Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TRAP_002
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TRAP_002, 60.2023.217
Entscheidungsdatum
25.10.2023
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Incarto n. 60.2023.217

Lugano 25 ottobre 2023/dp

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Nicola Respini, presidente, Ivano Ranzanici, Giovan Maria Tattarletti

cancelliera:

Alessandra Mondada, vicecancelliera

sedente per statuire sul reclamo 1/4.9.2023 presentato da

RE 1, , patr. da: avv. PR 1, ,

contro

il decreto 23.8.2023 del procuratore pubblico Francesca Nicora, con cui – nell’ambito del procedimento penale inc. MP 2021.9611 a suo carico – ha mantenuto il sequestro di CHF 229'541.80;

richiamate le osservazioni 15/18.9.2023 e 5.10.2023 (duplica) del magistrato inquirente – che ha postulato la reiezione del gravame – e 22/25.9.2023 (replica) di RE 1 – che si è confermata nelle sue argomentazioni –;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto

a. In seguito alla segnalazione 5.10.2021 di un Ufficio cambio valuta (AI 1) è stato promosso un procedimento penale (inc. MP 2021.9611) a carico di RE 1, e successivamente pure del di lei padre __________ (AI 73), per titolo di riciclaggio di denaro (AI 2), procedimento poi esteso anche ai reati di truffa, ottenimento illecito di prestazioni di un’assicurazione sociale o dell’aiuto sociale, falsità in documenti (AI 22), infrazione alla LAI, infrazione alla LPC ed infrazione alla LCAMal (AI 44).

b. In data 6.10.2021 (AI 3), su ordine del pubblico ministero, sono stati sequestrati, al domicilio dell’imputata e del di lei padre, CHF 1'393'221.20 ed Euro 51'431.90 (verbale allegato ad AI 97).

c. Il 4.11.2021 è stata sentita RE 1 (allegato ad AI 97), che il 6.10.2021 era stata ricoverata coattivamente presso la CPC e che, fino a quel momento, non era stata interrogabile.

d. Con scritto 24/25.5.2023 (AI 107) l’imputata ha comunicato al procuratore pubblico che, in seguito alle discussioni con l’Ufficio delle procedure speciali (che aveva aperto un procedimento nei confronti degli imputati per il recupero di imposta) e con l’Istituto delle assicurazioni sociali (che aveva aperto un procedimento in relazione all’indebito ottenimento di prestazioni sociali), erano stati stabiliti gli importi che ella e __________ dovevano corrispondere per regolarizzare la loro posizione. Ha trasmesso l’accordo 30.3.2023 sottoscritto da lei e dal padre, per il tramite dei loro rispettivi curatori, inerente alla ripartizione del denaro rinvenuto al loro domicilio il 6.10.2021 (secondo il quale CHF 438'582.00 erano di spettanza di RE 1 e CHF 954'639.20 ed Euro 51'431.90 erano di spettanza di __________). L’imputata ha chiesto, con riferimento al citato accordo, ratificato il 12.5.2023 dall’Autorità regionale di protezione, per quanto riferito al suo denaro, il dissequestro di CHF 21'494.75 a favore dell’Ufficio esazione e condoni, di CHF 87'545.45 a favore dell’Istituto delle assicurazioni sociali e di CHF 329'541.80, dedotte eventuali tasse e spese inerenti al procedimento penale, a suo favore.

e. Con decreto 23.6.2023 (AI 109) il magistrato inquirente ha comunicato l’imminente chiusura dell’istruzione prospettando l’emanazione di un decreto di abbandono per i reati di falsità in documenti e riciclaggio di denaro e di un decreto di accusa per i reati di truffa sub. ottenimento illecito di prestazioni di un’assicurazione sociale o dell’aiuto sociale. Ha fissato un termine per presentare eventuali istanze probatorie e di indennità per ingiusto procedimento.

f. Con scritto 12/13.7.2023 (AI 115) RE 1 ha rilevato, segnatamente, che dall’incarto emergevano chiare indicazioni sul fatto che soffrisse di una patologia psichiatrica cronica ed importante. Ha quindi contestato la proposta emanazione di un decreto di accusa. Ha domandato, qualora si fosse voluto andare in tal senso, di approfondire la sua situazione. Ha postulato il dissequestro del denaro a favore dell’Ufficio esazione e condoni e dell’Istituto delle assicurazioni sociali come da accordo 30.3.2023 e dell’importo di almeno CHF 300'000.00 a suo favore.

