Incarto n. 60.2013.75
Lugano 15 maggio 2013/ps
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliera:
Valentina Item, vicencancelliera
sedente per statuire sul reclamo 8/11.3.2013 presentato da
RE 1 patr. da: PR 1
in relazione
al decreto di abbandono 26.2.2013 emanato dal procuratore pubblico Andrea Pagani - tra gli altri - nei di lui confronti, per titolo di lesioni gravi sub. lesioni colpose gravi nonché abbandono sub. omissione di soccorso (ABB __________);
richiamate le osservazioni 20.3.2013 del magistrato inquirente, mediante le quali si riconferma nelle proprie motivazioni chiedendo nel contempo la reiezione del gravame;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto
a.In data __________, dall’unione tra RE 1 e __________, è nato __________. Nel corso del mese di marzo 2011 sono iniziati i primi problemi di salute del neonato, che ne hanno provocato vari ricoveri presso l’ospedale __________ di __________ (in seguito __________).
L’ultimo ricovero, d’urgenza, presso l’__________ risale al 16.4.2011, data nella quale la dr.ssa med. __________ ha riscontrato, mediante una TAC del cranio del bambino un “allargamento degli spazi liquorali extra ventricolari sia infra che sovra tentoriali, emorragia intracerebrale frontale sin, sottoaracnoidea fronto-parietale sin e sotto durale frontale bilaterale e temporale dx” (cfr. lettera d’uscita 16.4.2011 presente nella cartella medica - agli atti - di __________), con conseguenti “movimenti tonico-clonici della gamba e del braccio destro nonché una deviazione dello sguardo verso destra” (verbale di interrogatorio 5.5.2011 di __________, p. 7, AI 99, inc. MP __________).
Vista la gravissima situazione in cui versava, __________ è stato trasportato mediante la Rega al __________ di __________.
In questa struttura è stato riscontrato un forte sospetto di maltrattamento infantile/trauma da scuotimento (cfr. diagnosi tradotta in italiano dal perito dr. med. __________, p. 1, AI 183).
b. A seguito della segnalazione operata dal nosocomio __________, in data 19.4.2011 __________ e RE 1 sono stati provvisoriamente arrestati dalla Polizia cantonale di __________ per ipotizzati maltrattamenti sul figlio.
Il giorno seguente la Staatsanwaltschaft IV di __________ ha chiesto – per competenza territoriale – l’assunzione del procedimento penale al Ministero pubblico del Cantone Ticino, il quale l’ha assunto (cfr. AI 1-3, inc. MP __________).
c. Sempre in data 20.4.2011, il procuratore pubblico Andrea Pagani ha decretato l’apertura dell’istruzione nei confronti di __________ e, rispettivamente, RE 1, per i reati di lesioni gravi sub. lesioni colpose gravi nonché abbandono sub. omissione di soccorso “in relazione alle gravi lesioni subite da __________ (__________) a __________ e in altre imprecisate località nel periodo 14.02.2011 / 16.04.2011” (cfr. AI 4 e 5).
d.Nel corso dell’istruttoria, in particolare in sede di verbale di interrogatorio 20.4.2011 RE 1 ha esposto degli episodi, “frutti di sue disattenzioni, potenzialmente pericolosi per l’integrità fisica di suo figlio” (decreto di abbandono 26.2.2013, p. 4, ABB __________).
Lo stesso ha dichiarato che, dopo circa tre settimane dalla nascita, “verso metà marzo 2011, __________ ha iniziato ad avere qualche problema nel senso che ogni volta che aveva bevuto il latte (...), vomitava. Inoltre talvolta faceva degli scatti. Mi ricordo un episodio: un giorno lo stavo tenendo in braccio e lui ha avuto uno dei suoi scatti e con la sua testa ha cozzato contro un osso della mia spalla, procurandosi un ‘blu’ alla sinistra del suo mento” (verbale di interrogatorio 20.4.2011, p. 2-3, AI 21).
