Incarto n. 60.2022.11
Lugano 5 ottobre 2022/dp
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Nicola Respini, presidente, Raffaele Guffi, Giovan Maria Tattarletti
cancelliera:
Claudia Malaguerra Bernasconi, vicecancelliera
sedente per statuire sul reclamo 5/10.1.2022 presentato da
RE 1 patr. da: PR 1
contro
l’ordine di sequestro emanato il 30.12.2021 dal procuratore pubblico Marisa Alfier nel contesto del procedimento penale di cui all’inc. MP __________ promosso nei suoi confronti per titolo di violazione di domicilio e sommossa;
richiamate le osservazioni 20.1.2022 del magistrato inquirente;
vista la replica 18/21.2.2022 di RE 1;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto
a. In data 29.12.2021 è stato organizzato da alcuni “”, sul sedime dell’ a , un pranzo comunitario, con altre attività correlate all’occupazione di tali spazi.
Da un comunicato degli stessi emergeva che “(…) sull’area è in corso un presidio solidale con pranzo e poetry slam, mentre all’interno alcune persone stanno rendendo agibili gli spazi. La sera ci sarà la prima assemblea pubblica. Tutt* sono invitat* a partecipare! (…). Sette giorni dopo lo sgombero del __________ ci è sorto un fortissimo dubbio: forse abbiamo dimenticato le placche della cucina accese …. La preoccupazione ci ha spinto a rientrare per assicurarci che un incendio (…) non divampi. Trattandosi di uno ‘stato di necessità’, rientrare non dovrebbe avere alcuna conseguenza sulle persone che provvederanno alla messa in sicurezza dello stabile (…). Per questo motivo, ci siamo organizzat*, dal basso, per riprenderci con le nostre mani ciò che ci è stato tolto (…)” (comunicato 29.12.2021).
Alcuni dei manifestanti si sarebbero però anche introdotti all’interno dell’immobile ed altri sarebbero saliti sul tetto dello stesso. All’alba del 30.12.2021 è intervenuta la polizia cantonale, procedendo allo sgombero. Diverse persone che si trovavano nell’edificio sono state portate presso gli uffici della polizia per essere interrogate. Tra queste anche RE 1 (cfr. inc. MP __________).
Al termine del suo interrogatorio del 30.12.2021, il magistrato inquirente ha emanato un ordine di sequestro per il suo telefono cellulare (AI 7).
b. Con gravame 5/10.1.2022 RE 1 insorge contro l’ordine di cui sopra, postulando il dissequestro del suo telefono cellulare (reclamo 5/10.1.2022, p. 3). Egli afferma che tale misura sarebbe “inadeguata” rispetto ai presunti reati a lui imputati. Inoltre, a suo dire, una volta giunto in commissariato gli sarebbero state fatte delle foto: egli ribadisce dunque che “(…) la misura disposta dei rilievi foto segnaletici, nel caso di specie, appare non necessaria e, in definitiva, sproporzionata (…)” (reclamo 5/10.1.2022, p. 2).
c. Nelle sue osservazioni 20.1.2022 il magistrato inquirente ha rilevato che alcun rilevamento segnaletico sarebbero stato eseguito. Inoltre il sequestro del telefono cellulare sarebbe stato necessario: l’analisi del telefono cellulare del reclamante sarebbe stato “(…) particolarmente rilevante per determinare se effettivamente vi è stato contatto telefonico con il Vice-Sindaco (…)” [che avrebbe in sostanza, a suo dire, dato a lui e agli altri correi il permesso di rimanere quella notte all’interno dello stabile ex-macello].
d. In data 7.4.2022 il magistrato inquirente ha ordinato il dissequestro del telefono cellulare di RE 1 (AI 140).
in diritto
In applicazione dell’art. 393 cpv. 1 lit. a CPP il reclamo può essere interposto, entro il termine di dieci giorni, contro le decisioni e gli atti procedurali e, in ogni momento, contro le omissioni della polizia, del pubblico ministero e, ancora, delle autorità penali delle contravvenzioni, eccettuati i casi in cui esso è espressamente escluso dal CPP oppure quando è prevista un’altra impugnativa.
