Incarto n. 60.2022.251
Lugano 23 marzo 2023/dp
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Ivano Ranzanici, vicepresidente, Giovan Maria Tattarletti, Andrea Pedroli (in sostituzione di Nicola Respini, assente)
cancelliera:
Alessandra Mondada, vicecancelliera
sedente per statuire sul reclamo 9/12.9.2022 presentato da
RE 1, ,
contro
il decreto di non luogo a procedere 17.8.2022 del procuratore pubblico Raffaella Rigamonti nell’ambito del procedimento dipendente da suo esposto 17.6.2022 nei confronti di __________, __________, per appropriazione indebita e truffa (NLP 2534/2022);
richiamati gli scritti 13/14.9.2022 del magistrato inquirente – che, senza osservazioni, si è rimesso al giudizio della Corte – e 26.9.2022, 4/6.10.2022, 24/26.10.2022 di RE 1 – che si è confermato nelle sue argomentazioni –;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto
a. Con esposto 17.6.2022 RE 1 ha denunciato __________ per titolo di tentata truffa e appropriazione indebita.
Il denunciante ha in particolare indicato quanto segue.
Con scrittura privata 27.3.2022 la __________, __________, rappresentata da __________, avrebbe venduto a RE 1, per conto di __________, la __________, __________.
La società __________ avrebbe avuto un capitale azionario di CHF 100'000.00, di cui CHF 90'000.00 (come da perizia) conferito in natura con l’apporto di ventinove dipinti e di diciotto sculture.
All’atto della compravendita __________ avrebbe ricevuto la somma di CHF 16'050.00 in contanti e con bonifici.
Il denunciato avrebbe venduto la società affermando che essa non avrebbe avuto debiti e che comunque, se fosse intervenuto qualche debito, esso sarebbe stato pagato dalla parte venditrice.
avrebbe acquistato la __________ perché il suo intento sarebbe stato quello di trasferirsi in Ticino e di esercitare quale impresario costruttore (attività che avrebbe già svolto in Italia).
Quando sarebbe stata inoltrata una richiesta di leasing per un’auto, essa sarebbe stata respinta perché la __________ avrebbe avuto precetti esecutivi, contrariamente a quanto sarebbe stato dichiarato al momento dell’acquisto della società.
Il 26.4.2022 RE 1 avrebbe chiesto all’Ufficio esecuzioni l’estratto della __________, venendo a sapere che a carico della società ci sarebbero stati precetti esecutivi per CHF 27’567.75, tra cui una comminatoria di fallimento per CHF 2'300.35.
RE 1 avrebbe quindi domandato a __________ ed a __________, amministratore unico della __________, di pagare i precetti esecutivi ed eventuali altri debiti o di sciogliere il contratto 27.3.2022 (con restituzione delle azioni e della documentazione societaria da parte di RE 1 e della somma di acquisto da parte di __________, per la __________).
si sarebbe rifiutato di pagare i precetti esecutivi e di rescindere il contratto, affermando che non avrebbe saputo nulla dei precetti esecutivi e della comminatoria di fallimento.
avrebbe asserito che la __________ non avrebbe avuto denaro da restituire. I soldi derivanti della compravendita sarebbero stati trattenuti da __________.
Per il denunciante, __________ e __________ non avrebbero potuto non essere a conoscenza dei precetti esecutivi perché la __________ e la __________ sarebbero state domiciliate in Via __________, presso la __________, di cui __________ sarebbe stato direttore e __________ gerente. Dal “giornale eventi” rilasciato dall’Ufficio esecuzioni sarebbe risultato che il precetto esecutivo sarebbe stato notificato il 20.7.2021 e la comminatoria di fallimento sarebbe stata notificata l’8.10.2021. Questi atti sarebbero stati notificati alla __________ nella persona di __________ (come sarebbe emerso da copia del precetto esecutivo e della comminatoria di fallimento trasmessa dalla __________, __________, creditrice della __________).
Si sarebbe giunti all’annullamento del contratto di compravendita. RE 1 avrebbe ricevuto, in restituzione, CHF 6'050.00. __________ si sarebbe impegnato a restituire altri CHF 10'000.00.
