Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TRAP_002
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TRAP_002, 60.2024.321
Entscheidungsdatum
17.02.2025
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Incarto n. 60.2024.321

Lugano 17 febbraio 2025/dp

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Nicola Respini, presidente, Ivano Ranzanici, Giovan Maria Tattarletti

cancelliera:

Daniela Fossati

sedente per statuire sul reclamo 25/26.11.2024 presentato da

RE 1 patr. da: PR 1

contro

il decreto 12.11.2024 del procuratore pubblico Petra Canonica Alexakis con cui ha respinto la sua istanza intesa alla nomina di un difensore d’ufficio (inc. MP __________);

richiamate le osservazioni 29.11./02.12.2024 e 07/08.01.2025 (duplica) del procuratore pubblico, concludenti per la reiezione del gravame;

richiamata inoltre la replica 20/23.12.2024 di RE 1, con cui contesta le considerazioni del magistrato inquirente, chiedendo nel contempo di accogliere il gravame;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto

a. RE 1 e __________ si sono uniti in matrimonio il , ma sono separati giudizialmente dal 24.09.2024 (cfr. banca dati sul movimento della popolazione residente nel Canton Ticino). Dalla loro unione sono nati __________ () e __________ (__________).

b. Il 13.08.2024 __________, assistito dal suo legale avv. __________, si è presentato alla polizia per denunciare un disagio familiare con sua moglie RE 1 (AI 13, p. 2).

Lo stesso giorno __________ è stato interrogato dalla polizia, alla presenza del suo difensore di fiducia, come persona informata sui fatti, essendo stata aperta una procedura investigativa di polizia nei confronti di RE 1 per i reati di ingiuria e minaccia in relazione a fatti avvenuti dal __________, a __________ (tra cui il preteso fatto che ella, alla presenza dei bambini, gli avrebbe puntato contro un coltello da cucina).

Al termine del suo interrogatorio egli ha esteso la sua querela nei confronti della moglie anche per il reato di vie di fatto, costituendosi accusatore privato, precisando nondimeno che “… Per il momento il risarcimento non è il mio scopo ma quello di mettere in sicurezza i miei figli” (VI 13.08.2024, p. 8, AI 13).

c. Il 14.08.2024 RE 1 è stata interrogata (dalle ore 14:30 alle ore 17:20) come imputata dalla polizia per i reati di ingiuria e minaccia in relazione alle discussioni avvenute il 13.07.2024, a __________. Ella ha espressamente rinunciato alla presenza di un difensore e ha fornito la sua versione dei fatti, contestando, tra le altre cose, di aver minacciato il marito con un coltello.

Al termine del suo interrogatorio, ella non si è opposta a una visita psichiatrica disposta nei suoi confronti, ma ha dichiarato di non essere tranquilla per il fatto che il marito fosse a casa con i bambini [“È assurdo... e in tutto questo tempo __________ non è in grado di prendersi cura dei bambini, soprattutto di __________. Io lo devo allattare. Spero che non gli dia quello artificiale, non lo si può fare da un giorno all’altro, e non si può dare l’acqua del rubinetto…” (VI 14.08.2024, p. 10, AI 13)].

La stessa sera RE 1 è stata sottoposta a una visita medica all’__________ di __________ e, con l’accordo del magistrato inquirente (con il coinvolgimento della polizia, della psichiatra e il Servizio SOS a protezione dei minori), è stata dimessa per il suo rientro a domicilio con l’adozione immediata di specifici provvedimenti a tutela dei minori e anche a sostegno dei genitori.

Sempre il 14.08.2024 è stato aperto l’inc. MP __________.

d. Con scritto 20.08.2024 (con allegata copia della procura) l’avv. PR 1 ha informato il procuratore pubblico Veronica Lipari di aver assunto il patrocinio di RE 1 e ha chiesto l’immediato accesso agli atti.

Lo stesso giorno il procuratore pubblico ha informato il legale che le avrebbe trasmesso il rapporto di polizia non appena in suo possesso.

e. Il 21.08.2024 vi è stato un colloquio tra l’avv. PR 1 e il procuratore pubblico.

f. Il 21.08.2024 è stato acquisito agli atti copia del rapporto di violenza domestica 15.08.2024.

g. Con scritto 22.08.2024 l’avv. PR 1, richiamando il precedente colloquio telefonico con il magistrato inquirente, gli ha comunicato che, in occasione del suo interrogatorio 14.08.2024, i diritti di RE 1 sarebbero stati violati ripetutamente e in maniera grave [tra cui il preteso fatto di non aver potuto allattare __________ rimasto per undici ore “… senza cibo né bibite” (AI 10, p. 3) e di non essere stata assistita da un difensore anche in occasione della visita medica all’__________], chiedendo nuovamente l’accesso agli atti.

Lo stesso giorno il procuratore pubblico ha trasmesso al legale copia del rapporto di violenza domestica 15.08.2024 e del rapporto d’intervento in urgenza della Cellula socio-educativa d’urgenza per minorenni (CSUM) 19.08.2024, autorizzando nel contempo l’accesso agli atti.

h. Il 23/26.08.2024 l’avv. PR 1 ha chiesto al procuratore pubblico, in nome e per conto di RE 1, di essere nominata quale suo patrocinatore d’ufficio (recte difensore d’ufficio) con l’ammissione al beneficio del gratuito patrocinio (essendo in congedo maternità senza alcuna retribuzione come si evincerebbe dalla dichiarazione patrimoniale allegata al suo verbale d’interrogatorio 14.08.2024).

i. Il 26.08.2024 è stato acquisito agli atti l’originale del rapporto di violenza domestica 15.08.2024 (con allegato un CD audio).

