Incarto n. 60.2015.155/195
Lugano 22 luglio 2015/asp
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliera:
Alessandra Mondada, vicecancelliera
sedente per statuire sui reclami 29.4.2015 (inc. 60.2015.155) e 1/5.6.2015 (inc. 60.2015.195) presentati da
RE 1, ,
contro
la decisione 28.4.2015 emanata dal procuratore pubblico Paolo Bordoli in materia di (dis-)sequestro nel contesto del procedimento inc. MP 2010.10322 promosso nei suoi confronti (inc. 60.2015.155) rispettivamente per denegata e ritardata giustizia del magistrato inquirente nel medesimo procedimento (inc. 60.2015.195);
richiamate le osservazioni 6/7.5.2015 e 10/11.6.2015 di PI 1 (patr. da: avv. PR 1, __________) – che ha postulato la reiezione dei gravami –, 11/12.5.2015 e 15.6.2015 del pubblico ministero – che pure ha chiesto il non accoglimento delle impugnative –, 15/18.5.2015 e 9/10.6.2015 di PI 2 (patr. da: avv. PR 2, __________) – che ha domandato la reiezione dei reclami –, 10/12.6.2015 di PI 3 (patr. da: avv. PR 3, __________) – che ha postulato il non accoglimento del gravame 1/5.6.2015 (inc. 60.2015.195) [non pronunciandosi, sebbene interpellato il 30.4.2015, sul reclamo 29.4.2015 (inc. 60.2015.155)] –;
preso atto che l’avv. RE 1, sollecitata il 20.5.2015 e il 15.6.2015, non ha replicato;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto
a. Con ordine di data 26.4.2011 – nel contesto del procedimento penale promosso nei confronti dell’avv. RE 1 per, tra altri, anche reati contro il patrimonio – il procuratore pubblico ha disposto la perquisizione presso __________, __________, della rubrica __________ concernente il conto clienti del predetto legale ed il sequestro di ogni avere presente e della documentazione.
Questa Corte, con giudizi 27.2.2012, ha respinto il reclamo 19/20.9.2011 dell’avv. RE 1 contro il citato ordine (inc. CRP 60.2011.301) rispettivamente il reclamo 16/19.9.2011 dell’imputata contro l’ordine 29.8.2011 che disponeva il sequestro di sue relazioni presso __________ (inc. CRP 60.2011.303).
b. Con decisione 18.7.2013 il magistrato inquirente ha dissequestrato, in applicazione dell’art. 267 cpv. 2 CPP, i fondi sulla menzionata rubrica presso __________ a favore di PI 2, al quale gli averi patrimoniali in essere sarebbero stati riconducibili.
Ha esposto che la documentazione agli atti del procedimento penale, in particolare il rapporto dell’équipe finanziaria (AI 141), avrebbe comprovato che i fondi confluiti sulla rubrica erano quelli precedentemente depositati presso __________ e, ancora prima, presso __________. Gli atti avrebbero dimostrato che PI 2 era avente diritto degli averi, concretamente suoi perché compensi per sue prestazioni lavorative. L’avv. RE 1 non avrebbe mai voluto quantificare o anche solo indicare quali pretese avrebbe vantato e a che titolo o a chi sarebbero appartenuti gli averi, se non a PI 2. Di lei eventuali pretese o altre contestazioni venali sarebbero risultate sufficientemente coperte dagli importi sequestrati sui conti presso __________ (pari, all’11.6.2012, ad Euro 390'651.22).
Il 7.10.2013 questa Corte ha respinto il reclamo 5/6.8.2013 dell’imputata contro detta decisione (inc. CRP 60.2013.248).
Con giudizio 24.10.2014 il Tribunale federale, da lei adito, ha accolto – per quanto ammissibile – il ricorso annullando la decisione 7.10.2013 di questa Corte: in assenza di una situazione giuridica sufficientemente chiara, il dissequestro non poteva essere ordinato giusta l’art. 267 cpv. 2 CPP (inc. TF 1B_410/2013).
c. Con atto 27.2.2014 il pubblico ministero ha promosso l’accusa davanti alla Corte delle assise criminali nei confronti dell’avv. RE 1 siccome accusata di ripetuta appropriazione indebita, ripetuta sottrazione di cose requisite o sequestrate, ripetuta amministrazione infedele, estorsione (tentata), sub. coazione (tentata), ripetuta coazione, ripetute soppressioni di documento, diffamazione e ripetuta violazione del segreto professionale.
Dall’atto di accusa (ACC 27/2014), che indica quali accusatori privati PI 1, PI 2 e PI 3, risulta che sono sequestrati, presso __________, il conto corrente n. __________ (legato alla relazione n. __________ Studio legale avv. RE 1) di Euro 1'985'153.50 e, presso __________, la relazione nominativa n. __________ intestata all’avv. RE 1 di Euro 54'644.01 e, ancora, la relazione nominativa n. __________ intestata all’avv. RE 1 di Euro 390'651.22.
d. Il 21.10.2014 il procuratore pubblico ha redatto un atto di accusa aggiuntivo, promuovendo l’accusa a carico dell’avv. RE 1, davanti alla medesima Corte di merito, siccome accusata di ripetuta diffamazione a pregiudizio degli avv.ti __________, __________ e, anche, __________ [ACC 106/2014].
e. Con istanza 16/17.11.2014 l’avv. RE 1, premesse le di lei notorie difficoltà a reperire i mezzi finanziari per assicurarsi ulteriormente la propria esistenza, e nello specifico la difesa, in ragione dei sequestri in essere, ha chiesto il dissequestro, dai conti presso __________ o __________, dell’importo di Euro 25'000.00 (minimo di Euro 20'000.00) per la difesa inerente al processo in __________.
f. Con decreto 17.11.2014 il giudice Marco Villa, presidente della Corte delle assise criminali, ha rinviato al magistrato inquirente gli atti formanti gli ACC 27/2014 e 106/2014 per completazione.
