe costretto a rimanere "nascosto in qualche buco buio sempre preda al panico di essere scoperto e rimesso in gabbia, solo e disperato" (reclamo 19/21.12.2011, p. 2).
Contesta che la presenza della madre "non costituisca un serio aggancio sul territorio" e che pertanto egli venga considerato una "persona straniera senza legami con il territorio Svizzero, con una conseguente applicazione di un regime più severo (...)" (reclamo 19/21.12.2011, p. 2).
Delle ulteriori argomentazioni si dirà, se del caso, nel seguito.
in diritto
Il Codice di diritto processuale penale svizzero (Codice di procedura penale, CPP), in vigore dall'1.01.2011, all'art. 439 cpv. 1 CPP lascia ai Cantoni la facoltà di designare le autorità competenti per l'esecuzione delle pene e delle misure e di stabilire la relativa procedura.
Il Canton Ticino ha adottato il 20.04.2010 la Legge sull'esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti (LEPM), entrata in vigore l'1.01.2011, che all'art. 10 cpv. 1 lit. h conferisce al giudice dell'applicazione della pena - funzione questa attribuita in Ticino dall'1.01.2011 al nuovo giudice dei provvedimenti coercitivi giusta l'art. 73 LOG - la competenza, fra l'altro, a decidere la concessione del primo congedo come pure il trasferimento del condannato in sezione aperta e la concessione del lavoro e dell'alloggio esterni (art. 77a CP).
Contro tali decisioni, conformemente all'art. 12 cpv. 1 lit. b LEPM, è data facoltà al condannato e al Ministero pubblico di interporre reclamo ai sensi degli art. 393 e seguenti CPP alla Corte dei reclami penali.
1.2.
Con il reclamo ex art. 393 ss. CPP si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l'eccesso e l'abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lit. a CPP), l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e/o l'inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).
Il reclamo deve essere presentato entro 10 giorni per iscritto e motivato (art. 396 cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare all'art. 390 CPP per la forma scritta ed all'art. 385 CPP per la motivazione.
La persona o l'autorità che lo interpone deve indicare, in particolare, i punti della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).
1.3.
Il gravame, inoltrato il 19/21.12.2011, contro la decisione 7.12.2011 del giudice dei provvedimenti coercitivi notificata in data 9.12.2011 è tempestivo.
Le esigenze di forma e motivazione del reclamo sono rispettate.
RE 1 - quale condannato, destinatario della decisione impugnata che lo tocca direttamente, personalmente e attualmente nei suoi diritti - è pacificamente legittimato a reclamare giusta l'art. 382 cpv. 1 CPP avendo un interesse giuridicamente protetto all'annullamento o alla modifica del giudizio.
Il reclamo è quindi, nelle predette circostanze, ricevibile in ordine.
Con la revisione della parte generale del Codice penale (CP), entrata in vigore l'1.01.2007, sono state introdotte a livello federale diverse norme che regolano l'esecuzione delle pene detentive e delle misure privative della libertà.
2.1.1.
L'art. 75 CP, che pone i principi dell'esecuzione delle pene detentive, stabilisce al cpv. 3 che il regolamento del penitenziario prevede l'allestimento di un piano di esecuzione con il detenuto. Il piano contiene in particolare indicazioni sugli aiuti offerti, sulle possibilità di lavoro, di formazione e perfezionamento, sulla riparazione del danno, sulle relazioni con il mondo esterno e sulla preparazione alla vita in libertà.
Il detenuto deve partecipare attivamente agli sforzi di risocializzazione e alla preparazione della liberazione (cpv. 4).
Questo piano è ripreso agli art. 19 cpv. 2, 34 e 35 del Regolamento sull'esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti del 6.03.2007 (REPM) ed è pure disciplinato dal nuovo Regolamento delle strutture carcerarie del Cantone Ticino del 15.12.2010, in vigore dall'1.01.2011, agli art. 33 e 43. Il cpv. 1 dell'art. 43 di detto Regolamento, riferendosi alla progressione dell'esecuzione della pena, dispone che i passaggi tra le fasi sono decisi dall'autorità competente, che tiene conto segnatamente della durata della pena, del comportamento in esecuzione di pena, dell'impegno nel lavoro o nella formazione, dei rischi di fuga, della capacità di rispettare le norme di condotta imposte, dei rischi di commissione di reati e di sicurezza.
2.1.2.
Per l'art. 76 cpv. 1 CP le pene detentive sono scontate in un penitenziario chiuso o aperto.
