Incarto n. 60.2016.138
Lugano 8 agosto 2016/dp
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Giovan Maria Tattarletti
cancelliera:
Valentina Item, vicecancelliera,
sedente per statuire sul reclamo 9/10.5.2016 presentato da
RE 1 rappr. da: RA 1
contro
il decreto 26.4.2016 emanato dal presidente della Pretura penale Marco Kraushaar, mediante il quale ha respinto la sua istanza 19/21.4.2016 tendente ad ottenere la nomina di un difensore d’ufficio nell’ambito del procedimento penale a suo carico (inc. inc. Pretura penale __________ – DA __________), rispettivamente il gratuito patrocinio nel contesto del procedimento penale a carico di __________ (inc. Pretura penale __________ – DA __________);
richiamati gli scritti 11/12.5.2016 del presidente della Pretura penale e 12.5.2016 del procuratore pubblico Valentina Tuoni, mediante i quali comunicano di non avere particolari osservazioni da formulare;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto
a. Con decreto d’accusa 27.4.2015 il procuratore pubblico Valentina Tuoni ha posto in stato di accusa dinanzi alla Pretura penale, RE 1, siccome ritenuto colpevole di lesioni semplici e diffamazione (ripetuta), e ne ha proposto la condanna alla pena pecuniaria di 30 aliquote giornaliere da CHF 90.-- cadauna, corrispondenti a CHF 2'700.--, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni, oltre alla multa di CHF 300.--. Le pretese civili degli accusatori privati, tra cui __________, le ha rinviate al foro civile (DA __________, inc. MP __________ e MP __________).
Con scritto 29.4.2015 RE 1 ha interposto formale opposizione contro il suddetto decreto d’accusa.
In data 5.5.2015 il procuratore pubblico ha deciso di confermare il proprio decreto d’accusa del 27.4.2015 (DA __________) a carico di RE 1. Gli atti sono di conseguenza stati trasmessi alla Pretura penale al fine di procedere al dibattimento pubblico (cfr. doc. 1, inc. Pretura penale __________).
b. Per il medesimo complesso di fatti, con decreto d’accusa 23.6.2015 il procuratore pubblico Valentina Tuoni ha posto in stato di accusa dinanzi alla Pretura penale, __________, siccome ritenuto colpevole di lesioni semplici, e ne ha proposto la condanna alla pena pecuniaria di 10 aliquote giornaliere da CHF 90.-- cadauna, corrispondenti a CHF 900.--, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni, oltre alla multa di CHF 150.--. Ha altresì rinviato l’accusatore privato RE 1 al competente foro civile per le sue eventuali pretese (DA __________, inc. MP __________).
Con scritto 8.6.2015 __________ ha interposto formale opposizione contro il suddetto decreto d’accusa.
In data 12.6.2015 il procuratore pubblico ha deciso di confermare il proprio decreto d’accusa del 3.6.2015 (DA __________) a carico di __________. Gli atti sono di conseguenza stati trasmessi alla Pretura penale al fine di procedere al dibattimento pubblico (cfr. doc. 1, inc. Pretura penale __________).
c. Con istanza 19/21.4.2016 RE 1, per il tramite dell’avv. RA 1, ha chiesto la concessione dell’assistenza giudiziaria “per l’insieme delle procedure penali a suo carico posta al beneficio del gratuito patrocinio dell’avv. RA 1 e della dott. iur. __________” (p. 4, doc. 11, inc. Pretura penale __________), allegando la relativa documentazione.
Lo stesso ha esposto la sua situazione famigliare, precisando di essere titolare di un permesso C e di essere al momento senza attività lucrativa. La moglie provvede quindi al sostentamento di tutta la famiglia.
Ha indicato il contesto nel quale va inserito il decreto di accusa DA __________ nei suoi confronti, segnatamente un contesto “di diverse querele ricevute e intentate da (...) RE 1 nei confronti di alcuni suoi ex colleghi, e scaturenti da una disputa avvenuta durante il proprio periodo di servizio quale __________, il cui livore si è protratto negli anni con il susseguirsi di differenti querele e controquerele” (p. 2).
Ha affermato che, a seguito di sue condanne precedenti, gli sarebbe stata intimata una decisione di ammonimento dall’Ufficio della migrazione (cfr. doc. L allegato all’istanza).
