Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TRAP_002
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TRAP_002, 60.2016.201
Entscheidungsdatum
11.08.2016
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Incarto n. 60.2016.201

Lugano 11 agosto 2016/dp

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Giovan Maria Tattarletti

cancelliera:

Elena Tagli Schmid, vicecancelliera

sedente per statuire sul reclamo 6/7.07.2016 presentato da

RE 1

contro

la decisione 30.06.2016 di collocamento (in sezione chiusa) del giudice dei provvedimenti coercitivi Claudia Solcà, sedente in materia di applicazione della pena (inc. GPC __________)

richiamate le osservazioni 11/12.07.2016 del giudice dei provvedimenti coercitivi, con cui rettifica la data d’inizio dell’esecuzione di pena riportata nella propria decisione del 30.06.2016 erroneamente per una svista di redazione;

preso atto che, interpellato da questa Corte con scritto del 12.07.2016, il qui reclamante non ha presentato alcun allegato di replica;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto

a. In data 17.01.2006 la Corte delle assise correzionali di __________ ha condannato RE 1 a 18 mesi di detenzione (dedotti 223 giorni di carcere preventivo), sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 anni, avendolo riconosciuto colpevole di infrazione aggravata e contravvenzione alla LF sugli stupefacenti nonché di riciclaggio di denaro, per fatti risalenti agli anni 2003-2005 (inc. TPC 72.2005.151).

Nel seguito nei suoi confronti è stato emanato un divieto d’entrata valido dal 28.08.2006 al 31.12.2099 (cfr. estratto RIPOL allegato al rapporto d’arresto 18.04.2011, inc. MP __________).

b. Con decisione 15.04.2010 (passata in giudicato il 17.11.2010) della Pretura penale RE 1 è stato condannato alla pena detentiva ferma di 30 giorni, per aver commesso infrazioni alla LF sugli stranieri (segnatamente l’entrata e il soggiorno illegali come pure l’esercizio di un’attività lucrativa senza autorizzazione durante i mesi dal gennaio a inizio marzo 2010) e per aver condotto una vettura senza licenza di condurre, nel periodo tra il gennaio e il marzo 2010 (inc. __________).

c. Con decreto 6.09.2010 (passato in giudicato il 18.03.2011) del Ministero pubblico RE 1 è incappato in una ulteriore condanna alla pena detentiva ferma di 60 giorni, oltre la multa di CHF 300.--, per infrazioni alla LF sulla circolazione stradale (segnatamente per aver condotto una vettura senza licenza di circolazione, senza licenza di condurre, senza l’assicurazione di responsabilità civile, oltre l’uso abusivo delle targhe di controllo, nel giugno 2010), nonché per ricettazione e per entrata e soggiorno illegali nel nostro paese, nel giugno 2010 (inc. MP __________).

d. Nei confronti del qui reclamante il SEPEM ha fatto diramare un ordine di arresto, pubblicato su RIPOL, volto all’espiazione delle due pene detentive pronunciate nel 2010.

Grazie ad una segnalazione anonima RE 1 è stato arrestato il 18.04.2011 presso l’appartamento di una donna di origine dominicana (dove egli pernottava da alcuni giorni), sia per dar seguito al mandato di cattura di cui sopra, sia perché indiziato di aver commesso nuovi atti illeciti (inc. MP __________).

e. Con decreto d’accusa 13.07.2011 (DA __________) il Ministero pubblico ha proposto la condanna di RE 1 alla pena detentiva di 90 giorni da espiare, in quanto le condizioni poste dall’art. 42 CP per la sospensione condizionale non erano adempiute e nemmeno vi era da attendersi che una pena pecuniaria o un lavoro di pubblica utilità avrebbero potuto essere eseguiti (art. 41 CP).

