Incarto n. 60.2022.270
Lugano 14 febbraio 2023/mr
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Nicola Respini, presidente, Ivano Ranzanici, Giovan Maria Tattarletti
cancelliera:
Daniela Fossati, vicecancelliera
sedente per statuire sul reclamo 4/6.10.2022 presentato da
RE 1 patr. da: PR 1
contro
il decreto 28.9.2022 del presidente della Pretura penale Elettra Orsetta Bernasconi Matti, con cui ha stralciato dai ruoli il procedimento penale di cui all’incarto __________, con il rinvio del decreto d’accusa 8.3.2022 (DA __________) e degli atti al procuratore pubblico;
richiamato lo scritto 10/11.10.2022 del procuratore pubblico che si è rimesso al giudizio della Corte;
richiamate inoltre le osservazioni 10/12.10.2022 del presidente della Pretura penale che ha rilevato che se il giudice decide di non mantenere presso di sé una causa sospesa, con il rinvio dell’accusa la direzione del procedimento passerebbe nuovamente al procuratore pubblico, comportando lo stralcio della procedura pendente presso la Pretura penale;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto
a. Con decreto 8.3.2022 l’allora procuratore pubblico Arturo Garzoni ha posto PI 2 in stato di accusa dinanzi alla Pretura penale siccome ritenuto colpevole di ripetuto danneggiamento e ripetuto conseguimento fraudolento di una prestazione in relazione ai fatti accaduti ad __________, per avere, in almeno due occasioni, il 15.9.2021 e nel corso del mese di ottobre 2021, intenzionalmente danneggiato la barriera d’uscita dell’autosilo di proprietà di RE 1, così come la videocamera di sorveglianza ivi presente, provocando in tal modo danni materiali quantificabili in almeno CHF 1’250.--, e per avere parcheggiato la propria autovettura all’interno dell’autosilo senza pagare il dovuto, e ha proposto la sua condanna alla pena pecuniaria di 15 aliquote giornaliere da CHF 80.-- cadauna, per complessivi CHF 1’200.--, alla multa di CHF 200.-- (con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di due giorni), al pagamento della tassa di giustizia e delle spese giudiziarie, rinviando l’accusatore privato al competente foro per le pretese di natura civile, e meglio come descritto nel DA __________.
Con scritto 18.3.2022 la RE 1 ha inoltrato opposizione al suddetto decreto di accusa.
b. Con ulteriore decreto datato 8.3.2022 l’allora magistrato inquirente ha sospeso il procedimento penale contro ignoti in applicazione dell’art. 314 cpv. 1 lit. a CPP (salvo per quanto concerne i due episodi ammessi da PI 2), non avendo l’inchiesta permesso di identificare l’autore/gli autori dei danneggiamenti commessi in altre occasioni, nel periodo fine anno 2019 – fine novembre 2021.
Ha altresì precisato di aver provveduto a raccogliere le prove che rischiavano di essere perse (art. 314 cpv. 3 CPP) e che l’istruzione verrà riattivata d’ufficio, in particolare se dovessero essere scoperti nuovi mezzi di prova o fatti da permettere di identificare l’autore del reato (art. 315 cpv. 1 CPP).
c. Il 30.3.2022 l’allora procuratore pubblico Arturo Garzoni ha confermato il decreto di accusa e ha trasmesso gli atti alla Pretura penale per il dibattimento.
d. Con decisione 22.8.2022 la Corte dei reclami penali ha accolto il reclamo 18/21.3.2022 presentato da RE 1, annullando il decreto di sospensione del procedimento penale contro ignoti emanato il 8.3.2022 dal pubblico ministero (cfr. consid. b.), essendo state violate le formalità essenziali e obbligatorie di cui all’art. 318 cpv. 1 CPP, così come il diritto di essere sentito delle parti (inc. CRP __________).
