Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TRAP_002
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TRAP_002, 60.2024.249
Entscheidungsdatum
08.01.2025
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Incarto n. 60.2024.249

Lugano 8 gennaio 2025/mr

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Nicola Respini, presidente, Ivano Ranzanici, Giovan Maria Tattarletti

cancelliera:

Alessandra Mondada

sedente per statuire sul reclamo 16/17.9.2024 presentato da

RE 1, , patr. da: avv. PR 1, ,

contro

il decreto 5.9.2024 del procuratore pubblico Daniele Galliano con cui ha disgiunto il procedimento a carico suo e di PI 2, __________ (patr. da: avv. PR 3, __________), sfociato nell’ACC 213/2024 del 5.9.2024, dal procedimento a carico di PI 1, __________ (patr. da: avv. PR 2, __________), sfociato nell’ACC 212/2024 del 5.9.2024 (inc. MP 2018.10252);

richiamate le osservazioni 23/24.9.2024 e 7/8.11.2024 (duplica) del magistrato inquirente – che ha postulato la reiezione del gravame –, 26/30.9.2024 e 18.11.2024 (duplica) di PI 1 – che ha parimenti chiesto il non accoglimento dell’impugnativa –, 3/4.10.2024 e 16/18.11.2024 (duplica) di PI 2 – che si è rimesso al giudizio della Corte, non opponendosi alla decisione di disgiunzione – e 4.11.2024 (replica) di RE 1 – che si è confermato nelle sue argomentazioni –;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto

a. Nel corso del 2018 è stato promosso un procedimento (inc. MP 2018.10252) nei confronti di PI 2 e di RE 1 per reati contro il patrimonio, allora nella titolarità dell’allora procuratore pubblico Francesca Piffaretti-Lanz. Essi avrebbero commesso numerose truffe facendo credere alle vittime di avere grandi possibilità di guadagno investendo importi finalizzati alla compravendita di oro. Gli investitori avrebbero perso interamente il denaro investito perché si sarebbe trattato di operazioni fittizie. Gli imputati avrebbero ottenuto un indebito profitto milionario.

b. Il 26.6.2023 il procuratore pubblico Daniele Galliano, nel frattempo divenuto titolare del procedimento penale, ha interrogato PI 2 quale imputato per i reati di appropriazione indebita, truffa ed amministrazione infedele aggravata, in parte a confronto con RE 1, pure sentito nella veste di imputato (AI 42). Questi è stato interrogato, per i medesimi reati, anche il 27.6.2023 (AI 44). PI 2 è stato sentito di nuovo il 18.9.2023 (AI 143), pure per esercizio abusivo della professione di fiduciario.

c. PI 1 è stato interrogato il 4.10.2023 (AI 167) nel predetto procedimento in qualità di persona informata sui fatti.

d. RE 1 è stato sentito nuovamente il 10.11.2023 (AI 199).

e. Il 4.3.2024 (AI 279) PI 1 è stato interrogato nella veste di imputato per i reati di truffa ed accettazione indebita di depositi del pubblico (art. 46 cpv. 1 lit. a LBCR), in parte a confronto con RE 1 (nei cui confronti l’istruzione era stata estesa anche al reato di accettazione indebita di depositi del pubblico).

f. PI 2 è stato risentito in data 8.3.2024 (AI 285), pure per il reato di accettazione indebita di depositi del pubblico.

g. Il 27.5.2024 il magistrato inquirente ha svolto gli interrogatori finali di PI 2 (AI 308) e di RE 1 (AI 310).

h. Il 29.5.2024 (AI 315) ha avuto luogo l’interrogatorio finale di PI 1. All’inizio dell’audizione ha indicato che intendeva rilasciare delle dichiarazioni, con la riserva che il procedimento si concludesse con il rito abbreviato, che ha contestualmente chiesto.

i. Con decreti 29.5.2024 il procuratore pubblico ha comunicato alle parti l’imminente conclusione del procedimento penale prospettando a PI 1 la promozione dell’accusa per complicità in truffa aggravata ed accettazione indebita di depositi del pubblico (AI 317), a PI 2 la promozione dell’accusa per truffa aggravata (perché commessa per mestiere), accettazione indebita di depositi del pubblico ed esercizio abusivo della professione di fiduciario (AI 318) ed a RE 1 la promozione dell’accusa per truffa aggravata (perché commessa per mestiere) ed accettazione indebita di depositi del pubblico (AI 319). Ha fissato alle parti un termine per presentare eventuali istanze probatorie.