Il magistrato inquirente lo ha in particolare ritenuto colpevole di ricettazione, infrazione alle norme della circolazione, circolazione senza licenza, conducenti senza l’assicurazione di responsabilità civile e abuso della licenza e delle targhe, per fatti risalenti al periodo gennaio-aprile 2011, così come per titolo di entrata e soggiorno illegali e esercizio di un’attività lucrativa senza permesso, segnatamente per essere illegalmente entrato nel nostro paese a metà dicembre 2010 e avere soggiornato a __________, nonostante il divieto d’entrata emesso nei suoi confronti, nonché esercitando sino al marzo 2011, in qualità di manovale, attività lucrativa senza beneficiare di alcuna autorizzazione.

Il decreto d’accusa è stato intimato il 13.07.2011 brevi manu al condannato e all’allora suo difensore.

Non essendo stata interposta formale opposizione, il 15.11.2011 il decreto d’accusa è passato in giudicato (all. 1, inc. GPC __________).

f. Il 20.07.2011, tramite la Polizia cantonale, al qui reclamante è stato notificato il divieto d’entrata valido per tempo indeterminato/fino al 31.12.2099 emanato nei suoi confronti dall’Ufficio federale dell’immigrazione, dell’integrazione e dell’emigrazione, Berna. Egli è in particolare stato reso attento al fatto che “senza l’esplicita autorizzazione del suddetto Ufficio federale vi è vietata l’entrata in Svizzera e nel Principato del Liechtenstein” (all. 6, inc. GPC __________).

g. In data 24.11.2011 il giudice dei provvedimenti coercitivi ha chiesto al comando della Polizia cantonale la pubblicazione su RIPOL, sino al 13.07.2016, di un mandato di accompagnamento a carico di RE 1, vista la di lui ignota dimora, per l’espiazione della pena di 90 giorni di cui al decreto d’accusa 13.07.2011 (all. 2, inc. GPC __________).

h. RE 1 è stato fermato a __________ il 13.05.2016, e, visto l’ordine di ricerca ancora pendente pubblicato su RIPOL, egli è stato arrestato e incarcerato presso il carcere giudiziario La Farera, Lugano, il cui Capo sorvegliante ne ha tempestivamente dato avviso all’Ufficio del giudice dei provvedimenti coercitivi (all. 3, inc. GPC __________).

i. Con decisione 17.05.2016 il giudice dei provvedimenti coercitivi, sedente in materia di applicazione della pena, ha ordinato il collocamento di RE 1 in sezione chiusa e ha fissato il termine dell’esecuzione della pena (di 90 giorni del decreto d’accusa 13.07.2011) all’11.08.2016.

Contemporaneamente il giudice ha revocato il proprio ordine di ricerca del 24.11.2011 pubblicato su RIPOL (all. 4, inc. GPC __________).

Il magistrato, richiamata la condanna di cui al decreto d’accusa del 13.07.2011 del Ministero pubblico, ha in particolare considerato esistere in concreto il rischio che il qui reclamante poteva darsi alla fuga per sottrarsi all’esecuzione della pena, visto il divieto di entrata emanato a carico di quest’ultimo e notificatogli il 20.07.2011 (inc. GPC __________).

l. Il 22.05.2016 RE 1 ha impugnato la decisione 17.05.2016 di collocamento iniziale (in sezione chiusa) del giudice dei provvedimenti coercitivi, postulando il collocamento in sezione aperta.

Il gravame è stato respinto da questa Corte con decisione 5.07.2016 (inc. CRP 60.2016.149).

m. Nel frattempo con decreto 25.05.2016 (passato in giudicato il 30.06.2016 e pervenuto all’Ufficio dei giudici dei provedimenti coercitivi l’1.07.2016) il Ministero pubblico ha riconosciuto RE 1 colpevole di falsità in certificati (per aver fatto uso in occasione del suo fermo a __________ il 13.05.2016 di un falso passaporto) e di entrata illegale (per essere entrato in Svizzera nell’aprile 2016 senza un valido documento di legittimazione ed aver soggiornato nel nostro paese sino al 13.05.2016 malgrado il divieto d’entrata emanato nei suoi confronti). Ha quindi proposto la sua condanna alla pena detentiva ferma di 30 giorni (DA __________).

n. A seguito di ciò il giudice dei provvedimenti coercitivi, sedente in materia di applicazione della pena, il 30.06.2016 ha deciso il proseguimento del collocamento di RE 1 in sezione chiusa ed ha provveduto a fissare il nuovo termine dell’esecuzione della pena (di complessivi 120 giorni) al 10.09.2016 (inc. GPC __________).