Gli ha trasmesso anche l’istanza 16/17.11.2014 per evasione.
g. Con pronuncia 9.12.2014 il procuratore pubblico ha respinto la predetta istanza: ha indicato che i fondi sequestrati presso __________ non appartenevano all’avv. RE 1 e che gli averi presso __________ erano in parte stati trasferiti direttamente dai conti __________ (e dunque non nella di lei pertinenza) e in parte erano oggetto di sequestro risarcitorio per le somme ritenute malversate.
Nella decisione ha inoltre preso posizione su istanze probatorie del 28-29.11.2014 inerenti all’audizione di alcune persone, respingendole, considerato – anche – che non reputava di dover riaprire l’istruttoria sulle fattispecie già oggetto di atto di accusa.
h. Con decisione 7.4.2015 questa Corte ha parzialmente accolto, per quanto ricevibile, il reclamo 22/23.12.2014 presentato dall’avv. RE 1 contro la decisione 9.12.2014, annullandola.
Ha ritenuto, ricordato il diritto applicabile e ammessa l’esistenza di sufficienti indizi per reati patrimoniali, che – per quanto riguardava gli averi presso __________ [conto n. __________ di Euro 1'985'153.50 (ACC 27/2014, p. 6)], considerato il sussistere di elementi indizianti per l’appartenenza a PI 2 degli averi – si poteva certamente reputare proporzionale il mantenimento del sequestro e che – per quanto riguardava i fondi presso __________ (relazioni nominative n. __________ di Euro 54'644.01 e n. __________ di Euro 390'651.22, entrambe intestate all’avv. RE 1) – il magistrato inquirente non aveva quantificato rispettivamente menzionato l’entità dell’indebito profitto semmai pervenuto all’imputata (inc. CRP 60.2014.437).
i. Lo stesso giorno, 7.4.2015, questa Corte ha respinto il reclamo di quest’ultima per denegata e ritardata giustizia del procuratore pubblico, che non si era pronunciato sulla sua istanza 10/12.12.2014 che aveva postulato – segnatamente – il dissequestro di tutte le sue relazioni (inc. CRP 60.2015.69), sentenza confermata dall’Alta Corte il 29.5.2015 (inc. TF 1B_184/2015).
j. Con decisione 28.4.2015 – chiusa l’istruzione il 31.3.2015 – il pubblico ministero si è espresso nuovamente sulle richieste (che l’imputata aveva ribadito il 15.4.2015 e il 24.4.2015).
Il magistrato inquirente, in relazione ai fondi presso __________, ha fatto riferimento al consid. 4.4.2.1. del giudizio 7.4.2015 di questa Corte, che aveva ritenuto proporzionale il provvedimento.
In merito agli averi presso __________, ha indicato che sui conti erano confluite importanti somme (Euro 345'000.00 e Euro 85'000.00) direttamente provenienti da relazioni riconducibili a PI 2, per cui l’imputata non aveva alcun valido titolo per operare: esse erano dunque da considerare indebito profitto e provento di reato. Il loro importo complessivo non eccedeva il danno, quantificato in Euro 454'188.90 e CHF 25'000.00 (già solo con riferimento al punto 1. dell’ACC 27/2014). I restanti averi erano stati sequestrati in applicazione dei disposti di cui alla decisione 7.4.2015 di questa Corte, consid. 3., ovvero in considerazione del fatto che solo in parte gli importi malversati erano direttamente confluiti sulla relazione presso __________; il resto era stato utilizzato per altri scopi. Al predetto indebito profitto (in merito alla relazione PI 2) si doveva aggiungere quello per la posizione di PI 1, pari ad Euro 185'000.00.
Per assicurare le somme malversate non c’era inoltre altra possibilità che il sequestro: esso appariva dunque proporzionale.
k. Con gravame 29.4.2015 (inc. 60.2015.155) l’avv. RE 1 postula che, in accoglimento dell’impugnativa, gli ordini di perquisizione e sequestro emanati nel 2011 inerenti ai conti presso __________ e __________ siano accertati nulli e che, quindi, la suddetta decisione 28.4.2015 sia accertata nulla subordinatamente sia annullata.
La reclamante, riprodotte le considerazioni e le conclusioni di cui ai suoi reclami contro gli ordini di perquisizione e sequestro 26.4.2011 e 29.8.2011, sostiene che esse si sarebbero rafforzate e rimpolpate nel tempo: avrebbe apportato la prova che PI 2 non sarebbe proprietario della somma di Euro 2 mio sequestrata, ma sarebbe l’autore del reato di appropriazione indebita di tale somma; inoltre, la sentenza 24.10.2014 del Tribunale federale avrebbe confermato le condotte illecite di favoreggiamento, concorso in riciclaggio e appropriazione indebita da parte del magistrato inquirente per avere aiutato PI 2 nel tentativo di appropriarsi illecitamente della refurtiva.
