Incarto n. 60.2024.107
Lugano 10 settembre 2024/dp
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Nicola Respini, presidente, Ivano Ranzanici, Giovan Maria Tattarletti
cancelliera:
Daniela Fossati
sedente per statuire sul reclamo 16/17.04.2024 presentato dal
RI 1
contro
il decreto 08.04.2024 della presidente della Pretura penale con cui ha deciso di sospendere il procedimento penale di cui all’incarto _______ e di mantenere pendente presso di sé la causa sospesa;
richiamate le osservazioni 25/26.04.2024 della presidente della Pretura penale, con cui apporta diverse considerazioni (tra cui il fatto che la Pretura penale non è competente per ricevere querele penali ex art. 304 CPP);
richiamato inoltre lo scritto 14/17.06.2024 del procuratore pubblico Daniele Galliano che – preso atto delle considerazioni della presidente della Pretura penale – si rimette al prudente giudizio di questa Corte, senza presentare osservazioni di replica;
rilevato che PI 1, __________ (patr. da: avv. PR 1, __________), e la __________ – interpellati da questa Corte – non hanno presentato osservazioni in merito al reclamo;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto
a. Il 01.05.2023, presso gli uffici del Comando della Legione carabinieri __________, Stazione di __________, PI 1 ha sporto denuncia/querela orale contro ignoti, dichiarando di essere stato vittima di un furto, tra le ore 12:00 del 30.04.2023 e le ore 10:30 del 1°.05.2023, a __________, in Viale __________, dell’autovettura, marca VW modello Polo, targata TI __________, a lui intestata e di sua proprietà, assicurata presso la __________, al cui interno vi era un piccolo trolley che conteneva alcuni indumenti e un iPad.
b. Il 02.05.2023, preso atto della segnalazione telefonica di PI 1, la __________, ove l’autovettura oggetto del preteso furto era stata assicurata, ha aperto la pratica di sinistro.
c. Il 05.05.2023 (con l’apposito formulario) PI 1 ha pure sporto denuncia/querela alla Polizia cantonale contro ignoti in merito all’asserito furto, indicando nondimeno che l’autovettura gli era stata concessa in leasing.
d. PI 1 è stato interrogato, in tre occasioni, dalla polizia in relazione alla sua denuncia/querela: il 09.05.2023 e il 22.05.2023 in qualità di persona informata sui fatti, mentre il 27.06.2023 come imputato per titolo di truffa poiché sospettato di aver ingannato sia le autorità che la propria assicurazione.
Il 13.07.2023 è stato acquisito agli atti il rapporto d’inchiesta di polizia giudiziaria 12.07.2023 (con i verbali del 22.05.2023 e del 27.06.2023 e i dati dell’autovettura forniti da __________, inc. MP __________).
e. Il 17.07.2023 il procuratore pubblico ha informato la __________ di procedere penalmente nei confronti di PI 1 per titolo di truffa e sviamento della giustizia in relazione al presunto furto del veicolo, essendo emerso dall’inchiesta il sospetto che fosse stata soltanto una messa in scena. Le ha inoltre chiesto di trasmettergli copia dell’incarto assicurativo inerente alla polizza intestata ad PI 1 e se fosse intenzionata a costituirsi accusatrice privata nel procedimento penale (con l’indicazione dell’esatto danno subito).
f. Sempre il 17.07.2023 il magistrato inquirente ha incaricato la polizia di eseguire la perquisizione domiciliare dell’abitazione di PI 1 e il sequestro di tutti i cellulari di rilevanza per l’inchiesta, dal momento che la versione dei fatti fornita dall’imputato appariva poco credibile [“… già solo per il fatto che da una prima verifica … sarebbe stato identificato alla guida del citato veicolo per l’ultima volta il 9 aprile 2023, sull’autostrada A2 in direzione sud. Inoltre … non sarebbe in grado in nessun modo di comprovare che tra il 30 aprile e il 01 maggio sia stato effettivamente a __________ (__________), essendosi anche rifiutato di consegnare il proprio telefono cellulare per un’analisi” (AI 4, p. 1)].
g. Con scritto 28/31.07.2023 la __________ ha trasmesso al pubblico ministero la documentazione richiesta (tra cui la denuncia/querela 05.05.2023, il verbale d’interrogatorio di polizia 09.05.2023 di PI 1 e il contratto di leasing dell’autovettura), precisando di non aver erogato alcuna prestazione assicurativa per il caso, di aver sospeso il sinistro e di costituirsi accusatrice privata nel procedimento penale ai sensi degli art. 118 ss. CPP.
h. Il 29.08.2023 è stato acquisito agli atti il rapporto di complemento 28.08.2023 della polizia (con allegato il verbale di perquisizione e/o di sequestro 26.07.2023 e l’elenco degli oggetti sequestrati).
i. Con scritto 30.08.2023 (giunto al Ministero pubblico il 31.08.2023) l’avv. PR 1 ha trasmesso al magistrato inquirente una dichiarazione spontanea del suo assistito PI 1, a valere quale parziale rettifica di quanto dichiarato nei suoi precedenti verbali, chiedendo un nuovo interrogatorio del suo patrocinato con il pubblico ministero.
