Incarto n. 60.2017.186
Lugano 23 ottobre 2017/mr
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Giovan Maria Tattarletti
cancelliera:
Giorgia Peverelli, vicecancelliera
sedente per statuire sul reclamo 28/31.07.2017 presentato da
RE 1
contro
il decreto 20.07.2017 emanato dal presidente della Pretura penale Marco Kraushaar mediante il quale ha dichiarato irricevibile, siccome ritenuta tardiva, la sua opposizione al decreto d'accusa DA __________ (inc. __________);
richiamati gli scritti 04.08.2017 del procuratore pubblico Zaccaria Akbas e 07/08.08.2017 del presidente della Pretura penale Marco Kraushaar, con i quali entrambi comunicano di non avere particolari osservazioni da formulare, rimettendosi al giudizio di questa Corte;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto
a.Con decisione 14.04.2017 il procuratore pubblico Zaccaria Akbas ha posto RE 1 in stato di accusa dinanzi alla Pretura penale del Cantone Ticino, siccome ritenuto colpevole di impedimento di atti dell’autorità per avere, il 07.04.2016 a __________, “impedito ad agenti di Polizia di compiere atti che rientravano nelle loro attribuzioni, rifiutandosi di fornire le proprie generalità, tentando di allontanarsi, divincolandosi dalla presa per il braccio e tentando di dare un calcio all’agente __________, rendendo necessario l’ammanettamento ed il trasporto presso gli uffici di polizia per procedere all’identificazione”, ed ha proposto la sua condanna alla pena pecuniaria - sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni - di 30 aliquote giornaliere da CHF 30.00 cadauna, corrispondenti a complessivi CHF 900.00, oltre al pagamento della multa di CHF 200.00, della tassa di giustizia di CHF 100.00 e delle spese giudiziarie di CHF 100.00 (DA __________).
Il decreto d'accusa, intimato per raccomandata il medesimo giorno e segnalato dalla Posta a RE 1 mediante avviso di ritiro datato 18.04.2017 con scadenza 25.04.2017, non è stato ritirato. Il procuratore pubblico ha provveduto ad un secondo invio per posta semplice l’11.05.2017.
b. Con raccomandata 18/19.05.2017, RE 1 ha interposto opposizione al DA __________ (inc. MP __________, scritto agli atti).
c.Con decreto 23.05.2017 il magistrato inquirente ha confermato il surriferito decreto d'accusa e ha trasmesso gli atti del relativo incarto alla Pretura penale, rilevando come, a suo dire, l'opposizione è da considerarsi tardiva (inc. __________, AI 1).
d. Con scritto 10.07.2017 il presidente della Pretura penale ha impartito a RE 1 un termine di 10 giorni per prendere posizione in merito alla presunta tardività della sua opposizione e per eventualmente produrre la necessaria documentazione (inc. __________, AI 2).
e. Con lettera 12/14.07.2017 RE 1 ha sostenuto che la sua opposizione non è tardiva “in quanto avevo 10 giorni di tempo dal 11.05.2017 e ho spedito la raccomandata il 18.05.2017”, aggiungendo di non averla potuta ritirare prima, siccome era assente (inc. __________, AI 3). Al citato scritto RE 1 ha allegato copia del decreto di accusa 14.04.2017, sul quale figura il timbro del secondo invio per posta semplice effettuato il 11.05.2017 a seguito del mancato ritiro della raccomandata.
f. In data 20.07.2017 il presidente della Pretura penale ha decretato lo stralcio dell'opposizione 18/19.05.2017, considerandola irricevibile in quanto tardiva (inc. __________, AI 4).
g. Con reclamo 28/31.07.2017 RE 1 postula l'annullamento del decreto 20/21.07.2017 qui impugnato.
Egli sostiene che, trovandosi all’estero per lavoro, “ho preso coscienza del DA che contesto soltanto l’11 maggio. Ho fatto quindi subito opposizione”, aggiungendo che “Non mi aspettavo minimamente la notificazione di un decreto da parte del Ministero Pubblico. Infatti ero stato interrogato molto tempo prima e in quell’occasione il magistrato non mi ha preannunciato tale possibilità. Pensavo che ormai la questione era stata archiviata” (inc. CRP __________, doc. 1).
in diritto
Giusta l'art. 393 cpv. 1 lit. b CPP il reclamo può essere interposto contro i decreti e le ordinanze, nonché gli atti procedurali dei tribunali di primo grado, ad eccezione delle decisioni ordinatorie e dei casi in cui è espressamente escluso dal CPP o quando è prevista un’altra impugnativa.
