Incarto n. 60.2022.307
Lugano 14 settembre 2023/mr
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Nicola Respini, presidente, Ivano Ranzanici, Giovan Maria Tattarletti
cancelliera:
Alessandra Mondada, vicecancelliera
sedente per statuire sul reclamo 3/4.11.2022 presentato da
RE 1, , patr. da: avv. PR 1, ,
contro
il decreto 21.10.2022 emanato dal procuratore pubblico Caterina Jaquinta Defilippi con cui, nel procedimento penale inc. MP 2017.1259 promosso nei confronti di PI 1, __________ (patr. da: avv.ti PR 2 e __________, __________), l’ha estromesso quale accusatore privato;
richiamate le osservazioni 10.11.2022 del magistrato inquirente – che ha postulato la reiezione del gravame – e 28/29.11.2022 di PI 1 – che ha parimenti chiesto il non accoglimento dell’impugnativa –;
preso atto che RE 1, interpellato il 29.11.2022, non ha replicato;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto
a. 1.
Con esposto 13.2.2017 (AI 1) RE 1, già amministratore unico della __________, __________ (sciolta in seguito a fallimento pronunciato il 4.11.2015, procedura sospesa per mancanza di attivi il 19.1.2016, radiata il 12.8.2016), ha denunciato PI 1, già amministratore unico della __________, __________ (sciolta in seguito a fallimento pronunciato il 5.4.2017, procedura sospesa per mancanza di attivi il 27.4.2017, radiata il 6.10.2017), l’avv. __________ (legale di PI 1) e __________, amministratore della __________ fino al 25.9.2015 ed amministratore unico della __________, __________.
Dalla denuncia, in cui sono stati ipotizzati i reati di truffa, coazione, tentata estorsione, frode fiscale per omessa dichiarazione di ricavi, frode doganale per omessa dichiarazione di importazione di beni alimentari, falsità in documenti e, ancora, impiego di manodopera senza permesso, si evince in particolare quanto segue.
Il 6.12.2013 RE 1 avrebbe conferito alla __________ (che avrebbe detenuto fiduciariamente la __________), per il tramite di __________, che avrebbe conosciuto da tempo, il mandato di vendita della __________, operante nella fornitura di alimentari.
Il 14.2.2015 la __________, rappresentata da RE 1, e la __________ (allora __________), rappresentata da __________, avrebbero sottoscritto un primo contratto di cessione dell’intero portafoglio clienti della __________ per l’importo di CHF 150'000.00. Le parti avrebbero concordato anche la vendita al prezzo di costo dell’inventario relativo alla merce di consumo. La __________ non avrebbe corrisposto alcuna somma. Si sarebbe limitata a prendere possesso della clientela e della merce in magazzino e ad assumere RE 1 e la di lui moglie __________ alle proprie dipendenze per garantire continuità aziendale ed il passaggio delle consegne.
PI 1, che avrebbe operato quale direttore della __________ (verosimilmente senza permesso di lavoro), avrebbe giustificato i ritardi nel versamento del citato importo con difficoltà a sbloccare propri fondi in Italia. L’inspiegabile assenza di risorse finanziarie nella nuova società avrebbe perfino obbligato RE 1 a prelevare somme dai propri fondi privati (per sbloccare merce ferma in dogana in assenza del pagamento dei dazi). RE 1 avrebbe in seguito constatato che la __________ avrebbe importato per vie traverse alimentari. Avrebbe cominciato a dubitare della capacità di PI 1, a lui garantita da __________, di portare a buon fine l’acquisto della società.
Nel frattempo PI 1 avrebbe convinto la __________, e per lei RE 1, a concordare un prezzo inferiore di vendita del pacchetto clientela. Sarebbe pertanto stato sottoscritto un secondo contratto, che – pur datato 14.2.2015 – sarebbe stato firmato due mesi dopo ed avrebbe previsto un prezzo di vendita della clientela di CHF 50'000.00, importo che avrebbe dovuto essere pagato in due rate. PI 1 avrebbe promesso che, separatamente, avrebbe acquistato a prezzi maggiorati l’inventario alimentare e le installazioni mobili della __________. Avrebbe motivato RE 1 a firmare il nuovo accordo facendogli balenare la possibilità di risparmiare CHF 10'000.00 di commissione, altrimenti dovuta alla __________.
Per il denunciante, la __________ avrebbe firmato il nuovo accordo non rendendosi conto che a fronte di una diminuzione del prezzo sarebbe stata sottilmente inserita una clausola che avrebbe comportato anche la cessione degli attivi. A prima vista i contratti sarebbero sembrati identici. La clausola non avrebbe corrisposto alle intenzioni del venditore, tratto in errore dai denunciati.