Quest’ultimo avrebbe tuttavia trovato tutti i cavilli per non rendere CHF 10'000.00. Egli non avrebbe voluto consegnare le opere d’arte che avrebbero costituito il 90% del capitale azionario.
sarebbe scomparso dalla circolazione.
L’esposto è stato registrato come inc. MP 2022.5585.
b. Con pronuncia 17.8.2022 (NLP 2534/2022) il pubblico ministero ha decretato il non luogo a procedere in ordine alla denuncia.
Il magistrato inquirente, ricordati l’esposto ed il diritto applicabile, ha indicato che oggetto della denuncia era sostanzialmente il fatto che __________ avrebbe indotto in errore RE 1 nel momento in cui egli avrebbe concluso l’acquisto del pacchetto azionario della __________, sottacendogli che la società aveva esecuzioni in corso. __________ si sarebbe inoltre rifiutato di consegnare a RE 1 le opere costituenti il 90% del capitale azionario, la cui consegna risultava peraltro essere stata richiesta soltanto dopo l’emergere delle esecuzioni, non al momento della conclusione del contratto di compravendita della società.
Per il procuratore pubblico, la vertenza sarebbe sembrata riguardare aspetti di natura civilistica/esecutiva, per diritti ed obblighi delle parti derivanti dalla stipulazione ed in seguito dall’annullamento del contratto di compravendita dal pacchetto azionario della __________. Quello che emergeva dalla denuncia era che di certo non si era in presenza dell’adempimento degli elementi del reato di truffa, ritenuto che al momento dell’acquisto di un pacchetto azionario di una società l’acquirente avrebbe certamente dovuto mostrare più attenzione, verificando personalmente la situazione esecutiva della società. Ciò a maggior ragione se, come sembrava affermare il denunciante nell’esposto, quest’ultimo aveva acquistato una società con un capitale sociale di CHF 100'000.00, di cui il 90% apportato in natura, ad un prezzo di soli CHF 16'050.00. Ciò lasciava intendere che o l’acquirente avrebbe dovuto prestare un’attenzione maggiore, viste le condizioni del contratto di compravendita, effettuando delle verifiche, oppure l’apporto in natura non faceva già più parte del capitale sociale.
Non risultavano adempiuti neppure gli elementi del reato di appropriazione indebita, considerato come il denunciante aveva richiesto l’annullamento del contratto, con restituzione dell’importo da lui versato, ciò che era in parte avvenuto. RE 1 difficilmente poteva quindi chiedere, a quel momento, sia la restituzione dell’importo ancora scoperto sia la consegna delle opere.
Ritenuto l’annullamento del contratto, RE 1 avrebbe dovuto far valere le proprie pretese davanti al competente foro civile, nell’ottica di ottenere quanto da lui indicato quale danno.
c. Con gravame 9/12.9.2022 RE 1 contesta il decreto di non luogo a procedere, confermando i fatti di cui al suo esposto.
Il reclamante sostiene che dalla denuncia e dai relativi allegati emergerebbero tutti gli elementi oggettivi e non opinabili che non potrebbero non decretare il rinvio a giudizio e la condanna di __________ per il suo comportamento nella nota vicenda.
RE 1 adduce che avrebbe dovuto essere interrogato __________, persona tuttofare di __________.
Egli riporta poi quanto esposto nella denuncia 17.6.2022.
__________, prima della conclusione del contratto di compravendita, avrebbe dichiarato che la __________ non avrebbe avuto debiti. __________ potrebbe testimoniare queste parole.
Sarebbe un dato di fatto che l’Ufficio esecuzioni non rilascerebbe certificati e dichiarazioni se non a chi rappresenterebbe la società.
RE 1 sarebbe venuto a conoscenza della reale situazione debitoria della __________ soltanto il 26.4.2022. Non potrebbe essergli imputata alcuna negligenza. Se avesse saputo della reale situazione debitoria della società prima della cessione, non avrebbe acquistato una società con oltre CHF 30'000.00 di debiti.
sarebbe stato in malafede. __________ avrebbe conosciuto la situazione della società: __________ gli avrebbe nondimeno ordinato di non dire nulla al proposito.