“Do prima di tutto atto che __________ ha sempre pianto tanto e che io ero esasperato dai suoi pianti. Do anche atto che quando __________ piangeva mentre l’avevo in braccio io, perdevo la pazienza e lo ‘passavo’ a mia moglie, (...), io, quando passavo il bambino dalle mie braccia a quelle di mia moglie non ho mai fatto gesti bruschi o di stizza. L’unico scuotimento, ma comunque non forte, che ho fatto a __________ (quando lo avevo in braccio), l’ho eseguito quando il bambino aveva circa 1 mese, comunque prima del primo ricovero in ospedale. In quell’occasione __________ mi sembrava un po’ tanto addormentato o intontito. Al che l’ho preso con le mie due mani sotto le ascelle e l’ho un po’ scosso, tant’è che si è ripreso. Dopo sono stato sgridato da mia moglie” (verbale di interrogatorio 20.4.2011, p. 6, AI 21).
Il reclamante ha infine esposto che “in casa, per farlo smettere di piangere, lo tenevo seduto sulla mia testa. Io camminavo per casa tenendolo con le mie mani al suo corpo. A domanda del PP rispondo che effettivamente quando tenevo __________ sulla mia testa e camminavo, non gli tenevo la testa. Ogni tanto roteavo il mio busto per fargli vedere la casa. Io in quei frangenti non vedevo cosa faceva la sua testa. Comunque non ho mai saltellato, non ho mai molleggiato sulle mie gambe, non ho nemmeno mai fatto scatti bruschi” (verbale di interrogatorio 20.4.2011, p. 6, AI 21).
e. Dopo aver esperito svariate indagini preliminari, e nel frattempo scarcerato entrambi i coniugi RE 1 in data 11.5.2011 (cfr. AI 111 e 112), con decisione 16.1.2013 il magistrato inquirente ha decretato la chiusura dell’istruzione, prospettando
f. In data 19/20.2.2013, dopo aver richiesto ed ottenuto una proroga del termine di cui sopra, per il tramite del suo patrocinatore - avv. PR 1 - RE 1 ha presentato al magistrato inquirente una richiesta di indennizzo pari a complessivi CHF 41'178.20, di cui CHF 10'000.-- per torto morale, CHF 13’840.-- per danni economici e CHF 17'338.20 per spese legali (AI 250).
g. Con decisione 26.2.2013 il procuratore pubblico ha decretato l’abbandono del procedimento nei confronti - tra gli altri - di RE 1, “per insufficienza di prove in ordine al nesso causale fra ogni singolo comportamento degli imputati (pericoloso per l’integrità fisica del lattante) e le lesioni (cerebrali) subite da __________” (decreto d’abbandono 26.2.2013, p. 8, ABB __________).
Al punto 5 del dispositivo della decisione di cui sopra il magistrato inquirente ha poi negato di accordare indennizzi e non ha riconosciuto la riparazione del torto morale a RE 1, considerato come nella fattispecie lo stesso, unitamente alla moglie __________, avrebbe “concorso all’apertura del procedimento penale a loro carico e alla delicata progressione dell’inchiesta, la quale, lo si ribadisce, viene sì abbandonata, ma solo perché l’istruttoria non ha permesso di dimostrare quale/i precisa/e azione/i (e di quale dei due genitori) ha/nno cagionato le gravi lesioni a __________” (decreto d’abbandono 26.2.2013, p. 14, ABB __________).
h. Con gravame 8/11.3.2013 RE 1 ne postula l’accoglimento e di conseguenza l’annullamento del dispositivo no. 5 del decreto di abbandono in questione ed il riconoscimento di un indennizzo complessivo di CHF 41'178.20.
RE 1 critica la conclusione alla quale è giunto il magistrato inquirente, riprendendo i fatti in maniera dettagliata e sostenendo che non si potrebbe “ragionevolmente escludere che __________ abbia riportato le note lesioni durante le sue degenza all’ospedale di __________, o in altre occasioni, quando non era con la madre o con il padre” (reclamo 8/11.3.2013, p. 5).
