Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TRAP_002
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TRAP_002, 60.2022.130
Entscheidungsdatum
13.03.2023
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Incarto n. 60.2022.130

Lugano 13 marzo 2023/dp

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Nicola Respini, presidente, Ivano Ranzanici, Giovan Maria Tattarletti

cancelliera:

Alessandra Mondada, vicecancelliera

sedente per statuire sul reclamo 2/3.5.2022 presentato da

RE 1, , RE 2 (già RE 2, già ), , entrambi patr. da: PR 1, ,

contro

il decreto 20.4.2022 del procuratore pubblico Daniele Galliano con cui li ha estromessi quali accusatori privati dal procedimento penale inc. MP 2016.11031 promosso contro ignoti per titolo di truffa, appropriazione indebita e amministrazione infedele;

richiamate le osservazioni 6.5.2022 del magistrato inquirente – che si è rimesso al giudizio della Corte – e 7/8.7.2022 (replica) di RE 1 e della RE 2 – che si sono confermati nelle loro argomentazioni –;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto

a. Con esposto 22/28.12.2016 (AI 1) la RE 2, già __________ (nel seguito del giudizio citata come “la svizzera __________”), oggi RE 2, ha denunciato ignoti per segnatamente truffa, appropriazione indebita o amministrazione infedele.

La denunciante ha in particolare indicato quanto segue.

La __________, PA – Panama, sarebbe stata una società che avrebbe commercializzato in carbone a Cuba. Essa, per effettuare detto commercio, avrebbe avuto una filiale a CU – La Havana.

Nel corso del 2012 la panamense __________, rappresentata dal presidente PI 1, avrebbe sottoscritto, quale mutuataria, un contratto di prestito, in seguito completato, con la __________, panamense di proprietà di __________, per USD 620'000.00. La panamense __________ avrebbe proceduto al rimborso del prestito per un importo superiore a quello erogato.

Per restituire il suddetto prestito la panamense __________ si sarebbe fatta finanziare da RE 1 e dalla __________, __________. RE 1 avrebbe avuto l’assicurazione che gli sarebbe stata ceduta la filiale cubana della panamense __________, che – ai suoi occhi – sarebbe stata di grande interesse (RE 1 essendo attivo a Cuba). RE 1 sarebbe stato nominato procuratore generale della panamense __________.

I contratti 3.8.2015/21.11.2015 tra la svizzera __________ e la panamense __________ avrebbero previsto la cessione, alla svizzera __________ (costituita a questo scopo), della filale cubana della panamense __________ per l’importo di USD 700'000.00. Prezzo che la svizzera __________ avrebbe corrisposto mediante accollo di parte del debito della panamense __________ nei confronti della società __________, di proprietà di RE 1.

Lo scopo principale dell’accordo sarebbe stato quello di accreditare la svizzera __________ quale titolare della licenza rilasciata a Cuba. L’accordo avrebbe previsto che fossero ceduti il dominio internet, il marchio “__________” e, ancora, il portafoglio clienti.

A garanzia dell’adempimento degli accordi, sarebbero state lasciate in deposito alla svizzera __________ le azioni della società.

L’atteggiamento di PI 1 sarebbe in seguito cambiato repentinamente, tanto da palesare che egli – in combutta con __________ e con __________, socio della panamense __________ – avrebbe messo in piedi l’intera operazione della cessione per ingannare la svizzera __________.

I reati commessi a danno della denunciante sarebbero stati svariati.

4.1.

PI 1 avrebbe dato in garanzia titoli della panamense __________, che prima sarebbero già stati dati in garanzia a terzi (oggetto di tre cause civili a PA – Panama), facendo credere alla svizzera __________ di poterne disporre, creando un danno.

4.2.

Sin dall’inizio sarebbe stata intenzione di PI 1, con la compiacenza o la correità di __________, di ottenere un finanziamento, già ben sapendo di non voler adempiere il contratto. Poco dopo il versamento dell’importo, PI 1 avrebbe ottenuto il rinnovo della licenza di vendita a Cuba a nome della panamense __________, escludendo subito la svizzera __________. Egli avrebbe inoltre, in particolare, estromesso totalmente la svizzera __________ dalla succursale di Cuba, riprendendone la gestione diretta per conto della panamense __________. Egli avrebbe revocato la procura a RE 1 ed il mandato all’agente presso cui la panamense sarebbe stata domiciliata a Cuba.

