Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TRAP_002
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TRAP_002, 60.2022.149
Entscheidungsdatum
17.11.2022
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Incarto n. 60.2022.149

Lugano 17 novembre 2022/dp

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Nicola Respini, presidente, Raffaele Guffi, Giovan Maria Tattarletti

cancelliera:

Daniela Fossati, vicecancelliera

sedente per statuire sul reclamo 24.5.2022 presentato da

RE 1 patr. da: PR 1

contro

lo scritto 16.5.2022 del procuratore generale sostituto Moreno Capella con il quale lo ha invitato ad indicargli, nel termine impartito per presentare istanze probatorie, se intende contestare la determinazione della velocità della sua autovettura effettuata dalla polizia (inc. MP __________);

richiamate le osservazioni 25/27.5.2022 e la duplica 8/9.6.2022 del procuratore generale sostituto, entrambe concludenti per la reiezione del gravame;

richiamata la replica 2/3.6.2022 di RE 1, mediante la quale si riconferma nelle proprie allegazioni;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto

a. A seguito dell’incidente della circolazione stradale verificatosi il __________, verso le ore __________, in territorio di __________, su __________, avente quale unico protagonista RE 1, conducente dell’autovettura __________ targata __________, è stato aperto un procedimento penale a suo carico per titolo di grave infrazione qualificata alle norme della circolazione stradale (art. 90 cpv. 3 LCStr), in via subordinata di grave infrazione alle norme della circolazione stradale (art. 90 cpv. 2 LCStr), così come di guida in stato di inattitudine e violazione del divieto di guidare sotto l’influsso dell’alcol (art. 91 LCStr) [inc. MP __________].

b. Il 20.4.2022 è stato acquisito agli atti il rapporto di complemento allestito il 15.4.2022 dalla polizia (AI 12), dal quale risulta che la velocità con la quale, quella notte, RE 1 era transitato su __________ poco prima dell’impatto (stabilita in 155.62 km/h) era stata calcolata sulla base dei dati emersi dall’analisi del sistema di videosorveglianza della Città di __________ e della formula matematica velocità = spazio / tempo.

c. Il 6.5.2022 RE 1 è stato interrogato (per la terza volta) in veste di imputato, dinanzi al segretario giudiziario, alla presenza del suo legale.

L’imputato, alla domanda a sapere se accettava l’accertamento della velocità esperita dalla polizia, si è avvalso della facoltà di non rispondere (VI 6.5.2022, p. 3, AI 17).

d. Lo stesso giorno il procuratore generale sostituto ha comunicato all’avv. PR 1 di aver preso atto del suddetto verbale. In merito alla velocità dell’autovettura prima dell’incidente stabilita in 155.62 km/h, lo ha informato che “… in caso di contestazione della stessa sottoporrò gli elementi – quali la registrazione della videosorveglianza di cui ha ricevuto copia al termine del precitato verbale – a un esame peritale, i cui costi seguiranno la soccombenza”, assegnandogli un termine di cinque giorni per comunicare se intendeva contestare questo accertamento (AI 18).

e. Con scritto 10/11.5.2022 l’avv. PR 1 ha comunicato al magistrato inquirente che, in virtù dell’art. 113 cpv. 1 CPP, il suo assistito manteneva la posizione assunta in occasione del suo interrogatorio del 6.5.2022.

f. Con successiva lettera 16.5.2022 il procuratore generale sostituto ha comunicato al legale di RE 1 quanto segue:

“preso atto del suo scritto 10 maggio u.s., rilevo l’assenza di risposta alla mia richiesta del 6 maggio. In data odierna viene intimata la chiusura dell’istruzione. La invito quindi, nel termine impartito per presentare istanze probatorie, a voler indicare se intende contestare la determinazione della velocità del veicolo effettuata, informandola sin d’ora come, in caso di nuovo silenzio in merito, verrà ritenuto che non vi sono contestazioni concernenti l’accertamento della velocità effettuato dalla Polizia, e che quest’ultimo è quindi accettato dal suo patrocinato” (AI 20).

g. Lo stesso giorno il magistrato inquirente ha comunicato la chiusura dell’istruzione penale nei confronti di RE 1, prospettando la promozione dell’accusa giusta gli art. 324 ss. CPP per il reato di grave infrazione qualificata alle norme della circolazione stradale (art. 90 cpv. 3 LCStr) e fissando un termine (scadente il 31.5.2022) per presentare eventuali istanze probatorie e per consultare gli atti.

h. Con il presente gravame RE 1 chiede di annullare lo scritto 16.5.2022 del procuratore generale sostituto, ritenendolo una decisione ai sensi dell’art. 393 cpv. 1 lit. a CPP.

