Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TRAP_002
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TRAP_002, 60.2021.376
Entscheidungsdatum
23.05.2022
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Incarto n. 60.2021.376 60.2021.378 60.2021.379 60.2021.381

Lugano 23 maggio 2022/dp

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Nicola Respini, presidente, Raffaele Guffi, Giovan Maria Tattarletti

cancelliera:

Alessandra Mondada, vicecancelliera

sedente per statuire sui reclami 10/13.12.2021 (inc. 60.2021.376), 13/14.12.2021 (inc. 60.2021.378), 15/16.12.2021 (inc. 60.2021.379) e 16/17.12.2021 (inc. 60.2021.381) presentati da

RE 1, , patr. da: PR 1, , (inc. 60.2021.376)

PI 3, , patr. da: avv. PR 4, , (inc. 60.2021.378)

PI 5, , patr. da: avv. PR 6, , (inc. 60.2021.379)

e

PI 2, , patr. da: avv. PR 3, , (inc. 60.2021.381)

contro

i decreti 30.11.2021 del procuratore pubblico Daniele Galliano con cui ha designato __________ perito nel procedimento inc. MP 2013.2620 per titolo di amministrazione infedele aggravata, bancarotta fraudolenta e frode nel pignoramento, diminuzione dell’attivo in danno dei creditori e cattiva gestione, rispettivamente con cui ha preso posizione sulle osservazioni degli interessati dal procedimento penale sulla persona del perito e sui quesiti peritali;

richiamati gli scritti 15/17.12.2021, 17/20.12.2021 e 20/22.12.2021 di PI 1 (patr. da: avv. PR 2, __________) – che si è rimesso al giudizio della Corte –, 21.12.2021 del magistrato inquirente – che si è parimenti rimesso al giudizio della Corte –, 17/20.12.2021 e 20/21.12.2021 di PI 5 – che ha comunicato di aderire ai reclami – e 30/31.12.2021 di PI 4 (patr. da: avv. PR 5, __________) – che ha chiesto la reiezione dei reclami –;

preso atto che gli ulteriori interessati dai reclami, interpellati, non hanno osservato;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto

a. Nel corso del 2013 è stato promosso un procedimento in relazione al fallimento, pronunciato il 27.7.2012 dalla Pretura del distretto di __________, della __________, __________, oggi in liquidazione, attiva nel campo del fotovoltaico (inc. MP 2013.2620).

A carico degli imputati PI 1 (già amministratore unico e presidente), PI 2 (già direttore generale e membro), PI 3 (già membro), PI 4 (già direttore), RE 1 (già revisore) e PI 5 (già revisore) sono ipotizzati i reati di amministrazione infedele aggravata, bancarotta fraudolenta e frode nel pignoramento, diminuzione dell’attivo in danno dei creditori e, ancora, cattiva gestione.

b. In data 11.10.2021 il procuratore pubblico Daniele Galliano, nel frattempo divenuto titolare del procedimento penale, ha comunicato alle parti la sua intenzione di nominare __________ (__________, __________), perito revisore iscritto all’albo ASR, quale perito nel procedimento. In applicazione dell’art. 184 cpv. 3 CPP ha assegnato loro un termine per pronunciarsi sul perito e sui quesiti [“determini il perito se le misure messe in atto dal Consiglio di amministrazione di __________ (in liquidazione) dopo il 31 dicembre 2009 potevano essere ritenute sufficienti; determini il perito se a seguito dello scritto del 23 dicembre 2010 dei revisori, il Consiglio di amministrazione di __________ (in liquidazione) poteva allestire un bilancio ai valori di continuazione, ricorrendo alla continuità aziendale; determini il perito se dopo il 31 dicembre 2010 l’Ufficio di revisione avrebbe dovuto imporre di allestire un bilancio ai valori di liquidazione; determini il perito se vi è stato un ritardo da parte del CdA, rispettivamente da parte dell’Ufficio di revisione, nel deposito dei bilanci al Giudice ex art. 725 cpv. 2 CO e, in caso affermativo, a partire da quando spiegandone le ragioni; in caso di risposta affermativa alla domanda precedente, determini il perito il calcolo dell’aggravio, tenendo in considerazione i crediti insinuati nella graduatoria fallimentare.”] (AI 171).

c. PI 2 (AI 172/179), RE 1 (AI 173), PI 5 (AI 174) e PI 3 (AI 175) si sono opposti alla nomina di __________ quale perito perché ella sarebbe stata vicedirettrice rispettivamente direttrice sostituta della __________ (oggi in liquidazione), __________, di cui cinque dirigenti sarebbero stati rinviati a giudizio nell’ambito di un procedimento penale per reati analoghi a quelli di cui al procedimento inc. MP 2013.2620. Hanno chiesto la trasmissione del curriculum vitae di __________. Hanno parzialmente contestato i quesiti peritali.

PI 4 (AI 178) non si è opposto al perito ed ai quesiti.

d. Con decreto 30.11.2021 il procuratore pubblico ha preso posizione sulle osservazioni degli imputati in merito a perito e quesiti.

Il magistrato inquirente ha anzitutto indicato – con riferimento alla censura inerente alla mancata trasmissione del curriculum vitae del perito – che esso era disponibile (in forma riassuntiva) sul sito internet della __________; il tema poteva inoltre essere subito evaso con la trasmissione del curriculum vitae, richiesto al perito.

Egli ha poi esposto che dal registro di commercio emergeva effettivamente che il perito aveva lavorato per la __________, assumendo la carica di vicedirettore. La questione appariva nondimeno irrilevante già soltanto perché il fatto di aver lavorato in passato per un grande gruppo industriale ticinese coinvolto (suo malgrado) in un procedimento penale non era assolutamente un motivo di ricusazione del perito. Altrimenti, a seguire la tesi delle difese degli imputati, pochi avrebbero potuto ricoprire la carica di periti giudiziari (si pensasse, ad esempio, a grandi società di revisione o a grandi fiduciarie). In ogni caso l’inchiesta penale che riguardava detta società era da tempo conclusa; il caso era pendente davanti al Tribunale penale cantonale. I fatti ritenuti nell’atto di accusa erano temporalmente successivi (di parecchi anni) a quando il perito lavorava in quella società; l’atto di accusa non riguardava il fallimento della __________. La critica sulla scelta del perito era dunque irrilevante.

PI 2 aveva chiesto di estromettere dagli atti esaminabili dal perito il rapporto di ricostruzione finanziaria della polizia giudiziaria 19.8.2016 (AI 84). Per il pubblico ministero, la richiesta era veramente al limite perché esso era un atto istruttorio che faceva parte degli atti ed era proprio il punto decisivo su cui il perito doveva confrontarsi. Non era possibile selezionare gli atti da trasmettere al perito: questi doveva avere una conoscenza totale dell’incarto. La questione era già stata risolta da questa Corte (decisione CRP 60.2019.172 del 30.7.2019 consid. 3.3.1.).

PI 5 e PI 3 avevano contestato la scelta dei quesiti peritali, proponendone altri in sostituzione. Le loro richieste potevano essere accolte, seppur con una formulazione leggermente diversa rispetto a quella proposta. L’ultimo quesito sul calcolo dell’aggravio doveva essere stralciato perché la sentenza da loro citata sulla liquidazione ipotetica era resa solo in ambito civile e non riguardava il diritto penale. Era in ogni caso sempre possibile proporre quesiti peritali aggiuntivi anche in fase di delucidazione della perizia e ancora successivamente.