La pronuncia 28.4.2015 dovrebbe essere annullata perché non rispetterebbe i dettami del giudizio 7.4.2015 di questa Corte.
l. Con ulteriore gravame 1/5.6.2015 (inc. 60.2015.195) l’avv. RE 1 chiede che, in suo accoglimento, gli ordini di perquisizione e sequestro del 2011 siano accertati nulli subordinatamente annullati e dunque sia fatto ordine al procuratore pubblico di procedere urgentemente al dissequestro dei conti a lei riconducibili.
Delle di lei argomentazioni e delle osservazioni delle parti ai gravami si dirà, se necessario per il giudizio, in corso di motivazione.
in diritto
Gli inc. 60.2015.155 (reclamo 29.4.2015) e 60.2015.195 (reclamo 1/5.6.2015) sono congiunti nella trattazione e nel giudizio.
Giusta l’art. 393 cpv. 1 lit. a CPP il reclamo può essere interposto, entro il termine di dieci giorni, contro le decisioni e gli atti procedurali e, in ogni momento, contro le omissioni della polizia, del pubblico ministero e, ancora, delle autorità penali delle contravvenzioni, eccettuati i casi in cui esso è espressamente escluso dal CPP oppure quando è prevista un’altra impugnativa.
Con il gravame, da introdurre davanti alla giurisdizione di reclamo (art. 20 cpv. 1 lit. b CPP), ovvero – in Ticino – alla Corte dei reclami penali (art. 62 cpv. 2 LOG), si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lit. a CPP), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e l’inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).
Il reclamo deve essere presentato per iscritto e motivato (art. 396 cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare all’art. 390 CPP per la forma scritta ed all’art. 385 CPP per la motivazione.
Esso deve indicare – in particolare – i punti della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).
Anche il reclamo 1/5.6.2015 è tempestivo. Esso censura denegata e ritardata giustizia del procuratore pubblico nel procedimento: non soggiace ad alcun termine (art. 396 cpv. 2 CPP).
L’avv. RE 1, imputata e titolare dei conti bancari oggetto della decisione di sequestro, è legittimata a reclamare giusta l’art. 382 cpv. 1 CPP avendo un interesse giuridicamente protetto all’annullamento o alla modifica della pronuncia che le impedisce di disporre liberamente sulle relazioni (decisioni TF 6B_128/2014 del 23.9.2014 consid. 1.1.; 6B_422/2013 del 6.5.2014 consid. 1.2.; 1B_94/2012 del 2.4.2012 consid. 2.1.; decisione TPF BB.2012.71 del 20.12.2012 consid. 1.2.) rispettivamente all’avanzamento e alla conclusione del procedimento.
Le esigenze di forma e motivazione dei reclami sono rispettate.
I gravami, in queste circostanze, sono ricevibili in ordine.
reclamo 29.4.2015 contro la decisione 28.4.2015 (inc. 60.2015.155)
A’ sensi dell’art. 263 cpv. 1 CPP all’imputato e a terzi possono essere sequestrati oggetti e valori patrimoniali se questi saranno presumibilmente utilizzati come mezzi di prova (a), utilizzati per garantire le spese procedurali, le pene pecuniarie, le multe e le indennità (b), restituiti ai danneggiati (c) oppure confiscati (d).
Il sequestro, provvedimento eminentemente cautelare, ha di conseguenza lo scopo di acquisire e conservare gli oggetti per il dispiegamento della procedura e quindi per le necessità dell’istruzione preliminare, per le decisioni del magistrato requirente e per quelle del giudice del merito nella prospettiva – tra le altre cose – della produzione e valutazione delle prove (sequestro probatorio secondo l’art. 263 cpv. 1 lit. a CPP) e della decisione di confisca, restituzione oppure devoluzione, come agli art. 69 ss. CP (sequestro confiscatorio giusta l’art. 263 cpv. 1 lit. d CPP) [decisione TF 1B_1/2015 del 19.3.2015 consid. 3.1.; ZK StPO – S. HEIMGARTNER, op. cit., art. 263 CPP n. 15 ss.].
Il sequestro (quale misura coercitiva che restringe la garanzia della proprietà ex art. 26 Cost.) è legittimo – secondo l’art. 197 CPP – solo se si fonda su una base legale, in presenza concorrente di sufficienti indizi di reato (decisioni TF 1B_212/2014 del 14.10.2014 consid. 3.2.; 1B_193/2014 del 2.9.2014 consid. 2.1.), se gli obiettivi con esso perseguiti non possono essere raggiunti mediante misure meno severe (proporzionalità), se l’importanza del reato lo giustifica (proporzionalità) e se vi è connessione tra questo e l’oggetto che così occorre salvaguardare per gli incombenti di istruttoria e, poi, di giudizio (decisione TF 1B_109/2015 del 3.6.2015 consid. 2.1.; BSK StPO – F. BOMMER / P. GOLDSCHMID, op. cit., vor art. 263-268 CPP n. 11 ss.).
La decisione sulla sorte degli oggetti e dei valori patrimoniali sequestrati giusta l’art. 263 CPP è disciplinata dall’art. 267 CPP.
4.2.
4.2.1.
