Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TRAP_002
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TRAP_002, 60.2022.12
Entscheidungsdatum
05.10.2022
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Incarto n. 60.2022.12

Lugano 5 ottobre 2022/dp

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Nicola Respini, presidente, Raffaele Guffi, Giovan Maria Tattarletti

cancelliera:

Claudia Malaguerra Bernasconi, vicecancelliera

sedente per statuire sul reclamo 5/10.1.2022 presentato da

RE 1 patr. da: PR 1

contro

gli ordini di sequestro, per i rilevamenti segnaletici e di prelievo campione DNA emanati il 30.12.2021 dal procuratore pubblico Marisa Alfier nel contesto del procedimento penale di cui all’inc. MP __________ promosso nei suoi confronti per titolo di violazione di domicilio e sommossa;

richiamate le osservazioni 25/26.1.2022 e la duplica 28/29.3.2022 del magistrato inquirente;

vista la replica 7/8.3.2022 di RE 1;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto

a. In data 29.12.2021 è stato organizzato da alcuni “”, sul sedime dell’ a , un pranzo comunitario, con altre attività correlate all’occupazione di tali spazi. Da un comunicato degli stessi emergeva che “(…) sull’area è in corso un presidio solidale con pranzo e poetry slam, mentre all’interno alcune persone stanno rendendo agibili gli spazi. La sera ci sarà la prima assemblea pubblica. Tutt* sono invitat* a partecipare! (…). Sette giorni dopo lo sgombero del __________ ci è sorto un fortissimo dubbio: forse abbiamo dimenticato le placche della cucina accese …. La preoccupazione ci ha spinto a rientrare per assicurarci che un incendio (…) non divampi. Trattandosi di uno ‘stato di necessità’, rientrare non dovrebbe avere alcuna conseguenza sulle persone che provvederanno alla messa in sicurezza dello stabile (…). Per questo motivo, ci siamo organizzat*, dal basso, per riprenderci con le nostre mani ciò che ci è stato tolto (…)” (comunicato 29.12.2021, AI 40).

Alcuni dei manifestanti si sarebbero infatti introdotti all’interno dell’immobile ed altri sarebbero saliti sul tetto dello stesso. All’alba del 30.12.2021 sarebbe dunque intervenuta la polizia cantonale, procedendo allo sgombero. Diverse persone che si trovavano nell’edificio sono state portate presso gli uffici della polizia per essere interrogate. Tra queste anche RE 1 (cfr. inc. MP __________).

Al termine del suo interrogatorio l’agente interrogante ha informato l’imputata “(…) che per disposizioni PP Alfier mi vengono sequestrati i due telefoni cellulari trovati in mio possesso (…)”, e che, sempre per disposizione del magistrato inquirente, “(…) verrò sottoposta ai rilevamenti segnaletici (foto, DNA, impronte) (…)” (verbale di interrogatorio 30.12.2021, p. 3, AI 16). RE 1 ha preso atto del provvedimento, esigendo tuttavia di poter vedere l’ordine; di conseguenza “(…) gli interroganti mi fanno prendere atto che per gli ordini si dovrà attendere, mentre se accetto le disposizioni date dal Procuratore oralmente verrò subito accompagnata a __________ ed in seguito rilasciata. Rispondo che vista la situazione decido di procedere senza l’ordine scritto (…)” (verbale di interrogatorio 30.12.2021, p. 3, AI 16).

b. Con gravame 5/10.1.2022 RE 1 insorge contro tale agire della polizia cantonale e contro l’ordine di sequestro del magistrato inquirente, postulando il dissequestro dei suoi due telefoni cellulari e la distruzione dei rilevamenti dattiloscopici ed il prelievo del DNA (reclamo 5/10.1.2022, p. 4). Nel suo reclamo ha inoltre sollevato una violazione dell’art. 107 CPP affermando che non le sarebbe stata data, al momento del suo interrogatorio, la possibilità di avvalersi di un avvocato (reclamo 5/10.1.2022, p. 2).