j. Con decreto 30.08.2023 il procuratore pubblico ha posto PI 1 in stato di accusa dinanzi alla Pretura penale siccome ritenuto colpevole di tentata truffa giusta l’art. 146 cpv. 1 CP [“per avere, nel periodo compreso dal 09 aprile al 05 maggio 2023, a __________ e in altre imprecisate località, al fine di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, tentato di ingannare con astuzia una persona, affermando cose false o dissimulando cose vere, oppure confermandone subdolamente l’errore, inducendole in tal modo ad atti pregiudizievoli al patrimonio proprio o altrui, non riuscendo nel suo intento, e meglio, per avere, trovandosi in ristrettezze finanziarie, contattando allora una terza persona (non identificata) e accordandosi i due per il furto (su commissione) del suo veicolo a motore, recandosi quindi il 09 aprile 2023 (alle ore 01:03) a __________ (Italia) a bordo dell’autovettura Volkswagen Polo targata __________, parcheggiando il veicolo nel luogo predefinito affinché venisse rubato di proposito, lasciando la seconda chiave nell’abitacolo, sporgendo quindi il 01 maggio 2023 alle ore 10:51 denuncia penale presso la __________ (stazione di __________), affermando, contrariamente al vero, di essere stato vittima del furto dell’autovettura e di averla parcheggiata in Via della __________ nei pressi del (numero) civico __ a __________ intorno alle ore 12:00 del 30.04.2023 e di essersi accorto del furto alle 10:30 del 01 maggio 2023, presentando il 05 maggio 2023 anche denuncia penale presso la Gendarmeria di __________, nonché contattando la compagnia assicurativa annunciando il sinistro, tentato di ingannare con astuzia i dipendenti della __________, al fine di indurli ad atti pregiudizievoli al patrimonio, ritenuto che il veicolo era stato valutato dall’assicurazione in CHF 31'700.00, non riuscendo nel suo intento in quanto scoperto dalla Polizia”] e sviamento della giustizia giusta l’art. 304 cifra 1 CP [“per avere, in data 05 maggio 2023 presso gli Uffici della Polizia Cantonale, Gendarmeria di __________, fatto all’Autorità una falsa denuncia per un atto punibile, che egli sapeva non commesso, e meglio, per avere dichiarato, contrariamente al vero, di essere stato vittima del furto dell’autovettura Volkswagen Polo targata , mentre, invece, egli era d’accordo con una terza persona (rimasta sconosciuta) affinché l’auto gli venisse rubata di proposito, ritenuto che PI 1 si era recato il 09 aprile 2023 (alle ore 01:03) a __________ (), parcheggiando il veicolo nel luogo predefinito rubato di proposito, lasciando la seconda chiave nell’abitacolo”] (DA __________, p. 1/2).
Ha proposto la sua condanna alla pena pecuniaria di complessivi CHF 900.00 (trenta aliquote a CHF 30.00/aliquota), pena sospesa condizionalmente per un periodo di prova di quattro anni, al pagamento della tassa di giustizia e delle spese, rinviando l’accusatrice privata (la __________) al competente foro per le pretese di natura civile; ha inoltre deciso di non revocare il beneficio della condizionale concesso alla pena pecuniaria di complessivi CHF 1'600.00 (venti aliquote a CHF 80.00/aliquota), sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni, decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico, prolungandone il periodo di prova di un anno; ha pure ordinato la cancellazione totale della memoria del cellulare iPhone Pro 14 con cover trasparente (con spese da anticipare dall’imputato), non avendo fornito il codice PIN e di sblocco agli inquirenti.
k. Con scritto 04/05.09.2023 l’imputato, per il tramite del suo legale, avv. PR 1, si è opposto al decreto.
l. Il 06.09.2023 il procuratore pubblico ha confermato il decreto di accusa e ha trasmesso gli atti alla Pretura penale per il dibattimento, comunicando di rinunciare ad intervenire al pubblico dibattimento.
m. Con scritto 15.02.2024 il procuratore pubblico, richiamando il suddetto decreto d’accusa pendente presso l’autorità di primo grado, ha informato la Pretura penale che in data 25/26.01.2024 anche __________, con sede a __________, ha sporto denuncia penale contro PI 1 per titolo di appropriazione indebita (art. 138 cifra 1 cpv. 1 CP) per non aver riconsegnato l’autovettura (oggetto del preteso furto) nonostante la disdetta del contratto di leasing (inc. MP __________). Ha altresì reputato che si trattava dei medesimi fatti già contemplati nel decreto d’accusa (oggetto di opposizione) e che i reati di truffa e di appropriazione indebita non entravano in concorso per i medesimi fatti. Il Ministero pubblico non poteva pertanto aprire l’istruzione. Ha concluso chiedendo al giudice di “… eventualmente valutare i fatti dal punto di vista giuridico anche nel reato di appropriazione indebita, in alternativa al reato di tentata truffa menzionato nel decreto d’accusa (art. 344 CPP)” (AI 5 – inc. ______). Allo scritto ha allegato copia della denuncia 25/26.01.2024 di __________ con la relativa documentazione.
n. Con presa di posizione del 12.03.2024 la presidente della Pretura penale ha anzitutto rilevato che, quale autorità di primo grado, non era competente per ricevere querele penali ex art. 304 CPP. Ha addotto che la denuncia/querela presentata da __________, un accusatore privato differente, riguardava il fatto che l’imputato non avrebbe saldato le rate del leasing né restituito l’autovettura dopo l’intervenuta disdetta del 17.10.2023. Ha quindi reputato che, conformemente agli art. 299 ss. CPP, l’accertamento dei fatti, la raccolta delle relative prove e la decisione in merito alla denuncia/querela di __________ fosse di competenza del pubblico ministero (con l’eventuale valutazione dei fatti dal profilo giuridico prendendo in considerazione il reato di appropriazione indebita in alternativa al reato di tentata truffa prospettato nel decreto di accusa 30.08.2023). Nel caso in cui il magistrato inquirente non avesse ritenuto adempiuto il concorso tra il reato di truffa e quello di appropriazione indebita avrebbe potuto, se del caso, emanare una decisione (impugnabile) in questo senso. Soltanto dopo un’eventuale opposizione al nuovo decreto d’accusa la Pretura penale avrebbe potuto essere competente a decidere sulla denuncia/querela sporta da __________. Nel frattempo, in caso di apertura di un nuovo procedimento penale a carico dell’imputato, l’incarto _________ avrebbe potuto essere sospeso in attesa della nuova decisione. Ha concluso ritenendo che il modo di procedere proposto dal magistrato inquirente avrebbe violato le norme più fondamentali della procedura penale.