Giusta l’art. 70 cpv. 1 CP il giudice ordina la confisca [nei confronti dell’imputato oppure nei confronti di terzi (in quest’ultimo caso alle condizioni secondo l’art. 70 cpv. 2 CP)] dei valori patrimoniali che costituiscono il prodotto di un reato oppure erano destinati a determinare o a ricompensare l’autore di un reato, a meno che debbano essere restituiti alla persona lesa allo scopo di ripristinare la situazione legale (DTF 140 IV 57 consid. 4.1.1.).
La confisca è assicurata con il sequestro giusta l’art. 263 CPP.
4.2.2.
Se i valori patrimoniali sottostanti alla confisca non sono più reperibili (siccome consumati, dissimulati o alienati), il giudice ordina – secondo l’art. 71 cpv. 1 CP – in favore dello Stato un risarcimento equivalente, allo scopo di impedire “(…) che colui il quale si è liberato dei valori patrimoniali soggetti a confisca sia avvantaggiato rispetto a chi li ha conservati” (FF 1993 III 221; decisioni TF 6B_236/2015 del 30.4.2015 consid. 1.4.1.; 1B_1/2015 del 19.3.2015 consid. 3.1.; DTF 140 IV 57 consid. 4.1.2.).
L’autorità – in applicazione dell’art. 71 cpv. 3 prima frase CP – in vista dell’esecuzione può sequestrare i valori patrimoniali dell’interessato (imputato oppure entro certi limiti terzo) “(…), prodotto diretto o indiretto del reato, come pure quelli di provenienza lecita fino a concorrenza dell’importo presumibile del provento del reato. Spetta poi al giudice, sulla base dei risultati della procedura d’assunzione delle prove, ordinare una confisca, oppure, oltre a questa misura, mantenere il sequestro a copertura di un risarcimento compensativo pronunciato” (FF 1993 III 223; decisioni TF 1B_40/2014 del 15.4.2014 consid. 5.1.2.; 1B_300/2013 del 14.4.2014 consid. 5.3.1.; 1B_163/2013 del 4.11.2013 consid. 4.1.4.; 1B_711/2012 del 14.3.2013 consid. 4.1.2.; DTF 140 IV 57 consid. 4.1.2.; StGB Praxiskommentar – S. TRECHSEL / M. PIETH / M. JEAN-RICHARD, 2. ed., art. 71 CP n. 3; BSK Strafrecht I – F. BAUMANN, 3. ed., art. 70/71 CP n. 69).
Il risarcimento compensativo, quale provvedimento sostitutivo della confisca a’ sensi dell’art. 70 cpv. 1 CP (decisione TF 1B_40/2014 del 15.4.2014 consid. 5.1.2.; BSK Strafrecht I – F. BAUMANN, op. cit., art. 70/71 CP n. 65) qualora i valori patrimoniali provento di reato non sono più reperibili [“In ragione del suo carattere sussidiario, il risarcimento compensativo può essere pronunciato soltanto se, qualora i valori patrimoniali fossero stati disponibili, la confisca sarebbe stata pronunciata. Può quindi essere pronunciato l’ordine di risarcimento compensativo anche nei confronti di un terzo presso il quale sarebbero stati confiscati i valori patrimoniali dai quali egli si è separato” (FF 1993 III 221 s.)], presuppone che i valori siano pervenuti all’interessato dal sequestro. L’esigenza di detto presupposto – esistenza di un indebito profitto di carattere patrimoniale – è attestata dallo scopo del risarcimento, che impedisce che colui che si è liberato dei valori patrimoniali soggetti a confisca sia avvantaggiato rispetto a chi li ha conservati [“il crimine non paga” (decisione TF 6B_236/2015 del 30.4.2015 consid. 1.4.1.; DTF 140 IV 57 consid. 4.1.2.)], circostanza che implica necessariamente che essi gli siano pervenuti. L’ottenimento di un valore patrimoniale (che può concretizzarsi parimenti nella diminuzione dei passivi) è dunque indispensabile (StGB Praxiskommentar – S. TRECHSEL / M. PIETH / M. JEAN-RICHARD, op. cit., art. 71 CP n. 1).
5.1.
Il magistrato inquirente, in merito ai fondi presso __________, ha fatto riferimento, per respingere la domanda di dissequestro dell’avv. RE 1, al consid. 4.4.2.1. del giudizio 7.4.2015 di questa Corte, che aveva ritenuto proporzionale il sequestro. A ragione.
Questa Corte [che al consid. 4.3.2. della citata pronuncia aveva ammesso, stante l’atto di accusa 27.2.2014 (ACC 27/2014) a carico dell’imputata, sufficienti indizi di colpevolezza nei di lei confronti per, anche, reati patrimoniali, conclusione – peraltro non esplicitamente contestata dalla reclamante – che si deve confermare anche oggi], al citato considerando, aveva ritenuto:
“Per quanto riguarda gli averi presso __________ [conto n. __________ di Euro 1'985'153.50 (ACC 27/2014, p. 6)], dal rapporto dell’équipe finanziaria 2.7.2012 emerge che “Dalle verifiche effettuate risulta che, tra gennaio e marzo 2009, PI 2 ha trasferito liquidità e titoli (per complessivi EUR 2.7 mio) dalla relazione intestata a __________ (società __________ a lui riconducibile) presso __________ a favore della relazione intestata allo Studio legale dell’avv. RE 1 presso __________, __________ (…). (…) A fine ottobre 2009 il denaro (titoli e liquidità, al netto dei pagamenti fatti nell’interesse di PI 2) è stato trasferito da , , a favore della relazione dello Studio legale dell’avv. RE 1 presso __________ (); la liquidità è stata inizialmente accreditata a favore del conto “clienti” () (…). A gennaio 2010, parte della liquidità in conto (…) è stata trasferita a favore della rubrica denominata __________ (aperta per conto di PI 2)” [p. 3, AI 141]. Risulta inoltre, sempre dal medesimo rapporto 2.7.2012, che “La rubrica denominata __________ è riconducibile a PI 2, così come indicato nei due formulari A del 15.12.2009: (…)” [p. 10, AI 141]. In queste circostanze, ritenuta l’esistenza di elementi indizianti per l’appartenenza, a PI 2, dei noti averi, si può certo reputare proporzionale il mantenimento del sequestro, condizione a cui il magistrato inquirente ha implicitamente alluso.” (p. 10 s., inc. CRP 60.2014.437).