4.3.

La panamense __________ avrebbe incassato a suo nome i versamenti dei clienti, ben sapendo che il pacchetto clientela sarebbe stato ceduto alla svizzera __________ e che quindi non avrebbe potuto né emettere né incassare tali fatture. La società panamense si sarebbe appropriata di denaro destinato alla denunciante.

Il danno sarebbe stato ingente. Si sarebbe trattato in ogni caso di almeno USD 700'000.00, importo che la svizzera __________ avrebbe pagato per la cessione della filiale cubana.

Per la denunciante, sarebbe stato chiaro che PI 1, in correità con __________ e __________, avrebbe posto in essere artifici e raggiri ben studiati per indurre la svizzera __________ a credere che avesse gravi difficoltà economiche rispettivamente per portare a far investire un rilevante importo per acquistare un ramo di azienda con ottime prospettive, salvo impedirne l’acquisizione effettiva una volta pagato il prezzo.

Il danno si sarebbe concretizzato nella RE 2.

La RE 2 si è costituita accusatrice privata.

L’esposto è stato registrato come inc. MP 2016.11031.

b. Il 22.11.2017 (AI 12) il magistrato inquirente ha interrogato RE 1 quale testimone e __________ quale rappresentante legale dell’accusatrice privata RE 2.

c. Con scritto 29/30.11.2020 (AI 15) la RE 2 ha trasmesso al pubblico ministero una dichiarazione che avrebbe sottoscritto PI 1 in data 14.10.2020, in cui sostanzialmente egli riconosceva i fatti ed i reati oggetto del procedimento penale in questione [“(…) la __________ panama tramite il sottoscritto ha commesso una appropriazione indebita ed una truffa nei confronti della __________ svizzera.” (p. 4, allegato ad AI 15)].

d. Il 9.3.2021 (AI 16) si è svolto un incontro tra l’allora procuratore pubblico Francesca Piffaretti-Lanz ed i legali della RE 2, nel corso del quale il magistrato inquirente ha chiesto di completare la denuncia nei fatti e nella documentazione.

e. L’avv. PR 1 si è pronunciata il 17/20.9.2021 (AI 18).

Ella ha addotto che RE 1, in qualità di persona truffata, desiderava procedere in prima persona alla denuncia dei reati contestati, in quanto ormai da tempo non aveva più alcun ruolo nella RE 2 e desiderava non coinvolgerla ulteriormente nel prosieguo della nota vicenda. Ha affermato che “Egli è in effetti stato il truffato, avendo lo stesso finanziato con averi propri le diverse società, che hanno poi ripagato il credito di __________, Panama, rispettivamente foraggiato ed assunto le spese di __________, Succursale di Cuba.” (p. 1, AI 18).

Il legale ha confermato che il danno ammontava ad almeno USD 727'105.00 corrisposti in diverse tranches sia dalle società riferite a RE 1 sia dalla RE 2.

f. Il 5.4.2022 (AI 25) l’Ispettorato fiscale, come richiesto, ha trasmesso al procuratore pubblico Daniele Galliano, divenuto titolare del procedimento, l’incarto fiscale concernente la RE 2.

g. Con decreto 20.4.2022 il magistrato inquirente ha escluso RE 1 e la RE 2 dal procedimento inc. MP 2016.11031 non potendo essere considerati accusatori privati.