Ritiene che dopo la sua incarcerazione, unitamente alla moglie - durata più di tre settimane -, il procedimento penale a suo carico “è durato più di due anni non certo per colpa loro” (reclamo 8/11.3.2013, p. 5).
Il reclamante afferma poi che l’eventuale colpa a sua carico non comporterebbe l’esclusione di qualsivoglia risarcimento da parte dello Stato, in quanto si tratterebbe in ogni caso di “atti commessi per lievi negligenze” (reclamo 8/11.3.2013, p. 5).
RE 1 conclude affermando che “nella fattispecie in esame sostenere il contrario equivale non soltanto a violare l’art. 340 CPP e gli art. 41 ss. CO, ma pure la presunzione di innocenza. A quest’ultimo proposito è sufficiente leggere le argomentazioni del PP Pagani per rendersi conto che la sua conclusione, nonostante il proscioglimento formale, equivale a ritenere il reclamante comunque colpevole di quanto inizialmente addebitatogli” (reclamo 8/11.3.2013, p. 5).
Chiede quindi che gli venga riconosciuto un indennizzo, anche ridotto, nel caso in cui si volesse ritenere una certa colpa a suo carico.
in diritto
Le parti possono impugnare entro dieci giorni il decreto di abbandono dinanzi alla giurisdizione di reclamo (art. 322 cpv. 2 CPP).
Con il gravame si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l'eccesso e l'abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lit. a CPP), l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e l'inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).
Il reclamo deve essere presentato per iscritto e motivato (art. 396 cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare all’art. 390 CPP per la forma scritta ed all’art. 385 CPP per la motivazione.
Esso deve indicare – in particolare – i punti della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).
1.2.
Il gravame – inoltrato l’8/11.3.2013 – contro la decisione 26.2.2013 del procuratore pubblico con cui ha abbandonato il procedimento penale a carico dell’imputato e non ha assegnato alcun indennizzo ex art. 429 CPP (dispositivo no. 5, __________), è tempestivo.
Le esigenze di forma e motivazione del reclamo sono rispettate.
RE 1 quale imputato nei cui confronti il procedimento è stato abbandonato ex art. 429 cpv. 1 CPP, è pacificamente legittimato a reclamare ex art. 382 cpv. 1 CPP avendo un interesse giuridicamente protetto all’annullamento o alla modifica del giudizio che ha negato pretese a’ sensi dell’art. 429 CPP.
Il reclamo è – di conseguenza – ricevibile in ordine.
Giusta l’art. 429 cpv. 1 CPP, se è pienamente o parzialmente assolto o se il procedimento nei suoi confronti è abbandonato, l’imputato ha diritto a:
a. un’indennità per le spese sostenute ai fini di un adeguato esercizio dei suoi diritti procedurali;
b. un’indennità per il danno economico risultante dalla partecipazione necessaria al procedimento penale;
c. una riparazione del torto morale per lesioni particolarmente gravi dei suoi interessi personali, segnatamente in caso di privazione della libertà.
L’autorità penale esamina d’ufficio le pretese dell’imputato. Può invitare l’imputato a quantificarle e comprovarle (art. 429 cpv. 2 CPP).
L’indennizzo e la riparazione del torto morale possono essere ridotti o rifiutati a determinate condizioni (art. 430 CPP).
2.2.
L’art. 429 CPP fonda una responsabilità causale dello Stato, indipendente quindi da una colpa delle autorità penali (BSK StPO – S. WEHRENBERG / I. BERNHARD, art. 429 CPP n. 6; ZK StPO – Y. GRIESSER, art. 429 CPP n. 2; N. SCHMID, StPO Praxiskommentar, art. 429 CPP n. 6; Commentario CPP – M. MINI, art. 429 CPP n. 1; Messaggio del 21.12.2005 concernente l’unificazione del diritto processuale penale, FF 2006 p. 1231), chiamato a rispondere della totalità del danno [spese di patrocinio, danno economico e torto morale (Commentario CPP – M. MINI, art. 429 CPP n. 4 ss.)] cagionato all’imputato (cfr., sul concetto di imputato, BSK StPO – S. WEHRENBERG / I. BERNHARD, art. 429 CPP n. 8; N. SCHMID, StPO Praxiskommentar, art. 429 CPP n. 2 s.).
