Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TRAP_002
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TRAP_002, 60.2024.26
Entscheidungsdatum
25.03.2024
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Incarto n. 60.2024.26

Lugano 25 marzo 2024/dp

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Nicola Respini, presidente, Ivano Ranzanici, Giovan Maria Tattarletti

cancelliera:

Daniela Fossati

sedente per statuire sul reclamo 29/31.01.2024 presentato da

RE 1 patr. da: PR 1

contro

le decisioni 07.12.2023 e 19.01.2024 del procuratore generale sostituto Andrea Maria Balerna con cui ha respinto la sua richiesta di sostituzione del difensore d’ufficio con un patrocinatore di fiducia (inc. MP __________);

richiamate le osservazioni 05.02.2024 del difensore d’ufficio di RE 1, avv. PI 1, 05.02.2024 e 19.02.2024 (duplica) del procuratore generale sostituto, tutte concludenti per la reiezione del gravame;

richiamata inoltre la replica 09.02.2024 di RE 1, con cui contesta le argomentazioni del magistrato inquirente e reputa prive di rilevanza le osservazioni dell’avv. PI 1, chiedendo di voler giudicare come domandato con il reclamo;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto

a. Nell’ambito del procedimento penale aperto a carico di RE 1 – arrestato il 31.08.2023 – per titolo di truffa, amministrazione infedele aggravata, bancarotta fraudolenta e frode nel pignoramento, diminuzione dell’attivo in danno dei creditori, cattiva gestione, omissione della contabilità, falsità in documenti e riciclaggio di denaro, il 1°.09.2023 [in accoglimento della sua richiesta di medesima data (AI 35)], l’avv. __________, già suo difensore di fiducia, è stato nominato difensore d’ufficio dell’imputato, con spese della difesa a carico dello Stato (riservato l’art. 135 cpv. 4 CPP) [AI 39].

b. In data 15.09.2023 l’avv. PI 1 è stato nominato difensore d’ufficio dell’imputato, sempre con spese della difesa a carico dello Stato (riservato l’art. 135 cpv. 4 CPP), in sostituzione dell’avv. __________, che lo stesso giorno aveva rinunciato alla sua difesa d’ufficio (AI 65 e AI 66).

c. Con scritto 19.09.2023 l’avv. PR 1 ha informato il procuratore generale sostituto che la famiglia dell’imputato avrebbe preso contatto con lui in merito alla possibilità di assumere il mandato quale suo difensore di fiducia, chiedendogli urgentemente il rilascio di un permesso di visita per incontrarlo quel giorno (AI 71).

Lo stesso giorno il magistrato inquirente ha segnalato all’avv. PR 1 che l’imputato (in carcere da venti giorni) aveva già cambiato un legale (dapprima come difensore di fiducia e poi come difensore d’ufficio in considerazione della sua manifesta indigenza), che il 15.09.2023 ha dovuto rinunciare al mandato. Lo ha inoltre informato che l’imputato, su sua esplicita richiesta, gli avrebbe indicato un avvocato che però ha preferito non assumere l’incarico. Ha pertanto nominato un difensore d’ufficio nella persona dell’avv. PI 1, il quale ha già partecipato ad atti istruttori. Non avendo reputato di avere motivi per la sostituzione del difensore d’ufficio, ha chiesto all’avv. PR 1 di indicargli se avesse già avuto contezza della disponibilità finanziaria di chi sarebbe disposto a coprire i costi della sua difesa (AI 72).

Sempre il 19.09.2023 l’avv. PI 1 ha tramesso al magistrato inquirente una dichiarazione manoscritta redatta il medesimo giorno da RE 1, dal seguente tenore:

“Io sottoscritto RE 1 non voglio nominare un difensore di fiducia (né avv. PR 1 né altri) desidero essere assistito dal(l’)avvocato PI 1 nominato mio difensore d’ufficio. Visto anche le mie attuali condizioni finanziarie” (AI 75).

d. Con scritto 20.09.2023 l’avv. PR 1 ha informato il magistrato inquirente che le persone che lo hanno contattato per eventualmente assumere la difesa di fiducia a favore dell’imputato gli avrebbero garantito un versamento iniziale di diverse migliaia di franchi per le sue prestazioni. Ha altresì addotto che, nella misura in cui avesse dovuto assumere il mandato, il denaro non sarebbe andato a carico dei contribuenti. In tal senso ha richiesto di concedergli urgentemente un permesso di visita (AI 79).

Lo stesso giorno il procuratore generale sostituto ha informato l’avv. PR 1 di aver ricevuto uno scritto dell’imputato in cui indicava di non voler nominare un difensore di fiducia poiché desiderava essere assistito dall’avv. PI 1. Non ha dunque reputato adempiuti i presupposti per il rilascio di un permesso di visita. Inoltre, avendo saputo che sarebbe stata la moglie a contattarlo, ha segnalato all’avv. PR 1 che la stessa avrebbe incontrato a breve il marito in carcere, ove i coniugi avrebbero potuto discutere dell’eventuale sostituzione del difensore d’ufficio con un difensore di fiducia. Se l’imputato avesse dovuto poi presentare una richiesta in tal senso, avrebbe rilasciato il postulato permesso di visita (AI 80).

Sempre il 20.09.2023 l’avv. PR 1 ha informato il magistrato inquirente di essere stato contattato telefonicamente dalla moglie dell’imputato, la quale gli avrebbe riferito che il marito (dinanzi a lei, alla figlia e a due agenti di Polizia) avrebbe acconsentito all’assunzione di un mandato di fiducia, chiedendogli il rilascio di un permesso di visita [sollecitato il 22.09.2023 (AI 90)] per verificare personalmente questa circostanza/volontà (AI 83).

e. Il 25.09.2023 (richiamando il suo precedente scritto del 20.09.2023) il magistrato inquirente ha comunicato all’avv. PR 1 di aver preso atto che non conoscesse e non avesse mai incontrato l’imputato, ma che l’intervento in suo favore sarebbe stato fortemente auspicato dalla moglie (la quale avrebbe ottenuto il suo nominativo da __________, che a sua volta l’avrebbe ottenuto dall’avv. __________ il quale avrebbe rifiutato il mandato per un conflitto d’interessi). Lo ha altresì informato del fatto di aver deciso di interrogare personalmente l’imputato per chiarire la questione in considerazione della situazione particolare, delicata e a tratti paradossale per circostanze relative all’inchiesta che non avrebbe potuto condividere con lui (AI 92).

