Incarto n. 60.2015.9
Lugano 11 febbraio 2015/dr
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliera:
Daniela Fossati, vicecancelleria
sedente per statuire sull’istanza 13.10.2014 presentata dal
IS 1
tendente ad ottenere l’autorizzazione ad esaminare e a fotocopiare gli atti istruttori degli incarti di cui ai decreti del __________ e del __________ emanati dalla Magistratura dei minorenni a carico di PI 1 ai fini dell’istruttoria del procedimento amministrativo in materia di rifiuto di rilascio del permesso di domicilio;
premesso che lo scambio degli allegati effettuato tra le parti nell’ambito della procedura di cui all’incarto CRP __________ vale anche per il presente incarto;
richiamato lo scritto 7.11.2014 della Magistratura dei minorenni, mediante il quale si rimette al giudizio di questa Corte;
richiamate inoltre le osservazioni 10/11.11.2014 e 24/25.11.2014 (duplica) di PI 1, __________ (patr. da: avv. PR 1, __________), e la la replica 17.11.2014 del IS 1, di cui si dirà in seguito;
rilevato che la Magistratura dei minorenni ha rinunciato a presentare osservazioni di duplica;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
A carico di PI 1 (__________), cittadino __________, sono stati emanati tre decreti dal sostituto magistrato dei minorenni Fabiola Gnesa, segnatamente il __________ (decisione no. PRLA __________ – inc. __________ e inc. __________), il __________ (decisione no. PRPE __________ – inc. __________) e infine il __________ (decisione no. SORV __________ SORV-DECO – inc. __________ e inc. __________).
I tre summenzionati decreti sono regolarmente passati in giudicato, non essendo stati impugnati.
1.2.
Dall’incarto TRAM __________ risulta inoltre che il __________ il procuratore pubblico Nicola Respini ha posto PI 1 in stato di accusa dinanzi alla Pretura penale siccome ritenuto colpevole di grave infrazione alle norme della circolazione ed ha proposto la sua condanna alla pena pecuniaria di CHF 450.-- (corrispondente a quindici aliquote da CHF 30.-- cadauna), sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni, quale pena aggiuntiva alla misura protettiva della sorveglianza, nonché alla pena detentiva di sessanta giorni, sospesa condizionalmente per un anno, decretata nei suoi confronti dalla Magistratura dei minorenni il 2.04.2010, alla multa di CHF 600.-- e al pagamento della tassa di giustizia e spese, con l’iscrizione della condanna a casellario giudiziale la cui eliminazione soggiace all’art. 369 CP, e meglio come descritto nel DA __________ (cfr. copia DA __________ dell’incarto dell’Ufficio della migrazione, Servizio stranieri/Stati terzi riguardante PI 1 inserito nell’incarto STR.__________ del Servizio dei ricorsi del CdS facente parte dell’incarto __________ del IS 1).
1.3.
Infine, dall’estratto del casellario giudiziale svizzero del 20.01.2015 risulta che il 24.10.2013 è stato emanato un ulteriore decreto di accusa a carico di PI 1 per i reati di cui all’art. 96 cpv. 3 LCStr ("Far guidare senza licenza di circolazione o targhe di controllo", "Far guidare senza assicurazione di responsabilità civile") e all’art. 97 cpv. 1 LCStr, ("Cessioni abusive di licenze e / o targhe di controllo") in relazione ai fatti avvenuti l’__________. L’Untersuchungsamt di __________ ha proposto la sua condanna alla pena pecuniaria di CHF 2'000.-- (corrispondente a cinquanta aliquote da CHF 40.-- cadauna), sospesa condizionalmente per un periodo di prova di quattro anni e alla multa di CHF 900.--. Il predetto decreto risulta essere passato in giudicato il medesimo giorno (doc. CRP 3 – inc. __________).
A sostegno della sua richiesta il giudice delegato, richiamando in particolare l’art. 64 vLPamm e l’art. 62 cpv. 4 LOG, precisa che è pendente dinanzi al IS 1 un ricorso presentato da PI 1 (patr. da: avv. PR 1, __________), contro la decisione __________ (no. __________) del Consiglio di Stato in materia di rifiuto di rilascio di un permesso di domicilio (doc. CRP 1 – inc. __________).