e. Con scritto 23.9.2022 il procuratore pubblico Simone Barca (subentrato nell’inchiesta), preso atto della decisione della Corte dei reclami penali e del fatto che nell’ambito del procedimento penale RE 1 aveva chiesto di esperire una serie di complementi istruttori, ha domandato alla Pretura penale la restituzione dell’incarto DA __________ per procedere nei suoi incombenti ed emanare una nuova, e se del caso, unica decisione.
f. Con decreto 28.9.2022 il presidente della Pretura penale, preso atto della richiesta del magistrato inquirente e considerato che nel caso concreto occorrerebbero ulteriori atti istruttori allo scopo di chiarire tutti i fatti ascrivibili a PI 2, ha deciso di stralciare dai ruoli il procedimento penale di cui all’incarto __________, di ritornare il decreto d’accusa 8.3.2022 (DA 1393/2022) al Ministero pubblico, così come di restituire gli atti al procuratore pubblico per procedere nei suoi incombenti, richiamando in particolare l’art. 329 cpv. 2 e 3 CPP e l’art. 308 cpv. 3 CPP.
g. Con gravame 4/6.10.2022 RE 1 chiede di modificare il suddetto decreto, ovverossia di sospendere il procedimento penale (inc. __________) e di ritornare il decreto di accusa 8.3.2022 (DA __________) al pubblico ministero affinché venga completato o rettificato.
Rimprovera al presidente della Pretura penale di aver erroneamente pronunciato lo stralcio dai ruoli del procedimento penale, anziché la sua sospensione, con il rinvio del decreto di accusa al pubblico ministero per il suo completamento o la sua rettifica, richiamando in particolare quanto sancito dall’art. 329 cpv. 2 e cpv. 3 CPP.
Il decreto di stralcio, una volta cresciuto in giudicato, sarebbe paragonabile ad un’assoluzione, con il rischio che l’imputato potrebbe avvalersi del principio ne bis in idem per non vedersi nuovamente opporre gli stessi fatti.
Delle ulteriori sue motivazioni si dirà, laddove necessario, in seguito.
in diritto
Giusta l’art. 393 cpv. 1 lit. b CPP il reclamo può essere interposto – entro il termine di dieci giorni – contro i decreti e le ordinanze, nonché gli atti procedurali dei tribunali di primo grado; sono eccettuati le decisioni ordinatorie e i casi in cui è espressamente escluso dal CPP o quando è prevista un’altra impugnativa.
Con il gravame, da introdurre davanti alla giurisdizione di reclamo (art. 20 cpv. 1 lit. b CPP), ovvero – in Ticino – alla Corte dei reclami penali (art. 62 cpv. 2 LOG), si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lit. a CPP), l’accertamento inesatto oppure incompleto dei fatti (art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e, ancora, l’inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).
Il reclamo deve essere presentato per iscritto e motivato (secondo l’art. 396 cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare all’art. 390 CPP per la forma scritta ed all’art. 385 CPP per la motivazione.
Esso deve indicare – in particolare – i punti della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).
1.2.
Il gravame datato 4.10.2022, inoltrato il 5/6.10.2022 alla Corte dei reclami penali contro il decreto di “stralcio e trasmissione atti” 28.9.2022 del presidente della Pretura penale (inc. __________), è tempestivo (siccome introdotto nel termine di dieci giorni in applicazione dell’art. 396 cpv. 1 CPP).
1.3.
1.3.1.
Per quanto concerne la proponibilità del gravame, si è detto che giusta l’art. 393 cpv. 1 lit. b CPP il reclamo può essere interposto contro i decreti e le ordinanze, nonché gli atti procedurali dei tribunali di primo grado; sono eccettuate le decisioni ordinatorie.
Giusta l’art. 65 cpv. 1 CPP le disposizioni ordinatorie del giudice possono essere impugnate soltanto insieme con la decisione finale (cpv. 1); quelle prese prima del dibattimento da chi dirige il procedimento in un’autorità giudicante collegiale possono, d’ufficio oppure su domanda, essere annullate o modificate dal collegio (cpv. 2).
1.3.2.