c. Nelle sue osservazioni 25/26.1.2022 il magistrato inquirente ha rilevato che un ordine di perquisizione e sequestro era stato da lei emanato in data 30.12.2021 (AI 9), che tuttavia non sarebbe stato immediatamente consegnato all’imputata, in quanto quest’ultima sarebbe già stata congedata dopo il verbale di interrogatorio. In merito ai rilevamenti segnaletici e al sequestro dei telefoni cellulari, il procuratore pubblico ha affermato che la reclamante non si sarebbe opposta ad entrambi sottoscrivendo l’ordine per i rilevamenti segnaletici ed il verbale di sequestro, allegati al verbale di interrogatorio 30.12.2021. RE 1 non avrebbe inoltre mai chiesto la presenza di un avvocato.

d. Con scritto 10.3.2022 il procuratore pubblico ha comunicato all’imputata il dissequestro dei due telefoni cellulari (AI 111).

in diritto

  1. 1.1.

In applicazione dell’art. 393 cpv. 1 lit. a CPP il reclamo può essere interposto, entro il termine di dieci giorni, contro le decisioni e gli atti procedurali e, in ogni momento, contro le omissioni della polizia, del pubblico ministero e, ancora, delle autorità penali delle contravvenzioni, eccettuati i casi in cui esso è espressamente escluso dal CPP oppure quando è prevista un’altra impugnativa.

Con il gravame, da introdurre davanti alla giurisdizione di reclamo (art. 20 cpv. 1 lit. b CPP), ovvero – in Ticino – alla Corte dei reclami penali (art. 62 cpv. 2 LOG), si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lit. a CPP), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e, ancora, l’inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).

Il reclamo deve essere presentato per iscritto e motivato (secondo l’art. 396 cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare all’art. 390 CPP per la forma scritta ed all’art. 385 CPP per la motivazione.

Esso deve indicare – in particolare – i punti della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).

1.2.

Giusta l’art. 382 cpv. 1 CPP sono legittimate a ricorrere contro una decisione le parti che hanno un interesse giuridicamente protetto all’annullamento oppure alla modifica della pronuncia stessa (sentenza TF 1B_317/2018 del 12.12.2018 consid. 2.2.).

L’interesse giuridicamente protetto a’ sensi dell’art. 382 cpv. 1 CPP implica che il ricorrente sia personalmente, direttamente (sentenze TF 1B_29/2018 del 24.8.2018 consid. 2.2.; 1B_158/2018 dell’11.7.2018 consid. 2.4.; DTF 142 IV 82 consid. 2.3.2.; 140 IV 155 consid. 3.2.) e (di principio: sentenza TF 1B_72/2014 del 15.4.2014 consid. 2.1.; BSK StPO – M. ZIEGLER / S. KELLER, 2. ed., art. 382 CPP n. 2) attualmente (DTF 144 IV 81 consid. 2.3.1.) leso dalla decisione che impugna (N. SCHMID / D. JOSITSCH, StPO Praxiskommentar, 3. ed., art. 382 CPP n. 2); talvolta è sufficiente un interesse anche soltanto virtuale (Commentario CPP – M. MINI, art. 382 CPP n. 5).

L’interesse all’annullamento o alla modifica di una decisione giusta l’art. 382 cpv. 1 CPP deve quindi essere di principio pratico e attuale (sentenza TPF BB.2017.39 del 3.4.2017 consid. 1.4.1.).

Secondo la giurisprudenza (sentenza TF 1B_172/2018 del 10.4.2018 consid. 3.) si può rinunciare all’esistenza di un interesse attuale qualora la contestazione alla base della decisione impugnata possa riproporsi in ogni tempo in circostanze identiche oppure analoghe, con impossibilità per sua natura di sottoporla ad un’autorità giudiziaria prima che perda la sua attualità, ritenuta l’esistenza di un interesse pubblico sufficientemente importante a confrontarsi con la questione: si deve trattare di un argomento di importanza fondamentale, a cui si deve rispondere.