Il reclamante censura, in via principale, la violazione del diritto, segnatamente dell’art. 113 CPP e, in via subordinata, l’inadeguatezza ai sensi dell’art. 393 cpv. 2 lit. a e lit. c CPP.

Sostiene, richiamando i principi sanciti dall’art. 113 CPP, che “… pretendere dall’imputato che egli partecipi attivamente al procedimento, in casu esprimendosi sulle risultanze probatorie relative al rilevamento della velocità, equivale de facto – ma anche de iure – ad ammettere i fatti determinanti per ritenere la commissione del reato ossia, detto altrimenti, proprio a “incriminarsi da solo” (reclamo 24.5.2022, p. 5).

Evidenzia, tra l’altro, che “se il pubblico ministero ritiene le prove raccolte insufficienti per convincere intimamente il giudice della commissione del reato ascritto all’imputato, non gli resta che esperire i dovuti accertamenti complementari (peraltro già preannunciati). Se, per contro, … dovesse ritenere gli elementi raccolti sufficienti, non gli necessita certamente di una presa di posizione del reclamante, meno che mai di una sua accettazione – espressa o tacita – della velocità rilevata” (reclamo 24.5.2022, p. 6).

Adduce altresì che nella misura in cui la Corte dei reclami dovesse ritenere che il provvedimento impugnato sia lecito, lo stesso sarebbe ad ogni modo da considerarsi inadeguato. Con il suo agire il magistrato inquirente avrebbe “cercato di forzare l’imputato ad ammettere i fatti” contro la sua volontà, segnatamente di avvalersi del diritto di non collaborare al procedimento (in particolare con riferimento all’amministrazione delle prove) [reclamo 24.5.2022, p. 6].

i. Con le proprie osservazioni 25/27.5.2022 il magistrato inquirente rileva che lo scritto impugnato non sarebbe manifestamente una decisione ai sensi dell’art. 393 CPP, trattandosi invece “di una semplice domanda di determinazione in merito a un mezzo di prova”. A suo dire, per economia processuale e nell’interesse dello stesso imputato, con questa comunicazione gli è stata data la facoltà di richiedere un esame peritale (che non verrebbe esperito in mancanza di contestazione), ma non gli è stato chiesto di deporre a proprio carico.

j. Con replica 2/3.6.2022 RE 1 contesta le argomentazioni del magistrato inquirente, sostenendo in particolare che non si può privare l’imputato del diritto di non collaborare (che ingloba anche il diritto di non esprimersi sulle risultanze probatorie) per economia processuale. Afferma altresì che il magistrato inquirente sembrerebbe dare per assodato che un eventuale perizia non farebbe altro che confermare la correttezza della valutazione esperita dalla polizia, con i relativi costi da porre a carico dell’imputato. Laddove una perizia dovesse essere “necessaria lo sarebbe in forza dell’insufficiente attendibilità del rilevamento effettuato dalla polizia, ipotesi che tuttavia il pubblico ministero sembra aver scartato disponendo la chiusura dell’istruttoria senza esperire la ventilata valutazione tecnica. Nessuna necessità, dunque, di reperire l’espresso parere del reclamante – meno che mai nel suo interesse – in merito al rilevamento della velocità” (replica 2/3.6.2022, p. 2).

k. Con duplica 8/9.6.2022 il magistrato inquirente ribadisce che il reclamo sarebbe manifestamente irricevibile, ma anche temerario, non essendo lo scritto impugnato né una decisione né un atto procedurale ai sensi dell’art. 393 CPP. Richiama altresì una decisione del Tribunale federale da cui risulterebbe una fattispecie analoga al caso concreto. Si riconferma nella sua richiesta, rimettendosi ad ogni modo al prudente giudizio di questa Corte.

in diritto

  1. 1.1.