Una decisione di sospensione e di rinvio giusta l’art. 329 cpv. 2 CPP è una decisione ordinatoria (decisione TF 1B_261/2019 dell’11.6.2019 consid. 2.1.; DTF 143 IV 175 consid. 2.4.), che – di principio – non cagiona un pregiudizio irreparabile (decisioni TF 1B_362/2021 del 6.9.2021 consid. 3.1.; 1B_394/2019 del 14.8.2019 consid. 2.2.; 6B_1463/2017 del 29.5.2018 consid. 3.3.; 1B_63/2018 del 13.3.2018 consid. 3.).
Una tale decisione di sospensione e di rinvio è pertanto impugnabile soltanto se essa cagiona un pregiudizio irreparabile (decisioni TF 1B_261/2019 dell’11.6.2019 consid. 2.1.; 1B_211/2018 del 27.6.2018 consid. 2.1.; DTF 143 IV 175 consid. 2.2.).
La giurisprudenza riconosce un simile pregiudizio irreparabile qualora venga censurato che, con il rinvio, si provoca un ritardo ingiustificato che costituisce un diniego di giustizia formale (decisione TF 1B_362/2021 del 6.9.2021 consid. 3.1.; DTF 143 IV 175 consid. 2.3., e riferimenti), segnatamente quando l’incarto viene rinviato al procuratore pubblico per assumere prove che avrebbero potuto essere assunte dal giudice medesimo (decisione TF 1B_171/2017 del 21.8.2017 consid. 2.4.; DTF 143 IV 175 consid. 2.3.), ritenuto che è necessario un rischio serio di violazione del principio di celerità (decisioni TF 6B_1463/2017 del 29.5.2018 consid. 3.3.; 1B_171/2017 del 21.8.2017 consid. 2.4.; DTF 143 IV 175 consid. 2.3.).
1.3.3.
Nel caso concreto il presidente della Pretura penale non ha sospeso ma ha addirittura stralciato dai ruoli il procedimento penale di cui all’incarto __________ con il rinvio del decreto di accusa e degli atti al pubblico ministero per procedere nei suoi incombenti ai sensi dell’art. 329 cpv. 2 e 3 CPP.
Conformemente alla giurisprudenza citata la RE 1 ha dunque un interesse giuridicamente protetto all’annullamento oppure alla modifica del decreto impugnato, poiché con l’emanazione giusta l’art. 329 cpv. 2 e 3 CPP del decreto di stralcio e trasmissione atti al Ministero pubblico, proceduralmente irrito, anziché di un decreto di sospensione giusta l’art. 314 CPP, come meglio si vedrà in seguito, la reclamante ha subito un danno irreparabile.
La legittimazione di RE 1 è pertanto data.
2.1.1.
In applicazione dell’art. 314 cpv. 1 CPP il pubblico ministero può sospendere l’istruzione in particolare se: l’autore o il suo luogo di soggiorno non è noto oppure sono temporaneamente dati altri impedimenti a procedere (lit. a); l’esito del procedimento penale dipende da un altro procedimento di cui appare opportuno attendere l’esito (lit. b); è in corso una procedura di conciliazione e appare opportuno attenderne l’esito (lit. c); una decisione di merito dipende dall’evolversi delle conseguenze del reato (lit. d).
Prima della sospensione, il pubblico ministero raccoglie le prove che rischiano di andare perdute. Spicca un mandato di ricerca se l’autore oppure il suo luogo di soggiorno non è noto (cpv. 3).
Il pubblico ministero riattiva d’ufficio l’istruzione se è venuto meno il motivo che ne ha provocato la sospensione (art. 315 cpv. 1 CPP). La riattivazione non è impugnabile (art. 315 cpv. 2 CPP).
2.1.2.
