Incarto n. 60.2018.96
Lugano 13 agosto 2018/dp
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Giovan Maria Tattarletti
cancelliera:
Elena Tagli Schmid, vicecancelliera
sedente per statuire sul reclamo 6/9.04.2018 presentato da
RE 1
contro
la decisione 30.03.2018 di collocamento iniziale (in sezione chiusa) emanata dal giudice dei provvedimenti coercitivi Ursula Züblin, sedente in materia di applicazione della pena (inc. GPC __________);
preso atto degli scritti del 10/11.04.2018 del procuratore pubblico Chiara Borelli, con cui comunica di non avere osservazioni da formulare, e dell’11/12.04.2018 del procuratore pubblico Antonio Perugini, mediante il quale dichiara di non avere alcuna particolare osservazione da sollevare e propone la reiezione del reclamo, ritenendo l’impugnata decisione perfettamente legittima e giuridicamente inattaccabile;
richiamato lo scritto 16/17.04.2018 del giudice dei provvedimenti coercitivi, in cui riconferma le considerazioni espresse nella propria decisione, rimettendosi comunque al giudizio di questa Corte;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto
a. A carico di RE 1 il Ministero pubblico ha emanato diversi decreti d’accusa, segnatamente:
il 14.12.2011 per infrazione grave alle norme della circolazione, per la quale ha proposto la sua condanna ad una pena pecuniaria di 10 aliquote giornaliere da CHF 100.- ciascuna, sospesa condizionalmente per 3 anni, e alla multa di CHF 500.-;
il 31.03.2014 per infrazione alla LF sugli stupefacenti, proponendo la sua condanna alla pena pecuniaria di 60 aliquote giornaliere da CHF 60.- ciascuna, sospesa condizionalmente per 2 anni, e alla multa di CHF 600.-;
il 27.10.2014 per guida senza autorizzazione, proponendo la sua condanna alla pena pecuniaria di 90 aliquote giornaliere da CHF 60.- ciascuna, e ha revocato la sospensione condizionale delle pene pecuniarie di cui ai decreti d’accusa 14.12.2011 e 31.03.2014 (DA __________);
il 9.03.2015 per infrazione alle norme della circolazione, inosservanza dei doveri in caso di incidente, guida senza autorizzazione e danneggiamento, proponendone la condanna alla pena pecuniaria di 90 aliquote giornaliere da CHF 50.- ciascuna (per complessivi CHF 4'500.-), con l’avvertenza che in caso di mancato pagamento la stessa sarebbe stata sostituita con una pena detentiva di 90 giorni (DAC __________).
b. Il 25.05.2015 RE 1 ha chiesto al procuratore pubblico la riduzione dell’importo dell’aliquota giornaliera di cui ai decreti d’accusa 27.10.2014 e 9.03.2015, facendo valere che le sue condizioni finanziarie erano precarie e non più attuali con quelle considerate per determinare l’ammontare dell’aliquota giornaliera nei citati due decreti d’accusa.
Richiesta questa che il procuratore pubblico, con decisione giudiziaria indipendente successiva dell’11.11.2015 (DIS.__________) ha accolto, riducendo pertanto l’importo delle aliquote giornaliere a CHF 30.-. Di conseguenza la pena pecuniaria complessiva sia per il decreto d’accusa 27.10.2014 (DA __________) e sia per quello del 9.03.2015 (DAC __________) si è ridotta a CHF 2'700.-. Considerato l’acconto già versato di CHF 225.-, il reclamante, a quel momento, era tenuto a pagare ancora complessivi CHF 5'175.- in 24 rate, con l’avvertenza che in caso di mancato pagamento, le pene pecuniarie sarebbero state sostituite con una pena detentiva (AI 1, inc. GPC __________).
c. Provvedendo RE 1 al pagamento della pena pecuniaria di cui al decreto d’accusa 27.10.2014 (DA __________), ma non di quella di cui al decreto d’accusa 9.03.2015 (DAC __________), per quest’ultima, l’Ufficio dell’incasso e delle pene alternative (nel seguito UIPA) ha avviato la procedura d’incasso, che è sfociata il 14.04.2017 nell’attestato di carenza beni di totali CHF 3'130.85 (AI 1, inc. GPC __________).