Con decreto 24.5.2022 non è stato concesso al gravame il postulato effetto sospensivo in difetto di un danno irreparabile.

1.2.

Giusta l’art. 393 cpv. 1 lit. a CPP il reclamo può essere interposto, entro il termine di dieci giorni, contro le decisioni e gli atti procedurali e, in ogni momento, contro le omissioni della polizia, del pubblico ministero e, ancora, delle autorità penali delle contravvenzioni, eccettuati i casi in cui esso è espressamente escluso dal CPP oppure quando è prevista un’altra impugnativa.

Con il gravame, da introdurre davanti alla giurisdizione di reclamo (art. 20 cpv. 1 lit. b CPP), ovvero – in Ticino – alla Corte dei reclami penali (art. 62 cpv. 2 LOG), si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lit. a CPP), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e l’inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).

Il reclamo deve essere presentato per iscritto e motivato (art. 396 cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare all’art. 390 CPP per la forma scritta ed all’art. 385 CPP per la motivazione.

Esso deve indicare – in particolare – i punti della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).

1.3.

Il gravame, inoltrato il 24.5.2022 contro lo scritto 16.5.2022 del magistrato inquirente con cui ha assegnato a RE 1 un termine scadente il 31.5.2022 per eventualmente contestare la determinazione della velocità della sua autovettura eseguita dalla polizia, è tempestivo (siccome presentato nel termine di dieci giorni di cui all’art. 396 cpv. 1 CPP).

Le esigenze di forma e motivazione del reclamo sono rispettate.

1.4.

Ai sensi dell’art. 393 CPP il reclamo è ammissibile contro decisioni, atti procedurali o omissioni che si manifestano all’esterno e che toccano direttamente gli interessi giuridicamente protetti delle parti (BSK StPO – P. GUIDON, 2. ed., art. 393 CPP n. 6; ZK StPO – A.J. KELLER, 3. ed., art. 393 CPP n. 10; N. SCHMID / D. JOSITSCH – StPO Praxiskommentar, 3. ed., art. 393 CPP n. 2).

Nell’ambito del CPP una decisione è un provvedimento concreto e individuale della polizia, del pubblico ministero, di un’autorità competente in materia di contravvenzione o di un giudice che, sulla base dello stesso CPP, ha effetti giuridici vincolanti per il destinatario (ZK StPO – A.J. KELLER, op. cit., art. 393 CPP n. 10; BSK StPO – P. GUIDON, op. cit., art. 393 CPP n. 6).

Occorre distinguere da queste decisioni le garanzie, le informazioni, le raccomandazioni e gli avvertimenti dell’autorità che non hanno conseguenze giuridiche vincolanti (ZK StPO – A.J. KELLER, op. cit., art. 393 CPP n. 10).

Un reclamo è in particolare ammissibile solo se è già stata presa una decisione su un (possibile) oggetto del ricorso. Tale circostanza può apparire ovvia, ma nella prassi non è sempre così, soprattutto quando vi è un’ampia corrispondenza tra il pubblico ministero e il patrocinatore della parte, e non è chiaro se sia stata presa una decisione. Il reclamo è inammissibile se, secondo la logica del procedimento, la decisione impugnata non poteva ancora essere emanata, e ciò a prescindere dall’errata designazione (ZK StPO – A.J. KELLER, op. cit., art. 393 CPP n. 10a).

Non solo le decisioni, ma anche altri atti procedurali sono impugnabili, ma non tutte le attività di un’autorità di perseguimento penale sono però qualificabili come atti procedurali. Nel caso di un atto procedurale l’autorità deve aver compiuto in primo luogo un’azione attiva (assumendo ad esempio prove o respingendo la domanda di una parte). Oltre a ciò, questa azione deve essere un atto che faccia avanzare il procedimento penale e che in tal modo incida sulla posizione giuridica dei suoi partecipanti (ZK StPO – A.J. KELLER, op. cit., art. 393 CPP n. 11; BSK StPO – P. GUIDON, op. cit., art. 393 CPP n. 6).

1.5.

