Incarto n. 60.2011.318
Lugano 7 marzo 2012/ps
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliera:
Elena Tagli Schmid, vicecancelliera
sedente per statuire sul reclamo 7/11.10.2011 presentato da
RE 1, c/o PCT La Stampa, Lugano
contro
la decisione 29.9.2011 del giudice dei provvedimenti coercitivi Edy Meli, sedente in materia di applicazione della pena, con cui ha respinto la sua richiesta di primo congedo (inc. GPC __________);
richiamate le osservazioni del giudice dei provvedimenti coercitivi 14/17.10.2011, in cui dichiara di confermare le argomentazioni e conclusioni contenute nella propria decisione 29.9.2011, nonché lo scritto di duplica 26/27.10.2011 in cui segnala di non avere osservazioni aggiuntive da formulare;
richiamata altresì la replica 24/25.10.2011 di RE 1, in cui in conclusione ribadisce la sua richiesta di primo congedo;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto
a. RE 1 (1978) si trova in detenzione presso il Penitenziario cantonale "La Stampa", in espiazione della pena detentiva di sei anni pronunciata in data 23.2.2010 dalla Corte delle assise criminali che l’ha riconosciuto autore colpevole dei reati di coazione sessuale e violenza carnale nonché atti sessuali con fanciulli in danno di una bambina (all'epoca) undicenne.
Nei confronti dei genitori della vittima, RE 1, oltre ad aver scritto il 7.9.2009 dal carcere una lettera di scusa, si è impegnato (mediante sottoscrizione il 27.11.2009 di una convenzione extra-giudiziale) a versare alla minore abusata complessivi CHF 46'500.-- a titolo di risarcimento delle spese legali, delle spese di cura e di indennità di torto morale, che ha iniziato a saldare cedendo una parte del proprio spillatico. Questo, unitamente alla sua confessione (seppure avvenuta in un secondo tempo), gli ha permesso di beneficiare dell'attenuante del sincero pentimento a tenore dell'art. 48 CP, richiesto in arringa al dibattimento dall'allora suo patrocinatore (cfr. sentenza 23.2.2010 della Corte delle assise criminali, inc. TPC __________).
b.In data 30.9.2010 l'allora Corte di cassazione e di revisione penale (CCRP) ha respinto, nella misura della sua ammissibilità, il ricorso presentato dal qui reclamante contro il giudizio di primo grado (cfr. sentenza 30.9.2010, inc. CCRP 17.2010.16).
c. Dedotto il carcere preventivo sofferto dal 24.6.2009 al 23.2.2010, RE 1 ha raggiunto il 1/3 dell'esecuzione della pena il 24.6.2011. Il termine della metà dell'espiazione della pena ricorrerà in data 23.6.2012 mentre i 2/3 per la liberazione condizionale scadranno il 23.6.2013. Egli avrà interamente espiato la sua pena il 23.6.2015.
d. Con scritto 24.8.2011 RE 1 ha chiesto di poter beneficiare di un primo congedo di 12 ore per far visita al fratello, al di lui domicilio a __________, dove lo avrebbero raggiunto anche le due sorelle e, in quell'occasione, anche i suoi genitori dalla Turchia, i quali avrebbero infatti richiesto, in caso di concessione del postulato congedo, il necessario visto d'entrata.
e.Il giudice dei provvedimenti coercitivi ha provveduto a raccogliere i richiesti preavvisi.
Con scritto 14.9.2011 la direzione delle Strutture carcerarie si è espressa in modo negativo, stante le difficoltà del condannato di interagire in modo costruttivo, il suo non riconoscimento del reato e il contenuto della lettera 20.7.2011 della Sezione della popolazione secondo cui detta autorità sarebbe in attesa di una decisione dell'Ufficio federale della migrazione (UFM) di Berna in merito alla revoca dello statuto di rifugiato e del permesso di domicilio "C" del condannato.