o. Con scritto 14.03.2024 il procuratore pubblico, richiamando l’art. 325 cpv. 2 CPP, ha chiesto alla presidente della Pretura penale la restituzione dell’incarto per la redazione di un atto d’accusa con una qualifica alternativa dei fatti ipotizzati nel decreto d’accusa (truffa, subordinatamente appropriazione indebita).
p. Il 18.03.2024 la presidente della Pretura penale, con riferimento ai precedenti scritti 12.03.2024 e 14.03.2024, ha prospettato alle parti la sospensione del procedimento penale in vista dell’istruzione della nuova denuncia/querela sporta da __________ (inc. MP __________), assegnando loro un termine di dieci giorni per presentare eventuali osservazioni.
q. Con presa di posizione del 20.03.2024 il procuratore pubblico ha riproposto la necessità di annullare il decreto d’accusa (DA __________) e di retrocedere l’incarto al Ministero pubblico affinché potesse promuovere l’accusa con un atto d’accusa con ipotesi accusatorie alternative (considerato come a suo giudizio si trattava degli stessi fatti già indicati nel decreto di accusa sotto un’altra veste giuridica).
Sia la __________ sia l’imputato non hanno formulato osservazioni.
r. Con decreto 08.04.2024, richiamando l’art. 314 cpv. 1 CPP, la presidente della Pretura penale ha deciso di sospendere il procedimento penale di cui all’incarto ________, mantenendo allo stesso tempo la causa sospesa presso di sé.
Ha anzitutto ricordato che il decreto d’accusa 30.08.2023 (oggetto di opposizione e pendente presso l’autorità di primo grado) rimproverava all’imputato di avere, tra il 09.04.2023 e il 05.05.2023, tentato di truffare la __________, affermando di essere stato vittima del furto dell’autovettura da lui detenuta in leasing.
La nuova denuncia/querela di __________ riguardava invece il preteso fatto che l’imputato non avesse né saldato le rate del leasing dell’autovettura né proceduto alla sua restituzione dopo l’intervenuta disdetta del contratto del 17.10.2023.
Ha poi esposto che il giudice di primo grado poteva sospendere il procedimento penale per le ragioni indicate nell’art. 329 cpv. 1 CPP, ma anche per quelle previste dall’art. 314 cpv. 1 CPP (applicabile per analogia nell’ambito della procedura giudiziaria), in particolare con riferimento alla sua lit. b., se il suo esito dipendeva da un altro procedimento penale di cui appariva opportuno attendere l’esito. Ha, tra l’altro, addotto che la sospensione doveva essere annunciata alle parti ex art. 318 CPP (applicabile per analogia), come nel caso concreto, ove alle parti era stato assegnato un termine per presentare osservazioni.
Ha dunque deciso, richiamando una decisione di questa Corte del 14.02.2023 e mantenendo la causa presso la Pretura penale, di sospendere il procedimento penale di cui all’inc. ________ ai sensi dell’art. 314 cpv. 1 lit. b CPP “… in attesa degli accertamenti del magistrato inquirente sui fatti oggetto della denuncia 25 gennaio 2024 di __________ e della sua decisione di merito (con l’emanazione di un eventuale ulteriore decreto di accusa) che consideri anche quest’ultima quale accusatrice privata” (decreto 08.04.2024, p. 2, inc. _________).
Ha infine addotto che una decisione di sospensione era una decisione ordinatoria di principio impugnabile se cagionava un pregiudizio irreparabile (decisione TF 1B_261/2019 dell’11.06.2019 consid. 2.1.).
s. Con gravame 16/17.04.2024 il Ministero pubblico e, per esso, il procuratore pubblico Daniele Galliano, chiede, in suo accoglimento, di annullare il decreto impugnato e di ritrasmettere l’incarto alla Pretura penale per procedere con il dibattimento.
Il reclamante, esposta la giurisprudenza del Tribunale federale in merito alla natura della decisione di sospensione e di rinvio del procedimento penale ex art. 329 cpv. 2 CPP e ricordati i fatti alla base del decreto impugnato, ripropone la sua argomentazione secondo la quale i fatti di cui al decreto di accusa 30.08.2023 (DA __________) e quelli indicati nella denuncia penale 25/26.01.2024 di __________ (inc. MP __________) sarebbero gli stessi. A suo dire sarebbe manifesto che il denominatore comune dei reati di (tentata) truffa e di appropriazione indebita sia la sparizione del veicolo concesso in leasing, con la necessità di appurare lo scopo perseguito dall’imputato (tentata truffa per ottenere un indennizzo assicurativo, ove la danneggiata sarebbe la compagnia di assicurazione oppure appropriazione indebita per non aver riconsegnato il veicolo ad __________ nonostante la disdetta del contratto).
Secondo il magistrato inquirente nel caso in disamina, in applicazione del principio ne bis in idem, occorre scegliere tra l’ipotizzato reato di appropriazione indebita o di tentata truffa, entrambi i reati fondandosi sullo stesso complesso di fatti. Reputa altresì che nel decreto impugnato non sia stato in alcun modo spiegato per quale ragione sarebbe necessario istruire un secondo procedimento penale i cui fatti sarebbero identici a quelli del procedimento penale sfociato nel decreto di accusa (in opposizione), con il rischio di cagionare un pregiudizio irreparabile sia ai danni della pubblica accusa che dell’accusatore privato. A tal proposito richiama la decisione TF 1B_13/2020 del 10.02.2020 consid. 1.4., chiedendo di entrare nel merito del gravame.
Lamenta una “denegata giustizia formale”, non avendo il presidente della Pretura penale dato seguito alla sua richiesta di inserire una qualifica giuridica alternativa nel decreto d’accusa (esaminando se si trattava del medesimo complesso di fatti) invece di sospendere “alla cieca” il procedimento penale e di ordinare al magistrato inquirente di istruire l’esposto penale di __________ (doc. CRP 1, p. 4). La sospensione del procedimento penale non avrebbe alcun senso in caso di qualifica giuridica diversa dei fatti ipotizzati nel decreto di accusa, la cui scelta spetterebbe al giudice e non al pubblico ministero.