In queste circostanze, la nomina del perito era confermata, con emanazione del decreto di nomina, con decisione separata.

e. Con decreto 30.11.2021 il procuratore pubblico, ritenuto che sulla base degli atti istruttori esperiti reputava necessaria l’esecuzione di una perizia concernente il fallimento della __________, ha designato __________ perito nel procedimento penale.

Egli ha indicato che il procedimento riguardava il fallimento della __________ e che l’ipotesi accusatoria si basava sostanzialmente su tre punti: i) il versamento di CHF 50'000.00 a PI 3 il 23.12.2009, quando la società si trovava in perdita di capitale; ii) la questione a sapere se le misure messe in atto dal consiglio di amministrazione il 31.12.2009 potevano essere ritenute sufficienti; iii) la questione a sapere se era possibile allestire il bilancio il 31.12.2010 a valori di continuazione. Per il magistrato inquirente, ad eccezione del punto i), le altre questioni erano estremamente complesse e richiedevano conoscenze contabili approfondite, per cui era necessario fare capo ad un perito giudiziario.

Il pubblico ministero ha quindi esposto i quesiti a cui doveva rispondere il perito [“Determini il perito, in base alle risultanze istruttorie e alla luce delle situazioni e prospettive aziendali e di mercato, se dal 31.12.2009 in poi, le misure di risanamento messe in atto dal Consiglio di amministrazione di __________ (in liquidazione) potevano essere ritenute sufficienti, rispettivamente se l’Ufficio di revisione avrebbe potuto avere dei motivi per non ritenere adeguate suddette misure di risanamento; Determini il perito, in base alle risultanze istruttorie e alla luce delle situazioni e prospettive aziendali e di mercato, se l’Ufficio di revisione avrebbe dovuto avere dei motivi per non ritenere attendibile l’ipotesi di continuità aziendale utilizzata dal CdA di __________ nell’allestimento del conto annuale al 31.12.2010; In base alla risposta al quesito precedente, determini il perito se dopo il 31 dicembre 2010 si potevano stimare i beni aziendali a valori di continuazione o se l’Ufficio di revisione, in base alle informazioni disponibili, avrebbe già dovuto ritenere impossibilitata la continuità aziendale (e se si da quando) tale da imporre al CdA di allestire un bilancio a valori di alienazione, indicando in dettaglio i motivi.”].

f. Con gravame 10/13.12.2021 (inc. 60.2021.376) RE 1 contesta i decreti 30.11.2021, di cui chiede la riforma rispettivamente l’annullamento con designazione di un altro perito e con altri quesiti.

Il reclamante censura anzitutto la nomina di __________ quale perito. Adduce che non sarebbe stato trasmesso alcun curriculum vitae. Ella sarebbe titolare della __________, il cui sito indicherebbe unicamente che ella sarebbe “membro Expert Suisse e socia dell’OCCT (Ordine dei Commercialisti del Canton Ticino)”. Informazioni che non avrebbero permesso di minimamente valutare oggettivamente l’idoneità della persona dal profilo delle conoscenze tecniche e dell’esperienza. Ella non sarebbe comunque idonea ad agire quale perito giudiziario nel caso concreto.


avrebbe ricoperto la carica di vicedirettrice della __________ dal 22.6.2009 al 10.12.2012. Sarebbe di pubblico dominio la notizia secondo cui ex dirigenti della società siano implicati in un procedimento penale per i reati di amministrazione infedele aggravata, diminuzione dell’attivo e cattiva gestione, nella titolarità del procuratore pubblico Daniele Galliano. Il procedimento non sarebbe concluso; sarebbe pendente davanti al Tribunale penale cantonale. Il fatto che, per il magistrato inquirente, la carica di __________ in detta società sarebbe irrilevante non darebbe certamente conto che la persona che viene prospettata quale perita sarebbe stata dirigente – e non semplice impiegata come affermerebbe il pubblico ministero – di una società i cui dirigenti sarebbero tutt’ora oggetto di un procedimento penale non ancora concluso, il tutto per questioni giuridiche analoghe a quelle per cui si procederebbe nel procedimento inc. MP 2013.2620.

Ci sarebbe dunque incompatibilità con la carica di perito non potendo __________ essere oggettivamente e psicologicamente distante da problematiche per le quali un procedimento penale, peraltro di richiamo mediatico, sarebbe ancora in corso e che vedrebbe imputati i propri ex colleghi dirigenti. La decisione del procuratore pubblico sarebbe quindi del tutto incomprensibile.

Il magistrato inquirente ammetterebbe che avrebbe dovuto valutare (anche solo per escludere condotte penali) la posizione di tutti i dirigenti della __________, su un periodo necessariamente lungo. Essendo tuttavia il procedimento penale ancora aperto ed essendo persino ancora aperta la possibilità che l’atto di accusa venga modificato dal giudice o rimandato al procuratore pubblico per essere completato con eventuali ulteriori autori, la nomina di __________ sarebbe del tutto inopportuna.

Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale in tema di ricusazione, anche le percezioni esterne sarebbero sufficienti a fondare l’esistenza di dubbi sull’imparzialità del perito giudiziario.

Sarebbe incontestato ed oggettivo che __________ sia stata dirigente della suddetta società e che i dirigenti della società siano stati indagati e rinviati a giudizio per reati analoghi a quelli di cui all’inc. MP 2013.2620. Sarebbe oggettivo che quel caso sia paragonabile al caso della __________. Ci sarebbe addirittura stata un’interrogazione parlamentare. Non sarebbe quindi possibile escludere a priori e con certezza che la persona nominata perito non possa avere interessi, e non possa dunque risultare prevenuta, nel valutare condotte per cui i propri ex colleghi di lavoro e colleghi dirigenti della società sono stati rinviati a giudizio.

Il reclamante non comprenderebbe perché il procuratore pubblico non abbia riproposto i primi due quesiti da lui indicati nello scritto 11.10.2021. Chiede che essi vengano ripresentati.

Nei quesiti indicati nel decreto 30.11.2021 il magistrato inquirente non avrebbe recepito la nozione di motivi “manifesti”, che sarebbe alla base di un’eventuale responsabilità penale del revisore. Per il reclamante, quindi, la perizia giudiziaria dovrebbe essere calibrata in funzione in primis di accertamenti fattuali in merito alle scelte ed alle valutazioni del consiglio di amministrazione, e soltanto sussidiariamente in quella eventuale, quanto recisamente contestata, del revisore. Quest’ultima posizione sarebbe necessariamente da valutarsi sotto la lente fattuale di motivi “manifesti”.

Il procuratore pubblico si sarebbe inoltre rifiutato di fare accertare, e se del caso calcolare, un eventuale pregiudizio economico per i creditori derivante, in nesso causale, dal mancato avviso.

g. Con reclamo 13/14.12.2021 (inc. 60.2021.378) PI 3 postula che, in accoglimento dell’impugnativa, i decreti 30.11.2021 siano annullati e gli atti siano rinviati al magistrato inquirente.

Il reclamante rileva che dal registro di commercio emergerebbe che __________ avrebbe svolto importanti funzioni nella __________ quale vicedirettrice (dal giugno 2009 al gennaio 2012) e direttrice sostituta (gennaio-dicembre 2012).