Lo stesso giorno il giudice delegato ha presentato a questa Corte un’altra istanza di ispezione degli atti ex art. 62 cpv. 4 LOG tendente ad ottenere la messa a disposizione della summenzionata documentazione in materia di diniego dell’attinenza comunale riguardante sempre la persona di PI 1, oggetto di un separato giudizio (cfr., al proposito, decisione 11.02.2015, inc. CRP __________), trattandosi di due procedure amministrative distinte.
Con le sue osservazioni 10/11.11.2014 PI 1 si oppone alla trasmissione della documentazione richiesta, trattandosi di condanne da lui subite quando egli era minorenne, che peraltro non figurerebbero più a casellario giudiziale, essendo state eliminate. In seguito egli si sarebbe perfettamente conformato all’ordinamento e alla sicurezza pubblici e non avrebbe più dato adito ad alcuna lagnanza. L’istanza disattenderebbe quanto sancito dall’art. 369 cpv. 7 CP e la recente giurisprudenza del Tribunale federale sarebbe chiara al proposito (doc. CRP 6 – inc. __________).
Con replica 17.11.2014 il giudice delegato ribadisce la sua richiesta di acquisire agli atti gli incarti penali sfociati nei decreti __________ e __________ inerenti a PI 1, poiché conterrebbero elementi rilevanti suscettibili di influire sul giudizio che il IS 1 dovrà emanare nell’evasione dei ricorsi presentati da quest’ultimo avverso le decisioni emanate dal Consiglio di Stato in materia di rifiuto del rilascio di un permesso di domicilio rispettivamente di una mancata concessione dell’attinenza comunale. Rileva al riguardo che in entrambi gli ambiti giuridici le condanne penali cancellate dal casellario giudiziale potrebbero, in determinati casi, entrare in linea di considerazione allo scopo di valutare la reputazione e il livello di integrazione di una persona, richiamando il Manuale sulla cittadinanza dell’Ufficio federale della migrazione per le questioni in materia di naturalizzazione e una decisione del Tribunale federale per il diritto degli stranieri (doc. CRP 8 – inc. __________).
Con duplica 24/25.11.2014 PI 1 ribadisce che era ancora minorenne allorquando ha subito le condanne e che pertanto le considerazioni esposte dal giudice delegato non potrebbero trovare applicazione al caso in esame, e ciò nel rispetto del principio di proporzionalità. Inoltre non sarebbe giustificato da alcun interesse pubblico preponderante. In conclusione si rimette nondimeno al prudente giudizio di questa Corte (doc. CRP 10 – inc. __________).
Come ricordato dalla prassi di questa Corte, in caso di richiesta da parte di autorità giudiziarie tendente ad ottenere documenti di un incarto penale, la giurisprudenza ammette la richiesta se:
(i) si riferisce a procedimenti ancora pendenti presso l'autorità richiedente;
(ii) è compatibile con il codice di rito applicabile a quel procedimento;
(ii) è formulata dal titolare dell’autorità giudiziaria richiedente.
Inoltre deve essere dato un legame di pertinenza dell’incarto richiamato con quello richiamante.
La competenza del IS 1 a statuire in materia di rifiuto di rilascio del permesso di domicilio contro la risoluzione __________ (no. __________) del CdS discende dall’art. 9 cpv. 2 della Legge di applicazione alla legislazione federale in materia di persone straniere dell’8.06.1998 (LALPS; RL 1.2.2.1).
5.2.
Giusta l’art. 34 cpv. 2 LStr il permesso di domicilio (ordinario) può essere rilasciato allo straniero che ha soggiornato in Svizzera per almeno dieci anni in totale sulla scorta di un permesso di breve durata o di un permesso di dimora e negli ultimi cinque anni è stato ininterrottamente titolare di un permesso di dimora (lit. a) e se non sussistono motivi di revoca secondo l’art. 62 LStr (lit. b).
In particolare è motivo di revoca ai sensi dell’art. 62 lit. c LStr se lo straniero ha violato in modo rilevante o ripetutamente oppure espone a pericolo l’ordine e la sicurezza pubblici in Svizzera o all’estero o costituisce una minaccia per la sicurezza interna o esterna della Svizzera.