Alla luce di tutto quanto sopra sarebbero evidenti le difficoltà che dovrebbe affrontare l’istante sul piano legale, qualora non potesse fare riferimento ad un patrocinatore, vista anche la gravità della sua situazione processuale.
d. Con decreto 26.4.2016 il presidente della Pretura penale ha respinto l’istanza 19.4.2016 di RE 1.
Ha ritenuto che, per l’incarto nel quale è imputato, l’istante non può chiedere il gratuito patrocinio, ma la designazione di un difensore d’ufficio e “di conseguenza l’istanza è interpretata come richiesta di designazione del difensore d’ufficio per l’incarto nel quale RE 1 è imputato e come richiesta del gratuito patrocinio dove è accusatore privato” (decreto 26.4.2016, p. 1).
In merito dunque alla richiesta di un difensore d’ufficio per l’incarto di cui al DA __________, il magistrato ha ritenuto che non “sono certamente dati i presupposti della difesa obbligatoria, avendo oltretutto il Procuratore pubblico segnalato (...) di non essere intenzionato a presenziare al dibattimento” (decreto 26.4.2016, p. 1). Inoltre, visto la condanna proposta dal magistrato inquirente, “si è di fronte ad un caso bagatellare per il quale, non emergendo dall’incarto penale particolari problemi fattuali o giuridici, l’istante sembra in grado di far valere le sue (eventuali) ragioni davanti al giudice” (decreto 26.4.2016, p. 2). Ha infine ritenuto che “nulla mutano alla fattispecie le considerazioni espresse e i documenti prodotti nell’istanza” (decreto 26.4.2016, p. 2).
Ha quindi respinto l’istanza volta alla designazione di un difensore d’ufficio.
In relazione alla richiesta di gratuito patrocinio nell’ambito dell’incarto di cui al DA __________ nei confronti di __________, il presidente della Pretura penale ha precisato che il suddetto decreto, al punto 5 del dispositivo, prevede il rinvio dell’accusatore privato al competente foro civile per le sue pretese. Alla luce di ciò la Pretura penale, “chiamata a statuire su un decreto di accusa in opposizione, non può decidere nel merito dell’azione civile”. Di conseguenza, “secondo la giurisprudenza l’accusatore privato non può (...) far valere le proprie pretese civili e dunque non può beneficiare del gratuito patrocinio” (decreto 26.4.2016, p. 2-3). Per tale motivo ha respinto pure l’istanza volta all’ottenimento del gratuito patrocinio.
e. In data 9/10.5.2016 RE 1 ha inoltrato reclamo avverso il suddetto decreto della Pretura penale.
Il reclamante, in merito innanzitutto al procedimento nel quale è imputato (DA __________), contesta la conclusione contenuta nel decreto impugnato secondo cui sarebbe in grado di far valere le sue ragioni davanti al giudice, senza l’ausilio di un legale. Al proposito lo stesso afferma di essere noto alle autorità giudiziarie penali del Cantone, non da ultimo anche a questa Corte, per le numerose denunce/querele che ha presentato, anche nei confronti di numerosi procuratori pubblici.
La semplice lettura degli atti inoltrati dal reclamante, “basta ampiamente per mostrare che, al di là dell’uso saltuario di qualche termine giuridico, il signor RE 1 non ha assolutamente compreso la situazione, né dal punto di vista fattuale, né dal punto di vista del diritto” (reclamo 9/10.5.2016, p. 6).
A riprova di ciò, riporta un passaggio del decreto di non luogo a procedere 25.9.2015, emanato dal procuratore pubblico Andrea Pagani (NLP __________), nel quale viene sottolineata la sistematica infondatezza delle denunce/querele sporte dal qui reclamante contro tutte le autorità amministrative, giudiziarie e politiche, dalle quali riceve decisioni formali da lui non condivise (reclamo 9/10.5.2016, p. 6-7).
Anche per quanto attiene il caso concreto, “la semplice lettura degli scambi di corrispondenza tra le parti (...), dimostra come il signor RE 1 non sia in grado di difendersi da solo”, non comprendendo la situazione né dal profilo di quanto accaduto né dal profilo giuridico (reclamo 9/10.5.2016, p. 7). Ad ulteriore riprova anche di questa circostanza, l’avv. RA 1, riporta le osservazioni 6.6.2015 inoltrate dal reclamante a questa Corte nell’ambito dell’inc. __________, ritenendo come il contenuto delle stesse si spiegherebbe da sé (reclamo 9/10.5.2016, p. 8-9).