La __________, che nel frattempo avrebbe ritirato e venduto, ma non pagato, la merce, incassando dagli acquirenti oltre CHF 100'000.00, avrebbe iniziato a mettere sotto pressione RE 1, accusandolo di averle venduto beni pignorati. Con tale pretesto, non soltanto non avrebbe pagato la merce, ma neppure avrebbe onorato i propri impegni a fronte della cessione della clientela. Tale situazione avrebbe portato al fallimento della __________, impedita così di far valere le proprie ragioni in sede civile.
La __________ avrebbe pretestuosamente licenziato RE 1 (accusandolo di appropriazione indebita) e la moglie.
Il denunciante ha quindi, in particolare, ipotizzato i reati di coazione rispettivamente tentata estorsione da parte di PI 1 e del suo legale avv. __________ a suo danno per l’indebita minaccia di agire immediatamente e senza ulteriore avviso nelle sedi più opportune a tutela dei propri diritti (per segnatamente il reato di appropriazione indebita). Ha inoltre ipotizzato i reati di truffa a carico di PI 1 e di __________ per averlo indotto a spossessarsi di beni, sapendo che l’acquirente non avrebbe avuto i mezzi per pagarli e, con inganno, per aver cambiato a sua insaputa alcuni elementi del contratto. RE 1 ha altresì ipotizzato il reato di falsità in documenti in relazione ad un documento in cui sarebbe figurato un suo debito nei confronti della __________ per la somma di CHF 4'900.00 ed in relazione ad un presunto bonifico bancario da cui sarebbe risultato un pagamento mai avvenuto, e questo per tenerlo buono.
RE 1 si è costituito accusatore privato.
La denuncia è stata registrata come inc. MP 2017.1259.
b. Il 2.5.2017 (AI 6) è stato interrogato RE 1.
Egli, sentito quale accusatore privato, ha confermato i fatti di denuncia. Ha affermato che nel 2013, quale azionista unico della __________, avrebbe dato mandato alla fiduciaria __________ di trovare un acquirente per la società e di valutare un prezzo corretto di vendita. Nel dicembre 2013 la società avrebbe avuto debiti, soprattutto per quanto concerneva il settore alimentare. La vendita di questo settore gli avrebbe permesso di appianare i debiti e di continuare l’attività nel settore degli imballaggi. Ad inizio gennaio 2015 __________ gli avrebbe detto che aveva trovato un acquirente: PI 1. Per l’acquisto, __________ avrebbe messo a disposizione di PI 1 la __________. Non avrebbe saputo se __________ avesse verificato la solvibilità di PI 1. RE 1 non l’avrebbe fatto perché sarebbe stato compito di __________. Si sarebbe fidato di lui. Lui e la moglie sarebbero stati assunti come dipendenti della __________. Sarebbero stati licenziati nell’estate 2015.
Il primo contratto 14.2.2015 sarebbe stato redatto da __________, che l’avrebbe firmato per la __________. Il secondo contratto sarebbe stato sottoscritto dopo che PI 1 avrebbe ripreso l’attività, ovvero dopo l’1.4.2015. Questo secondo contratto sarebbe stato concordato tra lui e PI 1. Né __________, che avrebbe redatto questo secondo contratto modificando il primo, né PI 1 gli avrebbero fatto notare le altre modifiche (oltre al prezzo di vendita) del contratto. Prima di firmare avrebbe verificato soltanto il prezzo di acquisto. RE 1 non avrebbe mai ricevuto nulla dalla __________.
Avrebbe inoltrato la denuncia soltanto nel 2017 perché avrebbe creduto di poter sistemare la situazione con la __________.
c. Il 22.2.2019 (AI 17bis) l’allora procuratore pubblico Francesca Piffaretti-Lanz ha decretato l’apertura dell’istruzione a carico di PI 1 per appropriazione indebita, truffa, falsità in documenti ed infrazione alla LStrI in relazione ai fatti denunciati da RE 1, e meglio ai rapporti fra la __________ e la __________ a far tempo dal mese di febbraio 2015.
d. Il 9.4.2019 (AI 29) PI 1 si è presentato per essere sentito accompagnato da una praticante dell’avv. __________.
L’avv. PR 1 si è opposto alla presenza della praticante: l’avv. __________, denunciato, non avrebbe potuto difendere l’imputato, neppure per il tramite di una sua praticante.
Il pubblico ministero, dopo sospensione del verbale, ha rilevato che la segnalazione/denuncia a carico dell’avv. __________ non era chiara. Ha indicato che, per quanto risultava dall’esposto (poco chiaro) e dalle dichiarazioni a verbale di RE 1, aveva aperto l’istruzione soltanto a carico di PI 1 per appropriazione indebita, truffa, falsità in documenti ed infrazione alla LStrI per i fatti oggetto dell’esposto in relazione alla gestione della __________ a far tempo da febbraio 2015.