Il pubblico ministero, ricordato il diritto applicabile, ha indicato di avere acquisito le dichiarazioni fiscali della RE 2. Dal bilancio inerente all’anno 2015 emergevano (nell’attivo fisso) investimenti immateriali per CHF 252'950.01 (pari a USD 250'000.00), che, da quanto si riusciva a comprendere, avrebbero potuto essere il valore delle partecipazioni della __________ (Cuba). Dal citato bilancio emergeva inoltre (alla voce debiti finanziari a breve termine) un finanziamento di CHF 708'260.03 (pari a USD 700'000.00) da parte della __________. C’era quindi una dicotomia (inspiegabile) fra la valorizzazione delle partecipazioni della __________ (USD 250'000.00) e l’importo indicato sul contratto di acquisto di USD 700'000.00 come valore delle partecipazioni. Dai dati contabili non risultava che la RE 2 avesse pagato per l’acquisizione della __________ (Cuba), filiale della __________ (Panama). Dal bilancio relativo all’anno 2016 emergeva un valore delle partecipazioni sostanzialmente invariato (CHF 249'600.63); i debiti finanziari a breve termine erano significativamente aumentati (da CHF 708'260.03 a CHF 1'065'326.10, ora sotto la voce generica “prestito/finanziamento RE 1”). Dal bilancio relativo all’anno 2017 risultava che gli investimenti immateriali erano stati completamente azzerati (CHF 0.00); i debiti finanziari a breve termine erano di nuovo aumentati (da CHF 1'065'326.10 a CHF 1'232'309.86). Nel bilancio relativo all’anno 2018 risultava che il valore degli investimenti immateriali era di nuovo a 0, mentre i “prestiti finanziari” erano significativamente diminuiti fino a CHF 495'692.32. Dalle note del tassatore era possibile comprendere che si trattava di un “abbandono di credito” per CHF 736'617.00, ossia l’equivalente del prestito accordato dalla __________ (tenuto conto degli interessi).

Per il procuratore pubblico, dai dati contabili non risultava che le partecipazioni della __________ (Cuba) fossero mai state pagate.

La RE 2 non appariva quindi direttamente danneggiata dai reati di truffa, appropriazione indebita ed amministrazione infedele in relazione all’acquisto della cubana __________. Dagli atti non emergeva che la società avesse pagato un franco. Non avendo subito lesioni al suo patrimonio, essa non era accusatrice privata.

Il discorso era leggermente diverso per quanto riguardava i beni acquistati dalla RE 2 in favore della società cubana. Contabilmente, si trattava di prestiti erogati dalla società svizzera a favore della società cubana, dove la consegna della merce avveniva a Cuba. Trattandosi di finanziamenti volontari, i reati ex art. 138 e 158 CP apparivano inconcepibili (si trattava di contratti di compravendita verso fornitori terzi). Anche il reato di truffa appariva escluso: si trattava di un contratto di compravendita [il fornitore aveva consegnato la merce alla __________ (a Cuba) a fronte del pagamento del prezzo di acquisto]. Non risultava alcun danno. Appariva poi assente il requisito dell’inganno astuto, ritenuto che la denunciante aveva liberamente accettato di finanziare la società cubana, senza esigere garanzie o altre rassicurazioni.

Per il magistrato inquirente, inconcepibile appariva il reato di appropriazione indebita con riferimento agli incassi di fatture per clientela ceduta dalla __________ (Panama) alla RE 2. Non si trattava di valori patrimoniali “affidati”, tenuto conto che i clienti avevano acquistato i beni ed i servizi dalla società cubana.

La questione della qualità di parte della RE 2 non aveva comunque troppa importanza. Lo scritto del procuratore pubblico alla società, al fine di sapere se essa avesse ancora interesse al procedimento, era rimasto senza risposta, per cui si doveva supporre che la società si fosse disinteressata del procedimento.

Il magistrato inquirente ha negato la qualità di accusatore privato a RE 1. Il fatto che egli avesse, in origine, finanziato le società estere che poi a loro volta avevano investito nella __________ non aveva alcuna importanza. RE 1 non era direttamente leso nel suo patrimonio. La questione non meritava approfondimenti, ritenuto che dagli atti non risultava che le partecipazioni della __________ (Cuba) fossero mai state pagate.

h. Con gravame 2/3.5.2022 RE 1 e la RE 2 si aggravano contro il predetto decreto di estromissione quali parti.

I reclamanti, rammentata la denuncia 22/28.12.2016, rilevano che il contratto di cessione tra la panamense __________ e la svizzera __________ non avrebbe previsto l’acquisto di una partecipazione, ma soltanto la cessione della succursale cubana, che non avrebbe personalità giuridica e quindi non avrebbe azioni. Le azioni della panamense __________ sarebbero state date soltanto in garanzia, non riportate a bilancio. Il magistrato inquirente avrebbe dovuto sentire il contabile che avrebbe allestito il bilancio.