Afferma infine che il decreto impugnato esprimerebbe una carente motivazione, in merito all’ammonimento ricevuto da RE 1 da parte dell’Ufficio della migrazione, nella misura in cui riterrebbe tale circostanza irrilevante senza fornire altre spiegazioni.
In merito poi al procedimento nel quale è accusatore privato (DA __________), RE 1 ha affermato che “il senso della richiesta in quest’ambito, deriva dal fatto che il reclamante, forse erroneamente, riteneva che, essendo le due procedure basate sullo stesso complesso di fatti, sarebbero state trattate per economia di procedura in un unico dibattimento. In questo senso l’ammissione al gratuito patrocinio riguardava sostanzialmente la procedura in cui il signor RE 1 è imputato. Se le due procedure dovessero essere trattate nello stesso dibattimento, la richiesta era finalizzata ad evitare ogni tipo di malinteso. Peraltro nel petitum dell’istanza respinta con la sentenza impugnata si parla semplicemente di procedure penali poste a suo carico” (reclamo 9/10.5.2016, p. 10-11).
Chiede infine di essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria anche in questa sede.
Delle ulteriori argomentazioni, si dirà, se necessario, in corso di motivazione.
in diritto
Con il gravame, da introdurre davanti alla giurisdizione di reclamo (art. 20 cpv. 1 lit. b CPP), ovvero – in Ticino – alla Corte dei reclami penali (art. 62 cpv. 2 LOG), si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lit. a CPP), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e l’inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).
Il reclamo deve essere presentato entro dieci giorni, per iscritto e motivato (art. 396 cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare all’art. 390 CPP per la forma scritta ed all’art. 385 CPP per la motivazione.
In particolare il reclamo deve indicare i punti della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).
La prevalenza dei principi della verità materiale e della legalità impone alla giurisdizione di reclamo, investita di un gravame, di decidere indipendentemente dalle conclusioni o dalle motivazioni addotte dalle parti, applicando il diritto penale, che deve imporsi d’ufficio (Commentario CPP – M. MINI, art. 391 CPP n. 2; cfr., anche, decisione TF 6B_69/2014 del 9.10.2014 consid. 2.4.).
Le esigenze di forma e di motivazione sono rispettate.
RE 1 quale imputato, rispettivamente accusatore privato, nell’ambito dei procedimenti di cui agli inc. __________ pendenti presso la Pretura penale, è pacificamente legittimato (ex art. 382 cpv. 1 CPP) a reclamare, avendo un interesse giuridicamente protetto all’annullamento o alla modifica del giudizio con il quale gli è stata negata la nomina di un difensore d’ufficio e, rispettivamente, l’ammissione al gratuito patrocinio.
Il reclamo è, di conseguenza, ricevibile in ordine.
Ai sensi dell’art 132 cpv. 1 lit. b CPP, chi dirige il dibattimento dispone una difesa d’ufficio se l’imputato è sprovvisto dei mezzi necessari e una sua difesa s’impone per tutelare i suoi interessi.
Per stabilire se l’imputato sia sprovvisto dei mezzi necessari, è determinante il momento dell’introduzione dell’istanza. La designazione del difensore d’ufficio ha effetto a partire dal momento dell’introduzione dell’istanza, non da quando viene effettivamente nominato il legale d’ufficio (BSK StPO I – N. RUCKSTUHL, 2. ed., art. 132 CPP n. 5 ss.).
3.2.
Ai sensi del cpv. 2 una difesa d’ufficio s’impone per tutelare gli interessi dell’imputato segnatamente se non si tratta di un caso bagatellare e il caso penale presenta in fatto o in diritto difficoltà cui l’imputato non potrebbe far fronte da solo (art. 132 cpv. 2 CPP).
3.2.1.
Il caso bagatella è escluso se si prospetta una pena detentiva superiore a quattro mesi, una pena pecuniaria superiore a 120 aliquote giornaliere o un lavoro di pubblica utilità superiore a 480 ore (art. 132 cpv. 3 CPP).