Con scritto 13.9.2011 l'Ufficio di assistenza riabilitativa ha ritenuto essere prematura la richiesta di congedo, in considerazione della situazione generale del condannato così come illustrata nel Piano d'esecuzione della sanzione (PES), ovvero non accettazione della condanna e del reato, attitudine insoddisfacente in carcere con un comportamento oppositivo e conflittuale con autorità e regole, difficoltà ad adattarsi alla vita comunitaria e conseguente impossibilità di stabilire obbiettivi da raggiungere.
f. In data 22.9.2011 RE 1 è stato sentito dal giudice dei provvedimenti coercitivi, davanti al quale ha ribadito la richiesta di congedo, precisando che la stessa è motivata dal desiderio di trascorrere la giornata con il fratello, le due sorelle (che non l'hanno mai visitato in carcere per problemi del condannato con i loro rispettivi coniugi) e i genitori (che non vuole gli rendano visita in carcere). In quella sede ha anche spiegato la mancata collaborazione all’elaborazione del PES, perché il documento lascerebbe intendere che il mancato riconoscimento del reato sia fatto recente, mentre risale a molto prima. Ribadisce che il non riconoscimento del reato è un suo diritto, che non dovrebbe influire sull’esecuzione della pena e sul regime progressivo.
g. Con decisione 29.9.2011 il giudice dei provvedimenti coercitivi ha respinto l'istanza di congedo.
Dai preavvisi negativi dei servizi consultati, risulta un atteggiamento negativo del condannato (comportamento in carcere, non accettazione della condanna), un’insicurezza circa il mantenimento del permesso, la mancata collaborazione nell’elaborazione del PES con la conseguente impossibilità di determinare utilità e finalità del congedo.
A questo si aggiunge una vaga motivazione del congedo richiesto (incontrare i parenti), senza indicare delle finalità di reinserimento o motivare perché l’incontro debba avvenire fuori dal carcere. Pure l’assenza d’indicazioni utili nel PES sono tutti elementi che concorrono a compromettere la decisione sul congedo.
Nell’esame del pericolo di fuga, il magistrato constata come al reclamante rimangano da espiare (a quel momento) ancora poco meno di due anni di pena detentiva, con alla fine della stessa una prospettiva di permanenza in Svizzera tutt’altro che certa.
Il magistrato valuta anche la non accettazione da parte del reclamante della condanna, considerata totalmente ingiusta, e frutto dell’agire scorretto di tutte le autorità che si sono occupate del suo caso. Questo come esito di un cambiamento radicale di atteggiamento del reclamante nel corso del procedimento: da un iniziale diniego, seguito dalle ammissioni sui fatti alla base delle imputazioni (con tanto di lettere di scuse alla famiglia della vittima e fruizione dell’attenuante del sincero pentimento); all’invocazione in sede di ricorso per cassazione unicamente di contestazioni sostanzialmente procedurali; infine alla ritrattazione completa.
Tutti questi elementi concorrono ad indicare una volontà importante del reclamante di volersi sottrarre alla condanna.
Se il reclamante ha certamente diritto di proclamarsi innocente, non di meno le autorità di esecuzione pena possono valutare il suo comportamento tra gli accertamenti di loro competenza, onde valutare il pericolo di fuga e pianificare l’eventuale reinserimento sociale.
A quest’ultimo proposito, il magistrato ha poi constatato che dagli atti non risulta che il reclamante (arrivato in Svizzera nel 2001) abbia allacciato rapporti personali significativi, se non con parenti e connazionali, e neppure abbia avuto rapporti di lavoro.
Il permesso C rilasciatogli nel 2008 quale rifugiato è oggettivamente a rischio, a maggior ragione considerato come in uno scritto ad un membro del governo federale il reclamante indica di voler rinunciare allo statuto di rifugiato e al permesso C, chiedendo di essere “estradato” in Turchia.
In ragione di tutti questi elementi, il magistrato ha ritenuto presente un concreto pericolo di fuga: il congedo sarebbe un’occasione importante per sottrarsi all’esecuzione di una pena ritenuta ingiusta e frutto di una macchinazione nei suoi confronti.
h. Con scritto prolisso del 7.10.2011, ed allegando altri diversi scritti, il reclamante impugna la decisione del giudice dei provvedimenti coercitivi.