Rimprovera alla presidente della Pretura penale di aver violato l’art. 329 CPP (per non aver indetto il pubblico dibattimento con l’interrogatorio dell’imputato e con l’ipotesi alternativa/subordinata del reato di appropriazione indebita al reato di tentata truffa di cui al decreto d’accusa), e pure l’art. 344 CPP (per aver omesso di esaminare se si trattava dello stesso complesso di fatti in relazione della denuncia sporta da __________ per titolo di appropriazione indebita; la questione della tentata truffa in concorso con l’appropriazione indebita e per aver evitato di ipotizzare una qualifica giuridica alternativa), così come il diritto di essere sentito (reputando che il decreto impugnato non sia sufficientemente motivato con riferimento alle censure sollevate con il reclamo).
t. Nelle proprie osservazioni 25/26.04.2024 la presidente della Pretura penale evidenzia come spetterebbe al pubblico ministero istruire la denuncia penale presentata da __________. La proposta del procuratore pubblico di farle prospettare all’imputato una qualifica giuridica alternativa in occasione del pubblico dibattimento, violerebbe qualsivoglia principio della procedura penale così come il diritto delle parti (tra cui il fatto che __________ non avrebbe alcun diritto di parte, non avendo potuto costituirsi accusatrice privata nel procedimento penale di cui all’incarto __________ e che potrebbe pertanto invocare una denegata giustizia).
In merito al principio ne bis in idem, reputa ancora prematuro determinare la sussistenza di un concorso imperfetto o ideale tra i reati di appropriazione indebita e truffa (decisione TF 6B_569/2014 del 24.11.2014 consid. 3.1.), che andrebbe ad ogni modo valutata con il merito.
A suo giudizio sarebbe comunque riduttivo considerare l’esistenza di medesimi fatti alla base del decreto di accusa e della denuncia/querela 25/26.01.2024 per il fatto che si tratterebbe dello stesso imputato e dello stesso veicolo, dal momento che i presupposti della tentata truffa e dell’appropriazione indebita interessano la sfera patrimoniale di due parti ben distinte.
u. Delle ulteriori argomentazioni del procuratore pubblico e delle osservazioni 25/26.04.2024 della presidente della Pretura penale si si dirà, laddove necessario, in corso di motivazione.
in diritto
Giusta l’art. 393 cpv. 1 lit. b CPP il reclamo può essere interposto – entro il termine di dieci giorni – contro i decreti e le ordinanze, nonché gli atti procedurali dei tribunali di primo grado; sono eccettuati le decisioni ordinatorie e i casi in cui è espressamente escluso dal CPP o quando è prevista un’altra impugnativa.
Con il gravame, da introdurre davanti alla giurisdizione di reclamo (art. 20 cpv. 1 lit. b CPP), ovvero – in Ticino – alla Corte dei reclami penali (art. 62 cpv. 2 LOG), si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lit. a CPP), l’accertamento inesatto oppure incompleto dei fatti (art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e, ancora, l’inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).
Il reclamo deve essere presentato per iscritto e motivato (secondo l’art. 396 cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare all’art. 390 CPP per la forma scritta ed all’art. 385 CPP per la motivazione.
Esso deve indicare – in particolare – i punti della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).
1.2.
Il gravame, inoltrato il 16/17.04.2024 dal procuratore pubblico alla Corte dei reclami penali contro il decreto 08.04.2024 del presidente della Pretura penale (inc. __________), è tempestivo (siccome introdotto nel termine di dieci giorni in applicazione dell’art. 396 cpv. 1 CPP).
Il reclamante, parte nel procedimento dibattimentale (art. 104 cpv. 1 lit. c CPP) conseguente all’opposizione al decreto di accusa 30.08.2023 (__________, inc. __________) e destinatario della decisione impugnata, avrebbe un interesse giuridicamente protetto ai sensi dell’art. 382 cpv. 1 CPP, che venga esaminato se la decisione 08.04.2024 della presidente della Pretura penale sia nulla e lesiva dei suoi diritti.
Si pone però il quesito circa la proponibilità del gravame.
1.3.
1.3.1.
Si è detto che giusta l’art. 393 cpv. 1 lit. b CPP il reclamo può essere interposto contro i decreti e le ordinanze, nonché gli atti procedurali dei tribunali di primo grado; sono eccettuate le decisioni ordinatorie.
Giusta l’art. 65 cpv. 1 CPP le disposizioni ordinatorie del giudice possono essere impugnate soltanto insieme con la decisione finale (cpv. 1); quelle prese prima del dibattimento da chi dirige il procedimento in un’autorità giudicante collegiale possono, d’ufficio oppure su domanda, essere annullate o modificate dal collegio (cpv. 2).
1.3.2.
Le decisioni ordinatorie – ovvero quelle che concernono l’avanzamento e lo svolgimento del procedimento penale senza concluderlo (sentenza TF 1B_261/2019 dell’11.06.2019 consid. 2.1.; DTF 143 IV 175 consid. 2.2.; 140 IV 202 consid. 2.1.) – del tribunale di primo grado e, parimenti, di chi dirige il procedimento (DTF 140 IV 202 consid. 2.1./2.2.; PK StPO – N. SCHMID / D. JOSITSCH, 4. ed., art. 393 CPP n. 10; cfr. anche BSK StPO – T. FRISCHKNECHT / C. REUT, 3. ed., art. 62 CPP n. 15a) possono nondimeno, secondo la giurisprudenza dell’Alta Corte, essere impugnate con reclamo alla giurisdizione di reclamo rispettivamente, di seguito, con ricorso in materia penale all’Alta Corte qualora esse cagionino un pregiudizio irreparabile (decisioni TF 1B_421/2019 del 02.12.2019 consid. 2.; 1B_261/2019 dell’11.06.2019 consid. 2.1.; DTF 143 IV 175 consid. 2.2.; BSK StPO – P. GUIDON, op. cit., art. 393 CPP n. 13; ZK StPO – A.J. KELLER, 3. ed., art. 393 CPP n. 27).