Per valutare la necessità dell’imputato di essere assistito da un difensore d’ufficio, non è sufficiente prendere in considerazione - in maniera astratta - la pena che gli si prospetta in virtù della legge, ma bisogna analizzare tutte le circostanze concrete del caso e le reali difficoltà di natura fattuale o giuridica (BSK StPO I – N. RUCKSTUHL, op. cit., art. 132 CPP n. 38 s.; Commentario CPP – M. GALLIANI / L. MARCELLINI, art. 132 CPP n. 20-21).
Da tale principio, si deduce dunque che anche una fattispecie in cui la pena effettivamente prevedibile sia inferiore a quattro mesi, a 120 aliquote giornaliere o a 480 ore di lavoro di pubblica utilità non è, di per sé, automaticamente qualificata di caso bagatella.
3.2.2.
Il caso deve poi presentare delle difficoltà – in fatto e in diritto – cui l’imputato non potrebbe far fronte da solo (art. 132 cpv. 2 ).
Al fine di effettuare tale esame, non va dimenticato che, il grado di tali difficoltà va misurato, da una parte, alla capacità ed esperienza processuale dell’imputato, e d’altra parte, agli atti procedurali effettivamente necessari a garantire una difesa efficace; va considerata anche la capacità personale dell’imputato di gestire il procedimento che lo riguarda (DTF 128 I 225 consid. 2.5.2.; BSK StPO I – N. RUCKSTUHL, op. cit., art. 132 CPP n. 40).
Hanno infine rilevanza anche le conseguenze personali che l’esito di un procedimento penale può avere sull’imputato (ZK StPO – V. LIEBER, 2. ed., art. 132 CPP n. 16).
3.3.
Queste disposizioni codificano la prassi del Tribunale federale, derivante dall’art. 29 cpv. 3 Cost. e dall’art. 6 cifra 3 lit. c CEDU, in materia di diritto all’assistenza giudiziaria gratuita nel contesto di un procedimento penale.
I presupposti quindi per la nomina di un difensore d’ufficio sono la mancanza di mezzi finanziari sufficienti e la necessità di tutelare gli interessi dell’imputato; quest’ultimo requisito non è, come visto, dato se il caso in discussione è un chiaro caso di tipo bagatellare (BSK StPO I – N. RUCKSTUHL, op. cit., art. 132 CPP n. 34 ss.).
Nella fattispecie in esame il presidente della Pretura penale non ha esaminato la questione relativa all’eventuale stato di indigenza di RE 1, prima condizione posta dall’art. 132 CPP al fine di ottenere la nomina di un difensore d’ufficio (cfr. cpv. 1 lit. b).
4.1.1.
Il diritto di essere sentiti, sancito in generale, dall’art. 29 cpv. 2 Cost. e - in ambito penale - dagli art. 32 cpv. 2 Cost., 3 cpv. 2 lit. c in fine CPP e 107 CPP, rappresenta un aspetto della garanzia fondamentale dell’equo processo ai sensi degli art. 29 Cost. e 6 CEDU (decisione TF 6B_93/2014 del 21.08.2014 consid. 3.1.1.).
Tale diritto comporta oltre al diritto di esprimersi prima che una decisione sia presa, di fornire prove sui fatti rilevanti per il giudizio, di farsi rappresentare o assistere e, ancora, di poter consultare gli atti, il diritto di ottenere una decisione motivata.
L’obbligo di motivazione (art. 80 cpv. 2 prima frase CPP) impone di menzionare, almeno brevemente, i motivi che hanno spinto l’autorità a decidere in un senso piuttosto che nell’altro e di porre pertanto l’interessato nelle condizioni di rendersi conto della portata del provvedimento e delle eventuali possibilità di impugnazione presso un’istanza superiore, che deve poter esercitare il controllo (decisione TF 6B_1237/2014 del 24.3.2015 consid. 3.1.; ZK StPO – D. BRÜSCHWEILER, op. cit., art. 80 CPP n. 2).
4.1.2.
Già solo per tale motivo, essendo questa Corte autorità di reclamo, la decisione impugnata dev’essere annullata e l’incarto __________ ritornato al presidente della Pretura penale affinché si determini su tale preliminare aspetto.