Questa conclusione, non essendosi nel frattempo modificate le circostanze, deve essere confermata ancora oggi. Si ricorda peraltro che il sequestro è una misura conservativa fondata sulla verosimiglianza, riferita a pretese ancora incerte (DTF 140 IV 57 consid. 4.1.1.). E’ soltanto al momento del giudizio di merito che saranno eventualmente sanciti una confisca, un risarcimento equivalente oppure un’assegnazione alla parte lesa (decisione TF 1B_170/2015 del 29.6.2015 consid. 3.1.). Fintanto che il procedimento penale non è concluso e che permane una delle citate possibilità, il sequestro deve di conseguenza essere mantenuto (decisione TF 1B_170/2015 del 29.6.2015 consid. 3.1.).
Le asserzioni della reclamante, secondo cui – in sostanza – gli averi sequestrati non sarebbero di proprietà di PI 2, il quale si sarebbe indebitamente appropriato dei medesimi, non sono sufficienti – a questo stadio del procedimento – per inficiare la suddetta conclusione, fondata sulla verosimiglianza.
La questione della titolarità degli averi potrà, e dovrà, certamente essere discussa al momento del giudizio di merito davanti alla competente Corte, alla quale l’imputata sarà (presto) deferita.
A quel momento l’avv. RE 1 potrà (conformemente al diritto di essere sentita) esprimersi sugli averi sequestrati, sui quali si determinerà la competente Corte delle assise criminali.
Fino ad allora, essendone dati i presupposti, come sopra indicato, gli averi devono restare sequestrati. Il provvedimento conservativo può del resto essere revocato soltanto nell’ipotesi in cui sia immediatamente manifesto ed indubbio che non siano (e non possano essere) adempiute le condizioni di legge per cui è stato disposto (decisione TF 1B_252/2014 del 3.11.2014 consid. 2.1.): ciò che nondimeno non è il caso nella fattispecie qui in esame.
5.2.
La medesima conclusione si impone per i conti presso __________.
5.2.1.
Nel giudizio 7.4.2015 questa Corte ha dovuto constatare che il magistrato inquirente non aveva distinto gli averi che sarebbero arrivati da __________ (non di pertinenza dell’avv. RE 1) da quelli – per suo dire – oggetto di sequestro risarcitorio per le somme considerate malversate e che – inoltre – non aveva quantificato rispettivamente menzionato l’entità dell’indebito profitto che sarebbe pervenuto all’imputata. La Corte ha ricordato che il provvedimento del sequestro risarcitorio implicava – con riferimento agli art. 70 s. CP – valori patrimoniali che costituivano il prodotto di un reato oppure che erano destinati a determinare o a ricompensare l’autore di un reato: era invero necessario che all’interessato dal sequestro fossero pervenuti averi provento di reato, dei quali si era poi spossessato. Era quindi imperativo determinare la portata dell’indebito profitto: anche se il danno alle parti lese fosse stato superiore ai beni complessivi sequestrati, il sequestro degli averi riconducibili all’avv. RE 1 avrebbe potuto estendersi solo all’entità dei beni che le erano arrivati quale (indebito) profitto, non alla globalità del danno. Era imprescindibile che fosse chiarito se i reati ipotizzati a di lei carico avessero generato un indebito profitto e se questo le fosse pervenuto (consid. 4.4.2.2., p. 11 s., inc. CRP 60.2014.437).
Si tratta ora di esaminare se il pubblico ministero si sia (ri)pronunciato avuto riguardo alle indicazioni di questa Corte.
5.2.2.
Il magistrato inquirente – nella decisione 28.4.2015 – ha menzionato che sui conti erano confluite importanti somme (Euro 345'000.00 e Euro 85'000.00) direttamente provenienti da relazioni riconducibili a PI 2, per cui l’imputata non aveva alcun valido titolo per operare: esse erano dunque da considerare indebito profitto e provento di reato. Il loro importo complessivo non eccedeva il danno, quantificato in Euro 454'188.90 e CHF 25'000.00 (già solo con riferimento al punto 1. dell’ACC 27/2014). I restanti averi erano stati sequestrati in applicazione dei disposti di cui alla decisione 7.4.2015 di questa Corte, consid. 3., ovvero in considerazione del fatto che solo in parte gli importi malversati erano direttamente confluiti sulla relazione presso __________; il resto era stato utilizzato per altri scopi. Al predetto indebito profitto (in merito alla relazione PI 2) si doveva aggiungere quello per la posizione PI 1, pari ad Euro 185'000.00. Ha concluso ritenendo che gli importi sequestrati fossero da considerare, per la relazione n. __________, interamente quale provento di reato e indebito profitto e, per la relazione n. __________, in ragione di Euro 345'000.00 quale provento di reato e indebito profitto e per la rimanenza quale risarcimento compensativo per l’indebito profitto. Per assicurare le somme malversate non c’era inoltre altra possibilità che il sequestro: esso appariva dunque proporzionale.