j. Quel giorno (AI 320) il pubblico ministero ha accolto la richiesta di PI 1 di attuazione della procedura con rito abbreviato.

k. Il 12.6.2024 (AI 335) PI 2 è stato interrogato in relazione alla querela 4/6.6.2024 presentata dal curatore della madre per il reato di appropriazione indebita per l’utilizzo del di lei denaro.

l. Con decreto 5.9.2024 il magistrato inquirente ha disgiunto il procedimento penale inc. MP 2018.10252 a carico di PI 1.

Ha indicato che PI 2 era gravemente sospettato, con RE 1, di aver commesso numerose truffe legate ad investimenti fittizi nell’oro nel periodo 2010-2018, facendo credere alle vittime di avere grandi possibilità di guadagno investendo degli importi finalizzati alla compravendita di oro. Centoventisette investitori avrebbero tuttavia perso interamente il denaro investito in quanto l’operazione era fittizia. Essi erano sospettati di aver cagionato un danno di oltre CHF 10 mio. Essi erano inoltre gravemente sospettati di aver raccolto indebitamente dal pubblico oltre CHF 19 mio per trecentodiciotto clienti, violando l’art. 46 LBCR.

L’inchiesta si era allargata anche a PI 1. Questi si sarebbe occupato di allestire la contabilità della __________ e della __________, di eseguire i bonifici bancari sui conti della __________ (in particolare il rimborso alla clientela grazie ai soldi dei nuovi clienti) e di tenere aggiornate le tabelle excel con il riassunto del denaro versato da ogni singolo cliente ed i relativi rimborsi. Era stato considerato complice dell’agire di PI 2 e di RE 1.

Dopo aver ricordato l’art. 30 CPP, il procuratore pubblico ha evidenziato che PI 1 aveva ammesso i fatti in occasione dell’interrogatorio 29.5.2024 (AI 315). Aveva chiesto di procedere nei suoi confronti con rito abbreviato, visti anche il suo ruolo e la sua partecipazione ridotti. Occorreva dunque disgiungere il suo procedimento da quello di PI 2 e di RE 1, di modo da permettere l’attuazione della procedura abbreviata, motivo di disgiunzione ammesso dal Tribunale federale. Il caso non presentava il rischio di decisioni contraddittorie. Nel corso dell’inchiesta era stato peraltro eseguito un confronto diretto tra PI 2 e RE 1. Le parti avevano potuto partecipare a tutti i verbali di interrogatorio. Un confronto diretto tra PI 1 e PI 2 oppure RE 1 avrebbe potuto avvenire, se del caso, nel corso del pubblico dibattimento, qualora il giudice di merito l’avesse ritenuto necessario.

Si doveva altresì considerare che PI 2 rispondeva, singolarmente, anche di altri reati. Nei suoi confronti erano state adottate misure sostitutive alla carcerazione, presto in scadenza.

m. Con ACC 213/2024 del 5.9.2024 il pubblico ministero ha promosso l’accusa davanti alla Corte delle assise criminali a carico di PI 2 e di RE 1 siccome accusati congiuntamente di truffa aggravata (punto 1.) e di accettazione illecita di depositi del pubblico (ripetuta) [punto 2.] ed a carico di PI 2 siccome accusato singolarmente di appropriazione indebita (ripetuta) [punto 3.] e di esercizio abusivo della professione di fiduciario (ripetuto) [punto 4.]. Il procedimento è sub iudice.

n. Il procuratore pubblico, con ACC 212/2024 del 5.9.2024 (procedura di rito abbreviato), ha promosso l’accusa nei confronti di PI 1 davanti alla Corte delle assise correzionali siccome accusato di complicità in truffa aggravata (punto 1.) e complicità in accettazione illecita di depositi del pubblico (punto 2.). Ha proposto la condanna dell’imputato alla pena detentiva di ventiquattro mesi, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni. Il procedimento è sub iudice davanti alla Corte giudicante.

o. Con gravame 16/17.9.2024 RE 1 postula che, in accoglimento dell’impugnativa, sia annullato il decreto 5.9.2024.