Il magistrato inquirente ha poi esposto che la denuncia constava di ulteriori ipotesi accusatorie, ovvero coazione e tentata estorsione a carico di PI 1 e dell’avv. __________ “(…) in relazione – sembrerebbe – al tentativo di ottenere denaro da RE 1 per svariate motivazioni, quali il rimborso di un preteso mutuo concessogli precedentemente, rispettivamente (sempre per quanto concerne anche l’avv. __________) a presunte appropriazioni indebite non meglio chiarite, nonché di non meglio comprovate infrazioni in ambito fiscale e doganale. Queste fattispecie non oggetto di istruzione, potranno e dovranno semmai essere valutate a seguito dell’audizione di PI 1.” (p. 2).
Per il pubblico ministero, la denuncia e l’istanza di quel giorno non menzionavano gli elementi oggettivi e soggettivi dei reati di estorsione e di coazione, così come le disposizioni di ordine deontologico che sarebbero state violate dal legale rappresentante.
Ha di conseguenza respinto l’istanza di estromissione dell’avv. __________ quale difensore dell’imputato. Per economia processuale, ha in ogni caso sospeso e rinviato l’interrogatorio
e. Con reclamo 17/18.4.2019 (AI 30) RE 1 ha contestato la non estromissione del citato legale quale difensore dell’imputato.
Con giudizio CRP 60.2019.96 del 2.5.2019 (AI 34) questa Corte ha stralciato dai ruoli il gravame siccome divenuto privo di oggetto (il legale avendo rinunciato al mandato di patrocinio dell’imputato).
f. Il 6.12.2019 (AI 47) è stato interrogato PI 1.
L’imputato ha preso posizione sulle contestazioni.
g. Con scritto 5.10.2022 (AI 59) il procuratore pubblico Caterina Jaquinta Defilippi, divenuto nel frattempo titolare del procedimento penale, ha chiesto a RE 1 di comunicare entro il 12.10.2022 se avesse ancora interesse al mantenimento della denuncia, considerati il verbale di interrogatorio 6.12.2019 di PI 1 e le sue risultanze ed il tempo trascorso.
h. Il 13/14.10.2022 (AI 60) RE 1, evidenziando la sua sorpresa per il predetto scritto con un termine di soli sette giorni per prendere posizione su un incarto fermo da diversi anni, ha comunicato al magistrato inquirente di non recedere dalla denuncia.
i. Con decreto 21.10.2022 il procuratore pubblico ha estromesso RE 1 dal procedimento quale accusatore privato.
Dopo avere esposto il diritto ripreso da giudizi di questa Corte, il magistrato inquirente ha osservato che i reati istruiti erano da leggere in relazione a due contratti di cessione di attività sottoscritti tra la __________ e l’allora __________. Di modo che RE 1 non era direttamente danneggiato dai reati commessi a danno della persona giuridica __________.
j. Con gravame 3/4.11.2022 RE 1 postula che, in suo accoglimento, il decreto del pubblico ministero sia annullato.
Il reclamante rimprovera anzitutto al procuratore pubblico di non avere proceduto all’esame della posizione delle altre persone indicate nella denuncia nell’ambito del danno diretto arrecatogli. Egli sarebbe stato licenziato con accuse infamanti e pressioni inammissibili che avrebbe sussunto in diritto ai reati di truffa, coazione, tentata estorsione. Il magistrato inquirente sarebbe incorso in un chiaro diniego di giustizia. La motivazione sarebbe arbitraria.
Il procuratore pubblico, facendo riferimento soltanto ai contratti di cessione, si sarebbe dimenticato che egli sarebbe stato oggetto diretto dell’agire dei denunciati. Poco importerebbe che il magistrato inquirente abbia istruito, al momento, solo i reati di truffa, appropriazione indebita, falsità in documenti e impiego di stranieri sprovvisti di permesso. Il pubblico ministero avrebbe dovuto indagare, sopperendo alle palesi lacune di chi l’aveva preceduto.
Il magistrato inquirente non si sarebbe confrontato con la giurisprudenza dell’Alta Corte secondo cui la qualità di agire dell’avente diritto economico di una società è eccezionalmente ammessa quando la società è stata sciolta, riservato l’abuso di diritto.
k. Delle ulteriori argomentazioni e delle osservazioni si dirà, se necessario per il giudizio, in seguito in corso di motivazione.
in diritto
In applicazione dell’art. 393 cpv. 1 lit. a CPP il reclamo può essere interposto, entro il termine di dieci giorni, contro le decisioni e gli atti procedurali e, in ogni momento, contro le omissioni della polizia, del pubblico ministero e, ancora, delle autorità penali delle contravvenzioni, eccettuati i casi in cui esso è espressamente escluso dal CPP oppure quando è prevista un’altra impugnativa.