Il denunciato, secondo le dichiarazioni di __________, avrebbe portato a casa sua i dipinti, capitale sociale della società.
d. Delle ulteriori argomentazioni e degli altri scritti di RE 1 si dirà, se necessario, in seguito in corso di motivazione.
in diritto
Ai sensi degli art. 310 cpv. 2 e 322 cpv. 2 CPP un decreto di non luogo a procedere può essere impugnato mediante reclamo.
Con il gravame, da introdurre davanti alla giurisdizione di reclamo (art. 20 cpv. 1 lit. b CPP), ovvero – in Ticino – alla Corte dei reclami penali (art. 62 cpv. 2 LOG), si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata oppure ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lit. a CPP), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e, ancora, l’inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).
Il reclamo deve essere presentato per iscritto e motivato (secondo l’art. 396 cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare all’art. 390 CPP per la forma scritta ed all’art. 385 CPP per la motivazione.
Esso deve indicare – in particolare – i punti della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).
1.2.
1.2.1.
1.2.1.1.
Ai sensi dell’art. 90 cpv. 1 CPP i termini la cui decorrenza dipende da una notificazione oppure dal verificarsi di un evento decorrono dal giorno successivo. Se l’ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno riconosciuto festivo dal diritto federale o cantonale, il termine scade, secondo l’art. 90 cpv. 2 CPP, il primo giorno feriale seguente; è determinante il diritto del Cantone in cui ha domicilio o sede la parte oppure il suo patrocinatore.
Il termine è osservato se l’atto procedurale è compiuto presso l’autorità competente al più tardi l’ultimo giorno (art. 91 cpv. 1 CPP). In applicazione dell’art. 91 cpv. 2 CPP le istanze oppure le memorie devono essere consegnate al più tardi l’ultimo giorno del termine presso l’autorità penale oppure, all’indirizzo di questa, presso la posta svizzera, una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera oppure, per finire, qualora provengano da persone in stato di carcerazione, alla direzione dello stabilimento.
Ai sensi dell’art. 93 CPP vi è inosservanza di un termine quando una parte non compie tempestivamente un atto procedurale oppure non compare a un’udienza. Il motivo dell’inosservanza del termine o della non comparsa è irrilevante (BSK StPO – C. RIEDO, 2. ed., art. 93 CPP n. 5; ZK StPO – D. BRÜSCHWEILER / C. GRÜNIG, 3. ed., art. 93 CPP n. 2; StPO Praxiskommentar – N. SCHMID / D. JOSITSCH, 3. ed., art. 93 CPP n. 2).
1.2.1.2.
Le sentenze e le altre decisioni che concludono il procedimento contengono, anche, se impugnabili, l’indicazione dei rimedi giuridici (art. 81 cpv. 1 lit. d CPP). L’indicazione dei rimedi di diritto deve porre le parti nella situazione di poter effettivamente esercitare i mezzi di ricorso spettanti loro per legge. L’indicazione dei rimedi di diritto deve dunque includere, di principio, pure il riferimento all’art. 91 cpv. 2 CPP, quando chi riceve la notificazione dell’atto abita all’estero (decisione TF 6B_1104/2020 del 25.2.2021 consid. 1.3.3./2.2.; DTF 145 IV 259 consid. 1.4.3.).
Se l’atto intimato all’estero non contiene il riferimento all’art. 91 cpv. 2 CPP, tale norma non può essere opposta al destinatario dell’atto (decisione TF 6B_1104/2020 del 25.2.2021 consid. 2.2.).
La consegna dell’atto alla posta estera da parte di chi presenta l’impugnativa è irrilevante per il rispetto del termine (decisione TF 6B_1240/2021 del 23.5.2022 consid. 4.2.). Determinante è soltanto il momento in cui l’atto è preso in consegna dalla posta svizzera (decisione TF 6B_1240/2021 del 23.5.2022 consid. 4.2.). Il reclamante che sceglie di consegnare il suo ricorso alla posta estera deve fare in modo che sia ricevuto in tempo dalla posta svizzera (decisione TF 6B_1240/2021 del 23.5.2022 consid. 4.2.).
1.2.1.3.
Giusta l’art. 396 cpv. 1 CPP i reclami ex art. 393 ss. CPP contro decisioni comunicate per scritto od oralmente vanno presentati e motivati per scritto entro dieci giorni presso la giurisdizione di reclamo. Il termine di ricorso decorre dalla notificazione della decisione per le decisioni che non sono sentenze (art. 384 lit. b CPP).