Con il gravame si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l'eccesso e l'abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lit. a CPP), l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e l'inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).
Il reclamo deve essere presentato entro dieci giorni, per iscritto e motivato (art. 396 cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare all’art. 390 CPP per la forma scritta e all’art. 385 CPP per la motivazione.
In particolare il reclamo deve indicare i punti della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).
La prevalenza dei principi della verità materiale e della legalità impone alla giurisdizione di reclamo, investita di un gravame, di decidere indipendentemente dalle conclusioni o dalle motivazioni addotte dalle parti, esprimendosi sugli argomenti rilevanti per il giudizio conformemente all'obbligo di motivazione giusta l'art. 81 cpv. 3 CPP, ed applicando il diritto penale ‒ che deve imporsi d'ufficio ‒ senza con ciò ledere il diritto delle parti di essere sentite, ancorato all'art. 29 cpv. 2 Cost. (Commentario CPP – M. MINI, art. 391 CPP n. 2; sentenze TF 6B_494/2015 del 25.5.2016 consid. 4.1.; 6B_69/2014 del 9.10.2014 consid. 2.4.; 6B_776/2013 del 22.7.2014 consid. 1.5.).
1.2.
Il gravame, inoltrato il 28/31.07.2017 alla Corte dei reclami penali, competente ex art. 62 cpv. 2 LOG, contro il decreto 20.07.2017 emanato dal presidente della Pretura penale (inc. __________, AI 4) è tempestivo e proponibile.
Le esigenze di forma e di motivazione sono rispettate.
RE 1, imputato e destinatario della decisione impugnata, è pacificamente legittimato a reclamare ex art. 382 cpv. 1 CPP avendo un interesse giuridicamente protetto all'annullamento o alla modifica del giudizio.
Il reclamo è – di conseguenza – ricevibile in ordine.
Nell'ambito della procedura del decreto d'accusa (art. 352 ss. CPP) l'imputato può impugnare il decreto d'accusa entro dieci giorni al pubblico ministero con opposizione scritta (art. 354 cpv. 1 lit. a CPP), non necessariamente motivata (cpv. 2). In assenza di valida opposizione, il decreto d'accusa diviene sentenza passata in giudicato (cpv. 3).
Se è fatta opposizione il caso passa nuovamente nelle mani del pubblico ministero [Messaggio concernente l'unificazione del diritto processuale penale del 21.12.2005, in: FF 2006 p. 989 ss. (di seguito: messaggio), p. 1194; BSK StPO II – F. RIKLIN, op. cit., art. 355 CPP n. 1], che assume le ulteriori prove necessarie al giudizio sull'opposizione medesima (art. 355 cpv. 1 CPP) e decide se confermare il decreto d'accusa, abbandonare il procedimento, emettere un nuovo decreto d'accusa oppure promuovere l'accusa presso il tribunale di primo grado (art. 355 cpv. 3 lit. a-d CPP).
Se decide di confermare il decreto d'accusa, il pubblico ministero trasmette senza indugio gli atti al tribunale di primo grado affinché svolga la procedura dibattimentale; in tal caso, il decreto di accusa è considerato atto di accusa (art. 356 cpv. 1 CPP). Il tribunale di primo grado statuisce sulla validità del decreto di accusa e dell'opposizione (cpv. 2).
2.2.
Il decreto d'accusa è notificato per scritto e senza indugio alle persone e autorità legittimate a fare opposizione (art. 353 cpv. 3 CPP).
Per il rimanente sono applicabili le norme generali relative alla comunicazione e notificazione di una decisione, e meglio gli art. 84-88 CPP (messaggio, p. 1193; BSK StPO II – F. RIKLIN, op. cit., art. 353 CPP n. 7).
2.2.1.