L’art. 60 OASA – che richiama l’art. 34 cpv. 2 LStr e l’art. 96 LStr (esercizio del potere discrezionale) – precisa che prima del rilascio del permesso di domicilio si deve verificare il comportamento tenuto fino a quel momento dal richiedente nonché il suo grado d’integrazione.
Inoltre è data violazione della sicurezza e dell’ordine pubblici ai sensi l’art. 80 OASA – norma che richiama l’art. 62 lit. c e l’art. 63 lit. b LStr – in caso, tra l’altro, di mancato di rispetto di prescrizioni di legge e di decisioni delle autorità (cpv. 1 lit. a).
5.3.
5.3.1.
Con la modifica del Codice penale svizzero, entrata in vigore l’1.1.2007, il titolo quinto relativo al casellario giudiziale (art. 359 ss. vCP) è stato sostituito dal titolo sesto (art. 365 - 371 CP).
L’art. 365 CP – che sostituisce il previgente art. 359 CP – dispone che l’Ufficio federale di giustizia gestisce, insieme ad altre autorità federali e ai Cantoni (art. 367 cpv. 1 CP), un casellario giudiziale informatizzato nel quale sono iscritte le condanne e le richieste di estratti del casellario giudiziale in relazione con procedimenti penali pendenti, contenente dati personali e profili della personalità degni di particolare protezione (cpv. 1 frase 1).
5.3.2.
Il contenuto dell’estratto del casellario giudiziale è sancito dall’art. 366 CP.
Il cpv. 3 della predetta disposizione prevede che le sentenze pronunciate contro minori per un crimine o un delitto sono iscritte se la sanzione inflitta è una privazione della libertà (art. 25 DPMin) [lit. a], un collocamento (art. 15 DPMin) [lit. b], un trattamento ambulatoriale (art. 14 DPMin) [lit. c] oppure un’interdizione di esercitare un’attività o un divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate (art. 16a DPMin) [lit. d]. Le sentenze pronunciate contro minori per una contravvenzione sono iscritte se la sanzione inflitta è un’interdizione di esercitare un’attività o un divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate (art. 16a DPMin) [art. 366 cpv. 3bis CP].
Nel casellario giudiziale figurano soltanto le condanne per le quali sono previste delle sanzioni più gravi contemplate dal diritto penale minorile, allo scopo di evitare l’azione di stigmatizzazione della repressione penale esercitata nei confronti dei minori e tenere conto del carattere sporadico di buona parte della criminalità minorile. Con riferimento alla criminalità dei minori non si è voluto però rinunciare ad ogni iscrizione, poiché in caso di condanna di un adulto bisogna poter disporre di informazioni relative a reati gravi commessi durante la sua adolescenza [Messaggio concernente la modifica del Codice penale svizzero (Disposizioni generali, introduzione e applicazione della legge) e del Codice penale militare nonché una legge federale sul diritto penale minorile del 21.09.1998, p. 1845].
5.3.3.
Secondo l’art. 369 cpv. 3 CP le sentenze che contengono come pena principale una pena detentiva con la condizionale, una privazione della libertà con la condizionale, una pena pecuniaria, un lavoro di pubblica utilità o una multa sono eliminate d'ufficio dopo dieci anni.
Le sentenze che contengono una pena con la condizionale, totale o parziale, non vengono riportate nell'estratto rilasciato a privati se il condannato ha superato con successo il periodo di prova (art. 371 cpv. 3bis CP).
5.3.4.
L’art. 369 cpv. 7 CP stabilisce esplicitamente che le iscrizioni eliminate dal casellario giudiziale non devono più poter essere ricostruite. La sentenza eliminata non è più opponibile all’interessato.
Nell’ambito della giurisprudenza del Tribunale federale il summenzionato divieto di utilizzazione (Verwertungsverbot) viene nondimeno relativizzato: l’Alta Corte ammette delle eccezioni per i periti e per le autorità di polizia degli stranieri (BSK Strafrecht II – P. GRUBER, 3. ed., art. 369 CP n. 9 ss.).