Con il gravame, da introdurre davanti alla giurisdizione di reclamo (art. 20 cpv. 1 lit. b CPP), ovvero – in Ticino – alla Corte dei reclami penali (art. 62 cpv. 2 LOG), si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lit. a CPP), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e, ancora, l’inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).
Il reclamo deve essere presentato per iscritto e motivato (secondo l’art. 396 cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare all’art. 390 CPP per la forma scritta ed all’art. 385 CPP per la motivazione.
Esso deve indicare – in particolare – i punti della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).
1.2.
Giusta l’art. 382 cpv. 1 CPP sono legittimate a ricorrere contro una decisione le parti che hanno un interesse giuridicamente protetto all’annullamento oppure alla modifica della pronuncia stessa (sentenza TF 1B_317/2018 del 12.12.2018 consid. 2.2.).
L’interesse giuridicamente protetto a’ sensi dell’art. 382 cpv. 1 CPP implica che il ricorrente sia personalmente, direttamente (sentenze TF 1B_29/2018 del 24.8.2018 consid. 2.2.; 1B_158/2018 dell’11.7.2018 consid. 2.4.; DTF 142 IV 82 consid. 2.3.2.; 140 IV 155 consid. 3.2.) e (di principio: sentenza TF 1B_72/2014 del 15.4.2014 consid. 2.1.; BSK StPO – M. ZIEGLER / S. KELLER, 2. ed., art. 382 CPP n. 2) attualmente (DTF 144 IV 81 consid. 2.3.1.) leso dalla decisione che impugna (N. SCHMID / D. JOSITSCH, StPO Praxiskommentar, 3. ed., art. 382 CPP n. 2); talvolta è sufficiente un interesse anche soltanto virtuale (Commentario CPP – M. MINI, art. 382 CPP n. 5).
L’interesse all’annullamento o alla modifica di una decisione giusta l’art. 382 cpv. 1 CPP deve quindi essere di principio pratico e attuale (sentenza TPF BB.2017.39 del 3.4.2017 consid. 1.4.1.).
Secondo la giurisprudenza (sentenza TF 1B_172/2018 del 10.4.2018 consid. 3.) si può rinunciare all’esistenza di un interesse attuale qualora la contestazione alla base della decisione impugnata possa riproporsi in ogni tempo in circostanze identiche oppure analoghe, con impossibilità per sua natura di sottoporla ad un’autorità giudiziaria prima che perda la sua attualità, ritenuta l’esistenza di un interesse pubblico sufficientemente importante a confrontarsi con la questione: si deve trattare di un argomento di importanza fondamentale, a cui si deve rispondere.
1.3.
Come si è detto, il 7.4.2022 il procuratore pubblico ha dissequestrato gli oggetti di pertinenza di RE 1 (AI 140).
Si pone dunque la questione a sapere se oggi ci sia ancora un interesse attuale all’evasione dell’impugnativa 5/10.1.2022 in merito all’ordine di sequestro emanato il 30.12.2021.
La risposta è negativa. Non si può infatti ritenere che la decisione impugnata possa riproporsi in ogni tempo in circostanze identiche oppure analoghe, con impossibilità per sua natura di sottoporla ad un’autorità giudiziaria prima che perda la sua attualità. È pertanto venuto meno l’interesse all’annullamento del sequestro e di conseguenza all’evasione del gravame di RE 1 su tale ordine.
1.4.
Il gravame, in merito a questo punto, è dunque divenuto privo d’oggetto e va stralciato dai ruoli.
1.5.