1.3.

Come si è detto, il 10.3.2022 il procuratore pubblico ha dissequestrato i due cellulari di RE 1 (AI 111).

Si pone dunque la questione a sapere se oggi ci sia ancora un interesse attuale all’evasione dell’impugnativa 5/10.1.2022.

La risposta è negativa. Non si può infatti ritenere che la decisione impugnata possa riproporsi in ogni tempo in circostanze identiche oppure analoghe, con impossibilità per sua natura di sottoporla ad un’autorità giudiziaria prima che perda la sua attualità. È pertanto venuto meno l’interesse all’annullamento del sequestro dei telefoni cellulari e di conseguenza all’evasione del gravame di RE 1.

1.4.

Il gravame, in merito a questo punto, è dunque divenuto privo d’oggetto e va stralciato dai ruoli.

1.5.

Dato l’esito, si impone comunque di procedere ad un esame sommario, prima facie, del caso oggetto dell’impugnativa allo scopo di determinarsi sull’accollamento di tassa di giustizia e spese e sulle ripetibili (cfr., in analogia, sentenza TF 1B_5/2020 del 24.2.2020 consid. 1.2.).

1.5.1.

Secondo l’art. 263 cpv. 1 CPP all’imputato e a terzi possono essere sequestrati oggetti e valori patrimoniali se questi saranno presumibilmente utilizzati come mezzi di prova (a), utilizzati per garantire le spese procedurali, le pene pecuniarie, le multe e le indennità (b), restituiti ai danneggiati (c) oppure confiscati (d).

Il sequestro, provvedimento cautelare, ha lo scopo di acquisire e conservare gli oggetti per il dispiegamento della procedura e pertanto per le necessità dell’istruzione preliminare, per le decisioni del magistrato requirente e per quelle del giudice del merito nella prospettiva – anche – della produzione e valutazione delle prove (sequestro probatorio secondo l’art. 263 cpv. 1 lit. a CPP) [sentenza TF 1B_492/2017 del 25.4.2018 consid. 2.2.] e della decisione di confisca, restituzione o devoluzione, come agli art. 69 ss. CP (sequestro confiscatorio in applicazione dell’art. 263 cpv. 1 lit. d CPP) [sentenza TF 1B_76/2020 del 6.7.2020 consid. 4.1.; ZK StPO – S. HEIMGARTNER, 3. ed., art. 263 CPP n. 15 ss.].

Il sequestro (quale misura coercitiva che restringe la garanzia della proprietà giusta l’art. 26 Cost.) è legittimo – secondo l’art. 197 CPP – soltanto se si fonda su una base legale, in presenza concorrente di sufficienti indizi di reato (sentenza TF 1B_194/2018 del 28.5.2018 consid. 4.3.), se gli obiettivi con esso perseguiti non possono essere raggiunti mediante misure meno severe (proporzionalità), se l’importanza del reato lo giustifica (proporzionalità) e se vi è connessione tra questo e l’oggetto che così occorre salvaguardare per istruttoria e giudizio (sentenza TF 6B_815/2020 del 22.12.2020 consid. 10.1.; BSK StPO – F. BOMMER / P. GOLDSCHMID, op. cit., vor art. 263-268 CPP n. 11 ss.).

1.5.2.

Nel caso in esame i telefoni cellulari di RE 1 erano stati sequestrati per appurare se da un apparecchio era stata fatta una telefonata ad un membro del municipio di __________. Ai fini dell’inchiesta era importante dunque avere a disposizione i dispositivi dell’imputata.

Tutto ciò considerato, posto come la reclamante sarebbe risultata soccombente con il gravame, si giustifica di prelevare tassa di giustizia e spese e di non assegnare ripetibili.

1.6.