Le parti possono impugnare entro dieci giorni il decreto di non luogo a procedere (secondo gli art. 310 cpv. 2 e 322 cpv. 2 CPP).
1.2.2.
Il decreto di non luogo a procedere 17.8.2022 è stato intimato a mezzo raccomandata il medesimo giorno. Esso, come risulta dalla cartolina “avviso di ricevimento”, agli atti dell’incarto, è stato notificato a RE 1, __________, in data 26.8.2022.
In queste circostanze, il termine di dieci giorni ex art. 310 cpv. 2 e 322 cpv. 2 CPP per interporre reclamo contro il decreto di non luogo a procedere, che ha cominciato a decorrere sabato 27.8.2022, è giunto a scadenza lunedì 5.9.2022, termine entro cui il reclamo avrebbe dovuto essere presentato (art. 91 cpv. 1 CPP).
Il reclamo di RE 1 è stato consegnato alle poste italiane, come risulta dal timbro apposto sulla busta, il 2.9.2022. Il plico è nondimeno giunto alla posta svizzera il 9.9.2022 (cfr. track and trace), ovvero ben oltre il 5.9.2022, termine ultimo per reclamare.
Il decreto di non luogo a procedere 17.8.2022 non riporta tuttavia alcun riferimento all’art. 91 cpv. 2 CPP, di modo che questa disposizione non può essere opposta al reclamante. Il gravame, in queste circostanze, deve di conseguenza essere reputato tempestivo, siccome consegnato alle poste italiane nel termine di dieci giorni dall’intimazione del decreto di non luogo a procedere.
1.3.
Il reclamo presentato da RE 1 contro il decreto di non luogo a procedere 17.8.2022 del procuratore pubblico è proponibile (BSK StPO – R. GRÄDEL / M. HEINIGER, op. cit., art. 322 CPP n. 5; BSK StPO – P. GUIDON, op. cit., art. 393 CPP n. 10; ZK StPO – N. LANDSHUT / T. BOSSHARD, op. cit., art. 322 CPP n. 7; ZK StPO – A.J. KELLER, op. cit., art. 393 CPP n. 16).
1.4.
1.4.1.
In applicazione dell’art. 382 cpv. 1 CPP sono legittimate a ricorrere contro una decisione le parti che hanno un interesse giuridicamente protetto all’annullamento oppure alla modifica della pronuncia (sentenza TF 1B_275/2020 del 22.9.2020 consid. 3.2.).
L’interesse giuridicamente protetto ai sensi dell’art. 382 cpv. 1 CPP [che non presuppone un pregiudizio irreparabile giusta l’art. 93 cpv. 1 lit. a LTF (decisioni TF 1B_549/2019 del 10.3.2020 consid. 2.4.; 1B_559/2018 del 12.3.2019 consid. 2.2.; DTF 143 IV 475 consid. 2.9.)] implica che il ricorrente sia personalmente, direttamente (decisioni TF 1B_55/2021 del 25.8.2021 consid. 4.1.; 6B_344/2019 del 6.5.2019 consid. 3.1.; DTF 142 IV 82 consid. 2.3.2.; 140 IV 155 consid. 3.2.) e (di principio: decisione TF 1B_55/2021 del 25.8.2021 consid. 4.1.; BSK StPO – M. ZIEGLER / S. KELLER, op. cit., art. 382 CPP n. 2) attualmente (DTF 144 IV 81 consid. 2.3.1.) leso dalla decisione che impugna (StPO Praxiskommentar – N. SCHMID / D. JOSITSCH, op. cit., art. 382 CPP n. 2).
Un mero interesse di fatto non è sufficiente giusta l’art. 382 cpv. 1 CPP (decisione TF 1B_55/2021 del 25.8.2021 consid. 4.1.).
1.4.2.
Nei reati contro il patrimonio (art. 137 ss. CP) leso giusta l’art. 115 CPP è, di regola, il titolare (persona fisica o giuridica) dei beni giuridici tutelati (BSK Strafrecht II – M.A. NIGGLI / C. RIEDO, 4. ed., vor art. 137 CP n. 19 ss.; BSK StPO – G. MAZZUCCHELLI / M. POSTIZZI, op. cit., art. 115 CPP n. 56), ovvero il proprietario dei valori patrimoniali (decisione TF 1B_62/2018 del 21.6.2018 consid. 2.1.; DTF 140 IV 155 consid. 3.3.1.; BSK StPO – G. MAZZUCCHELLI / M. POSTIZZI, op. cit., art. 115 CPP n. 56).