Il procuratore pubblico – con questa esposizione dei fatti – si è di tutta evidenza compiutamente ed esaustivamente pronunciato in ossequio a quanto indicato da questa Corte nel noto giudizio.
Ha infatti esplicitato i beni provenienti da relazioni riconducibili a PI 2, averi – che si trovano sui conti n. __________ (Euro 345'000.00) e n. __________ (Euro 85'000.00) – che costituivano, secondo la tesi accusatoria, indebito profitto e provento di reato. Ha espresso il danno, quantificato in Euro 454'188.90 e CHF 25'000.00 (già solo con riferimento al punto 1. dell’ACC 27/2014). Ha aggiunto che la differenza tra l’importo di Euro 345'000.00 e quanto sul conto n. __________ (secondo l’ACC 27/2014: Euro 390'651’22) era sequestrato a fine risarcitorio. Il pregiudizio, come cifrato, era superiore agli averi sequestrati: per garantire le somme malversate, si doveva mantenere il sequestro in essere, misura proporzionale.
In queste circostanze, accertato che le motivazioni addotte sono condivisibili nel merito, come si evince in particolare dal rapporto dell’équipe finanziaria 2.7.2012 (p. 13 ss., AI 141), tenuto presente che il giudizio di questa Corte si deve basare sulla verosimiglianza e non sulla certezza e che la tesi accusatoria da cui emerge l’ipotizzato nocumento sarà oggetto di verifica da parte della Corte di merito, si deve confermare la pronuncia 28.4.2015.
La reclamante non si confronta del resto con le cifre indicate dal magistrato inquirente; si limita a sostenere che “(…) contesta recisamente la decisione del PP in tutti i suoi punti e rinuncia a chinarvisi singolarmente principalmente in ragione della manifesta nullità degli OPS e a casco (?) di quella della decisione qui impugnata” (reclamo 29.4.2015, p. 16). L’onere di motivazione del gravame spetta nondimeno a chi lo inoltra, secondo i combinati art. 396 cpv. 1 CPP (secondo cui i reclami vanno motivati) e 385 cpv. 1 CPP (le cui lit. a/b prevedono esplicitamente che devono essere indicati, con precisione, i punti della decisione che si intendono impugnare e i motivi a sostegno di una diversa decisione) [sentenza TF 6B_207/2014 del 2.2.2015 consid. 5.2.].
In ogni caso, come si dirà, il riferimento alla “nullità degli OPS” – che chiede di constatare – non prova il fondamento del gravame.
5.2.3.
Gli ordini di perquisizione e sequestro a cui fa accenno la reclamante, di data 26.4.2011 e 29.8.2011, sono già stati oggetto di decisione: con giudizi 27.2.2012 questa Corte ha respinto i reclami 16/19.9.2011 (inc. CRP 60.2011.303) e 19/20.9.2011 (inc. CRP 60.2011.301) contro i predetti ordini, sentenze che l’avv. RE 1 non ha contestato davanti al Tribunale federale.
Una decisione viziata è peraltro nulla – nullità che deve essere ammessa solo in casi eccezionali, quando la mera annullabilità non offre manifestamente sufficiente tutela – soltanto se il difetto è particolarmente grave, manifesto o comunque facilmente identificabile e la sua constatazione non mette seriamente in pericolo la sicurezza del diritto (decisioni TF 1B_332/2014 del 16.10.2014 consid. 2.1.; 6B_640/2012 del 10.5.2013 consid. 1.1.).
Il fatto che la reclamante ritenga che PI 2 non debba avere la qualità di accusatore privato nel procedimento penale [questione già sollevata e evasa da questa Corte, che ha riconosciuto detta qualità (decisione 5.10.2012, inc. CRP 60.2012.298, sentenza confermata dal Tribunale federale, inc. TF 1B_698/2012 dell’8.3.2013)] non è evidentemente circostanza idonea a rendere nulli gli ordini di perquisizione e sequestro che hanno bloccato averi apparentemente (consid. 5.1. e 5.2.2.) riconducibili a PI 2 su conti bancari a lei intestati.
La qualità di accusatore privato e il destino dei beni saranno peraltro oggetto di discussione davanti al giudice di merito.
La questione a sapere se effettivamente un reato è adempiuto (sotto il profilo della fattispecie, dell’illiceità e della colpa) è infatti risolta unicamente al momento della decisione di merito. Fino a quell’istante il reato resta pertanto una mera ipotesi. La posizione processuale della persona lesa si fonda quindi su una supposizione provvisoria – all’inizio del procedimento frequentemente soltanto sulla descrizione dei fatti da parte del leso – e deve essere costantemente esaminata nel corso del procedimento (BSK StPO – G. MAZZUCCHELLI / M. POSTIZZI, op. cit., art. 115 CPP n. 20; DTF 141 IV 1 consid. 3.1.). Di modo che la posizione di PI 2 potrà e dovrà essere riesaminata al processo.
Non si comprende peraltro il nesso tra la contestata qualità di accusatore privato di PI 2 e i sequestri in opera.