L’art. 314 CPP regola esplicitamente la sospensione dell’istruzione del pubblico ministero. La sospensione del procedimento penale è possibile anche nell’ambito della procedura giudiziaria (art. 329 cpv. 2 e 3 CPP), ove i principi sanciti dall’art. 314 CPP sono applicabili per analogia (ZK StPO – N. LANDSHUT / T. BOSSHARD, 3. ed., art. 314 CPP n. 3 e art. 329 CPP n. 19; StPO Praxiskommentar – N. SCHMID / D. JOSITSCH, 3. ed., art. 314 CPP n. 2 e art. 329 CPP n. 9; decisione TPF del 17.10.2022 n. CN.2022.13/CA.2021.18 consid. 1.; Messaggio concernente l’unificazione del diritto processuale penale del 21.12.2005, p. 1182; cfr. anche decisione CRP 19.2.2020, p. 2, inc. 60.2019.312).
Il giudice di primo grado può procedere alla sospensione del procedimento penale, sia per i motivi di cui all’art. 329 cpv. 1 CPP, ma anche per quelli indicati nell’art. 314 cpv. 1 CPP (ZK StPO – N. LANDSHUT / T. BOSSHARD, op. cit., art. 314 CPP n. 10 e nota a piè di pagina 18; N. SCHMID / D. JOSITSCH, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 3. ed., n. 1236 e n. 1284)].
2.1.3.
L’applicazione dell’art. 314 CPP presuppone la constatazione che, in quel momento, il procedimento penale non possa essere portato avanti oppure concluso giusta gli art. 317 ss. CPP (BSK StPO – E. OMLIN, op. cit., art. 314 CPP n. 5; StPO Praxiskommentar – N. SCHMID / D. JOSITSCH, op. cit., art. 314 CPP n. 1; N. SCHMID / D. JOSITSCH, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 3. ed., n. 1236). Il caso resta pendente presso l’autorità che l’ha sospeso (StPO Praxiskommentar – N. SCHMID / D. JOSITSCH, op. cit., art. 314 CPP n. 11) e deve comunque, successivamente, essere evaso (con decreto di abbandono, promozione dell’accusa oppure, ancora, decreto di accusa) [ZK StPO – N. LANDSHUT / T. BOSSHARD, op. cit., art. 314 CPP n. 1].
I motivi di sospensione sono indicati, in maniera non esaustiva (decisione TF 1B_238/2018 del 5.9.2018 consid. 2.1.; BSK StPO – E. OMLIN, op. cit., art. 314 CPP n. 11; ZK StPO – N. LANDSHUT / T. BOSSHARD, op. cit., art. 314 CPP n. 5; cfr. anche, di altra opinione, StPO Praxiskommentar – N. SCHMID / D. JOSITSCH, op. cit., art. 314 CPP n. 4), all’art. 314 cpv. 1 CPP, norma potestativa (decisione TF 1B_318/2020 dell’11.3.2021 consid. 2.1.).
Il pubblico ministero ha un certo potere di apprezzamento nell’applicazione della norma (decisione TF 1B_318/2020 dell’11.3.2021 consid. 2.1.), che gli permette per esempio di decidere se sospendere il procedimento penale o se, piuttosto, emanare un decreto di non luogo a procedere, in quest’ultimo caso segnatamente quando l’identità dell’autore del reato non possa verosimilmente essere scoperta (decisione TF 1B_67/2012 del 29.5.2012 consid. 3.1./3.2.; ZK StPO – N. LANDSHUT / T. BOSSHARD, op. cit., art. 314 CPP n. 4a). La possibilità della sospensione – che non ha forza materiale di cosa giudicata (BSK StPO – E. OMLIN, op. cit., art. 314 CPP n. 10; ZK StPO – N. LANDSHUT / T. BOSSHARD, op. cit., art. 314 CPP n. 1; N. SCHMID / D. JOSITSCH, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, op. cit., n. 1239) – deve nondimeno essere utilizzata con misura in considerazione dell’imperativo di celerità ai sensi dell’art. 5 cpv. 1 CPP (decisione TF 1B_318/2020 dell’11.3.2021 consid. 2.3.; BSK StPO – E. OMLIN, op. cit., art. 314 CPP n. 9; ZK StPO – N. LANDSHUT / T. BOSSHARD, op. cit., art. 314 CPP n. 4; StPO Praxiskommentar – N. SCHMID / D. JOSITSCH, op. cit., art. 314 CPP n. 1), postulato secondo il quale le autorità penali avviano senza indugio i procedimenti e li portano a termine senza ritardi ingiustificati. La sospensione non legittimata da motivi oggettivi viola il principio di celerità (decisione TF 1B_318/2020 dell’11.3.2021 consid. 2.3.).