Egli contesta in generale l’esistenza di un pericolo di fuga. Anzitutto ritiene che la sua protesta d’innocenza non debba per nulla essere utilizzata per influire (negativamente) sulla valutazione del pericolo di fuga e, più in generale, per decidere la concessione o meno del congedo. Il reclamante ritiene che il magistrato abbia commesso una “manipolazione totale“, per coprire i reati di “suoi colleghi”.
Il reclamante espone le ragioni per cui non ha firmato e non ha collaborato al PES: sostanzialmente per coerenza con la sua protestata innocenza. Anche la mancata collaborazione al PES non può concorrere a fondare un pericolo di fuga.
Rimprovera al magistrato di non aver agito come gli incombeva, denunciando le altre autorità penali intervenute nel suo caso e che hanno determinato quanto accadutogli.
Il reclamante evidenzia pure come nel suo caso non ci sia una recidiva e/o un simile pericolo.
Il reclamante contesta pure i passaggi della decisione impugnata relativi al permesso C e più in generale al suo statuto di rifugiato in Svizzera: sarebbero stati manipolati, meglio estrapolati dal senso e dal contenuto dello scritto.
Con riferimento al caso di un altro detenuto, il reclamante ritiene di essere trattato in modo diverso.
Il reclamante sostiene di esser vittima di “centinaia” di provocazioni da parte della Direzione delle strutture carcerarie e da parte dell’assistenza sociale: questo spiegherebbe i loro preavvisi negativi.
Il reclamante ribadisce che il congedo gli serve per passare del tempo con la sua famiglia, con suo fratello.
Contesta gli argomenti dedotti dal magistrato dal suo scritto ad un membro del governo federale; sottolinea di non voler rinunciare allo statuto di rifugiato, così come non vuole lasciare la Svizzera: anche in base alle convenzioni internazionali, egli avrebbe il diritto di restare in Svizzera. Chiede pertanto che gli venga concesso il congedo richiesto.
i. Con il proprio scritto del 14/17.10.2011, il giudice dei provvedimenti coercitivi ha comunicato di non avere particolari osservazioni da formulare, indicando che il caso di un altro detenuto indicato quale paragone non era stato trattato dall’Ufficio dei giudici dei provvedimenti coercitivi, e che dall’ultima decisione nota, il caso sembrerebbe essere diverso sotto diversi aspetti.
j. Nello scritto di replica del 20.10.2011, unitamente a molte considerazioni riferite alle ingiustizie di cui sarebbe stato vittima ad opera di diverse autorità penali, con riferimento alla decisione sul primo congedo il reclamante contesta nuovamente che possano essergli opposti la non accettazione della pena e la non collaborazione al PES. Rimprovera al magistrato che avrebbe deciso sul congedo già prima della sua audizione. Riconferma che il suo statuto di rifugiato, tutelato dalla Convenzione di Ginevra, non potrà essergli revocato: a questo proposito evidenzia che, benché sia passato diverso tempo dall’inizio del procedimento e dalla condanna, non è intervenuta nessuna decisione di revoca del suo permesso.
In generale, riconferma l’inesistenza di un pericolo di fuga nel suo caso. Ribadisce che almeno un’altra persona avrebbe avuto un trattamento diverso in merito a congedi.
Il reclamante conclude chiedendo di poter usufruire del congedo per poter normalizzare la sua vita dopo la scarcerazione.
k. Nello scritto di duplica del 26/27.10.2011, il giudice dei provvedimenti coercitivi comunica di non avere ulteriori osservazioni da formulare alla replica.
in diritto
Il Codice di diritto processuale penale svizzero (Codice di procedura penale, CPP), in vigore dall'1.1.2011, all'art. 439 cpv. 1 CPP lascia ai Cantoni la facoltà di designare le autorità competenti per l'esecuzione delle pene e delle misure e di stabilire la relativa procedura.
Il Canton Ticino ha adottato il 20.4.2010 la Legge sull'esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti (LEPM), entrata in vigore l'1.1.2011, che all'art. 10 cpv. 1 lit. h conferisce al giudice dell'applicazione della pena (funzione questa attribuita in Ticino dall'1.1.2011 al nuovo giudice dei provvedimenti coercitivi giusta l'art. 73 LOG) la competenza, fra l'altro, a decidere la concessione del primo congedo come pure il trasferimento del condannato in sezione aperta e la concessione del lavoro e dell'alloggio esterni (art. 77a CP).