f. In occasione del suo interrogatorio del 26.09.2023 l’imputato, assistito dal suo difensore d’ufficio avv. PI 1, ha confermato che si trovava bene con quest’ultimo (come già indicato nel suo scritto trasmesso al magistrato inquirente la settimana precedente) e pertanto non voleva la sua sostituzione e tantomeno incontrare altri avvocati. Ha altresì dichiarato di non aver mai avuto alcuna intenzione di cambiare legale, ma in occasione del colloquio la moglie avrebbe insistito per la sua sostituzione (avendole l’avv. PR 1 ispirato molta fiducia). Soltanto per mantenere la sua tranquillità, le avrebbe detto che ci avrebbe pensato, dicendole forse anche che avrebbe seguito la sua volontà. L’imputato si era detto d’accordo con il procuratore pubblico di informare per iscritto l’avv. PR 1 della sua volontà di non sostituire l’avv. PI 1, di non volere incontrare un altro avvocato e di conseguenza di non concedergli un permesso di visita in suo favore. Ha pure confermato di non conoscere l’avv. PR 1, adducendo che sua moglie gli avrebbe riferito di aver ottenuto il suo nominativo da __________ su consiglio dell’avv. __________ (AI 99).

Lo stesso giorno il magistrato inquirente ha informato in tal senso l’avv. PR 1, precisando che per lui la questione era conclusa (AI 100).

g. Con lettera manoscritta datata 30.11.2023 (pervenuta al Ministero pubblico il 04.12.2023) RE 1, vista la situazione creatasi con l’avv. PI 1, ha informato il magistrato inquirente di aver deciso di nominare l’avv. PR 1 quale suo difensore di fiducia/”famigliare”. Ha al proposito sostenuto che il suo difensore d’ufficio, essendo verosimilmente molto impegnato, non riuscirebbe a dedicare il tempo necessario per la sua pratica, lamentando presunte difficoltà nella comunicazione con il suo patrocinatore in merito ai colloqui (telefonici e in presenza), poiché non sarebbero avvenuti con regolarità (AI 159).

h. Il 06.12.2023 il magistrato inquirente ha concesso un permesso di visita libero a favore dell’avv. PR 1 (AI 163).

Con scritto 06.12.2023 l’avv. PR 1 ha informato il magistrato inquirente che, in occasione del colloquio, l’imputato gli ha conferito mandato per assisterlo nel procedimento penale in sostituzione dell’avv. PI 1, allegando la relativa procura. Allo stesso tempo ha chiesto di concedergli un permesso di visita e telefonico permanente, l’accesso agli atti, di trasmettere ogni sua futura comunicazione al suo indirizzo (ove l’imputato ha eletto il domicilio legale) e anche di indicargli i prossimi atti istruttori (AI 164).

i. Il 07.12.2023 il magistrato inquirente ha interrogato l’imputato in merito alla sua volontà di sostituire il suo difensore d’ufficio con l’avv. PR 1 come difensore di fiducia. In quell’occasione, alla presenza dell’avv. PI 1, l’imputato ha ribadito di avere avuto difficoltà a mettersi in contatto con lui e di non avere nulla contro la sua persona. Sarebbe sicuramente un bravo difensore, molto impegnato, ma trovandosi in carcere, necessiterebbe di maggiori contatti con il suo legale. Nei giorni precedenti non sarebbe riuscito a contattarlo per presentare un’eventuale richiesta di espiazione anticipata della pena. Inoltre non sarebbe stato informato adeguatamente sul contenuto dei verbali delle persone interrogate. Per questo motivo ha chiesto di nominargli l’avv. PR 1. Dopo che il magistrato inquirente gli ha fatto notare che egli non aveva chiesto a nessuno di nominare l’avv. PR 1, ma di averlo nominato personalmente, gli ha spiegato di aver diritto di nominare uno o più avvocati di fiducia, ma colui che dirige il procedimento decide il mantenimento o no del patrocinatore d’ufficio. Nel caso in cui avesse deciso di mantenere entrambi gli avvocati, sarebbe difeso da entrambi come collegio difensivo. Il magistrato inquirente gli ha altresì spiegato che il difensore d’ufficio deve garantire una difesa efficace, ma non servizi supplementari (tra cui sostegno morale e disbrigo di pratiche non in connessione con il procedimento penale). Da parte sua, l’avv. PI 1 ha dichiarato di essere sempre stato a sua disposizione (personalmente o tramite la sua praticante), avendo reputato di aver sempre assistito l’imputato e di averlo informato in modo corretto. Non avrebbe mai ricevuto osservazioni o critiche dall’imputato per eventuali difficoltà nella presa di contatto (in uno dei suoi ultimi colloqui gli avrebbe addirittura chiesto un biglietto da visita per consigliarlo ad un altro detenuto). L’imputato ha confermato questa circostanza, sostenendo nondimeno che sarebbe accaduto diverse volte di non aver trovato l’avv. PI 1 dopo averlo chiamato. Non glielo avrebbe riferito prima, avendo pensato che le cose dovessero andare in questo modo, ma poi avrebbe saputo che altri detenuti avrebbero incontrato o perlomeno avrebbero sentito il loro patrocinatore (anche quello d’ufficio) ogni giorno.

Per quanto concerne il fatto che il suo legale di fiducia non verrà pagato dallo Stato e a fronte del suo stato di totale insolvenza (ACB per oltre CHF 1,4 mio e PE per oltre CHF 3,1 mio) e anche quello di sua moglie (che avrebbe presentato una richiesta di pubblica assistenza come indicato dallo stesso imputato), l’imputato ha dichiarato che sua madre e altri famigliari lo avrebbero aiutato a retribuire il patrocinatore di fiducia. Il magistrato inquirente gli ha confermato che poteva mantenere l’avv. PR 1 come difensore di fiducia, ma che non vi sarebbero stati motivi per revocare il mandato al difensore d’ufficio avv. PI 1; vista in particolare la sua totale insolvenza vi sarebbe stato il rischio concreto che l’avv. PR 1 non avesse potuto portare a termine la sua difesa per il mancato pagamento dei suoi onorari. Per il momento la sua difesa avrebbe pertanto continuato con entrambi i legali, ma le comunicazioni ufficiali sarebbero state trasmesse soltanto all’avv. PI 1 (che avrebbe provveduto ad informare il collega). L’imputato ha dichiarato di aver capito che l’avv. PI 1 restava suo difensore d’ufficio per garantire una sua difesa anche nell’eventualità in cui in futuro l’avv. PR 1 avesse dovuto rescindere il mandato di fiducia e che il magistrato inquirente aveva preso una decisione in tal senso per aiutarlo (AI 166).