L’ordine della polizia in merito al prelievo di un campione di DNA giusta l’art. 255 CPP, può essere impugnato direttamente con reclamo (sentenza TF 1B_324/2013 del 24.1.2014). RE 1 quale imputata, è legittimata a reclamare ex art. 382 cpv. 1 CPP contro il rilevamento ed il prelievo del suo DNA, avendo un interesse giuridicamente protetto all’annullamento o alla modifica del giudizio.

Si rileva, per contro, che l’ordine scritto della polizia in materia di rilevamenti segnaletici giusta l’art. 260 ss. CPP non può essere impugnato con reclamo davanti a questa Corte giusta l’art. 393 CPP, ma è necessaria una decisione in merito del procuratore pubblico che decide nel caso in cui l’interessato si rifiuta di sottomettersi all’ordine della polizia (art. 260 cpv. 4 CPP). Ciò non è tuttavia necessario in caso di conferimenti di mandato da parte del ministero pubblico alla polizia giusta l’art. 312 CPP; il mandato scritto (o, in casi urgenti, orale) impartito dal magistrato inquirente che incarica la polizia di svolgere indagini supplementari è sufficiente.

La reclamante si è dapprima opposta a tali rilevamenti segnaletici durante il suo interrogatorio (AI 16), per poi in seguito affermare che “(…) vista la situazione decido di procedere senza l’ordine scritto (…)” (verbale di interrogatorio 30.12.2021, p. 3, AI 16). Un ordine per i rilevamenti segnaletici da parte del magistrato inquirente non è stato dunque stilato. Anche in merito a questo punto il reclamo è pertanto da considerarsi irricevibile.

Il gravame, inoltrato il 5.1.2022 a questa Corte, competente ex art. 62 cpv. 2 LOG, contro tali provvedimenti effettuati il 30.12.2021 è tempestivo e proponibile limitatamente all’ordine della polizia in merito al prelievo del DNA.

  1. La reclamante sostiene che sarebbe stato violato il suo diritto di essere sentita, per non aver potuto far capo a un patrocinatore come previsto dall’art. 107 cpv. 1 lit. c CPP. Ora dagli atti non emerge che la stessa abbia chiesto la presenza del suo difensore il 30.12.2021. Dal verbale di interrogatorio (AI 16) risulta che l’imputata ha preso atto del suo diritto di designare un avvocato di fiducia e di avere il diritto di conferire liberamente con lo stesso [“(…) confermo che ho preso atto dei surriferiti diritti ed obblighi, che ho compreso (…)” sottoscrivendo pure il verbale (verbale di interrogatorio 30.12.2021, p. 1, AI 16)], ma non risulta in nessun modo che RE 1 ne abbia fatto richiesta agli agenti interroganti (AI 16). Essa, durante il suo interrogatorio, si è infatti limitata a non reagire alle domande della polizia cantonale, avendo ben compreso la sua facoltà di non rispondere e di non collaborare [“(…) mi avvalgo della facoltà di non rispondere (…)” (verbale di interrogatorio 30.12.2021, p. 2 ss., AI 16)].

  2. 3.1.

La reclamante, come già sopraindicato, si lamenta inoltre “(…) dell’inadeguatezza delle misure disposte, in particolare i rilevamenti segnaletici e il prelievo del DNA (…)”, essendo, a suo dire, dei provvedimenti sproporzionati rispetto ai reati a lei imputati (reclamo 5/10.1.2022, p. 3).

3.2.

Si rileva innanzitutto che dal suo verbale di interrogatorio e dall’ordine per i rilevamenti segnaletici e l’ordine di prelievo del campione DNA (entrambi da lei sottoscritti) (cfr. AI 16), emerge che l’imputata non si è opposta a tali provvedimenti. Essa avrebbe richiesto dapprima un ordine scritto del magistrato inquirente, per poi rinunciarvi, dopo essere stata informata che avrebbe dovuto attendere per ricevere gli ordini.

3.3.