In modo particolare il giudice, ritenuto che l’esecuzione delle pene detentive (di 90 giorni a cui si è aggiunta quella di 30 giorni) ha avuto inizio il 13.05.2016 (giorno del fermo a __________), ha ricalcolato i nuovi termini dell’esecuzione nel modo seguente:

1/3 22.06.2016

1/2 12.07.2016

2/3 12.08.2016

Termine 10.09.2016

Per il resto il magistrato, richiamata integralmente la propria decisione di collocamento iniziale del 17.05.2016, l’ha confermata su tutti gli altri punti.

o. Con scritto 6/7.07.2016 RE 1 insorge contro la decisione 30.06.2016.

Egli, in buona sostanza, dichiarando di sentirsi discriminato, si oppone (nuovamente) al collocamento in sezione chiusa − assicurando di non aver alcuna intenzione di darsi alla fuga o di far rientro al proprio paese d’origine−, chiede altresì la semilibertà e, visto l’approssimarsi del termine d’esecuzione dei 2/3, postula sin d’ora la concessione della liberazione condizionale.

p. Delle ulteriori argomentazioni del reclamante e del giudice dei provvedimenti coercitivi si dirà, per quanto necessario, nel corso di motivazione.

in diritto

  1. 1.1.

Il Codice di diritto processuale penale svizzero (Codice di procedura penale, CPP), all'art. 439 cpv. 1 CPP, lascia ai Cantoni la facoltà di designare le autorità competenti per l'esecuzione delle pene e delle misure e di stabilire la relativa procedura.

Il Canton Ticino ha adottato il 20.04.2010 la Legge sull'esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti (LEPM), entrata in vigore l'1.01.2011. L'art. 10 cpv. 1 lit. h di detta legge conferisce al giudice dell'applicazione della pena − funzione questa attribuita in Ticino dall'1.01.2011 al nuovo giudice dei provvedimenti coercitivi giusta l'art. 73 LOG − la competenza, fra l'altro, a decidere il collocamento iniziale del condannato ex art. 76 CP.

Contro tale decisione, conformemente all'art. 12 cpv. 1 lit. b LEPM, è data facoltà al condannato e al Ministero pubblico di interporre reclamo ai sensi degli art. 393 e seguenti CPP alla Corte dei reclami penali.

1.2.

Con il reclamo ex art. 393 ss. CPP si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l'eccesso e l'abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lit. a CPP), l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e/o l'inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).

Il reclamo deve essere presentato entro 10 giorni per iscritto e motivato (art. 396 cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare all'art. 390 CPP per la forma scritta ed all'art. 385 CPP per la motivazione.

La persona o l'autorità che lo interpone deve indicare, in particolare, i punti della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).

1.3.

Il gravame inoltrato 6.07.2016, contro la decisione 30.06.2016 del giudice dei provvedimenti coercitivi notificata al qui reclamante il 4.07.2016, è tempestivo.

Le esigenze di forma e di motivazione del reclamo sono rispettate.

RE 1, quale condannato e destinatario della decisione impugnata che lo tocca direttamente, personalmente e attualmente nei suoi diritti, è pacificamente legittimato a reclamare giusta l'art. 382 cpv. 1 CPP avendo un interesse giuridicamente protetto all'annullamento o alla modifica del giudizio.

Il reclamo è quindi, nelle predette circostanze, ricevibile in ordine e proponibile.