Conseguentemente, con scritto 28.04.2017, l’UIPA ha chiesto all’Ufficio del giudice dei provvedimenti coercitivi di procedere con l’esecuzione della pena detentiva sostitutiva, salvo eventuale saldo dello scoperto da parte del qui reclamante (AI 1, inc. GPC __________).
d. Siccome già in detenzione a seguito di un altro procedimento penale a carico di RE 1, l’Ufficio del giudice dei provvedimenti coercitivi, con scritto 29.09.2017, ha chiesto alla Direzione delle strutture carcerarie di voler trattenere quest’ultimo in carcere, al fine di fargli espiare la pena detentiva sostitutiva di 77 giorni, conseguente alla commutazione della pena pecuniaria di 90 aliquote giornaliere da CHF 30.- ciascuna (importo ridotto in base alla decisione 11.11.2015 del Ministero pubblico), di cui al decreto d’accusa 9.03.2015 (DAC __________), dedotto l’acconto di CHF 383.- pagato dal qui reclamante (AI 2, inc. GPC __________).
e. Con sentenza 11.01.2018 la Corte delle assise criminali ha riconosciuto RE 1 autore colpevole di infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti e lo ha condannato, unitamente ad un coimputato, alla pena detentiva di 36 mesi, di cui 26 mesi sospesi condizionalemente con un periodo di prova di 4 anni, e il resto da espiare. La Corte ha altresì ordinato la sua espulsione per la durata di 10 anni (inc. TPC 72.2017.217).
La sentenza è passata in giudicato, non essendo stata oggetto d’impugnativa.
f. In data 30.03.2018 il giudice dei provvedimenti coercitivi, sedente in materia di applicazione della pena, ha ordinato il collocamento di RE 1 in sezione chiusa, avendo valutato un pericolo di fuga, in quanto quest’utimo, siccome colpito da un’espulsione dal territorio elvetico, non avrebbe avuto alcun interesse a terminare la pena ancora lunga da espiare, e ciò ancor più per il fatto di avere egli la possibilità di facilmente riparare all’estero, dove vivrebbe la fidanzata (segnatamente in Spagna).
Nel medesimo giudizio il magistrato ha determinato i seguenti termini di espiazione:
1/3 31.01.2018
1/2 06.04.2018
fine pena 12.10.2018,
ritenuta la pena inflitta dalla Corte delle assise criminali l’11.01.2018, dedotto il carcere preventivo sofferto, e aggiunti 77 giorni di pena detentiva sostitutiva (così come descritto al considerando d. in fatto).
g. Con esposto datato 4.04.2018 (inoltrato il 6.04.2018 e ricevuto da questa Corte il 9.04.2018) RE 1 si aggrava contro il suddetto giudizio del 30.03.2018, postulando il collocamento in sezione aperta.
Egli nega l’esistenza di un pericolo di fuga, contestando in particolare di non avere “alcun interesse a terminare la pena poiché potrei facilmente riparare all’estero”, come sostenuto dal giudice. Pur riconoscendo che in Spagna risiedono la sua fidanzata (e futura moglie) e la loro figlioletta (nata nel 2017), egli evidenzia di essere altresì padre di due bambini minorenni (avuti da due diverse compagne), entrambi residenti nel nostro cantone e con i quali avrebbe contatti regolari, essendo loro molto legato.
Sostiene inoltre che, seppure colpito dalla misura dell’espulsione, il collocamento in sezione aperta gli “permetterebbe un graduale ritorno alla normalità e poter incontrare i miei figli in un ambiente meno istituzionalizzato” (reclamo 6/9.04.2018).
in diritto
Il Codice di diritto processuale penale svizzero (Codice di procedura penale, CPP), all'art. 439 cpv. 1 CPP, lascia ai Cantoni la facoltà di designare le autorità competenti per l'esecuzione delle pene e delle misure e di stabilire la relativa procedura.
L’art. 10 cpv. 1 lit. h della Legge sull'esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti del 20.04.2010 (LEPM, RL 4.2.1.1., entrata in vigore l'1.01.2011) conferisce al giudice dell'applicazione della pena (in Ticino dall'1.01.2011 al giudice dei provvedimenti coercitivi giusta l'art. 73 LOG) la competenza, fra l’altro, a decidere il collocamento iniziale del condannato ex art. 76 CP.
Contro tali decisioni è data facoltà al condannato e al Ministero pubblico di interporre reclamo, ai sensi degli art. 393 segg. CPP, alla Corte dei reclami penali (art. 12 cpv. 1 lit. b LEPM).