j. Sempre il 07.12.2023 il magistrato inquirente, con riferimento allo scritto 06.12.2023 dell’avv. PR 1, lo ha informato che a favore dell’imputato era stato designato un difensore d’ufficio, essendo apparso e apparendo tuttora totalmente privo di mezzi finanziari (a suo carico vi sarebbero ACB e PE per oltre CHF 4,5 mio). Pure la moglie dell’imputato appariva priva di mezzi finanziari, avendo (a dire dell’imputato) presentato una richiesta per ottenere prestazioni assistenziali. Di conseguenza non comprendeva come l’imputato avesse potuto remunerare un difensore di fiducia. Anche nell’ipotesi in cui l’imputato inizialmente avesse fatto capo all’aiuto di famigliari (come da lui dichiarato), vi sarebbe stato un rischio concreto che a breve il difensore di fiducia non venisse più remunerato. Già solo per questa ragione, l’incarico assegnato all’avv. PI 1 quale suo difensore d’ufficio veniva mantenuto, e ciò per tutelare non solo una difesa continua ed efficace dell’imputato, ma anche il procedimento penale. L’avv. PI 1 avrebbe continuato ad assistere l’imputato come difensore d’ufficio, per il momento, in parallelo alla sua attività di difensore di fiducia. Ha aggiunto (a tutela dello stesso avv. PR 1) che l’imputato è accusato di numerosi reati patrimoniali i cui proventi di reato sarebbero stati ritrovati solo parzialmente. In veste di difensore di fiducia avrebbe dunque dovuto prestare particolare attenzione all’origine dei fondi versati in suo favore a titolo di onorario. La presenza di un collegio di difesa non avrebbe naturalmente potuto generare ulteriori costi per lo Stato e non avrebbe nemmeno potuto rallentare l’inchiesta. Ha dunque invitato l’avv. PR 1 a concordare con il difensore d’ufficio, il quale sarebbe rimasto per il momento il rappresentante principale ai sensi dell’art. 127 cpv. 2 CPP, le modalità della difesa congiunta. Al suo scritto ha allegato il permesso permanente per visite e colloqui telefonici liberi con l’imputato, copia del verbale d’interrogatorio 07.12.2023 dell’imputato e ha concesso al legale di fiducia l’accesso a tutti gli atti (AI 167).

k. Con scritto 22.12.2023 l’avv. PR 1 ha chiesto al magistrato inquirente il rilascio di permessi telefonici (sorvegliati e permanenti) e di permessi di visita (in carcere) a favore della madre e dei fratelli dell’imputato (AI 175).

Con ulteriore scritto 22.12.2023 l’avv. PR 1 ha comunicato al magistrato inquirente di aver spiegato all’imputato e a una parte dei suoi famigliari il contenuto del suo scritto 07.12.2023, i quali non avrebbero condiviso le argomentazioni e tantomeno la relativa decisione. In merito all’applicazione dell’art. 127 cpv. 2 CPP ha rilevato che soltanto l’imputato avrebbe la facoltà di decidere se far capo a due o più patrocinatori (fatto avvenuto con la sottoscrizione della procura e l’invio di due scritti dell’imputato allo stesso magistrato inquirente). Inoltre, stante il tenore dell’art. 135 cpv. 4 CPP, il suo assistito non avrebbe compreso per quale ragione avrebbe dovuto eventualmente farsi carico di spese procedurali (da lui contestate), avendo potuto e dovuto essere evitate. Ha chiesto l’emanazione di una decisione impugnabile alla Corte dei reclami penali qualora dovesse confermare quanto deciso con il suo scritto 07.12.2023 (AI 176)

l. Con lettera manoscritta del 15.01.2024 l’imputato ha comunicato al procuratore generale sostituto di non volere un collegio difensivo, ma unicamente l’avv. PR 1 come legale di fiducia per la sua difesa. In tal senso ha domandato che questo suo desiderio (espresso più volte) venisse ascoltato e rispettato. Non sarebbe stato in alcun modo disposto ad assumersi i costi di una difesa d’ufficio. Ha concluso chiedendo di procedere al più presto alla revoca del difensore d’ufficio (AI 182).

m. Con scritto 19.01.2024 (trasmesso all’avv. PR 1 e per conoscenza all’avv. PI 1) il procuratore generale sostituto ha confermato la sua decisione del 07.12.2023.

Ha in particolare osservato che (trattandosi di un caso di difesa obbligatoria) sarebbe compito suo garantire, all’imputato privo di mezzi finanziari, una difesa efficace. Per questa ragione aveva tempestivamente nominato un difensore d’ufficio a favore dell’imputato in sostituzione del precedente difensore di fiducia (recte d’ufficio). La situazione finanziaria dell’imputato risulterebbe irrimediabilmente compromessa (con PE e ACB milionari a suo carico). Non risultava disporre di alcuna risorsa economica che avrebbe mai potuto permettergli il risanamento della sua situazione debitoria. In queste circostanze e, in assenza di indicazioni su come l’imputato avesse potuto remunerare un difensore di fiducia, aveva reputato di dover mantenere anche la difesa d’ufficio. Il rischio infatti sarebbe stato quello che, a un certo punto del procedimento, il difensore di fiducia non fosse più stato pagato con la conseguenza di dover nuovamente nominare un difensore d’ufficio e pure dell’aumento delle spese a carico dello Stato. Ha comunque invitato l’avv. PR 1 ad indicargli come il suo assistito fosse riuscito a far fronte al pagamento di un patrocinatore di fiducia e in che misura le spese ivi connesse fossero garantite.

n. Con reclamo 29/31.01.2024 RE 1 chiede di annullare le decisioni 07.12.2023 e 19.01.2024 del procuratore generale sostituto e di ritornare l’incarto al magistrato inquirente per i suoi incombenti.

Il reclamante – esposti brevemente i fatti su cui si fondano le decisioni impugnate e richiamati inoltre gli art. 127, 129 e 104 CPP – reputa che nel caso in disamina il magistrato inquirente abbia violato l’art. 393 cpv. 2 lit. a CPP.

Per quanto attiene al fatto che il magistrato inquirente abbia deciso di mantenere la sua difesa d’ufficio nella persona dell’avv. PI 1 (e dunque di non procedere alla revoca del suo mandato), affiancato dal suo difensore di fiducia avv. PR 1, il reclamante reputa che il procuratore generale sostituto abbia manifestamente violato sia l’art. 129 cpv. 1 CPP, ma anche i suoi diritti ai sensi dell’art. 127 cpv. 5 CPP in considerazione della sua volontà e del suo desiderio più che evidenti ed espressi a più riprese di essere assistito unicamente dall’avv. PR 1 quale suo difensore di fiducia.