  1. 2.1.

Circa la regolamentazione del luogo d’esecuzione delle pene detentive si rinvia integralmente ai considerandi in diritto della precedente sentenza resa da questa Corte il 5.07.2016 (inc. CRP 60.2016.149).

Giova comunque qui ricordare che l’esecuzione di una pena in un penitenziario chiuso o aperto, a livello federale, viene regolata dall’art. 76 CP, che prevede il collocamento in un penitenziario chiuso o in un reparto chiuso di un penitenziario aperto se vi è il pericolo che il detenuto si dia alla fuga o vi è da attendersi che egli commetta nuovi reati (cpv. 2).

A livello cantonale − oltre l’applicazione del Concordato sull’esecuzione delle pene privative di libertà e delle misure concernenti gli adulti e i giovani adulti nei cantoni latini del 10.04.2006 (Concordato latino sulla detenzione penale degli adulti) − l’art. 19 del Regolamento sull'esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti del 6.3.2007 (REPM, in vigore dal 9.3.2007), relativo al regime ordinario, stabilisce che l'esecuzione della pena in uno stabilimento chiuso, ossia in uno stabilimento in cui le misure di sicurezza sono elevate, è la forma di esecuzione ordinaria quando al detenuto non possono essere concesse altre forme di esecuzione in grado di evitare in particolare la fuga o pericoli a terzi (cpv. 1).

L'esecuzione della pena avviene ininterrottamente nello stabilimento. Il trattamento, che ha come scopo finale il reinserimento sociale, è fondato su una graduale concessione di libertà tendente alla responsabilizzazione progressiva del carcerato, sulla base di un piano individuale di esecuzione della pena (cpv. 2).

Il cpv. 3 della medesima norma prevede inoltre la possibilità per il condannato di espiare la pena privativa della libertà, in maniera totale o parziale, in uno stabilimento aperto (ossia in una struttura che dispone di misure di sicurezza ridotte per quanto concerne l'organizzazione, il personale e la costruzione) se questa sua collocazione non provoca pericoli alla comunità, evita il ripetersi di azioni delittuose e non vi è rischio di fuga.

L'art. 3 del Regolamento delle strutture carcerarie del Cantone Ticino del 15.12.2010, in vigore dall'1.1.2011, precisa che il carcere penale “La Stampa” è, tra l’altro, destinato all’incarcerazione di persone maggiorenni poste in esecuzione di pena o di misura o di internamento (cpv. 3 lit. a). Esso stabilisce inoltre che sono strutture chiuse “La Farera” e “La Stampa” (cpv. 4) mentre “Lo Stampino” e il “Naravazz” sono strutture aperte (cpv. 5). Queste ultime sono in particolare destinate all'incarcerazione di: a) persone in esecuzione di pene eseguite in regime di lavoro esterno; b) persone in esecuzione di pene eseguite in forma di semiprigionia; c) persone in esecuzione di pene di breve durata eseguite per giorni; d) persone in esecuzione di pena che non presentano un rischio di fuga e per le quali non vi è da attendersi che commettano nuovi reati (cpv. 6).

La persona incarcerata viene ammessa al regime ordinario qualora motivi di sicurezza non vi si oppongano (art. 40 cpv. 1 prima frase).

2.2.

Interpretato e contrario il testo dell’art. 76 cpv. 2 CP, si ha che di regola il detenuto deve essere collocato in un penitenziario aperto (ove si intende uno stabilimento “aperto” o “semiaperto”), a meno che sussita il pericolo che egli si dia alla fuga oppure vi sia il rischio che egli commetta nuovi reati.

In altre parole, è sufficiente che sia adempiuto uno di questi due criteri (unici criteri determinanti) per ordinare il collocamento di un detenuto in un penitenziario chiuso o in un reparto chiuso di un penitenziario aperto. Il rischio di fuga e il rischio di recidiva non devono essere realizzati cumulativamente (cfr. Messaggio concernente la modifica del Codice penale svizzero del 21.09.1998, pubblicato in FF 1999 p. 1669 ss., p. 1793; BSK Strafrecht I – B.F. BRÄGGER, op. cit., art. 76 CP n. 8).