Il sequestro, che può essere disposto nei confronti dell’imputato e di terzi (art. 263 cpv. 1 CPP), è legittimo – come detto più sopra (consid. 4.1.) – se sono adempiuti determinati presupposti di legge (sufficienti indizi, connessione, proporzionalità). Se ne sono date le condizioni, il procuratore pubblico deve procedere d’ufficio al sequestro, a prescindere da istanze delle parti o di eventuali terzi. Non è invero necessario che ci sia un accusatore privato: secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, infatti, il fatto che il danneggiato rinunci al risarcimento del danno in seguito, segnatamente, ad una transazione, non fa mutare il carattere di reato dell’atto che ha cagionato il nocumento, di modo che l’eventuale provento di reato deve comunque essere confiscato (decisione TF 6B_479/2012 del 18.4.2013 consid. 3.3.).
Qualora, dunque, per ipotesi, la Corte di merito non dovesse riconoscere a PI 2 la qualità di accusatore privato, essa non sarà dispensata dall’esaminare la condotta dell’imputata in relazione alle ipotesi accusatorie a suo carico, segnatamente dal verificare se quest’ultima si sia appropriata di denaro comunque non nella di lei proprietà (ma di terze persone).
La decisione 24.10.2014 del Tribunale federale (inc. TF 1B_410/2013) non ha peraltro “(…) demolito strutturalmente l’impianto accusatorio contro RE 1 perché sancisce, inter alia, la decadenza ex tunc della qualità di parte danneggiata di PI 2” (reclamo 29.4.2015, p. 13): l’Alta Corte si è limitata a constatare l’assenza in concreto di una situazione giuridica sufficientemente chiara, per cui il dissequestro – sulla base dell’art. 267 cpv. 2 CPP – non poteva essere disposto (consid. 3.5.). Null’altro.
reclamo 1/5.6.2015 (denegata e ritardata giustizia) (inc. 60.2015.195)
L’avv. RE 1, con ulteriore gravame (inviato al giudice dei provvedimenti coercitivi, che l’ha trasmesso a questa Corte), domanda che gli ordini di perquisizione e sequestro del 2011 siano accertati nulli subordinatamente annullati e sia ingiunto al procuratore pubblico di procedere urgentemente al dissequestro.
7.2.
La reclamante, considerato che i fatti a lei contestati sarebbero occorsi prima dell’1.1.2011, domanda di applicare al caso il diritto procedurale secondo il vCPP/TI, in vigore fino al 31.12.2010.
L’art. 448 cpv. 1 CPP prevede però che i procedimenti pendenti al momento dell’entrata in vigore del CPP siano continuati secondo il nuovo diritto, in quanto le norme di legge non prevedano altro (BSK StPO – H. USTER, op. cit., art. 448 CPP n. 1 s.).
Al procedimento penale deve dunque essere applicato il CPP.
7.3.
7.3.1.
Commette diniego di giustizia e viola l’art. 29 cpv. 1 Cost. l’autorità che, chiamata ad evadere le procedure di sua competenza in un tempo adeguato, in relazione a natura e complessità della causa, non si pronuncia su un tema sottopostole nella forma, nella motivazione e nei termini corretti (cfr., in merito, per esempio, decisione TF 6B_865/2014 del 2.4.2015 consid. 2.1.).
7.3.2.
Il principio di celerità, sancito in generale per esempio dagli art. 29 cpv. 1 Cost., 10 cpv. 3 Cost. TI, 6 cifra 1 CEDU, 14 cifra 3 lit. c Patto ONU II e 5 cpv. 1 CPP e, per quanto concerne la carcerazione preventiva, dagli art. 31 cpv. 3 Cost., 5 cifra 3 CEDU (cfr., sul tema, M. MINI, Il principio della celerità in materia penale, in Diritto senza devianza, p. 555 ss.) e 5 cpv. 2 CPP, impone alle autorità di procedere con la dovuta speditezza non appena l’imputato è informato dei sospetti che pesano su di lui, al fine di non lasciarlo inutilmente nello stato di angoscia che una tale procedura suscita (decisione TF 6B_751/2014 del 24.3.2015 consid. 1.4.; BSK StPO – S. SUMMERS, op. cit., art. 5 CPP n. 1).
L’art. 5 CPP concretizza il principio di celerità per il diritto penale.
Secondo l’art. 5 cpv. 1 CPP le autorità penali avviano senza indugio i procedimenti penali e li portano a termine senza ritardi ingiustificati. In applicazione dell’art. 5 cpv. 2 CPP, se l’imputato è in stato di carcerazione, il procedimento a suo carico ha priorità.
Questi principi devono essere ossequiati dalle autorità di perseguimento penale (art. 12 / 15 ss. CPP) e giudicanti (art. 13 / 18 ss. CPP) [decisione TF 1B_549/2012 del 12.11.2012 consid. 2.3.], dal momento in cui l’imputato viene a conoscenza del procedimento e fino al momento in cui cresce in giudicato la sentenza di ultima istanza (ZK StPO – W. WOHLERS, op. cit., art. 5 CPP n. 6 s.; BSK StPO – S. SUMMERS, op. cit., art. 5 CPP n. 2).