Il nocumento deve presentare un nesso causale, ai sensi del diritto della responsabilità civile, con il procedimento penale (BSK StPO – S. WEHRENBERG / I. BERNHARD, art. 429 CPP n. 9; Commentario CPP – M. MINI, art. 429 CPP n. 1; Messaggio del 21.12.2005 concernente l’unificazione del diritto processuale penale, p. 1231) conclusosi con un decreto di abbandono oppure anche di parziale abbandono o, ancora, con un’assoluzione totale oppure soltanto parziale (ZK StPO – Y. GRIESSER, art. 429 CPP n. 3; N. SCHMID, StPO Praxiskommentar, art. 429 CPP n. 1/4; Commentario CPP – M. MINI, art. 429 CPP n. 3).
Le autorità penali devono pronunciarsi d’ufficio sulle pretese di indennizzo e di riparazione del torto morale, come peraltro stabilisce esplicitamente l’art. 429 cpv. 2 CPP (decisione TF 1B_475/2011 dell’11.1.2012 consid. 2.2.; decisione 1.9.2011 di questa Corte in re F.C., consid. 5.2., inc. CRP __________).
Il procuratore pubblico non gli ha accordato alcun indennizzo né riparazione del torto morale (art. 429 CPP) poiché, a suo dire, RE 1 e la moglie __________ avrebbero “concorso all’apertura del procedimento penale a loro carico e alla delicata progressione dell’inchiesta” (decreto di abbandono 26.2.2013, p. 14, ABB __________).
Ai sensi dell’art. 430 cpv. 1 CPP l’autorità penale può ridurre o non accordare l’indennizzo o la riparazione del torto morale se: l’imputato ha provocato in modo illecito e colpevole l’apertura del procedimento penale o ne ha ostacolato lo svolgimento (a.); l’accusatore privato è tenuto a indennizzare l’imputato (b.); o le spese dell’imputato sono di esigua entità (c.).
4.2.
Il primo caso (lit. a. dell’art. 430 cpv. 1 CPP), il solo che entri in linea di conto nella fattispecie, permette di ridurre o escludere l’indennità o la riparazione se l’imputato prosciolto ha provocato in modo illecito e colpevole l’apertura del procedimento o ne ha ostacolato lo svolgimento.
Medesimo concetto è formulato all’art. 426 cpv. 2 CPP, che consente di addossare le spese del procedimento, in tutto o in parte, all’imputato assolto o destinatario di un decreto di abbandono.
Siffatto comportamento esclude in generale qualsiasi obbligo di indennizzo o di riparazione del torto morale da parte dello Stato. Se invece la colpa è lieve, può entrare il linea di conto una riduzione dell’indennizzo o della riparazione del torto morale (Messaggio del 21.12.2005 concernente l’unificazione del diritto processuale penale, op. cit., p. 1232; BSK StPO – S. WEHRENBERG / I. BERNHARD, art. 430 CPP n. 9 ss.).
4.3.
Per la nozione di illecito e di colpevole si può far riferimento alle analoghe nozioni utilizzate all’art. 41 CO. Illecito è un agire che viola delle regole di comportamento scritte o non dell’ordinamento giuridico (Commentario CPP – M. MINI, art. 430 CPP n. 2 e riferimenti).