g. Il 18/20.7.2023 (AI 116) ed il 26/28.7.2023 (AI 118) l’imputata ha sollecitato nuovamente il dissequestro dei predetti averi.

h. Con scritto 2.8.2023 (AI 121) il pubblico ministero ha comunicato a RE 1, con riferimento alle sue osservazioni 12/13.7.2023, che riteneva necessario interrogarla rispettivamente disporre accertamenti di natura medico psichiatrica per sgomberare il campo da qualsivolesse dubbio sull’imputabilità.

i. Con decreti 4.8.2023 (AI 124/126) il procuratore pubblico ha dissequestrato a favore dell’Ufficio esazione e condoni e dell’Istituto delle assicurazioni sociali gli importi a loro dovuti dall’imputata.

j. Con ulteriore decreto 4.8.2023 (AI 128) il magistrato inquirente ha dissequestrato a favore di RE 1 CHF 100'000.00.

k. Con scritto 8.8.2023 (AI 131) l’imputata ha chiesto una decisione formale inerente al mantenimento sotto sequestro degli altri averi.

l. Con decreto 23.8.2023 (AI 133) il procuratore pubblico si è pronunciato formalmente sull’istanza di dissequestro.

Il magistrato inquirente ha anzitutto indicato che il dissequestro di CHF 100'000.00, di cui al decreto 4.8.2023, era giustificato in ragione del contenuto della decisione di chiusura con cui era stata prospettata l’emanazione di un decreto di accusa. Il mantenimento del sequestro di CHF 229'541.80 risultava proporzionale se si considerava che, a fronte di quanto esposto dall’imputata nelle osservazioni 12/13.7.2023, e più precisamente l’esistenza di una patologia psichiatrica che avrebbe potuto avere implicazioni sull’esito del procedimento penale, era necessario disporre accertamenti di natura medico psichiatrica, i cui costi avrebbero potuto essere posti a carico di RE 1. Per cui, considerate queste circostanze, tenuto conto che giusta l’art. 263 cpv. 1 CPP all’imputato ed a terzi possono essere sequestrati oggetti e valori patrimoniali se questi saranno presumibilmente, tra gli altri, utilizzati per garantire le spese procedurali, le pene pecuniarie, le multe e le indennità, non si poteva far altro che concludere che il mantenimento (parziale) del provvedimento cautelare era giustificato.

m. Con gravame 1/4.9.2023 RE 1 postula che, in accoglimento dell’impugnativa, sia annullato il decreto 23.8.2023 e sia disposto il dissequestro a suo favore di CHF 229'541.80.

La reclamante, ricordati segnatamente gli scritti finalizzati al dissequestro ed il diritto applicabile, contesta che – considerato che le ragioni a fondamento della misura sarebbero la prospettata emanazione di un decreto di accusa e la necessità di disporre di non meglio definiti “accertamenti di natura medico psichiatrica” i cui costi potrebbero essere posti a suo carico – sia “oltremodo proporzionale” mantenere il sequestro di CHF 229'541.80: ci sarebbe una palese violazione del principio di proporzionalità.

Adduce che l’autorità penale dovrebbe disporre di sufficienti indizi per dubitare del futuro pagamento delle spese. Condizione che nel caso di specie non sarebbe data: ella sarebbe cittadina svizzera, domiciliata in Svizzera, al beneficio di una curatela di amministrazione e sostegno e di una curatela ad hoc volta proprio al controllo puntuale del conto bancario beneficiario degli importi da dissequestrarsi. Sarebbe difficile, in tal senso, sostenere che ella possa compiere trasferimenti di beni tali da rendere impossibile l’incasso delle eventuali spese. A suo favore sarebbe già stato dissequestrato l’importo di CHF 100'000.00: non si potrebbe di conseguenza ritenere che ella versi nell’indigenza, mettendo a rischio l’eventuale successivo pagamento di quanto dovuto.

Non sarebbe inoltre chiaro quali sarebbero gli “accertamenti di natura medico psichiatrica” che potrebbero anche solo far ipotizzare costi per CHF 200'000.00. Occorrerebbe chiedersi dell’opportunità di quanto si vorrebbe andare a compiere: ella, come noto fin dal 2021, sarebbe infatti paziente psichiatrica; gli accertamenti avrebbero potuto e dovuto essere esperiti prima. Le ragionevoli verifiche da compiersi dovrebbero partire dai curanti, senza generare costi particolari. Anche un’eventuale perizia psichiatrica non causerebbe certamente costi per oltre CHF 200'000.00.