La questione a sapere se il principio di celerità sia stato violato va decisa in base ad un apprezzamento globale del lavoro effettuato dalle autorità; tempi morti sono inevitabili e, se nessuno di essi ha avuto una durata scioccante, è l’apprezzamento globale ad essere decisivo. Si devono considerare, segnatamente, la gravità dei reati, la complessità del caso in esame, i relativi atti istruttori, la condotta dell’imputato ed il comportamento delle autorità (decisioni TF 6B_590/2014 del 12.3.2015 consid. 5.3.; 6B_605/2014 del 22.12.2014 consid. 2.2.; BSK StPO – S. SUMMERS, op. cit., art. 5 CPP n. 7 ss.; ZK StPO – W. WOHLERS, op. cit., art. 5 CPP n. 8 ss.; M. MINI, Il principio della celerità in materia penale, in Diritto senza devianza, p. 538 ss.). Anche il tempo trascorso tra il rinvio a giudizio dell’imputato ed il dibattimento deve essere valutato alla luce di tutte le circostanze del caso (decisione TF 1B_313/2012 del 15.6.2012 consid. 3.1.).
Il principio è leso anche se alle autorità non è imputabile alcuna colpa. Un cronico sovraccarico o deficienze strutturali non giustificano infatti una violazione del postulato: compete allo Stato dotare le autorità del personale e dei mezzi necessari per poter statuire in tempi ragionevoli ed ai tribunali organizzare la loro attività in modo da poter evadere le vertenze loro sottoposte entro un termine adeguato (decisione TF 1B_549/2012 del 12.11.2012 consid. 2.4.2.; BSK StPO – S. SUMMERS, op. cit., art. 5 CPP n. 14; ZK StPO – W. WOHLERS, op. cit., art. 5 CPP n. 10).
L’art. 5 CPP non prevede sanzioni in caso di violazione dell’imperativo di celerità. La sua lesione può però comportare, segnatamente, l’accertamento della violazione del principio, l’esenzione o l’attenuazione dalla/della pena, il risarcimento del danno, la riparazione del torto morale o l’archiviazione del procedimento penale (cfr., in generale, BSK StPO – S. SUMMERS, op. cit., art. 5 CPP n. 15 ss.; ZK StPO – W. WOHLERS, op. cit., art. 5 CPP n. 12 s.; N. SCHMID, StPO Praxiskommentar, 2. ed., art. 5 CPP n. 3; M. MINI, Il principio della celerità in materia penale, in Diritto senza devianza, p. 542 ss.; in materia di carcerazione, decisione TF 1B_343/2014 del 29.10.2014 consid. 2.1.).
7.4.
Si è detto più sopra che gli ordini di perquisizione e sequestro 26.4.2011 e 29.8.2011 sono già stati oggetto di decisioni di questa Corte (inc. CRP 60.2011.301 e 60.2011.303), non censurate, e che il fatto che la reclamante ritenga che PI 2 non debba avere la qualità di accusatore privato nel procedimento penale in essere non è circostanza idonea a rendere nulli gli ordini di perquisizione e sequestro che hanno bloccato averi a lui apparentemente riconducibili su conti bancari a lei intestati.
Il procuratore pubblico e questa Corte si sono espressi sulle istanze di dissequestro della reclamante: la circostanza che non abbiano dato seguito alle medesime, secondo quanto auspicato dall’avv. RE 1, non implica denegata o ritardata giustizia.
Il magistrato inquirente – al quale erano stati ritornati gli atti dell’inc. MP 2010.10322, per completare la motivazione, in seguito al giudizio 7.4.2015 di questa Corte – si è del resto celermente ripronunciato sulle istanze di dissequestro, prolando la sua decisione il 28.4.2015. Nulla può essergli rimproverato.
Il gravame 1/5.6.2015 è respinto. Tassa di giustizia, spese e ripetibili (a favore di chi le ha protestate) sono poste a carico dell’avv. RE 1, soccombente.
Con scritto intitolato “reclamo urgente per denegata e ritardata giustizia ripetuta e/o continuata con istanza di provvedimento d’urgenza” di data 8.7.2015 l’avv. RE 1 ha sollecitato l’evasione delle sue impugnative. Ha aggiunto, quale ultima frase, “In ultima analisi ed in ultimo subordine, quantomeno le chiedo di voler accogliere la mia istanza di ricusazione di Bordoli”.
Il contenuto dello scritto è nondimeno sconveniente: l’avv. RE 1 utilizza infatti in larga misura termini oltraggiosi e denigratori nei confronti del magistrato inquirente. Di modo che l’istanza è immediatamente da dichiarare irricevibile (cfr. consid. 1.5. del giudizio 7.10.2013 di questa Corte, inc. CRP 60.2013.248).
Per questi motivi,
richiamati gli art. 379 ss. e 393 ss. CPP, 1 ss. e 25 LTG e ogni altra norma applicabile,
pronuncia
Gli inc. 60.2015.155 (reclamo 29.4.2015) e 60.2015.195 (reclamo 1/5.6.2015) sono congiunti nella trattazione e nel giudizio.
I reclami 29.4.2015 (inc. 60.2015.155) e 1/5.6.2015 (inc. 60.2015.195) sono respinti.
L’istanza 8.7.2015 è irricevibile.
La tassa di giustizia di CHF 2'000.-- e le spese di CHF 100.--, per complessivi CHF 2’100.-- (duemilacento), sono poste a carico dell’avv. RE 1, __________, che a titolo di ripetibili rifonderà a PI 1, __________, e a PI 2, __________, CHF 500.-- (cinquecento) ciascuno.
Rimedio di diritto:
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La cancelliera