Con il gravame, da introdurre davanti alla giurisdizione di reclamo (art. 20 cpv. 1 lit. b CPP), ovvero – in Ticino – alla Corte dei reclami penali (art. 62 cpv. 2 LOG), si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lit. a CPP), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e, ancora, l’inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).
Il reclamo deve essere presentato per iscritto e motivato (secondo l’art. 396 cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare all’art. 390 CPP per la forma scritta ed all’art. 385 CPP per la motivazione.
Esso deve indicare – in particolare – i punti della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).
1.2.
Il reclamo 3.11.2022, presentato contro il decreto 21.10.2022, è tempestivo (perché introdotto nel termine di dieci giorni in applicazione dell’art. 396 cpv. 1 CPP) e, anche, proponibile (art. 393 cpv. 1 lit. a CPP) [ZK StPO – A.J. KELLER, 3. ed., art. 393 CPP n. 16].
1.3.
1.3.1.
In applicazione dell’art. 382 cpv. 1 CPP sono legittimate a ricorrere contro una decisione le parti che hanno un interesse giuridicamente protetto all’annullamento oppure alla modifica della pronuncia (sentenza TF 1B_275/2020 del 22.9.2020 consid. 3.2.).
L’interesse giuridicamente protetto ex art. 382 cpv. 1 CPP [che non presuppone un pregiudizio irreparabile giusta l’art. 93 cpv. 1 lit. a LTF (DTF 143 IV 475 consid. 2.9.; decisioni TF 1B_549/2019 del 10.3.2020 consid. 2.4.; 1B_559/2018 del 12.3.2019 consid. 2.2.)] implica che il ricorrente sia personalmente, direttamente (DTF 142 IV 82 consid. 2.3.2.; 140 IV 155 consid. 3.2.; decisioni TF 1B_538/2022 del 12.6.2023 consid. 2.1.1.; 1B_55/2021 del 25.8.2021 consid. 4.1.) e (di principio: decisione TF 1B_55/2021 del 25.8.2021 consid. 4.1.; BSK StPO – M. ZIEGLER / S. KELLER, 2. ed., art. 382 CPP n. 2) attualmente (DTF 144 IV 81 consid. 2.3.1.) leso dalla decisione che impugna (StPO Praxiskommentar – D. JOSITSCH / N. SCHMID, 4. ed., art. 382 CPP n. 2).
L’Alta Corte ha esplicitamente approvato un interesse giuridicamente protetto ex art. 382 cpv. 1 CPP se un interessato al procedimento si vede negare oppure togliere la qualità di accusatore privato (decisione TF 1B_438/2016 del 14.3.2017 consid. 2.2.).
1.3.2.
RE 1, escluso dal procedimento penale inc. MP 2017.1259 siccome ritenuto soltanto indirettamente danneggiato e pertanto senza veste di accusatore privato, ha un interesse giusta i combinati art. 105 cpv. 1 lit. a / cpv. 2 e 382 cpv. 1 CPP all’annullamento oppure alla modifica del decreto 21.10.2022.
1.4.
Le esigenze di forma e motivazione del reclamo sono rispettate.
L’impugnativa è perciò, in queste circostanze, ricevibile in ordine.
Sono parti, in applicazione dell’art. 104 cpv. 1 CPP, l’imputato (lit. a), l’accusatore privato (lit. b) e, ancora, il pubblico ministero nella procedura dibattimentale e nella procedura di ricorso (lit. c).
2.2.
Ai sensi dell’art. 115 cpv. 1 CPP il danneggiato è la persona i cui diritti sono stati direttamente, personalmente e attualmente lesi dal reato invocato (decisione TF 7B_3/2023 del 31.8.2023 consid. 4.2.1.; BSK StPO – G. MAZZUCCHELLI / M. POSTIZZI, op. cit., art. 115 CPP n. 18 ss.; ZK StPO – V. LIEBER, op. cit., art. 115 CPP n. 1 ss.; StPO Praxiskommentar – D. JOSITSCH / N. SCHMID, op. cit., art. 115 CPP n. 1 ss.; Commentario CPP – M. GALLIANI / L. MARCELLINI, art. 115 CPP n. 1 ss.), ossia il titolare del bene giuridico tutelato dalla norma pretesa lesa (DTF 148 IV 256 consid. 3.1.; 146 IV 76 consid. 2.2.1.; 145 IV 491 consid. 2.3.; decisione TF 6B_588/2022 dell’8.5.2023 consid. 2.1.1.; BSK StPO – G. MAZZUCCHELLI / M. POSTIZZI, op. cit., art. 115 CPP n. 21; ZK StPO – V. LIEBER, op. cit., art. 115 CPP n. 2).