1.4.3.
Il danneggiato che dichiara espressamente di partecipare al procedimento con un’azione penale oppure civile è considerato accusatore privato giusta l’art. 118 cpv. 1 CPP (BSK StPO – G. MAZZUCCHELLI / M. POSTIZZI, op. cit., art. 115 CPP n. 7 e art. 118 CPP n. 2 ss.), che ex art. 104 cpv. 1 lit. b CPP è parte al procedimento (decisione TF 6B_496/2015 del 6.4.2016 consid. 1.1.; BSK StPO – H. KÜFFER, op. cit., art. 104 CPP n. 14 ss.).
La volontà di partecipare al procedimento deve essere esplicita (BSK StPO – G. MAZZUCCHELLI / M. POSTIZZI, op. cit., art. 118 CPP n. 4; ZK StPO – V. LIEBER, op. cit., art. 118 CPP n. 1).
1.4.4.
Nell’esposto di denuncia RE 1 non ha dichiarato di volersi costituire accusatore privato nel procedimento penale.
Il reclamante, malgrado gli spettasse motivare (anche) la propria legittimazione all’impugnativa (giusta i combinati art. 396 cpv. 1 e 385 cpv. 1 CPP) [decisione TF 1B_55/2021 del 25.8.2021 consid. 4.1.; BSK StPO – P. GUIDON, op. cit., art. 396 CPP n. 9c; ZK StPO – V. LIEBER, op. cit., art. 382 CPP n. 1a/7c], nel gravame non fa alcun accenno alla sua facoltà a contestare la pronuncia.
Ora, dagli atti (doc. 2, allegato alla denuncia) risulta che il 27.3.2022 la , rappresentata da , e RE 1, “(…) che dichiara di agire per conto del suo cliente Sig. __________ (…)”, hanno concluso un contratto secondo cui la società “(…) vende a (e) trasferisce al dr. RE 1 che acquista ed entra in possesso dell’intero capitale azionario di __________ (…)”. Dal doc. 2A (allegato alla denuncia) – intitolato “ratifica atto di compravendita di pacchetto azionario __________ (…)” – risulta inoltre che “(…) in data 27 marzo 2022 il Dr. RE 1 ha stipulato per suo conto un atto di compravendita con la società __________ (…)”, che “(…) per l’acquisto il sottoscritto () ha versato al Dr. RE 1 somma di CHF 20.000 (ventimila) a mezzo vari bonifici” e che “(…) il sottoscritto () con la presente ratifica l’atto di compravendita del pacchetto azionario della società __________, __________, stipulato tra __________, __________, e il Dr. RE 1 che per suo conto ha acquistato ed entrato in possesso dell’intero capitale azionario di __________ (…)”.
Il tenore dei citati atti non è perfettamente chiaro. Sembrerebbe di comprendere che RE 1 abbia agito quale fiduciario di __________, acquisendo lui stesso la proprietà della società.
Nell’allegato al doc. 41 (annesso alla denuncia) – “rescissione atto di compravendita di pacchetto azionario __________ (…)” – viene però riportato che “(…) lunedì 28 marzo 2022, avveniva l’atto di cessione dell’intero pacchetto azionario (sul contratto di cessione appare la data del 27 marzo 2022) di __________, con il pagamento in contanti di Fr. 5'000 e con bonifico da parte del conto postale del dr. RE 1 di ulteriori Fr. 5'000. (…) In data 29 marzo 2022, sulla base dell’avvenuta cessione del pacchetto azionario, il nuovo proprietario della società, Signor __________, inoltrava domanda (…).” Di modo che proprietario del pacchetto azionario della __________ sembrerebbe essere __________, per cui potrebbe semmai essere lui leso dai reati ipotizzati.
La questione della legittimazione del reclamante può in ogni caso restare irrisolta in considerazione dell’esito del gravame, respinto.
