Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TRAP_002
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TRAP_002, 60.2017.191
Entscheidungsdatum
14.11.2017
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Incarto n. 60.2017.191

Lugano 14 novembre 2017/dp

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Giovan Maria Tattarletti

cancelliera:

Giorgia Peverelli, vicecancelliera

sedente per statuire sul reclamo 10.08.2017 presentato da

RE 1

contro

il decreto di sospensione 02.08.2017 emesso dal procuratore pubblico Pamela Pedretti nell’ambito del procedimento penale dipendente da sua querela 17/22.02.2017 nei confronti di ignoti per titolo di lesioni semplici e vie di fatto (inc. MP __________);

richiamate le osservazioni 21/22.08.2017 del procuratore pubblico, con le quali comunica di non avere particolare osservazioni, rimettendosi al prudente giudizio di questa Corte;

preso atto dello scritto 21.08.2017 di RE 1;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto

a.In data 29.01.2017, verso le ore 14:00, a bordo del treno FLP diretto a __________, segnatamente all’altezza di __________, RE 1 sarebbe stato aggredito da un’ignota persona, la quale, oltre ad avergli calpestato il piede destro, l’avrebbe colpito con un violento calcio al fondo schiena e tentato, a seguito di un pugno infertole per difesa, di colpirlo alla testa con una borsa da viaggio.

b. A causa delle ferite riportate, in data 31.01.2017 RE 1 si è recato presso il Pronto soccorso dell’Ospedale Regionale di __________, Italiano, per essere visitato. Dal certificato medico rilasciatogli emerge che dalla colluttazione egli avrebbe riportato una ferita alla mano destra procuratasi per difendersi da un corpo contundente, nonché dolori al gluteo destro e alla schiena.

c. In data 22.02.2017 RE 1 si è presentato presso gli uffici della Polizia cantonale di __________ per sporgere querela contro ignoti per titolo di lesioni semplici e vie di fatto in relazione ai surriferiti fatti, allegando, fra altro, il citato certificato medico (inc. MP __________, AI 1).

d. Con decreto 26.02.2017, il procuratore pubblico ha formalmente aperto l’istruzione contro ignoto (inc. MP __________, AI 2) e in data 27.02.2017 ha ordinato alle Ferrovie __________ SA la perquisizione del sistema di videosorveglianza presso la Stazione FLP di __________ e sul vagone del treno diretto a __________ il 29.01.2017, nella fascia oraria comprendente il momento in cui RE 1 ha dichiarato di aver subito l’aggressione, e meglio fra le 13:30 e le 14:30, e il sequestro delle relative immagini (inc. MP __________, AI 3).

e. Ordine al quale le Ferrovie Luganesi SA hanno potuto dare seguito solo parzialmente, siccome sul vagone in cui si sarebbero verificati i fatti del 29.01.2017 non è presente alcun sistema di videosorveglianza. Per quanto riguarda le riprese esterne presso la stazione di __________, hanno comunicato che le stesse non hanno dato alcun riscontro positivo per quanto richiesto (inc. MP __________, AI 4, lettera 29.03.2017 delle Ferrovie __________ SA).

f. In considerazione di quanto comunicato dalle Ferrovie __________ SA, in data 05.04.2017 il procuratore pubblico ha conferito mandato alla Polizia, in fase di istruzione, di interrogare, previa (possibile) identificazione, l’ignoto autore dei reati ipotizzati e, in qualità di accusatore privato, RE 1 (inc. MP __________, AI 5).

g. Interrogato dagli agenti di Polizia in data 20.07.2017, RE 1, oltre a riportare i fatti asseritamente occorsi il 29.01.2017, non ha saputo fornire ulteriori utili informazioni in merito all’ignoto autore, al motivo per il quale questi avrebbe agito in questo modo, rispettivamente alle persone presenti al momento della collutazione (inc. MP __________, AI 6).