Il concetto di pregiudizio irreparabile con riferimento alle decisioni ordinatorie di cui all’art. 393 cpv. 1 lit. b CPP è identico a quello secondo l’art. 93 cpv. 1 lit. a LTF (decisioni TF 1B_421/2019 del 02.12.2019 consid. 2.; 1B_261/2019 dell’11.6.2019 consid. 2.1.; DTF 143 IV 175 consid. 2.3.; 140 IV 202 consid. 2.1.): deve trattarsi di un pregiudizio suscettibile di provocare un danno di natura giuridica [e non semplicemente fattuale, come il prolungamento della procedura o l’aumento dei costi collegati alla causa oppure, ancora, il fatto di dover subire un procedimento penale (decisione TF 1B_255/2020 del 13.10.2020 consid. 1.1.; DTF 143 IV 175 consid. 2.4.)] che non possa essere riparato ulteriormente, interamente, mediante un giudizio finale oppure un’altra decisione favorevole (sentenza TF 1B_255/2020 del 13.10.2020 consid. 1.1.; DTF 144 IV 321 consid. 2.3.; 143 IV 175 consid. 2.3.).
Spetta a chi ricorre comprovare l’esistenza di un danno giuridico, a meno che non sia manifesto (decisioni TF 1B_506/2020 del 05.10.2020 consid. 2.; 1B_261/2019 dell’11.06.2019 consid. 2.1.).
1.3.3.
Una decisione di sospensione e di rinvio giusta l’art. 329 cpv. 2 CPP è una decisione ordinatoria (sentenza TF 1B_261/2019 dell’11.06.2019 consid. 2.1.; DTF 143 IV 175 consid. 2.4.), che – di principio – non cagiona un pregiudizio irreparabile (sentenze TF 1B_394/2019 del 14.08.2019 consid. 2.2.; 6B_1463/2017 del 29.05.2018 consid. 3.3.; 1B_63/2018 del 13.03.2018 consid. 3.).
Una tale decisione di sospensione e di rinvio è pertanto impugnabile soltanto se essa cagiona un pregiudizio irreparabile (sentenze TF 1B_261/2019 dell’11.06.2019 consid. 2.1.; 1B_211/2018 del 27.06.2018 consid. 2.1.; DTF 143 IV 175 consid. 2.2.).
La giurisprudenza riconosce un simile pregiudizio irreparabile qualora venga censurato che, con il rinvio, si provoca un ritardo ingiustificato che costituisce un diniego di giustizia formale (decisioni TF 6B_1014/2019 del 22.06.2020 consid. 1.3.; 6B_1463/2017 del 29.05.2018 consid. 3.3.; 1B_171/2017 del 21.08.2017 consid. 2.4.; 6B_1302/2015 del 28.12.2016 consid. 4.1.; DTF 143 IV 175 consid. 2.3.), segnatamente quando l’incarto viene rinviato al procuratore pubblico per assumere prove che avrebbero potuto essere assunte dal giudice medesimo (decisione TF 1B_171/2017 del 21.08.2017 consid. 2.4.; DTF 143 IV 175 consid. 2.3.), ritenuto che è necessario un rischio serio di violazione del principio di celerità (decisioni TF 6B_1463/2017 del 29.05.2018 consid. 3.3.; 1B_171/2017 del 21.08.2017 consid. 2.4.; DTF 143 IV 175 consid. 2.3.).
Oppure, ancora, quando il magistrato inquirente invoca il rischio di prescrizione dell’azione penale (decisioni TF 1B_211/2018 del 27.6.2018 consid. 2.2.; 1B_63/2018 del 13.03.2018 consid. 3.).
Secondo la giurisprudenza è inoltre ammesso un pregiudizio irreparabile contro decisioni di rinvio della giurisdizione di appello giusta l’art. 409 cpv. 1 CPP quando non è evidente che il procedimento di primo grado palesi una mancanza grave non rimediabile nella procedura di appello (decisioni TF 6B_1014/2019 del 22.06.2020 consid. 1.3.; 6B_32/2017 del 29.09.2017 consid. 4.).
Un pregiudizio irreparabile è parimenti riconosciuto se la decisione di rinvio contiene disposizioni vincolanti, che non lasciano alcuno spazio decisionale, anche se relativamente piccolo, all’autorità inferiore (sentenze TF 1B_13/2020 del 10.02.2020 consid. 1.4.; 1B_341/2013 del 14.02.2014 consid. 1.2.). Quando un’autorità cantonale annulla un decreto del pubblico ministero e gli rinvia la causa per una nuova decisione, quest’ultimo subisce infatti generalmente un pregiudizio irreparabile siccome si vede obbligato ad emanare una decisione che considera contraria al diritto, senza poterla in seguito rimettere in discussione (sentenze TF 1B_13/2020 del 10.02.2020 consid. 1.4.; 1B_63/2018 del 13.03.2018 consid. 3.; 6B_32/2017 del 29.09.2017 consid. 3.3.).
Il prolungamento del procedimento oppure l’aumento di lavoro per il procuratore pubblico risultante dal rinvio della causa per l’istruzione non cagionano un tale pregiudizio (decisione TF 1B_308/2020 del 18.06.2020 consid. 2.1.; DTF 143 IV 175 consid. 2.4.).
1.3.4.
Nel caso in esame la presidente della Pretura penale, richiamando l’art. 314 cpv. 1 lit. b CPP, ha sospeso il procedimento penale di cui all’incarto __________, senza rinviare il decreto di accusa 30.08.2023 (DA __________) al procuratore pubblico, ma mantenendo la causa presso la Pretura penale “in attesa degli accertamenti del magistrato inquirente sui fatti oggetto della denuncia 25.01.2024 di __________ e della sua decisione di merito (con l’emanazione di un eventuale ulteriore decreto di accusa) che consideri anche quest’ultima quale accusatrice privata”.