I media avrebbero reso noto che contro cinque ex dirigenti della citata società il procuratore pubblico Daniele Galliano avrebbe condotto un procedimento penale sfociato nella promozione dell’accusa per reati fallimentari. Da un articolo apparso sul Corriere del Ticino nel febbraio 2021 (doc. 6, allegato) si apprenderebbe che, a dire del patrocinatore di uno degli imputati, sarebbe in discussione l’applicabilità della giurisprudenza sulla bancarotta ad una “start-up”. Anche la __________ sarebbe stata una siffatta impresa. Sarebbe perciò doveroso chiedersi se un’ex dirigente della __________ sia la persona giusta per peritare il caso di cui al procedimento inc. MP 2013.2620.

Ritenuto che il procedimento penale in re __________ non sarebbe concluso, non sarebbe possibile avere certezze circa l’eventuale ruolo di __________ nel contesto del procedimento. Fatto che giustificherebbe (anzi renderebbe doverose) oggettive perplessità quo all’idoneità (indipendenza) oggettiva del perito scelto. A maggior ragione ritenuto che il procuratore pubblico non avrebbe fornito alcuna informazione sufficiente ad una valutazione oggettiva.

Fin che non si sarà davvero concluso il procedimento penale inerente alla __________ non sarebbe giuridicamente possibile affermare chi e perché sia, sia stato o debba e/o possa esservi ancora coinvolto per l’uno o per l’altro titolo. Ciò varrebbe anche per __________, che potenzialmente potrebbe pertanto rientrare nella spera d’indagine del pubblico ministero.

Il procuratore pubblico non avrebbe fornito alcuna informazione precisa circa se – e, se sì, come e perché – __________ sia anche solo stata verbalizzata in quel procedimento e circa i di lei eventuali rapporti con i dirigenti della __________ rinviati a giudizio. Il perito, dovendo valutare l’operato del consiglio di amministrazione della __________, potrebbe, per esempio, propendere per una linea di giudizio che confermi o smentisca eventuali scelte fatte in casa __________, volute o subite dall’allora dirigente __________.

Per il reclamante, non sarebbe peraltro la dimensione aziendale a fare la differenza, ma la tipologia concreta del percorso professionale del soggetto chiamato a fornire un referto giudiziario.

La __________ e la __________ sarebbero state aziende attive non soltanto contemporaneamente, ma in campi di attività simili e, pertanto, concorrenziali. __________ sarebbe del resto stata operativa nella __________ proprio dal 2009 al 2012, ovvero – tra l’altro – nel periodo di tempo indagato nella vicenda __________. Non si saprebbe se ella abbia avuto contatti o ragioni di confronto con quest’ultima società e/o con suoi esponenti e/o clienti e/o fornitori.

Il procuratore pubblico non avrebbe trasmesso il curriculum vitae di __________. Il reclamante non conoscerebbe i suoi studi, le esperienze professionali, le referenze ed i legami di interesse.

Si potrebbe ragionevolmente temere la non imparzialità del perito designato perché ella potrebbe essere coinvolta in fatti oggetto di una procedura penale condotta dal medesimo procuratore pubblico che le affiderebbe il mandato peritale. Al contempo, ella sarebbe stata dirigente di una società concorrente alla __________ proprio nella fase temporale oggetto del procedimento penale promosso contro PI 3 ed i coimputati.

h. Con gravame 15/16.12.2021 (inc. 60.2021.379) PI 5 chiede l’annullamento dei decreti 30.11.2021 del magistrato inquirente con rinvio degli atti al procuratore pubblico per la nomina di nuovo perito, che dovrà rispondere ai quesiti da lui proposti.

Il reclamante afferma che __________ sarebbe stata organo della __________, società attiva nella produzione e nel commercio di tecnologie, materiali, strutture, componenti e prodotti nel campo delle energie alternative e quindi anche di pannelli solari. La società sarebbe stata una concorrente diretta della __________. Dalla consultazione dei media online (doc. 6-8, allegati) si apprenderebbe che a carico degli ex organi della __________ sarebbe pendente un procedimento penale per, si supporrebbe, i medesimi reati fallimentari per cui si procede contro gli ex organi della __________.

La scelta di __________ quale perito sarebbe infelice. Per il reclamante, ci sarebbe la concreta possibilità che il nominando perito non veda di buon occhio gli organi della __________ poiché potrebbero venir parificati (anche solo inconsciamente) agli organi della __________. Sussisterebbe il dubbio che possa venire a mancare la necessaria equidistanza tra la posizione accusatoria e la posizione difensiva che un perito giudiziario dovrebbe forzatamente possedere. La scelta di una persona coinvolta nel fallimento di una società oggetto di un’inchiesta penale, in attesa di giudizio, in un campo analogo (ovvero le energie rinnovabili) e condotta dal medesimo procuratore pubblico apparirebbe pertanto quantomeno problematica.

La posizione avuta da __________ nella __________, il cui fallimento avrebbe comportato l’apertura di un procedimento penale e la cui attività sarebbe stata in diretta concorrenza con quella della __________ (che avrebbe operato nel medesimo periodo e sul medesimo territorio), porterebbe a concludere che ella sia stata troppo vicina alla realtà della __________ per poter garantire la necessaria equidistanza tra accusa e difesa. Anche il fatto che il procedimento interessante la __________ non sia concluso contribuirebbe a far nascere ulteriori perplessità sulla scelta di un ex organo della società quale perito nel procedimento in re __________.

Il reclamante adduce poi che, non sapendo nulla del profilo professionale e formativo del perito designando, diventerebbe estremamente difficile potersi esprimere sulle competenze necessarie ad analizzare un caso complesso come quello in esame. La sola indicazione di aver svolto perizie in ambito civile per la Pretura di __________ non sarebbe evidentemente una garanzia sufficiente di dimestichezza nel campo della direzione aziendale.

Per quanto concerne i quesiti peritali, PI 5 si associa a quanto indicato da RE 1 nel suo reclamo.

i. Con reclamo 16/17.12.2021 (inc. 60.2021.381) PI 2 domanda che i decreti 30.11.2021 siano annullati, che gli atti siano rinviati al procuratore pubblico per emanazione di un nuovo decreto e che il rapporto di ricostruzione finanziaria della polizia 19.8.2016 sia estromesso dagli atti esaminabili dal perito (AI 84).

Il reclamante sostiene che __________ avrebbe svolto il ruolo di vicedirettrice rispettivamente di direttrice sostituta della __________, di cui cinque dirigenti sarebbero indagati per reati fallimentari. Si tratterebbe di una circostanza oggettiva e concreta che, già da sola, implicherebbe una parvenza di parzialità. Questo perché sussisterebbe il rischio che ella sia indotta ad evidenziare nel proprio referto determinate condotte degli organi della __________ rispettivamente a ridurre la gravità di altre condotte (poiché adottate da organi della __________). Detto altrimenti, __________ avrebbe tutto l’interesse a “gonfiare” asserite differenze tra i comportamenti adottati dalla __________ e quelli eseguiti dalla __________. Quest’ultima società, attiva nel medesimo campo, nello stesso arco temporale e sullo stesso territorio, sarebbe da ritenersi concorrente della __________. __________ non potrebbe evidentemente redigere una perizia nell’ambito di una società concorrente. Sarebbe data la di lei parzialità.

