Incarto n. 60.2016.286
Lugano 15 febbraio 2017/mr
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Giovan Maria Tattarletti
cancelliera:
Giorgia Peverelli, vicecancelliera
sedente per statuire sul reclamo 10/11.10.2016 presentato da
RE 1 patr. da: PR 1
contro
i dispositivi n. 2 e n. 3 (condanna a pagamento delle spese procedurali e non riconoscimento di un importo quale indennizzo per spese legali) del decreto di abbandono 26.09.2016 emanato nei suoi confronti dal procuratore pubblico Marisa Alfier per le ipotesi di reato di infrazione alle norme della circolazione e lesioni colpose gravi (ABB __________);
richiamato lo scritto 11/12.10.2016 di RE 1;
viste le osservazioni 14/17.10.2016 del magistrato inquirente con cui comunica di non avere particolari osservazioni da postulare e chiede la reiezione del gravame,
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto
a. In data 07.10.2011 a Rancate, in Via Grotti, si è verificato un incidente della circolazione stradale nel quale il pedone __________ è stata investita dal motoveicolo __________ targato __________, alla guida del quale si trovava RE 1, riportando delle lesioni gravi.
I soccorritori, allarmati dai passanti ed in seguito interventi sul posto, oltre a costatare l’assenza di RE 1, hanno rinvenuto __________ a terra, cosciente e assistita da __________, intervenuta per prestare i primi soccorsi.
b. A seguito dell’impatto __________, inizialmente ricoverata presso il reparto cure intense dell’Ospedale Regionale di __________, ha subito una frattura “open book” del bacino, una frattura della IX, X, XI costa a destra, una frattura della caviglia sinistra aperta e una lussazione instabile del ginocchio destro (inc. MP __________, AI 8).
c. Il giorno stesso, a seguito del rinvenimento da parte della Polizia comunale di __________ del suo motoveicolo dietro a dei cassonetti dell’immondizia presso l’esercizio pubblico in cui egli stava lavorando, RE 1 è stato interrogato in qualità di imputato, ammettendo in sostanza i fatti.
d. Onde poter meglio chiarire la dinamica dell’incidente, in data 18.10.2011 è stata interrogata __________ in qualità di persona informata sui fatti, intervenuta sul posto a prestare soccorso alla vittima.
e. A seguito delle dichiarazioni rilasciate il 02.11.2011 da __________, contrastanti con la versione dell’imputato in merito alla dinamica dell’incidente, il 02.04.2012 è stato nuovamente sentito RE 1. Quest’ultimo ha infatti sostenuto che l’urto con il pedone sarebbe avvenuto quando questo ha avuto uno scatto per attraversare la strada da destra verso sinistra, nonostante “questa signora guardava nella mia direzione e sono sicuro che mi abbia visto arrivare” (inc. MP __________, AI 14, VI RE 1, pag. 2).
Dal canto suo, __________ ha dichiarato di essere stata investita dopo aver attraversato la carreggiata da sinistra verso destra “Giunta sul ciglio della strada controllavo sia alla mia destra che alla mia sinistra se sopraggiungevano dei veicoli. Non arrivando nulla, mi avviavo ad un leggero passo di corsa e così raggiungevo nuovamente il mio cancello. In questo frangente, mentre stavo aprendo il cancello appoggiavo pure una gamba sullo scalino che è sul luogo, poi avvertivo un grande colpo e dolore sulla parte sinistra del mio corpo e subito venivo sbalzata in aria” (inc. MP __________, AI 14, VI __________, pag. 2, nonché la documentazione fotografica contenuta di cui all’AI 17).
f. Onde poter determinare l’esatta dinamica del sinistro sulla base delle lesioni riportate dall’accusatrice privata emergenti dai certificati medici e dalle cartelle cliniche, in particolare per quanto concerne la direzione di attraversamento della carreggiata da parte di quest’ultima rispetto alla direzione di marcia dell’imputato, con decreto di data 31.03.2012 il magistrato inquirente ha richiesto al medico legale l’allestimento di una perizia, dalla quale è emerso che “L’impatto avvenne sulla sinistra della carreggiata rispetto alla direzione del motoveicolo” (…) “Ciò spiegherebbe bene l’affermazione dell’investitore quando dice che l’investita proseguiva, affrettando il passo, l’attraversamento della carreggiata da destra a sinistra e il tentativo di evitarla lasciandola sulla sua destra falliva proprio per questo”. Secondo il medico legale “appare del tutto probabile che l’impatto sia avvenuto in un momento in cui la vittima attraversava la carreggiata da destra a sinistra rispetto alla direzione di marcia del veicolo“ (inc. MP __________, AI 40, pag. 6).
g. Nonostante le considerazioni emerse dalla perizia medico-legale, __________, nuovamente interrogata il 27.02.2014, ha continuato a sostenere la sua versione dei fatti.
h. In data 12.01.2015 il magistrato inquirente ha emesso un decreto di nomina perito, al fine di allestire una perizia ingegneristica in merito alla dinamica tecnica del sinistro. Dalla relazione peritale 13.07.2015, nonostante non sia stato possibile stabilire con assoluta certezza se il pedone stava attraversando la carreggiata da sinistra verso destra o viceversa, il perito ha preso in considerazione entrambe le varianti, ritenendo come più attendibile dal punto di vista tecnico quella sostenuta da RE 1 (inc. __________, AI 79).