L’imposizione del magistrato inquirente di una sua difesa d’ufficio non solo rappresenterebbe una spesa per lo Stato con l’anticipo dell’onorario, ma – in caso di condanna – genererebbe pure dei costi a suo carico che egli non vuole e non vorrà sobbarcarsi. Non comprende per quale ragione egli sarebbe costretto ad accollarsi spese legali doppie rispettivamente lo Stato sarebbe costretto a pagare un legale quando sussisterebbe un’alternativa, di cui se ne chiede l’applicazione.

L’avv. PR 1 avrebbe ricevuto un cospicuo acconto per le sue prestazioni, il quale potrebbe (se del caso e nella peggiore delle ipotesi) decidere addirittura di assisterlo a titolo gratuito, tutelando, in tal modo, sia la continua ed efficace difesa in suo favore, ma anche il procedimento penale.

L’istituzione di un collegio difensivo (art. 127 cpv. 2 CPP) da parte del magistrato inquirente sarebbe arbitraria e priva di qualsivoglia fondamento, dal momento che tale decisione spetterebbe, se del caso, alle parti. Il procuratore generale sostituto, allo stadio attuale della procedura, non potrebbe essere considerato come parte ai sensi dell’art. 104 CPP, ciò che comporterebbe l’annullamento della decisione.

Inoltre è lo stesso reclamante ad aver indicato al magistrato inquirente di volere l’assistenza di un patrocinatore di fiducia nella persona dell’avv. PR 1, e non di un collegio difensivo (su imposizione ingiusta del magistrato inquirente, generando costi allo Stato che egli non è disposto a sostenere).

o. Delle ulteriori argomentazioni e della replica del reclamante, delle osservazioni dell’avv. PI 1, delle osservazioni e della duplica del magistrato inquirente si dirà – se necessario – in seguito.

in diritto

  1. 1.1.

In applicazione dell’art. 393 cpv. 1 lit. a CPP il reclamo può essere interposto, entro il termine di dieci giorni, contro le decisioni e gli atti procedurali e, in ogni momento, contro le omissioni della polizia, del pubblico ministero e, ancora, delle autorità penali delle contravvenzioni, eccettuati i casi in cui esso è espressamente escluso dal CPP oppure quando è prevista un’altra impugnativa.

Con il gravame, da introdurre davanti alla giurisdizione di reclamo (art. 20 cpv. 1 lit. b CPP), ovvero – in Ticino – alla Corte dei reclami penali (art. 62 cpv. 2 LOG), si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lit. a CPP), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e, ancora, l’inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).

Il reclamo deve essere presentato per iscritto e motivato (secondo l’art. 396 cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare all’art. 390 CPP per la forma scritta ed all’art. 385 CPP per la motivazione.

Esso deve indicare – in particolare – i punti della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).

1.2.

Il gravame, inoltrato il 29/31.01.2024 contro la decisione 07.12.2023, confermata il 19.01.2024, con cui il procuratore generale sostituto ha mantenuto la nomina dell’avv. PI 1 come difensore d’ufficio di RE 1 e come suo rappresentante principale ai sensi dell’art. 127 cpv. 2 CPP, affiancato per il momento dall’avv. PR 1 come difensore di fiducia, rifiutando dunque la sua richiesta di sostituire il suo difensore d’ufficio, avv. PI 1, con il suo difensore di fiducia avv. PR 1, è tempestivo (perché introdotto nel termine di dieci giorni secondo l’art. 396 cpv. 1 CPP).

Le decisioni del procuratore pubblico in materia di sostituzione del difensore d’ufficio giusta l’art. 134 cpv. 2 CPP sono, di principio, impugnabili con reclamo ai sensi dell’art. 393 cpv. 1 lit. a CPP (BSK StPO – N. RUCKSTUHL, 2. ed., art. 134 CPP n. 15; BSK StPO – P. GUIDON, op. cit., art. 393 CPP n. 10; ZK StPO – V. LIEBER, 3. ed., art. 134 CPP n. 24; ZK StPO – A. J. KELLER, op. cit., art. 393 CPP n. 16; CR CPP – M. HARARI / R. JAKOB / S. SANTAMARIA, 2. ed., art. 134 CPP n. 25; CR CPP – B. STRÄULI, op. cit., art. 393 CPP n. 33).

1.3.

1.3.1.

Un caso di difesa obbligatoria ai sensi dell’art. 130 CPP impone all’imputato l’assistenza di un difensore di fiducia (cfr. art. 129 CPP) oppure di difensore d’ufficio (cfr. art. 132 CPP). Nel primo caso, l’imputato è libero di scegliere il proprio avvocato con l’assunzione dei relativi costi. Nell’ambito della difesa d’ufficio sono le autorità che designano un difensore a favore dell’imputato, che viene retribuito dallo Stato – a titolo perlomeno provvisorio – nella misura in cui ciò sia necessario per salvaguardare i suoi diritti (decisione TF 7B_238/2023 del 18.07.2023 consid. 2.1.; 1B_355/2022 del 21.09.2022 consid. 3.2.; 1B_294/2019 dell’11.09.2019, consid. 2.1.).

In caso di difesa obbligatoria, le autorità intervengono allorquando l’imputato, nonostante ingiunzione di chi dirige il procedimento, non designa un difensore di fiducia (art. 132 cpv. 1 lit. a cifra 1 CPP) o il mandato è revocato al difensore di fiducia oppure quest’ultimo ha rimesso il mandato e l’imputato non ha designato un nuovo difensore entro il termine impartito (art. 132 cpv. 1 lit. a cifra 2 CPP). Una difesa d’ufficio è disposta anche se l’imputato è sprovvisto dei mezzi necessari e una sua difesa s’impone per tutelare i suoi interessi (art. 132 cpv. 1 lit. b CPP); quest’ultima condizione è realizzata in caso di difesa obbligatoria (decisione TF 7B_238/2023 del 18.07.2023 consid. 2.1. con rinvii). L’art. 132 cpv. 1 lit. b CPP si applica anche ai casi di difesa obbligatoria diversi da quelli di cui alla lit. a, in particolare quando l’imputato, che fino a quel momento aveva un difensore di fiducia, vede la sua situazione finanziaria cambiare in misura tale da non disporre più dei mezzi necessari per remunerare questo avvocato (decisioni TF 7B_238/2023 del 18.07.2023 consid. 2.1.; 1B_355/2022 del 21.09.2022 consid. 3.2.; 1B_294/2019 dell'11.092019 consid. 2.1.; 1B_392/2017 del 14.12.2017 consid. 2.1.).