2.1.4.
Qualora l’identità dell’autore non è nota, il pubblico ministero può sospendere il procedimento (art. 314 cpv. 1 lit. a CPP) [BSK StPO – E. OMLIN, op. cit., art. 314 CPP n. 12; ZK StPO – N. LANDSHUT / T. BOSSHARD, op. cit., art. 314 CPP n. 6; StPO Praxiskommentar – N. SCHMID / D. JOSITSCH, op. cit., art. 314 CPP n. 4].
2.1.5.
La sospensione del procedimento penale giusta l’art. 314 CPP deve essere annunciata alle parti in applicazione dell’art. 318 cpv. 1 CPP (BSK StPO – E. OMLIN, op. cit., art. 314 CPP n. 34), e questo anche in ragione del fatto che nel corso del procedimento possono essere state assunte prove su cui le parti devono potersi compiutamente esprimere in ossequio al diritto di essere sentite (BSK StPO – E. OMLIN, op. cit., art. 314 CPP n. 34; ZK StPO – N. LANDSHUT / T. BOSSHARD, op. cit., art. 314 CPP n. 20a).
Le formalità dell’art. 318 cpv. 1 CPP sono essenziali e obbligatorie a tutela del diritto di essere sentito (decisione TF 6B_98/2016 del 9.9.2016 consid. 3.3.; BSK StPO – S. STEINER, op. cit., art. 318 CPP n. 15), per cui la loro violazione comporta l’annullabilità della decisione resa in seguito (rinvio a giudizio, abbandono oppure sospensione) [decisione TF 6B_646/2017 dell’1.5.2018 consid. 4.].
. 2.2.
Giusta l’art. 329 cpv. 1 CPP chi dirige il procedimento del tribunale di primo grado esamina se l’atto d’accusa e il fascicolo sono stati allestiti regolarmente (lit. a), se i presupposti processuali sono adempiuti (lit. b) e se vi sono impedimenti a procedere (lit. c).
Se da tale esame, o successivamente nel procedimento, risulta che non può essere ancora pronunciato la sentenza, il giudice sospende il procedimento; se necessario, rinvia l’accusa al pubblico ministero affinché la completi o la rettifichi (art. 329 cpv. 2 CPP).
Il giudice decide se mantenere pendente presso di sé una causa sospesa (art. 329 cpv. 3 CPP).
La decisione di sospendere il procedimento spetta al tribunale che decide se un caso sospeso (in applicazione dell’art. 329 cpv. 2 CPP) rimane pendente dinanzi ad esso oppure se la pendenza della causa viene rinviata al pubblico ministero. Se il completamento o la rettifica dell’accusa cui deve procedere il pubblico ministero comporta un dispendio di lavoro limitato è opportuno che la pendenza della causa resti presso il tribunale. Se invece è prevedibile che sarà necessario più tempo, può essere opportuno ritrasferire la pendenza della causa al pubblico ministero che assume la direzione del procedimento (ZK StPO – Y. GRIESSER, op. cit., art. 329 CPP n. 26; CR CPP – P.-H. WINZAP, op. cit., art. 329 CPP n. 8; BSK StPO – P. GUIDON, 2. ed., art. 329 CPP n. 11; Messaggio concernente l’unificazione del diritto processuale penale del 21.12.2005, p. 1181 s.).