L’aspetto centrale è la lesione diretta degli interessi giuridicamente protetti dell’interessato (messaggio 21.12.2005 concernente l’unificazione del diritto processuale penale, in FF 2006 p. 1076). Secondo la giurisprudenza è infatti ininfluente l’esistenza di un pregiudizio ai sensi del diritto civile (DTF 145 IV 491 consid. 2.4.2.; decisioni TF 1B_261/2017 del 17.10.2017 consid. 3.; 6B_496/2015 del 6.4.2016 consid. 1.1.; BSK StPO – G. MAZZUCCHELLI / M. POSTIZZI, op. cit., art. 115 CPP n. 22; ZK StPO – V. LIEBER, op. cit., art. 115 CPP n. 2b). La riparazione di un eventuale danno è irrilevante per la veste di danneggiato (BSK StPO – G. MAZZUCCHELLI / M. POSTIZZI, op. cit., art. 115 CPP n. 23; ZK StPO – V. LIEBER, op. cit., art. 115 CPP n. 2b).
Se il bene giuridico tutelato dalla legge è di natura individuale (per es. vita e integrità personale, patrimonio, onore), leso è il titolare del bene giuridico protetto dalla norma. In caso di violazione di norme penali che proteggono interessi collettivi, è da considerare leso colui che è tutelato dal reato anche solo in via secondaria. Se però interessi privati sono pregiudicati soltanto indirettamente da reati che proteggono solo interessi collettivi, l’interessato non può essere reputato danneggiato (DTF 145 IV 491 consid. 2.3.1.; decisione TF 1B_418/2022 del 17.1.2023 consid. 3.1.; BSK StPO – G. MAZZUCCHELLI / M. POSTIZZI, op. cit., art. 115 CPP n. 21).
2.3.
Nei reati contro il patrimonio (art. 137 ss. CP) leso è, di regola, il titolare (persona fisica o giuridica) dei beni giuridici tutelati (BSK Strafrecht II – M.A. NIGGLI / C. RIEDO, 4. ed., vor art. 137 CP n. 19 ss.; BSK StPO – G. MAZZUCCHELLI / M. POSTIZZI, op. cit., art. 115 CPP n. 56), ovvero il proprietario dei valori patrimoniali (DTF 140 IV 155 consid. 3.3.1.; decisione TF 1B_62/2018 del 21.6.2018 consid. 2.1.; BSK StPO – G. MAZZUCCHELLI / M. POSTIZZI, op. cit., art. 115 CPP n. 56). Se il reato è commesso a pregiudizio del patrimonio di una persona giuridica, soltanto essa subisce un danno e può dunque essere ammessa quale danneggiata (decisione TF 7B_3/2023 del 31.8.2023 consid. 4.2.1.).
2.4.
Gli azionisti (DTF 140 IV 155 consid. 3.3.1.; decisione TF 7B_3/2023 del 31.8.2023 consid. 4.2.1.; BSK StPO – G. MAZZUCCHELLI / M. POSTIZZI, op. cit., art. 115 CPP n. 28/56; ZK StPO – V. LIEBER, op. cit., art. 115 CPP n. 5; D. JOSITSCH / N. SCHMID, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 4. ed., n. 685; Commentario CPP – M. MINI, art. 382 CPP n. 7), l’avente diritto economico ed i creditori (decisione TF 7B_3/2023 del 31.8.2023 consid. 4.2.1.) di una società a danno della quale è commesso il reato non sono lesi direttamente. Il suo amministratore non è leso dai reati a di lei pregiudizio (BSK StPO – G. MAZZUCCHELLI / M. POSTIZZI, op. cit., art. 115 CPP n. 31).
2.5.
Secondo i principi giurisprudenziali del Tribunale federale resi in materia di assistenza giudiziaria penale internazionale, la qualità di agire dell’avente diritto economico di una società è eccezionalmente ammessa quando la società è stata sciolta, riservato l’abuso di diritto (decisioni TF 7B_3/2023 del 31.8.2023 consid. 4.2.2; 1C_72/2023 del 22.2.2023 consid. 2.3.; 1C_321/2022 del 12.7.2022 consid. 1.2.; 1B_490/2020 del 9.12.2020 consid. 2.2.; 1B_466/2017 del 27.3.2018 consid. 3.1.; 1B_498/2017 del 27.3.2018 consid. 4.1.). Spetta all’avente diritto economico comprovare la liquidazione sulla base di documenti ufficiali. E’ inoltre necessario che l’atto di scioglimento oppure altri documenti indichino chiaramente l’avente diritto come beneficiario della liquidazione, ovvero come successore della società liquidata (decisioni TF 7B_3/2023 del 31.8.2023 consid. 4.2.2.; 1C_321/2022 del 12.7.2022 consid. 1.2.; 1C_44/2022 del 28.1.2022 consid. 2.3.; 1B_490/2020 del 9.12.2020 consid. 2.2.; 1B_466/2017 del 27.3.2018 consid. 3.1.; 1B_498/2017 del 27.3.2018 consid. 4.1.; ZK StPO – A.J. KELLER, op. cit., art. 393 CPP n. 34a), e che la liquidazione non appaia abusiva (decisioni TF 7B_3/2023 del 31.8.2023 consid. 4.2.2.; 1C_321/2022 del 12.7.2022 consid. 1.2.).