1.3.2.

Il diritto all’assistenza giudiziaria (art. 29 cpv. 3 e 32 cpv. 2 Cost., 6 cpv. 3 lit. c CEDU e 14 cpv. 3 lit. d Patto ONU II) deve in particolare consentire all’imputato di beneficiare di una difesa completa, assidua ed efficace (decisione TF 6B_35/2022 del 24.11.2022 consid. 4.1.; DTF 126 I 194 consid. 3a; decisioni TF 6B_1067/2021 dell’11.04.2022 consid. 1.1; 1B_166/2020 del 25.06.2020 consid. 3.1.2.).

In ambito penale, l’art. 134 cpv. 2 CPP costituisce il corollario di queste garanzie: questa norma prevede che se il rapporto di fiducia tra l’imputato e il difensore d’ufficio è notevolmente deteriorato oppure se una difesa efficace non è più garantita per altri motivi, chi dirige il procedimento designa un altro difensore d’ufficio (decisione TF 6B_35/2022 del 24.11.2022 consid. 4.1.).

Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale la sostituzione di un difensore d’ufficio deve essere disposta allorquando il legale trascura gravemente i suoi doveri e, per ragioni oggettive, la difesa degli interessi dell’imputato non è più garantita. D’altra parte, il semplice fatto che l’imputato non abbia fiducia nel suo difensore d’ufficio non gli conferisce il diritto di chiederne la sostituzione nella misura in cui questa mancanza di fiducia si fondi su motivi esclusivamente soggettivi e non risulti chiaramente che la condotta del patrocinatore d’ufficio sia gravemente lesiva degli interessi dell’assistito (decisione TF 6B_35/2022 del 24.11.2022 consid. 4.1.; DTF 138 IV 161 consid. 2.4.; decisioni 6B_1067/2021 del 11.04.2022 consid. 1.3.; 1B_166/2020 del 25.06.2020 consid. 3.1.2.).

La divergenza di opinioni sulla strategia difensiva o sull’adeguatezza degli atti istruttori da richiedere non giustifica di per sé una sostituzione del difensore d’ufficio e non consente nemmeno, in assenza di altri elementi, di mettere in discussione la professionalità con cui abbia svolto il suo mandato fino a quel momento. ll difensore d’ufficio non può infatti essere obbligato a sposare qualsiasi punto di vista del suo cliente, ma deve al contrario esaminare in modo critico e obiettivo gli atti procedurali che gli vengono richiesti e compiere soltanto quelli indispensabili nell’interesse del suo mandante (decisione TF 6B_35/2022 del 24.11.2022 consid. 4.1.; DTF 126 I 194 consid. 3.; decisioni TF 6B_1141/2021 del 25.10.2021 consid. 5.; 1B_178/2018 del 16.04.2018 consid. 2.).

L’art. 134 cpv. 2 CPP non impedisce tuttavia all’imputato, in qualsiasi fase del procedimento, mediante procura scritta o una dichiarazione a verbale, di affidare la sua difesa ad un avvocato ai sensi dell’art. 127 cpv. 5 CPP (art. 129 CPP; decisioni TF 7B_238/2023 del 18.07.2023 consid. 2.2.; 1B_152/2020 del 28.05.2020 consid. 2.1.; 1B_419/2017 del 07.02.2018 consid. 2.2.), nel qual caso dovrà remunerare personalmente il difensore di fiducia (decisione TF 1B_332/2021 del 06.07.2021 consid. 6.1.con riferimenti.).

È quindi giustificato che l’autorità di nomina si accerti che l’imputato sia in grado di sostenere le spese del suo nuovo avvocato, e ciò perlomeno fino alla conclusione della procedura di prima istanza (decisioni TF 7B_238/2023 del 18.07.2023 consid. 2.2.; 1B_332/2021 del 06.07.2021 consid. 6.1.; 1B_152/2020 del 28.05.2020 consid. 2.1.; 1B_394/2014 del 27.01.2015 consid. 2.2.2. e 2.2.3.). Nel momento in cui questa retribuzione è assicurata, il motivo all’origine della difesa d’ufficio viene meno e chi dirige il procedimento revoca il mandato al difensore d’ufficio (art. 134 cpv. 1 CPP; decisioni TF 7B_238/2023 del 18.07.2023 consid. 2.2.; 1B_332/2021 del 06.07.2021 consid. 6.1.; 1B_394/2014 del 27.01.2015 consid. 2.2.3.).

Se nel corso del procedimento dovesse ripensarci, l’imputato è libero di rescindere il mandato del suo difensore di fiducia e presentare una nuova domanda di patrocinio con spese a carico dello Stato. Tuttavia, non può ottenere entrambe le cose, designare un difensore di fiducia e poi chiedere il pagamento delle spese della sua difesa allo Stato (decisioni TF 7B_238/2023 del 18.07.2023 consid. 2.2.; 1B_332/2021 del 06.07.2021 consid. 6.1.; 1B_152/2020 del 28.05.2020 consid. 2.1.; 6B_390/2018 del 25.07.2018 consid. 8.1.). Ammettere questa prassi senza ulteriori approfondimenti permetterebbe di aggirare in modo inammissibile la procedura prevista dall’art. 134 cpv. 2 CPP per ottenere la sostituzione di un difensore d’ufficio; ciò vale in particolare quando le circostanze che determinano la nuova richiesta sono le stesse che prevalevano al momento della costituzione del mandato di fiducia (decisioni TF 7B_238/2023 del 18.07.2023 consid. 2.2.; 1B_332/2021 del 06.07.2021 consid. 6.1.; 1B_364/2019 del 28.08.2019 consid. 3.4.).

Il fatto che la difesa sia obbligatoria non consente in ogni caso un’invocazione abusiva dei diritti della difesa (decisione TF 7B_238/2023 del 18.07.2023 consid. 2.3.; 1B_332/2021 del 06.07.2021 consid. 6.1.; DTF 131 I 185 consid. 3.2.4.).

1.3.3.