4.2.
Il magistrato non ha neppure preso posizione in merito alla decisione di ammonimento 31.7.2015, allegata all’istanza 19/21.4.2016 quale doc. L, indirizzata a RE 1 dall’Ufficio della migrazione.
Tale documento è importante per valutare le (eventuali) conseguenze personali che l’esito del suddetto procedimento potrebbe avere sul qui reclamante. Da tale decisione risulta infatti (testualmente) che:
“Considerato che in data 12 maggio 2015 l'Ufficio della migrazione è stato informato dalla Pretura penale, Bellinzona, che lei con condanna giudiziaria del 14 aprile 2015 - cresciuta regolarmente in giudicato - è stato condannato ad una pena pecuniaria di 30 aliquote giornaliere da fr. 30.-- cadauna, corrispondenti a complessivi fr. 900.--, per ripetuta ingiuria e ripetuta diffamazione;
che con condanna 31 agosto 2012 del Ministero pubblico, __________ - cresciuta regolarmente in giudicato - è stato condannato ad una pena pecuniaria di 15 aliquote giornaliere da fr. 60.-- cadauna, oltre alla multa di fr 800.--, per infrazione alle norme della circolazione;
che con condanna 25 giugno 2007 della Pretura penale, Bellinzona - cresciuta regolarmente in giudicato - è stato condannato alla multa di fr. 200.--, per abuso di impianti di telecomunicazione;
che dal certificato del casellario giudiziale __________ rileviamo che lei, in data 11 luglio 1995, è stato condannato dalla Pretura di __________, alla reclusione di 3 mesi, per soppressione di corrispondenza commessa da persona addetta al servizio postelegrafonico;
che l'Ufficio esecuzione e fallimenti, Lugano, con comunicazione scritta del 7 luglio 2015, ha confermato di aver emesso nei suoi riguardi 6 esecuzioni, per complessivi fr. 5786.70 e 8 atti di carenza beni, per complessivi fr. 5'217.25;
che a mente dell'art. 96 cpv. 2 della Legge federale sugli stranieri (LStr), se un provvedimento si giustifica ma risulta inadeguato alle circostanze, alla persona interessata può essere rivolto un ammonimento con la comminazione di tale provvedimento;
che giusta l'art. 2 cpv. 1 lett. c) del Regolamento della legge di applicazione alla legislazione federale in materia di persone straniere, la Sezione della popolazione, Ufficio della migrazione, competente a pronunciare l'ammonimento;
visti i combinati artt. 9 OEmol-LStr e 7 cpv. 1 LALPS, dove viene stabilito che i Cantoni possono fissare loro stessi gli emolumenti per altre decisioni o prestazioni di diritto degli stranieri non previsti dall'articolo 8 OEmol-LStr e che per le decisioni in materia di persone straniere viene prelevata una tassa massima di fr. 250.--;
ritenuto che lei risiede nel nostro territorio dal 10 agosto 2001, e che in precedenza non è mai stato ammonito, in ossequio al principio della proporzionalità, lo scrivente Ufficio si limita ad ingiungere un ammonimento, riservandosi la facoltà in futuro, in caso di reiterazione di reati lesivi dell'ordine pubblico o di peggioramento della sua situazione debitoria, di prendere in considerazione l'eventualità di emanare la revoca del suo permesso di domicilio ‘C’;
l'Ufficio della migrazione decide:
Il presidente della Pretura penale si è limitato a ritenere che i documenti prodotti con l’istanza non muterebbero la fattispecie, senza spiegare i motivi per cui sarebbe giunto a tale conclusione. Anche per tale aspetto il magistrato ha violato l’obbligo di motivazione che gli compete, considerata inoltre l’importanza di tale documento nel caso concreto.
4.3.
4.3.1.
Ora, la fattispecie sfociata nel decreto di accusa (DA __________) emanato per lesioni semplici e diffamazione (ripetuta), riguarda, come detto, una discussione verbale, poi sfociata in una collutazione, presso la sede dei __________, a __________.