Una parte del prestito correntista riportato a bilancio a favore di RE 1 sarebbe riconducibile alle somme da lui pagate per il rimborso del prestito della __________. I rimborsi sarebbero stati tramutati in pagamento del prezzo per la succursale rispettivamente per il dominio e per la clientela di quest’ultima.

Qualora il procuratore pubblico, dopo sei anni di inchiesta, non avesse ravvisato i reati di cui alla denuncia, avrebbe dovuto procedere depositando gli atti e preannunciando un decreto di abbandono. La decisione impugnata violerebbe i loro diritti.

Delle ulteriori argomentazioni si dirà, se necessario, in seguito.

i. Il 9/10.2.2023 l’avv. PR 1 ha trasmesso a questa Corte, su sua richiesta, la procura della RE 2 a suo favore.

in diritto

  1. 1.1.

In applicazione dell’art. 393 cpv. 1 lit. a CPP il reclamo può essere interposto, entro il termine di dieci giorni, contro le decisioni e gli atti procedurali e, in ogni momento, contro le omissioni della polizia, del pubblico ministero e, ancora, delle autorità penali delle contravvenzioni, eccettuati i casi in cui esso è espressamente escluso dal CPP oppure quando è prevista un’altra impugnativa.

Con il gravame, da introdurre davanti alla giurisdizione di reclamo (art. 20 cpv. 1 lit. b CPP), ovvero – in Ticino – alla Corte dei reclami penali (art. 62 cpv. 2 LOG), si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lit. a CPP), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e, ancora, l’inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).

Il reclamo deve essere presentato per iscritto e motivato (secondo l’art. 396 cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare all’art. 390 CPP per la forma scritta ed all’art. 385 CPP per la motivazione.

Esso deve indicare – in particolare – i punti della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).

1.2.

Il reclamo 2.5.2022, presentato contro il decreto 20.4.2022 del procuratore pubblico, è tempestivo (perché introdotto nel termine di dieci giorni ex art. 396 cpv. 1 CPP) e proponibile (art. 393 cpv. 1 lit. a CPP) [ZK StPO – A.J. KELLER, 3. ed., art. 393 CPP n. 16].

1.3.

1.3.1.

In applicazione dell’art. 382 cpv. 1 CPP sono legittimate a ricorrere contro una decisione le parti che hanno un interesse giuridicamente protetto all’annullamento oppure alla modifica della pronuncia (sentenza TF 1B_275/2020 del 22.9.2020 consid. 3.2.).

L’interesse giuridicamente protetto ai sensi dell’art. 382 cpv. 1 CPP [che non presuppone un pregiudizio irreparabile giusta l’art. 93 cpv. 1 lit. a LTF (decisioni TF 1B_549/2019 del 10.3.2020 consid. 2.4.; 1B_559/2018 del 12.3.2019 consid. 2.2.; DTF 143 IV 475 consid. 2.9.)] implica che il ricorrente sia personalmente, direttamente (decisioni TF 1B_55/2021 del 25.8.2021 consid. 4.1.; 6B_344/2019 del 6.5.2019 consid. 3.1.; DTF 142 IV 82 consid. 2.3.2.; 140 IV 155 consid. 3.2.) e (di principio: decisione TF 1B_55/2021 del 25.8.2021 consid. 4.1.; BSK StPO – M. ZIEGLER / S. KELLER, 2. ed., art. 382 CPP n. 2) attualmente (DTF 144 IV 81 consid. 2.3.1.) leso dalla decisione che impugna (StPO Praxiskommentar – N. SCHMID / D. JOSITSCH, 3. ed., art. 382 CPP n. 2).

L’Alta Corte ha esplicitamente approvato un interesse giuridicamente protetto ex art. 382 cpv. 1 CPP se un interessato al procedimento si vede negare oppure togliere la qualità di accusatore privato (decisione TF 1B_438/2016 del 14.3.2017 consid. 2.2.).

1.3.2.