h. Dopo aver provveduto a raccogliere le prove che rischiavano di andare perdute (ex art. 314 cpv. 3 CPPP) e non essendo stato comunque possibile identificare l’autore dei reati ipotizzati, in data 02.08.2017 il procuratore pubblico ha decretato la sospensione del procedimento penale in applicazione dell’art. 314 cpv. 1 lett. a CPP, precisando che, qualora dovessero venire scoperti nuovi mezzi di prova o fatti utili a identificare l’ignoto autore, procederà d’ufficio alla riattivazione dell’istruzione giusta l’art. 315 cpv. 1 CPP (inc. MP __________, AI 7).

i. Con scritto 10.08.2017 RE 1 postula l'annullamento del suddetto decreto di sospensione.

Il reclamante rimprovera al procuratore pubblico di non aver acquisito le immagini di videosorveglianza. Egli sostiene infatti di essere certo dell’esistenza di sistemi di videosorveglianza, sia presso la stazione di __________ (luogo dove i protagonisti sarebbero saliti a bordo del treno FLP), sia nel convoglio in cui sono avvenuti i fatti.

in diritto

  1. 1.1.

Giusta i combinati art. 314 cpv. 5 e 322 cpv. 2 CPP le parti possono impugnare il decreto di sospensione dinanzi alla giurisdizione di reclamo.

Con il gravame si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l'eccesso e l'abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lit. a CPP), l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e l'inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).

Il reclamo deve essere presentato entro dieci giorni, per iscritto e motivato (art. 396 cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare all'art. 390 CPP per la forma scritta e all'art. 385 CPP per la motivazione.

In particolare il reclamo deve indicare i punti della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).

La prevalenza dei principi della verità materiale e della legalità impone alla giurisdizione di reclamo, investita di un gravame, di decidere indipendentemente dalle conclusioni o dalle motivazioni addotte dalle parti, esprimendosi sugli argomenti rilevanti per il giudizio conformemente all'obbligo di motivazione giusta l'art. 81 cpv. 3 CPP, ed applicando il diritto penale ‒ che deve imporsi d'ufficio ‒ senza con ciò ledere il diritto delle parti di essere sentite, ancorato all'art. 29 cpv. 2 Cost. (Commentario CPP – M. MINI, art. 391 CPP n. 2; sentenze TF 6B_494/2015 del 25.5.2016 consid. 4.1.; 6B_69/2014 del 9.10.2014 consid. 2.4.; 6B_776/2013 del 22.7.2014 consid. 1.5.).

1.2.

Il gravame, inoltrato il 10.08.2017 alla Corte dei reclami penali, competente ex art. 62 cpv. 2 LOG, contro il decreto di sospensione 02.08.2017 (inc. MP __________), è tempestivo e proponibile.

Le esigenze di forma e di motivazione sono rispettate.

RE 1, accusatore privato, è pacificamente legittimato a reclamare ex art. 382 cpv. 1 CPP avendo un interesse giuridicamente protetto all'annullamento o alla modifica del giudizio.

Il reclamo è – di conseguenza – ricevibile in ordine.

  1. 2.1.

Giusta l'art. 314 cpv. 1 CPP il pubblico ministero può sospendere l'istruzione in particolare se: l'autore o il suo luogo di soggiorno non è noto oppure sono temporaneamente dati altri impedimenti a procedere (lit. a); l'esito del procedimento penale dipende da un altro procedimento di cui appare opportuno attendere l'esito (lit. b); è in corso una procedura di conciliazione e appare opportuno attenderne l'esito (lit. c); una decisione di merito dipende dall'evolversi delle conseguenze del reato (lit. d).

Prima della sospensione, il pubblico ministero raccoglie le prove che rischiano di andare perdute. Spicca un mandato di ricerca se l'autore oppure il suo luogo di soggiorno non è noto (cpv. 3).

Il pubblico ministero riattiva d'ufficio l'istruzione se è venuto meno il motivo che ne ha provocato la sospensione (art. 315 cpv. 1 CPP). La riattivazione non è impugnabile (art. 315 cpv. 2 CPP).

2.2.

2.2.1.