Il Tribunale federale, in materia di revoca del permesso di domicilio, ha stabilito che nella ponderazione degli interessi nell’ambito del diritto degli stranieri, il divieto di utilizzazione ai sensi dell’art. 369 cpv. 7 CP va relativizzato nella misura in cui alle autorità di polizia degli stranieri non è vietato di inglobare, nella valutazione del comportamento dello straniero durante la sua intera permanenza in Svizzera, dati penalmente rilevanti che si troverebbero nei loro atti o di cui sarebbero rispettivamente verrebbero a conoscenza in altro modo, in particolare quei dati che hanno dato adito ad un ammonimento da parte della polizia degli stranieri dopo la loro eliminazione dal casellario giudiziale (decisione TF 2C_841/2013 del 18.11.2013 consid. 2; decisione TF 2C_136/2013 del 30.10.2013 consid. 4.2. e rif.; BSK Strafrecht II – P. GRUBER, op. cit., art. 369 CP n. 11 e rif.). I reati penali che sono remoti non assumono, di regola, una grande importanza, in particolare se si tratta di errori esigui (BSK Strafrecht II – P. GRUBER, op. cit., art. 369 CP n. 11).
Nella decisione 2C_136/2013 del 30.10.2013 consid. 4.2. l’Alta Corte ha inoltre condiviso l’opinione dell’autorità di prima istanza secondo la quale si può prendere in considerazione il comportamento assunto dallo straniero durante il suo soggiorno di lunga durata in Svizzera, anche allorquando l’interessato non è stato ammonito dall’Ufficio degli stranieri.
La summenzionata condanna figura ancora iscritta a casellario giudiziale, non essendo trascorsi i dieci anni previsti dall’art. 369 cpv. 3 CP.
Per quanto concerne le condanne subite da PI 1 da minorenne va rilevato che dall’estratto del casellario giudiziale 20.01.2015 risulta soltanto la pena inflittagli il __________ [decisione no. SORV __________ SORV-DECO – inc. __________ e inc. __________, in cui è stato ritenuto autore colpevole di violenza carnale (art. 190 CP) e denuncia mendace (art. 303 CP) ed è stato condannato a sottostare alla misura protettiva della sorveglianza, a sessanta giorni di detenzione, dedotti sedici giorni di carcere preventivo già sofferto, la cui esecuzione è stata sospesa condizionalmente per un periodo di prova di un anno].
Le decisioni del __________ e del __________ (cfr., al proposito, considerando 1.1. della presente decisione) sono, per contro, state eliminate d’ufficio e non figurano più a casellario giudiziale.
Tutto ciò ponderato, a giudizio di questa Corte è dato un interesse giuridico legittimo ai sensi dell’art. 62 cpv. 4 LOG da parte del RE 1 a consultare gli atti istruttori limitatamente agli incarti penali __________ e __________ riguardanti PI 1 entrambi sfociati nel decreto __________ (decisione no. SORV __________/FG/mr SORV-DECO), in considerazione del fatto che la predetta condanna è ancora iscritta a casellario giudiziale e non è ancora stata eliminata d’ufficio e della gravità dei reati da lui commessi in età adolescenziale [violenza carnale (art. 190 cpv. 1 CP) e denuncia mendace (art. 303 CP)]. In tal modo l’autorità istante potrà comunque avere un quadro più completo sulla sua persona per valutare la sua reputazione e il livello di integrazione durante la sua permanenza in Svizzera.
Di conseguenza – dopo il passaggio in giudicato della presente decisione – gli incarti penali __________ e __________ della Magistratura dei minorenni riguardanti PI 1 vengono trasmessi, in originale, al IS 1 con l’obbligo di restituirli alla predetta autorità, al più tardi, a procedimento amministrativo concluso.
Il giudice delegato è – se necessario – autorizzato a fotocopiare soltanto i documenti necessari ai fini del suo giudizio.
Per questi motivi,
visti l’art. 62 cpv. 4 LOG, il CP, la DPMin, la LStr, la OASA ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.
Non si prelevano tassa di giustizia e spese.
Rimedio di diritto:
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La cancelliera