In particolare il decreto d'accusa è notificato (al domicilio, alla dimora abituale o alla sede del destinatario, art. 87 cpv. 1 CPP; cfr., in proposito, sentenza TF 6B_446/2016 del 27.6.2016 consid. 2.5.) mediante invio postale raccomandato o in altro modo contro ricevuta, segnatamente per il tramite della polizia (art. 85 cpv. 2 CPP).
2.2.2.
La notificazione è (pure) considerata avvenuta in caso di invio postale raccomandato non ritirato, il settimo giorno dal tentativo di consegna infruttuoso, sempre che il destinatario dovesse aspettarsi una notificazione (art. 85 cpv. 4 lit. a CPP), ad esempio nel caso di un imputato che dovrebbe ragionevolmente attendersi la comunicazione del compimento di atti istruttori, non necessariamente unicamente da parte del Ministero pubblico (DTF 140 IV 82 consid. 2.4.; sentenza TF 6B_463/2014 del 18.9.2014 consid. 1.1.; sentenza TF 6B_11175/2013 del 18.9.2014 consid. 1.2.; sentenza TF 6B_940/2013 del 31.3.2014 consid. 2.2.1.; sentenza TF 6B_314/2012 del 18.2.2013 consid. 1.3.2.; BSK StPO I – S. ARQUINT, 2. ed., art. 85 CPP n. 9).
Una persona deve attendersi una notificazione quando c’è una procedura in corso che la concerne, circostanza che impone alle parti di comportarsi conformemente alle regole della buona fede, che prescrive, segnatamente, che le parti devono fare in modo che le decisioni inerenti alla procedura possano essere loro notificate (decisione TF 6B_276/2013 del 30.7.2013 consid. 1.1.). Il dovere procedurale di doversi attendere con una certa probabilità la ricezione di una notificazione di un atto ufficiale sorge con l’apertura del procedimento penale e vale durante tutto il corso dello stesso (decisione TF 6B_314/2012 del 18.2.2013 consid. 1.3.1.; N. SCHMID, StPO Praxiskommentar, op. cit., art. 85 CPP n. 9; ZK StPO – D. BRÜSCHWEILER, art. 85 CPP n. 6).
Nel caso di un invio postale raccomandato vale la presunzione, confutabile, secondo cui l'impiegato/a postale ha correttamente depositato nella bucalettere o nella casella postale del destinatario l'avviso di ritiro ed ha correttamente registrato la data del primo tentativo di notificazione. In un simile caso si verifica l'inversione dell'onere della prova a carico del destinatario che contesta di aver ricevuto l'avviso di ritiro. Detta presunzione può essere confutata con l'apporto della prova contraria, e resta valida fino a quando il destinatario non fornisce elementi attestanti la probabilità preponderante di uno o più errori in occasione della notificazione. Poiché la non ricezione dell'avviso di ritiro rappresenta una questione di fatto negativa, la sua dimostrazione completa è per sua natura difficilmente realizzabile. La possibilità, latente, che l'ufficio postale compia errori non è sufficiente a confutare la presunzione di consegna dell'avviso di ritiro. È necessario l'apporto di elementi concreti di un avvenuto errore (sentenze TF 6B_175/2016 del 2.5.2016 consid. 2.3.; 6B_276/2013 del 30.7.2013 consid. 1.3.; 6B_314/2012 del 18.2.2013 consid. 1.4.1.; 1B_695/2011 del 25.9.2012 consid. 3.3.; 2C_128/2012 del 29.5.2012 consid. 2.2.). La conclusione, derivante dalla presunzione di consegna dell’avviso di ritiro, che non sia stata apportata la dimostrazione del contrario, rappresenta un apprezzamento delle prove (sentenze 6B_940/2013 del 31.3.2014 consid. 2.1.4; 2C_128/2012 del 29.5.2012 consid. 2.4.).