L’Alta Corte ipotizza l’applicazione di questa giurisprudenza anche in ambito di diritto penale interno (decisioni TF 1B_466/2017 del 27.3.2018 consid. 3.2.; 1B_498/2017 del 27.3.2018 consid. 4.2.; ZK StPO – A.J. KELLER, op. cit., art. 393 CPP n. 34a).
2.6.
Nel giudizio TF 1B_169/2021 del 28.4.2022 (consid. 3.3.) il Tribunale federale ha riconosciuto la qualità di danneggiato all’azionista di minoranza di una società, liquidata e radiata, presumibilmente danneggiata dai reati oggetto della di lui denuncia per truffa, falsità in documenti e amministrazione infedele nei confronti degli organi della società, sporta quando la società era in liquidazione. Appariva infatti eccessivamente formalistico negare tale veste all’azionista della società presumibilmente danneggiata e liquidata. Tanto più che dagli atti e dall’esposizione dell’accusatore privato c’era il sospetto sufficiente che l’amministrazione infedele, da indagare, a pregiudizio della società avesse condotto in breve tempo ed in nesso causale al fallimento della società, in seguito al quale l’azionista di minoranza aveva perso totalmente le sue quote.
2.7.
Il danneggiato (art. 115 CPP) che dichiara espressamente di partecipare al procedimento con un’azione penale oppure civile è considerato accusatore privato giusta l’art. 118 cpv. 1 CPP (BSK StPO – G. MAZZUCCHELLI / M. POSTIZZI, op. cit., art. 115 CPP n. 7 e art. 118 CPP n. 2 ss.), che ex art. 104 cpv. 1 lit. b CPP è parte al procedimento (decisione TF 6B_496/2015 del 6.4.2016 consid. 1.1.; BSK StPO – H. KÜFFER, op. cit., art. 104 CPP n. 14 ss.).
2.8.
La qualità di danneggiato di una persona, e di riflesso la sua legittimazione a partecipare al procedimento quale accusatore privato, è – di regola – determinata all’inizio della procedura, sulla base degli ancora esigui elementi a disposizione, segnatamente delle allegazioni di chi si pretende leso, che deve rendere verosimile il pregiudizio ed il nesso di causalità tra il danno ed il reato (decisioni TF 1B_62/2018 del 21.6.2018 consid. 2.1.; 1B_438/2016 del 14.3.2017 consid. 2.2.2.; 1B_190/2016 dell’1.9.2016 consid. 2.1.; ZK StPO – V. LIEBER, op. cit., art. 115 CPP n. 2c). Se esiste un dubbio in merito alla realizzazione dei presupposti del reato, si deve riconoscere la qualità di accusatore privato (decisione TF 1B_62/2018 del 21.6.2018 consid. 2.1.). Lo statuto di danneggiato può essere riesaminato nel corso del procedimento su iniziativa del magistrato inquirente o di un’altra parte, con l’avanzare dell’istruzione (DTF 141 IV 1 consid. 3.1.; BSK StPO – G. MAZZUCCHELLI / M. POSTIZZI, op. cit., art. 115 CPP n. 20).
Si è detto che con decreto 21.10.2022 il procuratore pubblico ha estromesso RE 1 dal procedimento penale quale accusatore privato. Il magistrato inquirente ha osservato che i reati istruiti erano da leggere in relazione a due contratti di cessione di attività sottoscritti tra la __________ e la __________. RE 1 non era pertanto direttamente danneggiato dai reati commessi a danno della persona giuridica __________.
3.2.
Il reclamante rimprovera al pubblico ministero, in sostanza, di non avere analizzato la sua qualità di danneggiato in relazione a tutti i fatti denunciati, ovvero di essersi limitato ad esaminare i fatti inerenti alla cessione della __________ all’allora __________, peraltro senza confrontarsi con la giurisprudenza dell’Alta Corte secondo cui eccezionalmente all’avente diritto economico della società sciolta è riconosciuta la legittimazione a procedere.
3.3.