L’importo sequestrato a garanzia delle spese procedurali sarebbe pertanto manifestamente sproporzionato rispetto alla stima dei costi, anche volendo tenere conto dei costi legati alla fase istruttoria, dei costi di difesa, di eventuali multa, tassa di giustizia o altro.

n. Delle ulteriori argomentazioni e della replica, così come delle osservazioni e della duplica, si dirà – se necessario – in seguito.

in diritto

  1. 1.1.

In applicazione dell’art. 393 cpv. 1 lit. a CPP il reclamo può essere interposto, entro il termine di dieci giorni, contro le decisioni e gli atti procedurali e, in ogni momento, contro le omissioni della polizia, del pubblico ministero e, ancora, delle autorità penali delle contravvenzioni, eccettuati i casi in cui esso è espressamente escluso dal CPP oppure quando è prevista un’altra impugnativa.

Con il gravame, da introdurre davanti alla giurisdizione di reclamo (art. 20 cpv. 1 lit. b CPP), ovvero – in Ticino – alla Corte dei reclami penali (art. 62 cpv. 2 LOG), si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lit. a CPP), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e, ancora, l’inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).

Il reclamo deve essere presentato per iscritto e motivato (secondo l’art. 396 cpv. 1 CPP), con riferimento segnatamente all’art. 390 CPP per la forma scritta ed all’art. 385 CPP per la motivazione.

Esso deve indicare – in particolare – i punti della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).

1.2.

Il reclamo 1.9.2023 contro il decreto 23.8.2023 è tempestivo (perché introdotto nel termine di dieci giorni giusta l’art. 396 cpv. 1 CPP) e, anche, proponibile secondo l’art. 393 cpv. 1 lit. a CPP (BSK StPO – F. BOMMER / P. GOLDSCHMID, 3. ed., art. 263 CPP n. 68; BSK StPO – P. GUIDON, op. cit., art. 393 CPP n. 10; ZK StPO – S. HEIMGARTNER, 3. ed., art. 263 CPP n. 27 / art. 267 CPP n. 4; ZK StPO – A.J. KELLER, op. cit., art. 393 CPP n. 15).

1.3.

1.3.1.

In applicazione dell’art. 382 cpv. 1 CPP sono legittimate a ricorrere contro una decisione le parti che hanno un interesse giuridicamente protetto all’annullamento oppure alla modifica della pronuncia (sentenza TF 1B_275/2020 del 22.9.2020 consid. 3.2.).

L’interesse giuridicamente protetto ex art. 382 cpv. 1 CPP [che non presuppone un pregiudizio irreparabile giusta l’art. 93 cpv. 1 lit. a LTF (DTF 143 IV 475 consid. 2.9.; decisioni TF 1B_549/2019 del 10.3.2020 consid. 2.4.; 1B_559/2018 del 12.3.2019 consid. 2.2.)] implica che il ricorrente sia personalmente, direttamente (DTF 142 IV 82 consid. 2.3.2.; decisioni TF 1B_55/2021 del 25.8.2021 consid. 4.1.; 6B_344/2019 del 6.5.2019 consid. 3.1.; 140 IV 155 consid. 3.2.) e (di principio: decisione TF 1B_55/2021 del 25.8.2021 consid. 4.1.; BSK StPO – M. ZIEGLER / S. KELLER, op. cit., art. 382 CPP n. 2) attualmente (DTF 144 IV 81 consid. 2.3.1.) leso dalla decisione che impugna (StPO Praxiskommentar – D. JOSITSCH / N. SCHMID, 4. ed., art. 382 CPP n. 2).

1.3.2.

RE 1, imputata nel procedimento, è legittimata a reclamare in applicazione dell’art. 382 cpv. 1 CPP in relazione al mancato dissequestro dell’importo di CHF 229'541.80 di sua proprietà, avendo un interesse giuridicamente protetto a che questa Corte esamini se sia corretto il mantenimento della misura provvisionale, che le impedisce di provvisoriamente disporre di tali averi.

1.4.

Le esigenze di forma e motivazione del reclamo sono rispettate.

L’impugnativa, in queste circostanze, è dunque ricevibile.

  1. 2.1.