Secondo costante giurisprudenza, colui che è parte ad una procedura giudiziaria e che deve attendersi di ricevere una notifica di atti da parte di un giudice, è tenuto ad andare a prelevare la propria corrispondenza, oppure, nel caso in cui si assenti dal proprio domicilio, di prendere tutte le disposizioni del caso affinché la posta gli giunga comunque. A difetto di ciò, sussiste la finzione secondo cui, alla scadenza del termine di giacenza, egli abbia avuto conoscenza del contenuto di ciò che è stato inviato per raccomandata. Tale obbligo comporta che il destinatario deve, se del caso, designare un rappresentante, far arrivare a questi la propria corrispondenza, informare le autorità della propria assenza oppure indicare loro un indirizzo di notifica degli atti. Il termine di giacenza di sette giorni non può essere prolungato (in quanto termine legale, in applicazione dell'art. 89 cpv. 1 CPP) quando la Posta permette di ritirare la corrispondenza entro un termine più lungo, in seguito ad una domanda di fermo posta. Accordi particolari con la Posta non permettono di posticipare la scadenza della notifica, che viene reputata come adempiuta, alla scadenza del termine di sette giorni. Nel caso in cui il destinatario dia l'ordine alla Posta di conservare la sua corrispondenza, l'invio raccomandato è reputato come notificato non al momento del suo ritiro effettivo, ma l'ultimo giorno del termine di giacenza di sette giorni che segue la ricezione del plico postale al luogo di domicilio del destinatario (sentenza TF 6B_463/2014 del 18.9.2014 consid. 1.1.).
2.2.3.
Secondo la recente giurisprudenza del Tribunale federale, esiste un lasso di tempo, a partire dall'ultimo contatto con l'Autorità, trascorso il quale il destinatario non deve più “aspettarsi una notificazione” giusta l'art. 85 cpv. 4 lit. a CPP, bensì sussiste unicamente un dovere di ricezione, nel senso che il destinatario partecipante al procedimento deve essere raggiungibile dall'Autorità e le deve comunicare eventuali cambiamenti d'indirizzo o assenze prolungate dal domicilio.
Nella sentenza 6B_110/2016 del 27.7.2016, al consid. 1.2. ha infatti ripreso la sentenza 2P.120/2005 del 23.3.2006 relativa ad una procedura fiscale, ed inoltre vari riferimenti dottrinali secondo i quali tale lasso di tempo sarebbe compreso tra vari mesi ed un anno ‒ lasciando poi aperta la questione a sapere se un anno potesse rappresentare una durata sostenibile, poiché nel caso concreto non risultava determinante ai fini del giudizio.
Ancora nella sentenza 6B_110/2016 del 27.7.2016, al consid. 1.6.2. il Tribunale federale ha statuito, concretizzando il principio di buona fede di cui all'art. 9 Cost., che per poter ammettere in un caso concreto la finzione di notificazione è anche necessario che il destinatario riconosca quale mittente, in maniera univoca, l'Autorità dalla quale deve aspettarsi una notificazione, e ciò proprio perché la responsabilità processuale di un partecipante al procedimento si limita agli atti ufficiali dell'Autorità con cui quel partecipante è legato da un rapporto giuridico processuale (cfr., pure, ZK StPO ‒ D. BRÜSCHWEILER, 2. ed., art. 85 CPP n. 6).
Nella sentenza 6B_87/2016 dell'11.4.2016 l'Alta Corte ha rilevato al consid. 3.2. che dal profilo sistematico l'art. 85 CPP è contenuto nella sezione 6 del CPP “Comunicazione delle decisioni e notificazione”, di modo che “la nozione di ‘notificazione’ si riferisce alle decisioni, mentre le altre comunicazioni possono essere notificate con posta personale” (cfr., pure, DTF 140 IV 82 consid. 2.4.).
2.3.
Una volta notificato il decreto d'accusa (secondo l'art. 85 cpv. 2-4 CPP), il termine di opposizione di dieci giorni (art. 354 cpv. 1 CPP) decorre dal giorno successivo alla notifica stessa (art. 90 cpv. 1 CPP).
Per l'art. 91 cpv. 1 CPP il termine è osservato se l'atto procedurale è compiuto presso l'autorità competente al più tardi l'ultimo giorno. Il cpv. 2 prevede che le istanze o memorie devono essere consegnate al più tardi l’ultimo giorno del termine presso l'autorità penale oppure, all'indirizzo di questa, presso la posta svizzera, una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera oppure, qualora provengano da persone in stato di carcerazione, alla direzione dello stabilimento.