Il detenuto è collocato in un penitenziario chiuso o in un reparto chiuso di un penitenziario aperto se vi è il pericolo che si dia alla fuga o vi è da attendersi che commetta nuovi reati (art. 76 cpv. 2 CP).
Giusta l'art. 75a cpv. 2 CP per regime aperto si intende un'espiazione della pena tale da essere meno restrittiva della libertà in particolare il trasferimento in un penitenziario aperto, la concessione di congedi, l'autorizzazione del lavoro o alloggio esterni e la liberazione condizionale.
La pena detentiva una cui parte, ma di regola almeno la metà, è già stata scontata è eseguita in forma di lavoro esterno se non vi è da attendersi che il detenuto si dia alla fuga o commetta nuovi reati (art. 77a cpv. 1 CP). In regime di lavoro esterno il detenuto lavora fuori del penitenziario e trascorre le ore di tempo libero e di riposo nel penitenziario. Il passaggio a questa forma d'esecuzione avviene di regola dopo un adeguato periodo di permanenza in un penitenziario aperto o nel reparto aperto di un penitenziario chiuso (...) [art. 77a cpv. 2 CP].
L'art. 19 cpv. 1 REPM dispone inoltre che l'esecuzione della pena in uno stabilimento chiuso (ossia in uno stabilimento in cui le misure di sicurezza sono elevate) è la forma di esecuzione ordinaria quando al detenuto non possono essere concesse altre forme di esecuzione in grado di evitare in particolare la fuga o pericoli a terzi.
Il cpv. 3 del medesimo regolamento prevede la possibilità di espiare la pena privativa della libertà, in tutto o in parte, in uno stabilimento aperto (ossia in una struttura che dispone di misure di sicurezza ridotte per quanto concerne l'organizzazione, il personale e la costruzione) se tale collocazione non provoca pericoli alla comunità, evita il ripetersi di azioni delittuose e non vi è rischio di fuga.
2.1.3.
Le relazioni del detenuto con il mondo esterno sono regolate dall'art. 84 CP, che al cpv. 6, in particolare, stabilisce che al detenuto vanno concessi adeguati congedi per la cura delle relazioni con il mondo esterno, per la preparazione del ritorno alla vita libera o per ragioni particolari, sempreché il suo comportamento durante l'esecuzione della pena non vi si opponga e purché non vi sia il rischio che si dia alla fuga o non vi sia da attendersi che commetta nuovi reati.
Come chiaramente indicato nel Messaggio del 21.09.1998 concernente la modifica del Codice penale svizzero (pubblicato in FF 1999 p. 1667 ss.) nel timore che l'art. 84 cpv. 6 (nella sua versione dell'avamprogetto) venisse inteso come un diritto alla concessione di congedi senza una restrizione corrispondente, è stato espressamente indicato - come risulta nella norma penale attualmente in vigore
A livello cantonale l'esecuzione delle pene è inoltre disciplinata, in Ticino, dal Concordato sull'esecuzione delle pene privative di libertà e delle misure concernenti gli adulti e i giovani adulti nei cantoni latini (Concordato latino sulla detenzione penale degli adulti) del 10.04.2006 (RS 4.2.1.1.3). In modo particolare la Conferenza latina delle autorità cantonali competenti in materia di esecuzione di pene e misure il 25.09.2008 ha promulgato il Regolamento relativo alla concessione di congedi ai condannati adulti e ai giovani adulti (RS 4.2.1.1.10), in vigore dall'1.11.2008. Nel suo ingresso vengono ripresi i principi posti dal CP, più sopra cennati. Inoltre l'art. 5 cpv. 1 di detto Regolamento stabilisce che per ottenere un'autorizzazione di uscita, rispettivamente un congedo o un permesso, la persona detenuta deve: richiedere formalmente un'autorizzazione di uscita, al più presto dopo un soggiorno di almeno due mesi nello stesso stabilimento, a condizione che abbia scontato almeno un terzo della sua pena (lit. a), portare gli elementi probanti per dimostrare che la concessione di un'autorizzazione di uscita è compatibile con i bisogni di protezione della collettività (lit. b), giustificare di aver partecipato attivamente agli obbiettivi di risocializzazione previsti nel PES e che questa domanda rientra nello stesso (lit. c), dimostrare che il suo atteggiamento durante la detenzione la rende degna della fiducia accresciuta sollecitata mediante la richiesta di congedo (lit. d), disporre di una somma sufficiente, guadagnata con il suo lavoro, rispettivamente accreditata sul suo conto (lit. e).
Giusta l'art. 45 REPM il carcerato di buona condotta e meritevole può ottenere un congedo, il quale ha per scopo di permettere al detenuto di mantenere o ristabilire relazioni normali con la società; esso non deve né togliere alla pena il suo carattere di prevenzione, né nuocere alla sicurezza o all'ordine pubblico.