Contro tali decisioni, conformemente all'art. 12 cpv. 1 lit. b LEPM, è data facoltà al condannato e al Ministero pubblico di interporre reclamo ai sensi degli art. 393 e seguenti CPP alla Corte dei reclami penali.
1.2.
Con il reclamo ex art. 393 ss. CPP si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l'eccesso e l'abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lit. a CPP), l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e/o l'inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).
Il reclamo deve essere presentato entro 10 giorni per iscritto e motivato (art. 396 cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare all'art. 390 CPP per la forma scritta ed all'art. 385 CPP per la motivazione.
La persona o l'autorità che lo interpone deve indicare, in particolare, i punti della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).
1.3.
Il gravame, inoltrato il 7/11.10.2011, contro la decisione 29.9.2011 del giudice dei provvedimenti coercitivi, notificata il giorno seguente, è tempestivo.
Nella prolissità degli scritti inviati, le esigenze di forma e motivazione del reclamo sono rispettate.
RE 1, quale condannato, destinatario della decisione impugnata che lo tocca direttamente, personalmente e attualmente nei suoi diritti, è pacificamente legittimato a reclamare giusta l'art. 382 cpv. 1 CPP avendo un interesse giuridicamente protetto all'annullamento o alla modifica del giudizio.
Il reclamo è quindi, nelle predette circostanze, ricevibile in ordine.
La revisione della parte generale del Codice penale (CP), entrata in vigore l'1.1.2007, ha introdotto a livello federale diverse norme che regolano l'esecuzione delle pene detentive e delle misure privative della libertà.
2.2.
L'art. 75 cpv. 3 CP stabilisce che il regolamento del penitenziario preveda l'allestimento di un piano di esecuzione (PES) con il detenuto. Il piano contiene in particolare indicazioni sugli aiuti offerti, sulle possibilità di lavoro, di formazione e perfezionamento, sulla riparazione del danno, sulle relazioni con il mondo esterno e sulla preparazione alla vita in libertà.
Giusta l’art. 75 cpv. 4 CP, il detenuto deve partecipare attivamente agli sforzi di risocializzazione e alla preparazione della liberazione.
Il PES è ripreso agli art. 19 cpv. 2, 34 e 35 del Regolamento sull'esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti del 6.3.2007 (REPM) ed è pure disciplinato dal nuovo Regolamento delle strutture carcerarie del Cantone Ticino del 15.12.2010, in vigore dall'1.1.2011, agli art. 33 e 43. Il cpv. 1 dell'art. 43 di detto Regolamento, riferendosi alla progressione dell'esecuzione della pena, dispone che i passaggi tra le fasi sono decisi dall'autorità competente, che tiene conto segnatamente della durata della pena, del comportamento in esecuzione di pena, dell'impegno nel lavoro o nella formazione, dei rischi di fuga, della capacità di rispettare le norme di condotta imposte, dei rischi di commissione di reati e di sicurezza.
2.3.
Le relazioni del detenuto con il mondo esterno sono regolate dall'art. 84 CP, che al cpv. 6, in particolare, stabilisce che al detenuto vanno concessi adeguati congedi per la cura delle relazioni con il mondo esterno, per la preparazione del ritorno alla vita libera o per ragioni particolari, sempreché il suo comportamento durante l'esecuzione della pena non vi si opponga e purché non vi sia il rischio che si dia alla fuga o non vi sia da attendersi che commetta nuovi reati.
Come chiaramente indicato nel Messaggio del 21.9.1998 concernente la modifica del Codice penale svizzero (pubblicato in FF 1999 p. 1667 ss.) nel timore che l'art. 84 cpv. 6 (nella sua versione dell'avamprogetto) venisse inteso come un diritto alla concessione di congedi senza una restrizione corrispondente, è stato espressamente indicato, come risulta nella norma penale attualmente in vigore, che un congedo è concesso alla condizione che non vi sia il rischio che il detenuto si dia alla fuga o non vi sia da attendersi che commetta nuovi reati (cfr. Messaggio 21.9.1998, FF 1999 p. 1800).