Con scritto 15.12.2015 il perito ha risposto alle domande di delucidazione peritali formulate il 10.11.2015 dal magistrato inquirente, precisando come la velocità del motociclista (in entrambe le varianti esposte nella perizia 13.07.2015) gli avrebbe sì permesso di arrestarsi entro il proprio campo visivo sulla carreggiata, “ma non entro lo spazio che lo separava dall’anziana”. A detta del perito la conformazione dei luoghi e la piega della curva non permetteva infatti al motociclista di scorgere il pedone con sufficiente preavviso. Sempre secondo il perito, l’unica possibilità in quelle precise circostanze di evitare il pedone era di tentare una scansata, “ciò che va ritenuto difficilmente attuabile dato il movimento del pedone” (inc. MP __________, AI 95, pagg. 1 e 2).
i. Il 04.01.2016 il magistrato inquirente ha comunicato ai legali delle parti l’imminente chiusura dell’istruzione, prospettando nei confronti di RE 1 l’abbandono del procedimento penale ai sensi degli artt. 319 ss. CPP per i reati di lesioni colpose gravi (art. 125 cpv. 2 CP) e infrazione alle norme della circolazione (art. 90 cpv. 1 LCStr), rispettivamente la promozione dell’accusa giusta gli artt. 352 ss. CPP per il reato di inosservanza dei doveri in caso di incidente (art. 92 cpv. 2 CP).
Entro il termine fissato dal procuratore pubblico, con istanza del 25.01.2016 l’imputato, oltre a chiedere l’interrogatorio della figlia dell’imputato – in quanto potrebbe “riferire e confermare per diretta esperienza le conseguenze psicologiche e la sofferenza patite dall’accusato” che lo avrebbero spinto a lasciare il luogo dell’incidente (inc. MP __________, AI 101, punto 1) – ha altresì formulato la richiesta di risarcimento ex art. 429 CPP di CHF 10'305.35 per spese legali (allegando una nota professionale con la distinta delle prestazioni; inc. MP __________, AI 101, punto 2 e allegato n. 1). In aggiunta alla sua nota professionale, il legale dell’imputato ha altresì richiesto la rifusione dell’importo di CHF 552.40 relativo alla fattura 19.01.2016 dell’Ufficio dell’incasso delle pene alternative (UIPA), __________, anticipato dallo Stato del Catone Ticino per l’onorario relativo alle prime prestazioni legali fornite dal difensore d’ufficio assegnato all’imputato (inc. MP __________, AI 101, punto 2 e allegato n. 2).
l. Con decisione del 18.04.2016 il procuratore pubblico ha respinto il punto 1 dell’istanza probatoria 25.01.2016 dell’imputato (inc. MP __________, AI 102) ed il 26.09.2016 ha emesso un decreto di abbandono (ABB __________) a favore di RE 1 per le ipotesi di infrazione alle norme della circolazione (art. 90 cpv. 1 LCStr) e lesioni colpose gravi (art. 125 cpv. 2 CP), non essendo adempiuti i rispettivi elementi costituivi. Il medesimo giorno il procuratore pubblico ha parimenti emanato nei suoi confronti un decreto d’accusa (DA __________) per inosservanza dei doveri in caso di incidente (art. 92 cpv. 2 LCStr).
Nella sua decisione di abbandono, il magistrato inquirente, ricordato l’art. 426 cpv. 2 CPP, ha nondimeno concluso che RE 1, oltre ad aver commesso il reato di cui all’art. art. 92 cpv. 2 LCStr, con il suo comportamento “ha reso più gravosa l’inchiesta, rendendo addirittura impossibile stabilire con certezza se il pedone procedeva da destra verso sinistra, o da sinistra verso destra”, portando il perito ingegneristico a dover prendere in considerazione ben due varianti, procedendo per ognuna al relativo calcolo cinetico. Quanto sostenuto dall’accusatrice privata con lettera del 28.08.2016 (MP __________, AI 87) è stato condiviso dal magistrato inquirente circa l’esatta dinamica del sinistro che avrebbe potuto essere chiarita con maggior precisione se l’imputato si fosse fermato sul posto (conformemente ai doveri imposti dalla Legge ai sensi dell’art. 51 LCStr) invece che fuggire, abbandonando la vittima, senza soccorrerla. Questo in quanto con ogni probabilità i due periti (sia il medico legale prima, sia l’ingegnere dopo) avrebbero avuto a disposizione dati più chiari per giungere ad un’unica conclusione (ad esempio il dato inerente l’esatta posizione finale del motoveicolo a seguito dell’urto).
In considerazione di quanto precede, il magistrato inquirente ha ritenuto che le spese non venissero poste a carico dello Stato, bensì a carico di RE 1, il quale, con il suo comportamento (e meglio non adottando le misure precazioni che avrebbero potuto facilitare il lavoro degli inquirenti ai sensi dell’art 51 LCStr), avrebbe reso più gravosa l’inchiesta. Essendo i costi direttamente causali al comportamento dell’imputato ed evitabili se lo stesso avesse ossequiato ai suoi obblighi di conducente previsti dalla Legge, il magistrato inquirente ha quindi ritenuto coretto che venissero poste a carico dell’imputato (conteggiandole nel decreto d’accusa emesso il 26.09.2016 nei suoi confronti per titolo di inosservanza dei doveri in caso di incidente). Il procuratore pubblico ha avvalorato questa sua decisione anche dal punto di vista civilistico, limitandosi a rinviare all’art. 58 LCStr (che prevede la responsabilità causale del detentore del veicolo in caso di incidente) senza ulteriori argomenti.