Il 28.08.2024 il procuratore pubblico ha trasmesso all’avv. PR 1 copia del CD audio. Inoltre le ha chiesto “… di motivare la domanda confrontandosi con i singoli presupposti necessari per ritenere una difesa obbligatoria, essendo l’indigenza solo una tra le condizioni cumulative previste” (AI 14).

j. Il 10.09.2024 è stato acquisito agli atti il rapporto di complemento 03.09.2024 (con allegato il formulario Programmi di prevenzione della violenza domestica 14.08.2024 sottoscritto da RE 1 con un commento manoscritto sul retro).

k. Con presa di posizione del 26/27.09.2024 (sollecitata l’8/11.11.2024) l’avv. PR 1 – richiamando i cpv. 1 lit. b, 2 e 3 dell’art. 132 CPP, la decisione 1B_483/2022 del 28.09.2022 consid. 3. e l’istanza 23/26.08.2024 – ha reputato che, nel caso concreto, i requisiti per ottenere la nomina di un difensore d’ufficio erano dati. Ha dapprima riproposto l’argomentazione secondo la quale la sua assistista non avrebbe i mezzi necessari (dal momento che era in congedo maternità senza percepire alcuna retribuzione) e ha nuovamente richiamato la dichiarazione stato civile e patrimoniale 14.08.2024.

Con riferimento all’art. 132 cpv. 2 CPP il legale, citando la giurisprudenza del Tribunale federale, ha poi evidenziato che il 14.08.2024 la polizia avrebbe” prelevato” RE 1 dalla sua abitazione, “strappandola” dai suoi due figli minorenni (tra cui quello minore di cinque mesi nutrito esclusivamente con latte materno) per la durata di undici ore. Vista la complessità del caso, la sua assistita avrebbe dovuto ottenere la designazione di un difensore d’ufficio già prima del suo interrogatorio. Ha altresì censurato la violazione delle regole procedurali in difetto di una comunicazione scritta per il suo allontanamento dal domicilio (art. 9a cpv. 4 LPol), in assenza di una nomina di un perito (art. 182 ss. CPP) e anche di una segnalazione all’ARP (per valutare la capacità genitoriale), così come il preteso divieto di allattare il figlio di cinque mesi [“per ben 11 ore durante la canicola”, avendo ella “Per tutta la durata dell’interrogatorio … espresso preoccupazione per i suoi due bambini, in particolare per __________ … che doveva essere urgentemente allattato” (AI 16, p. 2)].

A parità di armi RE 1 avrebbe avuto diritto a un difensore, dal momento che anche il marito era assistito da un difensore di fiducia.

Quest’ultima, contestando ogni addebito, avrebbe avuto timori per la custodia dei suoi figli e anche per il suo futuro professionale.

Ha infine evidenziato che la sua assistita ha, a sua volta, sporto denuncia/querela nei confronti del marito per i reati di cui agli art. 179ter, 303, 173/174/177, 127 e 219 CP e anche nei confronti dei due agenti che l’avevano interrogata il 14.08.2024 per i reati di cui agli art. 312, 127, 219 CP, in via subordinata dell’art. 126 CP.

Sarebbe stato evidente che la sua assistita, di formazione __________ (senza aver mai avuto problemi con la giustizia), non avrebbe potuto gestire autonomamente tre procedimenti penali così complessi.

l. Il 12.11.2024 il procuratore pubblico Petra Canonica Alexakis ha comunicato ai legali di RE 1 e di __________ di aver assunto la direzione dei procedimenti penali di cui agli incarti MP __________ e __________.

m. Con decreto 12.11.2024 il procuratore pubblico ha respinto l’istanza 23/26.08.2024 dell’imputata RE 1 intesa alla nomina di un difensore d’ufficio nella persona dell’avv. PR 1.

Ha anzitutto reputato che non si trattava di una difesa obbligatoria ai sensi degli art. 130 CPP e 132 cpv. 1 lit. a CPP (non essendo, nel caso concreto, applicabile alcun caso indicato nell’art. 130 CPP).

In merito all’applicazione dell’art. 132 cpv. 1 lit. b/cpv. 2/cpv. 3 CPP, il magistrato inquirente ha considerato non comprovato il suo stato di indigenza [non avendo, ad oggi, prodotto alcun documento in tal senso, nonostante l’esplicita richiesta del suo predecessore (AI 11)].

L’autodichiarazione allegata al suo verbale d’interrogatorio 14.08.2024 costituirebbe una prova insufficiente [“trattandosi di una pura autocertificazione dell’imputata resa sotto l’egida del diritto di non rispondere e di non collaborare e priva di elementi che ne possano certificare la veridicità quanto ai dati relativi alla situazione finanziaria” (AI 20, p. 2)].

Inoltre le fattispecie non sarebbero state così gravi da giustificare una sanzione penale superiore a quanto previsto dall’art. 132 cpv. 3 CPP.

Dal procedimento penale di cui all’inc. MP __________ non sarebbero emerse particolari difficoltà a cui l’imputata non avrebbe potuto far fronte da sola senza l’assistenza di un legale.

n. Con gravame 25/26.11.2024 RE 1 chiede di annullare il decreto 12.11.2024 con il rinvio dell’incarto al procuratore pubblico per procedere nei suoi incombenti ed emanare una decisione motivata ai sensi dei considerandi. Chiede altresì la concessione della difesa d’ufficio nella procedura di reclamo.

La reclamante – riassunti brevemente i fatti – lamenta di non aver ottenuto la nomina di un difensore d’ufficio ex art. 132 CPP, reputando il suo iter procedurale complesso e difficoltoso sia dal profilo emotivo che da quello giuridico.

Il procuratore pubblico le avrebbe negato, a torto, una difesa d’ufficio per non aver comprovato il suo stato di indigenza essendo stato riconosciuto dal procuratore pubblico Veronica Lipari con il suo scritto 28.08.2024.

Evidenzia altresì che nella dichiarazione patrimoniale allegata al suo verbale d’interrogatorio è stato indicato quanto segue:

“NB: In caso di mancata o lacunosa compilazione del presente formulario la competente autorità valuterà la situazione personale del dichiarante in base agli elementi apparente e/o desumibili dall’incarto” (doc. CRP 1, p. 4).

Il magistrato inquirente avrebbe dovuto valutare la sua situazione personale considerando gli elementi presenti nell’incarto (tra cui la risposta alla domanda n. 10 del suo verbale).