Il reclamante adduce che l’istruzione avrebbe potuto accertare che i tre imputati hanno agito con un unico fine – la conduzione di un “affare” patrimoniale – e con piena cognizione dei fatti. Al fine di garantire il suo diritto di difesa, sarebbe necessario che i coimputati vengano perseguiti e giudicati in un unico procedimento penale: per poter accertare le singole responsabilità occorrerebbe infatti ancora chiarire i ruoli assunti da ognuno di loro, la loro coordinazione e l’eventuale subordinazione dell’uno rispetto all’altro. Aspetti, questi, che il processo dovrà accertare, tanto più che le dichiarazioni degli imputati non collimerebbero. In seguito alla violazione del principio dell’unità del procedimento, egli non potrebbe più intervenire a sua difesa per il complesso di fatti che verrebbe accertato nei confronti di PI 1. Da qui la sua legittimazione a censurare il decreto 5.9.2024 del procuratore pubblico.

Egli afferma che PI 1 sarebbe stato interrogato quale persona informata sui fatti il 4.10.2023, su sua chiamata di correità. PI 1 si sarebbe detto praticamente estraneo ai fatti. Sarebbe stato in seguito sentito quale imputato. Tra gli imputati, soltanto RE 1 avrebbe reso risposte esaustive e chiarito i fatti e la sua posizione. PI 2 e PI 1 sarebbero stati piuttosto vaghi e reticenti. Il procuratore pubblico avrebbe nondimeno considerato l’ultima versione resa da PI 1 come piena ammissione dei fatti. Questi avrebbe invece reso parziali ammissioni, unicamente su quanto già accertato dal magistrato inquirente e direttamente a lui contestato, con il fine di ottenere l’accoglimento della richiesta di rito abbreviato.

La disgiunzione lederebbe il suo diritto di difesa in quanto inevitabilmente si vedrebbe precluso il diritto di contestare la posizione sostenuta da PI 1 che “(…) ammettendo una partecipazione al reato inferiore a quella che sostiene il reclamante, di riflesso gli addebita responsabilità che invece egli sostiene abbia avuto lui.” (reclamo, p. 3). Occorrerebbe anche tenere conto dell’amicizia tra PI 2 e PI 1, che potrebbe far supporre, magari anche involontariamente, una parzialità nel riferire o negare circostanze che soltanto una piena cognizione dei fatti e delle prove potrebbe contrastare. I fatti sarebbero poco chiari. L’inchiesta sarebbe complessa. Difficoltà che avrebbe costretto il pubblico ministero a ridurre i capi di accusa inizialmente ipotizzati, come risulterebbe dallo scritto 5.9.2024 alle parti.

Il fatto che taluni coimputati, che spetterà al processo accertare, avrebbero voluto scaricare la responsabilità su altri sarebbe chiaro. Dagli atti emergerebbe che PI 2, forse PI 1, entrambi o terzi ignoti avrebbero indotto RE 1 a mettere a disposizione i conti di sue società per le operazioni finanziarie di clienti rivelatesi illecite, per poi addossargli la responsabilità. Il magistrato inquirente avrebbe lasciato alla difesa, come indicato nel suo scritto 5.9.2024, l’onere di “formulare le proprie obiezioni e contestazioni dinanzi al Giudice di primo grado”. La disgiunzione precluderebbe però di poter agire in tal modo.

p. Delle ulteriori argomentazioni e della replica, così come delle osservazioni e delle dupliche, si dirà – se necessario – in seguito.

in diritto

  1. 1.1.

In applicazione dell’art. 393 cpv. 1 lit. a CPP il reclamo può essere interposto, entro il termine di dieci giorni, contro le decisioni e gli atti procedurali e, in ogni momento, contro le omissioni della polizia, del pubblico ministero e, ancora, delle autorità penali delle contravvenzioni, eccettuati i casi in cui esso è espressamente escluso dal CPP oppure quando è prevista un’altra impugnativa.

Con il gravame, da introdurre davanti alla giurisdizione di reclamo (art. 20 cpv. 1 lit. b CPP), ovvero – in Ticino – alla Corte dei reclami penali (art. 62 cpv. 2 LOG), si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lit. a CPP), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e, ancora, l’inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).