L'applicazione dell'art. 314 CPP presuppone la constatazione che il procedimento non possa per il momento essere portato avanti, né concluso giusta gli art. 317 ss. CPP (messaggio 21.12.2005 concernente l’unificazione del diritto processuale penale, in: FF 2006 p. 989 ss., p. 1169; BSK StPO II – E. OMLIN, 2. ed., art. 314 CPP n. 5; StPO PK – N. SCHMID, 2. ed., art. 314 CPP n. 1; N. SCHMID, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, n. 1236).

I motivi di sospensione sono indicati, non esaustivamente (cfr. testo di legge, che utilizza i termini: “in particolare”) [sentenza TF 1B_67/2012 del 29.5.2012 consid. 3.1.; BSK StPO II – E. OMLIN, op. cit., art. 314 CPP n. 11; ZK StPO – N. LANDSHUT / T. BOSSHARD, 2. ed., art. 314 CPP n. 5; di altra opinione StPO PK – N. SCHMID, op. cit., art. 314 CPP n. 4], all'art. 314 cpv. 1 CPP, disposizione potestativa (decisione TF 1B_67/2012 del 29.5.2012 consid. 3.1.).

2.2.2.

Il pubblico ministero ha un certo potere di apprezzamento nell'applicazione della norma, che gli permette ad esempio di decidere se sospendere il procedimento o emanare un decreto di abbandono. In particolare, nei casi in cui sussistono lievi indizi di reato ed appare improbabile risalire al possibile autore del reato, è opportuno emanare un decreto di abbandono (decisione TF 1B_67/2012 del 29.5.2012 consid. 3.1. ; ZK StPO – N. LANDSHUT / T. BOSSHARD, op. cit., art. 314 CPP n. 4a). La possibilità della sospensione – che non ha forza materiale di cosa giudicata (BSK StPO II – E. OMLIN, op. cit., art. 314 CPP n. 10; ZK StPO – N. LANDSHUT / T. BOSSHARD, op. cit., art. 314 CPP n. 1; N. SCHMID, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, n. 1239) – deve nondimeno essere utilizzata con misura, in considerazione dell'imperativo di celerità giusta l’art. 5 cpv. 1 CPP, secondo cui le autorità penali avviano senza indugio i procedimenti penali e li portano a termine senza ritardi ingiustificati (StPO PK – N. SCHMID, op. cit., art. 314 CPP n. 1; BSK StPO II – E. OMLIN, op. cit., art. 314 CPP n. 9; ZK StPO – N. LANDSHUT / T. BOSSHARD, art. 314 CPP n. 4; decisione TF 1B_721/2011 del 7.3.2012 consid. 3.2.; decisione TF 1B_57/2009 del 16.6.2009 consid. 2.1.1.).

2.2.3.

Qualora l'identità dell’imputato non è nota, il pubblico ministero sospende il procedimento (art. 314 cpv. 1 lit. a CPP).

Non è infatti possibile, secondo il CPP, condurre una procedura preliminare giusta gli art. 299 ss. CPP contro un imputato ignoto (BSK StPO II – E. OMLIN, op. cit., art. 314 CPP n. 12; ZK StPO – N. LANDSHUT / T. BOSSHARD, op. cit., art. 314 CPP n. 6; StPO PK – N. SCHMID, op. cit., art. 314 CPP n. 4 / art. 366 CPP n. 10).

L'art. 314 cpv. 3 CPP prevede che, in caso di sospensione perché l'autore o il suo luogo di soggiorno è ignoto, possa essere spiccato un “mandato di ricerca” (ted. “Fahndung”; BSK StPO II – E. OMLIN, op. cit., art. 314 CPP n. 25; ZK StPO – N. LANDSHUT / T. BOSSHARD, op. cit., art. 314 CPP n. 7; StPO PK – N. SCHMID, op. cit., art. 314 CPP n. 4; N. SCHMID, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, n. 1238; Commentario CPP – J. NOSEDA, art. 314 CPP n. 4). Con l'espressione “mandato di ricerca” dell'art. 314 cpv. 3 CPP non può essere inteso, in caso di autore ignoto, il “mandato di ricerca” di cui all'art. 210 cpv. 1 CPP, riferibile unicamente all'autore di ignota dimora. L'art. 314 cpv. 3 CPP rimanda in generale a delle “ricerche” (Titolo quinto, Capitolo 2, Sezione 3), di cui agli artt. 210 s. CPP, che devono eventualmente essere disposte dal procuratore pubblico (“met en oeuvre”).