RE 1 impugna lo scritto 16.5.2022 del procuratore pubblico con il quale lo ha invitato ad indicare (entro il termine scadente il 31.5.2022), se intende contestare la determinazione della velocità della sua autovettura effettuata dalla polizia, informandolo che, “in caso di nuovo silenzio in merito”, tale accertamento sarebbe stato considerato come da lui accettato.

A giudizio del reclamante il suddetto scritto sarebbe qualificabile come una decisione ai sensi dell’art. 393 CPP e dunque impugnabile. I suoi effetti giuridici sarebbero quelli di privarlo dei suoi diritti proceduralmente garantiti (con riferimento all’art. 113 CPP) e di mutare inevitabilmente la sua posizione giuridica nell’ambito del procedimento penale in “imputato reo confesso” con tutte le conseguenze che ne derivano (art. 160 CPP).

A torto.

Nel caso concreto lo scritto 16.5.2022 del procuratore pubblico non può essere considerato una decisione ai sensi dell’art. 393 CPP, non avendo alcun effetto giuridico vincolante per RE 1. Neppure può essere qualificato come un atto procedurale, poiché il suo contenuto non incide sulla sua posizione giuridica di imputato.

In particolare lo scritto impugnato non limita/intacca il diritto di non autoincriminarsi, il diritto di non rispondere e di tacere così come il diritto di non collaborare sanciti dall’art. 113 CPP di RE 1 e tantomeno può mutare la sua posizione di imputato, non essendo stato costretto dal procuratore pubblico ad ammettere i fatti (in relazione alla ricostruzione della velocità) e dunque a partecipare attivamente al procedimento contro la sua volontà, come si vedrà in seguito.

Il reclamo 24.5.2022 è pertanto irricevibile, in mancanza di una decisione impugnabile e non va quindi esaminato nel merito.

  1. Abbondanzialmente va comunque ricordato quanto segue.

2.1.

Le autorità penali, compresi gli organi del pubblico ministero, sono indipendenti nell’applicazione del diritto e sottostanno soltanto al diritto (art. 4 cpv. 1 in relazione con l’art. 12 lit. b CCP). Il pubblico ministero, responsabile dell’esercizio uniforme della pretesa punitiva dello Stato (art. 16 cpv. 1 CPP), ha il compito di dirigere la procedura preliminare, di perseguire i reati nell’ambito dell’istruzione e, se del caso, di promuovere e di sostenere l’accusa (art. 16 cpv. 2 CPP). Giusta l’art. 6 CPP le autorità giudiziarie accertano d’ufficio tutti i fatti rilevanti per il giudizio, sia riguardo al reato sia riguardo all’imputato (cpv. 1); esse esaminano con la medesima cura le circostanze a carico e a discarico (cpv. 2) [decisione TF 1B_118/2021 del 13.7.2021 consid. 3.2.].

Nell’ambito dell’istruzione il pubblico ministero deve dunque accertare i fatti e ne deve determinare le conseguenze giuridiche in modo tale da poter chiudere la procedura preliminare (art. 308 cpv. 1 CPP).

2.2.

Giusta l’art. 113 cpv. 1 CPP l’imputato non è tenuto a deporre a proprio carico; ha segnatamente facoltà di non rispondere e di non collaborare al procedimento (art. 113 cpv. 1 frase 1 e frase 2 CPP). Deve tuttavia sottoporsi ai provvedimenti coercitivi previsti dalla legge (art. 113 cpv. 1 frase 3 CPP). Se l’imputato rifiuta di collaborare, il procedimento prosegue comunque (art. 113 cpv. 2 CPP).