Il magistrato inquirente sostiene che il decreto impugnato cagionerebbe, sia a lui che all’accusatrice privata, un pregiudizio irreparabile obbligandolo ad istruire la denuncia penale di __________ per fatti già istruititi e già contemplati (“sotto un’altra veste giuridica”) nel decreto di accusa DA __________ e ad emettere un’ulteriore decisione di merito che rischierebbe di essere archiviata in virtù del principio ne bis in idem. Ritiene che il giudice avrebbe dovuto limitarsi ad ipotizzare una qualifica giuridica alternativa, invece di ordinargli di “procedere a nuovi complementi istruttori”, senza neppure “concretamente” indicare quali.
1.3.5.
Occorre ricordare che, giusta l’art. 7 cpv. 1 CPP, le autorità penali sono tenute ad avviare e attuare un procedimento, nell’ambito delle loro competenze, se vengono a conoscenza di reati oppure di indizi di reato (principio del perseguimento d’ufficio e di legalità dell’azione penale), riservato il caso in cui si tratti di reato punibile soltanto a querela di parte (art. 303 s. CPP). In questa evenienza il pubblico ministero procede soltanto dopo introduzione della relativa querela.
Il principio della legalità processuale impone dunque alle autorità penali, tra cui il procuratore pubblico (art. 12 lit. b CPP), responsabile dell’esercizio uniforme della pretesa punitiva dello Stato (art. 16 cpv. 1 CPP) [PK StPO – D. JOSITSCH / N. SCHMID, op. cit., art. 16 CPP n. 2], quando vengono a conoscenza di indizi di reato [sufficienti elementi concreti (non di semplice supposizione) in base ai quali c’è una certa probabilità che sia stato commesso un reato (BSK StPO – C. RIEDO / G. FIOLKA, op. cit., art. 7 CPP n. 1/22/28 ss.; ZK StPO – W. WOHLERS, op. cit., art. 7 CPP n. 5)], di promuovere un procedimento (N. SCHMID / D. JOSITSCH, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 3. ed., n. 178; messaggio 21.12.2005 concernente l’unificazione del diritto processuale penale, in FF 2006 p. 1036), riservati i casi per i quali il magistrato inquirente procede solo su querela.
La procedura preliminare ex art. 300 CPP è, conseguentemente, avviata alle medesime condizioni previste dall’art. 7 CPP (BSK StPO – C. RIEDO / B. BONER, op. cit., art. 300 CPP n. 4/5).
Questo principio – obbligatorietà dell’azione penale, ossia perseguimento d’ufficio (messaggio 21.12.2005 concernente l’unificazione del diritto processuale penale, in FF 2006 p. 1036), corrispettivo dell’attribuzione alle autorità penali del monopolio dell’esercizio dell’azione giudiziaria penale (art. 2 cpv. 1 CPP) [BSK StPO – C. RIEDO / G. FIOLKA, op. cit., art. 6 CPP n. 10; PK StPO – D. JOSITSCH / N. SCHMID, op. cit., art. 7 CPP n. 1] – è finalizzato a non lasciare all’apprezzamento dell’autorità la decisione di avvio del procedimento, per evitare un eventuale arbitrio, in lesione dei principi di uguaglianza e di parità di trattamento (ZK StPO – W. WOHLERS, op. cit., art. 7 CPP n. 2; N. SCHMID / D. JOSITSCH, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, op. cit., n. 179). Il principio della garanzia di giustizia, in relazione al principio della legalità processuale, esige che venga assicurato a tutte le persone coinvolte nel caso un procedimento penale condotto in maniera efficace (BSK StPO – C. RIEDO / G. FIOLKA, op. cit., art. 7 CPP n. 7; PK StPO – D. JOSITSCH / N. SCHMID, op. cit., art. 7 CPP n. 3).
Visto quanto precede, è manifesto che spettava al pubblico ministero quale autorità di perseguimento penale (art. 12 CPP in relazione con l’art. 67 cpv. 1 LOG), che dirige la procedura preliminare, persegue i reati nell’ambito dell’istruzione e, se del caso, promuove e sostiene l’accusa (art. 16 cpv. 2 CPP), accertare, in prima istanza, i fatti di cui alla denuncia/querela 25/26.01.2024 sporta da __________ a carico di PI 1 (inc. MP __________) e determinarne le conseguenze giuridiche, e non certo alla Pretura penale (quale autorità giudicante di primo grado ex art. 19 CPP).
A fronte di ciò, l’opinione del procuratore pubblico secondo cui il decreto di sospensione rischia di cagionare sia al pubblico ministero sia all’accusatore privato, come pure all’imputato, un pregiudizio irreparabile ai sensi della decisione TF 1B_13/2020 del 10.02.2020 consid. 1.4, poiché costretto ad “… istruire un secondo procedimento penale con gli stessi identici fatti di quello oggetto del decreto d’accusa…” (doc. CRP 1, P. 4), non è corretta e condivisibile.
Nel decreto impugnato non si poneva nemmeno la questione dell’eventuale implicazione del principio ne bis in idem in relazione all’istruzione del nuovo procedimento penale, avendo la presidente della Pretura penale concluso che non si trattava dello stesso complesso di fatti di cui al decreto di accusa 30.08.2023.
Questo principio non può dunque costituire un impedimento a procedere, poiché è stato correttamente deciso di sospendere il procedimento penale di cui all’incarto __________ in attesa degli accertamenti del pubblico ministero sui fatti oggetto della nuova denuncia/querela 25/26.01.2024 (inc. MP __________) e di una relativa decisione in merito.