Il reclamo deve essere presentato per iscritto e motivato (secondo l’art. 396 cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare all’art. 390 CPP per la forma scritta ed all’art. 385 CPP per la motivazione.

Esso deve indicare – in particolare – i punti della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).

1.2.

Il gravame, inoltrato in data 16.9.2024 contro la pronuncia 5.9.2024 del procuratore pubblico, è tempestivo (perché introdotto nel termine di dieci giorni in applicazione dell’art. 396 cpv. 1 CPP) e proponibile (BSK StPO – P. GUIDON, 3. ed., art. 393 CPP n. 10; ZK StPO – A.J. KELLER, 3. ed., art. 393 CPP n. 16).

1.3.

RE 1, imputato nel procedimento, ha un interesse giuridicamente protetto ai sensi dell’art. 382 cpv. 1 CPP che venga esaminato nel merito se il decreto di disgiunzione, che lo riguarda direttamente, sia lesivo del principio dell’unità della procedura secondo gli art. 29 s. CPP, che tutelano anche i diritti della difesa.

1.4.

Le esigenze di forma e motivazione del reclamo sono rispettate.

L’impugnativa è, in queste circostanze, ricevibile in ordine.

  1. 2.1.

Giusta l’art. 29 cpv. 1 CPP più reati sono perseguiti e giudicati congiuntamente se: a. sono stati commessi da uno stesso imputato; oppure b. vi è correità o partecipazione. Per motivi sostanziali, in applicazione dell’art. 30 CPP, il pubblico ministero e il giudice possono disgiungere oppure riunire i procedimenti penali.

2.2.

Il principio dell’unità della procedura disciplinato all’art. 29 CPP caratterizza il diritto procedurale e materiale [art. 49 CP] (DTF 138 IV 214 consid. 3.2.; decisione TF 1B_339/2016 del 17.11.2016 consid. 2.3.; ZK StPO – S. SCHLEGEL, op. cit., art. 29 CPP n. 1; StPO Praxiskommentar – D. JOSITSCH / N. SCHMID, 4. ed., art. 29 CPP n. 1), mira ad evitare giudizi contraddittori [nell’accertamento dei fatti, nell’apprezzamento giuridico e/o nella commisurazione della pena (DTF 138 IV 29 consid. 3.2.; decisione TF 6B_702/2023 del 13.5.2024 consid. 4.1.; ZK StPO – S. SCHLEGEL, op. cit., art. 29 CPP n. 1)] garantendo parità di trattamento e fairness e serve l’economia processuale (decisione TF 6B_702/2023 del 13.5.2024 consid. 4.1.; StPO Praxiskommentar – D. JOSITSCH / N. SCHMID, op. cit., art. 29 CPP n. 1).

Il principio concerne il perseguimento e il giudizio: per la congiunzione è sufficiente che una persona sia indiziata, incolpata o accusata (BSK StPO – U. BARTETZKO, op. cit., art. 29 CPP n. 5).

La decisione interessante la disgiunzione dei procedimenti – che deve essere l’eccezione (DTF 138 IV 214 consid. 3.2.; sentenza TF 6B_702/2023 del 13.5.2024 consid. 4.1.; BSK StPO – U. BARTETZKO, op. cit., art. 30 CPP n. 1/3; ZK StPO – S. SCHLEGEL, op. cit., art. 30 CPP n. 6), solo se sono dati motivi sostanziali oggettivi (BSK StPO – U. BARTETZKO, op. cit., art. 30 CPP n. 3) che si riferiscono alle caratteristiche del procedimento, dell’autore o dei fatti, non ad aspetti meramente organizzativi da parte delle autorità penali (DTF 138 IV 214 consid. 3.2.; decisione TF 6B_467/2019 del 19.7.2019 consid. 5.1.; BSK StPO – U. BARTETZKO, op. cit., art. 30 CPP n. 4a) – deve tenere in considerazione, segnatamente, la salvaguardia dei diritti della difesa e, nello stesso tempo, il principio dell’economia processuale (BSK StPO – U. BARTETZKO, op. cit., art. 30 CPP n. 4). Una simile decisione serve alla celerità del procedimento, ossia ad evitare ritardi (decisione TF 6B_1436/2022 del 19.10.2023 consid. 3.1.2.).