Ha riproposto la sua argomentazione secondo la quale beneficerebbe tuttora del congedo maternità. Inoltre sarebbe impossibilitata a trovare un’attività lavorativa e non avrebbe disponibilità economiche per l’assunzione di una mamma diurna né per le spese di un legale. Richiama la giurisprudenza di questa Corte (60.2023.299) secondo cui se gli atti presentati dall’interessato (a comprova della sua indigenza), non fossero sufficienti chi dirige il procedimento è tenuto a richiedere i documenti mancanti interpellandolo, ciò che nel caso concreto non sarebbe avvenuto.

Al gravame ha allegato la decisione di tassazione dell’anno 2023, (da cui risulta un unico reddito del marito). Ella non avrebbe alcuna eccedenza con un reddito pari a zero e non potrebbe assumersi i costi di un legale e le spese di procedura senza intaccare il suo fabbisogno e quello dei figli.

Inoltre si tratterebbe di tre procedimenti penali difficili da affrontare da sola (come neomamma, in congedo maternità, senza formazione giuridica).

Nell’ipotesi in cui ella fosse riconosciuta colpevole, indipendentemente dalla gravità della pena, la sua iscrizione a casellario giudiziale le causerebbe delle importanti difficoltà per ottenere un posto di lavoro come __________.

Avrebbe pure perso fiducia nell’iter procedurale, non essendosi sentita ascoltata né tutelata dopo il 14.08.2024. Non sarebbe pronta per gestire autonomamente questi procedimenti penali.

In conclusione, la reclamante rimprovera al procuratore pubblico di aver violato il suo diritto di essere sentita, non avendole chiesto ulteriori informazioni in relazione alla sua situazione finanziaria e avendo preferito respingere la sua istanza.

Il magistrato inquirente avrebbe pure accertato i fatti in maniera incompleta e abusato del suo potere di apprezzamento per non aver considerato gli elementi essenziali che giustificherebbero la designazione del difensore d’ufficio: la sua formazione e i rischi per la sua carriera professionale, il congedo maternità, il suo coinvolgimento emotivo nei procedimenti penali.

o. Delle osservazioni 29.11./02.12.2024 del procuratore pubblico e della replica 20/23.12.2024 della reclamante si dirà – laddove necessario – in corso di motivazione.

in diritto

  1. 1.1.

Giusta l’art. 393 cpv. 1 lit. a CPP il reclamo può essere interposto contro le decisioni e gli atti procedurali, rispettivamente contro le omissioni della polizia, del pubblico ministero e delle autorità penali delle contravvenzioni, eccettuati i casi in cui è espressamente escluso dal CPP oppure quando è prevista un’altra impugnativa.

Con il gravame, da introdurre davanti alla giurisdizione di reclamo (art. 20 cpv. 1 lit. b CPP), ovvero – in Ticino – alla Corte dei reclami penali (art. 62 cpv. 2 LOG), si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lit. a CPP), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e l’inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).

Il reclamo deve essere presentato entro dieci giorni, per iscritto e motivato (secondo l’art. 396 cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare all’art. 390 CPP per la forma scritta ed all’art. 385 CPP per la motivazione.

In particolare il reclamo deve indicare i punti della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).

1.2.

Il gravame inoltrato il 25/26.11.2024 alla Corte dei reclami penali da RE 1, per il tramite del suo patrocinatore, contro il decreto 12.11.2024 (inc. MP __________) del procuratore pubblico con il quale ha respinto la sua richiesta di nomina di un difensore d’ufficio è tempestivo (poiché introdotto nel termine di dieci giorni giusta l’art. 396 cpv. 1 CPP) e anche proponibile (BSK StPO – P. GUIDON, 3. ed., art. 393 CPP n. 10; BSK StPO – N. RUCKSTUHL, op. cit., art. 132 CPP n. 32).

1.3.

RE 1, imputata nel procedimento penale di cui all’incarto penale MP __________ e destinataria della decisione mediante la quale le è stato negato il diritto alla nomina di un difensore d’ufficio, è legittimata a reclamare ex art. 382 cpv. 1 CPP avendo un interesse giuridicamente protetto all’annullamento o alla modifica del giudizio.

1.4.

Le esigenze di forma e di motivazione sono rispettate.

Il reclamo è – di conseguenza – ricevibile in ordine.

  1. 2.1.

Giusta i combinati art. 129 e 127 cpv. 1/4/5 CPP in ogni procedimento penale e in ogni fase dello stesso l’imputato ha il diritto di affidare la sua difesa a un patrocinatore (difensore di fiducia) oppure – fatto salvo l’art. 130 CPP – di difendersi da sé (decisione TF 7B_220/2022 del 23.02.2024 consid. 4.1.).

2.2.

Secondo l’art. 130 CPP, che disciplina la difesa obbligatoria, l’imputato deve essere difeso, se (a.) la carcerazione preventiva, compreso un arresto provvisorio, è durata più di dieci giorni; (b.) rischia di subire una pena detentiva superiore a un anno, una misura privativa della libertà o l’espulsione; (c.) a causa del suo stato fisico o mentale oppure per altri motivi non è in grado di tutelare sufficientemente i suoi interessi processuali e il rappresentante legale non è in grado di farlo in sua vece; (d.) il pubblico ministero interviene personalmente dinanzi al tribunale di primo grado oppure al tribunale di appello; (e.) si procede con rito abbreviato (art. 358-362 CPP).

La difesa obbligatoria impone l’assistenza di un difensore, ovvero di un legale di fiducia (art. 129 CPP) o d’ufficio (art. 132 CPP) [DTF 149 IV 196 consid. 1.4.; 1B_517/2021 del 05.10.2021 consid. 2.2. e rif.]. Essa è indipendente dalla situazione finanziaria dell’imputato (decisioni TF 1B_517/2021 del 05.10.2021 consid. 2.2.; 1B_309/2021 del 03.09.2021 consid. 2.1.2.; DTF 139 IV 113 consid. 5.1.).

2.3.