2.3.

Il diritto di essere sentito ex art. 3 cpv. 2 lit. c CPP e 29 cpv. 2 Cost. – garanzia di natura formale, la cui violazione comporta l'annullamento della decisione impugnata indipendentemente dalla fondatezza materiale del gravame, riservato il caso in cui l'autorità di ricorso goda di pieno potere d'esame e davanti ad essa la parte sia reintegrata nell’esercizio dei diritti che le erano stati negati (cfr., nondimeno, con riferimento alla giurisdizione di reclamo, sentenza TF 1B_604/2011 del 7.2.2012 consid. 2.3.) – comprende, oltre al diritto di esprimersi prima che una decisione sia presa, di fornire prove sui fatti rilevanti per il giudizio, di farsi rappresentare o assistere e, ancora, di poter consultare gli atti, il diritto di ottenere una decisione motivata.

L'obbligo di motivazione (art. 80 cpv. 2 prima frase CPP) impone di menzionare, almeno brevemente, i motivi che hanno spinto l'autorità a decidere in un senso piuttosto che nell'altro e di porre pertanto l'interessato nelle condizioni di rendersi conto della portata del provvedimento e delle eventuali possibilità di impugnazione presso un'istanza superiore, che deve poter esercitare il controllo (sentenza TF 6B_1001/2015 del 29.12.2015 consid. 13.2.; BSK StPO I – N. STOHNER, 2. ed., art. 80 CPP n. 15 e art. 81 CPP n. 9 ss.; ZK StPO – D. BRÜSCHWEILER, op. cit., art. 80 CPP n. 2).

  1. 3.1.

In concreto, il procuratore pubblico ha motivato il decreto di sospensione 02.08.2017, indicando di aver “provveduto a raccogliere le prove che rischiavano di andare perdute (art. 314 cpv. 3 CPP)” e ciò malgrado di non aver potuto identificare l’autore del reato (inc. MP __________, AI 7). Nonostante la succinta motivazione, il motivo della sospensione del procedimento penale, e in particolare l’esito delle prove esperite dal procuratore pubblico in corso di inchiesta, era facilmente desumibile dall’incarto stesso (sempre che Markus Wüst non fosse stato informato in occasione dell’interrogatorio) attraverso una semplice consultazione degli atti. Il reclamante avrebbe infatti potuto prendere atto dell’avvenuta richiesta, da parte del procuratore pubblico, delle immagini del sistema di videosorveglianza (sia presso la stazione FLP di __________, sia sul treno) nelle circostanze di tempo da lui indicate (cfr. ordine di perquisizione e sequestro 27.02.2017; inc. MP __________, AI 3), e della risposta delle Ferrovie __________ SA in merito all’assenza di videoregistrazioni relative ai fatti segnalati dal reclamante nella sua querela (inc. MP __________, AI 4).

3.2.

Visto quanto precede, il decreto di sospensione 02.08.2017 merita tutela.

  1. 4.1.

Il gravame è respinto.

4.2.

Data la particolarità del caso e la scarsa motivazione della sospensione, non si prelevano tassa di giustizia e spese.

Per questi motivi,

richiamati gli art. 123 e 126 CP, 314 e 393 ss. CPP, 1 ss. e 25 LTG ed ogni altra disposizione applicabile,

pronuncia

  1. Il reclamo è respinto.

  2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

  3. Rimedio di diritto:

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

  1. Intimazione:
  • ;
  • sede (con l’inc. MP __________ di ritorno).

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente La cancelliera

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