Medesima conclusione per quanto concerne il mancato riconoscimento dell’indennizzo per le spese legali sostenute e per la rifusione della fattura 19.01.2016 dell’UIPA relativa all’onorario del primo difensore (d’ufficio) assegnato all’imputato. Il magistrato, oltre a ritenere la nota d’onorario eccessiva e riconoscibile (in linea teorica) solo parzialmente (non essendo stato l’imputato integralmente prosciolto), ha ritenuto che non vi fosse alcuna ragione per accordare a RE 1 un indennizzo (anche solo parziale), in quanto la sua fuga avrebbe notevolmente complicato il procedimento penale, “tanto che la perizia giudiziaria non ha permesso di concludere se il pedone camminava da destra verso sinistra o viceversa” (ABB __________, pag. 17).
m. Con gravame 10/11.10.2016 RE 1 postula che, in accoglimento dell’impugnativa, i dispositivi n. 2 e n. 3 del decreto di abbandono siano annullati e modificati nel senso che le spese vengano poste a carico della Stato del cantone Ticino (con la conseguenza che gli venga restituita la cauzione di CHF 1'500.00 versata nel corso del suo primo verbale di interrogatorio del 07.10.2011), rispettivamente che gli sia riconosciuto un indennizzo di CHF 10'305.35 per le spese legali supportate (art. 429 cpv. 1 lit. a CPP).
Il reclamante, ricordati i fatti e gli atti istruttori esperiti dal magistrato inquirente, sostiene che la decisione del magistrato inquirente violi “la presunzione di innocenza (anche art. 6 CEDU), nonché, nel caso di specie, il principio nulla poena sine lege ed è arbitraria e lesiva anche dell’art. 420 cpv. 1 litt. a) CPP, rispettivamente dell’art. 426 cpv. 2 CPP” (inc. CRP __________, doc. 1, pag. 5). Con la messa a suo carico delle spese e dei costi di difesa connessi con le accuse che sono poi state archiviate con l’emanazione del decreto d’abbandono di data 26.09.2016 (ABB 823/2016), il reclamante, essendo già stato sanzionato per il reato di cui all’art. 92 cpv. 2 LCStr con l’emanazione del decreto d’accusa DA __________, sostiene di essere stato sanzionato ulteriormente per il medesimo reato.
A detta del reclamante, l’aver abbandonato il luogo dell’incidente non adempirebbe i presupposti previsti dagli artt. 426 cpv. 2 CPP e 430 cpv. 1 lett. a CPP. La sua condotta non avrebbe in ogni caso reso più difficile l’accertamento della dinamica dei fatti, in quanto i periti stessi non si sarebbero lamentati dell’impossibilità di determinare l’esatta posizione finale del motoveicolo a seguito dell’incidente o che questa sarebbe stata alla base di difficoltà per la determinazione della dinamica del sinistro.
Il reclamante contesta altresì la valutazione (in negativo) della nota d’onorario del di lui legale effettuata in via subordinata dal procuratore pubblico, confermando in sostanza la richiesta di un riconoscimento totale delle spese legali per la sua difesa.
Delle ulteriori argomentazioni si dirà – se necessario – in seguito.
in diritto
Con il gravame, da introdurre davanti alla giurisdizione di reclamo (art. 20 cpv. 1 lit. b CPP), ovvero – in Ticino – alla Corte dei reclami penali (art. 62 cpv. 2 LOG), si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lit. a CPP), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e l’inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).
Il reclamo deve essere presentato per iscritto e motivato (art. 396 cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare all’art. 390 CPP per la forma scritta ed all’art. 385 CPP per la motivazione.
Esso deve indicare – in particolare – i punti della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).
Si ricorda che l’azione penale – per principio – è essenzialmente pubblica (art. 7 cpv. 1 CPP) e, come tale, esercitata dal pubblico ministero, per cui non può essere lasciata all’arbitrio o al sentimento soggettivo delle parti, ma deve fondarsi su oggettivi, concreti e sufficienti elementi indizianti. In questo senso non basta una diversa interpretazione delle risultanze da parte del reclamante, ma occorre la dimostrazione della verosimiglianza di alto grado circa altra conclusione che merita approfondimento.
La prevalenza dei principi della verità materiale e della legalità impone alla giurisdizione di reclamo, investita di un gravame, di decidere indipendentemente dalle conclusioni o dalle motivazioni addotte dalle parti, applicando il diritto penale, che deve imporsi d’ufficio (Commentario CPP – M. MINI, art. 391 CPP n. 2; cfr., anche, sentenze TF 6B_69/2014 del 9.10.2014 consid. 2.4.; 6B_776/2013 del 22.7.2014 consid. 1.5.; 1B_460/2013 del 22.1.2014 consid. 3.1.).