RE 1 e la RE 2, esclusi dal procedimento penale inc. MP 2016.11031 siccome non danneggiati e quindi non accusatori privati, hanno un interesse giusta i combinati art. 105 cpv. 1 lit. a / cpv. 2 e 382 cpv. 1 CPP all’annullamento oppure alla modifica del decreto 20.4.2022 che ha negato loro tale qualità, per quanto tale qualità non sia stata riconosciuta alla loro persona.

1.4.

Le esigenze di forma e motivazione del reclamo sono rispettate.

L’impugnativa è perciò, in queste circostanze, ricevibile in ordine.

  1. 2.1.

Sono parti, in applicazione dell’art. 104 cpv. 1 CPP, l’imputato (lit. a), l’accusatore privato (lit. b) e, ancora, il pubblico ministero nella procedura dibattimentale e nella procedura di ricorso (lit. c).

2.2.

Ai sensi dell’art. 115 cpv. 1 CPP il danneggiato è la persona i cui diritti sono stati direttamente, personalmente e attualmente lesi dal reato invocato (decisione TF 6B_255/2022 del 22.3.2022 consid. 2.2.; BSK StPO – G. MAZZUCCHELLI / M. POSTIZZI, op. cit., art. 115 CPP n. 18 ss.; ZK StPO – V. LIEBER, op. cit., art. 115 CPP n. 1 ss.; StPO Praxiskommentar – N. SCHMID / D. JOSITSCH, op. cit., art. 115 CPP n. 1 ss.; Commentario CPP – M. GALLIANI / L. MARCELLINI, art. 115 CPP n. 1 ss.), ossia il titolare del bene giuridico tutelato dalla norma pretesa lesa (decisione TF 6B_940/2021 del 9.2.2023 consid. 2.1.1.; DTF 146 IV 76 consid. 2.2.1.; 145 IV 491 consid. 2.3.; 141 IV 380 consid. 2.3.1.; BSK StPO – G. MAZZUCCHELLI / M. POSTIZZI, op. cit., art. 115 CPP n. 21; ZK StPO – V. LIEBER, op. cit., art. 115 CPP n. 2).

L’aspetto centrale è la lesione diretta degli interessi giuridicamente protetti dell’interessato (messaggio 21.12.2005 concernente l’unificazione del diritto processuale penale, in FF 2006 p. 1076). Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale è infatti irrilevante l’esistenza di un pregiudizio ai sensi del diritto civile (decisioni TF 1B_261/2017 del 17.10.2017 consid. 3.; 6B_496/2015 del 6.4.2016 consid. 1.1.; DTF 145 IV 491 consid. 2.4.2.; BSK StPO – G. MAZZUCCHELLI / M. POSTIZZI, op. cit., art. 115 CPP n. 22; ZK StPO – V. LIEBER, op. cit., art. 115 CPP n. 4a).

Se il bene giuridico tutelato dalla legge è di natura individuale (per es. vita e integrità personale, patrimonio, onore), leso è il titolare del bene giuridico protetto dalla norma. In caso di violazione di norme penali che proteggono interessi collettivi, è da considerare leso colui che è tutelato dal reato anche solo in via secondaria. Se però interessi privati sono pregiudicati soltanto indirettamente da reati che proteggono solo interessi collettivi, l’interessato non può essere reputato danneggiato (decisione TF 1B_418/2022 del 17.1.2023 consid. 3.1.; DTF 145 IV 491 consid. 2.3.1.; BSK StPO – G. MAZZUCCHELLI / M. POSTIZZI, op. cit., art. 115 CPP n. 21).

2.3.

Nei reati contro il patrimonio (art. 137 ss. CP) leso è, di regola, il titolare (persona fisica o giuridica) dei beni giuridici tutelati (BSK Strafrecht II – M.A. NIGGLI / C. RIEDO, 4. ed., vor art. 137 CP n. 19 ss.; BSK StPO – G. MAZZUCCHELLI / M. POSTIZZI, op. cit., art. 115 CPP n. 56), ovvero il proprietario dei valori patrimoniali (decisione TF 1B_62/2018 del 21.6.2018 consid. 2.1.; DTF 140 IV 155 consid. 3.3.1.; BSK StPO – G. MAZZUCCHELLI / M. POSTIZZI, op. cit., art. 115 CPP n. 56). Se il reato è commesso a pregiudizio del patrimonio di una persona giuridica, soltanto essa subisce un danno e può dunque essere ammessa quale danneggiata (decisione TF 1B_418/2022 del 17.1.2023 consid. 3.1.).