1.2.
Con il reclamo si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l'eccesso e l'abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lit. a CPP), l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e/o l'inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).
Il reclamo deve essere presentato entro 10 giorni per iscritto e motivato (art. 396 cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare all'art. 390 CPP per la forma scritta ed all'art. 385 CPP per la motivazione. In particolare la persona o l'autorità che lo interpone deve indicare i punti della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).
1.3.
Il gravame datato 4.04.2018 e inoltrato il 6/9.04.2018, contro la decisione 30.03.2018 del giudice dei provvedimenti coercitivi, notificata al qui reclamante il 3.04.2018, è tempestivo, rispettando lo stesso il termine di 10 giorni imposto dall’art. 396 cpv. 1 CPP.
RE 1, quale condannato, in esecuzione di pena e destinatario della decisione, che lo tocca direttamente, personalmente e attualmente nei suoi diritti, è pacificamente legittimato a reclamare giusta l'art. 382 cpv. 1 CPP, avendo un interesse giuridicamente protetto all'annullamento o alla modifica del giudizio.
Le esigenze di forma e motivazione del reclamo sono rispettate.
Il gravame è quindi, nelle predette circostanze, ricevibile in ordine e proponibile.
Giusta l'art. 76 CP le pene detentive sono scontate in un penitenziario chiuso o aperto (cpv. 1). Il detenuto è collocato in un penitenziario chiuso o in un reparto chiuso di un penitenziario aperto se vi è il pericolo che si dia alla fuga o vi è da attendersi che commetta nuovi reati (cpv. 2).
Per regime aperto s’intende un’espiazione della pena tale da essere meno restrittiva della libertà, in particolare il trasferimento in un penitenziario aperto, la concessione di congedi, l’autorizzazione del lavoro o alloggio esterni e la liberazione condizionale (art. 75a cpv. 2 CP).
L’art. 377 cpv. 1 CP prevede l’obbligo per i Cantoni di istituire e gestire i penitenziari e i reparti di penitenziario per detenuti che scontano la pena in regime chiuso e aperto, nonché in semiprigionia e in lavoro esterno.
2.2.
A livello cantonale (oltre all’applicazione del Concordato sull’esecuzione delle pene privative di libertà e delle misure concernenti gli adulti e i giovani adulti nei cantoni latini del 10.04.2006, Concordato latino sulla detenzione penale degli adulti, RL 4.2.1.1.3.), l'art. 19 del Regolamento sull'esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti del 6.03.2007 (RL 4.2.1.1.1., nel seguito citato REPM, in vigore dal 9.03.2007) stabilisce che l'esecuzione della pena in uno stabilimento chiuso, ossia in uno stabilimento in cui le misure di sicurezza sono elevate, è la forma di esecuzione ordinaria quando al detenuto non possono essere concesse altre forme di esecuzione in grado di evitare in particolare la fuga o pericoli a terzi (cpv. 1). L'esecuzione della pena avviene ininterrottamente nello stabilimento. Il trattamento, che ha come scopo finale il reinserimento sociale, è fondato su una graduale concessione di libertà tendente alla responsabilizzazione progressiva del carcerato, sulla base di un piano individuale di esecuzione della pena (cpv. 2).
Il cpv. 3 dell’art. 19 REPM prevede inoltre la possibilità per il condannato di espiare la pena privativa della libertà, in maniera totale o parziale, in uno stabilimento aperto (ossia in una struttura che dispone di misure di sicurezza ridotte per quanto concerne l'organizzazione, il personale e la costruzione) se questa sua collocazione non provoca pericoli alla comunità, evita il ripetersi di azioni delittuose e non vi è rischio di fuga.
L'art. 3 del Regolamento delle strutture carcerarie del Cantone Ticino del 15.12.2010 (RL 4.2.1.1.2., nel seguito RSC, in vigore dall'1.01.2011) precisa che il carcere penale “La Stampa” è, tra l’altro, destinato all’incarcerazione di persone maggiorenni poste in esecuzione di pena o di misura o di internamento (cpv. 3 lit. a). Esso stabilisce inoltre che sono strutture chiuse “La Farera” e “La Stampa” (cpv. 4) mentre “Lo Stampino” e il “Navarazz” sono strutture aperte (cpv. 5). Queste ultime sono in particolare destinate all'incarcerazione di: a) persone in esecuzione di pene eseguite in regime di lavoro esterno; b) persone in esecuzione di pene eseguite in forma di semiprigionia; c) persone in esecuzione di pene di breve durata eseguite per giorni; d) persone in esecuzione di pena che non presentano un rischio di fuga e per le quali non vi è da attendersi che commettano nuovi reati (cpv. 6). La persona incarcerata viene ammessa al regime ordinario qualora motivi di sicurezza non vi si oppongano (art. 40 cpv. 1 prima frase RSC).