Secondo l’art. 263 cpv. 1 CPP all’imputato e a terzi possono essere sequestrati oggetti e valori patrimoniali se questi saranno presumibilmente utilizzati come mezzi di prova (a), utilizzati per garantire le spese procedurali, le pene pecuniarie, le multe e le indennità (b), restituiti ai danneggiati (c) oppure confiscati (d).

Il sequestro, provvedimento cautelare, ha lo scopo di acquisire e conservare gli oggetti per il dispiegamento della procedura e pertanto per le necessità dell’istruzione preliminare, per le decisioni del magistrato requirente e per quelle del giudice del merito nella prospettiva – anche – della produzione e valutazione delle prove (sequestro probatorio secondo l’art. 263 cpv. 1 lit. a CPP) [decisione TF 1B_492/2017 del 25.4.2018 consid. 2.2.] e della decisione di confisca, restituzione o devoluzione, come agli art. 69 ss. CP (sequestro confiscatorio in applicazione dell’art. 263 cpv. 1 lit. d CPP) [decisione TF 1B_76/2020 del 6.7.2020 consid. 4.1.; ZK StPO – S. HEIMGARTNER, op. cit., art. 263 CPP n. 15 ss.].

Il sequestro (quale misura coercitiva che restringe la garanzia della proprietà giusta l’art. 26 Cost.) è legittimo – secondo l’art. 197 CPP – soltanto se si fonda su una base legale, in presenza concorrente di sufficienti indizi di reato (decisione TF 1B_194/2018 del 28.5.2018 consid. 4.3.), se gli obiettivi con esso perseguiti non possono essere raggiunti mediante misure meno severe (proporzionalità), se l’importanza del reato lo giustifica (proporzionalità) e se vi è connessione tra questo e l’oggetto che così occorre salvaguardare per istruttoria e giudizio (decisione TF 6B_815/2020 del 22.12.2020 consid. 10.1.; BSK StPO – F. BOMMER / P. GOLDSCHMID, op. cit., vor art. 263-268 CPP n. 11 ss.).

2.2.

2.2.1.

In applicazione dell’art. 263 cpv. 1 lit. b CPP all’imputato possono essere sequestrati oggetti e valori patrimoniali se questi saranno presumibilmente utilizzati per garantire le spese procedurali, le pene pecuniarie, le multe e le indennità. Il sequestro a copertura delle spese è concretizzato e disciplinato dall’art. 268 CPP.

Giusta l’art. 268 cpv. 1 CPP il patrimonio dell’imputato può essere sequestrato nella misura presumibilmente necessaria a coprire: a. le spese procedurali (art. 422 ss. CPP) e le indennità; b. le pene pecuniarie e le multe (BSK StPO – F. BOMMER / P. GOLDSCHMID, op. cit., art. 268 CPP n. 3 ss.; StPO Praxiskommentar – D. JOSITSCH / N. SCHMID, op. cit., art. 268 CPP n. 3 ss.).

Il sequestro non può essere disposto per garantire eventuali pretese civili del danneggiato nei confronti dell’imputato (BSK StPO – F. BOMMER / P. GOLDSCHMID, op. cit., art. 268 CPP n. 2; ZK StPO – S. HEIMGARTNER, op. cit., art. 268 CPP n. 5; StPO Praxiskommentar – D. JOSITSCH / N. SCHMID, op. cit., art. 268 CPP n. 2).

Il sequestro presuppone che l’imputato sia condannato, con grande probabilità, a sopportare le spese (BSK StPO – F. BOMMER / P. GOLDSCHMID, op. cit., art. 268 CPP n. 2; ZK StPO – S. HEIMGARTNER, op. cit., art. 268 CPP n. 8; StPO Praxiskommentar – D. JOSITSCH / N. SCHMID, op. cit., art. 268 CPP n. 1). Implica inoltre che sia necessario per assicurare il pagamento dei costi (BSK StPO – F. BOMMER / P. GOLDSCHMID, op. cit., art. 268 CPP n. 8): devono esserci elementi per concludere che l’imputato si sottragga al pagamento delle spese, segnatamente con la fuga o con il trasferimento di denaro (decisione TF 6B_1435/2021 del 16.11.2022 consid. 3.1.1.; BSK StPO – F. BOMMER / P. GOLDSCHMID, op. cit., art. 268 CPP n. 9; ZK StPO – S. HEIMGARTNER, op. cit., art. 268 CPP n. 7; StPO Praxiskommentar – D. JOSITSCH / N. SCHMID, op. cit., art. 268 CPP n. 1).