Il gravame, inoltrato il 10/11.10.2016 da RE 1 alla Corte dei reclami penali, competente ex art. 62 cpv. 2 LOG, avverso i dispositivi n. 2 e n. 3 della decisione di abbandono ABB __________ del 26.09.2016 a tenore dei quali è stato condannato al pagamento delle spese relative al procedimento penale in oggetto, rispettivamente non gli è stato riconosciuto alcun indennizzo nell’ambito dell’inc. MP __________ aperto d’ufficio nei suoi confronti per le ipotesi di reato di infrazione delle norme della circolazione (art. 90 cpv. 1 LCStr), inosservanza dei doveri in caso di incidente (art. 92 cpv. 2 LCStr) e lesioni colpose gravi (art. 125 cpv. 2 CP), è tempestivo.
Le esigenze di forma e di motivazione sono rispettate.
3.2.
RE 1 quale imputato, è pacificamente legittimato a reclamare ex art. 382 cpv. 1 CPP avendo un interesse giuridicamente protetto all’annullamento o alla modifica dei dispositivi n. 2 e n.3 del decreto di abbandono (decisione TF 1B_704/2011 dell’11.7.2012 consid. 1.3.; decisioni TPF BB.2014.175 del 21.10.2015 consid. 1.1.; BB.2014.169 del 14.9.2015 consid. 1.1.; BSK StPO – R. GRÄDEL / M. HEINIGER, 2. ed., art. 322 CPP n. 5).
Il reclamo è – di conseguenza – ricevibile in ordine.
Il ricorrente, mediante il proprio gravame, censura la decisione del magistrato inquirente di addossare a suo carico l’importo di CHF 700.00 quali spese giudiziarie e di non riconoscergli le pretese d’indennità pari a complessivi CHF 10'305.35 per le spese legali generate nell’ambito dell’inc. MP __________, (oltre alla rifusione dell’importo di CHF 552.40 relativo alla fattura 19.01.2016 dello UIPA) nel contesto del quale è stato abbandonato il procedimento penale nei suoi confronti per le ipotesi di reato di infrazione delle norme della circolazione (art. 90 cpv. 1 LCStr) e lesioni colpose gravi (art. 125 cpv. 2 CP). Essendo invece adempiuti gli elementi costitutivi del reato di inosservanza dei doveri in caso di incidente, in data 26.09.2016 il procuratore pubblico ha emanato nei confronti di RE 1 un decreto d’accusa (DA __________).
4.2.
In caso di condanna, l’imputato sostiene, di regola, le spese procedurali (art. 426 cpv. 1 CPP); in caso di abbandono del procedimento o di assoluzione, le spese procedurali possono essere addossate in tutto o in parte all’imputato se, in modo illecito e colpevole, ha provocato l’apertura del procedimento penale oppure ne ha ostacolato lo svolgimento (art. 426 cpv. 2 CPP).
4.3.
Il cpv. 2 dell’art. 426 CPP – norma potestativa (ZK StPO – Y. GRIESSER, op. cit., art. 426 CPP n. 17), che deroga all’art. 423 cpv. 1 CPP (secondo cui le spese procedurali sono sostenute dalla Confederazione o dal Cantone che ha condotto il procedimento penale) – costituisce un disposto eccezionale, che deve essere applicato in modo restrittivo per non violare la presunzione di innocenza giusta gli art. 10 cpv. 1 CPP, 32 cpv. 1 Cost. e 6 cifra 2 CEDU (Commentario CPP – M. MINI, art. 426 CPP n. 7).
L’imposizione delle spese rispettivamente la motivazione in merito non devono dare l’impressione che le autorità penali considerino colpevole l’imputato formalmente prosciolto (N. SCHMID, StPO Praxiskommentar, 2. ed., art. 426 CPP n. 6; ZK StPO – Y. GRIESSER, op. cit. art. 426 CPP n. 9). Ledono dunque la presunzione di innocenza le autorità penali che, addossando spese all’imputato prosciolto, gli rimproverano direttamente o indirettamente di essersi reso colpevole (decisioni TF 6B_1176/2015 del 23.11.2016 consid. 1.1.; 6B_1169/2015 del 23.11.2016 consid. 1.1.; 6B_380/2016 del 16.11.2016 consid. 5.2.; 6B_67/2016 del 31.10.2016 consid. 1.1.; BSK StPO – T. DOMEISEN, op. cit., art. 426 CPP n. 37). In ambito di accollamento dei costi non deve in modo particolare emergere, da una lettura da parte di una persona sprovvista di specifica formazione giuridica, una qualsiasi forma di apprezzamento negativo, sotto il profilo penale, del suo comportamento (decisioni TF 6B_1176/2015 del 23.11.2016 consid. 1.1.; 6B_67/2016 del 31.10.2016 consid. 1.1.; decisione TPF BB.2013.129 del 22.1.2014 consid. 2.2. e rif.). Una condotta riprovevole dal profilo etico oppure dal profilo morale non costituisce una colpa processuale (DTF 116 Ia 162 consid. 2b); BSK StPO – T. DOMEISEN, op. cit., art. 426 CPP n. 39; ZK StPO – Y. GRIESSER, op. cit., art. 426 CPP n. 10; N. SCHMID, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 2. ed., n. 1787].