La garanzia del diritto di non autoincriminarsi nei procedimenti penali (“nemo tenetur se ipsum accusare”) e, come parte integrante, il diritto di non rispondere, sono esplicitamente ancorati nei diritti fondamentali: secondo l’art. 14 cifra 3 lit. g. del Patto internazionale sui diritti civili e politici (Patto ONU II; RS 0.103.2), una persona accusata di un reato non può essere costretta a deporre contro sé stessa od a dichiararsi colpevole (decisione TF 6B_710/2022 del 31.8.2022 consid. 1.1.; DTF 142 IV 207 consid. 8.2). Questo privilegio deriva anche dalla garanzia di un processo equo sancito dall’art. 6 cifra 1 CEDU e dall’art. 3 CCP ed è strettamente legato alla presunzione d’innocenza (art. 6 cifra 2 CEDU, art. 32 cpv. 1 Cost. e art. 10 cpv. 1 CCP; decisione TF 6B_710/2022 del 31.8.2022 consid. 1.1. che rinvia alla DTF 142 IV 207 consid. 8.3. e 9.5. e alla sentenza della Corte EDU Heaney e McGuinness c. Irlanda del 21.12.2000, n. 34720/97, § 40). Spetta dunque in particolare all’autorità inquirente provare la colpevolezza dell’imputato; quest’ultimo, dal canto suo, non deve dimostrare la propria innocenza (decisione TF 6B_710/2022 del 31.8.2022 consid. 1.1.; DTF 127 I 38 consid. 2a; decisione TF 6B_1031/2019 del 1°.9.2020 consid. 1.2.1., non pubblicato in: DTF 146 IV 311; cfr. anche Messaggio concernente l’unificazione del diritto processuale penale del 21.12.2005, p. 1038; BSK StPO – C. RIEDO / G. FIOLKA, op. cit., art. 6 CPP n. 20 e art. 10 CPP n. 19). Ne discende che le autorità penali devono rispettare la volontà dell’imputato di rimanere in silenzio riguardo alle accuse a suo carico (decisione TF 6B_710/2022 del 31.8.2022 consid. 1.1.; DTF 143 I 304 consid. 2.3.; sentenze della Corte EDU Bykov c. Russia del 10.3.2009, n. 4378/02, § 92; Allan c. Regno Unito del 5.11.2002, n. 48539/99, § 44).

In linea di principio l’imputato non ha alcun obbligo di collaborare (BSK StPO – M. ENGLER, op. cit., art. 113 CPP n. 2). Egli è tenuto a tollerare l’apertura di un procedimento penale e i relativi atti procedurali, compresi eventuali provvedimenti coercitivi, ma non è invece obbligato a promuovere attivamente il procedimento e a deporre a proprio carico, in particolare non è tenuto a deporre o a collaborare in altro modo (cfr. Messaggio concernente l’unificazione del diritto processuale penale del 21.12.2005, p. 1076; BSK StPO – M. ENGLER, op. cit., art. 113 CPP n. 2 e 3). Le autorità penali non possono ricorrere a prove ottenute con pressione oppure coercizione in dispregio della volontà dell’imputato (DTF 142 IV 207 consid. 8.3.1. e riferimenti; DTF 142 II 243 consid. 3.3.).

Il divieto dell’obbligo di autoincriminarsi è, tra l’altro, violato se il silenzio dell’imputato viene considerato come indizio di colpevolezza (decisione TF 6B_1018/2021 del 24.8.2022 consid. 1.3.1.; DTF 138 IV 47 consid. 2.6.1. e riferimenti).

  1. 3.1.

Nel caso in esame, in data 16.5.2022 il procuratore generale sostituto ha notificato a RE 1 (tramite il suo patrocinatore) l’imminente chiusura dell’istruzione penale a suo carico per il reato di grave infrazione qualificata alle norme della circolazione stradale (art. 90 cpv. 3 LCStr), prospettando la promozione dell’accusa giusta gli art. 324 ss. CPP. Ha altresì fissato un termine, scadente il 31.5.2022, per presentare eventuali istanze probatorie (AI 21).

Ne discende che il magistrato inquirente con il predetto scritto ha rispettato le formalità previste dall’art. 318 cpv. 1 CPP, concedendo, tra l’altro, all’imputato e al suo difensore l’opportunità di valutare se presentare eventuali richieste di prove (ZK StPO – N. LANDSHUT / T. BOSSHARD, op. cit., art. 318 CPP n. 3).

3.2.

Non si comprende per quale motivo lo stesso giorno con separato scritto il magistrato inquirente si è dapprima lamentato dell’assenza di una risposta alla sua richiesta del 6.5.2022 e poi, entro il termine impartito per presentare eventuali istanze probatorie, ha invitato l’avv. PR 1 ad esprimersi sulla ricostruzione della velocità eseguita dalla polizia, informandolo parimenti del fatto che “in caso di nuovo silenzio in merito, verrà ritenuto che non vi sono contestazioni concernenti l’accertamento della velocità effettuato dalla Polizia, e che quest’ultimo è quindi accettato dal suo patrocinato” (AI 20).