Il sequestro a copertura delle spese può essere disposto su tutti i beni dell’imputato: non è necessaria – come anche per il sequestro ex art. 71 cpv. 3 CP – una connessione con il reato (DTF 141 IV 360 consid. 3.1.; decisioni TF 6B_1280/2022 del 4.5.2023 consid. 7.1.; 6B_1435/2021 del 16.11.2022 consid. 3.1.1.; 1B_123/2022 del 9.8.2022 consid. 2.2.; BSK StPO – F. BOMMER / P. GOLDSCHMID, op. cit., art. 263 CPP n. 53 / art. 268 CPP n. 1; ZK StPO – S. HEIMGARTNER, op. cit., art. 268 CPP n. 4/6a).

Il provvedimento cautelare deve rispettare il principio della proporzionalità giusta l’art. 197 cpv. 1 lit. c CPP (decisioni TF 1B_280/2017 del 16.10.2017 consid. 3.; 1B_136/2014 del 14.5.2014 consid. 2.1.; 1B_274/2012 dell’11.7.2012 consid. 3.1.; BSK StPO – F. BOMMER / P. GOLDSCHMID, op. cit., art. 268 CPP n. 9; ZK StPO – S. HEIMGARTNER, op. cit., art. 268 CPP n. 9). Il principio è leso se gli averi sequestrati si trovano in un chiaro rapporto di sproporzione rispetto ai costi totali stimati (decisione TF 6B_1362/2020 del 20.6.2022 consid. 23.4.3.), che devono essere cifrati (decisione TF 1B_274/2012 dell’11.7.2012 consid. 3.1.; ZK StPO – S. HEIMGARTNER, op. cit., art. 268 CPP n. 9).

L’esigenza di motivazione del sequestro aumenta nel corso del procedimento (decisione TF 6B_1362/2020 del 20.6.2022 consid. 23.4.3.; ZK StPO – S. HEIMGARTNER, op. cit., art. 268 CPP n. 9).

Per il principio della proporzionalità (DTF 141 IV 360 consid. 3.1.; BSK StPO – F. BOMMER / P. GOLDSCHMID, op. cit., art. 268 CPP n. 14), nell’operare il sequestro l’autorità penale tiene conto del reddito e della situazione patrimoniale dell’imputato e della sua famiglia (art. 268 cpv. 2 CPP); sono esclusi dal sequestro i valori patrimoniali non pignorabili (art. 92-94 LEF) [art. 268 cpv. 3 CPP].

2.2.2.

Giusta l’art. 422 cpv. 1 CPP le spese procedurali comprendono gli emolumenti a copertura delle spese ed i disborsi nel caso concreto. Sono ritenute disborsi in particolare le spese per: a. la difesa d’ufficio e il gratuito patrocinio; b. le traduzioni; c. le perizie; d. la cooperazione di altre autorità; e. la corrispondenza postale, le conversazioni telefoniche e servizi analoghi (art. 422 cpv. 2 CPP).

In applicazione dell’art. 423 cpv. 1 CPP le spese procedurali sono sopportate dalla Confederazione oppure dal Cantone che ha condotto il procedimento, riservate le norme derogatorie del CPP.

Per quanto concerne l’imputato, questi sostiene di principio le spese procedurali in caso di condanna (art. 426 cpv. 1 prima frase CPP). Deve trattarsi di spese per il chiarimento dei reati che hanno portato alla condanna: deve di conseguenza esserci un nesso causale adeguato (BSK StPO – T. DOMEISEN, op. cit., art. 426 CPP n. 3; ZK StPO – Y. GRIESSER, op. cit., art. 426 CPP n. 2).

2.3.

La decisione sulla sorte degli oggetti e dei valori patrimoniali sequestrati giusta l’art. 263 CPP è disciplinata dall’art. 267 CPP.

2.3.1.

Se il motivo del sequestro viene meno, il pubblico ministero oppure il giudice dispone il dissequestro e restituisce gli oggetti o i valori patrimoniali agli aventi diritto (art. 267 cpv. 1 CPP) [BSK StPO – F. BOMMER / P. GOLDSCHMID, op. cit., art. 267 CPP n. 3 ss.; ZK StPO – S. HEIMGARTNER, op. cit., art. 267 CPP n. 3].

2.3.2.