E’, al contrario, compatibile con la Costituzione e con la CEDU imporre le spese all’imputato prosciolto qualora questi abbia cagionato, in nesso causale adeguato, l’apertura del procedimento penale oppure ne abbia complicato lo svolgimento con un comportamento colpevole sotto il profilo del diritto civile, lesivo di una regola giuridica che si deduce dall’ordinamento giuridico svizzero nel suo complesso (decisioni TF 6B_1176/2015 del 23.11.2016 consid. 1.1.; 6B_1169/2015 del 23.11.2016 consid. 1.1.; 6B_380/2016 del 16.11.2016 consid. 5.2.; 6B_67/2016 del 31.10.2016 consid. 1.1.). Le autorità penali, per determinare se il comportamento in questione giustifichi l’accollamento delle spese procedurali, devono riferirsi ai principi generali della responsabilità per atti illeciti (art. 41 CO), fondare il loro giudizio su fatti incontestati o chiaramente stabiliti e considerare ogni norma giuridica, appartenente al diritto federale o cantonale, pubblico, privato o penale, scritto o non scritto [decisioni TF 6B_1176/2015 del 23.11.2016 consid. 1.1.; 6B_1169/2015 del 23.11.2016 consid. 1.1.; 6B_67/2016 del 31.10.2016 consid. 1.1.; DTF 116 Ia 162 consid. 2c); decisione TPF BB.2013.129 del 22.1.2014 consid. 2.2.; BSK StPO – T. DOMEISEN, op. cit., art. 426 CPP n. 29/37; ZK StPO – Y. GRIESSER, op. cit., art. 426 CPP n. 10; N. SCHMID, StPO Praxiskommentar, op. cit., art. 426 CPP n. 6].
L’accollamento delle spese procedurali all’imputato prosciolto presuppone – cumulativamente – illiceità e colpevolezza della sua condotta (ZK StPO – Y. GRIESSER, op. cit., art. 426 CPP n. 14; N. SCHMID, StPO Praxiskommentar, op. cit., art. 426 CPP n. 6).
Tra il comportamento illecito (ZK StPO – Y. GRIESSER, op. cit., art. 426 CPP n. 11 ss.; N. SCHMID, StPO Praxiskommentar, op. cit., art. 426 CPP n. 6; Commentario CPP – M. MINI, art. 426 CPP n. 7) e colpevole dell’imputato e l’apertura (o l’aggravamento) del procedimento penale deve esserci un nesso di causalità adeguato (decisione TF 6B_67/2016 del 31.10.2016 consid. 1.1.; decisione TPF BB.2013.129 del 22.1.2014 consid. 2.2.; BSK StPO – T. DOMEISEN, op. cit., art. 426 CPP n. 29; ZK StPO – Y. GRIESSER, op. cit., art. 426 CPP n. 15): questo è il caso se l’imputato ha violato norme scritte o non scritte, comunali, cantonali o federali, facendo sorgere così, secondo il corso ordinario delle cose e l’esperienza generale della vita, il sospetto di un comportamento punibile tale da giustificare l’apertura (o l’aggravamento) di un procedimento penale [decisione TF 6B_241/2015 del 26.1.2016 consid. 1.3.2.; DTF 116 Ia 162 consid. 2c); decisione TPF BB.2013.129 del 22.1.2014 consid. 2.2.]. Non è dato un nesso se, pur in presenza di un comportamento illecito e colpevole, l’autorità non doveva promuovere un procedimento, per es. in difetto di querela o per intervento della prescrizione dell’azione penale (ZK StPO – Y. GRIESSER, op. cit., art. 426 CPP n. 15). Una condanna al pagamento delle spese è esclusa quando l’autorità è intervenuta per eccesso di zelo, errata analisi della situazione giuridica oppure precipitazione [decisioni TF 6B_1176/2015 del 23.11.2016 consid. 1.1.; 6B_1169/2015 del 23.11.2016 consid. 1.1.; DTF 116 Ia 162 consid. 2c); decisione TPF BB.2013.129 del 22.1.2014 consid. 2.2.].
Le autorità devono ossequiare il diritto di essere sentito (art. 3 cpv. 2 lit. c CPP e 29 cpv. 2 Cost.) anche in relazione all’imposizione delle spese. L’imputato, prima dell’emanazione della decisione che gli accolla spese, deve pertanto essere sentito nel merito e deve essergli data la facoltà di partecipare all’assunzione delle prove essenziali o di esprimersi sulle loro risultanze (decisione TF 6B_544/2016 del 17.11.2016 consid. 2.1.; BSK StPO – T. DOMEISEN, op. cit., art. 426 CPP n. 33).
Alle autorità – a cui spetta l’onere della prova in merito all’illiceità, alla colpa, al danno ed al nesso (decisione TF 6B_380/2016 del 16.11.2016 consid. 6.; BSK StPO – T. DOMEISEN, op. cit., art. 426 CPP n. 35; Commentario CPP – M. MINI, art. 426 CPP n. 7) – incombe un obbligo di motivazione: devono spiegare in che modo l’imputato con il suo comportamento abbia chiaramente violato, in maniera civilmente reprensibile, una norma di condotta (BSK StPO – T. DOMEISEN, op. cit., art. 426 CPP n. 33). Nella condanna al pagamento delle spese si deve peraltro tenere conto di non pregiudicare i diritti costituzionali dell’interessato, segnatamente la libertà di espressione (BSK StPO – T. DOMEISEN, op. cit., art. 426 CPP n. 31).