Infine il Regolamento delle strutture carcerarie del Cantone Ticino del 15.12.2010 all'art. 75 cpv. 2 ribadisce che l'uscita non è un diritto; per la sua concessione si tiene conto segnatamente della durata della pena, del comportamento in esecuzione di pena, dell'impegno nel lavoro, dei rischi di fuga e di recidiva, della capacità di rispettare le norme di condotta e di sicurezza.
In ogni caso, per la concessione di congedi, l'art. 84 cpv. 6 CP richiede una valutazione individualizzata e concretizzata alla situazione del richiedente: occorre formulare una prognosi, una valutazione della situazione specifica del singolo richiedente il congedo, in particolare con riferimento al comportamento tenuto, ma anche relativamente ai criteri indicati dal legislatore federale, ovvero il pericolo di fuga e quello di recidiva.
Il giudice dei provvedimenti coercitivi, nella sua veste di giudice dell'applicazione della pena, deve pertanto analizzare, caso per caso, se: il richiedente il congedo abbia raggiunto la soglia oggettiva minima, se abbia tenuto un buon comportamento e sia degno di fiducia (soglia soggettiva), se non sia dato in concreto un pericolo di recidiva o un pericolo di fuga (prognosi).
L'adempimento dei presupposti del comportamento tenuto in carcere e del rischio di fuga e di recidiva si determina sulla base di criteri analoghi a quelli applicabili in caso di liberazione condizionale ex art. 86 CP (sentenza TF 6B_577/2011 del 12.01.2012, consid. 2.1.; 6B_349/2008 del 24.06.2008, consid. 3.2.; BSK Strafrecht I – A. BAECHTOLD, 2a. ed., art. 84 CP n. 19).
La formulazione di una prognosi non sfavorevole è sufficiente per concedere il congedo richiesto (sentenza TF 6B_1027/2010 del 4.04.2011, consid. 4.3.1).
L'Alta Corte, in una recente sentenza, ha inoltre precisato che il pericolo di fuga non può essere ammesso, allorquando un rischio simile è dato solo in modo astratto. Devono sussistere dei motivi concreti, che facciano apparire la fuga come probabile. Al proposito va preso in considerazione l'insieme delle condizioni del detenuto ("die gesamten Verhältnisse des Eingewiesenen"), quali ad esempio i suoi legami familiari ("familiäre Bindungen"), le sue condizioni di vita ("Lebensumstände"), la sua situazione professionale e finanziaria ("berufliche und finanzielle Situation"), i suoi contatti all'estero ("Kontakte zum Ausland").
Una richiesta di congedo può essere respinta, soltanto quando ciò appare proporzionato e tiene debitamente conto dello scopo dell'esecuzione di reinserire il detenuto.
Di regola con più si accorcia il resto della pena da espiare, con più si ritiene ridotto il rischio di fuga (sentenza TF 6B_577/2011 del 12.01.2012, consid. 2.2. e 2.3.).
Ora, il Consiglio di vigilanza dal 2002 ha stabilito una prassi secondo cui, per determinati detenuti (ad esempio stranieri espulsi con o senza agganci al territorio) la soglia oggettiva minima per il regime progressivo è posticipata a metà pena, rispettivamente ai 13/24 o ai 7/12 della pena. In modo particolare per i cittadini stranieri senza agganci al territorio svizzero, secondo la prassi ticinese, per il passaggio al regime progressivo occorre di regola aver espiato i 7/12 della pena.
Prassi questa che questa Corte non ritiene non debba più valere dopo l'entrata in vigore l'1.01.2011 delle nuove regole federali di procedura penale, rispettivamente delle nuove norme in ambito di esecuzione pene.
Pertanto in caso di applicazione di detta prassi alla fattispecie, le richieste del qui reclamante - qualora fosse considerato uno straniero senza sufficienti agganci familiari con il nostro territorio - risulterebbero essere premature, venendo a scadere i 7/12 della pena il prossimo 14.07.2012.
La questione può tuttavia rimanere indecisa, stante che questa Corte in base alle circostanze che verranno esposte ai considerandi che seguono ritiene esistere, nel caso in esame, un serio e concreto pericolo di fuga, come rilevato dal giudice dei provvedimenti coercitivi, che fa ostacolo alla concessione di quanto richiesto dal qui reclamante.
Dopo la (drammatica) scomparsa di entrambi i nonni RE 1 nel gennaio 2008 è ritornato in Svizzera per raggiungere la madre a quel momento trasferitasi a __________ e convivente con un uomo.