Come ricordato dalla giurisprudenza del TF, il giudice deve riferirsi ai principi generali della responsabilità per atti illeciti, fondare il suo giudizio su fatti incontestati o chiaramente stabiliti e prendere in considerazione ogni norma giuridica, appartenente al diritto federale o cantonale, pubblico o privato, scritto o non scritto, per determinare se il comportamento in questione giustifichi la riduzione dell'indennità (decisione TF 6B_87/2012 del 27.4.2012; 1P.212/2006 del 10.4.2007).
Il rifiuto o la riduzione dell’indennità sono compatibili con la Costituzione (art. 32 cpv. 1 Cost.) e la Convenzione europea dei diritti dell’uomo (art. 6 cifra 2 CEDU) quando l’interessato ha provocato l’apertura del procedimento penale o ne ha complicato lo svolgimento con un comportamento colpevole sotto il profilo del diritto civile, lesivo di una regola giuridica, e che è in rapporto di causalità con l’importo imputatogli (decisione TF 6B_87/2012 del 27.4.2012; 1P.212/2006 del 10.4.2007).
Deve esservi un nesso causale fra la violazione di norme giuridiche, da una parte, e l’apertura dell’indagine o l’intralcio a quest’ultima, dall’altra parte. La condotta in questione deve avere fatto sorgere, secondo il corso ordinario delle cose e l’esperienza della vita, il sospetto di un comportamento punibile tale da giustificare l’apertura di un procedimento penale.
La presunzione d’innocenza, garantita dall’art. 6 cifra 2 CEDU e 10 cpv. 1 CPP, dev’essere rispettata. La riduzione o l’esclusione di indennizzo non deve infatti lasciare intendere che l’imputato prosciolto sia colpevole delle infrazioni che gli sono state addebitate (CR CPP – C. MIZEL / V. RÉTORNAZ, art. 430 CPP n. 4).
4.4.
La riduzione/esclusione dell’indennizzo nel CPP corrisponde alla giurisprudenza sviluppata dall’allora Camera dei ricorsi penali sino al 31.12.2010 con la vigenza del CPP TI.
Prima dell’entrata in vigore del nuovo CPP, avvenuta in data 1.1.2011, era l’art. 319a cpv. 1 CPP-TI che prevedeva che l’indennità poteva essere negata o ridotta nel caso di colpa grave esclusiva o concolpa dell’accusato prosciolto. Questa norma formalizzava la giurisprudenza dell’allora CRP in applicazione dell’art. 44 cpv. 1 CO, che permette al giudice di escludere o ridurre il risarcimento se il danneggiato ha consentito nell’atto dannoso o se le circostanze, per le quali egli è responsabile, hanno contribuito a cagionare od aggravare il danno od a peggiorare altrimenti la posizione dell’obbligato, segnatamente se l’accusato ha determinato per sua colpa l’apertura dell’inchiesta o la sua incarcerazione oppure ancora ha intralciato lo svolgimento della procedura (R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed., § 109 n. 10).
Lo scopo era ed è ancora quello di evitare che lo Stato, e di riflesso i contribuenti, debbano sopportare i costi di una procedura penale aperta in seguito al comportamento riprovevole di un accusato (decisioni dell’allora Camera dei ricorsi penali 14.3.2006 in re V.P., inc. 60.2004.395; 13.1.2006 in re E.P., inc. 60.2005.76; 14.3.2006 in re C.G., inc. 60.2003.421; 10.7.2006 in re M.B., inc. 60.2005.344; 28.6.2006 in re A.B., inc. 60.2005.240; 24.7.2006 in re F.F., inc. 60.2005.424).
Il diritto civile non scritto vieta infatti di creare una situazione tale da causare un danno ad altri senza prendere le necessarie precauzioni (DTF 126 III 113): i costi diretti ed indiretti di una procedura penale, compresa l’indennità che deve eventualmente essere rifusa all’accusato prosciolto (ora imputato assolto), costituiscono certamente un danno per la collettività (decisione TF 1P.301/2002 del 22.7.2002).
5.5.1.
L’inchiesta ha appurato quanto segue.