Il tribunale di primo grado rinvia l’accusa al pubblico ministero affinché la completi o la rettifichi, se l’accusa non soddisfa i requisiti del contenuto di un atto d’accusa (art. 325 CPP), se gli atti non sono tenuti conformemente all’art. 100 CPP o – eccezionalmente – se le prove devono essere completate (decisione TF 6B_1216/2020 dell’11.4.2022 consid. 1.3.1.; DTF 141 IV 39 consid. 1.6.; DTF 147 IV 167 consid. 1.3.).
Si è detto che nel caso in disamina con decreto 28.9.2022 il presidente della Pretura penale, tenendo anche conto dello scritto 23.9.2022 del procuratore pubblico (cfr. consid. e), è giunto alla conclusione che occorrevano ulteriori atti istruttori per chiarire tutti i fatti ascrivibili all’imputato, motivo per cui ha deciso di stralciare dai ruoli il procedimento penale (inc. __________), rinviando al pubblico ministero il decreto di accusa 8.3.2022 e gli atti ai sensi dell’art. 329 cpv. 2 e 3 CPP affinché lo completasse o lo rettificasse.
Con osservazioni 10/12.10.2022 il presidente ha al riguardo precisato che, in applicazione dell’art. 329 cpv. 3 CPP, “se il giudice decide di non mantenere presso di sé la causa sospesa, come in concreto, con il rinvio dell’accusa la direzione del procedimento passa nuovamente al procuratore pubblico (art. 61 e ss. CPP). Ciò che, giocoforza, comporta lo stralcio della procedura pendente presso la Pretura penale”.
A torto.
3.2.
Ora, con scritto 23.9.2022 il procuratore pubblico ha chiesto al presidente della Pretura penale di ritornargli l’incarto, in particolare per il fatto che nel reclamo presentato alla Corte dei reclami penali la RE 1 aveva chiesto di espletare ulteriori complementi istruttori per cercare di stabilire se PI 2 fosse l’autore anche degli altri danneggiamenti (oltre ai due da lui ammessi) perpetrati nel periodo da fine anno 2019 a fine novembre 2021.
Nel suo reclamo 18/21.3.2022 la RE 1 aveva infatti chiesto di annullare il decreto di sospensione e di riattivare il procedimento penale, ordinando al procuratore pubblico di interrogare PI 2 anche sugli altri episodi denunciati, evidenziando lo stesso modus operandi e la sua poca credibilità.
Si ha dunque che il procuratore pubblico è tenuto ad approfondire esclusivamente questi fatti/episodi e non certo quelli ammessi da PI 2 e già riportati nel decreto di accusa.
In queste circostanze il presidente della Pretura penale avrebbe dovuto decidere se sospendere il procedimento penale di cui all’incarto __________ a carico di PI 2 ai sensi dell’art. 314 cpv. 1 lit. b CPP (applicabile mutatis mutandis), mantenendo la causa presso di sé, in attesa dell’esito degli accertamenti del magistrato inquirente sugli altri fatti e la sua decisione di merito (con l’emanazione di un eventuale ulteriore decreto di accusa), oppure decidere direttamente l’opposizione al decreto di accusa 8.3.2022 (DA __________) di cui all’inc. 81.2022.192
Lo stralcio dai ruoli del procedimento di cui all’incarto __________ ai sensi dell’art. 329 cpv. 2 e 3 CPP è dunque proceduralmente irrito e deve essere annullato.
Non si prelevano tassa di giustizia e spese (art. 428 cpv. 4 CPP). Lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino rifonderà a RE 1 CHF 400.-- (quattrocento) a titolo di indennità (art. 436 cpv. 3 CPP).
Per questi motivi,
richiamati gli art. 393 ss. CPP, 1 ss. e 25 LTG ed ogni altra disposizione applicabile,
pronuncia
§ Il decreto di stralcio e trasmissione atti 28.9.2022 (inc. __________) del presidente della Pretura penale Elettra Orsetta Bernasconi Matti è annullato.
§§ Gli atti dell’incarto __________ sono ritornati al presidente della Pretura penale per i suoi incombenti.
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La cancelliera