Si ricorda che l’azione penale – per principio – è essenzialmente pubblica (art. 7 cpv. 1 CPP) e, come tale, esercitata dal procuratore pubblico, per cui non può essere lasciata all’arbitrio o al sentimento soggettivo delle parti, ma deve fondarsi su oggettivi, concreti e sufficienti elementi indizianti. In questo senso non basta una diversa interpretazione delle risultanze da parte del reclamante, ma occorre la dimostrazione della verosimiglianza di alto grado circa altra conclusione che merita approfondimento.
RE 1 ipotizza anzitutto a carico di __________ il reato di truffa [secondo cui è punito chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, inganna con astuzia una persona affermando cose false o dissimulando cose vere oppure ne conferma subdolamente l’errore inducendola in tal modo ad atti pregiudizievoli al patrimonio proprio o altrui (art. 146 cpv. 1 CP) (BSK Strafrecht II – S. MAEDER / M.A. NIGGLI, op. cit., art. 146 CP n. 41 ss.)] in relazione alla compravendita dalla __________, in data 27.3.2022, del pacchetto azionario della __________.
3.2.
Un inganno è astuto giusta l’art. 146 CP se l’autore ordisce un tessuto di menzogne o mette in atto particolari manovre fraudolente o artifici o rilascia false indicazioni la cui verifica è impossibile, difficile oppure non ragionevolmente esigibile dalla controparte o impedisce alla controparte di verificare o prevede che questa rinuncerà a verificare in virtù di un rapporto di fiducia particolare; anche in queste ipotesi l’astuzia è nondimeno esclusa quando la vittima non ha osservato le misure fondamentali e/o elementari di prudenza, ovvero quando avrebbe potuto proteggersi con un minimo di attenzione oppure avrebbe potuto evitare l’errore con il minimo di prudenza che si poteva attendere da lei (decisione TF 6B_958/2021 del 26.10.2022 consid. 6.1.2.; BSK Strafrecht II – S. MAEDER / M.A. NIGGLI, op. cit., art. 146 CP n. 61 ss.; StGB Praxiskommentar – S. TRECHSEL / M. PIETH / D. CRAMERI, 4. ed., art. 146 CP n. 7 ss.; A. DONATSCH, Strafrecht III, 10. ed., p. 224 ss.; G. STRATENWERTH / G. JENNY / F. BOMMER, Schweizerisches Strafrecht, BT I, 7. ed., § 15 n. 17 ss.).
E’ un reato intenzionale; il dolo eventuale è sufficiente (BSK Strafrecht II – S. MAEDER / M.A. NIGGLI, op. cit., art. 146 CP n. 261 ss.).
3.3.
Il reclamante sostiene sostanzialmente che __________ l’avrebbe ingannato astutamente perché gli avrebbe sottaciuto che la __________, acquistata il 27.3.2022 dalla __________, da lui rappresentata, avrebbe avuto esecuzioni e debiti.
Ora, secondo il contratto 27.3.2022 “__________ dichiara che dalla entrata in possesso dell’intero pacchetto azionario di __________, non ha dato luogo ad alcun debito a carico della società e che comunque qualsiasi sopravvenienza negativa derivante dal proprio agire resta a suo proprio carico.” (doc. 2, allegato alla denuncia). Sembrerebbe dunque che è stato attestato che, dal momento in cui la __________ avrebbe acquisito il pacchetto azionario della __________, ovvero in data 24.11.2020 [“(…) con brevetto n. 15020 dell’avv. __________, (…), il Sig. __________ (…) per conto di __________, __________, ha acquistato l’intero capitale azionario di __________, __________, (…)” (doc. 2, allegato alla denuncia)], come risulta dal contratto medesimo, non sarebbero sorti debiti della società.
Dall’estratto del registro delle esecuzioni di data 26.4.2022 (doc. 17, allegato alla denuncia) risultano quattro esecuzioni (due in opposizione, un’estinzione e una comminatoria di fallimento), di cui l’ultima (e anche la sola di data posteriore al 24.11.2020) di data 19.7.2021. Il precetto esecutivo e la comminatoria di fallimento di cui ai doc. 20/21 (allegati alla denuncia) fanno nondimeno riferimento ad un riconoscimento di debito del 29.9.2016, debito sorto quindi manifestamente ben prima della cessione, in data 24.11.2020, della __________ alla __________.