In applicazione dell’art. 429 cpv. 1 CPP, se è stato pienamente oppure parzialmente assolto o, ancora, se il procedimento penale nei suoi confronti è stato abbandonato, l’imputato ha il diritto a:
a. un’indennità per le spese sostenute ai fini di un adeguato esercizio dei suoi diritti procedurali;
b. un’indennità per il danno economico risultante dalla partecipazione necessaria al procedimento penale;
c. una riparazione del torto morale per lesioni particolarmente gravi dei suoi interessi personali, segnatamente in caso di privazione della libertà.
L’autorità penale esamina d’ufficio le di lui pretese. Può invitare l’imputato a quantificarle e comprovarle (art. 429 cpv. 2 CPP).
5.2.
L’art. 429 CPP fonda una responsabilità causale dello Stato, indipendente quindi da una colpa delle autorità penali (decisioni TF 6B_74/2016 del 19.8.2016 consid. 1.3.1.; 6B_265/2016 dell’1.6.2016 consid. 2.2.; 6B_1061/2014 del 18.4.2016 consid. 1.3.1.; 6B_928/2014 del 10.3.2016 consid. 2.; BSK StPO – S. WEHRENBERG / F. FRANK, op. cit., art. 429 CPP n. 6; ZK StPO – Y. GRIESSER, op. cit., art. 429 CPP n. 2; N. SCHMID – StPO Praxiskommentar, op. cit., art. 429 CPP n. 6; messaggio 21.12.2005 concernente l’unificazione del diritto processuale penale, in FF 2006 p. 1231), chiamato a rispondere della totalità del danno [spese di patrocinio (decisioni TF 6B_237/2016 del 18.7.2016 consid. 3.1.; 6B_657/2015 dell’1.6.2016 consid. 5.3.; 6B_800/2015 del 6.4.2016 consid. 2.3.; DTF 142 IV 45 consid. 2.1.; 138 IV 197 consid. 2.3.), danno economico (decisione TF 6B_1061/2014 del 18.4.2016 consid. 1.3.) e torto morale (decisioni TF 6B_98/2015 del 23.6.2016 consid. 3.2.1.; 6B_1057/2015 del 25.5.2016 consid. 4.1.; 6B_129/2016 del 2.5.2016 consid. 4.2.; Commentario CPP – M. MINI, art. 429 CPP n. 4 ss.)] cagionato all’imputato (BSK StPO – S. WEHRENBERG / F. FRANK, op. cit., art. 429 CPP n. 8; N. SCHMID – StPO Praxiskommentar, op. cit., art. 429 CPP n. 2 s.).
Il nocumento deve presentare un nesso causale, ai sensi del diritto della responsabilità civile, con il procedimento penale (decisioni TF 6B_1061/2014 del 18.4.2016 consid. 1.3.1.; 6B_928/2014 del 10.3.2016 consid. 2.; BSK StPO – S. WEHRENBERG / F. FRANK, op. cit., art. 429 CPP n. 9; messaggio 21.12.2005 concernente l’unificazione del diritto processuale penale, in FF 2006 p. 1231) conclusosi con un decreto di abbandono o di parziale abbandono, con un’assoluzione totale o parziale o con un decreto di non luogo a procedere [DTF 139 IV 241 consid. 1.] (ZK StPO – Y. GRIESSER, op. cit., art. 429 CPP n. 3; N. SCHMID – StPO Praxiskommentar, op. cit., art. 429 CPP n. 1/4).
5.3.
Le competenti autorità penali devono pronunciarsi d’ufficio sulle pretese di indennizzo e di riparazione del torto morale, come esige esplicitamente l’art. 429 cpv. 2 CPP (decisioni TF 6B_129/2016 del 2.5.2016 consid. 4.2.; 6B_1004/2015 del 5.4.2016 consid. 1.3.; 6B_928/2014 del 10.3.2016 consid. 2.; 6B_1172/2015 dell’8.2.2016 consid. 2.2.; 6B_802/2015 del 9.12.2015 consid. 6.2.; BSK StPO – S. WEHRENBERG / F. FRANK, op. cit., art. 429 CPP n. 10/31; ZK StPO – Y. GRIESSER, op. cit., art. 429 CPP n. 8). Questo significa che le autorità penali – prima della loro decisione – devono perlomeno sentire l’imputato e invitarlo a cifrare e a dimostrare le sue pretese (decisioni TF 6B_583/2016 del 5.12.2016 consid. 2.2.; 6B_1104/2015 del 10.10.2016 consid. 3.1.; 6B_74/2016 del 19.8.2016 consid. 1.3.1.; 6B_375/2016 del 28.6.2016 consid. 3.1.; 6B_129/2016 del 2.5.2016 consid. 4.2.; 6B_1061/2014 del 18.4.2016 consid. 1.3.1.; 6B_928/2014 del 10.3.2016 consid. 2.; 6B_1172/2015 dell’8.2.2016 consid. 2.2.; 6B_802/2015 del 9.12.2015 consid. 6.2.; ZK StPO – Y. GRIESSER, op. cit., art. 429 CPP n. 8). Non è necessaria una domanda dell’imputato (decisione TF 6B_178/2015 del 26.8.2015 consid. 1.3.1.). L’onere della prova incombe nondimeno a quest’ultimo (decisione TF 6B_802/2015 del 9.12.2015 consid. 6.2.; BSK StPO – S. WEHRENBERG / F. FRANK, op. cit., art. 429 CPP n. 31a; N. SCHMID – StPO Praxiskommentar, op. cit., art. 429 CPP n. 12). Il fatto che le autorità penali debbano pronunciarsi d’ufficio non vuole dire che esse debbano accertare d’ufficio – secondo il principio inquisitorio (art. 6 CPP) – tutti i fatti rilevanti per il giudizio sull’indennizzo e sul torto morale (decisione TF 6B_375/2016 del 28.6.2016 consid. 3.1.). Spetta infatti all’imputato prosciolto motivare e dimostrare le pretese (decisione TF 6B_375/2016 del 28.6.2016 consid. 3.1.), ciò che corrisponde a quanto previsto in ambito civile (art. 42 cpv. 1 CO) [decisione TF 6B_74/2016 del 19.8.2016 consid. 1.3.1.]. Solo qualora non possa essere provato il preciso importo del danno, esso è stabilito dal prudente criterio del giudice avuto riguardo all’ordinario andamento delle cose e alle misure prese dal danneggiato (art. 42 cpv. 2 CO) [decisione TF 6B_1061/2014 del 18.4.2016 consid. 1.3.1.].