Giusta l’art. 127 cpv. 1 CPP l’imputato, l’accusatore privato e gli altri partecipanti al procedimento possono avvalersi del patrocinio a tutela dei loro interessi. L’imputato può in linea di principio nominare un patrocinatore di sua scelta per tutelare i propri interessi (art. 127 cpv. 1 e 129 cpv. 1 CPP, art. 32 cpv. 2 Cost., art. 6 cpv. 3 lit. c CEDU e art. 14 cpv. 3 Patto ONU II; decisione TF 1B_59/2018 del 31.05.2018 consid. 2.4.). Le parti possono far capo a due o più patrocinatori, nella misura in cui il procedimento non ne risulti indebitamente ritardato (cfr. art. 127 cpv. 2 frase 1 CPP). L’imputato ha quindi il diritto di essere difeso da più di un rappresentante legale.

Il diritto alla libera scelta del difensore non è tuttavia illimitato. Restano riservati le disposizioni della procedura penale, le normative professionali applicabili e i requisiti di ammissione. In questo contesto può essere ammissibile intervenire sia nel diritto dell’imputato di scegliere liberamente il proprio difensore che nel libero esercizio della professione (art. 27 cpv. 2 BV) dei patrocinatori toccati (decisione TF 1B_59/2018 del 31.05.2018 consid. 2.4. che rinvia alla decisione TF 1B_7/2009 del 16.03.2009 consid. 5.5., non pubblicata in DTF 135 I 261; 1B_263/2016 del 04.10.2016 consid. 2.1.; ciascuna con riferimenti).

Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale l’imputato ha il diritto di essere assistito da una difesa di fiducia in aggiunta alla difesa d’ufficio (decisioni TF 1B_424/2020 del 15.12.2020 consid. 2.3.; 6B_865/2018 del 14.11.2019 consid. 13.2.; 6B_744/2017 del 27.02.2018 consid. 1.4., in: SJ 2018 I 241; 1B_289/2012 del 28.06.2012 consid. 2.3.2.). Di regola decade quindi la necessità di una difesa d’ufficio (art. 134 cpv. 1 CPP in relazione all’art. 132 cpv. 1 lit. a cifra 1 CPP; decisione TF 1B_394/2014 del 27.01.2015 consid. 2.2.3.). La difesa simultanea tramite un difensore d’ufficio e un difensore di fiducia non viene esclusa se è necessario designare una difesa d’ufficio oltre alla difesa di fiducia già esistente laddove l’imputato tenta di ritardare il procedimento penale con la nomina e la revoca di patrocinatori (decisioni TF 1B_424/2020 del 15.12.2020 consid. 2.3.; 6B_744/2017 del 27.02.2018 consid. 1.4.; 1B_289/2012 del 28.06.2012 consid. 2.3.2.). Considerazioni analoghe valgono se è dubbio che il finanziamento e quindi la continuazione della difesa di fiducia siano garantiti perlomeno fino alla conclusione della procedura di prima istanza, soprattutto se la precedente difesa d’ufficio si fondava sull’indigenza dell’imputato (art. 132 cpv. 1 lit. b CPP; decisioni TF 1B_424/2020 del 15.12.2020 consid. 2.3.; 6B_744/2017 del 27.02.2018 consid. 1.4.; 1B_289/2012 del 28.06.2012 consid. 2.3.2.).

Giusta l’art. 127 cpv. 2 frase 2 CPP, in caso di due o più patrocinatori, le parti devono designare una di esse come rappresentante principale abilitato a compiere gli atti di rappresentanza dinanzi alle autorità penali e il cui domicilio sia l’unico recapito per le notificazioni. In una recente decisione del 15.12.2020 l’Alta Corte ha confermato che la formulazione di questa norma (anche nella versione in francese e in italiano) è inequivocabile: le parti designano di principio il rappresentante principale, e non – come era accaduto in quello specifico caso – il pubblico ministero (decisione TF 1B_424/2020 del 15.12.2020 consid. 2.5.). Il Tribunale federale ha pure precisato che da un’interpretazione costituzionale dell’art. 127 cpv. 2 CPP si evince che il pubblico ministero avrebbe dovuto sentire l’interessato prima di designare il suo rappresentante principale, e ciò nell’ottica di una garanzia minima ai sensi dell’art. 29 cpv. 2 Cost. e anche in applicazione dell’art. 3 cpv. 2 lit. c CPP (secondo cui le autorità penali si attengono all’imperativo di garantire parità ed equità di trattamento a tutti i partecipanti al procedimento e di accordare loro il diritto di essere sentiti), così come dell’art. 107 cpv. 1 lit. d CPP (secondo cui le parti hanno il diritto di esprimersi sulla causa e sulla procedura), adducendo che il diritto di essere sentito assicurava all’interessato la facoltà di esprimersi sulla causa prima che venisse presa una decisione che lo toccava nella sua situazione giuridica (decisione TF 1B_424/2020 del 15.12.2020 consid. 2.6.; DTF 145 I 167 consid. 4.1. con riferimenti; decisioni 6B_103/2015 del 21.04.2015 consid. 2.2.; 1B_345/2014 del 09.01.2015 consid. 2.1.).

  1. 2.1.

Nel caso in disamina è pacifico che il reclamante necessiti di una difesa obbligatoria ai sensi dell’art. 130 CPP.

Dal 1°.09.2023 a favore dell’imputato, sprovvisto di mezzi finanziari, è stato assegnato un difensore d’ufficio, dapprima nella persona dell’avv. __________ che era il suo patrocinatore di fiducia, e poi dal 15.09.2023 nella persona dell’avv. PI 1, con spese della difesa a carico dello Stato (riservato l’art. 135 cpv. 4 CPP), in sostituzione del suo precedente legale (avendo dovuto rinunciare al mandato). E ciò nel rispetto dell’art. 133 cpv. 2 CPP, essendo stato tenuto conto anche dei desideri dell’imputato (cfr. consid. c.).

L’avv. PI 1 è tuttora il difensore d’ufficio dell’imputato, il cui operato non viene peraltro messo in discussione con il reclamo e tantomeno con le osservazioni di replica. Nello specifico, allo stadio attuale della procedura, i presupposti per un’eventuale richiesta di sostituzione e di conseguenza di revoca del difensore d’ufficio non appaiono comunque adempiuti, non risultando dagli atti che vi sia un notevole deterioramento del rapporto di fiducia tra l’imputato e il suo difensore d’ufficio e tantomeno che sia venuta meno una difesa efficace ai sensi dell’art. 134 cpv. 2 CPP. Per quanto attiene alle presunte difficoltà nella comunicazione con il suo patrocinatore d’ufficio (in merito a presunti colloqui telefonici e in presenza che sarebbero avvenuti con irregolarità) sollevate dall’imputato con lettera manoscritta del 30.11/04.12.2023 (cfr. consid. g.) – peraltro non riproposte in questa sede – si ricorda che questa Corte ha già avuto modo di ribadire che gli interventi del difensore d’ufficio devono limitarsi a quanto strettamente necessario per le esigenze processuali e la difesa penale, e che egli non deve assumersi oneri di sostegno morale o aiuto sociale (cfr. sentenze CRP 60.2020.192 del 16.09.2020 consid. 3.2.; CRP 60.2016.119 del 12.07.2016 consid. 3.2.).