Oltre ai casi di difesa obbligatoria di cui all’art. 130 CPP, l’art. 132 cpv. 1 lit. b CPP prevede che chi dirige il procedimento penale (art. 61 CPP) dispone di una difesa d’ufficio [che fonda un rapporto di diritto pubblico tra cantone e legale (decisione TF 6B_99/2020 del 21.04.2020 consid. 2.2.)] se l’imputato è sprovvisto dei mezzi necessari e una sua difesa s’impone per tutelare i suoi interessi. La seconda condizione si interpreta alla luce dei criteri di cui agli art. 132 cpv. 2 e cpv. 3 CPP (decisioni TF 6B_857/2022 del 13.04.2023 consid. 2.1.; 1B_483/2022 del 28.09.2022 consid. 3.).

Giusta l’art. 132 cpv. 2 CPP una difesa d’ufficio s’impone per tutelare gli interessi dell’imputato segnatamente se non si tratta di un caso bagatellare e il caso penale presenta in fatto oppure in diritto difficoltà cui l’imputato non potrebbe far fronte da solo.

Non si tratta comunque di un caso bagatellare se si prospetta una pena detentiva superiore a quattro mesi o una pena pecuniaria superiore a 120 aliquote giornaliere (art. 132 cpv. 3 CPP; decisioni TF 6B_857/2022 del 13.04.2023 consid. 2.1.; 1B_483/2022 del 28.09.2022 consid. 3.; BSK StPO – N. RUCKSTUHL, op. cit., art. 132 CPP n. 42 ss.).

Le due condizioni secondo l’art. 132 cpv. 2 CPP sono cumulative (decisioni TF 6B_857/2022 del 13.04.2023 consid. 2.1.; 1B_483/2022 del 28.09.2022 consid. 3.). L’intervento del difensore d’ufficio può tuttavia essere giustificato anche da altri motivi, in particolare per garantire la parità delle armi oppure perché l’esito della procedura penale ha un’importanza particolare per l’imputato (decisione TF decisione 7B_124/2023 del 25.07.2023 consid. 2.1.1. e rif.; BSK StPO – N. RUCKSTUHL, op. cit., art. 132 CPP n. 36; ZK StPO – V. LIEBER, op. cit., art. 132 CPP n. 15/16; N. SCHMID / D. JOSITSCH, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 3. ed., n. 744), per es. se si trova in carcerazione o se rischia la revoca dell’autorizzazione ad esercitare la sua professione o la perdita della custodia dei suoi figli (decisioni TF 1B_483/2022 del 28.09.2022 consid. 3.; 1B_172/2022 del 18.07.2022 consid. 2.1. e rif.).

I criteri stabiliti dall’art. 132 cpv. 1 lit. b, cpv. 2 e cpv. 3 CPP riprendono in larga misura la giurisprudenza del Tribunale federale in materia di assistenza giudiziaria resa in applicazione degli art. 29 cpv. 3 Cost. e 6 n. cifra 3 lit. c CEDU (decisione 7B_124/2023 del 25.07.2023 consid. 2.1.1. che rinvia alla DTF 143 I 164 consid. 3.5.; BSK StPO – N. RUCKSTUHL, op. cit., art. 132 CPP n. 1; ZK StPO – V. LIEBER, op. cit., art. 132 CPP n. 9; N. SCHMID / D. JOSITSCH, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, op. cit., n. 741). Secondo questa giurisprudenza, la nomina di un difensore d’ufficio nell’ambito di un procedimento penale è necessaria se l’imputato è esposto a una lunga pena detentiva o se rischia una pena che non può essere sospesa; essa può anche essere necessaria, a seconda delle circostanze, quando l’imputato rischia una pena detentiva da poche settimane a pochi mesi se, oltre alla relativa gravità del caso, vi sono particolari difficoltà nell’accertamento dei fatti o delle questioni giuridiche sollevate, che l’imputato non sarebbe in grado di risolvere da solo (decisioni TF 7B_124/2023 del 25.07.2023 consid. 2.1.1.; 6B_857/2022 del 13.04.2023 consid. 2.1.; che rinviano entrambe alla DTF 143 I 164 consid. 3.5. con ulteriori riferimenti). D’altra parte, quando il reato è manifestamente una bagatella, nel senso che se l’autore è passibile solo di una multa o di una pena detentiva di breve durata, la giurisprudenza ritiene che l’autore non abbia il diritto costituzionale ad una difesa d’ufficio (decisioni TF 7B_124/2023 del 25.07.2023 consid. 2.1.1.; B_857/2022 del 13.04.2023 consid. 2.1.; DTF 143 I 164 consid. 3.5. e riferimenti).

Per determinare se il caso presenta difficoltà che l’imputato non potrebbe superare senza un avvocato, si deve apprezzare l’insieme delle circostanze concrete. La necessità di un’assistenza legale deve quindi basarsi su fattori oggettivi, legati principalmente alla natura del caso, e su fattori soggettivi, basati sull’effettiva capacità del richiedente di condurre il procedimento da solo (decisioni TF 7B_124/2023 del 25.07.2023 consid. 2.1.2.; 6B_857/2022 del 13.04.2023 consid. 2.1. e riferimenti).

Secondo la giurisprudenza, per quanto concerne le difficoltà oggettive, occorre chiedersi se una persona ragionevole e in buona fede, che presentasse le stesse caratteristiche dell’imputato, ma disponesse di denaro sufficiente, ricorrerebbe ad un legale (decisioni TF 6B_857/2022 del 13.04.2023 consid. 2.1.; 1B_483/2022 del 28.09.2022 consid. 3.; DTF 140 V 521 consid. 9.1.). La difficoltà oggettiva di un caso è ammessa in termini giuridici, per esempio, quando la sussunzione dei fatti è dubbiosa, sia in generale che nel caso specifico (decisioni TF 6B_857/2022 del 13.04.2023 consid. 2.1.; 1B_483/2022 del 28.09.2022 consid. 3.; 1B_172/2022 del 18.07.2022 consid. 2.1.), o se si devono considerare circostanze giustificative o esclusive (BSK StPO – N. RUCKSTUHL, op. cit., art. 132 CPP n. 38/39; PK StPO – D. JOSITSCH / N. SCHMID, 4. ed., art. 132 CPP n. 11/12).