Il comportamento passivo dell’imputato che non reagisce all’esortazione delle autorità penali giusta l’art. 429 cpv. 2 CPP a cifrare e a giustificare le sue pretese può equivalere alla rinuncia all’indennizzo e al torto morale (decisioni TF 6B_156/2016 dell’8.3.2016 consid. 2.1.; 6B_1172/2015 dell’8.2.2016 consid. 2.2.; 6B_842/2014 del 3.11.2014 consid. 2.1.; BSK StPO – S. WEHRENBERG / F. FRANK, op. cit., art. 429 CPP n. 31b; N. SCHMID – StPO Praxiskommentar, op. cit., art. 429 CPP n. 14). L’assenza di reazione implica che l’imputato è precluso dall’invocare un indennizzo in un’ulteriore procedura (decisione TF 6B_842/2014 del 3.11.2014 consid. 2.1.; BSK StPO – S. WEHRENBERG / F. FRANK, op. cit., art. 429 CPP n. 31b; N. SCHMID – StPO Praxiskommentar, op. cit., art. 429 CPP n. 14).
L’imputato può peraltro esplicitamente rinunciare a dette pretese (decisione TF 6B_1172/2015 dell’8.2.2016 consid. 2.2.; BSK StPO – S. WEHRENBERG / F. FRANK, op. cit., art. 429 CPP n. 31b; ZK StPO – Y. GRIESSER, op. cit., art. 429 CPP n. 8; N. SCHMID – StPO Praxiskommentar, op. cit., art. 429 CPP n. 12).
5.4.
Si può aggiungere che l’autorità può ridurre o non accordare l’indennizzo o la riparazione del torto morale se l’imputato ha provocato in modo illecito e colpevole l’apertura del procedimento o ne ha ostacolato lo svolgimento (art. 430 cpv. 1 lit. a CPP).
Il rifiuto o la riduzione dell’indennità sono compatibili con la Costituzione (art. 32 cpv. 1 Cost.) e con la Convenzione europea dei diritti dell’uomo (art. 6 cifra 2 CEDU) quando l’interessato ha cagionato, in nesso causale adeguato, l’apertura del procedimento penale o ne ha complicato lo svolgimento con un comportamento colpevole sotto il profilo del diritto civile, lesivo di una regola giuridica che si deduce dall’ordinamento giuridico svizzero.
L’autorità, per determinare se il comportamento in questione giustifichi l’esclusione o la riduzione dell’indennità, deve riferirsi ai principi generali della responsabilità per atti illeciti, fondare il suo giudizio su fatti incontestati o chiaramente stabiliti e prendere in considerazione ogni norma giuridica, appartenente al diritto federale o cantonale, pubblico, privato o penale, scritto o non scritto (decisione TF 6B_129/2016 del 2.5.2016 consid. 3.2.1.; BSK StPO – S. WEHRENBERG / F. FRANK, op. cit., art. 430 CPP n. 9 ss.).
5.5.
La questione dell’indennizzo all’imputato prosciolto giusta l’art. 429 CPP deve essere esaminata in relazione a quella delle spese in applicazione dell’art. 426 CPP (decisione TF 6B_380/2016 del 16.11.2016 consid. 9.). Se l’imputato prosciolto è condannato al pagamento delle spese secondo l’art. 426 cpv. 2 CPP, è di principio esclusa un’indennità a’ sensi dell’art. 429 CCP (decisioni TF 6B_1176/2015 del 23.11.2016 consid. 1.2.; 6B_1169/2015 del 23.11.2016 consid. 1.2.; 6B_380/2016 del 16.11.2016 consid. 9.; 6B_67/2016 del 31.10.2016 consid. 1.2.; DTF 137 IV 352 consid. 2.4.2.). Il tema dell’indennità deve essere discusso dopo la questione delle spese (decisioni TF 6B_1176/2015 del 23.11.2016 consid. 1.2.; 6B_1169/2015 del 23.11.2016 consid. 1.2.; 6B_1065/2015 del 15.9.2016 consid. 2.2.).
Si è detto che il procuratore pubblico, con decreto d’abbandono del 26.09.2016, ha condannato RE 1 al pagamento di parte delle spese giudiziarie in applicazione dell’art. 426 cpv. 2 CPP (dispositivo n. 2 dell’ABB 823/2016) e ha contestualmente negato il riconoscimento di qualsiasi indennizzo per le spese legali (dispositivo n. 3 dell’ABB 823/2016).