Dal contratto 27.3.2022 emerge invero anche che “(…) dal predetto brevetto (del notaio __________ inerente alla compravendita della __________) risulta dichiarato che a quella data (24.11.2020) la società non aveva alcun debito pregresso.” (doc. 2, allegato alla denuncia). A prescindere dal fatto che si ignora il contenuto del brevetto, si ricorda che il presupposto dell’astuzia è in ogni caso escluso quando la vittima non ha osservato le misure fondamentali / elementari di prudenza, ovvero quando avrebbe potuto proteggersi con un minimo di attenzione o avrebbe potuto evitare l’errore con il minimo di prudenza che si poteva attendere da lei.
RE 1 ha manifestamente tralasciato le misure fondamentali di prudenza che si imponevano nel caso concreto. Egli, prima di concludere il contratto, avrebbe infatti dovuto verificare i debiti della __________. Se, come sembra di comprendere, il fatto che la __________ fosse priva di debiti era una condizione indispensabile, ovvero una conditio sine qua non, per l’acquisizione della società da parte di RE 1, quest’ultimo avrebbe imperativamente dovuto approfondire l’esistenza di debiti, personalmente (art. 8a LEF) rispettivamente esigendo dalla __________, e per lei da __________, di trasmettergli un estratto delle esecuzioni aggiornato, i bilanci ed ogni altra documentazione idonea a chiarire la situazione della società.
In queste circostanze, avendo RE 1 scelto di firmare il contratto senza procedere ad alcuna verifica sui debiti della __________, si deve necessariamente concludere per l’assenza di indizi di un inganno astuto e perciò dell’ipotizzato reato di truffa.
Il reclamante invoca il reato di appropriazione indebita [secondo cui è punito chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, si appropria di una cosa mobile altrui che gli è stata affidata o indebitamente impiega a profitto proprio o di un terzo valori patrimoniali affidatigli (art. 138 cifra 1 cpv. 1-3 CP) (BSK Strafrecht II – M.A. NIGGLI / C. RIEDO, op. cit., art. 138 CP n. 9 ss.)].
4.2.
Il reato di appropriazione indebita presuppone anzitutto che la cosa mobile altrui oppure il valore patrimoniale siano affidati all’autore: questi deve ricevere i beni in questione, in virtù di un accordo (espresso oppure tacito) oppure in base ad un altro rapporto giuridico, con il preciso obbligo di restituirli all’affidante o di consegnarli, per conto dell’affidante medesimo, ad una terza persona; l’affidante perde il suo potere di disporre sulla cosa mobile, rispettivamente sul valore patrimoniale affidato (BSK Strafrecht II – M.A. NIGGLI / C. RIEDO, op. cit., art. 138 CP n. 40 ss.).
Esso presuppone poi un’appropriazione, atto che, con riferimento alla cosa mobile altrui, implica la volontà dell’autore di spossessare durevolmente il danneggiato e di appropriarsene lui medesimo almeno provvisoriamente, intenzione – questa – che deve essere esteriormente riconoscibile (decisioni TF 6B_444/2019 del 14.11.2019 consid. 2.3.; 6B_1035/2016 del 10.11.2016 consid. 1.6.; BSK Strafrecht II – M.A. NIGGLI / C. RIEDO, op. cit., art. 138 CP n. 103 s.; StGB Praxiskommentar – S. TRECHSEL / M. PIETH / D. CRAMERI, op. cit., vor art. 137 CP n. 6 / art. 138 CP n. 9).
Si tratta di un reato intenzionale; l’autore deve parimenti agire per procacciare a sé oppure ad altri un indebito profitto (BSK Strafrecht II – M.A. NIGGLI / C. RIEDO, op. cit., art. 138 CP n. 112 ss.).
4.3.
RE 1 reputa che l’imputato __________ abbia commesso il citato reato perché non gli avrebbe consegnato i dipinti e le sculture, per un asserito valore di CHF 90'000.00, che avrebbero costituito il 90% del capitale azionario della __________.
Ora, secondo il contratto 27.3.2022 “__________, __________, (…), vende a (e) trasferisce al dr. RE 1 che acquista ed entra in possesso dell’intero capitale azionario di __________ di CHF 100'000 (centomila) composto da n. 100 azioni nominative da CHF 1,000 cadauna, (…)” (doc. 2, allegato alla denuncia). Il contratto non prevedeva dunque il trasferimento di opere d’arte, a cui nell’atto non si faceva alcuna menzione.