Per stabilire le difficoltà soggettive occorre considerare le capacità dell’imputato, tenuto conto di età, formazione, familiarità con la pratica giudiziaria, conoscenza della lingua del procedimento e capacità di presentare prove per assicurare la difesa (decisioni TF 6B_857/2022 del 13.04.2023 consid. 2.1.; 1B_483/2022 del 28.09.2022 consid. 3.; 1B_172/2022 del 18.07.2022 consid. 2.1.; PK StPO – D. JOSITSCH / N. SCHMID, op. cit., art. 132 CPP n. 7).

2.4.

L’imputato è da considerare privo dei mezzi necessari secondo l’art. 132 cpv. 1 lit. b CPP, e quindi è da reputare indigente, se non può provvedere con mezzi propri – composti di reddito e sostanza – agli oneri processuali e legali, ovvero se non è in grado di affrontare detti costi senza intaccare il fabbisogno suo e della sua famiglia (decisione TF 1B_309/2021 del 03.09.2021 consid. 3.1.; BSK StPO – N. RUCKSTUHL, op. cit., art. 132 CPP n. 23; ZK StPO – V. LIEBER, op. cit., art. 132 CPP n. 11; PK StPO – D. JOSITSCH / N. SCHMID, op. cit., art. 132 CPP n. 8).

Determinante, per stabilire se l’imputato è privo dei mezzi necessari, è la sua complessiva situazione patrimoniale al momento dell’introduzione della domanda inerente alla nomina di un legale, che deve tenere conto di tutti gli oneri finanziari, dei redditi e del patrimonio (decisioni TF 1B_549/2022 del 17.02.2023 consid. 3.1.; 1B_309/2021 del 03.09.2021 consid. 3.1., ciascuna con riferimenti; BSK StPO – N. RUCKSTUHL, op. cit., art. 132 CPP n. 23).

Il concetto di necessità giusta l’art. 132 cpv. 1 lit. b CPP non è uguale a quello del minimo vitale della legge di esecuzione e di fallimento. Lo stato di indigenza non si valuta infatti fondandosi schematicamente sul minimo di esistenza ai sensi del diritto esecutivo (ZK StPO – V. LIEBER, op. cit., art. 132 CPP n. 11), ma si devono considerare tutte le circostanze della fattispecie concreta (decisione TF 1B_245/2020 del 23.07.2020 consid. 3.5.; DTF 141 III 369 consid. 4.1.), tenendo conto del fatto che l’interessato ha diritto che gli resti il cosiddetto “erweiterte zivilprozessuale Notbedarf”, cioè il minimo esistenziale aumentato del 25% (decisione TF 1B_309/2021 del 03.09.2021 consid. 3.1.; DTF 124 I 1 consid. 2.; BSK StPO – N. RUCKSTUHL, op. cit., art. 132 CPP n. 23) con l’aggiunta degli oneri privati e pubblici (per es. spese di locazione, debiti di imposta scaduti, premi di cassa malati) [decisione TF 1B_309/2021 del 03.09.2021 consid. 3.1.; DTF 124 I 1 consid. 2.; BSK StPO – N. RUCKSTUHL, op. cit., art. 132 CPP n. 23].

Se, fatti i calcoli sul fabbisogno, risulta un’eccedenza, questa deve essere posta in relazione con i previsti oneri processuali e legali del procedimento penale (decisione TF 1B_383/2017 del 23.11.2017 consid. 2.; DTF 141 III 369 consid. 4.1.; BSK StPO – N. RUCKSTUHL, op. cit., art. 132 CPP n. 24). L’interessato deve essere in grado di pagare con l’eccedenza detti oneri in un tempo prevedibile (un anno per i procedimenti penali semplici oppure due anni per i procedimenti penali più complessi) [decisione TF 1C_508/2020 del 26.08.2021 consid. 4.2.; DTF 141 III 369 consid. 4.1.; BSK StPO – N. RUCKSTUHL, op. cit., art. 132 CPP n. 24].

Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale spetta al richiedente esporre in modo esauriente la propria situazione reddituale e finanziaria attuale e dimostrare i propri obblighi finanziari (decisione TF 1B_549/2022 del 17.02.2023 consid. 3.1.; DTF 135 I 221 consid. 5.1.). Se non adempie a questo obbligo, la richiesta deve essere respinta (decisione TF 1B_549/2022 del 17.02.2023 consid. 3.1. che rinvia, tra l’altro, alla DTF 125 IV 161 consid. 4a; decisioni TF 1B_379/2021 del 06.04.2022 consid. 2.2.; 1B_245/2020 del 23.07.2020 consid. 3.5. con ulteriori riferimenti).

L’autorità adita non è tenuta a chiarire di propria iniziativa i fatti pertinenti né verificare d’ufficio tutte le informazioni addotte (decisioni TF 1B_549/2022 del 17.02.2023 consid. 3.1.; 6B_578/2020 dell’11.08.2021 consid. 3.3.; 2C_367/2020 del 07.10.2020 consid. 3.3.; ciascuna con riferimenti). Deve però comunicare al richiedente inesperto quali informazioni devono essere presentate per valutare la domanda (decisione TF 1B_549/2022 del 17.02.2023 consid. 3.1.; DTF 120 Ia 179 consid. 4a; decisione TF 2C_367/2020 del 07.10.2020 consid. 3.3.; ciascuna con riferimenti).

In linea di principio, invece, non viene fissato un ulteriore termine per il richiedente rappresentato da un avvocato se non ha adempiuto all’obbligo di collaborazione, e la sua istanza tendente ad ottenere il beneficio del gratuito patrocinio può essere immediatamente respinta (decisioni TF 1B_549/2022 del 17.02.2023 consid. 3.1.; 5A_1012/2020 del 03.03.2021 consid. 3.2.3.; 5A_502/2017 del 15.08.2017 consid. 3.2.; 5A_327/2017 del 02.08.2017 consid. 4; ciascuna con riferimenti; cfr. anche la decisione TF 6B_578/2020 dell’11.08.2021 consid. 3.4. e contrario).