Il procedimento penale interessante la __________ sarebbe tutt’altro che concluso: sussisterebbe il rischio che __________ possa ancora esservi implicata.

Ella avrebbe un interesse personale nella causa, in quanto l’esito del referto peritale potrà avere un impatto anche nel contesto del procedimento interessante la __________.

Per quanto riguarda le competenze di __________, il rimando del magistrato inquirente all’attività peritale svolta presso la Pretura di __________ sarebbe troppo generico. Il procuratore pubblico non avrebbe trasmesso il curriculum vitae del perito designando.

Il reclamante, in merito alla sua richiesta di estromettere il rapporto di ricostruzione finanziaria 19.8.2016 (AI 84), precisa che i punti cardine del rapporto sarebbero stati tutti smentiti in sede di interrogatorio degli imputati. Secondo l’art. 184 cpv. 4 CPP l’autorità dovrebbe selezionare gli atti istruttori che intende trasmettere al perito. Si giustificherebbe l’estromissione del citato atto.

j. Delle ulteriori argomentazioni dei reclamanti si dirà – se necessario per il giudizio – in seguito in corso di motivazione.

in diritto

  1. Gli inc. 60.2021.376/378/379/381 sono congiunti nel giudizio, in applicazione dell’art. 30 CPP, concernendo le impugnative la stessa fattispecie ed analoghe questioni fattuali e giuridiche.

  2. 2.1.

In applicazione dell’art. 393 cpv. 1 lit. a CPP il reclamo può essere interposto, entro il termine di dieci giorni, contro le decisioni e gli atti procedurali e, in ogni momento, contro le omissioni della polizia, del pubblico ministero e, ancora, delle autorità penali delle contravvenzioni, eccettuati i casi in cui esso è espressamente escluso dal CPP oppure quando è prevista un’altra impugnativa.

Con il gravame, da introdurre davanti alla giurisdizione di reclamo (art. 20 cpv. 1 lit. b CPP), ovvero – in Ticino – alla Corte dei reclami penali (art. 62 cpv. 2 LOG), si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lit. a CPP), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e, ancora, l’inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).

Il reclamo deve essere presentato per iscritto e motivato (secondo l’art. 396 cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare all’art. 390 CPP per la forma scritta ed all’art. 385 CPP per la motivazione.

Esso deve indicare – in particolare – i punti della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).

2.2.

I gravami, inoltrati il 10.12.2021 (inc. 60.2021.376), il 13.12.2021 (inc. 60.2021.378), il 15.12.2021 (inc. 60.2021.379) ed il 16.12.2021 (inc. 60.2021.381) contro i decreti 30.11.2021 [ricevuti l’1.12.2021 (inc. 60.2021.376/378) rispettivamente il 7.12.2021 (inc. 60.2021.379) ed il 6.12.2021 (inc. 60.2021.381)] del procuratore pubblico con cui ha nominato __________ quale perito, sono tempestivi (perché presentati nel termine di dieci giorni giusta l’art. 396 cpv. 1 CPP) e anche proponibili (decisione TF 1B_346/2019 del 27.3.2020 consid. 1.2.; BSK StPO – M. HEER, 2. ed., art. 184 CPP n. 38; BSK StPO – P. GUIDON, op. cit., art. 393 CPP n. 10; ZK StPO – A. KELLER, 3. ed., art. 393 CPP n. 16; StPO Praxiskommentar – N. SCHMID / D. JOSITSCH, 3. ed., art. 184 CPP n. 3).

2.3.

I reclamanti, parti nel procedimento penale quali imputati (art. 104 cpv. 1 lit. a CPP), sono legittimati a ricorrere giusta l’art. 382 cpv. 1 CPP avendo un interesse giuridicamente protetto all’annullamento oppure alla modifica dei decreti 30.11.2021 con i quali il magistrato inquirente ha deciso la designazione di __________ quale perito, chiamato ad esprimersi sul loro operato.

2.4.

Le esigenze di forma e motivazione dei gravami sono rispettate.

I reclami in questione, in queste circostanze, sono ricevibili.

  1. 3.1.

Il pubblico ministero e il giudice fanno capo a uno o più periti quando non dispongono delle conoscenze e capacità speciali necessarie per accertare o per giudicare un fatto (art. 182 CPP).

Qualora

siano adempiute le circostanze indicate dalla norma, essi devono quindi

interpellare un perito (decisione TF 6B_488/2016 del 5.9.2016 consid. 3.4.2.;

messaggio 21.12.2005 concernente l’unificazione del diritto processuale penale,

in FF 2006 p. 1115; BSK StPO – M. HEER, op. cit., art. 182 CPP n. 7; ZK StPO –

  1. DONATSCH, op. cit., art. 182 CPP n. 28; StPO Praxiskommentar – N. SCHMID /
  2. JOSITSCH, op. cit., art. 182 CPP n. 3).

3.2.

Il perito, riconosciuto “altro partecipante al procedimento” giusta l’art. 105 cpv. 1 lit. e CPP, è la persona (fisica) che interviene nel procedimento penale in ragione della sua qualità di tecnico in uno specifico campo (decisione TF 6B_1060/2019 del 15.1.2020 consid. 2.3.3.; BSK StPO – H. KÜFFER, op. cit., art. 105 CPP n. 22; ZK StPO – A. DONATSCH, op. cit., art. 182 CPP n. 1; StPO Praxiskommentar – N. SCHMID / D. JOSITSCH, op. cit., art. 182 CPP n. 1). Il suo ruolo è – di fatto – quello di un “ausiliario” delle autorità penali nella scoperta della verità materiale nel procedimento (BSK StPO – H. KÜFFER, op. cit., art. 105 CPP n. 24; ZK StPO – A. DONATSCH, op. cit., art. 182 CPP n. 2; N. SCHMID / D. JOSITSCH, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 3. ed., n. 931). E’ invero “Entscheidungsgehilfe” delle autorità penali (decisione TF 6B_1060/2019 del 15.1.2020 consid. 2.3.3.).

Il perito ha lo specifico compito di accertare i fatti (decisione TF 1B_409/2018 del 18.2.2019 consid. 4.3.; BSK StPO – M. HEER, op. cit., art. 182 CPP n. 2); non deve e non può rispondere a questioni giuridiche eventualmente postegli: “iura novit curia” (ZK StPO – A. DONATSCH, op. cit., art. 182 CPP n. 21; StPO Praxiskommentar – N. SCHMID / D. JOSITSCH, op. cit., art. 182 CPP n. 2). L’applicazione del diritto è compito del giudice e non può essere delegato (BSK StPO – M. HEER, op. cit., art. 182 CPP n. 4 e art. 184 CPP n. 12). Considerazioni giuridiche del perito possono, secondo il caso, farlo ritenere parziale e condurre alla non utilizzabilità del referto (BSK StPO – M. HEER, op. cit., art. 184 CPP n. 12). Non devono quindi essere rivolte al perito domande che hanno come unico oggetto una sussunzione giuridica oppure che presuppongono parzialmente una tale sussunzione giuridica (ZK StPO – A. DONATSCH, op. cit., art. 184 CPP n. 20). Questo principio deve essere osservato anche se non è sempre possibile differenziare tra questioni giuridiche e questioni fattuali (BSK StPO – M. HEER, op. cit., art. 182 CPP n. 4 e art. 184 CPP n. 12; ZK StPO – A. DONATSCH, op. cit., art. 184 CPP n. 20).