Vero è (anche) che, nel caso in esame, ci si trova confrontati ad un evidente caso bagatella: il procuratore pubblico ha proposto la condanna di RE 1 alla pena pecuniaria di 30 aliquote giornaliere da CHF 90.-- cadauna, corrispondenti a CHF 2'700.--, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni, oltre alla multa di CHF 300.--, ritenendolo colpevole di lesioni semplici e diffamazione (DA __________). Il magistrato inquirente ha inoltre già comunicato di non partecipare al dibattimento pubblico che verrà aggiornato (cfr. doc. 1, inc. Pretura penale __________).
4.3.2.
Tuttavia, visto le possibili conseguenze di un’ulteriore condanna per il reclamante, secondo quanto contenuto nella decisione di ammonimento 31.7.2015 dell’Ufficio della migrazione, non si può certo ritenere – come effettuato dal presidente della Pretura penale – che la fattispecie riguardi un caso “semplice” per il quale non sarebbe necessaria la presenza di un legale.
4.3.3.
Anche dal punto di vista delle difficoltà fattuali e giuridiche della fattispecie concreta, la conclusione contenuta nel decreto impugnato non può trovare conferma in questa sede.
Infatti, oltre alle conseguenze alle quali potrebbe andare incontro RE 1 in caso di una sua ulteriore condanna, non va dimenticato che lo stesso ha dimostrato (in precedenti casi) di non essere in grado di presentare allegati e/o di difendersi da solo, senza l’ausilio di un avvocato.
Già dalle osservazioni 6.6.2015 che RE 1 ha inoltrato, di proprio pugno, a questa Corte nell’ambito dell’inc. __________ (cfr. reclamo 19/20.5.2016, p. 8-9), si comprende non solo che lo stesso non ha capito la situazione dal punto di vista fattuale e giuridico, ma che neppure è in grado di spiegarsi in modo chiaro e cristallino, senza confusione.
4.4.
Nel caso concreto dunque, bisogna quindi ritenere che la fattispecie presenti difficoltà fattuali e giuridiche tali da rendere obbligatoria la presenza di un legale - al dibattimento in Pretura penale - nell’interesse del reclamante.
4.5.
Il presidente della Pretura penale valuterà dunque se RE 1 sia sprovvisto dei mezzi necessari per far fronte alle spese legali, tenendo in considerazione che gli altri presupposti per la nomina di un difensore d’ufficio sono - come visto - adempiuti.
Per l’art. 136 cpv. 1 CPP chi dirige il procedimento accorda parzialmente o totalmente il gratuito patrocinio all’accusatore privato, affinché questi possa far valere le sue pretese civili, se: l’accusatore privato è sprovvisto dei mezzi necessari (lit. a.) e l’azione civile non appare priva di probabilità di successo (lit. b.).
Il gratuito patrocinio comprende, giusta l’art. 136 cpv. 2 CPP: l’esonero dagli anticipi e dalla prestazione di garanzie (lit. a.); l’esonero dalle spese procedurali (lit. b.) e la designazione di un patrocinatore, se necessario per tutelare i diritti dell’accusatore privato (lit. c.).
Il diritto al gratuito patrocinio per l’accusatore privato (danneggiato che dichiara espressamente di partecipare al procedimento penale con un’azione penale o civile, art. 118 cpv. 1 CPP) si fonda sull’art. 29 cpv. 3 Cost. (decisioni TF 1B_450/2015 del 22.4.2016 consid. 2.2. e 1B_94/2015 del 26.6.2015 consid. 2.1.; BSK StPO I – G. MAZZUCCHELLI / M. POSTIZZI, op. cit., art. 136 CPP n. 1).
5.2.
5.2.1.
La concessione del gratuito patrocinio presuppone una domanda, motivata, dell’accusatore privato, che fa valere pretese civili nel procedimento (decisione TF 1B_619/2011 del 31.5.2012 consid. 2.1.), con allegati i documenti attestanti la situazione di reddito e di sostanza, i suoi obblighi finanziari e, parimenti, il suo fabbisogno attuale.
5.2.2.
L’art. 136 CPP, al cpv. 1 lit. b, presuppone poi – cumulativamente – che l’azione civile non appaia priva di probabilità di successo (BSK StPO I – G. MAZZUCCHELLI / M. POSTIZZI, op. cit., art. 136 CPP n. 14 s.; Commentario CPP – M. GALLIANI / L. MARCELLINI, art. 136 CPP n. 5; cfr., pure, decisione TF 1B_355/2012 del 12.10.2012 consid. 5.4.).