In data 16.4.2011 , dopo essere stato portato all’ in quanto in preda a delle convulsioni, è stato trasferito d’urgenza - tramite la Rega - al __________ di __________. Le sue condizioni sono subito apparse molto gravi, il piccolo era infatti in pericolo di morte.
Il 19.4.2011 i medici curanti di tale struttura ospedaliera hanno informato la Staatsanwaltschaft di __________ circa il fatto che le gravi lesioni riscontrate su __________ fossero dovute, con alto grado di verosimiglianza, a ripetute “Kindmisshandlungen durch Schütteln”.
Dagli atti trasmessi all’autorità inquirente dall’ospedale di __________ (cfr. Gefährdungsmeldung 19.4.2011, in AI 1), nonché dall’Istituto di medicina legale sempre di __________ [cfr. Körperliche Untersuchung (Vorbericht) 20.4.2011, AI 7], è risultato quindi che __________ avrebbe patito alcune emorragie cerebrali, in diversi momenti temporali, causate con alto grado di verosimiglianza appunto da ripetuti scuotimenti.
Tale segnalazione è avvenuta dopo che i medici hanno escluso una diversa origine delle lesioni subite dal bambino, quali ad esempio malattie “naturali” cagionanti sanguinamenti cerebrali.
Il medico legale __________ avrebbe inoltre interpretato una probabile frattura cranica ed una calcificazione del femore del bambino, come causate da urti/colpi (cfr. AI 1 e 7).
Come risulta dal rapporto di polizia 19.4.2011 del Cantone __________, le valutazioni mediche espresse nella segnalazione al Ministero pubblico di __________ e sottoscritte dalla dr.ssa med. __________ (Oberärztin) e dal dr. med. __________ (Assistentarzt), sono pure condivise da un altro medico del __________, il dr. med. __________ (cfr. AI 2, p. 4).
5.2.
È in seguito a questi elementi che, in data 19.4.2011, la Polizia __________ ha quindi provveduto all’arresto provvisorio dei genitori di __________.
Come riportato nei considerandi in fatto, in data 20.4.2011 il Ministero pubblico del Cantone Ticino ha poi assunto – per competenza – il procedimento penale a carico dei coniugi RE 1.
L’apertura dell’istruzione formale a carico degli stessi è avvenuta mediante decreto 20.4.2011 (AI 4 e 5).
5.3.
Come detto (cfr. considerando d.), in sede di verbale di interrogatorio RE 1 ha dichiarato che, dopo circa tre settimane dalla nascita, “verso metà marzo 2011, __________ ha iniziato ad avere qualche problema nel senso che ogni volta che aveva bevuto il latte (...), vomitava. Inoltre talvolta faceva degli scatti. Mi ricordo un episodio: un giorno lo stavo tenendo in braccio e lui ha avuto uno dei suoi scatti e con la sua testa ha cozzato contro un osso della mia spalla, procurandosi un ‘blu’ alla sinistra del suo mento” (verbale di interrogatorio 20.4.2011, p. 2-3, AI 21).
“Do prima di tutto atto che __________ ha sempre pianto tanto e che io ero esasperato dai suoi pianti. Do anche atto che quando __________ piangeva mentre l’avevo in braccio io, perdevo la pazienza e lo ‘passavo’ a mia moglie, (...), io, quando passavo il bambino dalle mie braccia a quelle di mia moglie non ho mai fatto gesti bruschi o di stizza. L’unico scuotimento, ma comunque non forte, che ho fatto a __________ (quando lo avevo in braccio), l’ho eseguito quando il bambino aveva circa 1 mese, comunque prima del primo ricovero in ospedale. In quell’occasione __________ mi sembrava un po’ tanto addormentato o intontito. Al che l’ho preso con le mie due mani sotto le ascelle e l’ho un po’ scosso, tant’è che si è ripreso. Dopo sono stato sgridato da mia moglie” (verbale di interrogatorio 20.4.2011, p. 6, AI 21).