3.3.

Giusta l’art. 183 cpv. 1 CPP può essere nominata perito la persona fisica che nell’ambito specifico dispone delle necessarie conoscenze e capacità speciali. La legge impone dunque esplicitamente il requisito di necessarie conoscenze e capacità speciali.

L’autorità di nomina [chi dirige il procedimento (art. 184 cpv. 1 / 61 CPP)] deve accertare che il perito abbia le competenze dovute per assolvere al mandato (StPO Praxiskommentar – N. SCHMID / D. JOSITSCH, op. cit., art. 183 CPP n. 2). Le indispensabili capacità specialistiche che deve possedere un perito non si determinano in astratto, ma in base alle domande concrete a cui deve rispondere (BSK StPO – M. HEER, op. cit., art. 183 CPP n. 6/13; ZK StPO – A. DONATSCH, op. cit., art. 183 CPP n. 2). Non sono necessari diplomi o certificazioni attestanti le specifiche competenze (BSK StPO – M. HEER, op. cit., art. 183 CPP n. 7; ZK StPO – A. DONATSCH, op. cit., art. 183 CPP n. 3; StPO Praxiskommentar – N. SCHMID / D. JOSITSCH, op. cit., art. 183 CPP n. 2).

Il perito deve essere in grado di redigere una perizia in modo chiaro, conciso e comprensibile, di motivarla e di indicare, in particolare, le basi fattuali e scientifiche, la metodologia utilizzata e le conclusioni. Deve poter rispondere a tutte le domande postegli.

In difetto di competenze il mandato peritale non potrebbe in effetti essere compiutamente e correttamente esperito, con quasi ovvia necessità di procedere a completare oppure a migliorare la perizia in applicazione dell’art. 189 CPP, con differimento della conclusione del procedimento penale, a chiaro pregiudizio delle parti.

3.4.

Il diritto di essere sentite delle parti, concretizzato dall’art. 184 cpv. 3 CPP (“Chi dirige il procedimento offre previamente alle parti l’opportunità di esprimersi in merito al perito e ai quesiti peritali e di fare proprie proposte.”), permette loro di identificare motivi di ricusazione (StPO Praxiskommentar – N. SCHMID / D. JOSITSCH, op. cit., art. 184 CPP n. 13). Questa disposizione è la diretta conseguenza del diritto delle parti di essere sentite (art. 107 cpv. 1 lit. d CPP) [decisione TF 6B_918/2017 del 20.2.2018 consid. 2.2.].

Il diritto delle parti di essere interpellate riguarda pure i quesiti peritali (N. SCHMID / D. JOSITSCH, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, op. cit., n. 938), che devono essere formulati in modo preciso (art. 184 cpv. 2 lit. c CPP) [BSK StPO – M. HEER, op. cit., art. 184 CPP n. 14]. Idealmente la consultazione delle parti deve consentire di raggiungere una convergenza sulla scelta del perito e sulla formulazione dei quesiti, restando tuttavia la decisione di competenza della direzione del procedimento (BSK StPO – M. HEER, op. cit., art. 184 CPP n. 24; ZK StPO – A. DONATSCH, op. cit., art. 184 CPP n. 36; StPO Praxiskommentar – N. SCHMID / D. JOSITSCH, op. cit., art. 184 CPP n. 13).

3.5.

La perizia può avere una portata straordinaria, secondo le circostanze addirittura risolutiva, per il giudizio (decisione TF 6B_299/2007 dell’11.10.2007 consid. 5.1.1.): non raramente è il solo mezzo di prova su un punto importante, per cui – stante la sua rilevanza per l’esito processuale – i requisiti che deve soddisfare un perito sono notevoli. Questi è infatti chiamato ad esprimersi in un ambito in cui le autorità penali difettano di conoscenze e capacità speciali (BSK StPO – M. HEER, op. cit., art. 183 CPP n. 4). Il referto peritale ha invero una “verfahrensentscheidende Bedeutung”, ossia un significato determinante per il procedimento penale (BSK StPO – M. HEER, op. cit., art. 182 CPP n. 1).

La perizia soggiace, come ogni altra prova, al libero apprezzamento (art. 10 cpv. 2 CPP) [decisione TF 6B_817/2021 del 30.3.2022 consid. 2.2.1.; DTF 141 IV 369 consid. 6.1.; BSK StPO – M. HEER, op. cit., art. 189 CPP n. 1; ZK StPO – A. DONATSCH, op. cit., art. 189 CPP n. 21]. Il referto deve essere posto alla base di una decisione unicamente se convince l’autorità giudicante (StPO Praxiskommentar – N. SCHMID / D. JOSITSCH, op. cit., art. 189 CPP n. 5). Anche se il giudice non è vincolato alla perizia, non può discostarsene senza validi motivi, sostituendosi al perito senza averne le competenze (decisione TF 6B_817/2021 del 30.3.2022 consid. 2.2.1.; N. SCHMID / D. JOSITSCH, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, op. cit., n. 951).

3.6.

L’importante funzione del perito è comprovata anche dal fatto che la garanzia procedurale dell’indipendenza giusta gli art. 30 cpv. 1 Cost. e 6 cifra 1 CEDU – nelle cause giudiziarie ognuno ha diritto di essere giudicato da un tribunale fondato sulla legge, competente nel merito, indipendente ed imparziale – sia applicabile pure al perito (decisione TF 6B_435/2019 del 27.5.2019 consid. 2.2.).

La ricusazione del perito, non essendo questi un giudice, si esamina nondimeno alla luce dell’art. 29 cpv. 1 Cost. (decisione TF 6B_511/2018 del 25.7.2018 consid. 4.1.), il cui contenuto e la cui portata sono comunque identici a quelli dell’art. 30 cpv. 1 Cost. (decisione TF 6B_511/2018 del 25.7.2018 consid. 4.1.).

Il perito deve essere indipendente ed imparziale in ragione del suo ruolo, ossia di colui che mette a disposizione del giudice specifiche sue conoscenze, sulle quali questi – che non ha le nozioni necessarie per constatare e valutare un fatto – deve potere fare affidamento (BSK StPO – M. HEER, op. cit., art. 183 CPP n. 4; ZK StPO – A. DONATSCH, op. cit., art. 183 CPP n. 11). La garanzia del diritto ad un perito imparziale e non prevenuto vieta l’influsso di circostanze estranee alla causa che potrebbero influenzare il giudizio a favore oppure a pregiudizio di una parte al procedimento (decisione TF 1B_326/2016 del 29.9.2016 consid. 4.1.).

Per il perito, per il rinvio giusta l’art. 183 cpv. 3 CPP, valgono i motivi di ricusazione dell’art. 56 CPP (decisione TF 6B_884/2021 del 10.1.2022 consid. 2.5.2.2.; BSK StPO – M. HEER, op. cit., art. 183 CPP n. 21; ZK StPO – A. DONATSCH, op. cit., art. 183 CPP n. 9).