Ciononostante, anche se il richiedente è assistito da un avvocato, l’autorità competente deve sempre chiedere chiarimenti e fissare un nuovo termine per la trasmissione di ulteriori documenti se il medesimo ha adempiuto all’obbligo di collaborazione ma (tuttavia) non è riuscito a dimostrare la sua indigenza in modo soddisfacente per l’autorità con la sua prima richiesta (decisioni TF 1B_549/2022 del 17.02.2023 consid. 3.1.; 1B_502/2019 del 23.12.2019 consid. 2.; 1B_389/2015 del 07.01.2016 consid. 5.4.; cfr. anche 6B_578/2020 dell’11.08.2021 consid. 3.4.).

  1. 3.1.

Con decreto 12.11.2024 il procuratore pubblico ha respinto l’istanza dell’imputata intesa alla nomina di un difensore d’ufficio, avendo dapprima reputato che non si trattava di una difesa obbligatoria. Inoltre, con riferimento all’applicazione dell’art. 132 CPP, la reclamante non avrebbe comprovato il suo stato d’indigenza (nonostante l’esplicita richiesta del suo predecessore). L’autodichiarazione allegata al suo verbale del 14.08.2024 costituirebbe una prova insufficiente. Ha altresì addotto che, per le fattispecie in esame, non sarebbe giustificata una sanzione penale superiore a quanto sancito dall’art. 132 cpv. 3 CPP. Dal procedimento penale di cui all’inc. MP __________ non sarebbero emerse particolari difficoltà a cui l.mputata non avrebbe potuto far fronte da sola senza l’assistenza di un legale.

3.2.

La reclamante, da parte sua, contesta questa conclusione, sostenendo, tra le altre cose, che il suo stato d’indigenza sarebbe stato riconosciuto dal precedente titolare dell’inchiesta con il suo scritto 28.08.2024, che l’attuale magistrato inquirente avrebbe dovuto considerare tutti gli elementi emergenti dall’incarto (tra cui la risposta alla domanda n. 10 del suo verbale) e che avrebbe dovuto richiederle ulteriori informazioni in merito alla sua situazione finanziaria.

  1. 4.1.

Si è detto che il 14.08.2024 RE 1 è stata sentita come imputata dalla polizia in relazione alle discussioni con il marito avvenute dal 13.07.2024, a __________, per i reati di ingiuria e minaccia, senza l’assistenza di un difensore avendovi espressamente rinunciato.

In merito alla sua situazione finanziaria ella ha spiegato quanto segue:

“Io ho lavorato fino all’inizio del 2022 finché sono andata in maternità. In quel periodo mi ero accordata con __________ di rimanere a casa a prendermi cura di __________ …. Nel frattempo ero rimasta incinta anche di __________ …. A me è sempre mancato tantissimo il mio lavoro e __________ lo sa, ma sono molto contenta di rimanere a casa a prendermi cura dei miei figli. Lui mi aveva detto di tornare a lavorare ad una percentuale più bassa, ma non è assolutamente fattibile. Io lavoravo a turni e anche a __________ capita di lavorare di notte. I miei genitori sono molto anziani e quelli di __________ non ci sono più, quindi è praticamente impossibile trovare una mamma diurna con orari così flessibili. Non abbiamo tale disponibilità economica.

Detto questo appunto al momento lavora solo __________ come , quindi le nostre entrate variano tanto dall’annata dell’. Tipo l’anno scorso era andato benissimo, mentre quest’anno, a causa della meteo, è andata veramente male. La cosa che mi fa anche arrabbiare è che __________, insieme alle sorelle, hanno una casa di famiglia in montagna in Valle di __________, ma piuttosto di venderla per avere qualche soldo, lui preferisce tirare le cinghie a casa per lasciare la casa alle sorelle, cosicché possano andare in vacanza quando vogliono. Non è giusto.

In più ho sempre aiutato __________ con __________: lo aiuto a __________, __________, __________, portare il __________ ai clienti privati con i bambini con me perché non sempre ho dove lasciarli, occuparmi della parte amministrativa, e tanto altro…” (VI 14.08.2024, p. 3, risposta alla domanda n. 10, AI 13).

Nella dichiarazione stato civile e patrimoniale 14.08.2024 (allegata al suo verbale) RE 1, di professione __________, ha indicato di aver conseguito un bachelor alla SUPSI (con l’annotazione “congedo non pagato”). Ha dichiarato un reddito annuale (e non mensile) netto di circa CHF 50'000.00 (salario del coniuge); sarebbe in possesso di un’autovettura marca __________ (prima entrata in circolazione nel 2022, il cui valore d’acquisto non è stato precisato); le uscite mensili ammonterebbero a CHF 1'000.00 per interessi ipotecari e CHF 1’000.00 per costi della cassa malati; i debiti ipotecari ammonterebbero a CHF 690'000.00. Non avrebbe altri debiti.

__________, da parte sua, con riferimento alla loro situazione finanziaria, ha espresso le seguenti considerazioni:

“Posso dire che stiamo bene, non siamo ricchi ma ci gestiamo bene. Quando è nato __________ … ho deciso in comune accordo con __________ che io avrei continuato a lavorare in qualità di __________, portando avanti l’attività, mentre lei sarebbe rimasta a casa a prendersi cura del bambino in quanto era suo desiderio farlo. Sono sempre riuscito a gestire l’economia domestica e ad avere delle riserve in quanto le entrate variano a seconda delle annate” (VI 13.08.2024, p. 2, risposta alla domanda n. 2, AI 13).

Con scritto 23/26.08.2024 l’avv. PR 1 ha chiesto al procuratore pubblico Veronica Lipari (che in quel momento dirigeva il procedimento penale di cui all’inc. MP __________) di essere nominata difensore d’ufficio di RE 1 con l’ammissione al beneficio del gratuito patrocinio.

A comprova del suo stato di indigenza l’avv. PR 1 ha solamente richiamato la dichiarazione stato civile e patrimoniale 14.08.2024, compilata personalmente da RE 1, adducendo che ella “… è in congedo maternità senza retribuzione” e citando nel contempo il Commentario ticinese del CPP [“La stessa è da considerare quindi priva dei mezzi necessari, e quindi indigente, se non può provvedere con mezzi propri – composti di reddito e di sostanza – agli oneri processuali e legali, ovvero non è in grado di affrontare detti costi senza intaccare il fabbisogno suo e della sua famiglia” (AI 12)].