Con quale intensità debba sussistere il pericolo di fuga o il rischio che il detenuto commetta nuovi reati posto dall'art. 76 cpv. 2 CP, non può essere espresso in generale e in astratto ma dipende dalle circostanze. Tali due criteri, come visto più sopra, non sono cumulativi (Messaggio concernente la modifica del Codice penale svizzero del 21.9.1998, op. cit., p. 1793).

Per ammettere l'esistenza di un pericolo di fuga o di recidiva non occorre certamente che siano state intraprese manovre concrete in tal senso, bensì è sufficiente che sia riconoscibile l'esistenza di detti rischi (BSK Strafrecht I − B. F. BRÄGGER, op. cit., art. 77b CP n. 9).

2.3.

Conformemente alla giurisprudenza federale il rischio di fuga deve essere valutato in considerazione dell’insieme delle circostanze proprie al detenuto, quali per esempio le sue condizioni di vita (“Lebensumstände”), i legami familiari (“familiäre Bindungen”), la sua situazione professionale e finanziaria (“berufliche und finanzielle Situation”), nonché le sue relazioni all’estero (“Kontakte zum Ausland”). Infatti non si può concludere sull’esistenza di questo rischio solo sulla base di una possibilità astratta di fuga. Occorre piuttosto che vi sia una certa probabilità, fondata su concreti motivi, che il detenuto posto in libertà si sottragga all’esecuzione della pena, dandosi alla fuga (sentenze TF 6B_432/2012 del 26.10.2012, consid. 3.; 6B_254/2012 del 18.6.2012 consid. 3.; 6B_577/2011 del 12.1.2012 consid. 2.1. e 2.2.). Il quantum della pena che gli resta da espiare da solo non basta per ammettere il rischio di fuga. Può tuttavia essere considerato, unitamente ad altre circostanze, quale indizio di una possibile fuga (sentenza TF 6B_432/2012 del 26.10.2012 consid. 3.; DTF 125 I 60). Un rischio acuto di fuga viene ammesso in special modo dalla dottrina, quando l’interessato non intrattiene in Svizzera una rete di relazioni, ovverossia quando egli non dispone di legami con il nostro paese. Ciò che di principio viene presunto per i cosiddetti turisti del crimine (“Kriminaltouristen”) e per i condannati senza un valido permesso di soggiorno o di domicilio (BSK Strafrecht I − B. F. BRÄGGER, op. cit., art. 76 CP n. 4).

  1. 3.1.

Nella decisione qui impugnata il giudice dei provvedimenti coercitivi, a sostegno delle proprie conclusioni circa il mantenimento in sezione chiusa del qui reclamante, si limita a richiamare e a riconfermare le argomentazioni esposte nella propria precedente decisione di collocamento iniziale (in sezione chiusa) resa il 17.05.2016, in cui egli ha ritenuto esistere il rischio che il reclamante potesse darsi alla fuga sottraendosi all’esecuzione della pena, visto che nei confronti di quest’ultimo era stato emesso un divieto di entrata a tempo indeterminato, notificatogli il 20.07.2011.

Il reclamante dal canto suo, al proposito, ribadisce in questa sede di non avere alcuna intenzione di darsi alla fuga o di riparare nel proprio paese d’origine − dove conferma di non volervi più fare ritorno −. Sostiene nuovamente che sul nostro territorio risiederebbero il proprio figlio e la propria compagna, entrambi, a suo dire, “vostri connazionali”. Inoltre egli asserisce di essere “in possesso di un permesso di soggiorno europeo” e di aver fatto uso di documenti falsi perché “dovevo andar via dal mio paese e non potevo farlo con le mie vere generalità” (reclamo 6/7.07.2016, p. 2).