Per quanto concerne in particolare la consegna alla posta svizzera, il termine è rispettato quando lo scritto giunge/viene consegnato entro il termine presso La Posta Svizzera SA. Non ha ad esempio alcuna portata la consegna ad una società di posta estera, oppure ad un'impresa privata di consegna di corrispondenza. Invece, il termine è reputato osservato anche quando la memoria o l'istanza perviene al più tardi l'ultimo giorno del termine a un'autorità svizzera non competente. Questa la inoltra senza indugio all'autorità penale competente (art. 91 cpv. 4 CPP).
Il timbro postale fonda la presunzione, confutabile, secondo cui l'invio è avvenuto quel giorno (BSK StPO I – C. RIEDO, op. cit., art. 91 CPP n. 24 s.).
2.4.
Giusta l’art. 93 CPP vi è inosservanza di un termine quando una parte non compie tempestivamente un atto procedurale oppure non compare a un'udienza.
2.5.
2.5.1.
In concreto RE 1, fermato a Lugano il 07.04.2016, alle ore 01:09, da due agenti della Polizia della Citta di __________, siccome sospettato (unitamente ad altre due persone in sua compagnia) di essere l’autore di diversi danneggiamenti e di trovarsi in strada per compierne di altri. In occasione del fermo, RE 1 avrebbe avuto un atteggiamento decisamente poco collaborativo, anzi aggressivo nei confronti degli agenti, rifiutandosi di ossequiare gli ordini impartitigli, tanto da rendere necessario il suo ammanettamento ed il successivo accompagnamento presso gli uffici della Polizia per procedere all’identificazione (cfr. denuncia 13/14.06.2016 del Comune di __________; inc. MP __________, AI 1).
In data 29.09.2016 RE 1 è stato sentito in qualità di imputato dalla Segretaria giudiziaria del magistrato inquirente in merito ai surriferiti fatti. Anche in occasione del suo verbale di interrogatorio egli ha mostrato una totale mancanza di collaborazione, rifiutandosi di rispondere alle domande che gli sono state poste (inc. MP __________, AI 3).
Sulla base di questi fatti, RE 1 non poteva di certo non attendersi, in relazione al procedimento penale che lo concerne, di ricevere una decisione dall’Autorità penale, che nel caso di specie si è concretizzato nel decreto d'accusa DA __________.
2.5.2.
Come già sopra ricordato, il decreto di accusa datato 14.04.2017 è stato intimato per raccomandata il medesimo giorno. Questo invio per posta raccomandata è stato segnalato dalla Posta a RE 1 (correttamente all'indirizzo del suo domicilio, circostanza verificata e del resto non contestata dal qui reclamante) mediante avviso di ritiro datato 18.04.2017 (cfr. estratto Track & Trace), di modo che in concreto ‒ pur non avendo egli ritirato la raccomandata ‒ la notificazione del DA __________ è avvenuta il settimo giorno dal tentativo di consegna infruttuoso, ovvero il 25.04.2017.
2.5.3.
Di conseguenza, il termine di opposizione di dieci giorni ex art. 354 cpv. 1 lit. a CPP è iniziato a decorrere il 26.04.2017 ed è scaduto venerdì 05.05.2017. Termine, questo, non osservato da RE 1, il quale ha interposto opposizione solo in data 18/19.05.2017.
2.5.4.
A ragione il presidente della Pretura penale, dopo aver invitato l’imputato a pronunciarsi sulla tardività del suo atto, ha dunque reputato l’opposizione tardiva e pertanto irricevibile.
2.5.5.
Nel suo reclamo RE 1, quale giustificazione della sua asserita assenza che gli avrebbe impedito di ritirare la raccomandata entro il 05.05.2017, si limita a sostenere che la stessa era dovuta da un impegno di lavoro all’estero (aspetto peraltro non approfondito e nemmeno documentato).
Ora, il fatto che il reclamante, oltretutto solo a suo dire, sarebbe stato all’estero per lavoro è manifestamente irrilevante. Determinante è infatti soltanto la circostanza che egli doveva attendersi una notificazione da parte dell’Autorità penale.