2.4.

Gli azionisti (decisione TF 1B_418/2022 del 17.1.2023 consid. 3.1.; DTF 140 IV 155 consid. 3.3.1.; BSK StPO – G. MAZZUCCHELLI / M. POSTIZZI, op. cit., art. 115 CPP n. 28/56; ZK StPO – V. LIEBER, op. cit., art. 115 CPP n. 5; N. SCHMID / D. JOSITSCH, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 3. ed., n. 684; Commentario CPP – M. MINI, art. 382 CPP n. 7), l’avente diritto economico ed i creditori (decisione TF 1B_418/2022 del 17.1.2023 consid. 3.1.) di una società a danno della quale è commesso il reato non sono lesi direttamente. Il suo amministratore non è leso dai reati a di lei pregiudizio (BSK StPO – G. MAZZUCCHELLI / M. POSTIZZI, op. cit., art. 115 CPP n. 31).

2.5.

Il danneggiato (art. 115 CPP) che dichiara espressamente di partecipare al procedimento con un’azione penale oppure civile è considerato accusatore privato giusta l’art. 118 cpv. 1 CPP (BSK StPO – G. MAZZUCCHELLI / M. POSTIZZI, op. cit., art. 115 CPP n. 7 e art. 118 CPP n. 2 ss.), che ex art. 104 cpv. 1 lit. b CPP è parte al procedimento (decisione TF 6B_496/2015 del 6.4.2016 consid. 1.1.; BSK StPO – H. KÜFFER, op. cit., art. 104 CPP n. 14 ss.).

2.6.

La qualità di danneggiato di una persona, e di riflesso la sua legittimazione a partecipare al procedimento quale accusatore privato, è – di regola – determinata all’inizio della procedura, sulla base degli ancora esigui elementi a disposizione, segnatamente delle allegazioni di chi si pretende leso, che deve rendere verosimile il pregiudizio ed il nesso di causalità tra il danno ed il reato (decisioni TF 1B_62/2018 del 21.6.2018 consid. 2.1.; 1B_438/2016 del 14.3.2017 consid. 2.2.2.; 1B_190/2016 dell’1.9.2016 consid. 2.1.). Se esiste un dubbio in merito alla realizzazione dei presupposti del reato, si deve riconoscere la qualità di accusatore privato (decisione TF 1B_62/2018 del 21.6.2018 consid. 2.1.). Lo statuto di danneggiato può essere riesaminato nel corso del procedimento su iniziativa del magistrato inquirente o di un’altra parte, con l’avanzare dell’istruzione (DTF 141 IV 1 consid. 3.1.; BSK StPO – G. MAZZUCCHELLI / M. POSTIZZI, op. cit., art. 115 CPP n. 20).

  1. 3.1.

Con decreto 20.4.2022 il procuratore pubblico ha escluso RE 1 dal procedimento quale accusatore privato perché non direttamente leso. Ha inoltre escluso la RE 2 quale accusatrice privata sostanzialmente perché non risultava, dai bilanci, che avesse pagato per l’acquisto della cubana __________ e perché non erano adempiuti i reati ex art. 138, 146 e 158 CP.

3.2.

RE 1 e la RE 2 contestano queste conclusioni.

3.3.

3.3.1.

Si è detto che danneggiato in applicazione dell’art. 115 cpv. 1 CPP è la persona i cui diritti sono stati direttamente, personalmente e attualmente lesi dal reato invocato, ossia il titolare del bene giuridico tutelato dalla norma pretesa lesa, e che nei reati contro il patrimonio leso è, di regola, il titolare dei beni giuridici tutelati.