A livello cantonale l'esecuzione delle pene è inoltre disciplinata, in Ticino, dal Concordato sull'esecuzione delle pene privative di libertà e delle misure concernenti gli adulti e i giovani adulti nei cantoni latini (Concordato latino sulla detenzione penale degli adulti) del 10.4.2006 (RL 4.2.1.1.3).
In modo particolare la Conferenza latina delle autorità cantonali competenti in materia di esecuzione di pene e misure il 25.9.2008 ha promulgato il Regolamento relativo alla concessione di congedi ai condannati adulti e ai giovani adulti del 25.9.2008 (RL 4.2.1.1.10), in vigore dall'1.11.2008.
Nel suo ingresso vengono ripresi i principi posti dal CP, più sopra cennati. Inoltre l'art. 5 cpv. 1 di detto Regolamento stabilisce che per ottenere un'autorizzazione di uscita, rispettivamente un congedo o un permesso, la persona detenuta deve: richiedere formalmente un'autorizzazione di uscita, al più presto dopo un soggiorno di almeno due mesi nello stesso stabilimento, a condizione che abbia scontato almeno un terzo della sua pena (lit. a), portare gli elementi probanti per dimostrare che la concessione di un'autorizzazione di uscita è compatibile con i bisogni di protezione della collettività (lit. b), giustificare di aver partecipato attivamente agli obbiettivi di risocializzazione previsti nel PES e che questa domanda rientra nello stesso (lit. c), dimostrare che il suo atteggiamento durante la detenzione la rende degna della fiducia accresciuta sollecitata mediante la richiesta di congedo (lit. d), disporre di una somma sufficiente, guadagnata con il suo lavoro, rispettivamente accreditata sul suo conto (lit. e).
Giusta l'art. 45 REPM il carcerato di buona condotta e meritevole può ottenere un congedo, il quale ha per scopo di permettere al detenuto di mantenere o ristabilire relazioni normali con la società; esso non deve né togliere alla pena il suo carattere di prevenzione, né nuocere alla sicurezza o all'ordine pubblico.
Infine il Regolamento delle strutture carcerarie del Cantone Ticino del 15.12.2010 all'art. 75 cpv. 2 ribadisce che l'uscita non è un diritto; per la sua concessione si tiene conto segnatamente della durata della pena, del comportamento in esecuzione di pena, dell'impegno nel lavoro, dei rischi di fuga e di recidiva, della capacità di rispettare le norme di condotta e di sicurezza.
2.4.
In ogni caso, per la concessione di congedi, l'art. 84 cpv. 6 CP richiede una valutazione individualizzata e concretizzata alla situazione del richiedente: occorre formulare una prognosi, una valutazione della situazione specifica del singolo richiedente il congedo, in particolare con riferimento al comportamento tenuto, ma anche relativamente ai criteri indicati dal legislatore federale, ovvero il pericolo di fuga e quello di recidiva.
Il giudice dei provvedimenti coercitivi, nella sua veste di giudice dell'applicazione della pena, deve pertanto analizzare, caso per caso, se: il richiedente il congedo abbia raggiunto la soglia oggettiva minima, se abbia tenuto un buon comportamento e sia degno di fiducia (soglia soggettiva), se non sia dato in concreto un pericolo di recidiva o un pericolo di fuga (prognosi).
L'adempimento dei presupposti del comportamento tenuto in carcere e del rischio di fuga e di recidiva si determina sulla base di criteri analoghi a quelli applicabili in caso di liberazione condizionale ex art. 86 CP (sentenze TF 6B_577/2011 del 12.1.2012, consid. 2.1. e 6B_349/2008 del 24.6.2008, consid. 3.2.; BSK Strafrecht I – A. BAECHTOLD, 2a. ed., art. 84 CP n. 19).
La formulazione di una prognosi non sfavorevole è sufficiente per concedere il congedo richiesto (sentenza TF 6B_1027/2010 del 4.4.2011, consid. 4.3.1.).
L'Alta Corte, in una recente sentenza, ha inoltre precisato che il pericolo di fuga non può essere ammesso, allorquando un rischio simile è dato solo in modo astratto. Devono sussistere dei motivi concreti, che facciano apparire la fuga come probabile.