Il reclamante dall'1.05.2008 ha lavorato come portiere ai piani in un prestigioso albergo __________ sino al 30.04.2009, allorquando ha rassegnato le dimissioni in quanto asseritamente oggetto di mobbing. Nel seguito ha lavorato per circa tre settimane presso un esercizio pubblico di __________, che ha lasciato perché, a suo dire, "(...) «non mi trovavo bene» (verbale 28 ottobre 2009 citato, pag. 3) ed anche perché, senza autovettura, era difficile raggiungere da __________ il luogo di lavoro dove comunque gli era stata messa a disposizione una camera". Nel corso del mese di giugno 2009 egli si è annunciato all'assicurazione contro la disoccupazione (sentenza 11.06.2010 della Corte delle assise criminali, p. 18) e il 15.08.2009 è stato tratto in arresto.
Nel gennaio 2009 ha iniziato una relazione sentimentale con , processata insieme a lui per avere entrambi aggredito il di lei ex marito colpendolo con un martello () rispettivamente con un coltello (RE 1). Da questa donna egli ha avuto un figlio, nato durante la detenzione di entrambi i genitori di quest'ultimo. Dopo la sua scarcerazione, __________, di origine __________, ha fatto rientro con il neonato in patria in quanto colpita da un ordine di allontanamento.
In base alla perizia psichiatrica esperita su RE 1 in relazione ai gravi fatti per cui egli sta scontando la pena e come riportato nel Piano d'esecuzione della sanzione penale (PES) - allestito nel febbraio/marzo 2011 e approvato dalle competenti autorità e dal condannato nel marzo 2011 - egli pur non soffrendo di patologie mentali, è nondimeno affetto da un disturbo antisociale di personalità (che non ha tuttavia comportato alcuna riduzione della responsabilità penale). In buona sostanza secondo il perito giudiziario il qui reclamante, avendo sviluppato un alto concetto di sé, amerebbe tenere gli altri sotto il proprio dominio, restringendo loro l'autostima attraverso il terrore, l'intimidazione, l'interdizione. Egli avrebbe quale unico scopo della vita il soddisfacimento del piacere immediato e tutto ruoterebbe attorno a lui. Sarebbe un manipolatore, senza etica e le leggi sarebbero per lui un insieme di regole prive di significato non importanti, che possono essere utilizzate a proprio consumo quando ne deriverebbe un vantaggio, negate nella maggior parte dei casi e combattute se di ostacolo. Per lui inoltre non vi sarebbe differenza tra verità e menzogna (cfr. sentenza 11.06.2010 della Corte delle assise criminali, p. 21).
Che egli sia poco propenso al rispetto delle regole impostegli dall'esterno, lo ha nuovamente dimostrato in carcere. Durante poco più di due anni di detenzione, egli è incorso in quattro sanzioni disciplinari (anche in tempi recenti). Il 7.04.2010 è stato ammonito per avere, in violazione del regolamento carcerario, fatto macerare della frutta nella propria cella onde ricavarne dell'alcool e il 15.09.2010 ha subito due giorni di isolamento in cella di rigore per la medesima inosservanza delle norme comportamentali. Malgrado detta severa sanzione disciplinare, egli è nuovamente stato ammonito due volte: il 13.07.2011 per aver ancora fatto macerare della frutta per ottenerne dell'alcool e il 3.10.2011 per avere danneggiato il rilevatore di fumo nel locale adibito a cucina del penitenziario.
In ambito lavorativo in carcere egli ha avuto delle difficoltà iniziali ad adattarsi avendo dovuto cambiare alcune volte di sezione e venendosi a scontrare con alcuni Capiarte e con alcuni detenuti. Nel seguito egli ha tuttavia avuto un'evoluzione positiva e non ha dato segni di insofferenza o reattività.
La sua attitudine al lavoro, in base al PES, è stata valutata buona, presentando egli delle potenzialità che però sembrerebbe non voler sviluppare.
In Svizzera, ove peraltro egli ha risieduto solo per pochi anni e non ininterrottamente prima del suo arresto, il reclamante non è riuscito ad inserirsi né professionalmente né socialmente.
Privo di una formazione professionale di base, sia la prima volta che è quivi giunto (nel 2005), per ricongiungersi alla madre, sia successivamente dal gennaio 2008, egli ha svolto (per brevi periodi) varie attività lavorative non qualificate perlopiù nel settore edile e in quello alberghiero e della ristorazione, finendo col controllare la disoccupazione.