5.2.3.
Secondo il Messaggio 21.12.2005 concernente l’unificazione del diritto processuale penale (di seguito: Messaggio, in FF 2006 p. 989 ss.), “il riferimento all’azione civile evidenzia il fatto che di massima viene accordato il gratuito patrocinio soltanto se l’accusatore privato fa valere pretese civili nel procedimento penale. Questo non esclude tuttavia che il patrocinatore (più di quanto potrebbe fare un semplice rappresentante legale) possa intervenire anche in merito agli aspetti penali. Il gratuito patrocinio è escluso soltanto nel caso in cui l’accusatore privato intenda partecipare esclusivamente all’aspetto penale (cfr. art. 117 cpv. 2 lett. a CPP); l’esclusione è motivata dal fatto che la pretesa punitiva spetta in linea di principio allo Stato, rappresentato dal pubblico ministero” (Messaggio p. 1087; Commentario CPP - M. GALLIANI / L. MARCELLINI, art. 136 CPP n. 2).
5.2.4.
L’art. 126 cpv. 2 lit. a CPP prevede che l’azione civile (promossa in via adesiva) è rinviata al foro civile se il procedimento penale è abbandonato o concluso nella procedura del decreto d’accusa (Commentario CPP - M. GALLIANI / L. MARCELLINI, art. 126 CPP n. 15).
Questa Corte ha già avuto modo di determinare che, ciò ha per conseguenza che anche il tribunale che verifica un decreto di accusa nell’ambito della procedura di opposizione non può decidere nel merito dell’azione civile. Visto il chiaro testo di legge, non vi è margine per una sua differente interpretazione; nemmeno il Messaggio si pronuncia in favore di una decisione di merito (Messaggio p. 1081; decisione CRP __________ del 14.11.2011 consid. 3.).
Dall’impossibilità
5.3.
Nella fattispecie in esame, il procedimento penale a carico di __________ è sfociato nel decreto di accusa 3.6.2015 (DA __________). Giusta l’art. 353 cpv. 2 in fine CPP, RE 1, nella sua veste di accusatore privato, è stato rinviato al foro civile per far valere sue eventuali pretese (punto 5 del dispositivo del citato DA).
In applicazione di quanto sopra esposto dunque, RE 1 non può far valere, dinanzi alla Pretura penale, le proprie pretese di natura civile nei confronti dell’imputato, dovendo la decisione in merito a tali pretese essere rinviata al foro civile.
In difetto di uno dei requisiti di cui all’art. 136 cpv. 1 CPP, al qui reclamante non può essere concesso il gratuito patrocinio per la procedura di opposizione al DA __________, senza necessità di valutare l’ulteriore requisito relativo alla sua eventuale indigenza.
Il decreto 26.4.2016 della Pretura penale è, su tale aspetto, meritevole di conferma.
La richiesta di assistenza giudiziaria per la procedura di reclamo è priva d’oggetto in quanto non vengono prelevate tassa di giustizia e spese ed a RE 1 vengono assegnate congrue ripetibili.
Il reclamo è parzialmente accolto. Il decreto 26.4.2016 della Pretura penale è annullato, limitatamente a quanto indicato al considerando 4.
Gli incarti __________ e __________ sono ritornati al presidente della Pretura penale per i suoi incombenti.
Non si prelevano tassa di giustizia e spese. Lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino rifonderà al reclamante adeguate ripetibili.
Per questi motivi,
richiamati gli art. 80, 132, 136 e 393 ss. CPP, 1 ss. e 25 LTG ed ogni altra disposizione applicabile,
pronuncia
§ Il decreto 26.4.2016 emanato dal presidente della Pretura penale nell’ambito degli incarti __________ e __________ è annullato, limitatamente a quanto indicato nel considerando 4.
§§ Gli atti degli inc. __________ e __________ sono ritornati al presidente della Pretura penale per i suoi incombenti.
La richiesta di assistenza giudiziaria per la procedura di reclamo è priva di oggetto.
Non si prelevano tassa di giustizia e spese. Lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino rifonderà a RE 1, __________, CHF 500.-- (cinquecento) a titolo di ripetibili.
Rimedio di diritto:
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.
.
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La cancelliera