Si deve anzitutto evidenziare che il decreto 21.10.2022 del procuratore pubblico concerne unicamente la posizione di RE 1 in relazione alla cessione della __________ all’allora __________. Anche se il dispositivo del decreto si limita a riportare che “RE 1, non può essere considerato accusatore privato, non avendo subito un pregiudizio diretto”, applicando i criteri per l’interpretazione degli atti processuali [che secondo il principio della buona fede giusta gli art. 5 cpv. 3 Cost. e 3 cpv. 2 lit. a CPP devono essere intesi secondo il senso che può ragionevolmente essere attribuito loro (decisione TF 1B_255/2012 del 15.5.2012 consid. 2.2.)], la decisione non può infatti che essere compresa nel senso che tale estromissione riguarda esclusivamente la fattispecie della cessione delle attività.
3.4.
3.4.1.
Il reclamante non contesta che i reati inerenti alla cessione delle attività della __________, come risulta dai contratti doc. 2/3 (allegati alla denuncia, AI 1), interessino direttamente la __________, parte ai citati contratti, che – secondo la tesi di denuncia – sarebbe stata ingannata su clausole delle pattuizioni e non avrebbe ricevuto il denaro previsto dagli accordi tra le parti.
Ora, ritenuto che i reati sarebbero stati commessi a pregiudizio della __________, soltanto essa subirebbe un danno e potrebbe pertanto essere ammessa quale accusatrice privata.
L’eventuale veste di RE 1 quale azionista, avente diritto economico oppure amministratore della società non gli conferisce la veste di danneggiato per reati a danno della società.
Di per sé, dunque, la conclusione del magistrato inquirente di cui al decreto di estromissione 21.10.2022 sarebbe corretta.
La __________ è nondimeno stata sciolta in seguito a fallimento pronunciato il 4.11.2015, procedura sospesa per mancanza di attivi il 19.1.2016, ed in seguito radiata il 12.8.2016.
Il procuratore pubblico, che peraltro nel decreto 21.10.2022 ha indicato che la __________ era stata radiata, avrebbe perciò dovuto esaminare se fosse applicabile al caso la giurisprudenza ricordata ai consid. 2.5. e 2.6. di questo giudizio. E quindi se a RE 1 potessero essere riconosciute le qualità di danneggiato e accusatore privato per i fatti inerenti alla nota cessione.
3.4.2.
Il decreto 21.10.2022 è annullato e gli atti sono rinviati al magistrato inquirente per i suoi incombenti. Si rileva comunque che i reati interessanti detta fattispecie sono perseguibili d’ufficio, per cui essi vanno istruiti anche in assenza di accusatore privato.
3.5.
3.5.1.
Si è detto (consid. 3.3.) che il decreto 21.10.2022 concerne solo la posizione di RE 1 nel procedimento in merito alla cessione delle attività della __________ alla __________.
Oggetto della denuncia 13.2.2017 sono stati tuttavia anche ulteriori fattispecie. RE 1 ha segnatamente ipotizzato: i reati di coazione rispettivamente tentata estorsione da parte di PI 1 e del suo legale avv. __________ a suo danno per l’indebita minaccia di agire immediatamente e senza ulteriore avviso nelle sedi più opportune a tutela dei propri diritti; il reato di truffa a carico di PI 1 e di __________ per averlo indotto a spossessarsi di beni, sapendo che l’acquirente non avrebbe avuto i mezzi per pagarli; il reato di falsità in documenti in relazione ad un documento in cui sarebbe figurato un suo debito nei confronti della __________ per l’importo di CHF 4'900.00 ed in relazione ad un presunto bonifico bancario dal quale sarebbe risultato un pagamento mai avvenuto.
Il 9.4.2019 il procuratore pubblico, respingendo l’istanza di RE 1 intesa all’estromissione dell’avv. __________ quale legale di PI 1, ha del resto dato atto che la denuncia constava di altre ipotesi accusatorie, in quel momento non oggetto di istruzione, che avrebbero potuto e dovuto semmai essere valutate a seguito dell’audizione di PI 1 (cfr. anche verbale 6.12.2019 di PI 1, p. 2, AI 47).
Ad oggi, quindi, in difetto di una decisione contraria, RE 1 deve essere considerato accusatore privato nel procedimento penale per tali aggiuntive fattispecie. Il fatto che, per ragioni non note, esse sembrerebbero non essere state oggetto di indagine da parte del magistrato inquirente non osta evidentemente alla qualità di parte di RE 1 nel procedimento penale.
3.5.2.
3.5.2.1.