Dal momento che, come detto, nel caso in disamina il decreto di sospensione, quale decisione ordinatoria, non cagiona alcun pregiudizio irreparabile all’imputato, all’accusatrice privata __________ e tantomeno al pubblico ministero (decisioni TF 1B_421/2019 del 02.12.2019 consid. 2.; 1B_261/2019 dell’11.06.2019 consid. 2.1.; DTF 143 IV 175 consid. 2.2.; BSK StPO – P. GUIDON, op. cit., art. 393 CPP n. 13; ZK StPO – A.J. KELLER, op. cit.., art. 393 CPP n. 27), ma che tutela invero i diritti di __________, costituitasi accusatrice privata nel suo esposto penale (inc. MP __________), il decreto 08.04.2024 del presidente della Pretura penale, non è censurabile con reclamo a questa Corte.
Ne consegue che il gravame del procuratore pubblico Daniele Galliano è irricevibile.
A titolo abbondanziale occorre comunque precisare quanto segue.
2.1.
Si è detto in fatto (cfr. consid. r.) che con decreto 08.04.2024 la presidente della Pretura penale ha sospeso il procedimento penale di cui all’incarto ________ a carico di PI 1 e ha deciso di mantenere la causa presso di sé in attesa degli accertamenti del procuratore pubblico in relazione ai fatti indicati nella denuncia/querela 25/26.01.2024 di __________ e della decisione di merito (con, se del caso, l’emanazione di un ulteriore decreto di accusa) ai sensi dell’art. 314 cpv. 1 lit. b CPP (applicabile per analogia). Dalla predetta decisione, ma anche dal precedente scambio di allegati con il magistrato inquirente (cfr. consid. n.-q.), contrariamente a quanto sostiene il procuratore pubblico, emerge peraltro in modo sintetico e chiaro, non solo che il complesso di fatti indicati nel decreto di accusa e quello esposto nella denuncia/querela non sono identici, ma anche la ragione per la quale la presidente della Pretura penale abbia ordinato al procuratore pubblico di istruire l’esposto penale della __________ che l’hanno portata alla sospensione del procedimento penale.
2.2.
Si ricorda poi che il procedimento penale di cui all’incarto penale MP ___________ sfociato nel DA ________ riguarda l’ipotesi di reato di tentata truffa ai danni della __________ in relazione alla denuncia sporta il 1°.05.2023 a __________ e quella sporta il 05.05.2023 alla Polizia cantonale da PI 1 per avere dichiarato, contrariamente al vero, di essere stato vittima del furto dell’autovettura __________ targata TI __________, e per aver tentato di ingannare con astuzia i dipendenti della citata società ad atti pregiudizievoli al patrimonio (il veicolo essendo stato valutato in CHF 31'700.00), senza però riuscire nel suo intento, poiché scoperto dalla polizia, e anche l’ipotesi di reato di sviamento della giustizia in relazione al fatto di avere, il 05.05.2023, dichiarato dinanzi alla polizia ticinese, contrariamente al vero, di essere stato vittima del furto della predetta autovettura, mentre invece sarebbe stato d’accordo con una terza persona (ignota) affinché gli venisse rubata di proposito.
Con scritto 17.07.2023 la __________ è stata informata dal procuratore pubblico dell’apertura di un procedimento penale a carico di PI 1 per titolo di truffa e sviamento della giustizia e con lettera 28/31.07.2023 gli ha trasmesso l’incarto richiesto (cfr. consid. e./f.).
Dalla documentazione prodotta dalla compagnia di assicurazioni emerge, tra l’altro, che in data 15.11.2022 PI 1 ha sottoscritto, con __________ un contratto di leasing avente per oggetto l’autovettura VW Polo di cui al preteso furto, con cui egli si era allo stesso tempo impegnato a versare alla società rate mensili di leasing dell’importo di CHF 423.70 fino al 14.11.2026 (cfr. copia contratto leasing, AI 5 – inc. MP __________).
Si evidenzia al riguardo che un’autovettura in leasing è, in linea di principio, affidata all’assuntore del leasing ai sensi dell’art. 138 cpv. 1 cifra 1 CP [secondo cui è punito chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, si appropria di una cosa mobile altrui che gli è stata affidata (BSK StGB – M.A. NIGGLI / C. RIEDO, 4. ed., art. 138 CP n. 11 ss.)], poiché la società di leasing rimane proprietaria del veicolo anche dopo la sua consegna all’assuntore e quest’ultimo deve restituire il veicolo alla società di leasing dopo la scadenza o la risoluzione del contratto (cfr. decisione 06.09.2022 consid. 3.2.2., inc. CRP 60.2022.280 che rinvia, tra l’altro, alla DTF 143 IV 297).
Mal si comprende pertanto per quale ragione il magistrato inquirente non abbia immediatamente informato anche __________, quale società di leasing e verosimilmente proprietaria dell’autovettura in questione, del procedimento penale di cui all’incarto MP ________, per determinare in particolare se PI 1, quale “assuntore leasing”, avesse segnalato alla società la sua pretesa sparizione e in generale se avesse rispettato i suoi obblighi contrattuali, chiedendole contestualmente se fosse intenzionata a costituirsi accusatrice privata ai sensi degli art. 118 ss. CPP in quel procedimento penale.
Dalla denuncia/querela 25/26.01.2024 di __________ si evince che soltanto l’11.12.2023, in occasione di un colloquio telefonico, la sua rappresentante avrebbe saputo da PI 1 del preteso furto dell’autovettura avvenuto in Italia il 1°.05.2023 (inc. MP __________).
2.3.
Sia come sia, con il suo esposto penale 25/26.01.2024 (al quale ha allegato diversa documentazione) __________ ha ad ogni modo chiesto al Ministero pubblico del Canton Ticino di avviare un procedimento penale a carico di PI 1 (ed eventualmente di altre persone) per titolo di appropriazione semplice e di appropriazione indebita in relazione al contratto di leasing, avente per oggetto l’autovettura nuova VW Polo 1.0 TSI, consegnatagli il 15.11.2022 da __________, __________, con un finanziamento di complessivi CHF 31'800.00 (IVA inclusa). La denunciante/querelante ha, tra l’altro, evidenziato di aver disdetto unilateralmente il contratto il 17.10.2024 (recte 17.10.2023) per mancato pagamento di diverse rate del leasing (CHF 4'587.40 fino al mese di gennaio 2024), con la contestuale richiesta di riconsegna dell’autovettura entro il 24.10.2024 (recte 24.10.2023), senza però ottenere alcun riscontro in merito.