È dunque manifesto che questa dichiarazione non poteva essere considerata dal pubblico ministero una prova sufficiente per sostanziare il preteso stato d’indigenza di RE 1, poiché palesemente incompleta e, perdipiù, priva di qualsivoglia documentazione. Con l’istanza il legale non ha nemmeno indicato per quale ragione s’imponeva, nel caso concreto, una difesa per tutelare gli interessi della sua assistita.

Ad ogni modo, valutando la situazione finanziaria della reclamante (che in occasione del suo unico interrogatorio, tra le altre cose, ha dichiarato di aver acquistato l’immobile di __________) e prendendo in considerazione gli elementi che emergono dall’incarto, come preteso con il suo reclamo, non appare d’acchito che il nucleo familiare sia sprovvisto dei mezzi necessari ai sensi dell’art. 132 cpv. 1 lit. b CPP, avendo il marito spiegato di aver ripreso l’attività di famiglia tramite la ditta __________ (iscritta a registro di commercio il 14.02.2000, di cui egli ne è il titolare e il gerente da diversi anni, cfr. estratto RC del Canton Ticino), con la gestione di “… circa un migliaio di __________” (VI 13.08.2024, p. 2, AI 13), e di avere delle riserve finanziarie.

4.2.

Per quanto concerne lo scritto 28.08.2024 del procuratore pubblico Veronica Lipari [con cui, richiamando l’istanza 23/26.08.2024, ha chiesto all’avv. PR 1 “… di motivare la domanda confrontandosi con i singoli presupposti necessari per ritenere una difesa obbligatoria, essendo l’indigenza solo una tra le condizioni cumulative previste” (AI 14)], occorre anzitutto rilevare che dal medesimo non si evince che il magistrato inquirente abbia, di fatto, riconosciuto lo stato di indigenza di RE 1 (non essendosi espressa in merito).

Sia come sia, l’avv. PR 1 – un avvocato accorto e di lunga esperienza – non poteva non sapere che, per ottenere la concessione della difesa d’ufficio con il beneficio del gratuito patrocinio, l’istanza deve essere motivata (dovendosi confrontare con tutti i requisiti cumulativi di cui all’art. 132 CPP e allegare la necessaria documentazione a comprova).

A tal proposito si ricorda che, con riferimento alle persone fisiche indigenti (che non hanno la possibilità di provvedere con mezzi propri agli oneri procedurali e alle spese legali), l’Amministrazione cantonale ha creato e messo a disposizione degli utenti (tra cui gli avvocati) un modulo online per facilitare la richiesta (cfr. Certificato per l’ammissione all’assistenza giudiziaria, scaricabile dal sito www.ti.ch). Nella compilazione del modulo, il richiedente deve indicare, tra l’altro, il reddito e la sostanza attuali, gli oneri ricorrenti e fornire ulteriori informazioni (tra cui eventuali risparmi, veicoli a motore). Inoltre egli è tenuto ad allegare la documentazione richiesta e far sottoscrivere il formulario all’autorità comunale per attestarne la conformità.

A fronte di ciò, non è certo compito del pubblico ministero ricostruire la situazione finanziaria e personale di RE 1, che peraltro assistita da un legale avrebbe potuto e dovuto fornire le informazioni e la documentazione necessarie (con l’apposito formulario oppure estrapolandone i dati necessari) per corroborare il preteso fatto di non avere a disposizione alcuna eccedenza e di non poter “… quindi assumersi i costi legali e procedurali senza intaccare il suo fabbisogno e quella dei suoi figli“ (doc. CRP 1, p. 4).

Giova altresì rilevare che ai sensi della giurisprudenza dell’Alta Corte, il pubblico ministero avrebbe dovuto chiedere delucidazioni alla reclamante e fissare un ulteriore termine per completare la sua istanza ex art. 132 CPP, soltanto qualora la stessa, con l’assistenza di un legale, avesse inoltrato un’istanza motivata (corredata dalla documentazione a comprova) e il procuratore pubblico avesse reputato che le informazioni addotte non erano sufficienti per esprimersi in merito (cfr. consid. 2.4.).

Nemmeno con il reclamo RE 1 ha indicato né documentato gli elementi imprescindibili per valutare la sua situazione finanziaria, avendo allegato copia della decisione di tassazione dell’anno 2023, e nulla più.

Nel caso in disamina non si può dunque reputare che il procuratore pubblico Petra Canonica Alexakis abbia violato il diritto di essere sentito della reclamante, accertato in maniera incompleta i fatti e abusato del suo potere di apprezzamento nell’emanazione del decreto 12.11.2024.

4.3.

D’altronde, anche se si volesse ammettere che la reclamante sia sprovvista nei mezzi necessari ai sensi dell’art. 132 cpv. 1 lit. b CPP la sua richiesta andrebbe comunque respinta.

Si è detto che il 14.08.2024 RE 1 è stata interrogata, da un agente di polizia, in veste di imputata. All’inizio del suo interrogatorio, ella ha espressamente rinunciato alla presenza di un difensore, dichiarando che il suo stato psico-fisico le consentiva di sostenerlo. Dal verbale emerge che soltanto al termine della sua deposizione (della durata di quasi tre ore) e solo dopo che è stata informata che nei suoi confronti era stata disposta una visita medica all’__________, ella ha dichiarato di dover allattare il figlio minore, adducendo di non essere tranquilla poiché suo marito era a casa con i bambini, acconsentendo comunque alla visita.

Si deve inoltre aggiungere che dal rapporto medico 14.08.2024 (AI 2) [e tantomeno dal rapporto d’intervento in urgenza della Cellula socio-educativa d’urgenza per minorenni (CSUM) 19.08.2024 (AI 7)] non si evince che gli agenti interroganti, su sua esplicita richiesta, le avrebbero vietato di allattare il proprio figlio rispettivamente che ella abbia avuto dolori al seno (in considerazione del tempo trascorso).

Sia come sia, dal verbale risulta che RE 1, peraltro in possesso di una maturità liceale ticinese e di formazione __________, sia riuscita a rispondere, senza alcun problema, a tutte le domande (semplici e circoscritte) dell’agente interrogante. Ella ha altresì potuto esercitare compiutamente i suoi diritti, avendo dimostrato di avere indubbiamente le capacità di esporre la propria situazione personale e familiare, il rapporto con il marito e pure la propria versione dei fatti, senza l’assistenza di un difensore.