La

persona del perito è da reputare prevenuta, conformemente alla giurisprudenza,

quando sussistono – dal punto di vista oggettivo (decisione TF 6B_884/2021

del 10.1.2022 consid. 2.5.2.2.; BSK StPO – M. HEER, op. cit., art. 183 CPP n. 21) –

circostanze concrete idonee a destare diffidenza nella sua imparzialità

(decisione TF 6B_884/2021 del 10.1.2022 consid. 2.5.2.2.; BSK StPO – M. HEER,

op. cit., art. 183 CPP n. 22; BSK StPO – M. BOOG, op. cit., vor art.

56-60 CPP n. 8; ZK StPO – A.J. KELLER, op. cit., art. 56 CPP n. 9). Le

circostanze possono manifestarsi in un comportamento del perito o in situazioni

di natura funzionale o organizzativa (decisione TF 6B_884/2021 del 10.1.2022 consid. 2.5.2.2.). E’ sufficiente

l’apparenza di parzialità; non è necessario, per ammettere la ricusazione, che

il perito sia effettivamente prevenuto (decisione TF 6B_884/2021 del 10.1.2022

consid. 2.5.2.2.; BSK StPO – M. HEER, op. cit., art. 183 CPP n. 22; ZK StPO –

  1. DONATSCH, op. cit., art. 183 CPP n. 12; StPO Praxiskommentar – N. SCHMID /
  2. JOSITSCH, op. cit., art. 183 CPP n. 7): bastano circostanze oggettive atte a

suscitare l’apparenza di prevenzione (decisione TF 6B_884/2021 del

10.1.2022 consid. 2.5.2.2.; BSK

StPO – M. HEER, op. cit., art. 183 CPP n. 22; BSK StPO – M. BOOG, op. cit., vor

art. 56-60 CPP n. 7). E’ irrilevante

l’impressione soggettiva delle parti (decisione TF 1B_516/2019 del 4.2.2020

consid. 2.1.; BSK StPO – M. BOOG, op. cit., vor art. 56-60 CPP n. 10)

oppure, ancora, la valutazione del perito medesimo (BSK StPO – M. HEER, op.

cit., art. 183 CPP n. 22).

  1. 4.1.

Con decreto 30.11.2021, motivato con separata pronuncia 30.11.2021, il pubblico ministero, ritenuto che sulla base degli atti istruttori esperiti reputava necessaria l’esecuzione di una perizia concernente il fallimento della __________, ha designato __________ nella veste di perito nel procedimento penale.

4.2.

I reclamanti contestano anzitutto la nomina a perito di __________, il cui curriculum vitae sarebbe loro ignoto e la cui precedente veste quale vicedirettrice/direttrice sostituta della __________, i cui dirigenti sarebbero stati rinviati a giudizio per reati fallimentari, la renderebbe non idonea al ruolo.

4.3.

4.3.1.

Al momento della comunicazione alle parti della sua intenzione di nominare __________ quale perito (AI 171), il magistrato inquirente ha indicato che ella lavorava per la __________, che era un perito revisore iscritto all’albo ASR e che aveva già esperienza nelle perizie giudiziarie commissionate dalla Pretura di __________.

Alla richiesta dei reclamanti, in sede di osservazioni giusta l’art. 184 cpv. 3 CPP, di trasmettere loro il curriculum vitae del perito designando, il procuratore pubblico non ha dato seguito.

Il 30.11.2021 il pubblico ministero ha nominato __________ quale perito limitandosi a menzionare che ella lavorava per la __________ e che era un perito revisore iscritto all’albo ASR.

Nel separato decreto del medesimo giorno il procuratore pubblico ha invero evidenziato – con riferimento alla censura inerente alla mancata trasmissione del curriculum vitae del perito – che esso era disponibile (in forma riassuntiva) sul sito internet della __________; il tema poteva inoltre essere subito evaso con la trasmissione del curriculum vitae, richiesto al perito.

Per quanto noto a questa Corte, il citato curriculum vitae non è però stato acquisito e quindi non è stato inviato ai reclamanti.

In merito al fatto che il curriculum vitae sarebbe stato disponibile sul sito della __________, si osserva che esso riporta solo – come evidenziato da RE 1 (reclamo 10/13.12.2021, p. 4, inc. 60.2021.376) – che “Il titolare __________ è membro Expert Suisse e socia dell’OCCT (Ordine dei Commercialisti del Canton Ticino”. Informazioni, queste, manifestamente insufficienti per poter comprendere segnatamente quali studi ella ha fatto, quali specifiche competenze professionali possiede e quali lavori/funzioni ha svolto precedentemente alla __________.

4.3.2.

Quest’ultimo tema è particolarmente rilevante nel caso concreto.

Gli imputati, già in sede di osservazioni ex art. 184 cpv. 3 CPP, avevano evidenziato infatti che dal registro di commercio si evinceva che __________ era stata vicedirettrice (giugno 2009-gennaio 2012) e direttrice sostituta (gennaio-dicembre 2012) della __________, società allora attiva nel campo delle energie alternative, fallita il 25.8.2016. Essi avevano inoltre rilevato che, come risultava da articoli di giornale pubblicati in internet, a carico di dirigenti della citata società era stato promosso un procedimento per reati fallimentari, sfociato nel rinvio a giudizio.

Il procuratore pubblico ha preso posizione in merito nel decreto 30.11.2021. Ha indicato che dal registro di commercio emergeva effettivamente che il perito aveva lavorato per la __________, assumendo la carica di vicedirettore. La questione appariva nondimeno irrilevante già soltanto perché il fatto di aver lavorato in passato per un grande gruppo industriale ticinese coinvolto (suo malgrado) in un procedimento penale non era assolutamente un motivo di ricusazione del perito. Altrimenti, a seguire la tesi delle difese degli imputati, pochi avrebbero potuto ricoprire la carica di periti giudiziari (si pensasse, ad esempio, a grandi società di revisione o a grandi fiduciarie). In ogni caso l’inchiesta penale che riguardava detta società era da tempo conclusa; il caso era pendente davanti al Tribunale penale cantonale. I fatti ritenuti nell’atto di accusa erano temporalmente successivi (di parecchi anni) a quando il perito lavorava in quella società; l’atto di accusa non riguardava il fallimento della __________. La critica sulla scelta del perito era irrilevante.

Il fatto che l’istruzione del procedimento inerente alla __________ sia conclusa non implica, evidentemente, che il procedimento sia terminato: esso, per dire del procuratore pubblico medesimo, è invero pendente davanti al Tribunale penale cantonale, che deve ancora emanare il suo giudizio.

Di questo procedimento penale non si hanno informazioni certe.

Un articolo pubblicato sul Corriere del Ticino (doc. 6, allegato al reclamo 13/14.12.2021, inc. 60.2021.378) riporta che “Si profila il processo di fronte ad una Corte delle Assise criminali per cinque ex dirigenti dell’__________, la società con sede a __________ attiva nel campo delle energie rinnovabili fallita alla fine di agosto del 2016 lasciando dietro di sé una voragine milionaria. Il procuratore pubblico Daniele Galliano, che ha ereditato l’incarto da Fiorenza Bergomi (…), ha infatti chiuso nelle scorse settimane l’inchiesta rinviandoli a giudizio. I reati ipotizzati nei loro confronti, a vario titolo e a seconda dei ruoli svolti, sono di amministrazione infedele aggravata, diminuzione dell’attivo a danno dei creditori, favori concessi a un creditore e cattiva gestione.”