Il 06.12.2023 l’avv. PR 1, dopo aver ottenuto un colloquio libero, ha informato il magistrato inquirente di aver assunto il mandato di patrocinio di fiducia in favore dell’imputato in sostituzione dell’avv. PI 1, allegando la relativa procura (cfr. consid. h.). L’imputato ha dunque espresso la sua volontà al magistrato inquirente di procedere alla sostituzione (e di conseguenza alla revoca) del suo difensore d’ufficio, con il suo difensore di fiducia, avv. PR 1 (e non alla sua nomina come nuovo difensore d’ufficio). Si è detto sopra che, secondo il Tribunale federale, se un legale dovesse proporsi per l’assunzione di un mandato di fiducia allorquando vi sia già una difesa d’ufficio a favore di un altro legale, l’autorità di nomina – in casu il ministero pubblico – deve accertarsi, prima di revocare la difesa d’ufficio, che l’imputato sia in grado di pagare l’onorario del suo nuovo legale perlomeno fino alla conclusione della procedura di prima istanza; ciò a maggior ragione laddove la precedente difesa d’ufficio si basava sull’indigenza dell’imputato. Non appena la retribuzione è assicurata, il motivo all’origine della difesa d’ufficio viene dunque meno e chi dirige il procedimento revoca il mandato al difensore d’ufficio (art. 134 cpv. 1 CPP) [cfr. consid. 1.3.2. e consid. 1.3.3.].

Ora, nel caso concreto, il giorno successivo al suo arresto, con decreto 1°.09.2023 (tuttora in essere) l’imputato, stante la sua situazione finanziaria, è stato ammesso al beneficio del gratuito patrocinio con l’assunzione delle spese della sua difesa a carico dello Stato (riservato l’art. 135 cpv. 4 CPP). Dall’estratto del registro delle esecuzioni ex art. 8a LEF (di ben 27 pagine, stato 24.11.2023) risultano infatti esecuzioni a suo carico per complessivi CHF 3'104'990.14 e 198 attestati di carenza beni per un totale di CHF 1'446'966.77 (AI 151).

Il 07.12.2023 il magistrato inquirente ha quindi deciso di interrogare l’imputato, tra l’altro, in merito alla sua volontà di sostituire il suo difensore d’ufficio con l’avv. PR 1 come difensore di fiducia (cfr., nel dettaglio, consid. i).

Con scritto 07.12.2023 il magistrato inquirente ha informato l’avv. PR 1 che a favore dell’imputato era stato designato un difensore d’ufficio, essendo apparso e apparendo tuttora totalmente privo di mezzi finanziari (a suo carico vi sarebbero ACB e PE per oltre CHF 4,5 mio). Pure la moglie dell’imputato appariva priva di mezzi finanziari, avendo (a dire dell’imputato) presentato una richiesta per ottenere prestazioni assistenziali. Di conseguenza non comprendeva come l’imputato avesse potuto remunerare un difensore di fiducia. Anche nell’ipotesi in cui RE 1 avesse inizialmente fatto capo all’aiuto di famigliari (come da lui stesso dichiarato), vi sarebbe stato un rischio concreto che a breve il difensore di fiducia non venisse più remunerato. Già solo per questa ragione, l’incarico assegnato all’avv. PI 1 quale suo difensore d’ufficio veniva mantenuto, e ciò per tutelare non solo una difesa continua ed efficace dell’imputato, ma anche il procedimento penale. L’avv. PI 1 avrebbe continuato ad assistere l’imputato come difensore d’ufficio, per il momento, in parallelo alla sua attività di difensore di fiducia. Ha aggiunto (a tutela dello stesso avv. PR 1) che l’imputato è accusato di numerosi reati patrimoniali i cui proventi di reato sarebbero stati ritrovati solo parzialmente. In veste di difensore di fiducia avrebbe dunque dovuto prestare particolare attenzione all’origine dei fondi versati in suo favore a titolo di onorario. La presenza di un collegio di difesa non avrebbe naturalmente potuto generare ulteriori costi per lo Stato e non avrebbe nemmeno potuto rallentare l’inchiesta. Ha dunque invitato il legale di fiducia a concordare con il difensore d’ufficio, il quale sarebbe rimasto per il momento il rappresentante principale ai sensi dell’art. 127 cpv. 2 CPP, le modalità della difesa congiunta (AI 167).

Con ulteriore scritto 22.12.2023 l’avv. PR 1 ha comunicato al magistrato inquirente che sia l’imputato sia una parte dei suoi famigliari non avrebbero condiviso le argomentazioni del suo scritto 07.12.2023 e tantomeno la relativa decisione. In merito all’applicazione dell’art. 127 cpv. 2 CPP ha rilevato che soltanto l’imputato avrebbe la facoltà di decidere se far capo a due o più patrocinatori (fatto avvenuto con la sottoscrizione della procura e l’invio di due scritti dell’imputato allo stesso magistrato inquirente). Inoltre, stante il tenore dell’art. 135 cpv. 4 CPP, il suo assistito non avrebbe compreso per quale ragione dovrebbe eventualmente farsi carico di spese procedurali (da lui contestate), avendo potuto e dovuto essere evitate (AI 176)

Con lettera manoscritta del 15.01.2024 l’imputato ha comunicato al procuratore generale sostituto di non volere un collegio difensivo, ma unicamente l’avv. PR 1 come legale di fiducia per la sua difesa. In tal senso ha domandato che questo suo desiderio (espresso più volte) venisse ascoltato e rispettato. Non sarebbe in alcun modo disposto ad assumersi i costi di una difesa d’ufficio. Ha concluso chiedendo di procedere al più presto alla revoca del difensore d’ufficio (AI 182).

Con scritto 19.01.2024 il procuratore generale sostituto ha confermato la sua decisione del 07.12.2023.