Va inoltre tenuto presente che la stessa sera il pubblico ministero in collaborazione con la polizia ha immediatamente attivato una rete di protezione non solo a tutela dei minori, ma anche a sostegno dei genitori [tra cui l’attivazione della Cellula socio-educativa d’urgenza per minorenni (CSUM), con un “time-out in Torre d’Angolo”, che ha suggerito l’intervento urgente dell’ARP per “… capire meglio la situazione e definire quali misure attivare a sostegno della loro genitorialità e a protezione dei minori” (AI 7, p. 6); cfr. anche AI 1/AI 2/AI 4/AI 7]. Ciò smentisce invero il fatto che ella, “dopo il 14 agosto 2024” non si sarebbe “sentita ascoltata, né tutelata” (doc. CRP 1, p. 5).

Per quanto attiene poi al preteso fatto di essere stata “… prelevata da casa sua, senza comunicazione scritta (ex art. 9a LPol), sotto gli occhi dei suoi due bambini piccolissimi per poi essere trattenuta dalla polizia per ben 11 ore” e anche sottoposta “… a un consulto medico psichiatrico senza una nomina peritale ufficiale in violazione degli artt. 182 e segg. CPP e senza aver prima preso contatto con l’Autorità Regionale di Protezione, competente per la valutazione della capacità genitoriale” (doc. CRP 1, p. 2/3) va soltanto rilevato che sono applicabili le disposizioni del CPP (in materia di fermo, procedura investigativa della polizia e interrogatorio), come indicato dal magistrato inquirente nelle sue osservazioni, mentre la valutazione medica alla quale ella è stata sottoposta è un provvedimento cautelativo a tutela dei minori (AI 1/AI 2/AI 7), e non è certo qualificabile come una perizia ai sensi degli art. 182 ss. CPP.

Il procedimento penale di cui all’incarto MP __________ è peraltro composto da pochi atti istruttori, tra cui il rapporto di violenza domestica 15.08.2024 (AI 13), su cui il magistrato inquirente non si è però ancora espresso.

Nemmeno allo stadio attuale della procedura è necessaria l’assistenza di un difensore a favore della reclamante: dallo stesso rapporto emerge come le fattispecie siano comprensibili, circoscritte e non particolarmente complesse, che non presentano difficoltà particolari dal profilo fattuale o giuridico da necessitare specifici approfondimenti, anche per una persona non cognita di diritto. I reati ipotizzati a suo carico (ingiuria, minaccia e anche vie di fatto) non sono giuridicamente complessi.

Ad oggi, non vi sono elementi concreti per ritenere che RE 1 non sia in grado di tutelare da sola i suoi interessi e di seguire personalmente il procedimento penale di cui all’inc. MP __________ a suo carico, anche senza l’ausilio di un legale. Il caso in esame rientra piuttosto nei casi bagatellari giusta l’art. 132 cpv. 3 CPP (e contrario), come del resto confermato dallo stesso procuratore pubblico nel decreto impugnato.

Il fatto che la reclamante sia una “neomamma in congedo maternità”, di formazione __________ (in possesso comunque di una formazione superiore), coinvolta emotivamente, la cui carriera lavorativa potrebbe essere messa a rischio, non sono comunque motivi sufficienti per concludere che ella non abbia le capacità di seguire personalmente il procedimento penale di cui all’inc. MP __________ come imputata e che non sia concretamente in grado di difendersi da sola. Si può inoltre reputare che ella abbia perfettamente compreso i fatti (delineati) che le sono stati imputati, senza necessitare la presenza di un legale, come emerge dal suo verbale d’interrogatorio di polizia.

In queste circostanze, allo stadio attuale della procedura, si può concludere che RE 1 sia in grado di gestire autonomamente il procedimento penale (inc. MP __________), anche senza l’ausilio di un legale, non essendo impedita in questo modo di difendere efficacemente i suoi interessi.

Per quanto riguarda la pretesa difficoltà di dover gestire altri due procedimenti penali (l’inc. MP __________ a carico del marito e l’inc. MP __________ a carico degli agenti di polizia che l’hanno sentita il 14.08.2024) si evidenzia come sia stata una scelta della stessa reclamante di sporgere denuncia/querela nei loro confronti per diversi reati (cfr. in fatto consid. k.). Questi procedimenti non sono stati ad ogni modo oggetto di decisione da parte del procuratore pubblico (cfr. decreto 12.11.2024).

La questione non merita dunque ulteriori approfondimenti.

Ne discende che il decreto impugnato deve essere confermato.

4.4.

Qualora nel prosieguo del procedimento RE 1 non dovesse essere più in grado da sola di far valere i suoi diritti come accusatrice privata, il procuratore pubblico potrà sempre, su sua richiesta scritta e motivata, designarle un difensore d’ufficio, se è sprovvista dei mezzi necessari e se una difesa s’impone per tutelare i suoi interessi (art. 132 cpv. 1 lit. b/cpv. 2/cpv. 3 CPP).

  1. 5.1.

Visto quanto precede, il gravame è respinto. La richiesta di essere ammessa al beneficio del gratuito patrocinio presentata in questa sede da RE 1 deve essere respinta, essendo il gravame fin dall’inizio privo di possibilità di successo.

5.2.

La tassa di giustizia e le spese, ridotte al minimo in considerazione della sua situazione personale, sono poste a carico della reclamante, soccombente (art. 428 cpv. 1 CPP).

Per questi motivi,

richiamati gli art. 379 ss. e 393 ss. CPP ed ogni altra disposizione applicabile,

pronuncia

  1. Il reclamo è respinto.

  2. La domanda di RE 1 di essere ammessa al beneficio del gratuito patrocinio per la procedura di reclamo è respinta.

  3. La tassa di giustizia di CHF 200.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 250.-- (duecentocinquanta), sono poste a carico di RE 1, __________.

  4. Rimedio di diritto:

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

  1. Intimazione:

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente La cancelliera

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