Ora, secondo il tenore della denuncia 22/28.12.2016 (AI 1), i reati oggetto del procedimento penale sarebbero stati perpetrati a pregiudizio dell’allora RE 2: “I reati commessi a danno della società svizzera RE 2, già __________, sono svariati.” (p. 5); “(…) il signor PI 1, in correità con altri, (…), ha adempiuto ai danni della società svizzera qui denunciante i reati di truffa in sub. appropriazione indebita.” (p. 6); “Il signor PI 1, con altri, ha così commesso una truffa, rispettivamente una appropriazione indebita a danni di RE 2.” (p. 8); “Il danno, risultato della truffa, rispettivamente dell’appropriazione indebita o amministrazione infedele, si è concretizzato in RE 2, Svizzera.” (p. 8).

Con scritto 17/20.9.2021 (AI 18) RE 1 ha nondimeno comunicato al magistrato inquirente di voler procedere in prima persona alla denuncia dei reati contestati, in quanto ormai da tempo non aveva più alcun ruolo nella RE 2 e desiderava non coinvolgerla ulteriormente nel prosieguo della vicenda in questione. Egli ha sostenuto che: “Egli è in effetti stato il truffato, avendo lo stesso finanziato con averi propri le diverse società, che hanno poi ripagato il credito di __________, Panama, rispettivamente foraggiato ed assunto le spese di __________, Succursale di Cuba.” (p. 1); “Si conferma che l’ammontare del danno consta di almeno USD 727'105.00 versati in diverse tranche dalle società riferite al signor RE 1 sia da RE 2 (di cui all’epoca dei fatti era presidente e azionista).” (p. 2); “(…) il signor RE 1 ha personalmente finanziato le società che hanno a loro volta finanziato la __________ panamense e dunque il signor RE 1 è il truffato, nonché l’accusatore privato. I finanziamenti sono avvenuti tramite società a lui facenti capo, che hanno riportato dei crediti correntisti.” (p. 2).

Il fatto che RE 1 avrebbe finanziato società che avrebbero finanziato la panamense __________ rispettivamente che egli, nel momento in cui si sarebbero svolti i fatti, fosse presidente e azionista della svizzera __________ non lo rende tuttavia persona lesa direttamente. Danneggiate giusta l’art. 115 cpv. 1 CPP potrebbero essere soltanto la RE 2 e le società che avrebbero finanziato la panamense __________, non già RE 1.

La circostanza che, ai fini del reclamo, si sostenga, senza comprovare con i relativi atti, che RE 1 avrebbe personalmente finanziato il prezzo di acquisto della succursale (p. 2) rispettivamente che egli sarebbe creditore della RE 2 (p. 6) non è sufficiente per smentire le chiare precedenti affermazioni di cui alla denuncia (AI 1) rispettivamente allo scritto 17/20.9.2021 (AI 18), ovvero per ritenere che egli sia direttamente leso dai reati.

Si ricorda che la costituzione quale accusatore privato non è sufficiente per reputare che una persona sia danneggiata personalmente e direttamente: la qualità di accusatore privato presuppone – oltre alla dichiarazione formale di costituirsi accusatore privato (art. 118/119 CPP) – la veste di danneggiato (BSK StPO – G. MAZZUCCHELLI / M. POSTIZZI, op. cit., art. 115 CPP n. 7).

3.3.2.

Il reclamo, per quanto teso al riconoscimento di RE 1 quale accusatore privato nel procedimento penale, è respinto.

3.4.

3.4.1.

Il procuratore pubblico, con riferimento alla RE 2, ha anzitutto reputato che essa non fosse direttamente danneggiata dai reati di appropriazione indebita, truffa e amministrazione infedele in relazione all’acquisto della cubana __________. Dagli atti non risultava infatti che la RE 2 avesse pagato un franco per il menzionato acquisto, per cui non aveva subito alcun danno.

I bilanci della società non appaiono tuttavia di immediata comprensione, come ha evidenziato anche il magistrato inquirente [“(…), da quanto si riesce a comprendere, potrebbe essere (…)”] (p. 2).