Ha in particolare osservato che (trattandosi di un caso di difesa obbligatoria) sarebbe compito suo garantire, all’imputato privo di mezzi finanziari, una difesa efficace. Per questa ragione aveva tempestivamente nominato un difensore d’ufficio a favore dell’imputato in sostituzione del precedente difensore di fiducia (recte d’ufficio). La situazione finanziaria dell’imputato risulterebbe irrimediabilmente compromessa. Non risultava disporre di alcuna risorsa economica che avrebbe mai potuto permettergli il risanamento della sua situazione debitoria. In queste circostanze e, in assenza di indicazioni su come l’imputato avesse potuto remunerare un difensore di fiducia, aveva reputato di dover mantenere anche la difesa d’ufficio. Il rischio infatti sarebbe stato quello che, a un certo punto del procedimento, il difensore di fiducia non fosse più stato pagato con la conseguenza di dover nuovamente nominare un difensore d’ufficio e pure dell’aumento delle spese a carico dello Stato. Ha comunque invitato l’avv. PR 1 ad indicargli come il suo assistito fosse riuscito a far fronte al pagamento di un patrocinatore di fiducia e in che misura le spese ivi connesse fossero garantite.

2.2.

Si ha dunque che il magistrato inquirente ha deciso di mantenere la difesa d’ufficio dell’imputato nella persona dell’avv. PI 1, affiancato dall’avv. PR 1 come difensore di fiducia. A ragione non ha potuto revocare il mandato del difensore d’ufficio, non avendo ottenuto alcuna certezza che l’imputato – totalmente sprovvisto dei mezzi necessari – sarà in grado di remunerare il suo difensore di fiducia perlomeno fino alla conclusione della procedura di prima istanza (dal momento che la sua attuale difesa d’ufficio, ma anche quella precedente si fondava sulla sua indigenza). Il fatto che il 20.09.2023 (peraltro in un periodo in cui l’imputato non voleva nemmeno cambiare patrocinatore, cfr. consid. d.) l’avv. PR 1 avesse informato il magistrato inquirente che le persone che lo hanno contattato in merito alla possibilità di assumere la difesa di fiducia a favore dell’imputato gli avrebbero garantito un versamento iniziale di diverse migliaia di franchi per le sue prestazioni (AI 79) e che in occasione del suo interrogatorio del 07.12.2023 l’imputato avesse dichiarato che lo avrebbero aiutato sua madre e altri famigliari (AI 166, p. 3) e infine che con il reclamo il suo legale di fiducia sostenga di aver “… ottenuto un” non meglio precisato “cospicuo acconto per la propria attività” (cfr. doc. CRP 1, p. 4), non sono manifestamente delle garanzie sufficienti per la copertura dei costi della difesa di fiducia, non essendo stata apportata alcuna prova concreta in merito (cfr. decisione TF 1B_394/2014 del 27.01.2015 consid. 2.2.3.).

2.3.

Sul fatto che il procuratore generale sostituto abbia deciso di mantenere l’incarico come difensore d’ufficio a favore dell’avv. PI 1 e quale rappresentante principale ai sensi dell’art. 127 cpv. 2 CPP, affiancato al difensore di fiducia, avv. PR 1, occorre ricordare che il Tribunale federale non esclude un’imposizione di una difesa simultanea tramite un difensore d’ufficio e un difensore di fiducia nel caso in cui il finanziamento dell’onorario da parte dell’imputato indigente sia dubbio (cfr. consid. 1.3.3.).

Va inoltre tenuto presente che nel caso in disamina, nel rispetto del diritto di essere sentito (cfr. consid. 1.3.3.), il 07.12.2023 il magistrato inquirente ha sentito l’imputato prima di designare l’avv. PI 1 come il suo rappresentante principale ai sensi dell’art. 127 cpv. 2 CPP. L’imputato, dichiarando di aver “capito bene la situazione, che” gli andava “… senz’altro bene”, ha dunque potuto esprimersi in merito e non ha nemmeno contestato la proposta del magistrato inquirente (cfr. AI 166, p. 3).

2.4.

Visto quanto precede, nel caso concreto non si può concludere che il magistrato inquirente abbia violato l’art. 129 cpv. 1 in relazione all’art. 127 cpv. 5 CPP e tantomeno l’art. 127 cpv. 2 CPP come sollevato dal reclamante.

Si deve inoltre aggiungere che il magistrato inquirente ha ad ogni modo ammesso l’avv. PR 1 come difensore di fiducia a favore dell’imputato, parallelamente al difensore d’ufficio avv. PI 1. Nel caso in cui il reclamante, privo dei mezzi necessari, volesse ottenere la sostituzione della difesa d’ufficio nella persona dell’avv. PI 1 con l’avv. PR 1 come difensore di fiducia, egli dovrà garantire concretamente al magistrato inquirente di essere in grado di sostenere le spese del suo nuovo avvocato, e ciò perlomeno fino alla conclusione della procedura di prima istanza, come esatto dalla giurisprudenza del Tribunale federale. Allorquando la retribuzione sarà assicurata, il motivo all’origine della difesa d’ufficio verrà meno e chi dirige il procedimento (in casu il procuratore generale sostituto) potrà revocare il mandato al difensore d’ufficio (art. 134 cpv. 1 CPP).

  1. Il reclamo, per quanto ricevibile, è respinto. Tassa di giustizia e spese sono poste a carico del reclamante, soccombente (art. 428 cpv. 1 CPP).

Per questi motivi,

richiamati gli art. 379 ss. e 393 ss. CPP ed ogni altra disposizione applicabile,

pronuncia

  1. Il reclamo, per quanto ricevibile, è respinto.

  2. La tassa di giustizia di CHF 600.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 650.-- (seicentocinquanta) sono poste a carico di RE 1, __________.

  3. Rimedio di diritto:

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

  1. Intimazione:

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente La cancelliera

Zitate

Gesetze

26

BV

  • art. 27 BV

CEDU

  • art. 6 CEDU

Cost

  • art. 29 Cost
  • art. 32 Cost

CPP

  • art. 3 CPP
  • art. 20 CPP
  • art. 104 CPP
  • art. 107 CPP
  • art. 127 CPP
  • art. 129 CPP
  • art. 130 CPP
  • art. 132 CPP
  • art. 133 CPP
  • art. 134 CPP
  • art. 135 CPP
  • art. 379 CPP
  • art. 385 CPP
  • art. 390 CPP
  • art. 393 CPP
  • art. 396 CPP
  • art. 428 CPP

LEF

  • art. 8a LEF

LOG

  • art. 62 LOG

LTF

  • art. 78 LTF
  • art. 81 LTF
  • art. 100 LTF

Gerichtsentscheide

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