Al proposito va preso in considerazione l'insieme delle condizioni del detenuto ("die gesamten Verhältnisse des Eingewiesenen"), quali ad esempio i suoi legami familiari ("familiäre Bindungen"), le sue condizioni di vita ("Lebensumstände"), la sua situazione professionale e finanziaria ("berufliche und finanzielle Situation"), i suoi contatti all'estero ("Kontakte zum Ausland").
Una richiesta di congedo può essere respinta, soltanto quando ciò appare proporzionato e tiene debitamente conto dello scopo dell'esecuzione di reinserire il detenuto.
Di regola con più si accorcia il resto della pena da espiare, con più si ritiene ridotto il rischio di fuga (sentenza TF 6B_577/2011 del 12.1.2012, consid. 2.2. e 2.3.).
3.3.1.
Considerata la diffusa, ripetitiva e generica contestazione al giudice dei provvedimenti coercitivi, contenuta nel reclamo, di aver fondato la propria decisione su argomenti non adeguati, preliminarmente è il caso di esaminarne in astratto la loro pertinenza o meno, con riferimento a quanto esposto al punto precedente.
Con riferimento anzitutto al piano di esecuzione (PES), questo strumento è previsto dal CP e svolge una funzione importante in relazione all’esecuzione progressiva della pena.
La partecipazione attiva del detenuto agli sforzi di risocializzazione e alla preparazione della liberazione è prevista dall’art. 75 cpv. 4 CP.
Le considerazioni esposte dal giudice dei provvedimenti coercitivi in relazione al PES sono astrattamente pertinenti, e concretamente (come si dirà) rilevanti nel presente caso.
Con riferimento alla concessione di congedi, l’art. 84 cpv. 6 CP stabilisce che i medesimi vanno concessi per perseguire determinate finalità (la cura delle relazioni con il mondo esterno, la preparazione del ritorno alla vita libera, o per ragioni particolari), sempreché (i) il comportamento del detenuto durante l'esecuzione della pena non vi si opponga, (ii) non vi sia il rischio che si dia alla fuga, (iii) non vi sia da attendersi che commetta nuovi reati. Le considerazioni esposte dal giudice dei provvedimenti coercitivi in relazione alle (deboli) motivazioni della richiesta di congedo, al comportamento durante l’esecuzione e nonché al pericolo di fuga, sono pure astrattamente pertinenti, e concretamente (come diremo) rilevanti nel presente caso.
Sempre con riferimento al comportamento durante l’esecuzione della pena, dal punto precedente risulta anche che si deve tener conto dello stesso per determinare se il detenuto sia degno della fiducia accresciuta insita in una richiesta di congedo e se abbia le capacità di rispettare le norme di condotta e di sicurezza.
3.2.
Se è diritto del detenuto di professare la propria innocenza, questo non deve però escludere all’autorità competente la possibilità di esaminare anche detto elemento, assieme ad altri, per la valutazione individuale necessaria per decidere la concessione del primo congedo.
Ciò a maggior ragione quando l’atteggiamento del detenuto non si limita alla legittima protesta della propria innocenza, ma si traduce in un atteggiamento negativo e reticente rispetto al PES, agli sforzi per il suo allestimento e implementazione: atteggiamento negativo evidenziato sia dai pareri pervenuti al magistrato, sia anche dal testo prolisso del reclamo.
Nella valutazione individualizzata, il magistrato può anche prendere in considerazione il fatto che, dopo un iniziale diniego, il reclamante abbia prima ammesso i fatti e poi successivamente li abbia ritrattati totalmente, in quanto asseritamente vittima di soprusi di diverse persone e autorità. Ciò può concorrere alla valutazione dell’affidabilità del richiedente il congedo.
Anche la categorica contestazione del giudizio di condanna da parte del reclamante, che adduce inoltre trattarsi del frutto di ripetute e gravi illegalità di persone e autorità, con il conseguente sentimento, sul piano soggettivo, di essere vittima di una grave ed estrema ingiustizia, ha una rilevanza nella valutazione del pericolo di fuga, in quanto è situazione ben diversa rispetto a quella di un detenuto che, pur professando la propria innocenza, ha accettato un giudizio e se ne è fatto una ragione.