Ha altresì ipotizzato a suo carico i reati di guida senza assicurazione per la responsabilità civile ai sensi dell’art. 96 cpv. 2 in relazione con l’art. 63 LCStr; abuso della licenza e/o delle targhe ex art. 97 cpv. 1 lit. b LCStr; un’infrazione ai sensi dell’art. 147 OAC; sottrazione di una cosa mobile (art. 141 CP) e furto d’uso di un veicolo ex art. 94 cpv. 3 LCStr.
__________ si è costituita accusatrice privata per l’azione penale e civile, facendo valere, a titolo di risarcimento, le rate di leasing non saldate, le spese e l’IVA, dichiarando parimenti di voler far valere i suoi diritti di parte nel procedimento penale, oltre al diritto di parteciparvi. Ha pure chiesto il sequestro dell’autovettura concessa in leasing ad PI 1 e la sua successiva restituzione ai sensi dell’art. 263 cpv. 1 lit. c CPP.
2.4.
Ora, è pacifico che l’autore indicato nel decreto d’accusa e nella denuncia/querela sia il medesimo: PI 1.
Sennonché __________, costituendosi accusatrice privata ex art. 118 ss. CPP (facendo, come detto, valere quale risarcimento le rate del leasing non saldate dall’imputato e chiedendo la confisca e la successiva restituzione dell’autovettura ex art. 163 cpv. 1 lit. c CPP), ha fondato principalmente la sua denuncia/querela sul contratto di leasing stipulato con PI 1 avente per oggetto l’autovettura del preteso furto di cui al decreto d’accusa 30.08.2023, ipotizzando a suo carico i reati di cui agli art. 137/138 CP, ma anche della LCStr e dell’OAC.
La stessa autovettura, al momento del preteso furto, era assicurata presso __________, tramite la polizza assicurativa n. __________ stipulata con PI 1 (cfr. AI 5 – inc. MP __________), che (interpellata dal procuratore pubblico) si è costituita accusatrice privata nel procedimento penale di cui all’incarto MP _______.
Si ha dunque che, a fronte dei rapporti contrattuali di natura assicurativa (nel frattempo rescissi) tra la __________ e l’imputato, il punto 1. del decreto di accusa (cfr. consid. j.) si fonda manifestamente su fatti diversi da quelli indicati nell’esposto penale 25/26.01.2024, in cui la __________ ha chiesto al pubblico ministero di perseguire penalmente PI 1 ipotizzando a suo carico principalmente reati patrimoniali non contemplati nel decreto di accusa, da cui ella ha desunto le proprie pretese civili, che traggono però le loro origini da un contratto di altra natura [il contratto di leasing da lei stipulato (e nel frattempo disdetto) con lo stesso PI 1].
Va inoltre tenuto presente che il danneggiato (art. 115 CPP) che dichiara espressamente di partecipare al procedimento con un’azione penale oppure civile è considerato accusatore privato giusta l’art. 118 cpv. 1 CPP (BSK StPO – G. MAZZUCCHELLI / M. POSTIZZI, op. cit., art. 115 CPP n. 7 e art. 118 CPP n. 2 ss.), che ex art. 104 cpv. 1 lit. b CPP è parte al procedimento (decisione TF 6B_496/2015 del 06.04.2016 consid. 1.1.; BSK StPO – H. KÜFFER, op. cit., art. 104 CPP n. 14 ss.).
Nei reati contro il patrimonio (art. 137 ss. CP) lesi sono, di regola, i titolari dei beni giuridici tutelati (BSK StGB – M.A. NIGGLI / C. RIEDO, 4. ed., vor art. 137 CP n. 19 ss.), ovvero i proprietari dei valori patrimoniali (decisione TF 1B_62/2018 del 21.06.2018 consid. 2.1.; DTF 140 IV 155 consid. 3.3.1.; BSK StPO – G. MAZZUCCHELLI / M. POSTIZZI, op. cit., art. 115 CPP n. 56), che nel caso in esame non coincidono, considerato come __________ rimproveri ad PI 1 il mancato pagamento di diverse rate mensili e la mancata restituzione dell’autovettura verosimilmente di sua proprietà concessagli in leasing, mentre la __________ non ha subito un danno in tal senso (cfr. DA _____, ad punto 1.; BSK StPO – G. MAZZUCCHELLI / M. POSTIZZI, op. cit., art. 115 CPP n. 29, secondo cui anche un semplice tentativo di reato – nello specifico la tentata truffa di cui al punto 1 del decreto d’accusa – può violare i diritti di una persona ai sensi dell’art. 115 CPP).
Per queste ragioni, non si può concludere che il complesso di fatti di cui al decreto di accusa 30.08.2023 (DA _______), oggetto di opposizione e pendente presso la Pretura penale (inc. _________), e quello indicato nella denuncia/querela 25/26.01.2024 (inc. MP __________) sia identico, trattandosi manifestamente di fatti distinti con diverse qualifiche giuridiche - da un lato tentata truffa, dall’altro appropriazione indebita - e con il coinvolgimento di due società distinte nei confronti delle quali PI 1 ha avuto un legame giuridico differente.
Senza dimenticare che __________ ha chiesto, tra l’altro, il sequestro dell’autovettura e ha ipotizzato a carico di PI 1 anche reati di altra natura (cfr. 2.3.), sui quali il procuratore pubblico è rimasto silente.
Per questi motivi,
richiamati gli art. 379 ss. e 393 ss. CPP ed ogni altra disposizione applicabile,
pronuncia
Il reclamo è irricevibile.
Non si prelevano tassa di giustizia e spese.
Rimedio di diritto:
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La cancelliera