Il reclamante stesso adduce che il contratto di compravendita sarebbe stato annullato, con accordo di restituzione delle azioni da parte sua e del prezzo di compravendita da parte di __________.
In considerazione dell’annullamento mal si vede come RE 1 possa chiedere la consegna delle opere d’arte. Il fatto che il prezzo di compravendita non sarebbe ancora stato restituito completamente, ritenuto del resto che anche le azioni non sarebbero a loro volta state rese, non fonda manifestamente indizi di reato.
Il reclamante vorrebbe invero che il magistrato inquirente si sostituisse al giudice civile per risolvere a suo favore la controversia con la __________. Non è tuttavia compito delle autorità penali – segnatamente del procuratore pubblico – dirimere possibili liti tra parti di un contratto di compravendita. E’ contrario al principio della buona fede [che devono rispettare anche le parti (decisione TF 6B_1003/2018 del 18.12.2018 consid. 1.3.)] invocare reati per tentare di comporre più velocemente una lite, ossia per ottenere la restituzione di denaro o il risarcimento di un danno.
RE 1 domanda l’approfondimento delle indagini, segnatamente con l’audizione di __________ e __________.
5.2.
Giusta l’art. 139 cpv. 1 CPP per l’accertamento della verità le autorità penali si avvalgono di tutti i mezzi di prova leciti e idonei secondo le conoscenze scientifiche e l’esperienza. Questa norma concretizza i principi della libera valutazione delle prove ex art. 10 cpv. 2 CPP (decisione TF 6B_1029/2016 del 27.4.2017 consid. 2.4.) e della verità materiale ex art. 6 cpv. 1 CPP (le autorità penali, per il postulato inquisitorio, accertano d’ufficio tutti i fatti rilevanti per il giudizio, riguardo al reato e all’imputato) [decisione TF 6B_789/2019 del 12.8.2020 consid. 2.3.] (StPO Praxiskommentar – N. SCHMID / D. JOSITSCH, op. cit., art. 139 CPP n. 1).
Il principio inquisitorio giusta l’art. 6 CPP non obbliga nondimeno l’autorità penale ad assumere d’ufficio oppure su richiesta [tempestiva e nella forma corretta (decisione TF 6B_941/2019 del 14.2.2020 consid. 2.3.)] delle parti (art. 107 cpv. 1 lit. e CPP) mezzi di prova qualora – in considerazione di quanto già agli atti – giunga al convincimento che gli ulteriori mezzi di prova non muterebbero il suo giudizio: può procedere ad un apprezzamento anticipato delle prove secondo l’art. 139 cpv. 2 CPP (decisione TF 6B_1408/2021 del 5.5.2022 consid. 2.1.; BSK StPO – S. GLESS, op. cit., art. 139 CPP n. 31 ss., n. 48 ss.; StPO Praxiskommentar – N. SCHMID / D. JOSITSCH, op. cit., art. 139 CPP n. 3).
5.3.
Per i motivi alla base del decreto di non luogo a procedere e di questo stesso giudizio si poteva/può rinunciare senza incorrere in arbitrio ad esperire ulteriori prove (segnatamente procedere ai postulati interrogatori), che non avrebbero potuto/potrebbero manifestamente mutare l’esito del procedimento penale in questione.
Il decreto di non luogo a procedere deve essere confermato.
Il gravame, per quanto ricevibile, è respinto. Tassa di giustizia e spese sono poste a carico del reclamante, soccombente (art. 428 cpv. 1 CPP).
Per questi motivi,
richiamati gli art. 379 ss. e 393 ss. CPP, 1 ss. e 25 LTG ed ogni altra disposizione applicabile,
pronuncia
Il reclamo, per quanto ricevibile, è respinto.
La tassa di giustizia di CHF 800.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 850.-- (ottocentocinquanta), sono poste a carico di RE 1, __________.
Rimedio di diritto:
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.
Gli atti scritti devono essere consegnati al Tribunale federale oppure, all’indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l’ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF).
Per la Corte dei reclami penali
Il vicepresidente La cancelliera