Anche gli imputati nel procedimento inerente alla __________, pure fallita, devono quindi rispondere, analogamente agli imputati di cui all’inc. MP 2013.2620 in re __________, dei reati di amministrazione infedele aggravata, diminuzione dell’attivo in danno dei creditori e cattiva gestione.

Entrambi i citati procedimenti concernono dunque il possibile comportamento di rilevanza penale degli organi delle società, fallite.

Ora, __________, come si evince dall’estratto del registro di commercio inerente alla __________ (doc. D, allegato al gravame 10/13.12.2021, inc. 60.2021.376), è stata vicedirettrice (giugno 2009-gennaio 2012) e direttrice sostituta (gennaio-dicembre 2012) della società. Si tratta indubbiamente di ruoli dirigenziali, in cui – per definizione – ella ha amministrato la società. Non era una semplice impiegata, senza responsabilità.

Il fatto che la __________ sia fallita soltanto nell’agosto 2016, ovvero alcuni anni dopo che __________ ha lasciato la società, non esclude evidentemente che – nell’ambito del procedimento penale per reati di amministrazione infedele aggravata, diminuzione dell’attivo in danno dei creditori, favori concessi ad un creditore e cattiva gestione – si sia esaminato lo stato della società ben prima del fallimento e quindi anche la sua condotta nelle vesti di vicedirettrice/direttrice. E’ invero più che verosimile, in tali casi, ricercare eventuali comportamenti di rilevanza penale anche diversi anni prima dell’intervenuto fallimento, le cui cause potrebbero venire da lontano. Come del resto si ipotizza nell’inc. MP 2013.2620: i quesiti a cui __________ dovrebbe rispondere fanno riferimento pure a fatti inerenti al 2009, ben prima – dunque – del fallimento della __________ del luglio 2012.

In ragione dei reati ipotizzati nel procedimento in re __________, analoghi a quelli in re __________, è ragionevole ritenere che si pongano anche in quel procedimento le stesse questioni che si pongono nell’inc. MP 2013.2620, ossia per esempio se, alla luce delle prospettive aziendali e di mercato, il consiglio di amministrazione della __________ ha messo in atto sufficienti misure di risanamento.


– già dirigente della __________, società attiva nel medesimo campo di attività della __________ (energie alternative), fallita, i cui dirigenti sono indagati per ipotesi accusatorie del tutto simili a quelle a carico dei qui reclamanti – dovrebbe perciò quale perito rispondere a quesiti che si presentano anche nel procedimento promosso in seguito al fallimento della società di cui pochi anni prima è stata dirigente.

4.3.3.

E’ manifesto, in queste circostanze, anche in assenza del curriculum vitae di __________ e di informazioni più precise sul di lei ruolo nel procedimento in re __________ (segnatamente a sapere se è stata indagata rispettivamente sentita quale persona informata sui fatti o in altra veste), che __________ non possa essere considerata idonea a ricoprire la carica di perito, che come anticipato deve garantire indipendenza ed imparzialità.

Il suo coinvolgimento, quale dirigente della __________ in epoca verosimilmente oggetto di indagine da parte del procuratore pubblico, in un procedimento in cui ex dirigenti sono stati rinviati a giudizio è infatti sufficiente per fondare parvenza di sua parzialità. Ciò che basta per ritenerla non adeguata.

La perizia nel contesto in questione, prettamente tecnico, ha peraltro nei risultati, stante la complessità della materia, rilevante importanza per il procedimento. L’autorità penale, non avendo le conoscenze e le capacità speciali per valutare gli aspetti tecnici del caso, deve in effetti fare affidamento proprio sulla perizia, quale strumento di accertamento dei fatti. Anche se essa non è vincolata alle conclusioni peritali, non può discostarsene senza una valida motivazione, sostituendosi al perito. Ne discende perciò che deve essere esclusa ogni apparenza di parzialità del perito.

  1. 5.1.

Con decreto 30.11.2021 il procuratore pubblico ha inoltre indicato i quesiti a cui avrebbe dovuto rispondere il perito (consid. e).

5.2.

5.2.1.

RE 1 e PI 5, già revisori della __________, adducono che non comprenderebbero perché il procuratore pubblico non abbia riproposto nel decreto di nomina del perito 30.11.2021 i primi due quesiti da lui menzionati nello scritto 11.10.2021. Essi chiedono che detti quesiti vengano ripresi.

Nei quesiti esposti nel decreto 30.11.2021 il magistrato inquirente non avrebbe altresì recepito la nozione di motivi “manifesti”, che sarebbe alla base di un’eventuale responsabilità penale del revisore. Per i reclamanti, la perizia giudiziaria dovrebbe essere calibrata in funzione in primis di accertamenti fattuali in merito alle scelte ed alle valutazioni del consiglio di amministrazione e soltanto sussidiariamente in quella eventuale, quanto recisamente contestata, del revisore. Quest’ultima posizione sarebbe necessariamente da valutarsi sotto la lente fattuale di motivi “manifesti”.

Il pubblico ministero si sarebbe inoltre rifiutato di fare accertare, e se del caso calcolare, un eventuale pregiudizio economico per i creditori derivante, in nesso causale, dal mancato avviso.

5.2.2.

I quesiti posti al perito devono essere formulati in maniera sufficientemente precisa giusta l’art. 184 cpv. 2 lit. c CPP per le concrete finalità della perizia, ovvero – nel caso in esame – quelle di ricostruire se il consiglio di amministrazione della __________ rispettivamente i revisori della società abbiano adempiuto i loro compiti di legge, ritenuto che spetterà poi al procuratore pubblico e al giudice di merito, qualora sarà promossa l’accusa a carico degli imputati, sussumere le risultanze peritali ai reati ipotizzati.

Ciò premesso, leggendo i quesiti del decreto 30.11.2021 si evince che il magistrato inquirente pare avere sostanzialmente compresso in tre quesiti i cinque quesiti proposti l’11.10.2021 (AI 171).

Il risultato è nondimeno poco chiaro. Avendo il consiglio di amministrazione della società ed i revisori compiti differenti, per miglior comprensione dei quesiti, e delle relative risposte, occorreva formulare separatamente le domande inerenti al consiglio di amministrazione e ai revisori, per meglio distinguere i differenti ruoli.

Per quanto concerne il fatto che il procuratore pubblico avrebbe dovuto aggiungere nei quesiti al vocabolo motivi la parola “manifesti” [“(…), rispettivamente se l’Ufficio di revisione avrebbe potuto avere dei motivi manifesti per non ritenere adeguate suddette misure di risanamento; (…) , se l’Ufficio di revisione avrebbe dovuto avere dei motivi manifesti per non ritenere attendibile (…)”], si reputa corretta la formulazione del magistrato inquirente: manifesto, secondo la giurisprudenza citata dai reclamanti (reclamo 10/13.12.2021, p. 9, inc. CRP 60.2021.376), deve essere il sovraindebitamento, come ben emerge dall’art. 728c cpv. 3 CO.

Infine, in merito alla censura secondo cui il procuratore pubblico si sarebbe rifiutato di fare accertare, e se del caso calcolare, un eventuale pregiudizio economico per i creditori derivante, in nesso causale, dal mancato avviso, si rileva che la questione a sapere se tale pregiudizio sia presupposto del reato ex art. 165 CP è discussa, come risulta da BSK Strafrecht II – N. HAGENSTEIN, 4. ed., art. 165 CP n. 67 (citato da RE 1 nel reclamo).