Essendo inoltre trascorso meno di un anno dall’ultimo contatto con l'Autorità (avvenuto il 29.09.2016; cfr. verbale di interrogatorio, inc. MP __________, AI 3), il reclamante nemmeno può sostenere che non poteva non aspettarsi la notifica di una decisione in merito ai fatti a lui contestati.
A questo punto è necessario verificare se RE 1 possa eventualmente ottenere la restituzione del termine di opposizione al DA __________.
3.2.
L'art. 94 CPP, che disciplina i presupposti per la restituzione di un termine, prevede al cpv. 1 che la parte che – non avendo osservato un termine – abbia subito un pregiudizio giuridico importante e irrimediabile, può chiederne la restituzione; a tal fine deve rendere verosimile di non avere colpa dell'inosservanza. L'istanza va motivata e presentata per scritto entro 30 giorni dalla cessazione del motivo dell'inosservanza all'autorità presso cui avrebbe dovuto essere compiuto l'atto procedurale omesso; entro lo stesso termine occorre compiere l’atto omesso (cpv. 2).
La possibilità della restituzione del termine è esclusa quando sia data una qualsiasi colpa, quindi anche nel caso di una negligenza solo lieve (BSK StPO I – C. RIEDO, op. cit., art. 94 CPP n. 32 ss.; ZK StPO – D. BRÜSCHWEILER, op. cit., art. 94 CPP n. 2; decisioni TF 6B_318/2012 del 21.1.2013 consid. 1.2.; 1B_741/2012 del 14.1.2013 consid. 3.). La restituzione del termine è concessa quando sussistono motivi oggettivamente riscontrabili, cioè ragioni che hanno reso impossibile il rispetto del termine medesimo (StPO PK – N. SCHMID, 2. ed., art. 94 CPP n. 6; Commentario CPP – M. GALLIANI / L. MARCELLINI, art. 94 CPP n. 2).
Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, uno stato di malattia costituisce un impedimento atto a concedere la restituzione di un termine se – e fintanto che – rende impossibile qualsiasi azione volta al rispetto di un termine (sentenza TF 6B_318/2012 del 21.1.2013 consid. 1.2.; DTF 119 II 86 consid. 2.; 112 V 255 consid. 2a). La malattia dev'essere tale da impedire all'interessato di agire entro il termine in questione di persona e, pure, di delegare tale azione ad una terza persona. Di conseguenza, l'impedimento dura solamente finché l'interessato, a causa del suo stato di salute fisica o psichica, non è in grado di compiere l'atto giuridico né di persona, né di delegarlo ad un terzo (sentenza TF 6B_318/2012 del 21.1.2013 consid. 1.2.).
L'irrimediabile pregiudizio giuridico di cui all'art. 94 cpv. 1 CPP può consistere nella perdita di una possibilità di ricorso (BSK StPO I – C. RIEDO, op. cit., art. 94 CPP n. 26 ss., in particolare n. 29; ZK StPO – D. BRÜSCHWEILER, op. cit., art. 94 CPP n. 2; Commentario CPP – M. GALLIANI / L. MARCELLINI, art. 94 CPP n. 1), come anche della possibilità di interporre opposizione ad un decreto d'accusa (sentenze TF 6B_289/2013 del 6.5.2014 consid. 10.2.; 6B_360/2013 del 3.10.2013 consid. 3.3.; 6B_503/2013 del 27.8.2013 consid. 3.1.).
3.3.
Nelle circostanze del caso concreto, alla luce dei principi dottrinali e giurisprudenziali sopra ricordati, non risultano adempiute le condizioni per giustificare la restituzione del termine ex art. 94 CPP. Per questi motivi il decreto 20.07.2017 emanato dal presidente della Pretura penale è confermato.
Il gravame è respinto.
4.2.
Tassa di giustizia e spese sono poste a carico dell’insorgente, soccombente.
Per questi motivi,
richiamati gli art. 85, 87, 90 s., 93 s., 353 ss., 379 ss. e 393 ss. CPP, 1 ss. e 25 LTG ed ogni altra disposizione applicabile,
pronuncia
Il reclamo è respinto.
La tassa di giustizia di CHF 300.-- e le spese di CHF 50.--, per RE 1, __________.
Rimedio di diritto:
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.
-; -, (con l’inc. __________ di ritorno);
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La cancelliera