Costituiscono motivi sostanziali secondo l’art. 30 CPP, per esempio, (nel caso di disgiunzione di procedimenti penali) l’imminente prescrizione di singoli reati (DTF 138 IV 214 consid. 3.2.; decisione TF 6B_688/2019 del 26.9.2019 consid.1.2.1.; messaggio 21.12.2005 concernente l’unificazione del diritto processuale penale, in FF 2006 p. 1048; BSK StPO – U. BARTETZKO, op. cit., art. 30 CPP n. 4a; ZK StPO – S. SCHLEGEL, op. cit., art. 30 CPP n. 4; StPO Praxiskommentar – D. JOSITSCH / N. SCHMID, op. cit., art. 30 CPP n. 2), la violazione del principio di celerità (decisione TF 1B_232/2016 del 14.7.2016 consid. 4.), l’arresto di un correo nell’imminenza del giudizio degli altri partecipanti (decisione TF 1B_92/2020 del 4.9.2020 consid. 4.2.), le difficoltà legate al gran numero di correi, dei quali alcuni sono introvabili (decisione TF 1B_428/2018 del 7.11.2018 consid. 3.2.), la perdurante irraggiungibilità di singoli coimputati (DTF 138 IV 214 consid. 3.2.; decisione TF 6B_688/2019 del 26.9.2019 consid.1.2.1.; BSK StPO – U. BARTETZKO, op. cit., art. 30 CPP n. 4a; ZK StPO – S. SCHLEGEL, op. cit., art. 30 CPP n. 4; StPO Praxiskommentar – D. JOSITSCH / N. SCHMID, op. cit., art. 30 CPP n. 2), l’introduzione di una lunga procedura di estradizione (decisione TF 1B_428/2018 del 7.11.2018 consid. 3.2.; BSK StPO – U. BARTETZKO, op. cit., art. 30 CPP n. 3) oppure (nell’ipotesi di congiunzione di procedimenti penali) l’esistenza di uno stretto legame oggettivo tra i diversi reati ipotizzati, per esempio se gli imputati si accusano a vicenda di reati commessi nel medesimo complesso di fatti (DTF 138 IV 29 consid. 5.5.; decisione TF 1B_121/2021 del 10.11.2021 consid. 4.1.; messaggio 21.12.2005 concernente l’unificazione del diritto processuale penale, in FF 2006 p. 1048).

La decisione sull’attuazione della procedura abbreviata può essere motivo, secondo le circostanze, di disgiunzione del procedimento (sentenza TF 1B_187/2015 del 6.10.2015 consid. 2.8.).

Se i reati ipotizzati commessi da più agenti sono strettamente connessi sotto il profilo dei fatti, la disgiunzione non deve essere ammessa facilmente. Ciò vale, in particolare, in caso di partecipazione, quando la portata e le circostanze di quest’ultima sono reciprocamente contestate dai coimputati e sussiste il rischio che uno dei partecipanti intenda attribuire la colpa agli altri: c’è infatti il pericolo di decisioni contraddittorie in merito all’accertamento dei fatti, all’apprezzamento giuridico e/o alla commisurazione della pena [DTF 134 IV 328 consid. 3.3.; 116 Ia 305 consid. 4b); decisione TF 6B_1436/2022 del 19.10.2023 consid. 3.1.1.].

Ai presupposti di legge giusta gli art. 29 s. CPP devono essere applicati criteri severi perché la conduzione disgiunta di procedimenti nei confronti di presunti correi e compartecipi determina una rilevante restrizione processuale dei diritti di parte (decisione TF 6B_1030/2015 del 13.1.2017 consid. 2.3.1.; ZK StPO – S. SCHLEGEL, op. cit., art. 30 CPP n. 8; StPO Praxiskommentar – D. JOSITSCH / N. SCHMID, op. cit., art. 30 CPP n. 2). Un imputato non ha infatti veste di parte in un procedimento disgiunto: egli non ha quindi diritto di partecipare all’interrogatorio di un coimputato in altro procedimento e all’assunzione delle prove (art. 147 CPP) [decisione TF 6B_590/2023 del 20.9.2023 consid. 1.1.3.].