Dato l’esito, si impone comunque di procedere ad un esame sommario, prima facie, del caso oggetto dell’impugnativa allo scopo di determinarsi sull’accollamento di tassa di giustizia e spese e sulle ripetibili (cfr., in analogia, sentenza TF 1B_5/2020 del 24.2.2020 consid. 1.2.).
1.5.1.
Secondo l’art. 263 cpv. 1 CPP all’imputato e a terzi possono essere sequestrati oggetti e valori patrimoniali se questi saranno presumibilmente utilizzati come mezzi di prova (a), utilizzati per garantire le spese procedurali, le pene pecuniarie, le multe e le indennità (b), restituiti ai danneggiati (c) oppure confiscati (d).
Il sequestro, provvedimento cautelare, ha lo scopo di acquisire e conservare gli oggetti per il dispiegamento della procedura e pertanto per le necessità dell’istruzione preliminare, per le decisioni del magistrato requirente e per quelle del giudice del merito nella prospettiva – anche – della produzione e valutazione delle prove (sequestro probatorio secondo l’art. 263 cpv. 1 lit. a CPP) [sentenza TF 1B_492/2017 del 25.4.2018 consid. 2.2.] e della decisione di confisca, restituzione o devoluzione, come agli art. 69 ss. CP (sequestro confiscatorio in applicazione dell’art. 263 cpv. 1 lit. d CPP) [sentenza TF 1B_76/2020 del 6.7.2020 consid. 4.1.; ZK StPO – S. HEIMGARTNER, 3. ed., art. 263 CPP n. 15 ss.].
Il sequestro (quale misura coercitiva che restringe la garanzia della proprietà giusta l’art. 26 Cost.) è legittimo – secondo l’art. 197 CPP – soltanto se si fonda su una base legale, in presenza concorrente di sufficienti indizi di reato (sentenza TF 1B_194/2018 del 28.5.2018 consid. 4.3.), se gli obiettivi con esso perseguiti non possono essere raggiunti mediante misure meno severe (proporzionalità), se l’importanza del reato lo giustifica (proporzionalità) e se vi è connessione tra questo e l’oggetto che così occorre salvaguardare per istruttoria e giudizio (sentenza TF 6B_815/2020 del 22.12.2020 consid. 10.1.; BSK StPO – F. BOMMER / P. GOLDSCHMID, op. cit., vor art. 263-268 CPP n. 11 ss.).
1.5.2.
Nel caso in esame il telefono cellulare di RE 1 era stato sequestrato per appurare se da quell’apparecchio era stata fatta una telefonata ad un membro del municipio di __________. Ai fini dell’inchiesta era importante dunque avere a disposizione il dispositivo dell’imputato.
Tutto ciò considerato, posto come il reclamante sarebbe risultato soccombente con il gravame, si giustifica di prelevare tassa di giustizia e spese e di non assegnare ripetibili.
Dagli atti tuttavia non emerge in alcun modo che siano state fatte delle fotografie al qui reclamante; né vi è un ordine per rilevamenti segnaletici in tal senso, né vi sono sue fotografie nell’incarto, né emerge alcunché dal suo verbale di interrogatorio del 30.12.2021 (cfr. AI 17). RE 1 ribadisce tuttavia nelle sue osservazioni di replica che egli sarebbe stato “(…) fotografato, non appena giunto agli uffici della cantonale, da uno dei due poliziotti interroganti, con un telefono cellulare (…)” (replica 18/21.2.2022, p. 2).
Si rileva nondimeno che anche se così fosse stato, tali fotografie non potrebbero essere utilizzate e conservate in quanto non confermate da valido ordine scritto (giusta l’art. 260 CPP).
Per questi motivi,
richiamati gli art. 197, 255, 260, 382, 393 CPP ed ogni altra disposizione applicabile,
pronuncia
Il reclamo, per quanto non divenuto privo d’oggetto, è respinto.
La tassa di giustizia di CHF 300.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 350.-- (trecentocinquanta), sono poste a carico di RE 1, __________.
Rimedio di diritto:
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La cancelliera