2.3.
Interpretato e contrario il testo dell’art. 76 cpv. 2 CP, si ha che di regola il detenuto deve essere collocato in un penitenziario aperto (ove s’intende uno stabilimento “aperto” o “semiaperto”), a meno che sussista il pericolo che egli si dia alla fuga oppure vi sia il rischio che egli commetta nuovi reati.
È sufficiente che sia adempiuto uno di questi due criteri (unici criteri determinanti) per ordinare il collocamento di un detenuto in un penitenziario chiuso o in un reparto chiuso di un penitenziario aperto. Il rischio di fuga e il rischio di recidiva non devono infatti essere realizzati cumulativamente (cfr. Messaggio concernente la modifica del Codice penale svizzero del 21.09.1998, pubblicato in FF 1999 p. 1669 segg., p. 1793; BSK Strafrecht I − B. F. BRÄGGER, 3a. ed., art. 76 CP n. 8).
2.4.
Con quale intensità debba sussistere il pericolo di fuga o il rischio che il detenuto commetta nuovi reati non può essere espresso in generale e in astratto, ma dipende dalle circostanze (cfr. Messaggio concernente la modifica del Codice penale svizzero del 21.09.1998, op. cit., p. 1793).
Per ammettere l'esistenza di un pericolo di fuga o di recidiva non occorre certamente che siano state intraprese manovre concrete in tal senso, bensì è sufficiente che sia riconoscibile l'esistenza di detti rischi (BSK Strafrecht I − B. F. BRÄGGER, op. cit., art. 77b CP n. 9).
Conformemente alla giurisprudenza federale il rischio di fuga deve essere valutato in considerazione dell’insieme delle circostanze proprie al detenuto, quali per esempio le sue condizioni di vita (“Lebensumstände”), i legami familiari (“familiäre Bindungen”), la sua situazione professionale e finanziaria (“berufliche und finanzielle Situation”), nonché le sue relazioni all’estero (“Kontakte zum Ausland”). Non si può concludere sull’esistenza di questo rischio solo sulla base di una possibilità astratta di fuga. Occorre piuttosto che vi sia una certa probabilità, fondata su concreti motivi, che il detenuto posto in libertà si sottragga all’esecuzione della pena, dandosi alla fuga (sentenze TF 6B_432/2012 del 26.10.2012, consid. 3.; 6B_254/2012 del 18.6.2012 consid. 3.; 6B_577/2011 del 12.1.2012 consid. 2.1. e 2.2.). Il quantum della pena che gli resta da espiare da solo non basta per ammettere il rischio di fuga. Può tuttavia essere considerato, unitamente ad altre circostanze, quale indizio di una possibile fuga (sentenza TF 6B_432/2012 del 26.10.2012 consid. 3.; DTF 125 I 60).
Un rischio acuto di fuga viene ammesso in special modo dalla dottrina, quando l’interessato non intrattiene in Svizzera una rete di relazioni, ovverossia quando egli non dispone di legami con il nostro paese. Ciò che di principio viene presunto per i cosiddetti turisti del crimine (“Kriminaltouristen”) e per i condannati senza un valido permesso di soggiorno o di domicilio (BSK Strafrecht I − B. F. BRÄGGER, op. cit., art. 76 CP n. 4).
Ai fini della decisione sul collocamento, accanto ai cosiddetti motivi di prevenzione speciale (“sog. spezialpräventiven Überlegungen”), sono sempre più rilevanti anche le cosiddette considerazioni di prevenzione generale (“sog. generalpräventive Gesichtspunkte”) [BSK Strafrecht I − B.F. BRÄGGER, op. cit., art. 76 CP n. 8].
Da quanto in atti si ha che il resistente è cittadino dominicano. Nel suo paese d’origine ha svolto tutte le scuole dell’obbligo “fino al liceo” (sentenza 11.01.2018 della Corte delle assise criminali, p. 5, AI 4, inc. GPC __________). All’età di 16 anni ha iniziato a giocare a baseball quale professionista, dapprima a __________ e poi, per 7 anni, in Florida. Attività che ha dovuto interrompere a causa di un infortunio. Ha quindi aperto una palestra a __________.