  1. 3.1.

Il 5.9.2024 il magistrato inquirente ha disgiunto il procedimento a carico di PI 1 per i fatti di cui all’inc. MP 2018.10252 dal procedimento a carico di PI 2 e RE 1.

Il procuratore pubblico ha sostanzialmente ritenuto che PI 1, che aveva ammesso i fatti, aveva chiesto di procedere nei suoi confronti con rito abbreviato, visti anche il suo ruolo e la sua partecipazione ridotti. Occorreva dunque disgiungere il suo procedimento da quello di PI 2 e di RE 1, di modo da permettere l’attuazione della procedura abbreviata, motivo di disgiunzione ammesso dal Tribunale federale. Il caso non presentava il rischio di decisioni contraddittorie. Nel corso dell’inchiesta era stato peraltro eseguito un confronto diretto tra PI 2 e RE 1. Le parti avevano potuto partecipare a tutti i verbali di interrogatorio. Un confronto diretto tra PI 1 e PI 2 oppure RE 1 avrebbe potuto avvenire, se del caso, nel corso del pubblico dibattimento, qualora il giudice di merito l’avesse ritenuto necessario.

3.2.

RE 1 contesta detta conclusione (consid. o.).

3.3.

Con ACC 213/2024 del 5.9.2024 il pubblico ministero ha promosso l’accusa a carico di PI 2 e di RE 1 davanti alla Corte delle assise criminali siccome accusati congiuntamente di truffa aggravata (punto 1.) e di accettazione illecita di depositi del pubblico (ripetuta) [punto 2.]. Il reato di truffa è ipotizzato “grazie anche alla complicità del contabile PI 1” (p. 2). Il reato di accettazione illecita di depositi del pubblico è ipotizzato con l’indicazione che PI 2 aveva incaricato “parallelamente il contabile PI 1 di tenere la contabilità e di eseguire per lui i bonifici bancari di rimborso alla clientela” (p. 109).

L’ACC 212/2024 del 5.9.2024 (procedura di rito abbreviato) inerente a PI 1 ipotizza la sua complicità con PI 2 e RE 1 nei reati di truffa aggravata (punto 1.) e di accettazione illecita di depositi del pubblico (punto 2.).

Di per sé, dunque, ci sarebbero le condizioni per applicare il principio dell’unità del procedimento ai sensi dell’art. 29 cpv. 1 lit. b CPP, ovvero per non disgiungere il procedimento penale.

3.4.

Sono nondimeno presenti motivi sostanziali ai sensi dell’art. 30 CPP che giustificano la disgiunzione del procedimento penale.

3.4.1.

Il procuratore pubblico ha ritenuto per PI 1 un ruolo di complice e quindi – per definizione – un ruolo di mero coadiuvante nel contesto della commissione dei reati oggetto della promozione dell’accusa a carico di PI 2 e RE 1.

Circostanza che per il magistrato inquirente, unitamente al fatto che PI 1 aveva ammesso i fatti, giustificava l’accoglimento della di lui istanza intesa alla procedura di rito abbreviato.

Ora, secondo la giurisprudenza (sentenza TF 1B_187/2015 del 6.10.2015 consid. 2.8.), la decisione sull’attuazione della procedura abbreviata può essere motivo, secondo le circostanze, di disgiunzione del procedimento. Nel caso in esame non si può del resto ritenere che sussista un rischio particolare che un imputato possa addossare le responsabilità ad un altro imputato: anche se i fatti devono essere ancora compiutamente chiariti, i ruoli ed i compiti degli imputati sono stati accertati nel corso dell’istruzione.

Il fatto che le versioni degli imputati non siano perfettamente univoche non osta peraltro ad una disgiunzione: è invero insito in un procedimento penale che le dichiarazioni non siano sempre coincidenti. Questa situazione non impedisce però una disgiunzione quando, come in concreto, il pubblico ministero ha ritenuto che ci fossero le condizioni per una procedura di rito abbreviato.