Giusta l’art. 255 cpv. 2 lit. a CPP la polizia può disporre il prelievo di campioni su persone, se non invasivo. Tale norma si riferisce in particolare al prelievo di uno striscio della mucosa orale, ciò in considerazione del suo carattere esiguamente invasivo. La polizia è competente non soltanto per disporre il prelievo di questo tipo di campione bensì anche per eseguirlo (StPO Praxiskommentar – N. SCHMID / D. JOSITSCH, op. cit., art. 255 n. 12; BSK StPO – C. FRICKER / S. MAEDER, op. cit., art. 255 n. 27; DTF 141 IV 87). L’art. 255 cpv. 2 CPP prevede dunque una competenza eccezionale della polizia, nell’ambito delle sue competenza di cui all’art. 306 cpv. 2 lit. a CPP.

3.4.

Quando vengono imposti uno o più provvedimenti coercitivi, devono essere soddisfatte le condizioni cumulative elencate nell’art. 197 cpv. 1 CPP. Essi possono quindi essere ordinati solo se sono previsti dalla legge (lit. a), vi sono sufficienti indizi di reato (lit. b), gli obiettivi con essi perseguiti non possono essere raggiunti mediante misure meno severe (lit. c) e se l’importanza del reato li giustifica (lit. d).

Giusta il principio della proporzionalità (art. 197 cpv.1 lit. c e d CPP; art. 36 Cost.), la limitazione di un diritto fondamentale deve essere idonea a raggiungere lo scopo perseguito (regola di adeguatezza), che non può essere raggiunto con una misura meno invasiva (regola di necessità). Inoltre, ci deve essere un rapporto ragionevole tra gli effetti della misura sulla situazione della persona interessata e il risultato atteso dal punto di vista dell'interesse pubblico (la regola della proporzionalità in senso stretto) [DTF 137 I 167; DTF 124 I 107; sentenze TF 1B_171/2021 del 6.7.2021; TF 1B_214/2021 del 23.11.2021].

Affinché i criteri di idoneità e proporzionalità in senso stretto siano soddisfatti, la misura coercitiva prevista deve quindi essere appropriata e idonea a raggiungere lo scopo previsto. Il fine deve quindi giustificare la restrizione imposta. In altre parole, l’obiettivo deve essere sufficientemente importante e la limitazione di un diritto fondamentale deve essere giustificata per essere effettivamente raggiunta. Un rapporto ragionevole tra il fine e i mezzi è quindi necessario (DTF 133 I 77). La gravità dei reati perseguiti deve, in questo contesto, essere presa in considerazione nell'esame complessivo della proporzionalità delle misure ordinate (DTF 141 IV 77), dovendo l'autorità essere tanto più vigile nel caso di reati formalmente di minore gravità (sentenze TF 1B_294/2014 del 19.3.2015; TF 1B_171/2021 del 6.7.2021; TF 1B_214/2021 del 23.11.2021).

Nell’ambito della verifica della proporzionalità, eventuali reati precedenti dell’imputato devono essere altresì tenuti in considerazione e confluiscono nella ponderazione degli interessi come uno dei molti criteri (sentenza TF 1B_171/2021 del 6.7.2021).

Nell’ambito dell’esame della gravità del reato richiesta non sono determinanti né la configurazione quale reato punibile a querela di parte o d’ufficio, né la comminatoria astratta della pena, ma si devono piuttosto includere il bene giuridico interessato e il contesto concreto; devono essere seriamente minacciati beni giuridici fondamentali (sentenza TF 1B_171/2021 del 6.7.2021).

Per quanto riguarda il criterio di necessità, esso incarna il principio secondo il quale quando più mezzi sono suscettibili di raggiungere lo scopo desiderato, la scelta deve essere fatta a favore di quello che incide meno gravemente sugli interessi privati - sussidiarietà delle misure coercitive (DTF 124 I 107). Non appena è possibile raggiungere lo scopo desiderato per mezzo di una restrizione meno grave dei diritti fondamentali, la misura è sproporzionata.