Dalla relazione con una connazionale avrebbe avuto un figlio.
Nell’ambito dell’esercizio della palestra, ha fatto la conoscenza di una cittadina italiana, con cui ha allacciato una relazione sentimentale, così nel 2007 l’ha raggiunta in Italia, convolando con lei a nozze. I coniugi avrebbero gestito una gelateria. Il loro matrimonio è durato 4 anni, sfociando quindi nel divorzio.
Egli ha avuto una relazione con una donna della Vallemaggia, dalla quale, nel 2008, ha avuto una figlia. Nel 2010 si è trasferito, dall’Italia, in Ticino, beneficiando di un permesso “B”.
Da una nuova compagna, pure residente nel nostro cantone, egli ha avuto un altro figlio, nato nel 2013. Relazione poi pure terminata. All’incirca dal 2015 egli ha una nuova compagna, residente in Spagna, che avrebbe conosciuto in Ticino mentre la donna vi si trovava in visita a delle zie. Dalla stessa egli è diventato padre di una bambina, nata nel dicembre 2017, che vive con la madre in Spagna.
In Ticino, il reclamante ha svolto lavori saltuari, percependo altresì per la durata di soli tre mesi delle indennità di disoccupazione.
Il 28.09.2017 RE 1 è stato arrestato. Il suo nominativo era emerso nell’ambito dell’interrogatorio di un consumatore e spacciatore al dettaglio di cocaina, che lo indicava quale suo fornitore di detta sostanza stupefacente.
Dall’inchiesta, malgrado le contraddizioni e le reticenze del reclamante, gli inquirenti hanno ricostruito vendite di cocaina da parte di quest’ultimo per complessivi 825 grammi nel periodo tra la primavera del 2015 e il 21.09.2017, incorrendo egli di conseguenza nella condanna dell’11.01.2018 della Corte delle assise criminali, per la quale si trova attualmente in carcere.
Ora, nei sette anni in cui ha vissuto in Svizzera, RE 1 non è stato in grado di dare alla sua vita stabilità, integrandosi dal profilo professionale e sociale nel nostro paese. Come accertato dalla Corte del merito egli, pur avendo la possibilità di mantenersi con un lavoro onesto, ha preferito ricorrere al guadagno facile dandosi al commercio illecito di droga per puro scopo di lucro. Già oggetto di una prima condanna nel 2014 per infrazione alla LF sugli stupefacenti, egli ha nondimeno avviato nuovi e più importanti traffici illeciti di sostanza stupefacente, sebbene conoscesse l’ambiente della droga e la sofferenza di coloro di cui ne sono dipendenti.
Nemmeno la responsabilità di padre − a quel momento di tre figli, di cui due ancora piccoli avuti in Ticino da due diverse compagne − lo ha trattenuto dall’illecito agire.
Colpito dalla misura dell’espulsione per la durata di 10 anni, è preclusa per lui qualsiasi possibilità di reinserimento sul nostro territorio. Col che senza la prospettiva di stabilirsi lecitamente nel nostro paese − malgrado la presenza dei due figli che vivono con le rispettive madri, dalle quali egli è comunque separato da tempo −, pesando su di lui un debito con la giustizia, oltre al fatto di ritrovarsi in una situazione economica non florida, ed essendo all’estero il suo nuovo e più recente centro degli affetti più stretti, con la presenza, come da lui asserito, della sua “fidanzata, futura moglie e madre“ della sua ultimogenita nata nel dicembre 2017, è in concreto alto il pericolo che egli possa darsi alla fuga e rendersi latitante al fine di sottrarsi all’attuale espiazione della pena.
D’altronde egli ha dimostrato in passato di sapersi muovere e di stabilirsi senza difficoltà in paesi diversi, anche oltre oceano.
Pertanto il giudizio qui impugnato merita di essere tutelato e viene confermato in questa sede.
Per questi motivi,
richiamati gli art. 76 segg. CP, 379 segg., 393 segg., 439 CPP, la LEPM, il REPM, il RSC, la LAG, ed ogni altra disposizione applicabile,
pronuncia
Il reclamo è respinto.
Non si prelevano tassa di giustizia e spese.
Rimedio di diritto:
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La cancelliera