3.2.

3.2.1.

Nel precedente giudizio sul reclamo contro la decisione 17.05.2016 di collocamento iniziale del giudice dei provvedimenti coercitivi (decisione del 5.07.2016, inc. CRP 60.2016.149, non ancora passata in giudicato ma sinora nemmeno oggetto di ricorso al Tribunale federale), questa Corte ha operato degli accertamenti, che risultano pertinenti anche in questa sede e che non vengono contraddetti dall’incarto GPC 850.2011.470.

Tali accertamenti vengono di conseguenza ripresi per intero nei presenti considerandi e qui di seguito riprodotti.

3.2.2.

RE 1 è cittadino dominicano. Per i primi tre anni egli avrebbe vissuto a __________ (Repubblica dominicana) poi, seguendo la madre, di professione ballerina, si sarebbe stabilito in __________, dove avrebbe frequentato gli anni della scolarità obbligatoria. Nel seguito, sempre con la madre, sarebbe venuto in Ticino, dove non avrebbe concluso alcun apprendistato e avrebbe svolto alcuni lavori saltuari.

Successivamente, poco meno che ventenne, egli, proveniente dalla __________, è ritornato nel nostro paese dove nel giugno 2005 è stato arrestato una prima volta, siccome coinvolto in un traffico illecito di cocaina. Traffico questo per il quale egli è stato condannato il 17.01.2006 dalla Corte delle assise correzionali a 18 mesi di detenzione, sospesi condizionalmente.

Nell’ambito delle inchieste denominate __________ e __________ tendenti a sventare altri commerci illeciti di stupefacenti e svolte nel 2007 (allorquando il qui reclamante risultava essere d’ignota dimora) è nuovamente emerso il suo coinvolgimento in traffici risalenti all’estate del 2006 (rapporto di segnalazione 21.06.2007, inc. MP __________). Nel seguito egli è incappato nelle condanne del 15.04.2010 della Pretura penale (pena detentiva di 30 giorni), del 6.09.2010 (pena detentiva di 60 giorni) e del 13.07.2011 (pena detentiva di 90 giorni) del Ministero pubblico, in buona sostanza per reati inerenti la legislazione sugli stranieri e la circolazione stradale, oltre la ricettazione. Subito dopo egli si è reso latitante, sottraendosi all’esecuzione dell’ultima pena detentiva inflittagli, così che nei suoi confronti il giudice dei provvedimenti coercitivi ha dovuto emettere un ordine di ricerca e di arresto.

Soltanto il 13.05.2016, grazie ad un controllo di polizia egli, ritrovandosi nuovamente illegalmente sul nostro territorio, è stato tratto in arresto dagli inquirenti ed incarcerato, al fine di scontare la pena detentiva pendente (90 giorni).

In quanto trovato, al momento del suo fermo il 13.05.2016, in possesso di documenti di legittimazione risultati falsi, il 25.05.2016 il Ministero pubblico ha emanato un nuovo decreto d’accusa, in cui, riconosciuto Shane Cassidy Moreno De La Cruz colpevole di falsità in certificati e di entrata illegale, ne ha proposto la condanna alla pena detentiva di 30 giorni. Pena, la cui esecuzione è andata ad aggiungersi a quella precedente di 90 giorni, mediante la decisione qui impugnata.

Ora, a poco più di un mese di distanza fra il primo ed il secondo giudizio reso dal giudice dei provvedimenti coercitivi sul collocamento in sezione chiusa, la situazione personale, familiare, economica e sociale accertata da questa Corte nella propria decisione 5.07.2016 permane anche in questa sede in buona sostanza la stessa.

A RE 1, colpito da un divieto d’entrata per tempo indeterminato, è preclusa qualsiasi possibilità d’inserimento sociale e professionale nel nostro paese. Per il proprio sostentamento egli non può dunque trarre i necessari mezzi finanziari svolgendo un’attività lavorativa lecita sul nostro territorio, né può pretendere di godere di un sostegno vivendo accanto alla compagna e al figlio.