6.2.
Il ricorrente, mediante il proprio gravame, ha contestato i suddetti dispositivi della decisione d’abbandono 26.09.2016, ritenendo così di venire doppiamente sanzionato per il medesimo comportamento, ossia per avere violato i doveri in caso di incidente (dandosi alla fuga senza soccorrere la vittima da lui urtata, rispettivamente senza avvisare né la Polizia né i soccorsi, recandosi sul posto di lavoro celando il motoveicolo incidentato dietro a dei cassonetti dell’immondizia; art. 92 cpv. 2 LCStr). Comportamento, questo, per il quale egli è infatti già stato condannato con decreto d’accusa di data 26.09.2016 (DA __________).
6.3.
Premesso come l’inchiesta penale sia stata avviata a seguito dell’intervento della Polizia cantonale a seguito dell’incidente, secondo la scrivente Corte il procuratore pubblico, nel decreto d’abbandono impugnato, ha, a ragione, addossato a RE 1, il pagamento delle spese giudiziarie, rispettivamente negato il riconoscimento dell’indennizzo richiesto.
È bene precisare che la motivazione di tale decisione non è da ricondurre, come invece sostiene il magistrato inquirente, principalmente al fatto di aver reso, con il suo comportamento, più gravosa e complessa l’inchiesta (non ossequiando ai suoi doveri in caso di incidente, ostacolando così lo svolgimento del procedimento penale), in quanto ciò non emerge da alcun atto istruttorio (se non da alcune valutazioni di parte), bensì al fatto che RE 1 ha, in modo illecito e colpevole, provocato l’apertura del procedimento penale, non tanto per essersi dato alla fuga (comportamento, questo, di rilevanza penale e sanzionato con decreto d’accusa del 26.09.2016 cresciuto in giudicato, la cui istruzione non ha peraltro generato alcuna particolare spesa, in quanto ammesso sin da subito dal reclamante), bensì in forza delle norme giuridiche della circolazione stradale di carattere civile. In particolare l’art. 58 cpv. 1 LCStr, in virtù del quale: “Se, con un veicolo a motore che è in esercizio, è cagionata la morte o la lesione corporale di una persona oppure un danno materiale, il detentore è civilmente responsabile dei danni” nonché l’art. 59 cpv. 1 LCStr, secondo cui: “Il detentore è liberato dalla responsabilità civile se prova che l'infortunio è stato cagionato da forza maggiore oppure da colpa grave della parte lesa o di un terzo, senza che vi sia colpa da parte sua o delle persone per le quali è responsabile e senza che un difetto del veicolo a motore abbia contribuito a cagionare l'infortunio”.
Il detentore, nel caso specifico il reclamante, è di per sé civilmente responsabile. Trattasi di una responsabilità oggettiva aggravata, fondata sul rischio di esercizio insito del motoveicolo.
Inoltre, per quanto risulta dagli atti del procedimento penale, se è ben vero che da una parte non è stata appurata una colpa a carico del reclamante, dall’altra è pure anche vero che non emerge, in questa sede, che l’incidente sia da ricondurre a un caso di forza maggiore o ad una colpa grave imputabile alla parte lesa.
Comportamento, quello del reclamante, pertanto riprovevole e di principio colpevole sotto il profilo civile, suscettibile di giustificare l’applicazione degli artt. 426 cpv. 2 CPP e 430 cpv. 1 lett. a CPP, considerato inoltre come la totalità delle principali ingenti spese insorte nel corso del procedimento penale (in sostanza quelle peritali) sono da ricondurre all’istruzione delle ipotesi di reato di infrazione delle norme della circolazione (art. 90 cpv. 1 LCStr) e lesioni colpose gravi (art. 125 cpv. 2 CP) – entrambe archiviate con l’emissione del decreto d’abbandono 26.09.2016 – e non di certo per l’istruzione del reato di cui all’art. 92 cpv. 2 LCStr.
6.4.
Essendo di conseguenza chiara l’esistenza di un nesso causale fra quanto previsto dalle norme di carattere civile da parte di RE 1 e l’apertura dell’inchiesta penale, in queste circostanze è quindi indiscutibile che il reclamante, con la sua condotta, abbia cagionato l’apertura del procedimento a suo carico, di modo che – in applicazione dell’art. 426 cpv. 2 CPP – il procuratore pubblico gli ha addossato parte delle spese procedurali, quantificate in (soli) CHF 700.00. Ne consegue parimenti che a RE 1, secondo l’art. 430 cpv. 1 lit. a CPP, ritenuta la sua colpevolezza oggettiva dal profilo civile (art. 58 LCStr), non possa essere riconosciuta alcuna indennità per spese legali.
Tassa di giustizia e spese sono poste a carico del reclamante, soccombente.
Per questi motivi,
richiamati gli art. 379 ss., 393 ss., 429 ss. CPP, 58 e s. LCStr, 2 e 25 LTG ed ogni altra disposizione applicabile,
pronuncia
Il reclamo è respinto.
La tassa di giustizia di CHF 800.-- e le spese di CHF 100.-- per complessivi CHF 900.-- (novecento) sono poste a carico di RE 1.
Rimedio di diritto:
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.
(per sé e per RE 1);
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La cancelliera