Per quanto non dissequestrato, la restituzione agli aventi diritto, l’utilizzo a copertura delle spese o la confisca sono stabiliti nella decisione finale in applicazione dell’art. 267 cpv. 3 CPP (BSK StPO – F. BOMMER / P. GOLDSCHMID, op. cit., art. 267 CPP n. 7 ss.; ZK StPO – S. HEIMGARTNER, op. cit., art. 267 CPP n. 5).

2.4.

2.4.1.

Il diritto di essere sentito giusta gli art. 3 cpv. 2 lit. c CPP e 29 cpv. 2 Cost. comprende segnatamente il diritto di esprimersi prima che una decisione sia presa, il diritto di poter consultare gli atti e, ancora, il diritto di ottenere dall’autorità una decisione motivata.

L’obbligo di motivazione impone di menzionare, almeno brevemente, i motivi che hanno spinto l’autorità a decidere in un senso piuttosto che nell’altro e di porre dunque l’interessato nelle condizioni di rendersi conto della portata della pronuncia e delle eventuali possibilità di una sua censura presso un’istanza superiore, che deve poter esercitare il controllo (decisione TF 6B_659/2022 del 17.5.2023 consid. 3.1.; cfr. ZK StPO – D. BRÜSCHWEILER / R. NADIG / R. SCHNEEBELI, op. cit., art. 80 CPP n. 2).

Questi principi devono essere ossequiati, evidentemente, anche in relazione alla motivazione di una decisione concernente un sequestro o un dissequestro, che deve esprimersi sugli elementi essenziali per il controllo della legalità della misura cautelare.

L’obbligo di motivazione, in particolare in incarti complessi, con numerosi atti istruttori, implica l’indicazione degli atti istruttori a cui si riferisce e da cui si deducono i presupposti del provvedimento.

Non compete a questa Corte individuare nell’incarto gli elementi attestanti i presupposti del mantenimento oppure della revoca del provvedimento coercitivo (decisione TF 1B_406/2018 del 12.9.2018 consid. 3.1.). Essa ha solo il compito di verificare la conformità alla legge della misura, che deve menzionare, per consentirne l’esame, tutte le condizioni giustificanti la medesima.

2.4.2.

La violazione del diritto di essere sentito – garanzia di natura formale – comporta l’annullamento della decisione impugnata indipendentemente dalla fondatezza materiale del gravame. La lesione può nondimeno essere sanata nell’ambito della procedura di reclamo se l’irregolarità non è particolarmente grave e se la parte coinvolta ha la possibilità di esprimersi e di ricevere una decisione motivata dell’autorità superiore con un potere d’esame completo in fatto e in diritto (decisione TF 1C_320/2019 del 23.4.2020 consid. 2.4.). Una riparazione del vizio (anche in forma grave) è parimenti possibile quando il rinvio all’autorità inferiore costituisce una mera formalità, che provocherebbe un ritardo inutile del procedimento penale, incompatibile con l’interesse della parte stessa a che la sua causa sia decisa in un tempo ragionevole (decisione TF 1C_320/2019 del 23.4.2020 consid. 2.4.).

  1. 3.1.

Si è detto che con decreto 23.8.2023 il procuratore pubblico ha mantenuto il sequestro di CHF 229'541.80, che risultava proporzionale se si considerava la prospettata emanazione di un decreto di accusa e, a fronte di quanto indicato dall’imputata nelle osservazioni 12/13.7.2023 sull’esistenza di una patologia psichiatrica che avrebbe potuto avere implicazioni sull’esito del procedimento, la necessità di disporre accertamenti di natura medico psichiatrica, i cui costi avrebbero potuto essere posti a carico dell’imputata.

3.2.

Il magistrato inquirente ha dunque mantenuto il sequestro della somma di CHF 229'541.80 giusta l’art. 263 cpv. 1 lit. b CPP in relazione con l’art. 268 CPP (sequestro a copertura delle spese).

3.3.

Il pubblico ministero non si è tuttavia pronunciato sui presupposti dell’art. 268 CPP, che concretizza l’art. 263 cpv. 1 lit. b CPP.

Il procuratore pubblico avrebbe infatti anzitutto dovuto valutare le prevedibili spese, indennità, pene pecuniarie e multe a cui l’imputata potrebbe essere condannata. Ed esaminare poi se il sequestro fosse necessario per assicurare il loro pagamento.