3.5.

Da quanto emerge dal suo verbale di interrogatorio del 30.12.2021 (AI 16) RE 1 sarebbe stata fermata quello stesso giorno alle ore 05.06 da alcuni agenti della polizia cantonale presso il sedime __________. Essa è quindi stata interrogata quale imputata per titolo di sommossa e violazione di domicilio. Al termine dell’interrogatorio l’agente interrogante ha reso attenta l’imputata che “(…) dovrò essere sottoposta ai rilievi fotodattiloscopici. Da parte mia dichiaro che lo farò solo dopo aver visto l’ordine del magistrato (…)” (verbale di interrogatorio 30.12.2021, p. 2). Il verbale è stato dunque sospeso per permettere al magistrato inquirente di prendere la decisione di sua competenza. Dopodiché “(…) gli interroganti mi fanno prendere atto che per disposizioni PP Alfier verrò sottoposta ai rilevamenti segnaletici (foto, DNA, impronte) (…)” (verbale di interrogatorio 30.12.2021, p. 3). RE 1 ha però insistito di poter vedere l’ordine scritto del magistrato inquirente. La risposta degli interroganti è però stata: “(…) per gli ordini si dovrà attendere, mentre se accetto le disposizioni date dal Procuratore pubblico oralmente verrò subito accompagnata a __________ ed in seguito rilasciata (…)” (verbale di interrogatorio 30.12.2021, p. 3). L’imputata ha dunque accettato di sottomettersi alle misure senza aspettare l’ordine scritto del procuratore pubblico.

3.6.

Ora, se si può ammettere che sussistano sufficienti e concreti indizi nei confronti di RE 1 in merito ai reati di sommossa e di violazione di domicilio, ci si può chiedere se la misura qui contestata rispetti il principio di proporzionalità. In effetti non si comprende l’utilità di un prelievo simile, anche perché dagli atti non emerge che la polizia cantonale abbia raccolto del materiale per un eventuale confronto. Tant’è che il magistrato inquirente non afferma il contrario, ma, anzi, egli non ha ordinato l’allestimento di un profilo DNA giusta l’art. 255 cpv. 1 CPP (AI 42).

Tuttavia, sia come sia, come emerge dal verbale di interrogatorio di RE 1 e dall’ordine per il prelievo campione DNA allegato, quest’ultima ha acconsentito di sottoporsi alle misure qui contestate. La reclamante non può dunque ora sollevare la non proporzionalità della misura a cui avrebbe acconsentito.

  1. Il gravame, per quanto non divenuto privo d’oggetto, è respinto. Tassa di giustizia e spese sono poste a carico dell’insorgente.

Per questi motivi,

richiamati gli art. 197, 255, 260, 382, 393 CPP ed ogni altra disposizione applicabile,

pronuncia

  1. Il gravame, per quanto non divenuto privo d’oggetto, è respinto.

  2. La tassa di giustizia di CHF 300.-- (trecento) e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 350.-- (trecentocinquanta), sono poste a carico di RE 1, __________.

  3. Rimedio di diritto:

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motiv

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente La cancelliera

Zitate

Gesetze

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Cost

  • art. 26 Cost
  • art. 36 Cost

CP

  • art. 69 CP

CPP

  • art. 20 CPP
  • art. 107 CPP
  • art. 197 CPP
  • art. 255 CPP
  • art. 260 CPP
  • art. 263 CPP
  • art. 264 CPP
  • art. 265 CPP
  • art. 266 CPP
  • art. 267 CPP
  • art. 268 CPP
  • art. 306 CPP
  • art. 312 CPP
  • art. 382 CPP
  • art. 385 CPP
  • art. 390 CPP
  • art. 393 CPP
  • art. 396 CPP

LOG

  • art. 62 LOG

LTF

  • art. 100 LTF

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