Egli vanta poche amicizie essendosi piuttosto concentrato sulla relazione di coppia: dal gennaio 2009 si è legato ad una cittadina __________ (con cui il mese successivo ha iniziato a convivere), da cui, pur avendo con lei una relazione burrascosa costellata da frequenti e violenti litigi, ha avuto un figlio (nato durante il periodo di carcerazione di entrambi i genitori). Rientrata quest'ultima col figlio al proprio Paese, RE 1 vanta quale unico legame famigliare sul nostro territorio quello con la madre, residente in Svizzera dal 2005 e convivente da alcuni anni con un compagno di origine straniera. I due lo hanno regolarmente visitato in carcere. Nondimeno riguardo al rapporto con loro il reclamante ha riconosciuto che "attualmente andiamo abbastanza d'accordo, ci sono stati da sempre problemi famigliari, ma ora cerchiamo di andare d'accordo il più possibile" (verbale di udienza 25.11.2011 davanti al GPC, p. 1). In effetti precedentemente al suo arresto egli ha avuto ripetuti litigi con la madre ed il di lei compagno, che in tre occasioni hanno pure necessitato l'intervento della polizia e in un caso hanno dato origine a querele sporte nei suoi confronti per lesioni semplici e vie di fatto (da parte della madre) e per danneggiamento (alla propria vettura da parte del di lei compagno). Querele queste comunque poi ritirate.
Pur non essendo molto lontano il termine quantomeno - se dovessero ricorrere tutti i relativi presupposti - per una liberazione condizionale, colpito da un ordine di allontanamento emanato il 21.03.2011 dalla competente autorità amministrativa, al suo rilascio egli non ha alcuna prospettiva di potersi stabilire lecitamente sul nostro territorio e di inserirsi nel nostro tessuto sociale e lavorativo, ciò che peraltro - come visto più sopra - non è riuscito a fare prima del suo arresto.
La sua situazione finanziaria è precaria. Per di più, seppure in solido con la ex-compagna, egli è stato condannato a risarcire alla vittima del tentato omicidio intenzionale una somma superiore ai CHF 14'000.--, di cui egli, riconosciuto il danno fisico e morale subito dalla stessa, si è impegnato a versare mensilmente un importo di CHF 50.--. Per il resto egli riconoscerebbe solo parzialmente la sua responsabilità per i reati di cui alla sua condanna e tenderebbe a spiegare i passaggi all'atto dando facilmente la colpa a fattori esterni (cfr. PES p. 5 e 6).
Il PES soltanto dopo l'elaborazione dei reati commessi e delle dinamiche relazionali da parte del reclamante nonché alla condizione che egli rispetti il quadro normativo istituzionale, prevede, in una terza fase della progressione dell'esecuzione della pena, lo svolgimento di un primo congedo e, dopo la strutturazione specifica di un programma delle uscite, in una quarta fase, l'eventuale passaggio ad un regime di detenzione in sezione aperta. Ciò che peraltro ha suggerito la Direzione del penitenziario.
A fronte di tutto quanto sin qui visto il pericolo che RE 1 si dia alla latitanza rispettivamente alla fuga appare essere ancora altamente concreto, per cui le richieste concessioni del primo congedo e del passaggio in sezione aperta risultano a questo stadio essere premature. La decisione qui impugnata merita di conseguenza tutela.
Nel prosieguo del periodo di carcere chiuso il reclamante avrà modo, con il suo comportamento in detenzione, di dimostrare la sua seria volontà di attenersi al quadro normativo istituzionale e di sapersi sottomettere alle regole come pure di preparare progetti concreti per una sua formazione rispettivamente un suo reinserimento professionale e sociale lontano dal nostro territorio. Nel frattempo i contatti con la madre e il di lei compagno possono essere sufficientemente mantenuti con regolari visite in carcere come sin qui avvenuto.
Per questi motivi,
richiamati gli art. 379 ss., 393 ss., 439 cpv. 1 CPP, 73 LOG, 74 ss., 84 CP, la LEPM, il REPM, il Regolamento relativo alla concessione di congedi ai condannati adulti e ai giovani adulti del 25.09.2008, il Regolamento delle strutture carcerarie del Cantone Ticino del 15.12.2010, l'art. 25 LTG ed ogni altra disposizione applicabile,
pronuncia
Il reclamo è respinto.
La tassa di giustizia di CHF 100.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 150.-- (centocinquanta), sono poste a carico di RE 1, attualmente c/o Penitenziario La Stampa, Lugano.
Rimedio di diritto:
Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia penale al Tribunale federale di Losanna entro 30 giorni dall'intimazione della presente decisione (art. 78 cpv. 2 lit. b e 100 cpv. 1 LTF).
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La cancelliera