3.3.
Nel caso concreto, il magistrato ha ritenuto diversi elementi che hanno concorso a negare il congedo.
3.3.1.
Anzitutto le motivazioni della richiesta di congedo: si tratta di una scarna motivazione, e in nessun modo si precisa perché la visita dei parenti debba avvenire fuori dal carcere.
In nessun modo si evidenzia come il congedo rientri nella progressiva esecuzione della pena, come questo consenta di curare le relazioni con l’esterno o come questo concorra a preparare al ritorno alla vita libera. Come constatato dal magistrato, la mancata partecipazione all’elaborazione del PES rende impossibile (o almeno difficile) determinare l’utilità e le finalità del congedo, che come ricordato al punto precedente, non è un diritto, ma un passaggio di un’esecuzione progressiva della pena.
3.3.2
Per il pericolo di fuga, lo stesso è stato ammesso in base a diversi elementi.
Anzitutto considerando il residuo di pena detentiva da scontare: si tratta di un argomento reale e pertinente.
Inoltre, il magistrato ha considerato l’incertezza riguardo alla possibilità per il condannato di restare in Svizzera a fine pena o alla liberazione condizionale: ha detto che una permanenza è tutt’altro che certa. Come già indicato nella sentenza di merito di primo grado (sentenza del 23.2.2009, inc. TPC __________, p. 30) e menzionato nel preavviso delle Strutture carcerarie, sono possibili (probabili) delle conseguenze amministrative in corso di espiazione pena o alla fine.
Lo statuto di rifugiato del reclamante milita certo a suo favore, ma non può automaticamente garantirgli con sicurezza la permanenza in Svizzera.
Infatti l’incarto è al vaglio dell’UFM. Inoltre, quanto scritto dal reclamante nella missiva al membro del governo federale certo non concorre a rafforzare il suo statuto di rifugiato. Anche questo elemento è rilevante e pertinente.
Altro elemento ritenuto dal magistrato per il pericolo di fuga è il fatto che il reclamante, arrivato in Svizzera nel 2001, non risulta avere allacciato rapporti significativi al di fuori di parenti e connazionali: ciò che per un verso rende difficile la risocializzazione ed il reinserimento, e per altro verso concorre a concretizzare un pericolo di fuga.
Anche l’assenza di un PES congiuntamente elaborato, e più in generale la mancanza di un progetto concreto di reinserimento e risocializzazione (per l’atteggiamento negatorio del reclamante) sono pure elementi che affievoliscono il legame con il territorio, e incrementano il pericolo di fuga.
Ulteriore elemento considerato per il pericolo di fuga, come già detto, è la non accettazione della sentenza di condanna, risentita quale totalmente ingiusta e ritenute frutto dell’agire scorretto di tutte le autorità e le parti intervenuto nel procedimento. Così come questa posizione categorica assunta dal reclamante si traduce in carcere in atteggiamento negativo verso l’esecuzione pena (PES e tutto quello che comporta), nel medesimo modo un congedo può tradursi in una volontà di sottrarsi all’espiazione di una condanna ritenuta ingiusta.
Tutti questi elementi risultano dagli atti, sono pertinenti e concorrono a fondare, allo stato attuale, un concreto pericolo di fuga.
Per questi motivi,
richiamati gli art. 379 ss., 393 ss., 439 cpv. 1 CPP, 73 LOG, 74 ss., 84 CP, la LEPM, il REPM, il Regolamento relativo alla concessione di congedi ai condannati adulti e ai giovani adulti del 25.9.2008, il Regolamento delle strutture carcerarie del Cantone Ticino del 15.12.2010, l'art. 25 LTG ed ogni altra disposizione applicabile,
pronuncia
Il reclamo è respinto.
La tassa di giustizia di CHF 100.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 150.-- (centocinquanta) sono posti a carico di RE 1, c/o PCT La Stampa, Lugano.
Rimedio di diritto:
Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia penale al Tribunale federale di Losanna entro 30 giorni dall'intimazione della presente decisione (art. 78 cpv. 2 lit. b e 100 cpv. 1 LTF).
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Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La cancelliera