3.3.

Occorre anzitutto rilevare che, contrariamente a quanto sostenuto dal magistrato inquirente, con scritto 10/11.5.2022 l’avv. PR 1 ha chiaramente risposto alla sua richiesta del 6.5.2022, comunicandogli che “… sentito il mio assistito, lo stesso mantiene la posizione assunta in occasione del suo interrogatorio di medesima data, come da facoltà conferita in forza dell’art. 113 cpv. 1 CPP” (AI 19).

Si ha dunque che RE 1, ribadendo implicitamente la sua facoltà di non rispondere di cui si è avvalso durante il suo interrogatorio del 6.5.2022 e invocando pure il suo diritto di non collaborare al procedimento penale giusta l’art. 113 cpv. 1 CPP, ha deciso di non esprimersi su una prova acquisita agli atti dal pubblico ministero (l’accertamento della velocità della sua autovettura prima dell’incidente).

3.4.

Sempre con il suddetto scritto del 16.5.2022, il magistrato inquirente ha invitato l’avv. PR 1, entro il termine scadente il 31.5.2022 (corrispondente al termine impartito per presentare eventuali istanze probatorie ai sensi dell’art. 318 cpv. 1 frase 2 CPP), ad esprimersi sull’intenzione del suo assistito di contestare l’accertamento della velocità, informandolo che, “in caso di nuovo silenzio in merito”, tale accertamento sarebbe stato considerato come da lui accettato (AI 20).

Ora, se corrisponde al vero che il costante e totale rifiuto dell’imputato di non rispondere non esime l’autorità penale dall’obbligo di concedergli il diritto di essere sentito e in particolare di orientarlo sui mezzi di prova e sulle conclusioni preliminari, in modo tale da potergli permettere di decidere se tacere oppure se esprimersi (con una presa di posizione), d’altro canto l’autorità penale non può tuttavia esercitare pressioni sull’imputato che in linea di principio rimane in silenzio, insistendo con una presa di posizione. Se l’imputato dovesse restare ancora in silenzio, l’autorità penale ha comunque adempiuto al suo dovere di garantire il diritto di essere sentito (art. 3 cpv. 2 lit. c CPP e art. 107 cpv. 1 lit. d CPP) [M. JEAN-RICHARD-DIT-BRESSEL, Strafprozessrecht, 2020, p. 113].

Va da sé che il fatto che l’imputato rimanga in silenzio, non permette di concludere che il controverso accertamento sia stato accettato.

La richiesta 16.5.2022 del magistrato inquirente appare pertanto inusuale e irrita.

  1. Il gravame è irricevibile. Tassa di giustizia e spese sono poste a carico del reclamante, soccombente (art. 428 cpv. 1 CPP).

Per questi motivi,

richiamati gli art. 379 ss. e 393 ss. CPP, 1 ss. e 25 LTG ed ogni altra disposizione applicabile,

pronuncia

  1. Il reclamo è irricevibile.

  2. La tassa di giustizia di CHF 400.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 450.-- (quattrocentocinquanta), sono poste a carico di RE 1, __________.

  3. Rimedio di diritto:

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

  1. Intimazione:

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente La cancelliera

Zitate

Gesetze

28

CCP

  • art. 3 CCP
  • art. 10 CCP
  • art. 12 CCP

Cost

  • art. 32 Cost

CPP

  • art. 3 CPP
  • art. 6 CPP
  • art. 10 CPP
  • art. 16 CPP
  • art. 20 CPP
  • art. 107 CPP
  • art. 113 CPP
  • art. 160 CPP
  • art. 308 CPP
  • art. 318 CPP
  • art. 324 CPP
  • art. 379 CPP
  • art. 385 CPP
  • art. 390 CPP
  • art. 393 CPP
  • art. 396 CPP
  • art. 428 CPP

LCStr

  • art. 90 LCStr
  • art. 91 LCStr

LOG

  • art. 62 LOG

LTF

  • art. 78 LTF
  • art. 81 LTF
  • art. 100 LTF

LTG

  • art. 25 LTG

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