In ogni caso, il quesito proposto – “Qualora si fosse imposto un bilancio a valori di liquidazione, determini il perito il calcolo dell’aggravio dalla data di tale ipotetica liquidazione (…), tenendo in considerazione i crediti insinuati nella graduatoria fallimentare.” (reclamo 10/13.12.2021, p. 14, inc. CRP 60.2021.376) – si presenterà soltanto se si fosse imposto un bilancio a valori di liquidazione. La domanda è dunque oggi prematura. Essa potrà evidentemente essere riproposta nel seguito del procedimento penale.

A tal proposito si deve aggiungere che gli imputati avranno il diritto di chiedere al pubblico ministero di far completare o di far migliorare la perizia ex art. 189 CPP. Di modo che eventuali carenze del referto potranno essere sanate in quella fase processuale.

Più in generale, si ricorda che la perizia soggiace al libero apprezzamento del giudice in applicazione dell’art. 10 cpv. 2 CPP.

Qualora la perizia sia, per ipotesi, inconcludente in considerazione di quesiti incompleti, essa non potrà del resto (o potrà soltanto parzialmente) essere utilizzata per il giudizio a carico degli imputati.

Con nocumento, se del caso, dell’accusa, non degli imputati.

5.3.

PI 3, in relazione ai quesiti, si limita ad indicare che il magistrato inquirente avrebbe soltanto parzialmente tenuto conto di quanto da lui suggerito con osservazioni. Ha aggiunto che, posto che il tema primario del gravame era un altro, riproponeva comunque, subordinatamente, le domande peritali già presentate. Si riservava naturalmente e ove utile di riproporle (e/o formularne altre) anche ai sensi e per effetto degli art. 188/189 CPP.

Ora, ritenuto che, di per sé, il reclamante non censura i quesiti oggetto del decreto 30.11.2021, non si giustifica esaminare se i quesiti da lui proposti vadano integrati ai quesiti già posti. Come da lui ricordato, PI 3 potrà riproporli e/o completarli nel seguito del procedimento (ai sensi degli art. 188/189 CPP).

  1. 6.1.

Il procuratore pubblico, sulla richiesta di PI 2 di estromettere dagli atti consultabili dal perito il rapporto di ricostruzione finanziaria della polizia giudiziaria (AI 84), ha esposto che la domanda era veramente al limite perché esso era un atto istruttorio che faceva parte degli atti ed era proprio il punto decisivo su cui il perito doveva confrontarsi. Non era possibile selezionare gli atti da trasmettere al perito: questi doveva avere una conoscenza totale dell’incarto. La questione era già stata risolta da questa Corte (decisione CRP 60.2019.172 del 30.7.2019 consid. 3.3.1.).

6.2.

PI 2 adduce che i punti cardini di detto rapporto sarebbero stati tutti smentiti dagli imputati in sede di interrogatorio. In relazione all’art. 184 cpv. 4 CPP, osserva che la direzione della procedura dovrebbe consegnare al perito solo gli elementi necessari per redigere il referto, non tutti gli atti istruttori. L’autorità dovrebbe selezionare gli atti istruttori che intende trasmettere al perito. Si giustificherebbe dunque l’estromissione dell’AI 84.

6.3.

6.3.1.

Giusta l’art. 184 cpv. 4 CPP, insieme al mandato, chi dirige il procedimento fornisce al perito gli atti e gli oggetti necessari alla perizia.

Spetta dunque a chi dirige il procedimento informare il perito degli elementi che deve considerare affinché il suo lavoro sia utile per il procedimento (decisione TF 1B_546/2020 del 10.12.2020 consid. 3.1.). Devono essere trasmessi al perito di principio soltanto gli atti necessari per rispondere alle domande peritali (ZK StPO – A. DONATSCH, op. cit., art. 184 CPP n. 44). Chi dirige il procedimento deve perciò procedere ad una cernita degli atti pertinenti a tal fine (decisione TF 1B_546/2020 del 10.12.2020 consid. 3.1.).

6.3.2.

In concreto, il rapporto di ricostruzione finanziaria della polizia giudiziaria riporta, per definizione, una ricostruzione di parte, ovvero dell’autorità inquirente. Agli atti dell’incarto ci sono inoltre i verbali di interrogatorio degli imputati, che – sentiti sulle risultanze di detta ricostruzione – hanno contestato le conclusioni del rapporto.

Per permettere al perito di avere una visione complessiva dei fatti si giustifica quindi che egli possa avere accesso, oltre che ai verbali, anche a detto rapporto, citato esplicitamente nei verbali.

Non ci sono peraltro ragioni per ritenere che il perito non sarà in grado di comprendere che il menzionato rapporto rende, per l’appunto, la tesi dell’autorità inquirente, contestata dagli imputati.

La censura di PI 2 è pertanto infondata.

  1. Il decreto 30.11.2021 inerente alla nomina di __________ quale perito nell’inc. MP 2013.2620 ed ai quesiti peritali è annullato.

L’ulteriore decreto 30.11.2021 è annullato con l’eccezione della non estromissione dagli atti esaminabili dal perito del rapporto di ricostruzione finanziaria 19.8.2016 (AI 84), confermata.

Gli atti del procedimento inc. MP 2013.2620 sono ritornati al magistrato inquirente per nuova disegnazione del perito, previa acquisizione all’incarto e trasmissione alle parti del suo curriculum vitae, e riformulazione dei quesiti (tenendo conto delle differenti competenze del consiglio di amministrazione e dei revisori).

  1. I reclami sono parzialmente accolti ai sensi dei considerandi. Non si prelevano tassa di giustizia e spese. Lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino rifonderà ai reclamanti adeguate ripetibili.

Per questi motivi,

richiamati gli art. 379 ss. e 393 ss. CPP ed ogni altra disposizione applicabile,

pronuncia

  1. Gli inc. 60.2021.376/378/379/381 sono congiunti nel giudizio.

  2. Il reclamo di RE 1 (inc. 60.2021.376) è parzialmente accolto.

  3. Il reclamo di PI 3 (inc. 60.2021.378) è parzialmente accolto.

  4. Il reclamo di PI 5 (inc. 60.2021.379) è parzialmente accolto.

  5. Il reclamo di PI 2 (inc. 60.2021.381) è parzialmente accolto.

  6. Di conseguenza:

§ Il decreto 30.11.2021 del procuratore pubblico Daniele Galliano inerente alla nomina di __________ quale perito nell’inc. MP 2013.2620 ed ai quesiti peritali è annullato.

§§ L’ulteriore decreto 30.11.2021 del magistrato inquirente è annullato con l’eccezione della non estromissione dagli atti esaminabili dal perito del rapporto di ricostruzione finanziaria della polizia giudiziaria 19.8.2016 (AI 84), confermata.

§§§ Gli atti dell’incarto sono ritornati al pubblico ministero per nuova disegnazione del perito, previa acquisizione agli atti e trasmissione alle parti del suo curriculum vitae, e riformulazione dei quesiti ai sensi dei considerandi.

  1. Non si prelevano tassa di giustizia e spese. Lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino rifonderà a RE 1, __________, a PI 3, __________, a PI 5, IT – __________, ed a PI 2, __________, CHF 800.-- (ottocento) ciascuno a titolo di ripetibili.

  2. Rimedio di diritto:

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

  1. Intimazione:

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente La cancelliera

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