Il reclamante ha infine esposto che “in casa, per farlo smettere di piangere, lo tenevo seduto sulla mia testa. Io camminavo per casa tenendolo con le mie mani al suo corpo. A domanda del PP rispondo che effettivamente quando tenevo __________ sulla mia testa e camminavo, non gli tenevo la testa. Ogni tanto roteavo il mio busto per fargli vedere la casa. Io in quei frangenti non vedevo cosa faceva la sua testa. Comunque non ho mai saltellato, non ho mai molleggiato sulle mie gambe, non ho nemmeno mai fatto scatti bruschi” (verbale di interrogatorio 20.4.2011, p. 6, AI 21).
6.6.1.
Ora, come indicato nel considerando precedente risulta che l’inchiesta penale è stata avviata a seguito della segnalazione del __________ di __________ ad opera dei medici che avevano in cura il piccolo __________, dopo il suo ricovero d’urgenza.
Tale segnalazione è partita in conseguenza dell’esito degli esami medici effettuati sul bambino. Diversi specialisti hanno infatti escluso, in modo concorde, che delle cause naturali avessero provocato le lesioni riscontrate sullo stesso. I medici hanno infatti concluso che __________ è stato vittima - con alto grado di verosimiglianza - di maltrattamenti infantili e/o traumi da scuotimento (cfr. traduzione della diagnosi da parte del perito dr. med. __________, AI 183).
In sede di verbale di interrogatorio poi, il reclamante ha esposto suoi comportamenti assunti nei confronti del figlio, che avrebbero potuto essere potenzialmente pericolosi per l’integrità fisica di __________.
In queste circostanze, è certo che i comportamenti di RE 1 (cfr. verbale di interrogatorio 20.4.2011, AI 21) e/o quelli della moglie abbiano un nesso con l’apertura del procedimento penale di cui all’inc. MP __________.
6.2.
Esclusa ogni e qualsivoglia ipotesi di reato, come rettamente ritenuto dal procuratore pubblico nella decisione impugnata, per l’applicazione dell’art. 430 CPP occorre far riferimento ad un comportamento lesivo di una regola giridica.
Ai sensi dell’art. 302 cpv. 1 CCS i genitori devono educare il figlio secondo la loro condizione, promuovendone e proteggendone lo sviluppo fisico, intellettuale e morale.
In queste circostanze si deve ritenere che RE 1 ha assunto comportamenti contrari in generale al diritto, in particolare contrari agli obblighi imposti dall’art. 302 CCS.
Infatti, i comportamenti - ammessi dal reclamante - sono anzitutto contrari ai doveri essenziali che un genitore ha nei confronti del figlio.
A ragione quindi il magistrato inquirente ha negato la concessione di indennizzi e la riparazione del torto morale ai sensi dell’art. 430 CPP, posto come il reclamante con il suo comportamento abbia violato i propri doveri, e quindi concorso alla realizzazione dei fatti che hanno portato all’apertura del procedimento penale, assumendosi in tal modo la responsabilità dei danni che ne sono derivati.
Nella fattispecie non si può neppure ritenere che la colpa di RE 1 sia lieve, contrariamente a quanto da lui ritenuto nel reclamo in esame, a maggior ragione se si pensa che il reclamante, nella sua qualità di genitore, aveva/ha proprio l’obbligo di tutelare e preoccuparsi della salute del figlio.
Il decreto di abbandono 26.2.2013 del procuratore pubblico è quindi meritevole di tutela.
7.Il gravame è respinto. Spese e tassa di giustizia sono poste a carico di RE 1, soccombente.
Per questi motivi,
richiamati gli art. 429 ss. CPP ed ogni altra disposizione applicabile,
pronuncia
Il reclamo è respinto.
La tassa di giustizia di CHF 500.-- e le spese di CHF 50.-- per complessivi CHF 550.-- (cinquecentocinquanta), sono poste a carico di RE 1, __________.
Rimedio di diritto:
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La cancelliera