Si ricorda che la promozione dell’accusa non è impugnabile (art. 324 cpv. 2 CPP) [DTF 144 IV 81 consid. 2.3.1.; decisione TF 6B_1157/2019 del 12.11.2019 consid. 2.1.], per cui non si può, con l’impugnazione di un decreto di disgiunzione, attribuire a questa Corte il compito di procedere ad una valutazione anticipata delle accuse oggetto della promozione dell’accusa. Il reclamo contro un decreto di disgiunzione non può invero essere utilizzato per contestare la promozione dell’accusa, che non è impugnabile.

Questa Corte non può del resto annullare la promozione dell’accusa nei confronti di PI 1 in procedura di rito abbreviato. Spetta infatti alla Corte delle assise correzionali, giusta l’art. 362 cpv. 1 CPP, decidere se la procedura abbreviata è conforme al diritto e opportuna (lit. a), se l’accusa concorda con le risultanze del dibattimento e con gli atti di causa (lit. b) e se le sanzioni proposte sono adeguate (lit. c) [BSK StPO – G. GREINER / I. JAGGI, op. cit., art. 362 CPP n. 2 ss.], ritenuto che – se non sono adempiute le condizioni del giudizio con rito abbreviato – il tribunale rinvia il fascicolo al pubblico ministero affinché svolta una procedura preliminare ordinaria (art. 362 cpv. 3 CPP) [BSK StPO – G. GREINER / I. JAGGI, op. cit., art. 362 CPP n. 26]. Questa Corte non può evidentemente sostituirsi al giudice in questa valutazione.

Lo scritto 5.9.2024 del procuratore pubblico inviato alle parti (doc. B, allegato al reclamo) non comprova peraltro alcuna particolare complessità del caso. Con detto atto il magistrato inquirente si è limitato a comunicare che aveva sussunto i fatti a determinati reati, e non ad altri, conformemente ai principi giurisprudenziali.

3.4.2.

Il fatto che la disgiunzione determini, per i correi e per i compartecipi, un’importante restrizione processuale dei diritti di parte, con riferimento all’art. 147 CPP, disposizione non applicabile in procedimenti distinti, non permette di inficiare detta conclusione.

Il decreto di disgiunzione impugnato non priva infatti RE 1 del suo diritto di confrontarsi, nell’ambito del dibattimento a suo carico, con le dichiarazioni di PI 1 e, semmai, del suo diritto di farlo interrogare [in applicazione dell’art. 6 n. 3 lit. d CEDU (decisione TF 6B_330/2021 del 15.9.2021 consid. 1.1.)].

Il diritto al contraddittorio del reclamante, e più in generale i suoi diritti di difesa, sarà quindi garantito nel suo procedimento.

3.5.

Il decreto di disgiunzione è pertanto confermato.

  1. Il gravame è respinto. Tassa di giustizia e spese sono poste a carico del reclamante, soccombente (art. 428 cpv. 1 CPP). Lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino rifonderà a PI 1 un’adeguata indennità (art. 436 cpv. 2 CPP).

Per questi motivi,

richiamati gli art. 379 ss. e 393 ss. CPP, 1 ss. e 25 LTG ed ogni altra disposizione applicabile,

pronuncia

  1. Il reclamo è respinto.

  2. La tassa di giustizia di CHF 1'000.-- e le spese di CHF 300.--, per complessivi CHF 1'300.-- (milletrecento), sono poste a carico di RE 1, __________. Lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino rifonderà a PI 1, __________, CHF 900.-- (novecento) a titolo di indennità.

  3. Rimedio di diritto:

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

Gli atti scritti devono essere consegnati al Tribunale federale oppure, all’indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l’ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF).

  1. Intimazione:

Per conoscenza:

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente La cancelliera

Zitate

Gesetze

22

CP

  • art. 49 CP

CPP

  • art. 20 CPP
  • art. 29 CPP
  • art. 30 CPP
  • art. 147 CPP
  • art. 324 CPP
  • art. 362 CPP
  • art. 379 CPP
  • art. 382 CPP
  • art. 385 CPP
  • art. 390 CPP
  • art. 393 CPP
  • art. 396 CPP
  • art. 428 CPP
  • art. 436 CPP

LBCR

  • art. 46 LBCR

LOG

  • art. 62 LOG

LTF

  • art. 48 LTF
  • art. 78 LTF
  • art. 81 LTF
  • art. 100 LTF

LTG

  • art. 25 LTG

Gerichtsentscheide

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