Il pubblico ministero avrebbe dovuto analizzare, in particolare, la necessità di una perizia psichiatrica sull’imputata. Ovvero determinare se il suo noto istoriato di malattie psichiatriche, già agli atti del procedimento penale, poteva supplire ad una simile perizia. Nell’ipotesi in cui avesse concluso per la necessità di una perizia, avrebbe dovuto richiedere al perito un preventivo di massima. E questo per poter stabilire le spese effettive prevedibili. Ciò che avrebbe permesso di verificare, nel rispetto del principio di proporzionalità, con quale ampiezza mantenere il sequestro in essere.

Il procedimento penale a carico dell’imputata è peraltro praticamente al termine, essendo già stata comunicata alle parti l’imminente chiusura dell’istruzione giusta l’art. 318 cpv. 1 CPP, di modo che l’esigenza di motivazione sulle probabili spese è severa.

Il fatto che a favore di RE 1 sia stato dissequestrato l’importo di CHF 100'000.00 – somma che secondo il procuratore pubblico sarebbe ampiamente sufficiente a garantirle il sostentamento e la copertura delle spese correnti fino alla fine del procedimento (duplica 5.10.2023) – è irrilevante: il principio di proporzionalità impone di dissequestrare gli averi quando non c’è (più) necessità per il procedimento penale. I beni sequestrati non devono infatti andare oltre lo scopo ed i bisogni della misura.

Il magistrato inquirente, nelle osservazioni 15/18.9.2023 (p. 2), ha inoltre menzionato le spese della difesa anticipate dallo Stato, per un totale di CHF 11'000.00 circa. Tale importo è ben inferiore alla somma di CHF 229'541.80 sequestrata a RE 1.

3.4.

Ritenuto che nelle/a osservazioni/duplica il procuratore pubblico non si è compiutamente confrontato con i presupposti dell’art. 268 CPP, non si pone la questione a sapere se la violazione dell’obbligo di motivazione poteva essere sanata in questa sede.

3.5.

Il decreto 23.8.2023 del pubblico ministero è annullato per quanto inerente al sequestro di CHF 229'541.80. Il sequestro di detto importo è nondimeno provvisoriamente mantenuto in attesa che il magistrato inquirente, al quale sono ritornati gli atti dell’inc. MP 2021.9611, si ripronunci sull’istanza di dissequestro.

  1. Il gravame è parzialmente accolto. Non si prelevano tassa di giustizia e spese. Lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino rifonderà all’imputata, parzialmente vincente, un’adeguata indennità (art. 436 cpv. 2 CPP).

Per questi motivi,

richiamati gli art. 379 ss. e 393 ss. CPP ed ogni altra disposizione applicabile,

pronuncia

  1. Il reclamo è parzialmente accolto. Di conseguenza:

§ Il decreto 23.8.2023 del procuratore pubblico Francesca Nicora, nel procedimento penale inc. MP 2021.9611, è annullato per quanto mantenga il sequestro dell’importo di CHF 229'541.80.

§§ Il sequestro della somma di CHF 229'541.80 è provvisoriamente mantenuto in attesa che il magistrato inquirente, a cui sono ritornati gli atti dell’inc. MP 2021.9611, si ripronunci sull’istanza di dissequestro.

  1. Non si prelevano tassa di giustizia e spese. Lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino rifonderà a RE 1, __________, CHF 900.-- (novecento) a titolo di indennità.

  2. Rimedio di diritto:

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

  1. Intimazione:

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente La cancelliera

Zitate

Gesetze

33

Cost

  • art. 26 Cost
  • art. 29 Cost

CP

  • art. 69 CP
  • art. 71 CP

CPP

  • art. 3 CPP
  • art. 20 CPP
  • art. 80 CPP
  • art. 197 CPP
  • art. 263 CPP
  • art. 264 CPP
  • art. 265 CPP
  • art. 266 CPP
  • art. 267 CPP
  • art. 268 CPP
  • art. 318 CPP
  • art. 379 CPP
  • art. 382 CPP
  • art. 385 CPP
  • art. 390 CPP
  • art. 393 CPP
  • art. 396 CPP
  • art. 422 CPP
  • art. 423 CPP
  • art. 426 CPP
  • art. 436 CPP

LEF

  • art. 92 LEF
  • art. 93 LEF
  • art. 94 LEF

LOG

  • art. 62 LOG

LTF

  • art. 78 LTF
  • art. 81 LTF
  • art. 93 LTF
  • art. 100 LTF

Gerichtsentscheide

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