Nel nostro paese, dove è pervicacemente ricaduto in reati contro la legislazione sugli stranieri e la circolazione stradale, egli non vanta altro che un debito con la giustizia, mentre all’estero, in base al suo vissuto (come più sopra esposto), egli dimostra di avere legami più importanti.

In tali circostanze, pur approssimandosi il termine dei 2/3 dell’esecuzione della pena così come il fine pena, la probabilità che egli possa sottrarsi all’espiazione delle pene permane molto alta. Ciò ove più si pone mente al fatto che già in due occasioni egli si è reso latitante per lunghi periodi ed è soltanto grazie a circostanze estranee alla sua volontà che egli ha potuto essere reperito e sottoposto all’espiazione dei suoi debiti penali.

Di conseguenza, essendo in concreto dato uno dei presupposti richiesti dall’art. 76 cpv. 2 CP per ordinare il collocamento in sezione chiusa, la decisione del giudice dei provvedimenti coercitivi deve essere confermata.

  1. Nel suo scritto 6/7.07.2016 il reclamante chiede di essere posto al beneficio della semilibertà.

Ora, l’art. 10 cpv. 1 lit. h LEPM da al giudice dell’applicazione della pena − rispettivamente, per l’art. 73 LOG, al giudice dei provvedimenti coercitivi − la competenza a decidere, tra l’altro, il trasferimento del condannato in sezione aperta e la concessione del lavoro e dell’alloggio esterni ex art. 77a CP.

La Corte dei reclami penali interviene soltanto in seconda battuta, quale istanza di ricorso (art. 12 cpv. 1 lit. b LEPM).

Di conseguenza il giudice dei provvedimenti coercitivi non avendo in concreto reso alcuna decisione in tal senso, che nemmeno è impugnata in questa sede, questa censura cade nel vuoto e non merita approfondimento alcuno.

  1. Il reclamante sembra in questa sede altresì postulare la concessione della liberazione condizionale, comunque a questo stadio prematura. Per gli stessi motivi già esposti al considerando 4. e richiamato l’art. 10 cpv. 1 lit. j LEPM, che conferisce al giudice dell’applicazione della pena − rispettivamente al giudice dei provvedimenti coercitivi (art. 73 LOG) − la competenza ad adottare le decisioni relative alla liberazione condizionale da una pena detentiva, tale censura, a questo stadio, risulta essere irricevibile.

  2. Il reclamo, nella misura in cui è ricevibile, è respinto. Tassa di giustizia e spese seguono la soccombenza.

Per questi motivi,

richiamati gli art. 379 ss., 393 ss., 439 cpv. 1 CPP, 76 ss., la LEPM, il REPM, il Regolamento delle strutture carcerarie del Cantone Ticino del 15.12.2010, l’art. 25 LTG ed ogni altra disposizione applicabile,

pronuncia

  1. Il reclamo, nella misura in cui è ricevibile, è respinto.

  2. La tassa di giustizia di CHF 200.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 250.-- (duecentocinquanta), sono poste a carico di RE 1, attualmente c/o Strutture carcerarie, Lugano.

  3. Rimedio di diritto:

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

  1. Intimazione:

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente La cancelliera

Zitate

Gesetze

18

CP

  • art. 41 CP
  • art. 42 CP
  • art. 76 CP
  • art. 77a CP
  • art. 77b CP

CPP

  • art. 382 CPP
  • art. 385 CPP
  • art. 390 CPP
  • art. 393 CPP
  • art. 396 CPP
  • art. 439 CPP

LEPM

  • art. 10 LEPM
  • art. 12 LEPM

LOG

  • art. 73 LOG

LTF

  • art. 78 LTF
  • art. 81 LTF
  • art. 100 LTF

LTG

  • art. 25 LTG

Gerichtsentscheide

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