Il procuratore pubblico, nel decreto impugnato, ha inoltre fatto riferimento al “valore delle partecipazioni di __________ (Cuba)” (p. 2), indicandola quale “filiale di __________ (Panama).” (p. 2). Oggetto del contratto tra la panamense __________ e la svizzera __________ sembrerebbe nondimeno essere stata la compravendita della “sucursal” cubana della __________, come risulta dal tenore in lingua spagnola degli atti (doc. 10/11, allegati ad AI 1). Non è invero chiaro se si trattava di una filiale (come riportato nella traduzione in lingua italiana) o di una succursale. Nella denuncia si parla indistintamente di filiale e di succursale. La differenza non è irrilevante: una succursale, a differenza di una filiale, non ha una propria personalità giuridica [DTF 120 III 11 consid. 1.a); decisione TF 4A_422/2011 del 3.1.2012 consid. 2.3.1.] e non ha azioni.

In considerazione della difficoltà di lettura dei bilanci e della discrepanza tra il tenore del contratto in lingua spagnola ed in lingua italiana, che indica quale “sucursal” rispettivamente quale “filiale” la cubana __________, circostanza che deve essere chiarita per comprendere come l’acquisizione sia stata indicata a bilancio, la conclusione del magistrato inquirente – ovvero che la RE 2 non può essere reputata accusatrice privata in relazione all’acquisto della cubana __________ – è senz’altro prematura.

Si deve aggiungere che, per quanto il pubblico ministero concluda, con riferimento agli altri fatti, che gli ipotizzati reati di appropriazione indebita, di truffa e di amministrazione infedele non siano adempiuti, il decreto 20.4.2022 non può essere tutelato. La questione alla quale il magistrato inquirente avrebbe dovuto rispondere non era infatti a sapere se i reati fossero stati commessi – tema dell’istruzione –, ma se la denunciante, in base alla fattispecie segnalata, fosse titolare del bene giuridico protetto dai reati.

Qualora il procuratore pubblico avesse ritenuto che non fossero dati indizi di colpevolezza, avrebbe dovuto notificare alle parti l’imminente chiusura dell’istruzione con contestuale comunicazione dell’intenzione di abbandonare il procedimento, come esplicitamente previsto dall’art. 318 cpv. 1 CPP. Le formalità dell’art. 318 cpv. 1 CPP sono peraltro essenziali e obbligatorie a tutela del diritto di essere sentite delle parti (decisione TF 6B_98/2016 del 9.9.2016 consid. 3.3.; BSK StPO – S. STEINER, op. cit., art. 318 CPP n. 15). La loro violazione comporta l’annullabilità della successiva decisione (sentenza TF 6B_646/2017 dell’1.5.2018 consid. 4.).

3.4.2.

Il reclamo, per quanto teso al riconoscimento della RE 2 quale accusatrice privata nel procedimento, è parzialmente accolto. Il procuratore pubblico chiarirà la veste di accusatrice privata della RE 2 e si ripronuncerà in merito.

3.5.

Il decreto 20.4.2022 è parzialmente annullato. Gli atti sono rinviati al magistrato inquirente per procedere nei suoi incombenti.

  1. Il gravame è parzialmente accolto. La tassa di giustizia di CHF 950.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 1'000.--, sono poste a carico di RE 1 per CHF 500.-- e della RE 2 per CHF 250.-- (art. 428 cpv. 1 CPP). I restanti CHF 250.-- restano a carico dello Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, che rifonderà alla RE 2 CHF 400.-- a titolo di indennità (art. 436 cpv. 3 CPP).

Per questi motivi,

richiamati gli art. 379 ss. e 393 ss. CPP, 1 ss. e 25 LTG ed ogni altra disposizione applicabile,

pronuncia

  1. Il reclamo è parzialmente accolto. Di conseguenza:

§ Il decreto 20.4.2022 del procuratore pubblico Daniele Galliano, nel procedimento inc. MP 2016.11031, è parzialmente annullato.

§§ Gli atti dell’inc. MP 2016.11031 sono rinviati al magistrato inquirente, che chiarirà la veste di accusatrice privata della RE 2 e si ripronuncerà in merito.

  1. La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico di RE 1, __________, per CHF 500.-- (cinquecento) e della RE 2, __________, per CHF 250.-- (duecentocinquanta). Lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino rifonderà alla RE 2, __________, CHF 400.-- (quattrocento) a titolo di indennità.

  2. Rimedio di diritto:

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

  1. Intimazione:

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente La cancelliera

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