In relazione al mancato esame di questi altri fatti, si deve in ogni caso ricordare che il pubblico ministero apre l’istruzione, con decreto (art. 309 cpv. 3 CPP) [che ha effetto dichiarativo (DTF 141 IV 20 consid. 1.1.4.; decisioni TF 6B_84/2020 del 22.6.2020 consid. 2.1.1.; 1B_13/2020 del 10.2.2020 consid. 3.2. in re Ministero pubblico del Cantone Ticino c. Corte dei reclami penali del Tribunale d’appello; BSK StPO – E. OMLIN, op. cit., art. 309 CPP n. 39; StPO Praxiskommentar – D. JOSITSCH / N. SCHMID, op. cit., art. 309 CPP n. 2)], se: a. da informazioni o rapporti della polizia, da una denuncia o da propri accertamenti emergono sufficienti indizi di reato; b. dispone provvedimenti coercitivi; c. è stato informato dalla polizia giusta l’art. 307 cpv. 1 CPP (art. 309 cpv. 1 CPP) [BSK StPO – E. OMLIN, op. cit., art. 309 CPP n. 21 ss.; ZK StPO – N. LANDSHUT / T. BOSSHARD, op. cit., art. 309 CPP n. 24 ss.].
Il magistrato inquirente rinuncia tuttavia ad aprire l’istruzione qualora emani immediatamente un decreto di non luogo a procedere oppure, anche, un decreto di accusa (art. 309 cpv. 4 CPP) [BSK StPO – E. OMLIN, op. cit., art. 309 CPP n. 47 ss.; ZK StPO – N. LANDSHUT / T. BOSSHARD, op. cit., art. 309 CPP n. 46 ss.].
Giusta l’art. 310 cpv. 1 CPP il pubblico ministero emana un decreto di non luogo a procedere non appena, sulla base della denuncia o del rapporto di polizia, accerta che: a. gli elementi costitutivi di reato o i presupposti processuali non sono adempiuti; b. vi sono impedimenti a procedere; c. si giustifica di rinunciare all’azione penale per uno dei motivi di cui all’art. 8 CPP (BSK StPO – E. OMLIN, op. cit., art. 310 CPP n. 9 ss.; ZK StPO – N. LANDSHUT / T. BOSSHARD, op. cit., art. 310 CPP n. 2 ss.).
Il procuratore pubblico deve tenere conto che per la decisione se aprire l’istruzione, ovvero se non emanare un decreto di non luogo a procedere, vale il principio “in dubio pro duriore”, riconducibile al principio della legalità (decisione TF 6B_1148/2021 del 23.6.2023 consid. 3.1.). Esso comporta che, di massima, un decreto di non luogo a procedere non possa essere pronunciato se non quando appaia chiaramente che i fatti non sono punibili oppure che le condizioni per il perseguimento penale non sono adempiute.
3.5.2.2.
Ora, malgrado siano trascorsi oltre sei anni dalla presentazione della denuncia penale, il magistrato inquirente non ha formalmente aperto l’istruzione giusta l’art. 309 cpv. 1/3 CPP per i citati fatti. Non ha nondimeno neppure emanato un decreto di non luogo a procedere secondo l’art. 309 cpv. 4 CPP, atto da pronunciare immediatamente [in alternativa ad un decreto di accusa (art. 352 ss. CPP)] qualora non venga formalmente aperta l’istruzione.
Il fatto che, ad oggi, in considerazione del lungo tempo trascorso dall’introduzione dell’esposto di RE 1, non sia ancora stata aperta l’istruzione rispettivamente, in alternativa, non sia ancora stato emanato un decreto di non luogo a procedere (o un decreto di accusa) si scontra con il principio di celerità. Principio esplicitato invero anche dall’art. 309 cpv. 4 CPP, secondo cui il magistrato inquirente rinuncia ad aprire l’istruzione se emana immediatamente [ovvero nel giro di qualche giorno (decisione TF 1B_734/2012 del 7.3.2013 consid. 2.2.)] un decreto di non luogo a procedere oppure un decreto di accusa. Il procuratore pubblico avrebbe quindi dovuto subito o prolare un decreto di non luogo a procedere (rispettivamente un decreto di accusa) oppure aprire formalmente l’istruzione, procedendo poi in quest’ultimo caso – con celerità – agli atti istruttori per determinare se le ipotesi accusatorie proposte da RE 1 fossero fondate o infondate.
Il magistrato inquirente procederà dunque nei suoi incombenti.
Per questi motivi,
richiamati gli art. 379 ss. e 393 ss. CPP ed ogni altra disposizione applicabile,
pronuncia
§ Il decreto 21.10.2022 del procuratore pubblico Caterina Jaquinta Defilippi, nel procedimento inc. MP 2017.1259, è annullato.
§§ Gli atti dell’inc. MP 2017.1259 sono ritornati al magistrato inquirente per i suoi incombenti.
Non si prelevano tassa di giustizia e spese. Lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino rifonderà a RE 1, __________, CHF 800.-- (ottocento) a titolo di indennità.
Rimedio di diritto:
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La cancelliera